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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 05/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 329
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai SIg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 329/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò Giglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Vindigni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 18.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 14.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 13.03.2022, la SI.ra adiva codesto Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il SI. CP_1
, a Modica, in data 13.09.2007, dalla cui unione sono nati due figli, e
[...] Per_1
, entrambi minorenni. Per_2
Esponeva la ricorrente che con Decreto del 15.07.2021 codesto Tribunale omologava la separazione tra i coniugi di cui al verbale di udienza presidenziale del 02.07.2021, la quale prevedeva l'affido condiviso dei figli minori, con diritto di visita ivi regolamentato e, dal punto di vista economico, l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento di entrambi i figli nella misura di € 400,00 mensili;
oltre alla previsione di un ulteriore obbligo,
a carico del convenuto, di cedere la propria quota dell'immobile costituente la casa coniugale in favore dei figli minori, cui il predetto si obbligava ad adempiere entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo omologato e, in ogni caso, prima della maturazione del termine semestrale per la proposizione del ricorso per divorzio, riferendo infine che il convenuto si rivelava inadempiente sia in ordine al regolare versamento degli assegni di mantenimento in favore dei figli che in ordine all'anzidetta cessione.
La ricorrente precisava, altresì, che a far data dalla separazione, non si era mai verificata alcuna ripresa della vita coniugale, con ciò maturando i termini di legge necessari per la proposta domanda di divorzio e, pertanto, con il prefato atto introduttivo, domandava confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la stessa e diritto di visita del padre secondo la regolamentazione contenuta nel decreto di omologa della separazione;
dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere la somma complessiva di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento nei confronti dei figli minori.
Con comparsa del 23.05.2022 si costituiva nel presente giudizio il SI. il CP_1
quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo, contestava tutto quanto sostenuto dalla ricorrente e, in particolare, quanto riferito in ordine al versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, precisando di avere proposto
2 un piano di rientro al fine di appianare la situazione debitoria, prontamente rigettato dalla ricorrente. Lo stesso chiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocazione presso la madre e con la previsione del diritto di visita per come indicato nell'accordo di separazione omologato e la conferma dell'obbligo di mantenimento in capo al padre nei confronti di entrambi i figli nella misura di € 400,00 mensili. In ordine, poi, alla cessione della quota della (ex) casa coniugale in favore dei figli, il convenuto riferiva di non avere provveduto per il timore di una futura vendita dell'immobile, con conseguente danno per i minori, così privati del loro patrimonio immobiliare. Sul punto, lo stesso domandava disporsi la cessione, a carico di entrambi i coniugi, della propria quota di spettanza o, in subordine, la vendita, con conseguente ripartizione del ricavato tra le parti nella misura del
50% in ragione della comproprietà dell'immobile.
All'udienza presidenziale del 14.10.2022 le parti insistevano nei propri atti difensivi e, all'esito della stessa, il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 18.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice, disponendo la trasmissione degli atti al PM, tratteneva la causa per la decisione riservandosi di riferire al Collegio.
§
Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la pronuncia di divorzio rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione n. 5615/2021 del
15.07.2021, reso all'esito dell'udienza presidenziale del 02.07.2021 nell'ambito del procedimento n. 1182/2020 R.G.
3 È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla
Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
§
Sulle determinazioni relative ai figli minori
Per quanto riguarda il regime di affidamento e collocamento dei figli minori e Per_1
- posto che non sono emersi contrasti sul punto e che, anzi, dalla lettura dei rispettivi Per_2
scritti difensivi, le parti sembrano convenire sulla situazione ormai cristallizzata nel decreto di omologa della separazione - ritiene questo Collegio di poterne convalidare le relative statuizioni e di poter, pertanto, confermare le condizioni contenute nel decreto di omologa della separazione n. 5615/2021 del 15.07.2021 per quanto attiene all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, alla loro collocazione presso la madre ed alla regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli.
Il padre, pertanto, potrà tenere con sé i figli e il martedì ed il giovedì- dalle Per_1 Per_2
ore 17,00 alle ore 20,00- e a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Durante le festività natalizie, ad anni alterni, potranno trascorrere dal 24 al 26 dicembre, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, e dal 30 dicembre al 1° gennaio dalle ore 17:00 alle ore 20:00; durante le festività pasquali potrà alternare, anno per anno, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo, nonché per dieci giorni consecutivi durante le vacanze estive, nel mese di luglio o agosto.
Si ritiene ancora oggi che tale modalità di visita – che non deve comunque intendersi in maniera rigida e può, pertanto, essere soggetta a modifiche, previo accordo tra le parti, nel rispetto degli impegni lavorativi del padre (che attualmente si trova a Malta per lavoro) e delle eSIenze dei minori- possa garantire al padre la possibilità di vedere i figli con regolarità, compatibilmente con la distanza, tanto più che lo stesso resistente ha insistito nella conferma di tali modalità, limitandosi ad ammonire la ricorrente affinché consentisse allo stesso un sereno esercizio del diritto di visita dei figli.
§
Sul mantenimento dei figli
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento dei figli e , nei Per_1 Per_2
cui confronti il Presidente del Tribunale aveva disposto la conferma delle statuizioni di cui
4 alla omologa della separazione, ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre, alla luce delle considerazioni che seguono.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente, in ordine al mantenimento dei figli, contestava al convenuto la mancata corresponsione degli arretrati e domandava porsi a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile pari ad € 500,00 in favore dei figli, oltre al
50% per le spese straordinarie, assegni familiari e/o ogni altro emolumento al genitore collocatario;
il convenuto, dal canto suo, domandava confermarsi le condizioni di cui al decreto di omologa e, con riferimento agli arretrati, riferiva di aver proposto un piano di rientro al fine di appianare la situazione debitoria, stante il proprio stato di disoccupazione, rigettato però dalla ricorrente.
Con l'ordinanza presidenziale del 14.10.2022 il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione,con la quale veniva posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e nella misura di complessivi € 400,00 mensili, Per_1 Per_2
oltre al 50% per le spese straordinarie necessitate.
A parere del Collegio tale importo può essere definitivamente confermato, tenuto conto che appare comunque proporzionato alle eSIenze di vita dei ragazzini e congruo rispetto alle effettive capacità economiche e reddituali del convenuto, che lavora a Malta e deve ivi anche sostenere i relativi costi di vita. Non è dunque ammissibile la richiesta della ricorrente di ottenere un aumento, pari ad euro 500,00 al mese, per il mantenimento dei due figli, non avendo d'altra parte neppure attestato la insorgenza di un incremento di costi o di spese per le necessità dei figli, rispetto alla data della separazione o dell'ordinanza presidenziale resa nel presente giudizio che ne confermava le statuizioni.
Sotto altro profilo, non può peraltro nemmeno trascurarsi l'opacità dell'attuale situazione reddituale delle parti, le quali neanche nella fase introduttiva del presente giudizio producevano documentazione reddituale a corredo delle rispettive istanze;
allo stesso modo, sebbene espressamente invitate a depositare, in uno con la precisazione delle conclusioni, tutta la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, non hanno ottemperato a tale richiesta.
5 Tuttavia, pur in mancanza di documentazione prodotta dalla ricorrente, si può ragionevolmente presumere che la stessa continui a percepire la retribuzione dalla stessa dichiarata in sede di udienza presidenziale (€ 1.600,00 mensili), così come per il convenuto può presumersi che lo stesso, avendo dichiarato in corso di giudizio di aver trovato lavoro a
Malta, goda adesso di una occupazione lavorativa, seppur non stabile, e conseguente migliore condizione reddituale rispetto al precedente stato di disoccupazione.
Sul punto preme, in ogni caso, evidenziare che la ricorrente provvede già al mantenimento diretto dei figli, stante la convivenza con gli stessi. Allo stesso modo, pertanto, è onere del resistente attivarsi per reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
In ogni caso può disporsi che la percepisca per l'intero l'importo dell'Assegno Pt_1
Unico versato dall' per i figli minori, così da ottenere una ulteriore integrazione alle CP_2 proprie risorse economiche, essendo d'altra parte il genitore con cui i bambini convivono.
***
Con riferimento all'immobile, in comproprietà tra i coniugi, che durante la vita matrimoniale costituiva la casa coniugale, dagli atti di causa risulta che lo stesso non costituisca più la casa in cui i figli minori abitano unitamente alla madre collocataria. Ritiene, pertanto, questo
Collegio di dover revocare quanto statuito in seno al decreto di omologa della separazione n. 5615/2021 del 15.07.2021 e nulla disporre in questa sede in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, trovando fondamento sul punto quanto richiesto dal convenuto.
Ed ancora, sempre in riferimento al superiore immobile, si osserva che la ricorrente, nel proprio atto introduttivo, domandava ammonirsi il convenuto al rispetto dell'obbligo assunto in seno all'accordo di separazione e volto alla cessione della propria quota parte in favore dei figli minori. Il convenuto, dal canto suo, riferendo di non avere adempiuto all'accordo per il timore di una futura vendita dell'immobile, nondimeno domandava disporsi la cessione a carico di ciascuna delle parti della quota di spettanza, pari al 50%, in favore dei figli minori o, in subordine, la vendita dell'immobile con la ripartizione del ricavato tra le parti in ragione del 50% ciascuna.
Sul punto si evidenzia che, con una recente sentenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi, la proprietà esclusiva
6 di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.” (…)(Cass. SS. UU. n. 21761/2021).
Orbene, nel caso di specie occorre evidenziare che, nonostante l'esistenza di un preciso accordo di cessione in seno alla separazione omologata, parte convenuta, per come ammesso dalla stessa, non ha ottemperato ai propri obblighi, sancendo in tal modo il venir meno di qualsiasi accordo sul punto.
Conseguentemente, codesto Tribunale, in mancanza di un preciso accordo di separazione consensuale o una domanda di divorzio congiunta, non può in questa sede statuire in ordine alle superiori domande di trasferimento avanzate dalle parti, che devono pertanto ritenersi inammissibili nel presente giudizio di divorzio.
§
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e la natura della materia trattata, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 13.09.2007, a Modica (Rg), tra e atto Parte_1 CP_1
trascritto negli uffici del Registro Civile del suddetto Comune, atto n. 151, Parte II, serie A,
Anno 2007;
2. AFFIDA i figli minori, e , ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
presso la madre;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli alle medesime condizioni fissate in seno al decreto di omologa della separazione e riportate in parte motiva;
4. REVOCA l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
4. PONE A CARICO del SI. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, direttamente alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_1
e , l'importo complessivo di euro 400,00, importo annualmente rivalutabile Per_1 Per_2
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché documentate;
7
5. ORDINA all' di versare l'intero importo dell'Assegno Unico erogato per i minori CP_2
direttamente alla SI.ra ; Parte_1
6. RIGETTA le ulteriori domande avanzate dalle parti;
7. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 4.2.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai SIg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 329/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò Giglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Vindigni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 18.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 14.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 13.03.2022, la SI.ra adiva codesto Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il SI. CP_1
, a Modica, in data 13.09.2007, dalla cui unione sono nati due figli, e
[...] Per_1
, entrambi minorenni. Per_2
Esponeva la ricorrente che con Decreto del 15.07.2021 codesto Tribunale omologava la separazione tra i coniugi di cui al verbale di udienza presidenziale del 02.07.2021, la quale prevedeva l'affido condiviso dei figli minori, con diritto di visita ivi regolamentato e, dal punto di vista economico, l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento di entrambi i figli nella misura di € 400,00 mensili;
oltre alla previsione di un ulteriore obbligo,
a carico del convenuto, di cedere la propria quota dell'immobile costituente la casa coniugale in favore dei figli minori, cui il predetto si obbligava ad adempiere entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo omologato e, in ogni caso, prima della maturazione del termine semestrale per la proposizione del ricorso per divorzio, riferendo infine che il convenuto si rivelava inadempiente sia in ordine al regolare versamento degli assegni di mantenimento in favore dei figli che in ordine all'anzidetta cessione.
La ricorrente precisava, altresì, che a far data dalla separazione, non si era mai verificata alcuna ripresa della vita coniugale, con ciò maturando i termini di legge necessari per la proposta domanda di divorzio e, pertanto, con il prefato atto introduttivo, domandava confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la stessa e diritto di visita del padre secondo la regolamentazione contenuta nel decreto di omologa della separazione;
dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere la somma complessiva di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento nei confronti dei figli minori.
Con comparsa del 23.05.2022 si costituiva nel presente giudizio il SI. il CP_1
quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo, contestava tutto quanto sostenuto dalla ricorrente e, in particolare, quanto riferito in ordine al versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, precisando di avere proposto
2 un piano di rientro al fine di appianare la situazione debitoria, prontamente rigettato dalla ricorrente. Lo stesso chiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocazione presso la madre e con la previsione del diritto di visita per come indicato nell'accordo di separazione omologato e la conferma dell'obbligo di mantenimento in capo al padre nei confronti di entrambi i figli nella misura di € 400,00 mensili. In ordine, poi, alla cessione della quota della (ex) casa coniugale in favore dei figli, il convenuto riferiva di non avere provveduto per il timore di una futura vendita dell'immobile, con conseguente danno per i minori, così privati del loro patrimonio immobiliare. Sul punto, lo stesso domandava disporsi la cessione, a carico di entrambi i coniugi, della propria quota di spettanza o, in subordine, la vendita, con conseguente ripartizione del ricavato tra le parti nella misura del
50% in ragione della comproprietà dell'immobile.
All'udienza presidenziale del 14.10.2022 le parti insistevano nei propri atti difensivi e, all'esito della stessa, il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 18.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice, disponendo la trasmissione degli atti al PM, tratteneva la causa per la decisione riservandosi di riferire al Collegio.
§
Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la pronuncia di divorzio rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione n. 5615/2021 del
15.07.2021, reso all'esito dell'udienza presidenziale del 02.07.2021 nell'ambito del procedimento n. 1182/2020 R.G.
3 È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla
Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
§
Sulle determinazioni relative ai figli minori
Per quanto riguarda il regime di affidamento e collocamento dei figli minori e Per_1
- posto che non sono emersi contrasti sul punto e che, anzi, dalla lettura dei rispettivi Per_2
scritti difensivi, le parti sembrano convenire sulla situazione ormai cristallizzata nel decreto di omologa della separazione - ritiene questo Collegio di poterne convalidare le relative statuizioni e di poter, pertanto, confermare le condizioni contenute nel decreto di omologa della separazione n. 5615/2021 del 15.07.2021 per quanto attiene all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, alla loro collocazione presso la madre ed alla regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli.
Il padre, pertanto, potrà tenere con sé i figli e il martedì ed il giovedì- dalle Per_1 Per_2
ore 17,00 alle ore 20,00- e a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Durante le festività natalizie, ad anni alterni, potranno trascorrere dal 24 al 26 dicembre, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, e dal 30 dicembre al 1° gennaio dalle ore 17:00 alle ore 20:00; durante le festività pasquali potrà alternare, anno per anno, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo, nonché per dieci giorni consecutivi durante le vacanze estive, nel mese di luglio o agosto.
Si ritiene ancora oggi che tale modalità di visita – che non deve comunque intendersi in maniera rigida e può, pertanto, essere soggetta a modifiche, previo accordo tra le parti, nel rispetto degli impegni lavorativi del padre (che attualmente si trova a Malta per lavoro) e delle eSIenze dei minori- possa garantire al padre la possibilità di vedere i figli con regolarità, compatibilmente con la distanza, tanto più che lo stesso resistente ha insistito nella conferma di tali modalità, limitandosi ad ammonire la ricorrente affinché consentisse allo stesso un sereno esercizio del diritto di visita dei figli.
§
Sul mantenimento dei figli
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento dei figli e , nei Per_1 Per_2
cui confronti il Presidente del Tribunale aveva disposto la conferma delle statuizioni di cui
4 alla omologa della separazione, ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre, alla luce delle considerazioni che seguono.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente, in ordine al mantenimento dei figli, contestava al convenuto la mancata corresponsione degli arretrati e domandava porsi a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile pari ad € 500,00 in favore dei figli, oltre al
50% per le spese straordinarie, assegni familiari e/o ogni altro emolumento al genitore collocatario;
il convenuto, dal canto suo, domandava confermarsi le condizioni di cui al decreto di omologa e, con riferimento agli arretrati, riferiva di aver proposto un piano di rientro al fine di appianare la situazione debitoria, stante il proprio stato di disoccupazione, rigettato però dalla ricorrente.
Con l'ordinanza presidenziale del 14.10.2022 il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione,con la quale veniva posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e nella misura di complessivi € 400,00 mensili, Per_1 Per_2
oltre al 50% per le spese straordinarie necessitate.
A parere del Collegio tale importo può essere definitivamente confermato, tenuto conto che appare comunque proporzionato alle eSIenze di vita dei ragazzini e congruo rispetto alle effettive capacità economiche e reddituali del convenuto, che lavora a Malta e deve ivi anche sostenere i relativi costi di vita. Non è dunque ammissibile la richiesta della ricorrente di ottenere un aumento, pari ad euro 500,00 al mese, per il mantenimento dei due figli, non avendo d'altra parte neppure attestato la insorgenza di un incremento di costi o di spese per le necessità dei figli, rispetto alla data della separazione o dell'ordinanza presidenziale resa nel presente giudizio che ne confermava le statuizioni.
Sotto altro profilo, non può peraltro nemmeno trascurarsi l'opacità dell'attuale situazione reddituale delle parti, le quali neanche nella fase introduttiva del presente giudizio producevano documentazione reddituale a corredo delle rispettive istanze;
allo stesso modo, sebbene espressamente invitate a depositare, in uno con la precisazione delle conclusioni, tutta la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, non hanno ottemperato a tale richiesta.
5 Tuttavia, pur in mancanza di documentazione prodotta dalla ricorrente, si può ragionevolmente presumere che la stessa continui a percepire la retribuzione dalla stessa dichiarata in sede di udienza presidenziale (€ 1.600,00 mensili), così come per il convenuto può presumersi che lo stesso, avendo dichiarato in corso di giudizio di aver trovato lavoro a
Malta, goda adesso di una occupazione lavorativa, seppur non stabile, e conseguente migliore condizione reddituale rispetto al precedente stato di disoccupazione.
Sul punto preme, in ogni caso, evidenziare che la ricorrente provvede già al mantenimento diretto dei figli, stante la convivenza con gli stessi. Allo stesso modo, pertanto, è onere del resistente attivarsi per reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
In ogni caso può disporsi che la percepisca per l'intero l'importo dell'Assegno Pt_1
Unico versato dall' per i figli minori, così da ottenere una ulteriore integrazione alle CP_2 proprie risorse economiche, essendo d'altra parte il genitore con cui i bambini convivono.
***
Con riferimento all'immobile, in comproprietà tra i coniugi, che durante la vita matrimoniale costituiva la casa coniugale, dagli atti di causa risulta che lo stesso non costituisca più la casa in cui i figli minori abitano unitamente alla madre collocataria. Ritiene, pertanto, questo
Collegio di dover revocare quanto statuito in seno al decreto di omologa della separazione n. 5615/2021 del 15.07.2021 e nulla disporre in questa sede in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, trovando fondamento sul punto quanto richiesto dal convenuto.
Ed ancora, sempre in riferimento al superiore immobile, si osserva che la ricorrente, nel proprio atto introduttivo, domandava ammonirsi il convenuto al rispetto dell'obbligo assunto in seno all'accordo di separazione e volto alla cessione della propria quota parte in favore dei figli minori. Il convenuto, dal canto suo, riferendo di non avere adempiuto all'accordo per il timore di una futura vendita dell'immobile, nondimeno domandava disporsi la cessione a carico di ciascuna delle parti della quota di spettanza, pari al 50%, in favore dei figli minori o, in subordine, la vendita dell'immobile con la ripartizione del ricavato tra le parti in ragione del 50% ciascuna.
Sul punto si evidenzia che, con una recente sentenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi, la proprietà esclusiva
6 di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.” (…)(Cass. SS. UU. n. 21761/2021).
Orbene, nel caso di specie occorre evidenziare che, nonostante l'esistenza di un preciso accordo di cessione in seno alla separazione omologata, parte convenuta, per come ammesso dalla stessa, non ha ottemperato ai propri obblighi, sancendo in tal modo il venir meno di qualsiasi accordo sul punto.
Conseguentemente, codesto Tribunale, in mancanza di un preciso accordo di separazione consensuale o una domanda di divorzio congiunta, non può in questa sede statuire in ordine alle superiori domande di trasferimento avanzate dalle parti, che devono pertanto ritenersi inammissibili nel presente giudizio di divorzio.
§
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e la natura della materia trattata, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 13.09.2007, a Modica (Rg), tra e atto Parte_1 CP_1
trascritto negli uffici del Registro Civile del suddetto Comune, atto n. 151, Parte II, serie A,
Anno 2007;
2. AFFIDA i figli minori, e , ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
presso la madre;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli alle medesime condizioni fissate in seno al decreto di omologa della separazione e riportate in parte motiva;
4. REVOCA l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
4. PONE A CARICO del SI. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, direttamente alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_1
e , l'importo complessivo di euro 400,00, importo annualmente rivalutabile Per_1 Per_2
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché documentate;
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5. ORDINA all' di versare l'intero importo dell'Assegno Unico erogato per i minori CP_2
direttamente alla SI.ra ; Parte_1
6. RIGETTA le ulteriori domande avanzate dalle parti;
7. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 4.2.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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