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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere rel./est.
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5537/2022 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza del 8-10-2024, di precisazione delle conclusioni, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett.
b), del decreto legislativo n. 149 del 10-10-2022, con termini di cui all'art. 190
c.p.c., e vertente
TRA IVA Parte_1 CodiceFiscale_1
, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Pompei alla Via Ponte P.IVA_1
Izzo n. 101, rappresentata e difesa dall'avv.to Annalisa Fabbrocino
( ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, ed C.F._2
elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Pompei alla Via Nolana n. 198
– Email_1
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rapp.te p.t. _1 P.IVA_2 CP_2
( ), sede legale in Pompei alla Via Villa dei Misteri n. 7, C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti MA Peluso ( ) – C.F._4
e Amedeo Di Virgilio Email_2
( ) – C.F._5 Email_3
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Maria Cozzolino sito in Torre del Greco al Viale Europa n. 32;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza repert. n. 1675/2022, resa dal Tribunale
di Torre Annunziata il 12-5-2022, e non notificata, nel proc. n. 7376/2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la (d'ora in Parte_1
avanti solo ) chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di Parte_1 ingiungere alla il pagamento di € 55.815,00, oltre accessori e spese, _1
a titolo di saldo per lavori edili di manutenzione eseguiti nel 2012 presso il ristorante-locale denominato “Tiberius”, sito in Pompei alla Via Villa dei
Misteri n. 7B, condotto in locazione dalla lavori eseguiti su incarico _1
conferito dalla stessa.
Precisamente, a fondamento del ricorso, esponeva che:
- i lavori edili venivano commissionati direttamente dal Sig. CP_2
l.r.p.t. della il quale, a tal proposito, comunicava l'inizio delle attività _1
di manutenzione del locale “Tiberius” alla Soprintendenza arch. di Pompei il
14-3-2012, con allegata relazione tecnico-descrittiva delle opere edili da eseguire a partire dal 16-3-2012;
- regolarmente eseguiti i lavori, la provvedeva al pagamento parziale _1
dei lavori residuando la somma di € 55.815,00, come da fattura n. 1 del 19-1-
2015, emessa a saldo dei lavori come da consuntivo allegato;
- nonostante i solleciti di pagamento – giusta racc.ta del 3-4-2014 – e la relativa messa in mora, tuttavia, la non ottemperava al proprio obbligo di _1
corrispondere la predetta cifra, per cui, l vantava un credito Parte_1
pari ad € 55.815,00 oltre interessi moratori ex D.LGS. n. 231/2002.
Concesso il decreto ingiuntivo il 14.11.2015 (n. 1779/2015), nell'ambito del proc. R.G. n. 5977/2015, notificato il 19-11-2015, la con citazione _1
notificata in data 23.10.2015, proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo preliminarmente la nullità dell'avverso decreto ingiuntivo in quanto notificato in violazione dell'art. 52 D.L. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014,
nonché la carenza di legittimazione passiva “ad causam” e “ad processum”, ovvero il difetto di titolarità del rapporto controverso.
A sostegno di tale eccezione, deduceva, in primo luogo, di non aver mai commissionato alla alcuno dei lavori indicati nella fattura Parte_1
n. 1 del 19-1-2015 e nel consuntivo in assenza di un formale accordo negoziale a monte tra le parti in causa. L'assenza di un regolare contratto di affidamento dei lavori comportava, tra l'altro, l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria (com. inizio lavori, rel. Tecnica ed in particolare la fattura) a fornire la prova della titolarità del rapporto a carico della atteso che _1
nella stessa non vi era alcuna menzione della committente;
con specifico riferimento alla fattura, poi, la stessa era stata emessa in assenza di un valido titolo causale. In secondo luogo, deduceva che le opere edili concernenti il rifacimento dei pilastri portanti dell'immobile non solo erano state commissionate ad altra ditta ma, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria (art. 1576 c.c.), dovevano essere posti a carico del locatore dell'immobile; per questo, sarebbe stato necessario redigere un accordo contrattuale in forma scritta che, tuttavia, non era stato concluso tra le parti in causa. In terzo luogo, nel contestare esplicitamente il contenuto del consuntivo dei lavori, indicava che le “opere di facciata” – oggetto anche della relazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio lavori – riguardavano interventi che erano stati già regolati in precedenza con integrale pagamento da parte della _1
In altri termini, la aveva tenuto una condotta violativa dei Parte_1
doveri di correttezza, lealtà e buona fede, in senso oggettivo e soggettivo, per avere azionato (recte, “doppiato”) una pretesa creditoria nei confronti della circa l'esecuzione delle “opere di facciata” – oggetto di intervenuto _1
pagamento da parte della – e per non essersi rivolta alla diretta _1
committente (la quale aveva commissionato le “opere strutturali”). CP_3
Deduceva, tra l'altro, l'esistenza dei presupposti per sentir condannare la ex art. 96 c.p.c. Infine, faceva valere l'inidoneità della Parte_1
documentazione contabile prodotta in sede monitoria (fattura ed estratti autentici delle scritture contabili) a fornire la prova del rapporto contrattuale tra le parti.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio in data 18-5-2016 la opposta Pt_1
contestando ogni avversa deduzione. Nello specifico, oltre a
[...]
contestare la eccezione di nullità della notifica del d.i., ribadiva di aver regolarmente svolto, su incarico del l.r.p.t. della , lavori Controparte_4
di manutenzione edili inerenti sia le “opere strutturali” che le “opere di facciata”; tale circostanza era comprovata dal fatto che aveva CP_2
comunicato alla Soprintendenza arch. di Pompei l'inizio dei lavori di manutenzione presso il ristorante “Tiberius” allegando la relazione tecnica dei lavori da eseguire redatta dall'arch. , laddove i lavori eseguiti Parte_2 corrispondevano alla suddetta documentazione. Realizzati i lavori edili, infatti,
alcuna contestazione veniva mossa da parte della committente, con la conseguenza che la aveva maturato correttamente il credito Parte_1
oggetto del decreto ingiuntivo.
Per queste ragioni, oltre l'assunto che il contraddittorio non era stato esteso alla “ dalla opponente, contestava esplicitamente la eccepita carenza CP_3
di legittimazione passiva. Sosteneva, in particolare, che i rapporti contrattuali di affidamento dei lavori, dalla comunicazione dell'inizio delle attività sino alla regolare ultimazione – peraltro mai contestati (art. 115 c.p.c.) in punto di esecuzione non a regola d'arte – erano intercorsi solo tra il e la CP_2
e che, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, Parte_1
era estranea ai rapporti tra (conduttore del locale) ed il CP_2
rispettivo proprietario ( ; concludeva per il rigetto della domanda CP_3
dell'opponente.
Il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del d.i. opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa era istruita mediante prova orale (escussi i testi arch. , , Parte_2 ON [...]
, e documentale e, all'esito, decisa con la Tes_2 Testimone_3
sentenza oggi appellata, n. 1068/2022, pubblicata il 12-5-2022, con la quale, in accoglimento della opposizione della il primo giudice revocava il d.i. _1
n. 1779/15 e condannava la in persona del Parte_1 l.r.p.t., al pagamento, in favore di della somma di € 8406,50 a titolo _1
di spese di lite.
In sintesi, aderendo alle risultanze istruttorie, il giudice di prime cure accoglieva la eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva della _1
precisando che i lavori relativi alle opere di facciata non erano stati
[...]
commissionati dalla stessa e che, pertanto, l'opponente non era tenuta al pagamento preteso dalla Parte_1
Con citazione notificata il 12-12-2022 la ha proposto appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza, deducendone con plurimi motivi l'erroneità in via integrale della pronuncia sia in punto di diritto che in punto di omesso esame e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie poste dal primo giudice alla base della decisione di accogliere l'accezione di carenza di legittimazione passiva del rapporto;
ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Napoli, contrariis reiectis, in riforma della
gravata sentenza, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1068/2022 pubblicata il
12/05/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Civile, in
persona del G. Dr.ssa Lara Vernaglia Lombardi, nel giudizio recante NRG
7376/2015 mai notificata, Voglia così provvedere: “1) Dichiarare ammissibile
e procedibile il presente appello, oltre che fondato in fatto ed in diritto;
2)
Confermare il decreto ingiuntivo n. 1779/2015 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata e per l'effetto quindi condannare la in persona del legale _1 rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 55.815,00 oltre interessi in favore
della per le causali di cui al predetto decreto Parte_3
ingiuntivo; 3) Riformarsi in ogni caso il capo della sentenza gravata afferente la liquidazione delle competenze legali, limitandole, per la denegata
ipotesi di non accoglimento dell'appello spiegato ai valori minimi;
4)
Condannare l' appellato, al pagamento delle spese, onorari del doppio grado
del giudizio oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15% come per legge, con
attribuzione ai sottoscritto difensore antistatario. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo
grado che vengono reiterate in questa sede, per tutte le ragioni esposte nella
parte motiva del presente appello e nello specifico si chiede la rinnovazione
della prova testimoniale ed ammettersi la CTU tecnico - quantificativa al fine
di accertare e quantificare i lavori strutturali eseguiti”.
Si costituiva in data 23-3-2023 la resistendo all'avverso gravame e _1
ribadendo le eccezioni già formulate in sede di opposizione – in particolare di carenza di legittimazione passiva “ad causam” e “ad processum” ovvero di difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico controverso – e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, all'esito
dell'udienza di cui all'art. 350 del cod. proc. civ., pronunciare, ex artt. 348-bis
e 348-ter del cod. proc. civ., ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità
dell'appello proposto dall' e per l'effetto Parte_1
confermare integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata n. 1068/2022, pubblicata il 12.05.2022 (Repert. n 1675/2022 del
30.05.2022), emessa a definizione del procedimento n. 7376/2015 R.G.A.C.,
per tutti i motivi articolati nella narrativa che precede;
- nel merito, rigettare in toto l'appello proposto dall' Parte_1
in quanto improcedibile e/o inammissibile e, comunque, infondato sia
[...]
in fatto che in diritto e privo di supporto probatorio, e per l'effetto confermare
integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata n.
1068/2022,pubblicatail12.05.2022 (Repert. n 1675/2022 del
30.05.2022),emessa a definizione del procedimento n. 7376/2015 R.G.A.C.,
per tutti i motivi articolati nella narrativa che precede;
in ogni caso e
sempre: - dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e, comunque,
revocare l'opposto decreto in-giuntivo n. 1779/2015 del 14.11.2015(n.
5977/2015 R.G.A.C.), emesso dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, notificato in data 19.11.2015, per tutti i motivi indicati in atti;
-rigettare in toto
ogni avversa domanda, in quanto improcedibile, inammissibile e, comunque,
infondata in fatto ed indiritto, nonché priva di supporto probatorio, per tutti
i motivi indicati in atti;
- condannare l'appellante Parte_1
al pagamento delle spese e dei compensi professionali del
[...]
presente giudizio di appello ex D.M. n. 55/2014 e successive modd. e integrazioni, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, come
per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori e procuratori antistatari;
- condannare, infine, l'appellante al Parte_1 pagamento in favore della di una somma ex officio _1
equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, III comma,
del cod. proc. civ. In via istruttoria: -espungere dagli atti di causa i seguenti documenti ex adverso illegittimamente prodotti in aperta violazione
del divieto di nova di cui all'art. 345 del cod. proc. civ.: i) presunto contratto
di locazione tra la e tale PA.RI.FA. S.N.C.; ii) presunto partitario CP_3
contabile asseritamente relativo ai mesi di gennaio e di febbraio 2015; iii)
presunto computo metrico;
-rigettare l'avversa richiesta di escussione del teste per tutti i motivi esposti nella narrativa che Testimone_4
precede; -rigettare l'avversa inammissibile ed infondata richiesta di CTU, per
tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
”
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio del primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata,
svolta a trattazione scritta;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con scadenza il 13-12-2024 per le comparse conclusionali ed il 2-1-2025 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 342 cd. proc. civ. secondo la formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alla novella introdotta dall'art. 3, comma 26, lettera a, del decreto legislativo 10-10-2022 n. 149, rispondendo infatti l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità
richiesto dalla norma.
Premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 cod. proc.
civ. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n.
27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), si rileva come, in relazione alle diverse ragioni di dissenso, di seguito precisate, avanzate avverso la sentenza, siano stati chiaramente individuate le parti della motivazione sottoposte a critica, laddove le stesse articolate difese formulate dalla appellata evidenziano del resto la piena comprensione delle avverse doglianze.
L'appellante ha rappresentato compiutamente a sostegno dei motivi le proprie argomentazioni, sì da consentire il raffronto fra le stesse e la motivazione addotta dal primo giudice, laddove ai fini della specificità dei motivi d'appello
“è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia
impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza,
sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte
del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di
valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. 40560/2021).
L'appellante non ha omesso, in definitiva, di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno nella decisione impugnata, previa esposizione dei motivi di dissenso che, giusta le risultanze istruttorie, imporrebbero a suo dire una diversa decisione.
2) Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
3) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che la sentenza sarebbe affetta da nullità per aver il primo giudice omesso di rinviare in prosieguo la prova orale (escussione del teste – Testimone_4
sebbene il teste avesse giustificato la sua assenza con comunicazione pervenuta via PEC – nonché di pronunciarsi sulla richiesta di CTU, comportando,
secondo l'appellante, una grave lesione del suo diritto di difesa e pregiudicato l'esito della lite nel momento in cui il primo giudice, con provvedimento del 4-
1-2022, “riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del
15-2-2022 per la precisazione delle conclusioni con modalità trattazione
scritta” senza escutere il teste né pronunciandosi sulla CTU.
3a) Il motivo è ammissibile ma infondato.
Si rileva come la sentenza appellata non sia affetta da alcuna nullità da omessa prosecuzione della prova orale e/o da mancata pronuncia sulla CTU integranti,
secondo l'appellante, la violazione di regole procedurali idonee ad impedire il corretto esercizio del suo diritto di difesa. La scelta del primo giudice di trattenere la causa in decisione è corretta in punto di diritto, oltre che suffragata dal contegno processuale serbato dalla stessa opponente, odierna appellante.
Ora, se è vero che “Il giudice può rigettare le istanze istruttorie non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni solo dopo aver valutato la reale volontà
della parte ed averne dato specifica e sintetica contezza motivazionale (Cass.,
Sez. VI, Ord., 4 aprile 2022, n. 10767)”, vale comunque osservare, nel caso di specie, come la stessa appellante abbia quantomeno mostrato disinteresse al prosieguo di assunzione della prova orale, giacché, come dedotto dalla appellata alle pagine 26 e seguenti della comparsa di costituzione, in primo grado “non ha reiterato né in sede di udienza di precisazione delle conclusioni,
né nei propri scritti conclusionali ex art. 190 cod. proc. civ. la richiesta di escussione del proprio teste . Testimone_4
In particolare, parte appellata ha eccepito la decadenza (art. 208 c.p.c.) della dalla facoltà di richiedere l'ammissione del teste: “Va, in Parte_1
ogni caso qui rimarcato, che il Giudice adito, anche sulla base delle
suesposte argomentazioni, tutte già ritualmente sollevate in atti
dall'opponente, , all'esito dello scioglimento della riserva CP_5
assunta all'udienza del 4.01.2022, l'avversa richiesta di CTU rinviando per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del
15.02.2022, all'esito della quale ha poi trattenuto la causa in
decisione. Solo per tuziorismo, questa difesa evidenzia che, a fronte delle citate ordinanze endoprocedimentali, l'opposta non ha proposto, né
poteva farlo non sussistendo i relativi presupposti di operatività,
nessuna istanza di revoca, prestando, in tal modo, acquiescenza a tali più che giuste ordinanze giudiziali” (memoria di replica _1
in primo grado pag. n. 13 e in secondo grado pag. n. 12). Né in senso contrario
è opponibile la circostanza che il primo giudicante ha trattenuto in decisione la causa senza esplicitare le ragioni di un rigetto delle istanze istruttorie. Infatti,
pur in mancanza di una motivazione specifica, l'appellante ben avrebbe potuto chiedere la revoca della ordinanza.
Con riferimento, invece, alla richiesta di CTU, vero è che l'attuale appellante ha insistito in primo grado “sull' ammissione della CTU tecnica, onde descrivere
le opere realizzate e la loro quantificazione, più in particolare delle opere
oggetto di ordinaria manutenzione che hanno avuto ad oggetto il rifacimento
dell'intero locale ristorante consistente in tre sale da pranzo, bagni, cucina, terrazzi e aiuole, fornitura e posa in opera di marmidi cui alle cambiali esibite
e quelli inerenti le opere strutturali ai pilastri portanti e facciate ad essi
adiacenti di cui al D.I. opposto”. (pag. 10 comp. concl. e 8 memoria di replica
Parte_1
Si registra tuttavia la correttezza della valutazione del primo giudicante di non accogliere tale richiesta, sia pur non in maniera esplicita, in ragione della natura esplorativa, come anche dedotto dalla appellata alle pagine 27 e seguenti della comparsa di costituzione, della invocata CTU e della superfluità della stessa rispetto al thema decidendum (titolarità del rapporto in capo alla _1
. D'altro canto, non è stato oggetto della vicenda processuale la natura del
[...]
credito e la sua riconducibilità alle lavorazioni come da documenti prodotti sin dalla fase monitoria, bensì l'esistenza di un rapporto di committenza tra _1
e
[...] Parte_1
4) Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per illogicità,
carenza di prova, contraddittorietà, insufficienza, inadeguatezza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provata l'esecuzione dei lavori edili da parte della previo incarico conferito dalla ma, in via del Parte_1 _1
tutto contraddittoria, ha poi statuito che la non aveva commissionato _1
i lavori aventi ad oggetto le strutture portanti – la cui necessità era emersa in via d'urgenza durante le operazioni di manutenzione – e che pertanto non fosse tenuta al pagamento.
Precisamente, la motivazione sarebbe viziata in ragione del fatto che il primo giudice ha accolto la eccezione di carenza di legittimazione del conduttore presupponendo l'esistenza di un contratto di locazione tra la e la _1
(proprietaria del locale) senza però esaminarlo (il contratto non CP_3
veniva depositato in atti) e decidendo sulla base di una interpretazione della dichiarazione orale resa dal teste arch. ; per cui, secondo il Parte_2
primo giudice, per effetto dell'art. 1576 c.c., in quanto opere strutturali di manutenzione straordinaria, le stesse andavano eseguite e pagate dal locatore,
non dal conduttore _1 5) Con il terzo motivo l'appellante lamenta che la sentenza sarebbe contraddittoria in punto di tenore letterale del contratto di locazione stipulato tra società e la (già PA.RI.FA SNC). CP_3 _1
A sostegno della censura, infatti, oltre a ribadire le censure già esposte sub motivo n, 4 (secondo motivo), l'appellante produce la copia del contratto di locazione concluso tra la e la di cui sarebbe venuta in _1 CP_3
possesso solo dopo la pubblicazione della sentenza gravata.
6) Con il quarto motivo l'appellante deduce la errata valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni testimoniali rese da
(in particolare laddove si riferisce di un contatto tra il Testimone_2
l.r.p.t. della e della . _1 CP_3
7) Con il quinto motivo l'appellante deduce che la sentenza sarebbe infirmata da insufficiente e/o carente motivazione circa la mancata prova dell'effettiva esecuzione dei lavori e contraddittorietà.
7a) I motivi, suscettibili di delibazione congiunta, data la natura strettamente connessa delle questioni affrontate e del relativo esame, sono infondati.
8) La Corte ritiene di aderire alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure, che ha correttamente ritenuto come la non fosse tenuta al _1
pagamento degli ulteriori lavori (strutturali e/o di manutenzione straordinaria) per non aver commissionato gli stessi alla Parte_1 Secondo il primo giudice, infatti, “L'istruttoria svolta consente di escludere che
il conduttore abbia commissionato i lavori rappresentanti opere di
straordinaria amministrazione e che questi ultimi siano stati invece commissionati dal proprietario coerentemente, del resto, con la disciplina
codicistica in tema di contratto di locazione, prevedendo l'art. 1576 c.c. che il
locatore debba eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie,
eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”.
“Non vi è prova, inoltre, che le opere di facciata di cui alla fattura oggetto del ricorso monitorio siano diverse ed ulteriori rispetto a quelle descritte nella
relazione tecnica dell'architetto e non siano state già pagate dalla Pt_2
_1
“In ogni caso, se fossero opere diverse, non vi è prova che le stesse siano state
commissionate dalla e non dalla proprietaria trattandosi _1
pacificamente di opere collegate a quelle resesi necessarie per cedimenti
strutturali”.
8.1) Il Tribunale ha ancorato la valutazione di non raggiungimento della prova circa il diretto affidamento dei lavori straordinari in capo alla non _1
solo alla assenza di un contratto di locazione, da cui poter evincere la ripartizione degli obblighi contrattuali in materia di spese per i lavori eseguiti tra il conduttore ed il locatore, ma anche alle risultanze istruttorie, con particolare riguardo alla deposizione dell'arch. (unica teste che Parte_2
ha dichiarato di essere stata presente nel momento in cui l'amministratore unico della commissionava i lavori oggetto CP_3 Controparte_6
della vicenda, di cui alla fattura n. 1 del 19.1.2015, al legale rappresentante della impresa appellante, sig. ). Parte_1
Ha infatti precisato la teste che “vi erano problemi strutturali di degrado del
calcestruzzo e del ferro” in relazione ai pilastri del locale e che in tale situazione l'amm. p.t. della sollecitava l'amm. della _1 CP_2 CP_3
perché effettuasse un sopralluogo per constatare i lavori necessari da eseguire.
All'esito di tale incontro, il Sig. autorizzava l Controparte_6 [...]
ai lavori di rifacimento dei pilastri portanti del ristorante. In Parte_1
sintesi, la teste ha dichiarato che la e il suo amministratore unico, _1
, sono sempre rimasti totalmente estranei ai suddetti lavori. CP_2
Né una ricostruzione differente è inferibile dalle testimonianze del teste
, il quale ha espressamente affermato di nulla sapere circa Testimone_2
una autorizzazione conferita dal alla ditta e di non essere stato CP_2 Pt_1
presente all'incontro in occasione del quale i lavori erano stati direttamente commissionati. Ha precisato di non essere a conoscenza di nessuna alcuna delle circostanze oggetto dei capitoli di prova. Allo stesso modo, nessun apporto in senso confermativo della ricostruzione della parte appellante è
desumibile dalle dichiarazioni dei testi e Testimone_3 ON
(che ha confermato i capi di prova articolati dalla . _1
8.2) Dunque, le risultanze della prova orale espletata in primo grado, alla stregua delle stesse prospettazioni in merito delle parti, non hanno evidenziato l'esistenza di un contratto di appalto tra la l'odierna appellante, _1
avente ad oggetto i lavori di cui alla richiesta monitoria, ma, anzi, depongono nel senso che i lavori strutturali sono stati commissionati dalla CP_3
8.3a) Per tali ragioni la doglianza di cui al quarto motivo di appello
(motivo sub n. 6) non è meritevole di accoglimento in quanto il primo giudice si è fondato sulla valutazione di più elementi istruttori, non limitandosi solo all'esame di una singola deposizione testimoniale, ma valutando l'attendibilità
intrinseca ed obiettiva delle dichiarazioni e delle circostanze riferite. Né è atta a confutare l'impianto motivazionale fornito dal primo giudice la sola deposizione del teste laddove avrebbe riferito, secondo Testimone_2
l'appellante, di “aver sentito il l.r.p.t. della autorizzare l'affidamento dei _1
lavori”; in realtà la propalazione è contraddittoria, avendo affermato il teste di non essere a conoscenza della circostanza se i lavori erano stati concordati o meno, pur tuttavia aggiungendo di avere sentito autorizzare il ripristino dei pilastri, peraltro senza ulteriori precisazioni al riguardo.
8.4) Come in sede di opposizione, anche in tale grado di giudizio non viene contestata dalla la corretta esecuzione delle prestazioni svolte dalla _1
impresa appellante, circostanza invero mai contestata dalla ma, al _1
contrario, la imputabilità del pagamento dei lavori strutturali all'appellata.
L'appellante insiste nel far valere l'erroneità della decisione per avere il primo giudice accolto l'eccezione relativa al difetto di legittimazione in assenza di un formale contratto di locazione tra la e la e ritenuto che, CP_3 _1 sulla base della disciplina codicistica in materia di locazione (art. 1576 c.c.), che la abbia commissionato direttamente i lavori oggetto della pretesa CP_3
monitoria alla e non la Parte_1 _1
A tal proposito, l'appellante argomenta (censure di cui al secondo motivo
di appello o sub 4) che: a) il giudice di prime cure ha omesso di considerare che nel caso di specie trattasi di locazione commerciale e non abitativa e,
pertanto, è ammessa la facoltà delle parti di derogare alla disciplina generale della locazione (art. 1621 c.c.: “Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico
dell'affittuario”); b) manca in atti il contratto di locazione che non è stato prodotto dalla parte che ne aveva disponibilità per cui il primo giudice non avrebbe potuto desumere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1576 c.c.,
ovvero una pattuizione derogatoria, né a tal fine poteva soccorrere l'interpretazione della dichiarazione resa dalla teste arch. ; c) Parte_2
peraltro, il primo giudice non avrebbe rettamente inteso le dichiarazioni rese dalla stessa (il Sig. si era in realtà limitato ad autorizzare la Controparte_6
ditta ( ad eseguire i lavori;
in tal modo il primo giudice Parte_1
avrebbe confuso l'autorizzazione ai lavori con l'appalto degli stessi). La
circostanza, desumibile dalla dichiarazione del teste , della sola Parte_2
informativa al locatore della necessità di ulteriori lavori e della sua autorizzazione, non di accordi economici tra la e la Parte_1 CP_3
d) in conclusione, l'obbligo del pagamento ricadeva in ogni caso sulla
[...] _1 in qualità di committente dei lavori alla salvo poi
[...] Parte_1
eventualmente rivalersi nei confronti della in virtù del contenuto CP_3
del contratto di locazione.
Inoltre, l'appellante produce a sostegno del terzo motivo di appello il contratto di locazione intercorrente tra la (già PA.RI.FA S.N.C.) e la _1 CP_3
8.5). Preliminare è dunque la valutazione circa la sua ammissibilità nel presente giudizio ex art. 345 c.p.c.
8.6) Questa Corte ritiene di aderire all'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. civ. Sez. III, 09-11-2017, n. 26522), che ha ribadito che la novella formulazione dell'art. 345, comma III, c.p.c. , quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012 , convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012,
pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Dal 2012 non è più prevista la possibilità, in appello, di depositare documenti o prove indispensabili, in quanto il testo dell'art. 345 c.p.c., comma III, è stato modificato eliminando le parole «(...) che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero (...)». Consegue che, l'unico caso in cui in appello la produzione documentale è ammissibile, è rappresentato dall'esistenza di una
"causa non imputabile" alla parte, ovvero dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Da ciò consegue che il documento allegato dall'appellante non può essere tenuto in considerazione ai fini dell'odierna decisione.
8.7) Si rileva, in via dirimente, che parte appellante non allega alcun elemento a giustificazione del perché soltanto dopo la pubblicazione della sentenza appellata sarebbe entrata in possesso del documento;
si aggiunge per mera completezza che: le doglianze poste a sostegno del motivo concernono profili che invero non sono stati affrontati dal primo giudice (errore sul tenore letterale del contratto), in quanto all'esito del giudizio si è accertata la mancanza di un formale contratto di locazione tra le parti in causa;
anche ad esaminare il contratto depositato dall'appellante, lo stesso reca l'indicazione di una parte differente da quella nei confronti della quale è stato esteso il contraddittorio (PA.RI.FA. S.N.C.), tanto che v'è diverso codice identificativo e/o P.IVA tra la suddetta impresa e la in quanto luogo, sin dal ricorso _1
monitorio il petitum e la causa petendi hanno riguardato espressamente il rapporto tra la e la _1 Parte_1
Un'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti della impresa sarebbe stata peraltro onere della parte oggi appellante (non CP_3
trattandosi di litisconsorzio necessario ma facoltativo). Inoltre, sarebbe stato onere dell'odierna appellante fornire la prova ex art. 2697 c.c. dell'esistenza di un contratto di appalto tra essa nella Parte_1
propria veste di appaltatrice, e la quale (presunta) committente, _1
avente ad oggetto proprio i lavori di cui alla richiesta di pagamento avanzata dall'odierna appellante in sede monitoria: tale prova non è stata fornita dall'appellante in primo grado, né è ammissibile la produzione di nova nel presente grado.
Mette conto soggiungere come l'appellata abbia sin dall'atto di citazione in opposizione contestato fermamente la sussistenza di un contratto formalmente in essere tra le parti in causa. Se è poi vero che i lavori (di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria) non sono stati contestati – come afferma l'appellante
– da parte della occorre precisare che sono stati espressamente _1
contestati i lavori oggetto della richiesta monitoria unitamente alla relativa documentazione (in part. documentazione contabile e consuntivo all.). A tal proposito, giova osservare che – come ribadito nella propria comparsa di costituzione e conclusionale in primo grado – parte appellata ha dedotto come la documentazione prodotta in sede monitoria non rechi alcuna indicazione espressa (timbro, sottoscrizione) circa la riferibilità dei lavori alla _1
così come dalla comunicazione dei lavori, dalla relazione tecnica allegata in atti e dal consuntivo. Peraltro, interrogata sul punto, la teste arch. Parte_2
– dalla cui deposizione (punto 8.1 che precede) non sono inferibili elementi a suffragio della prospettazione dell'appellante – ha altresì escluso che nella documentazione in atti vi fosse il computo metrico.
8.8) Si rileva dunque che alcuna prova dell'esistenza del contratto di locazione
è stata fornita. Dall'esito dell'istruttoria, si è detto, è emersa la assenza di prova circa l'affidamento diretto dei lavori da parte della nei confronti della _1 nonché la mancata corrispondenza e congruità dei lavori Parte_1
indicati nel consuntivo redatto dall'architetto rispetto alle Parte_2
categorie di lavori individuati e dedotti nel ricorso monitorio. La conseguente applicazione della disciplina codicistica di cui all'art. 1576 c.c. in tema di locazione non è stata erroneamente applicata dal primo giudice (sulla base di un erroneo presupposto dettato dalla mancanza di contratto) ma, trattandosi nel caso di specie di opere di manutenzione straordinaria – e non di tutti i lavori edili per come indicati nella rel. Tecnica e consuntivo dell'arch. Parte_2
–, quelli per cui è causa soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 1576 c.c.
8.9a) Non sono meritevoli di accoglimento le censure (secondo motivo di
appello o motivo sub 4 lett. a) avanzate dall'appellante in merito ad una erronea identificazione del contratto di locazione come “ad uso commerciale e non abitativo” ovvero all'art. 1621 c.c., con possibilità di prevedere deroghe alla disciplina codicistica generale. Sul punto, si ribadisce che si tratta di argomentazioni contraddittorie e non in grado di fornire una diversa ricostruzione dei rapporti.
9) Né a tal fine sono convincenti le censure (motivo sub 4 lett. b – c – d) in quanto, da un lato, volte a spostare il thema decidendum verso una parte nei cui confronti non è stato esteso il contraddittorio ( e, dall'altro, CP_3
poiché dirette a dimostrare che ad aver commissionato i lavori strutturali delle opere contestate è stata la mentre il Sig. avrebbe _1 Controparte_6
solo dato la sua autorizzazione ai lavori. A tal proposito, oltre a ribadirsi che l'esito dell'istruttoria non ha confermato tale circostanza, si deve ulteriormente precisare che il rapporto tra la CP_3
e la non è l'oggetto del thema decidendum né del giudizio di
[...] _1
opposizione né tantomeno del presente grado e che, qualora l'appellante avesse avuto contezza della esistenza di un diverso assetto dei rapporti tra le parti in causa, sarebbe stato suo onere – quale attrice in senso sostanziale – a)
estendere il contraddittorio nei confronti della in persona del l.r.p.t. CP_3
e b) fornire prova scritta di una diversa regolamentazione Controparte_6
degli interessi.
9.1) Allo stato attuale, sebbene le censure avanzate da parte appellante cerchino di dimostrare la sussistenza di un collegamento tra la e la _1
commissione dei lavori relativi alle strutture portanti/di manutenzione straordinaria, l'esito del primo grado ha accertato per contro come a commissionare tali lavori non è stata la _1
9.2a) Per tali ragioni, il secondo ed il terzo motivi di appello non trovano fondamento.
9.3a) Infine, anche il quinto motivo di appello è infondato.
9.4) Si rileva che parte appellante ha posto a sostegno della circostanza relativa alla presenza di un rapporto giuridico tra la e la _1 Parte_1
documentazione consistente in preventivi (n. 39/11 di € 3.492,25; n. 16/11 di €
18.900; 81/11 di € 14.036; preventivo marmi € 73.118,37; prev. n. 23/11 di € 18.177; prev. rifacimento sala interno € 43.737,82; prev. demolizione vecchia zona agricola € 4.367,80” ed il preventivo senza numero né data relativo alla
“sistemazione area agricola” pari ad € 21.404,78 Iva inclusa)”.
9.4) La documentazione prodotta non conforta la ricostruzione dell'appellante,
peraltro espressamente disconosciuta in punto di an e quantum in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica (pag. 9 e ss.) da parte della _1
perché non atta a scalfire l'esito dell'istruttoria del giudizio di primo grado.
[...]
9.5) È infatti documentazione (all. n. 1 e 2) di formazione unilaterale, priva di alcun riferimento alla in particolare di sottoscrizione o timbro _1
valevole come accettazione dei lavori ivi indicati (unico riferimento è il nominativo “ . Peraltro, come già argomentato Persona_1
dall'appellata in sede di memoria di replica, i lavori indicati nel preventivo
“rifacimento della sala interna” (all. n. 1) per l'importo di € 43.737,82 e descritti in interventi consistenti in attività di: “rimozione della parte
d'intonaco ammalorato del soffitto. Consolidamento travetti soffitto.
Rifacimento intonaco con applicazione rete porta intonaco. Spicconatura
pilastri O 35 3,7 h, disfacimento basi in marmo, disfacimento capitello,
disfacimento cerchi in CLS lungo i pilastri, foratura pavimento per alloggio
gabbia in ferro 60X60, realizzazione fori per fissaggio ferri pilastro, realizzazione gabbia in ferro, getto in CLS misto ad emaco, rifinitura con
intonaco colonne. Spicconatura colonne laterali e disfacimento capitello
colonne laterali. Ringrosso pilastri laterali. Rifinitura pilastri laterali”, per un importo di € 23.750,00, oltre Iva, corrispondono a quelli indicati come
“OPERE STRUTTURALI” di cui all'asserito “consuntivo”, posto dalla Pt_1
alla base della fattura n. 1 del 19.05.2015. Ed infatti, sotto la suddetta
[...]
voce “opere strutturali” vengono descritti proprio gli stessi interventi e cioè:
“rimozione della parte d'intonaco ammalorato del soffitto. Consolidamento
travetti soffitto. Rifacimento intonaco con applicazione rete porta intonaco.
Spicconatura pilastri O 35 3,7 h, disfacimento basi in marmo, disfacimento
capitello, disfacimento cerchi in CLS lungo i pilastri, foratura pavimento per alloggio gabbia in ferro 60X60, realizzazione fori per fissaggio ferri pilastro,
realizzazione gabbia in ferro, getto in CLS misto ad emaco, rifinitura con
intonaco colonne. Spicconatura colonne laterali e disfacimento capitello
colonne laterali. Ringrosso pilastri laterali. Rifinitura pilastri laterali” per il medesimo importo di € 23.750,00, oltre Iva.
9.6) Di conseguenza, si tratta di elementi documentali non atti a fornire alcuna nuova argomentazione, tanto meno una connessione con gli interventi oggetto della vicenda in esame. Peraltro, la stessa appellante ha ammesso che i lavori di cui al preventivo relativo al “rifacimento della sala interna” (corrispondenti alle “opere strutturali” di cui al consuntivo) sono stati oggetto di avvenuto pagamento da parte della (vedere pag.
2-3 della prima memoria ex _1
art. 183, VI comma, c.p.c.) per cui alcuna debitoria risulta a carico della _1
che sin dall'atto di opposizione ha sostenuto che i lavori erano già stati
[...] parzialmente pagati, mentre non era stata corrisposta la somma oggetto del ricorso monitorio in quanto non commissionata da essa _1
9.7) In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato per le suesposte ragioni.
9.8) Non sussistono i requisiti di cui alla condanna ex art. 96 comma III c.p.c.
a carico della , giacché può escludersi, se non altro in Parte_1
considerazione delle articolate, per quanto infondate, argomentazioni addotte,
che l'appellante abbia “insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. 24546/2014;
24693/2022).
Le spese
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore dichiarato della lite
(compreso tra € 52.00,01 ed € 260.000,00), valore della causa di circa €
55.815,00, oggetto della pretesa azionata in via monitoria, attestandosi nei minimi per la non complessità delle questioni affrontate, inclusa la fase istruttoria, con attribuzione in favore dei difensori MA Peluso e Amedeo
Di Virgilio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata,
così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna la in persona del l.r.p.t., Parte_1
al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 7.160,00 in favore della parte appellata costituita a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori
MA Peluso e Amedeo Di Virgilio dichiaratisi anticipatari;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del
D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di Parte_1
un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già
versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14-1-2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale Maria CRISTIANO Dott. Eugenio FORGILLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere rel./est.
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5537/2022 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza del 8-10-2024, di precisazione delle conclusioni, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett.
b), del decreto legislativo n. 149 del 10-10-2022, con termini di cui all'art. 190
c.p.c., e vertente
TRA IVA Parte_1 CodiceFiscale_1
, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Pompei alla Via Ponte P.IVA_1
Izzo n. 101, rappresentata e difesa dall'avv.to Annalisa Fabbrocino
( ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, ed C.F._2
elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Pompei alla Via Nolana n. 198
– Email_1
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rapp.te p.t. _1 P.IVA_2 CP_2
( ), sede legale in Pompei alla Via Villa dei Misteri n. 7, C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti MA Peluso ( ) – C.F._4
e Amedeo Di Virgilio Email_2
( ) – C.F._5 Email_3
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Maria Cozzolino sito in Torre del Greco al Viale Europa n. 32;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza repert. n. 1675/2022, resa dal Tribunale
di Torre Annunziata il 12-5-2022, e non notificata, nel proc. n. 7376/2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la (d'ora in Parte_1
avanti solo ) chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di Parte_1 ingiungere alla il pagamento di € 55.815,00, oltre accessori e spese, _1
a titolo di saldo per lavori edili di manutenzione eseguiti nel 2012 presso il ristorante-locale denominato “Tiberius”, sito in Pompei alla Via Villa dei
Misteri n. 7B, condotto in locazione dalla lavori eseguiti su incarico _1
conferito dalla stessa.
Precisamente, a fondamento del ricorso, esponeva che:
- i lavori edili venivano commissionati direttamente dal Sig. CP_2
l.r.p.t. della il quale, a tal proposito, comunicava l'inizio delle attività _1
di manutenzione del locale “Tiberius” alla Soprintendenza arch. di Pompei il
14-3-2012, con allegata relazione tecnico-descrittiva delle opere edili da eseguire a partire dal 16-3-2012;
- regolarmente eseguiti i lavori, la provvedeva al pagamento parziale _1
dei lavori residuando la somma di € 55.815,00, come da fattura n. 1 del 19-1-
2015, emessa a saldo dei lavori come da consuntivo allegato;
- nonostante i solleciti di pagamento – giusta racc.ta del 3-4-2014 – e la relativa messa in mora, tuttavia, la non ottemperava al proprio obbligo di _1
corrispondere la predetta cifra, per cui, l vantava un credito Parte_1
pari ad € 55.815,00 oltre interessi moratori ex D.LGS. n. 231/2002.
Concesso il decreto ingiuntivo il 14.11.2015 (n. 1779/2015), nell'ambito del proc. R.G. n. 5977/2015, notificato il 19-11-2015, la con citazione _1
notificata in data 23.10.2015, proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo preliminarmente la nullità dell'avverso decreto ingiuntivo in quanto notificato in violazione dell'art. 52 D.L. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014,
nonché la carenza di legittimazione passiva “ad causam” e “ad processum”, ovvero il difetto di titolarità del rapporto controverso.
A sostegno di tale eccezione, deduceva, in primo luogo, di non aver mai commissionato alla alcuno dei lavori indicati nella fattura Parte_1
n. 1 del 19-1-2015 e nel consuntivo in assenza di un formale accordo negoziale a monte tra le parti in causa. L'assenza di un regolare contratto di affidamento dei lavori comportava, tra l'altro, l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria (com. inizio lavori, rel. Tecnica ed in particolare la fattura) a fornire la prova della titolarità del rapporto a carico della atteso che _1
nella stessa non vi era alcuna menzione della committente;
con specifico riferimento alla fattura, poi, la stessa era stata emessa in assenza di un valido titolo causale. In secondo luogo, deduceva che le opere edili concernenti il rifacimento dei pilastri portanti dell'immobile non solo erano state commissionate ad altra ditta ma, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria (art. 1576 c.c.), dovevano essere posti a carico del locatore dell'immobile; per questo, sarebbe stato necessario redigere un accordo contrattuale in forma scritta che, tuttavia, non era stato concluso tra le parti in causa. In terzo luogo, nel contestare esplicitamente il contenuto del consuntivo dei lavori, indicava che le “opere di facciata” – oggetto anche della relazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio lavori – riguardavano interventi che erano stati già regolati in precedenza con integrale pagamento da parte della _1
In altri termini, la aveva tenuto una condotta violativa dei Parte_1
doveri di correttezza, lealtà e buona fede, in senso oggettivo e soggettivo, per avere azionato (recte, “doppiato”) una pretesa creditoria nei confronti della circa l'esecuzione delle “opere di facciata” – oggetto di intervenuto _1
pagamento da parte della – e per non essersi rivolta alla diretta _1
committente (la quale aveva commissionato le “opere strutturali”). CP_3
Deduceva, tra l'altro, l'esistenza dei presupposti per sentir condannare la ex art. 96 c.p.c. Infine, faceva valere l'inidoneità della Parte_1
documentazione contabile prodotta in sede monitoria (fattura ed estratti autentici delle scritture contabili) a fornire la prova del rapporto contrattuale tra le parti.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio in data 18-5-2016 la opposta Pt_1
contestando ogni avversa deduzione. Nello specifico, oltre a
[...]
contestare la eccezione di nullità della notifica del d.i., ribadiva di aver regolarmente svolto, su incarico del l.r.p.t. della , lavori Controparte_4
di manutenzione edili inerenti sia le “opere strutturali” che le “opere di facciata”; tale circostanza era comprovata dal fatto che aveva CP_2
comunicato alla Soprintendenza arch. di Pompei l'inizio dei lavori di manutenzione presso il ristorante “Tiberius” allegando la relazione tecnica dei lavori da eseguire redatta dall'arch. , laddove i lavori eseguiti Parte_2 corrispondevano alla suddetta documentazione. Realizzati i lavori edili, infatti,
alcuna contestazione veniva mossa da parte della committente, con la conseguenza che la aveva maturato correttamente il credito Parte_1
oggetto del decreto ingiuntivo.
Per queste ragioni, oltre l'assunto che il contraddittorio non era stato esteso alla “ dalla opponente, contestava esplicitamente la eccepita carenza CP_3
di legittimazione passiva. Sosteneva, in particolare, che i rapporti contrattuali di affidamento dei lavori, dalla comunicazione dell'inizio delle attività sino alla regolare ultimazione – peraltro mai contestati (art. 115 c.p.c.) in punto di esecuzione non a regola d'arte – erano intercorsi solo tra il e la CP_2
e che, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, Parte_1
era estranea ai rapporti tra (conduttore del locale) ed il CP_2
rispettivo proprietario ( ; concludeva per il rigetto della domanda CP_3
dell'opponente.
Il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del d.i. opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa era istruita mediante prova orale (escussi i testi arch. , , Parte_2 ON [...]
, e documentale e, all'esito, decisa con la Tes_2 Testimone_3
sentenza oggi appellata, n. 1068/2022, pubblicata il 12-5-2022, con la quale, in accoglimento della opposizione della il primo giudice revocava il d.i. _1
n. 1779/15 e condannava la in persona del Parte_1 l.r.p.t., al pagamento, in favore di della somma di € 8406,50 a titolo _1
di spese di lite.
In sintesi, aderendo alle risultanze istruttorie, il giudice di prime cure accoglieva la eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva della _1
precisando che i lavori relativi alle opere di facciata non erano stati
[...]
commissionati dalla stessa e che, pertanto, l'opponente non era tenuta al pagamento preteso dalla Parte_1
Con citazione notificata il 12-12-2022 la ha proposto appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza, deducendone con plurimi motivi l'erroneità in via integrale della pronuncia sia in punto di diritto che in punto di omesso esame e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie poste dal primo giudice alla base della decisione di accogliere l'accezione di carenza di legittimazione passiva del rapporto;
ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Napoli, contrariis reiectis, in riforma della
gravata sentenza, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1068/2022 pubblicata il
12/05/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Civile, in
persona del G. Dr.ssa Lara Vernaglia Lombardi, nel giudizio recante NRG
7376/2015 mai notificata, Voglia così provvedere: “1) Dichiarare ammissibile
e procedibile il presente appello, oltre che fondato in fatto ed in diritto;
2)
Confermare il decreto ingiuntivo n. 1779/2015 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata e per l'effetto quindi condannare la in persona del legale _1 rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 55.815,00 oltre interessi in favore
della per le causali di cui al predetto decreto Parte_3
ingiuntivo; 3) Riformarsi in ogni caso il capo della sentenza gravata afferente la liquidazione delle competenze legali, limitandole, per la denegata
ipotesi di non accoglimento dell'appello spiegato ai valori minimi;
4)
Condannare l' appellato, al pagamento delle spese, onorari del doppio grado
del giudizio oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15% come per legge, con
attribuzione ai sottoscritto difensore antistatario. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo
grado che vengono reiterate in questa sede, per tutte le ragioni esposte nella
parte motiva del presente appello e nello specifico si chiede la rinnovazione
della prova testimoniale ed ammettersi la CTU tecnico - quantificativa al fine
di accertare e quantificare i lavori strutturali eseguiti”.
Si costituiva in data 23-3-2023 la resistendo all'avverso gravame e _1
ribadendo le eccezioni già formulate in sede di opposizione – in particolare di carenza di legittimazione passiva “ad causam” e “ad processum” ovvero di difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico controverso – e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, all'esito
dell'udienza di cui all'art. 350 del cod. proc. civ., pronunciare, ex artt. 348-bis
e 348-ter del cod. proc. civ., ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità
dell'appello proposto dall' e per l'effetto Parte_1
confermare integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata n. 1068/2022, pubblicata il 12.05.2022 (Repert. n 1675/2022 del
30.05.2022), emessa a definizione del procedimento n. 7376/2015 R.G.A.C.,
per tutti i motivi articolati nella narrativa che precede;
- nel merito, rigettare in toto l'appello proposto dall' Parte_1
in quanto improcedibile e/o inammissibile e, comunque, infondato sia
[...]
in fatto che in diritto e privo di supporto probatorio, e per l'effetto confermare
integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata n.
1068/2022,pubblicatail12.05.2022 (Repert. n 1675/2022 del
30.05.2022),emessa a definizione del procedimento n. 7376/2015 R.G.A.C.,
per tutti i motivi articolati nella narrativa che precede;
in ogni caso e
sempre: - dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e, comunque,
revocare l'opposto decreto in-giuntivo n. 1779/2015 del 14.11.2015(n.
5977/2015 R.G.A.C.), emesso dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, notificato in data 19.11.2015, per tutti i motivi indicati in atti;
-rigettare in toto
ogni avversa domanda, in quanto improcedibile, inammissibile e, comunque,
infondata in fatto ed indiritto, nonché priva di supporto probatorio, per tutti
i motivi indicati in atti;
- condannare l'appellante Parte_1
al pagamento delle spese e dei compensi professionali del
[...]
presente giudizio di appello ex D.M. n. 55/2014 e successive modd. e integrazioni, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, come
per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori e procuratori antistatari;
- condannare, infine, l'appellante al Parte_1 pagamento in favore della di una somma ex officio _1
equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, III comma,
del cod. proc. civ. In via istruttoria: -espungere dagli atti di causa i seguenti documenti ex adverso illegittimamente prodotti in aperta violazione
del divieto di nova di cui all'art. 345 del cod. proc. civ.: i) presunto contratto
di locazione tra la e tale PA.RI.FA. S.N.C.; ii) presunto partitario CP_3
contabile asseritamente relativo ai mesi di gennaio e di febbraio 2015; iii)
presunto computo metrico;
-rigettare l'avversa richiesta di escussione del teste per tutti i motivi esposti nella narrativa che Testimone_4
precede; -rigettare l'avversa inammissibile ed infondata richiesta di CTU, per
tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
”
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio del primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata,
svolta a trattazione scritta;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con scadenza il 13-12-2024 per le comparse conclusionali ed il 2-1-2025 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 342 cd. proc. civ. secondo la formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alla novella introdotta dall'art. 3, comma 26, lettera a, del decreto legislativo 10-10-2022 n. 149, rispondendo infatti l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità
richiesto dalla norma.
Premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 cod. proc.
civ. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n.
27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), si rileva come, in relazione alle diverse ragioni di dissenso, di seguito precisate, avanzate avverso la sentenza, siano stati chiaramente individuate le parti della motivazione sottoposte a critica, laddove le stesse articolate difese formulate dalla appellata evidenziano del resto la piena comprensione delle avverse doglianze.
L'appellante ha rappresentato compiutamente a sostegno dei motivi le proprie argomentazioni, sì da consentire il raffronto fra le stesse e la motivazione addotta dal primo giudice, laddove ai fini della specificità dei motivi d'appello
“è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia
impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza,
sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte
del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di
valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. 40560/2021).
L'appellante non ha omesso, in definitiva, di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno nella decisione impugnata, previa esposizione dei motivi di dissenso che, giusta le risultanze istruttorie, imporrebbero a suo dire una diversa decisione.
2) Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
3) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che la sentenza sarebbe affetta da nullità per aver il primo giudice omesso di rinviare in prosieguo la prova orale (escussione del teste – Testimone_4
sebbene il teste avesse giustificato la sua assenza con comunicazione pervenuta via PEC – nonché di pronunciarsi sulla richiesta di CTU, comportando,
secondo l'appellante, una grave lesione del suo diritto di difesa e pregiudicato l'esito della lite nel momento in cui il primo giudice, con provvedimento del 4-
1-2022, “riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del
15-2-2022 per la precisazione delle conclusioni con modalità trattazione
scritta” senza escutere il teste né pronunciandosi sulla CTU.
3a) Il motivo è ammissibile ma infondato.
Si rileva come la sentenza appellata non sia affetta da alcuna nullità da omessa prosecuzione della prova orale e/o da mancata pronuncia sulla CTU integranti,
secondo l'appellante, la violazione di regole procedurali idonee ad impedire il corretto esercizio del suo diritto di difesa. La scelta del primo giudice di trattenere la causa in decisione è corretta in punto di diritto, oltre che suffragata dal contegno processuale serbato dalla stessa opponente, odierna appellante.
Ora, se è vero che “Il giudice può rigettare le istanze istruttorie non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni solo dopo aver valutato la reale volontà
della parte ed averne dato specifica e sintetica contezza motivazionale (Cass.,
Sez. VI, Ord., 4 aprile 2022, n. 10767)”, vale comunque osservare, nel caso di specie, come la stessa appellante abbia quantomeno mostrato disinteresse al prosieguo di assunzione della prova orale, giacché, come dedotto dalla appellata alle pagine 26 e seguenti della comparsa di costituzione, in primo grado “non ha reiterato né in sede di udienza di precisazione delle conclusioni,
né nei propri scritti conclusionali ex art. 190 cod. proc. civ. la richiesta di escussione del proprio teste . Testimone_4
In particolare, parte appellata ha eccepito la decadenza (art. 208 c.p.c.) della dalla facoltà di richiedere l'ammissione del teste: “Va, in Parte_1
ogni caso qui rimarcato, che il Giudice adito, anche sulla base delle
suesposte argomentazioni, tutte già ritualmente sollevate in atti
dall'opponente, , all'esito dello scioglimento della riserva CP_5
assunta all'udienza del 4.01.2022, l'avversa richiesta di CTU rinviando per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del
15.02.2022, all'esito della quale ha poi trattenuto la causa in
decisione. Solo per tuziorismo, questa difesa evidenzia che, a fronte delle citate ordinanze endoprocedimentali, l'opposta non ha proposto, né
poteva farlo non sussistendo i relativi presupposti di operatività,
nessuna istanza di revoca, prestando, in tal modo, acquiescenza a tali più che giuste ordinanze giudiziali” (memoria di replica _1
in primo grado pag. n. 13 e in secondo grado pag. n. 12). Né in senso contrario
è opponibile la circostanza che il primo giudicante ha trattenuto in decisione la causa senza esplicitare le ragioni di un rigetto delle istanze istruttorie. Infatti,
pur in mancanza di una motivazione specifica, l'appellante ben avrebbe potuto chiedere la revoca della ordinanza.
Con riferimento, invece, alla richiesta di CTU, vero è che l'attuale appellante ha insistito in primo grado “sull' ammissione della CTU tecnica, onde descrivere
le opere realizzate e la loro quantificazione, più in particolare delle opere
oggetto di ordinaria manutenzione che hanno avuto ad oggetto il rifacimento
dell'intero locale ristorante consistente in tre sale da pranzo, bagni, cucina, terrazzi e aiuole, fornitura e posa in opera di marmidi cui alle cambiali esibite
e quelli inerenti le opere strutturali ai pilastri portanti e facciate ad essi
adiacenti di cui al D.I. opposto”. (pag. 10 comp. concl. e 8 memoria di replica
Parte_1
Si registra tuttavia la correttezza della valutazione del primo giudicante di non accogliere tale richiesta, sia pur non in maniera esplicita, in ragione della natura esplorativa, come anche dedotto dalla appellata alle pagine 27 e seguenti della comparsa di costituzione, della invocata CTU e della superfluità della stessa rispetto al thema decidendum (titolarità del rapporto in capo alla _1
. D'altro canto, non è stato oggetto della vicenda processuale la natura del
[...]
credito e la sua riconducibilità alle lavorazioni come da documenti prodotti sin dalla fase monitoria, bensì l'esistenza di un rapporto di committenza tra _1
e
[...] Parte_1
4) Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per illogicità,
carenza di prova, contraddittorietà, insufficienza, inadeguatezza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provata l'esecuzione dei lavori edili da parte della previo incarico conferito dalla ma, in via del Parte_1 _1
tutto contraddittoria, ha poi statuito che la non aveva commissionato _1
i lavori aventi ad oggetto le strutture portanti – la cui necessità era emersa in via d'urgenza durante le operazioni di manutenzione – e che pertanto non fosse tenuta al pagamento.
Precisamente, la motivazione sarebbe viziata in ragione del fatto che il primo giudice ha accolto la eccezione di carenza di legittimazione del conduttore presupponendo l'esistenza di un contratto di locazione tra la e la _1
(proprietaria del locale) senza però esaminarlo (il contratto non CP_3
veniva depositato in atti) e decidendo sulla base di una interpretazione della dichiarazione orale resa dal teste arch. ; per cui, secondo il Parte_2
primo giudice, per effetto dell'art. 1576 c.c., in quanto opere strutturali di manutenzione straordinaria, le stesse andavano eseguite e pagate dal locatore,
non dal conduttore _1 5) Con il terzo motivo l'appellante lamenta che la sentenza sarebbe contraddittoria in punto di tenore letterale del contratto di locazione stipulato tra società e la (già PA.RI.FA SNC). CP_3 _1
A sostegno della censura, infatti, oltre a ribadire le censure già esposte sub motivo n, 4 (secondo motivo), l'appellante produce la copia del contratto di locazione concluso tra la e la di cui sarebbe venuta in _1 CP_3
possesso solo dopo la pubblicazione della sentenza gravata.
6) Con il quarto motivo l'appellante deduce la errata valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni testimoniali rese da
(in particolare laddove si riferisce di un contatto tra il Testimone_2
l.r.p.t. della e della . _1 CP_3
7) Con il quinto motivo l'appellante deduce che la sentenza sarebbe infirmata da insufficiente e/o carente motivazione circa la mancata prova dell'effettiva esecuzione dei lavori e contraddittorietà.
7a) I motivi, suscettibili di delibazione congiunta, data la natura strettamente connessa delle questioni affrontate e del relativo esame, sono infondati.
8) La Corte ritiene di aderire alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure, che ha correttamente ritenuto come la non fosse tenuta al _1
pagamento degli ulteriori lavori (strutturali e/o di manutenzione straordinaria) per non aver commissionato gli stessi alla Parte_1 Secondo il primo giudice, infatti, “L'istruttoria svolta consente di escludere che
il conduttore abbia commissionato i lavori rappresentanti opere di
straordinaria amministrazione e che questi ultimi siano stati invece commissionati dal proprietario coerentemente, del resto, con la disciplina
codicistica in tema di contratto di locazione, prevedendo l'art. 1576 c.c. che il
locatore debba eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie,
eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”.
“Non vi è prova, inoltre, che le opere di facciata di cui alla fattura oggetto del ricorso monitorio siano diverse ed ulteriori rispetto a quelle descritte nella
relazione tecnica dell'architetto e non siano state già pagate dalla Pt_2
_1
“In ogni caso, se fossero opere diverse, non vi è prova che le stesse siano state
commissionate dalla e non dalla proprietaria trattandosi _1
pacificamente di opere collegate a quelle resesi necessarie per cedimenti
strutturali”.
8.1) Il Tribunale ha ancorato la valutazione di non raggiungimento della prova circa il diretto affidamento dei lavori straordinari in capo alla non _1
solo alla assenza di un contratto di locazione, da cui poter evincere la ripartizione degli obblighi contrattuali in materia di spese per i lavori eseguiti tra il conduttore ed il locatore, ma anche alle risultanze istruttorie, con particolare riguardo alla deposizione dell'arch. (unica teste che Parte_2
ha dichiarato di essere stata presente nel momento in cui l'amministratore unico della commissionava i lavori oggetto CP_3 Controparte_6
della vicenda, di cui alla fattura n. 1 del 19.1.2015, al legale rappresentante della impresa appellante, sig. ). Parte_1
Ha infatti precisato la teste che “vi erano problemi strutturali di degrado del
calcestruzzo e del ferro” in relazione ai pilastri del locale e che in tale situazione l'amm. p.t. della sollecitava l'amm. della _1 CP_2 CP_3
perché effettuasse un sopralluogo per constatare i lavori necessari da eseguire.
All'esito di tale incontro, il Sig. autorizzava l Controparte_6 [...]
ai lavori di rifacimento dei pilastri portanti del ristorante. In Parte_1
sintesi, la teste ha dichiarato che la e il suo amministratore unico, _1
, sono sempre rimasti totalmente estranei ai suddetti lavori. CP_2
Né una ricostruzione differente è inferibile dalle testimonianze del teste
, il quale ha espressamente affermato di nulla sapere circa Testimone_2
una autorizzazione conferita dal alla ditta e di non essere stato CP_2 Pt_1
presente all'incontro in occasione del quale i lavori erano stati direttamente commissionati. Ha precisato di non essere a conoscenza di nessuna alcuna delle circostanze oggetto dei capitoli di prova. Allo stesso modo, nessun apporto in senso confermativo della ricostruzione della parte appellante è
desumibile dalle dichiarazioni dei testi e Testimone_3 ON
(che ha confermato i capi di prova articolati dalla . _1
8.2) Dunque, le risultanze della prova orale espletata in primo grado, alla stregua delle stesse prospettazioni in merito delle parti, non hanno evidenziato l'esistenza di un contratto di appalto tra la l'odierna appellante, _1
avente ad oggetto i lavori di cui alla richiesta monitoria, ma, anzi, depongono nel senso che i lavori strutturali sono stati commissionati dalla CP_3
8.3a) Per tali ragioni la doglianza di cui al quarto motivo di appello
(motivo sub n. 6) non è meritevole di accoglimento in quanto il primo giudice si è fondato sulla valutazione di più elementi istruttori, non limitandosi solo all'esame di una singola deposizione testimoniale, ma valutando l'attendibilità
intrinseca ed obiettiva delle dichiarazioni e delle circostanze riferite. Né è atta a confutare l'impianto motivazionale fornito dal primo giudice la sola deposizione del teste laddove avrebbe riferito, secondo Testimone_2
l'appellante, di “aver sentito il l.r.p.t. della autorizzare l'affidamento dei _1
lavori”; in realtà la propalazione è contraddittoria, avendo affermato il teste di non essere a conoscenza della circostanza se i lavori erano stati concordati o meno, pur tuttavia aggiungendo di avere sentito autorizzare il ripristino dei pilastri, peraltro senza ulteriori precisazioni al riguardo.
8.4) Come in sede di opposizione, anche in tale grado di giudizio non viene contestata dalla la corretta esecuzione delle prestazioni svolte dalla _1
impresa appellante, circostanza invero mai contestata dalla ma, al _1
contrario, la imputabilità del pagamento dei lavori strutturali all'appellata.
L'appellante insiste nel far valere l'erroneità della decisione per avere il primo giudice accolto l'eccezione relativa al difetto di legittimazione in assenza di un formale contratto di locazione tra la e la e ritenuto che, CP_3 _1 sulla base della disciplina codicistica in materia di locazione (art. 1576 c.c.), che la abbia commissionato direttamente i lavori oggetto della pretesa CP_3
monitoria alla e non la Parte_1 _1
A tal proposito, l'appellante argomenta (censure di cui al secondo motivo
di appello o sub 4) che: a) il giudice di prime cure ha omesso di considerare che nel caso di specie trattasi di locazione commerciale e non abitativa e,
pertanto, è ammessa la facoltà delle parti di derogare alla disciplina generale della locazione (art. 1621 c.c.: “Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico
dell'affittuario”); b) manca in atti il contratto di locazione che non è stato prodotto dalla parte che ne aveva disponibilità per cui il primo giudice non avrebbe potuto desumere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1576 c.c.,
ovvero una pattuizione derogatoria, né a tal fine poteva soccorrere l'interpretazione della dichiarazione resa dalla teste arch. ; c) Parte_2
peraltro, il primo giudice non avrebbe rettamente inteso le dichiarazioni rese dalla stessa (il Sig. si era in realtà limitato ad autorizzare la Controparte_6
ditta ( ad eseguire i lavori;
in tal modo il primo giudice Parte_1
avrebbe confuso l'autorizzazione ai lavori con l'appalto degli stessi). La
circostanza, desumibile dalla dichiarazione del teste , della sola Parte_2
informativa al locatore della necessità di ulteriori lavori e della sua autorizzazione, non di accordi economici tra la e la Parte_1 CP_3
d) in conclusione, l'obbligo del pagamento ricadeva in ogni caso sulla
[...] _1 in qualità di committente dei lavori alla salvo poi
[...] Parte_1
eventualmente rivalersi nei confronti della in virtù del contenuto CP_3
del contratto di locazione.
Inoltre, l'appellante produce a sostegno del terzo motivo di appello il contratto di locazione intercorrente tra la (già PA.RI.FA S.N.C.) e la _1 CP_3
8.5). Preliminare è dunque la valutazione circa la sua ammissibilità nel presente giudizio ex art. 345 c.p.c.
8.6) Questa Corte ritiene di aderire all'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. civ. Sez. III, 09-11-2017, n. 26522), che ha ribadito che la novella formulazione dell'art. 345, comma III, c.p.c. , quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012 , convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012,
pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Dal 2012 non è più prevista la possibilità, in appello, di depositare documenti o prove indispensabili, in quanto il testo dell'art. 345 c.p.c., comma III, è stato modificato eliminando le parole «(...) che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero (...)». Consegue che, l'unico caso in cui in appello la produzione documentale è ammissibile, è rappresentato dall'esistenza di una
"causa non imputabile" alla parte, ovvero dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Da ciò consegue che il documento allegato dall'appellante non può essere tenuto in considerazione ai fini dell'odierna decisione.
8.7) Si rileva, in via dirimente, che parte appellante non allega alcun elemento a giustificazione del perché soltanto dopo la pubblicazione della sentenza appellata sarebbe entrata in possesso del documento;
si aggiunge per mera completezza che: le doglianze poste a sostegno del motivo concernono profili che invero non sono stati affrontati dal primo giudice (errore sul tenore letterale del contratto), in quanto all'esito del giudizio si è accertata la mancanza di un formale contratto di locazione tra le parti in causa;
anche ad esaminare il contratto depositato dall'appellante, lo stesso reca l'indicazione di una parte differente da quella nei confronti della quale è stato esteso il contraddittorio (PA.RI.FA. S.N.C.), tanto che v'è diverso codice identificativo e/o P.IVA tra la suddetta impresa e la in quanto luogo, sin dal ricorso _1
monitorio il petitum e la causa petendi hanno riguardato espressamente il rapporto tra la e la _1 Parte_1
Un'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti della impresa sarebbe stata peraltro onere della parte oggi appellante (non CP_3
trattandosi di litisconsorzio necessario ma facoltativo). Inoltre, sarebbe stato onere dell'odierna appellante fornire la prova ex art. 2697 c.c. dell'esistenza di un contratto di appalto tra essa nella Parte_1
propria veste di appaltatrice, e la quale (presunta) committente, _1
avente ad oggetto proprio i lavori di cui alla richiesta di pagamento avanzata dall'odierna appellante in sede monitoria: tale prova non è stata fornita dall'appellante in primo grado, né è ammissibile la produzione di nova nel presente grado.
Mette conto soggiungere come l'appellata abbia sin dall'atto di citazione in opposizione contestato fermamente la sussistenza di un contratto formalmente in essere tra le parti in causa. Se è poi vero che i lavori (di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria) non sono stati contestati – come afferma l'appellante
– da parte della occorre precisare che sono stati espressamente _1
contestati i lavori oggetto della richiesta monitoria unitamente alla relativa documentazione (in part. documentazione contabile e consuntivo all.). A tal proposito, giova osservare che – come ribadito nella propria comparsa di costituzione e conclusionale in primo grado – parte appellata ha dedotto come la documentazione prodotta in sede monitoria non rechi alcuna indicazione espressa (timbro, sottoscrizione) circa la riferibilità dei lavori alla _1
così come dalla comunicazione dei lavori, dalla relazione tecnica allegata in atti e dal consuntivo. Peraltro, interrogata sul punto, la teste arch. Parte_2
– dalla cui deposizione (punto 8.1 che precede) non sono inferibili elementi a suffragio della prospettazione dell'appellante – ha altresì escluso che nella documentazione in atti vi fosse il computo metrico.
8.8) Si rileva dunque che alcuna prova dell'esistenza del contratto di locazione
è stata fornita. Dall'esito dell'istruttoria, si è detto, è emersa la assenza di prova circa l'affidamento diretto dei lavori da parte della nei confronti della _1 nonché la mancata corrispondenza e congruità dei lavori Parte_1
indicati nel consuntivo redatto dall'architetto rispetto alle Parte_2
categorie di lavori individuati e dedotti nel ricorso monitorio. La conseguente applicazione della disciplina codicistica di cui all'art. 1576 c.c. in tema di locazione non è stata erroneamente applicata dal primo giudice (sulla base di un erroneo presupposto dettato dalla mancanza di contratto) ma, trattandosi nel caso di specie di opere di manutenzione straordinaria – e non di tutti i lavori edili per come indicati nella rel. Tecnica e consuntivo dell'arch. Parte_2
–, quelli per cui è causa soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 1576 c.c.
8.9a) Non sono meritevoli di accoglimento le censure (secondo motivo di
appello o motivo sub 4 lett. a) avanzate dall'appellante in merito ad una erronea identificazione del contratto di locazione come “ad uso commerciale e non abitativo” ovvero all'art. 1621 c.c., con possibilità di prevedere deroghe alla disciplina codicistica generale. Sul punto, si ribadisce che si tratta di argomentazioni contraddittorie e non in grado di fornire una diversa ricostruzione dei rapporti.
9) Né a tal fine sono convincenti le censure (motivo sub 4 lett. b – c – d) in quanto, da un lato, volte a spostare il thema decidendum verso una parte nei cui confronti non è stato esteso il contraddittorio ( e, dall'altro, CP_3
poiché dirette a dimostrare che ad aver commissionato i lavori strutturali delle opere contestate è stata la mentre il Sig. avrebbe _1 Controparte_6
solo dato la sua autorizzazione ai lavori. A tal proposito, oltre a ribadirsi che l'esito dell'istruttoria non ha confermato tale circostanza, si deve ulteriormente precisare che il rapporto tra la CP_3
e la non è l'oggetto del thema decidendum né del giudizio di
[...] _1
opposizione né tantomeno del presente grado e che, qualora l'appellante avesse avuto contezza della esistenza di un diverso assetto dei rapporti tra le parti in causa, sarebbe stato suo onere – quale attrice in senso sostanziale – a)
estendere il contraddittorio nei confronti della in persona del l.r.p.t. CP_3
e b) fornire prova scritta di una diversa regolamentazione Controparte_6
degli interessi.
9.1) Allo stato attuale, sebbene le censure avanzate da parte appellante cerchino di dimostrare la sussistenza di un collegamento tra la e la _1
commissione dei lavori relativi alle strutture portanti/di manutenzione straordinaria, l'esito del primo grado ha accertato per contro come a commissionare tali lavori non è stata la _1
9.2a) Per tali ragioni, il secondo ed il terzo motivi di appello non trovano fondamento.
9.3a) Infine, anche il quinto motivo di appello è infondato.
9.4) Si rileva che parte appellante ha posto a sostegno della circostanza relativa alla presenza di un rapporto giuridico tra la e la _1 Parte_1
documentazione consistente in preventivi (n. 39/11 di € 3.492,25; n. 16/11 di €
18.900; 81/11 di € 14.036; preventivo marmi € 73.118,37; prev. n. 23/11 di € 18.177; prev. rifacimento sala interno € 43.737,82; prev. demolizione vecchia zona agricola € 4.367,80” ed il preventivo senza numero né data relativo alla
“sistemazione area agricola” pari ad € 21.404,78 Iva inclusa)”.
9.4) La documentazione prodotta non conforta la ricostruzione dell'appellante,
peraltro espressamente disconosciuta in punto di an e quantum in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica (pag. 9 e ss.) da parte della _1
perché non atta a scalfire l'esito dell'istruttoria del giudizio di primo grado.
[...]
9.5) È infatti documentazione (all. n. 1 e 2) di formazione unilaterale, priva di alcun riferimento alla in particolare di sottoscrizione o timbro _1
valevole come accettazione dei lavori ivi indicati (unico riferimento è il nominativo “ . Peraltro, come già argomentato Persona_1
dall'appellata in sede di memoria di replica, i lavori indicati nel preventivo
“rifacimento della sala interna” (all. n. 1) per l'importo di € 43.737,82 e descritti in interventi consistenti in attività di: “rimozione della parte
d'intonaco ammalorato del soffitto. Consolidamento travetti soffitto.
Rifacimento intonaco con applicazione rete porta intonaco. Spicconatura
pilastri O 35 3,7 h, disfacimento basi in marmo, disfacimento capitello,
disfacimento cerchi in CLS lungo i pilastri, foratura pavimento per alloggio
gabbia in ferro 60X60, realizzazione fori per fissaggio ferri pilastro, realizzazione gabbia in ferro, getto in CLS misto ad emaco, rifinitura con
intonaco colonne. Spicconatura colonne laterali e disfacimento capitello
colonne laterali. Ringrosso pilastri laterali. Rifinitura pilastri laterali”, per un importo di € 23.750,00, oltre Iva, corrispondono a quelli indicati come
“OPERE STRUTTURALI” di cui all'asserito “consuntivo”, posto dalla Pt_1
alla base della fattura n. 1 del 19.05.2015. Ed infatti, sotto la suddetta
[...]
voce “opere strutturali” vengono descritti proprio gli stessi interventi e cioè:
“rimozione della parte d'intonaco ammalorato del soffitto. Consolidamento
travetti soffitto. Rifacimento intonaco con applicazione rete porta intonaco.
Spicconatura pilastri O 35 3,7 h, disfacimento basi in marmo, disfacimento
capitello, disfacimento cerchi in CLS lungo i pilastri, foratura pavimento per alloggio gabbia in ferro 60X60, realizzazione fori per fissaggio ferri pilastro,
realizzazione gabbia in ferro, getto in CLS misto ad emaco, rifinitura con
intonaco colonne. Spicconatura colonne laterali e disfacimento capitello
colonne laterali. Ringrosso pilastri laterali. Rifinitura pilastri laterali” per il medesimo importo di € 23.750,00, oltre Iva.
9.6) Di conseguenza, si tratta di elementi documentali non atti a fornire alcuna nuova argomentazione, tanto meno una connessione con gli interventi oggetto della vicenda in esame. Peraltro, la stessa appellante ha ammesso che i lavori di cui al preventivo relativo al “rifacimento della sala interna” (corrispondenti alle “opere strutturali” di cui al consuntivo) sono stati oggetto di avvenuto pagamento da parte della (vedere pag.
2-3 della prima memoria ex _1
art. 183, VI comma, c.p.c.) per cui alcuna debitoria risulta a carico della _1
che sin dall'atto di opposizione ha sostenuto che i lavori erano già stati
[...] parzialmente pagati, mentre non era stata corrisposta la somma oggetto del ricorso monitorio in quanto non commissionata da essa _1
9.7) In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato per le suesposte ragioni.
9.8) Non sussistono i requisiti di cui alla condanna ex art. 96 comma III c.p.c.
a carico della , giacché può escludersi, se non altro in Parte_1
considerazione delle articolate, per quanto infondate, argomentazioni addotte,
che l'appellante abbia “insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. 24546/2014;
24693/2022).
Le spese
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore dichiarato della lite
(compreso tra € 52.00,01 ed € 260.000,00), valore della causa di circa €
55.815,00, oggetto della pretesa azionata in via monitoria, attestandosi nei minimi per la non complessità delle questioni affrontate, inclusa la fase istruttoria, con attribuzione in favore dei difensori MA Peluso e Amedeo
Di Virgilio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata,
così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna la in persona del l.r.p.t., Parte_1
al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 7.160,00 in favore della parte appellata costituita a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori
MA Peluso e Amedeo Di Virgilio dichiaratisi anticipatari;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del
D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di Parte_1
un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già
versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14-1-2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale Maria CRISTIANO Dott. Eugenio FORGILLO