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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1945/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1945/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MERANGOLO RAFFAELE;
APPELLANTE contro
CP_1 con il patrocinio dell'avv. SABIONI ELENA;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello dell'ordinanza del Tribunale di Bologna nella causa R.G. 13110/2021 emessa e pubblicata in data 21.09.2021.
Assegnata a decisione con ordinanza del 03.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30.07.2019 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza , quale proprietaria in virtù dell'atto di data 11.07.2018 ai CP_1 rogiti notaio dell'immobile sito in Bologna alla via Podgora n. 26, conveniva in giudizio Persona_1 innanzi al Tribunale di Bologna per sentirla condannare all'immediato rilascio CP_2 dell'immobile occupato sine titulo ed al risarcimento del danno pari ad Euro 5.000,00, quale indennità di occupazione a far data dal mese di ottobre 2018.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto integrale di tutte le domande attrici nonché il mutamento del rito e la chiamata in causa di , ex convivente more uxorio della Persona_2
, al fine di volersi pronunciare l'inefficacia nei confronti di quest'ultima dell'atto di CP_2
compravendita in favore della della casa familiare in quanto negozio simulato ex art. 1414 e ss CP_1
c.c.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo interrogatorio libero delle parti, veniva discussa con modalità cartolare all'udienza del 21.09.2021. ed all'esito così era statuito: “accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la liberazione dell'immobile per cui è causa;
per l'effetto ordina la liberazione dell'immobile, da parte dell'odierna resistente nel termine di 12 mesi dal deposito dell'ordinanza; compensa integralmente le spese di lite.”.
La statuizione era motivata ritenuto che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non fosse opponibile alla pertanto andava ordinato il rilascio. Quanto alla domanda riconvenzionale CP_1
ex art. 1414 c.c. nulla era stato provato in ordine alla simulazione neppure sulla base degli indizi dedotti dalla resistente circa la conoscenza tra le parti contraenti valutata come irrilevante.
Le spese di lite erano compensate integralmente nell'ottica di contemperamento delle ragioni addotte da entrambe le parti.
Contro detta ordinanza hanno proposto appello per più motivi. CP_2
Con il primo motivo si impugna il provvedimento in merito alla necessità di evitare un contrasto di giudicati.
Il secondo motivo chiede la riforma dell'ordinanza considerato il titolo della che le permette di CP_2 vivere all'interno dell'abitazione familiare.
Il terzo motivo chiede parimenti la riforma in virtù dei presupposti del decreto ex art.337 bis cc.
Il quarto motivo lamenta l'errata formulazione delle domande da parte della CP_1
pagina 2 di 6 L'ultimo motivo impugna l'ordinanza in merito alla simulazione dell'atto di compravendita
Per tali motivi l'appellante ha concluso: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, ad integrale riforma dell'impugnata ordinanza: in via preliminare: - autorizzare la convenuta a chiamare in causa e quindi ad integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., nei confronti del Sig.
, c.f. residente in [...], al fine di Controparte_3 CodiceFiscale_1
ottenere un giudicato in relazione alla simulazione richiesta, e di conseguenza chiedere che il G.I.
Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo e la sua relativa costituzione in giudizio;
- disporre previamente il mutamento del rito ex art. 702 ter, fissando con ordinanza non impugnabile l'udienza di cui all'art.
183 cpc;
in via principale: - rigettare le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto. in via riconvenzionale:- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertato e dichiarato che la compravendita conclusa da (c.f. ), nata a [...]_2
Bologna il 17.04.1957 ed ivi residente in [...] ed il Sig. (c.f. Persona_2 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...], con C.F._1
l'atto pubblico dell'11.07.2018 a del Notaio Dott. di Bologna, Rep. 2235, CP_4 Persona_1
Racc. 1596, avente ad oggetto l'immobile sito in Bologna, via Podgora n. 26 e più precisamente rappresentato nel Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 183, particella 191 sub 22, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2 , vani 5, superficie catastale totale 84 mq., rendita Euro 929,62, arreca pregiudizio alle ragioni della Sig.ra e del figlio , CP_2 Controparte_5
dichiarare detto atto di compravendita, a norma dell'art. 1414 e ss. c.c. e previa le più opportune pronunce del caso e di legge, inefficace nei confronti dell'odierna appellante, ut supra, con ogni pronuncia, declaratoria, formalità conseguente. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge, Iva (attualmente al 22%), 4% CPA e rimborso spese generali
(attualmente al 15%).”.
Si costituita chiedendo il rigetto del gravame con conferma integrale dell'ordinanza e la CP_1
vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 03.12.2024, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che non è stato proposto appello incidentale pertanto la statuizione laddove non accoglie la richiesta di risarcimento del danno di parte attrice è coperta da giudicato. pagina 3 di 6 Il devolutum attiene dunque ai soli motivi di appello principale posto che il Primo Giudice ha ritenuto, sulla scorta della documentazione versata in atti, accogliere la domanda di rilascio dell'immobile.
La Corte osserva che nelle more del processo la ha spontaneamente rilasciato l'appartamento CP_2
occupato (circostanza pacifica tra le parti); infatti, in sede di esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di
Bologna oggetto di gravame, l'Ufficiale Giudiziario ha rinvenuto l'immobile vuoto da cose e persone.
A questo punto deve essere rilevata l'inammissibilità della domanda di parte appellante considerato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire con riferimento alla natura del giudizio sottoposto a questa
Corte.
Infatti l'articolo 100 c.p.c. prevede che “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” da intendersi quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice.
Inoltre, l'interesse deve essere i) personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, ii) attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, iii) concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. Lo stesso assume anche la qualifica di condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere in ogni tipo di azione.
L'interesse ad agire e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato.
Nella fattispecie che ci occupa l'esecuzione spontanea del provvedimento giudiziario da parte della ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione con CP_2 implicito riconoscimento della fondatezza della domanda proposta dall'attrice CP_1
La Cassazione afferma (cfr. Cass. ordinanza n. 11675/2020): “Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione.”.
pagina 4 di 6 La sopravvenuta carenza di interesse ad agire opera, infatti, quando nel corso del giudizio sopraggiunge una situazione di fatto o di diritto che determina una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra le parti che rende inutile la prosecuzione del giudizio ed una pronuncia di merito.
Il verbale di rilascio dell'Ufficiale Giudiziario dà atto che l'immobile è libero da persone e cose e che quindi la tesi della per cui si sarebbe allontanata dall'immobile per non sottoporre il minore allo CP_2 stress dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario stesso non è meritevole di accoglimento.
Infatti, l'interesse di cui trattasi non è un interesse generale a restare nella casa, ma quello specifico nel procedimento di rilascio cioè ad opporsi al rilascio medesimo: poiché l'immobile è stato rilasciato spontaneamente cessa conseguentemente la ragione del procedimento.
Quanto sopra rende superflua ogni ulteriore indagine e a maggior ragione l'ampliamento del contraddittorio che riguarderebbe questioni che non possono essere trattate nel presente giudizio.
Ritenuta così dirimente la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dall'appellante per intervenuta carenza di interesse ad agire, il merito non dovrà essere oggetto di esame da parte della
Corte con conseguente integrale conferma dell'ordinanza gravata.
Le eventuali condotte consapevoli della parte appellata sono valutabili sotto altri profili, e CP_1
segnatamente per le spese del grado e per questo, considerata anche la natura della controversia e l'esito della stessa si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I dichiara inammissibile la domanda proposta da e per l'effetto conferma l'ordinanza CP_2
impugnata;
II spese compensate tra le parti;
III sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al
D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 04.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1945/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MERANGOLO RAFFAELE;
APPELLANTE contro
CP_1 con il patrocinio dell'avv. SABIONI ELENA;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello dell'ordinanza del Tribunale di Bologna nella causa R.G. 13110/2021 emessa e pubblicata in data 21.09.2021.
Assegnata a decisione con ordinanza del 03.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30.07.2019 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza , quale proprietaria in virtù dell'atto di data 11.07.2018 ai CP_1 rogiti notaio dell'immobile sito in Bologna alla via Podgora n. 26, conveniva in giudizio Persona_1 innanzi al Tribunale di Bologna per sentirla condannare all'immediato rilascio CP_2 dell'immobile occupato sine titulo ed al risarcimento del danno pari ad Euro 5.000,00, quale indennità di occupazione a far data dal mese di ottobre 2018.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto integrale di tutte le domande attrici nonché il mutamento del rito e la chiamata in causa di , ex convivente more uxorio della Persona_2
, al fine di volersi pronunciare l'inefficacia nei confronti di quest'ultima dell'atto di CP_2
compravendita in favore della della casa familiare in quanto negozio simulato ex art. 1414 e ss CP_1
c.c.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo interrogatorio libero delle parti, veniva discussa con modalità cartolare all'udienza del 21.09.2021. ed all'esito così era statuito: “accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la liberazione dell'immobile per cui è causa;
per l'effetto ordina la liberazione dell'immobile, da parte dell'odierna resistente nel termine di 12 mesi dal deposito dell'ordinanza; compensa integralmente le spese di lite.”.
La statuizione era motivata ritenuto che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non fosse opponibile alla pertanto andava ordinato il rilascio. Quanto alla domanda riconvenzionale CP_1
ex art. 1414 c.c. nulla era stato provato in ordine alla simulazione neppure sulla base degli indizi dedotti dalla resistente circa la conoscenza tra le parti contraenti valutata come irrilevante.
Le spese di lite erano compensate integralmente nell'ottica di contemperamento delle ragioni addotte da entrambe le parti.
Contro detta ordinanza hanno proposto appello per più motivi. CP_2
Con il primo motivo si impugna il provvedimento in merito alla necessità di evitare un contrasto di giudicati.
Il secondo motivo chiede la riforma dell'ordinanza considerato il titolo della che le permette di CP_2 vivere all'interno dell'abitazione familiare.
Il terzo motivo chiede parimenti la riforma in virtù dei presupposti del decreto ex art.337 bis cc.
Il quarto motivo lamenta l'errata formulazione delle domande da parte della CP_1
pagina 2 di 6 L'ultimo motivo impugna l'ordinanza in merito alla simulazione dell'atto di compravendita
Per tali motivi l'appellante ha concluso: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, ad integrale riforma dell'impugnata ordinanza: in via preliminare: - autorizzare la convenuta a chiamare in causa e quindi ad integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., nei confronti del Sig.
, c.f. residente in [...], al fine di Controparte_3 CodiceFiscale_1
ottenere un giudicato in relazione alla simulazione richiesta, e di conseguenza chiedere che il G.I.
Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo e la sua relativa costituzione in giudizio;
- disporre previamente il mutamento del rito ex art. 702 ter, fissando con ordinanza non impugnabile l'udienza di cui all'art.
183 cpc;
in via principale: - rigettare le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto. in via riconvenzionale:- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertato e dichiarato che la compravendita conclusa da (c.f. ), nata a [...]_2
Bologna il 17.04.1957 ed ivi residente in [...] ed il Sig. (c.f. Persona_2 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...], con C.F._1
l'atto pubblico dell'11.07.2018 a del Notaio Dott. di Bologna, Rep. 2235, CP_4 Persona_1
Racc. 1596, avente ad oggetto l'immobile sito in Bologna, via Podgora n. 26 e più precisamente rappresentato nel Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 183, particella 191 sub 22, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2 , vani 5, superficie catastale totale 84 mq., rendita Euro 929,62, arreca pregiudizio alle ragioni della Sig.ra e del figlio , CP_2 Controparte_5
dichiarare detto atto di compravendita, a norma dell'art. 1414 e ss. c.c. e previa le più opportune pronunce del caso e di legge, inefficace nei confronti dell'odierna appellante, ut supra, con ogni pronuncia, declaratoria, formalità conseguente. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge, Iva (attualmente al 22%), 4% CPA e rimborso spese generali
(attualmente al 15%).”.
Si costituita chiedendo il rigetto del gravame con conferma integrale dell'ordinanza e la CP_1
vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 03.12.2024, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che non è stato proposto appello incidentale pertanto la statuizione laddove non accoglie la richiesta di risarcimento del danno di parte attrice è coperta da giudicato. pagina 3 di 6 Il devolutum attiene dunque ai soli motivi di appello principale posto che il Primo Giudice ha ritenuto, sulla scorta della documentazione versata in atti, accogliere la domanda di rilascio dell'immobile.
La Corte osserva che nelle more del processo la ha spontaneamente rilasciato l'appartamento CP_2
occupato (circostanza pacifica tra le parti); infatti, in sede di esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di
Bologna oggetto di gravame, l'Ufficiale Giudiziario ha rinvenuto l'immobile vuoto da cose e persone.
A questo punto deve essere rilevata l'inammissibilità della domanda di parte appellante considerato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire con riferimento alla natura del giudizio sottoposto a questa
Corte.
Infatti l'articolo 100 c.p.c. prevede che “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” da intendersi quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice.
Inoltre, l'interesse deve essere i) personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, ii) attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, iii) concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. Lo stesso assume anche la qualifica di condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere in ogni tipo di azione.
L'interesse ad agire e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato.
Nella fattispecie che ci occupa l'esecuzione spontanea del provvedimento giudiziario da parte della ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione con CP_2 implicito riconoscimento della fondatezza della domanda proposta dall'attrice CP_1
La Cassazione afferma (cfr. Cass. ordinanza n. 11675/2020): “Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione.”.
pagina 4 di 6 La sopravvenuta carenza di interesse ad agire opera, infatti, quando nel corso del giudizio sopraggiunge una situazione di fatto o di diritto che determina una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra le parti che rende inutile la prosecuzione del giudizio ed una pronuncia di merito.
Il verbale di rilascio dell'Ufficiale Giudiziario dà atto che l'immobile è libero da persone e cose e che quindi la tesi della per cui si sarebbe allontanata dall'immobile per non sottoporre il minore allo CP_2 stress dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario stesso non è meritevole di accoglimento.
Infatti, l'interesse di cui trattasi non è un interesse generale a restare nella casa, ma quello specifico nel procedimento di rilascio cioè ad opporsi al rilascio medesimo: poiché l'immobile è stato rilasciato spontaneamente cessa conseguentemente la ragione del procedimento.
Quanto sopra rende superflua ogni ulteriore indagine e a maggior ragione l'ampliamento del contraddittorio che riguarderebbe questioni che non possono essere trattate nel presente giudizio.
Ritenuta così dirimente la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dall'appellante per intervenuta carenza di interesse ad agire, il merito non dovrà essere oggetto di esame da parte della
Corte con conseguente integrale conferma dell'ordinanza gravata.
Le eventuali condotte consapevoli della parte appellata sono valutabili sotto altri profili, e CP_1
segnatamente per le spese del grado e per questo, considerata anche la natura della controversia e l'esito della stessa si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I dichiara inammissibile la domanda proposta da e per l'effetto conferma l'ordinanza CP_2
impugnata;
II spese compensate tra le parti;
III sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al
D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 04.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
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