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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/11/2024, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA N.
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21 marzo 2024 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Nicoletta Collalto
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]
con l'Avv. Valeria Ratto
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Como, in data 23 aprile 2005
(anno 2005, atto n. 23, reg. Atti di Matrimonio, parte I, serie A);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 27.01.2022 omologato con decreto del Tribunale di Como in data
01.02.2022, pubblicato il 2.2.2022
con i seguenti FIGLI maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
[...]
con ricorso depositato il 21.03.2024, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del Parte_3 matrimonio contratto con la IG.ra , alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio. Parte_2
Si costituiva in giudizio la resistente che aderiva alla domanda di divorzio insistendo per il resto nelle domande spiegate nella propria memoria difensiva.
Le parti, sentite all'udienza di comparizione personale del 05.11.2024, dopo l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, confermavano la loro volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio, raggiungendo un accordo, alle seguenti condizioni:
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e il Parte_1 Parte_2
23.04.2005 in Como, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio di detto comune, anno 2005, Parte I, serie A, atto n. 23, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza nel Registro Atti di Matrimonio.
- Assegnare alla IG.ra la casa coniugale in comproprietà tra le parti, sita in Como, Via Parte_2
Don Gnocchi n. 10, affinché continui ad abitarla unitamente ai figli , maggiorenne non Per_1 Per_ autonomo economicamente, e , questi ultimi autonomi economicamente. Per_3
- Porre a carico del IG. il pagamento dell'intera rata del mutuo ipotecario gravante Parte_1 sulla casa coniugale, fino all'integrale estinzione dello stesso. Il IG. sin da ora dichiara di Parte_1 nulla avere a pretendere in restituzione dalla IG.ra per le rate di mutuo di competenza della Pt_2 stessa.
- Il IG. provvederà all'integrale pagamento delle spese condominiali di competenza della casa Parte_1 coniugale assegnata alla IG.ra . Pt_2 - Il IG. verserà, con decorrenza dal mese di novembre 2024, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio , maggiorenne, non autonomo economicamente, in carico al Centro Per_1
Adolescenti di Como per Schizofrenia Paranoide, la somma di Euro 150,00 mensili, per dodici mensilità annue, tramite bonifico entro il giorno cinque di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annua ISTAT a decorrere dall'1.11.2025, sulla base dell'annualità 1.11.2024-1.11.2025.
- Il IG. a titolo di assegno divorzile ex art. 5, L.
1.12.1970 n. 898, con decorrenza Parte_1
dal mese di novembre 2024, verserà alla IG.ra la somma di Euro 500,00 mensili, per dodici Pt_2 mensilità annue, tramite bonifico entro il giorno cinque di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annua ISTAT a decorrere dall'1.11.2025, sulla base 1.11.2024-1.11.2025.
- Le parti danno atto che la IG.ra ha diritto di percepire la quota del 50% del II Parte_2 Pt_4 maturato dal IG. in costanza di matrimonio, ai sensi degli artt. 122-123 C.C. Parte_1
Svizzero.
- L'autovettura VW Passat, tg. DF010ZH, intestata alla IG.ra , rimarrà in uso esclusivo al IG. Pt_2
il quale sin da ora si obbliga a provvedere e farsi carico di tutti i costi di manutenzione Parte_1 ordinaria e straordinaria, del pagamento dei bolli, dell'assicurazione, nonché di eventuali sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, pregresse e future.
- Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , a saldo e stralcio del debito accumulato a tutto il Parte_1 Pt_2 mese di ottobre 2024 per omesso versamento del contributo al mantenimento, la somma di Euro
5.000,00, con le seguenti modalità:
*Euro 1.000,00 contestualmente entro il 5 dicembre 2024
*Euro 4.000,00 in rate mensili di Euro 150,00 ciascuna, scadenti il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal 5 gennaio 2025 e fino al saldo (marzo 2027).
Il mancato rispetto della dilazione di pagamento farà decadere di diritto il IG. dal beneficio Parte_1 del termine accordato e la IG.ra avrà diritto di agire per la restituzione delle somme ancora Pt_2 dovute.
- Spese compensate.
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivano separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegua tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo, dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti, deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi che non può
più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_2 in data 23 aprile 2005, in Como con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1
Comune di Como (anno 2005, atto n. 23, reg. Atti di Matrimonio, parte I, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Como dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, l' 8.11.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21 marzo 2024 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Nicoletta Collalto
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]
con l'Avv. Valeria Ratto
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Como, in data 23 aprile 2005
(anno 2005, atto n. 23, reg. Atti di Matrimonio, parte I, serie A);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 27.01.2022 omologato con decreto del Tribunale di Como in data
01.02.2022, pubblicato il 2.2.2022
con i seguenti FIGLI maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
[...]
con ricorso depositato il 21.03.2024, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del Parte_3 matrimonio contratto con la IG.ra , alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio. Parte_2
Si costituiva in giudizio la resistente che aderiva alla domanda di divorzio insistendo per il resto nelle domande spiegate nella propria memoria difensiva.
Le parti, sentite all'udienza di comparizione personale del 05.11.2024, dopo l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, confermavano la loro volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio, raggiungendo un accordo, alle seguenti condizioni:
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e il Parte_1 Parte_2
23.04.2005 in Como, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio di detto comune, anno 2005, Parte I, serie A, atto n. 23, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza nel Registro Atti di Matrimonio.
- Assegnare alla IG.ra la casa coniugale in comproprietà tra le parti, sita in Como, Via Parte_2
Don Gnocchi n. 10, affinché continui ad abitarla unitamente ai figli , maggiorenne non Per_1 Per_ autonomo economicamente, e , questi ultimi autonomi economicamente. Per_3
- Porre a carico del IG. il pagamento dell'intera rata del mutuo ipotecario gravante Parte_1 sulla casa coniugale, fino all'integrale estinzione dello stesso. Il IG. sin da ora dichiara di Parte_1 nulla avere a pretendere in restituzione dalla IG.ra per le rate di mutuo di competenza della Pt_2 stessa.
- Il IG. provvederà all'integrale pagamento delle spese condominiali di competenza della casa Parte_1 coniugale assegnata alla IG.ra . Pt_2 - Il IG. verserà, con decorrenza dal mese di novembre 2024, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio , maggiorenne, non autonomo economicamente, in carico al Centro Per_1
Adolescenti di Como per Schizofrenia Paranoide, la somma di Euro 150,00 mensili, per dodici mensilità annue, tramite bonifico entro il giorno cinque di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annua ISTAT a decorrere dall'1.11.2025, sulla base dell'annualità 1.11.2024-1.11.2025.
- Il IG. a titolo di assegno divorzile ex art. 5, L.
1.12.1970 n. 898, con decorrenza Parte_1
dal mese di novembre 2024, verserà alla IG.ra la somma di Euro 500,00 mensili, per dodici Pt_2 mensilità annue, tramite bonifico entro il giorno cinque di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annua ISTAT a decorrere dall'1.11.2025, sulla base 1.11.2024-1.11.2025.
- Le parti danno atto che la IG.ra ha diritto di percepire la quota del 50% del II Parte_2 Pt_4 maturato dal IG. in costanza di matrimonio, ai sensi degli artt. 122-123 C.C. Parte_1
Svizzero.
- L'autovettura VW Passat, tg. DF010ZH, intestata alla IG.ra , rimarrà in uso esclusivo al IG. Pt_2
il quale sin da ora si obbliga a provvedere e farsi carico di tutti i costi di manutenzione Parte_1 ordinaria e straordinaria, del pagamento dei bolli, dell'assicurazione, nonché di eventuali sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, pregresse e future.
- Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , a saldo e stralcio del debito accumulato a tutto il Parte_1 Pt_2 mese di ottobre 2024 per omesso versamento del contributo al mantenimento, la somma di Euro
5.000,00, con le seguenti modalità:
*Euro 1.000,00 contestualmente entro il 5 dicembre 2024
*Euro 4.000,00 in rate mensili di Euro 150,00 ciascuna, scadenti il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal 5 gennaio 2025 e fino al saldo (marzo 2027).
Il mancato rispetto della dilazione di pagamento farà decadere di diritto il IG. dal beneficio Parte_1 del termine accordato e la IG.ra avrà diritto di agire per la restituzione delle somme ancora Pt_2 dovute.
- Spese compensate.
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivano separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegua tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo, dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti, deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi che non può
più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_2 in data 23 aprile 2005, in Como con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1
Comune di Como (anno 2005, atto n. 23, reg. Atti di Matrimonio, parte I, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Como dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, l' 8.11.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao