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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1561 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SUFFIA ELISA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. SUFFIA ELISA, giusta delega in atti Controparte_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 22.09.1991 in Quiliano (SV), trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Quiliano al numero 28, parte II, serie A, anno 1991, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quiliano, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
i ricorrenti provvederanno al mantenimento del figlio , nato a [...], il [...], Per_1
maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente – il quale manterrà la propria
residenza e la collocazione abitativa prevalente presso la madre – fino al raggiungimento
dell'indipendenza economica dello stesso;
in particolare, il Signor verserà alla Parte_1
SI , entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento di Controparte_1 , la somma di € 600,00=, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese Per_1
straordinarie nell'interesse di – così come determinate dal Protocollo della Sezione Per_1
Famiglia in essere presso il Tribunale di Savona - resteranno a carico della SI CP_1
per l'intero, fatta eccezione per le spese medico-sanitarie non coperte da SSN di particolare
[...]
gravosità e per quelle aventi ad oggetto l'acquisito di un mezzo – anche usato – che verranno
corrisposte nella misura del 50% da entrambi i genitori;
i ricorrenti stabiliscono che le spese
straordinarie per l'acquisto di un mezzo dovranno essere tra gli stessi previamente concordate;
i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente
all'assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro;
i ricorrenti danno atto di aver definito ogni questione relativa alla già sciolta comunione legale
dei beni - come cristallizzato nelle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 234/2024 resa
dal Tribunale di Savona Ill.mo -, nonché di aver definito ogni altra questione tra loro intercorsa in
virtù del matrimonio e ad esso connessa e/o correlata, così dichiarando di nulla avere
reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e/o ragione;
le spese legali della presente procedura saranno interamente a carico del Signor ” Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo