Inammissibile
Sentenza 27 marzo 2024
Ordinanza collegiale 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza collegiale 27/02/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01716/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05189/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5189 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona dei Presidenti e rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, 27 marzo 2024, sezione settima, n. 2905.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia e l'avvocato dello Stato Mattia Cherubini;
Premesso
che, con motivi aggiunti notificati il 17 febbraio 2025 e depositati nella stessa data, parte ricorrente ha proposto ulteriore motivo di revocazione della sentenza in epigrafe, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., basato sulla sopravvenienza della sentenza della Corte di appello di Bari, pronunciata a seguito dell’appello del dottor -OMISSIS- avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari di non luogo a procedere per il reato di violenza privata (così riqualificata dal GUP l’ipotesi di estorsione) per intervenuta prescrizione;
che il dispositivo della suddetta sentenza penale in appello è stato depositato il 23 gennaio 2025 e – in accoglimento dell’appello – ha disposto la riforma della sentenza di primo grado e ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del dott-OMISSIS- “perché il fatto non sussiste” ;
che, tuttavia, il giudice dell’appello ha stabilito un termine di 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza;
che il ricorrente, ritenendo che le ragioni in base alle quali la Corte d’appello di Bari ha prosciolto il dottor -OMISSIS- con la più ampia formula del non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” potrebbero essere rilevanti anche nel presente giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2905/2024, con istanza del 19 febbraio 2025 ha chiesto il rinvio dell’odierna udienza di discussione a data da destinare e comunque successiva al decorso del termine di novanta giorni previsto per il deposito delle motivazioni della sentenza della Corte d’appello di Bari e dell’ulteriore termine per la formazione del giudicato;
che, all’udienza odierna, il difensore di parte appellante ha insistito per la concessione del rinvio, anche nella considerazione che in relazione ai motivi aggiunti (notificati e depositati il 17 febbraio 2025) non risulterebbero rispettati i termini a difesa previsti dall’art. 73, primo comma, del codice del processo amministrativo.
Considerato
che l’istanza di rinvio proposta dall’appellante va accolta per una pluralità di ragioni:
- in primo luogo, il rinvio si rende necessario per garantire lo svolgimento di un pieno contraddittorio tra le parti in relazione ai motivi aggiunti proposti dal ricorrente, considerato che il termine intercorrente tra la notifica e il deposito dell’atto aggiuntivo (17 febbraio 2025) e la data dell’udienza di discussione (25 febbraio 2025) non consente il rispetto dei termini a difesa di cui all’art. 73, primo comma, del codice del processo amministrativo; né assume rilevanza la rinuncia ai termini a difesa formalizzata dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse delle amministrazioni resistenti, posto che nel caso di specie rileva la lesione al diritto di difesa del ricorrente, il quale non potrebbe usufruire del termine per la presentazione di memoria di replica alla memoria del 21 febbraio 2025 con cui le amministrazioni resistenti hanno precisato le loro conclusioni in relazione ai motivi aggiunti;
- in secondo luogo, la concessione del rinvio è giustificata anche da ragioni di complessiva economia processuale del presente giudizio di revocazione, con riguardo sia alla esigenza manifestata dal ricorrente di acquisire la motivazione della citata sentenza penale della Corte d’appello di Bari, sia alla opportunità di attendere la imminente decisione del ricorso per cassazione presentato dal ricorrente avverso la medesima sentenza di cui è chiesta la revocazione, la cui udienza innanzi alle sezioni unite civili è, allo stato, fissata per l’11 marzo 2025.
Ritenuto
che, alla luce delle considerazioni svolte, concesso il rinvio, per la fissazione della nuova udienza di trattazione occorre rimettere il fascicolo al Presidente di questa Sezione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione settima, rinvia la trattazione del ricorso in epigrafe (R.G. n. 5189/2024) e rimette il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione della nuova udienza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angela Rotondano, Presidente FF
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giorgio Manca | Angela Rotondano |
IL SEGRETARIO
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