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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1072/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 19/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIORANA ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8357/2018 depositato il 15/11/2018
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.Entrate - IO - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3226/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 31/07/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038027291 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: AGE come in atti
FATTO E DIRITTO
1 La società Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di IO CI PA (ora Agenzia Entrate IO), non costituitasi in giudizio dopo la declaratoria di interruzione del procedimento di cui al decreto presidenziale n. 2115/2024, avverso la sentenza n. 3226/2018 della CTP di Siracusa, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine alla cartella di pagamento n. 29820120038027291, notificata il 21.03.2013, con la quale era stata richiesta la somma complessiva di euro 3.469,83 per omesso versamento delle ritenute alla fonte ed addizionali dovute per l'anno di imposta 2009 oltre accessori, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 effettuato sulla dichiarazione modello 770S/2010 per l'anno di imposta 2009. Va subito detto che dagli atti risulta che la citata società in relazione al carico di cui alla suindicata cartella di pagamento ha presentato in data 3.05.2018 istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 1 DL n. 148/2017, ma non c'è prova in atti dei pagamenti effettuati di conseguenza ed al riguardo l'Agenzia delle Entrate all'udienza di discussione ha testualmente dichiarato che alla data del 19.12.2024 non c'era “evidenza dei versamenti conseguenti alla domanda di rottamazione”, per cui la suddetta definizione agevolata non si è perfezionata ed occorre procedere alla delibazione del gravame suesposto. L'appello è infondato e va rigettato. Va disatteso il motivo di gravame formulato in ordine alla dedotta invalidità della notificazione della cartella di pagamento opposta, poiché dalla documentazione versata in atti emerge che il suddetto atto impositivo è stato validamente notificato in data 21.03.2013 dal messo comunale presso la sede della società appellante sita in Indirizzo_1 Nominativo_1Siracusa mediante consegna a qaulificatosi come titolare e, comunque, va notato che ogni eventuale nullità (e non inesistenza) è rimasta sanata ex art. 156 cpc per avvenuto raggiungimento dello scopo per effetto della rituale proposizione del ricorso introduttivo. Contrariamente a quanto dedotto dalla società appellante, devesi poi rilevare che nella specie non necessitava la preventiva notificazione dell'avviso bonario in applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 22061/2022), dai quali non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Quest'ultima condizione non ricorre necessariamente nei casi (come quello in esame) soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al dato inciso (tra le tante,
2 18405, Cass. 17/12/2019, n. 33344, Cass. 28/06/2019, n. 17479, Cass. 25/05/2018, n. 13093Cass. 24/01/2018 n. 1711, Cass. 25/10/2017, n. 25294). Questa Corte ha, altresì, affermato che in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2," (Cass. 06/06/2018, n. 14577, Cass. 12/04/2017, n. 9463). Nella vicenda in giudizio è incontroverso che la cartella è stata emessa in ragione del mero omesso pagamento di quanto risultava dalla dichiarazione, sicché non era dovuta la comunicazione di irregolarità”. Ed, ancora, deve notarsi che l'atto impositivo impugnato è adeguatamente motivato attraverso il chiaro riferimento alla causale posta a fondamento della cartella di pagamento opposta emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 e la indicazione specifica delle somme dovute per omesso versamento delle ritenute alla fonte ed addizionali irpef dovute per l'anno di imposta 2009 dichiarate e non versate oltre sanzioni e interessi e ciò ha assicurato alla società appellante il consapevole pieno esercizio del diritto di difesa, avendole consentito la possibilità di avere la esatta conoscenza della portata della cartella di pagamento notificata e di contestare sia l'an debeatur che il quantum. Al riguardo devesi notare che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3485 del 14.02.2014 ha affermato il principio per cui”la cartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest'ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione (Cass. n. 27140/2011). Gli ulteriori motivi di ricorso disattesi o non esaminati dalla CTP devono intendersi rinunciati ex art. 56 d. lgs. n. 546/1992, non essendo stati specificamente riproposti dalla società appellante nel giudizio di II grado. Pertanto la sentenza impugnata va confermata e gli eventuali versamenti fatti dalla società appellante in esecuzione della suindicata rottamazione dovranno essere detratti da quanto dovuto dalla stessa in base alla cartella di pagamento opposta.
3 Le spese giudiziali di II grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa pari alla somma di euro 3.469,83.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 e conferma la sentenza impugnata. Condanna la società appellante al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate delle spese giudiziali di II grado, liquidate nella somma di euro 1.500,00 per compensi già ridotta ex art. 15 comma 2 sexies d. lgs. n. 546/1992.
Catania 19 dicembre 2024
Il presidente estensore
NT MA
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Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 19/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIORANA ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8357/2018 depositato il 15/11/2018
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.Entrate - IO - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3226/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 31/07/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038027291 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: AGE come in atti
FATTO E DIRITTO
1 La società Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di IO CI PA (ora Agenzia Entrate IO), non costituitasi in giudizio dopo la declaratoria di interruzione del procedimento di cui al decreto presidenziale n. 2115/2024, avverso la sentenza n. 3226/2018 della CTP di Siracusa, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine alla cartella di pagamento n. 29820120038027291, notificata il 21.03.2013, con la quale era stata richiesta la somma complessiva di euro 3.469,83 per omesso versamento delle ritenute alla fonte ed addizionali dovute per l'anno di imposta 2009 oltre accessori, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 effettuato sulla dichiarazione modello 770S/2010 per l'anno di imposta 2009. Va subito detto che dagli atti risulta che la citata società in relazione al carico di cui alla suindicata cartella di pagamento ha presentato in data 3.05.2018 istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 1 DL n. 148/2017, ma non c'è prova in atti dei pagamenti effettuati di conseguenza ed al riguardo l'Agenzia delle Entrate all'udienza di discussione ha testualmente dichiarato che alla data del 19.12.2024 non c'era “evidenza dei versamenti conseguenti alla domanda di rottamazione”, per cui la suddetta definizione agevolata non si è perfezionata ed occorre procedere alla delibazione del gravame suesposto. L'appello è infondato e va rigettato. Va disatteso il motivo di gravame formulato in ordine alla dedotta invalidità della notificazione della cartella di pagamento opposta, poiché dalla documentazione versata in atti emerge che il suddetto atto impositivo è stato validamente notificato in data 21.03.2013 dal messo comunale presso la sede della società appellante sita in Indirizzo_1 Nominativo_1Siracusa mediante consegna a qaulificatosi come titolare e, comunque, va notato che ogni eventuale nullità (e non inesistenza) è rimasta sanata ex art. 156 cpc per avvenuto raggiungimento dello scopo per effetto della rituale proposizione del ricorso introduttivo. Contrariamente a quanto dedotto dalla società appellante, devesi poi rilevare che nella specie non necessitava la preventiva notificazione dell'avviso bonario in applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 22061/2022), dai quali non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Quest'ultima condizione non ricorre necessariamente nei casi (come quello in esame) soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al dato inciso (tra le tante,
2 18405, Cass. 17/12/2019, n. 33344, Cass. 28/06/2019, n. 17479, Cass. 25/05/2018, n. 13093Cass. 24/01/2018 n. 1711, Cass. 25/10/2017, n. 25294). Questa Corte ha, altresì, affermato che in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2," (Cass. 06/06/2018, n. 14577, Cass. 12/04/2017, n. 9463). Nella vicenda in giudizio è incontroverso che la cartella è stata emessa in ragione del mero omesso pagamento di quanto risultava dalla dichiarazione, sicché non era dovuta la comunicazione di irregolarità”. Ed, ancora, deve notarsi che l'atto impositivo impugnato è adeguatamente motivato attraverso il chiaro riferimento alla causale posta a fondamento della cartella di pagamento opposta emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 e la indicazione specifica delle somme dovute per omesso versamento delle ritenute alla fonte ed addizionali irpef dovute per l'anno di imposta 2009 dichiarate e non versate oltre sanzioni e interessi e ciò ha assicurato alla società appellante il consapevole pieno esercizio del diritto di difesa, avendole consentito la possibilità di avere la esatta conoscenza della portata della cartella di pagamento notificata e di contestare sia l'an debeatur che il quantum. Al riguardo devesi notare che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3485 del 14.02.2014 ha affermato il principio per cui”la cartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest'ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione (Cass. n. 27140/2011). Gli ulteriori motivi di ricorso disattesi o non esaminati dalla CTP devono intendersi rinunciati ex art. 56 d. lgs. n. 546/1992, non essendo stati specificamente riproposti dalla società appellante nel giudizio di II grado. Pertanto la sentenza impugnata va confermata e gli eventuali versamenti fatti dalla società appellante in esecuzione della suindicata rottamazione dovranno essere detratti da quanto dovuto dalla stessa in base alla cartella di pagamento opposta.
3 Le spese giudiziali di II grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa pari alla somma di euro 3.469,83.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 e conferma la sentenza impugnata. Condanna la società appellante al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate delle spese giudiziali di II grado, liquidate nella somma di euro 1.500,00 per compensi già ridotta ex art. 15 comma 2 sexies d. lgs. n. 546/1992.
Catania 19 dicembre 2024
Il presidente estensore
NT MA
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