Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1997, n. 2989
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Sentenza 7 aprile 1997

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La disposizione transitoria di cui all'art. 32, terzo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 va interpretata nel senso che l'importo del contributo di miglioria e' detraibile dall'I.N.V.I.M. allorche' non solo il pagamento del contributo medesimo, ma anche il presupposto per la sua applicazione si sia verificato nel periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile ai fini I.N.V.I.M. Conforme: Cassazione 26/06/1992, n. 8032 Difformi: Cassazione 26/03/1992, n. 3724 Cassazione 11/05/1995, n. 5175.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1997, n. 2989
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2989
    Data del deposito : 7 aprile 1997

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