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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/05/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1744/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 21.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso. ricorrente-opponente
contro
(CF: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Rizzotti. resistente-opposto
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies depositato il 17.9.2024 il Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 282 del 2024 emesso dal
[...]
Tribunale di Castrovillari il 2.7.2024 e notificatogli l'11.7.2024 con il quale era stato condannato al pagamento in favore del sig. della somma di € Controparte_1
1.347,48, oltre interessi e spese, per canoni di locazioni relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2024 di cui al contratto di locazione di un immobile di proprietà dell'opposto sottoscritto il 20.4.2007. Ha eccepito che nel contratto è stabilito che i canoni vengano pagati in rate trimestrali posticipate e non che i pagamenti debbano avvenire entro il 5 del mese successivo (per come affermato dall'opposto nella lettera di messa in mora del
27.6.2024) e che quindi il pagamento del trimestre di cui al decreto ingiuntivo era avvenuto con mandato n. 4491 del 7 agosto 2024. Ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: I) IN VIA PRELIMINARE: non concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n.282 del 2024 II) IN VIA PRINCIPALE a) Dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali poiché l'opposto DI. veniva pagato;
b) Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 282/2024 della somma di €1.347,48# oltre interessi e spese, varie, per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
c) interessi e spese, varie, per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
d) Dichiarare che nulla è dovuto al Sig. dal per le CP_1 Parte_1 ragioni esposte in narrativa;
e) Condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della procedura, in favore del
Parte_1
III) IN GRADATA Nella denegata ipotesi in cui venissero disattese le difese di parte opponente, si chiede di rideterminare l'importo preteso dal Sig. alla luce delle argomentazioni e della CP_1 documentazione prodotta nel presente ricorso che prova il pagamento della somma ingiunta.”.
2. Il resistente si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata successivamente alla celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti. Ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento, seppure tardivo, degli importi ingiunti, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, avendo il pagato quanto Pt_1 dovuto solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo. In subordine ha chiesto che venga disposta la compensazione delle spese.
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3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di
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contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). I descritti criteri di bilanciamento degli oneri probatori devono essere contemperati con il c.d. principio di non contestazione. Quest'ultimo trae fondamento dal nuovo testo dell'art. 115 comma 1 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti specifici e precisi allegati dalla parte non specificatamente contestati dall'altra, dovendoli ritenere provati. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761. La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non tempestivamente contestati, acquisiti al materiale processuale, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2008, n.5191). Tanto premesso, nel caso di specie la parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto di locazione, che è comunque documentalmente provata in quanto già in sede monitoria è stato prodotto il relativo contratto (doc. 2 fascicolo monitorio;
all. 3 fascicolo parte opponente). La parte opponente ha prodotto (all. 7 fascicolo parte opponente) il mandato di pagamento n. 4491 del 7.8.2024 che attesta l'avvenuta corresponsione in favore dell'odierno opposto dell'importo dei canoni locatizi richiesti con il provvedimento monitorio per cui è causa (“PAGAMENTO FITTI LOCALI PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024”). L'opposto non ha contestato il suddetto pagamento o la documentazione sopra richiamata. Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità la fondatezza del decreto deve essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto: dunque se al momento della notifica del provvedimento monitorio l'ingiunto era ancora inadempiente, le spese della fase monitoria ben potranno essere poste a suo carico (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/12/2020, n. 29642). È stato altresì affermato che il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/04/2014, n. 8428). Nel caso di specie è pacifico che il pagamento della somma sia avvenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo e ciò rende inevitabile disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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In base ai principi sopra richiamati il va comunque condannato al Pt_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opposto, comprese quelle della fase monitoria. Deve condividersi la prospettazione del nella parte in cui rileva che nel Pt_1 contratto di locazione non è stato fissato un termine entro cui il conduttore è tenuto a corrispondere la rata trimestrale, tuttavia va considerato che le somme per cui è giudizio sono state corrisposte a distanza di due mesi dalla scadenza del trimestre dunque con un ritardo non trascurabile. Le spese verranno liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e con riduzione dei valori medi vista la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 282/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 2.7.2024;
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi € 973,00 di cui € 473,00 per la Controparte_1 fase monitoria, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Castrovillari, 22/05/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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