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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5091 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5611/2024
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello indicato in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione XII civile, n. 5124/2024, pubblicata il 16.5.2024, trattenuto in decisione ex art. 352 c.p.c. all'esito dell'udienza monocratica di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2025
TRA
(c.f.: ), già con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Milano, Via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. Paolo Bonalume (c.f.
. C.F._1
Appellante
E
, via Roma, Controparte_1
(c.f.: ), in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 D'APPELLO DI NAPOLI CP_2 SEZIONE PRIMA CIVILE
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: ), presso i P.IVA_3 cui uffici in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11 domicilia.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 1. Con la sentenza n. 5124/2024, pubblicata il 16.5.2024, il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda proposta dalla nei confronti Parte_2 dell' , per il Controparte_3 pagamento dell'importo di € 50.485,88, a titolo di corrispettivo dovuto le prestazioni di pulizia erogate in favore dell'Istituto da AL Consortile a r.l., cedente il credito in Part favore di
La domanda della creditrice cessionaria ha avuto ad oggetto le voci seguenti, distinte in due capi di domanda, ovvero:
a) primo capo di domanda
- € 50.485,88 per sorte capitale documentata dalle n. 5 fatture emesse da AL
Consortile a r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni di pulizia erogate in favore dell' (oggetto della cessione è il credito per il pagamento per dette prestazioni); CP_1
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura,
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- € 200 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 5 fatture costituenti la predetta sorte capitale.
Deve darsi atto che in tutti gli scritti difensivi, anche in appello, parla di Pt_1
n. 5 fatture, in realtà ne elenca sempre 6 e di sei fatture parla anche la difesa dell' . Controparte_3
b) Secondo capo di domanda Part
- “€ 3.465,93 esclusivamente a titolo di interessi di mora, fatturati da mediante il documento denominato Nota Debito n. 90001029/19, maturati a causa del tardivo
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pagamento, da parte dell'Istituto, della sorte capitale delle n. 2 fatture incluse nel dettaglio allegato alla “Nota Debito”.
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle predette Note
Debito. 3 Con la sentenza impugnata il tribunale, dato atto che ha prodotto il contratto Pt_1 stipulato tra la AL e l'istituto convenuto, ha ritenuto che l'istituto scolastico ha dedotto e provato, mediante il deposito dei mandati di pagamento, di aver regolarmente saldato le fatture oggetto di controversia, ha poi dichiarato assorbite le ulteriori questioni e condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite.
2. Con atto notificato in data 17.12.2024 detta sentenza è stata impugnata dalla
[...]
Parte_1
2.1. Premessa la sua qualità di cessionaria del credito da AL, l'appellante, con un primo motivo, deduce l'erroneità della sentenza per aver ritenuto provato il pagamento, mentre la scuola convenuta non ha mai depositato i mandati di pagamento relativi alle n.
6 fatture in contestazione (prima parte della domanda giudiziale), avendo depositato, invece, 3 mandati relativi ad altri crediti.
Segnatamente, l'appellante premette che la sorte capitale per cui si disputa ammonta ad
€ 50.485,88, somma portata dalle seguenti fatture emesse da AL Consortile a r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni di pulizia erogate in favore dell'Istituto:
− n. 108480 del 12.12.18 di € 10.097,18
− n. 104278 del 26.06.17 di € 8.077,75
− n. 103522 del 24.05.17 di € 8.077,74
− n. 102486 del 26.04.17 di € 8.077,74
− n. 101780 del 24.03.17 di € 8.077,74
− n. 100683 del 24.02.17 di € 8.077,73.
Aggiunge che l'Istituto scolastico, dopo aver eccepito di aver pagato i relativi corrispettivi, ha prodotto con la seconda memoria 3 mandati di pagamento privi di quietanza e firma, i quali hanno avuto ad oggetto fatture diverse da quelle oggetto del giudizio, in particolare:
− fattura n. 105954 del 18.09.18 di € 10.097,18,
− saldo “decoro scuole belle” fattura dell'anno 2018 per complessivi € 70.124,64,
− fattura n. 105685 del 31.08.18 di € 167.642,57.
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2.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza gravata per omessa pronuncia sugli interessi di mora relativi al “pagamento di € 3.465,93 esclusivamente a Part titolo di interessi di mora, fatturati da mediante il documento denominato Nota
Debito n. 90001029/19 prodotto sub doc. 4 e riepilogato nell'elenco prodotto sub doc.
4
5, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Istituto, della sorte capitale delle 2 fatture analiticamente indicate nel dettaglio allegato alla Nota Debito”.
2.3. Con il terzo motivo censura il punto di motivazione sulle spese al cui pagamento è stata condannata.
2.4. Instaurato il contraddittorio, con memoria in data 26.04.2025 si è costituito
L' , che con varie argomentazioni ha sostenuto l'infondatezza Controparte_3 dell'appello chiedendone il rigetto.
Fissata la comparizione per l'udienza del 14.5.2025 dinanzi al Consigliere Istruttore, fissata per questa data la trattazione cartolare, il giudice istruttore, viste le note scritte tempestivamente depositate, con ordinanza resa in data 14.5.2025 ha fissato per il dì
8.10.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando i termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza emessa all'esito della trattazione scritta disposta per l'8.10.2025, il
Consigliere istruttore ha riservato la causa alla decisione collegiale, che ha deliberato la presente sentenza.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali. Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
3.1 Va premesso, a fronte della linea difensiva di che i contratti stipulati con Pt_1 la pubblica amministrazione devono essere dimostrati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
La questione, affrontata in sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è stata posta dalla parte convenuta con le note di trattazione, sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata dinanzi al tribunale per il 3 luglio
2023, in cui si legge: “ …eccepisce la sussistenza, nel caso di specie, di una ipotesi di nullità dei contratti azionati dalla Banca attrice, ossia dei contratti da cui trae origine
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il credito, quindi non quelli di cessione del credito, ma quelli stipulati dall'Amministrazione Scolastica convenuta con il Consorzio AL erogatore dei servizi, per difetto del requisito della forma scritta, richiesta dalla legge ad substantiam actus. Ebbene, si rappresenta che controparte non ha depositato, nel presente giudizio, 5 la necessaria prova scritta della validità dei predetti invocati rapporti negoziali (i.e. i contratti azionati)”.
Il Collegio, in punto di necessità della forma scritta del contratto, ritiene di richiamare il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (già condiviso con pronunce di questa Corte di analogo tenore) la quale ripetutamente ha affermato:
1) che i contratti degli enti pubblici - in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (cfr., ad esempio, Cass. 638/2019, Cass., 8621/2006 e Cass.,
26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., n. 9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta
"ad substantiam", atteso che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale, né le presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n.
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19158/2012 e Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il comma 2 dell'art. 1 del d. lgs
30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …”). 6 Ciò posto il punto di motivazione della sentenza impugnata in cui si menziona il Part contratto testualmente afferma: “Nel caso di specie, la ha depositato con la memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., II° termine, il contratto dal quale emerge il rapporto intercorso tra la AL e l'istituto convenuto”, con ciò facendo riferimento al doc. n. 18 allegato alla memoria istruttoria della che è il Parte_2 contratto per il 2017, precisamente per regolare le prestazioni rese nel periodo da gennaio a giugno del 2017.
E' lo stesso documento a cui l'appellante si richiama nel corso del giudizio di primo grado (citando l'allegato n. 18 alle memorie ex art. 183 c.p.c.), allorquando, successivamente alla costituzione dell' , si difende allegandone Controparte_3
l'esistenza e depositandolo. Part E' peraltro l'unico documento richiamato dalla all'uopo, ed è al contempo l'unico contratto inter partes stipulato che sia stato depositato.
E' innegabile, pertanto, che il tribunale, nel ritenere provata l'esistenza del contratto, si
è riferito a quello stipulato tra la scuola e AL a r.l. per il 2017 e ritualmente prodotto.
3.1.1. Ciò posto, il primo motivo è infondato, affermando che la scuola avrebbe, sì depositato i mandati di pagamento, ma questi sarebbero relativi a n. 3 fatture che non sono oggetto del giudizio.
In senso contrario a quanto sostenuto sia in primo grado che nel primo motivo di appello, si evidenzia che in allegato alla comparsa di costituzione dinanzi al tribunale l' ha depositato n. 6 mandati di pagamento che si riferiscono Controparte_3 esattamente alle 6 fatture la cui sorte capitale secondo l'attrice non sarebbe stata pagata.
Ancor più, deve rammentarsi che l'Ente scolastico convenuto, fin dal primo atto difensivo ha illustrato, in modo puntuale e circostanziato, che per ognuna delle fatture
(di cui alla prima parte della domanda) ha provveduto a pagare emettendo il mandato di pagamento;
l'Ente ha altresì indicato, mandato per mandato, la data in cui è stato emesso, l'importo, a quale fattura si riferisce, quando era stata a sua volta emessa la fattura, con ciò deducendo, altresì, la puntualità dei pagamenti (si rinvia integralmente
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allo specchietto riepilogativo presente a pagine 4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, il cui contenuto è riprodotto anche in comparsa di costituzione in appello).
Questa circostanziate deduzioni, che dicono quando è stata emessa la fattura e quando si 7 è provveduto all'integrale e tempestivo pagamento, non sono state mai specificamente contestate dalla che, sia in primo grado, sia nel presente grado di appello, si Pt_1
è limitata ad affermare, in modo del tutto avulso dalla lettura degli atti depositati dall'Istituto scolastico, che i mandati depositati non avevano valore probatorio del pagamento della sorte capitale in questione, perché si riferivano ad altre 3 fatture che non sono parte del thema decidendum.
Questa difesa, di per sé sbagliata, perché non è affatto vero che la scuola abbia depositato mandati di pagamento che riguardano prestazioni diverse da quelle per cui è causa, non contiene nessuna eccezione specifica a fronte dell'analitica indicazione dell'Istituto, il che consente di ritenere non contestati i relativi fatti, ovvero i pagamenti negli importi, nelle date, per le fatture e per i periodi che la scuola indica.
In questi termini, la Corte ritiene che la scuola abbia adempiuto al suo onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione e dei suoi accessori costituito dal tempestivo pagamento.
Il rilievo dell'avvenuto pagamento, per cui è infondato il primo motivo, vale per tutte le fatture che formano oggetto della prima parte della domanda e dunque, sia per le n. 5 fatture dell'anno 2017 sia per quella del 2018. Per quest'ultima, la n. 108480 emessa il
12.12.18 dell'importo di € 10.097,18, saldata il pagata con mandato di pagamento n.
344 vi è un ulteriore motivo di infondatezza del gravame, che nel punto successivo si espone, in risposta al secondo motivo di gravame.
3.2. Con il successivo motivo la denuncia il vizio di omessa pronuncia per Pt_1 aver il tribunale omesso di considerare il capo di domanda sugli interessi di mora relativi al “pagamento di € 3.465,93 esclusivamente a titolo di interessi di mora, Part fatturati da mediante il documento denominato Nota Debito n. 90001029/19 prodotto sub doc. 4 e riepilogato nell'elenco prodotto sub doc. 5, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Istituto, della sorte capitale delle 2 fatture analiticamente indicate nel dettaglio allegato alla Nota Debito”.
Come chiarito dall'Istituto Scolastico Comprensivo di Poggiomarino, 1C , CP_1
“la nota di debito n° 90001029 del 21/01/2019 di importo pari ad € 3,465.93 emessa da
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, […], è emerso che era stata emessa a fronte di un tardivo Parte_2 pagamento delle fatture AL s.c.p.a. 105685 del 31/08/2018 e 105954 del
18/09/2018”.
Osserva la Corte che essendo le 2 fatture relative, per quanto espongono le parti e 8 secondo quanto si ricava dalla stessa nota di debito, all'anno 2018, il motivo, seppur coglie nel segno nella parte in cui lamenta l'omessa pronuncia, è da respingere per difetto assoluto di prova dell'esistenza del relativo contratto tra la scuola e la AL per l'anno in esame.
Si è esposto in premessa che deve ritenersi che il tribunale, nel ritenere provata l'esistenza del contratto, si è riferito esclusivamente a quello stipulato tra la scuola e
AL a r.l. per l'anno 2017, mentre non vi è prova che esista un analogo contratto per l'anno 2018. Ne consegue che nulla è dovuto per gli interessi di mora relativi a fatture dell'anno 2018, spettando gli ineterssi in questione solo sul presupposto dell'esistenza di uan transazioen stipulata validamente tra le parti.
Né, si ripete, l'esistenza del contratto scritto con la P.A. ammette equipollenti o può ricavarsi da un comportamento concludente.
Il rigetto dei due primi motivi assorbe l'esame del terzo motivo sulle spese di lite.
Per tutte le ragioni illustrate l'appello è respinto.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della alla rifusione delle stesse in favore dell'appellato Parte_1 [...]
, negli importi liquidati in dispositivo, sulla Controparte_3 base dei parametri di cui alla tabella 12 allegata al DM 55/2014 come modificata dal
D.M. 147/2022, tenendo conto per il valore della controversia della misura del diritto domandato, dunque dello scaglione da 52.001,00 ad euro 260.000,00; la liquidazione segue i parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
L'appellante va dunque condannato a pagare in favore dell' appellato la CP_1 complessiva somma, a titolo di onorario, di euro 4.997,00 di cui:
- euro 1.489,00 per la fase di studio,
- euro 956,00 per la fase introduttiva,
- euro di 2.552,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo
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dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] [. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5124/2024, pubblicata in Parte_3 data 16.05.2024, nei confronti dell' , Controparte_3 così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la a rimborsare in favore dell' Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_3 in € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Erminia Catapano Dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 5611/2024 Sentenza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello indicato in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione XII civile, n. 5124/2024, pubblicata il 16.5.2024, trattenuto in decisione ex art. 352 c.p.c. all'esito dell'udienza monocratica di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2025
TRA
(c.f.: ), già con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Milano, Via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. Paolo Bonalume (c.f.
. C.F._1
Appellante
E
, via Roma, Controparte_1
(c.f.: ), in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 D'APPELLO DI NAPOLI CP_2 SEZIONE PRIMA CIVILE
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: ), presso i P.IVA_3 cui uffici in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11 domicilia.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 1. Con la sentenza n. 5124/2024, pubblicata il 16.5.2024, il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda proposta dalla nei confronti Parte_2 dell' , per il Controparte_3 pagamento dell'importo di € 50.485,88, a titolo di corrispettivo dovuto le prestazioni di pulizia erogate in favore dell'Istituto da AL Consortile a r.l., cedente il credito in Part favore di
La domanda della creditrice cessionaria ha avuto ad oggetto le voci seguenti, distinte in due capi di domanda, ovvero:
a) primo capo di domanda
- € 50.485,88 per sorte capitale documentata dalle n. 5 fatture emesse da AL
Consortile a r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni di pulizia erogate in favore dell' (oggetto della cessione è il credito per il pagamento per dette prestazioni); CP_1
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura,
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- € 200 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 5 fatture costituenti la predetta sorte capitale.
Deve darsi atto che in tutti gli scritti difensivi, anche in appello, parla di Pt_1
n. 5 fatture, in realtà ne elenca sempre 6 e di sei fatture parla anche la difesa dell' . Controparte_3
b) Secondo capo di domanda Part
- “€ 3.465,93 esclusivamente a titolo di interessi di mora, fatturati da mediante il documento denominato Nota Debito n. 90001029/19, maturati a causa del tardivo
R.G. n. 5611/2024 Sentenza LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA CIVILE
pagamento, da parte dell'Istituto, della sorte capitale delle n. 2 fatture incluse nel dettaglio allegato alla “Nota Debito”.
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle predette Note
Debito. 3 Con la sentenza impugnata il tribunale, dato atto che ha prodotto il contratto Pt_1 stipulato tra la AL e l'istituto convenuto, ha ritenuto che l'istituto scolastico ha dedotto e provato, mediante il deposito dei mandati di pagamento, di aver regolarmente saldato le fatture oggetto di controversia, ha poi dichiarato assorbite le ulteriori questioni e condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite.
2. Con atto notificato in data 17.12.2024 detta sentenza è stata impugnata dalla
[...]
Parte_1
2.1. Premessa la sua qualità di cessionaria del credito da AL, l'appellante, con un primo motivo, deduce l'erroneità della sentenza per aver ritenuto provato il pagamento, mentre la scuola convenuta non ha mai depositato i mandati di pagamento relativi alle n.
6 fatture in contestazione (prima parte della domanda giudiziale), avendo depositato, invece, 3 mandati relativi ad altri crediti.
Segnatamente, l'appellante premette che la sorte capitale per cui si disputa ammonta ad
€ 50.485,88, somma portata dalle seguenti fatture emesse da AL Consortile a r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni di pulizia erogate in favore dell'Istituto:
− n. 108480 del 12.12.18 di € 10.097,18
− n. 104278 del 26.06.17 di € 8.077,75
− n. 103522 del 24.05.17 di € 8.077,74
− n. 102486 del 26.04.17 di € 8.077,74
− n. 101780 del 24.03.17 di € 8.077,74
− n. 100683 del 24.02.17 di € 8.077,73.
Aggiunge che l'Istituto scolastico, dopo aver eccepito di aver pagato i relativi corrispettivi, ha prodotto con la seconda memoria 3 mandati di pagamento privi di quietanza e firma, i quali hanno avuto ad oggetto fatture diverse da quelle oggetto del giudizio, in particolare:
− fattura n. 105954 del 18.09.18 di € 10.097,18,
− saldo “decoro scuole belle” fattura dell'anno 2018 per complessivi € 70.124,64,
− fattura n. 105685 del 31.08.18 di € 167.642,57.
R.G. n. 5611/2024 Sentenza LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA CIVILE
2.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza gravata per omessa pronuncia sugli interessi di mora relativi al “pagamento di € 3.465,93 esclusivamente a Part titolo di interessi di mora, fatturati da mediante il documento denominato Nota
Debito n. 90001029/19 prodotto sub doc. 4 e riepilogato nell'elenco prodotto sub doc.
4
5, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Istituto, della sorte capitale delle 2 fatture analiticamente indicate nel dettaglio allegato alla Nota Debito”.
2.3. Con il terzo motivo censura il punto di motivazione sulle spese al cui pagamento è stata condannata.
2.4. Instaurato il contraddittorio, con memoria in data 26.04.2025 si è costituito
L' , che con varie argomentazioni ha sostenuto l'infondatezza Controparte_3 dell'appello chiedendone il rigetto.
Fissata la comparizione per l'udienza del 14.5.2025 dinanzi al Consigliere Istruttore, fissata per questa data la trattazione cartolare, il giudice istruttore, viste le note scritte tempestivamente depositate, con ordinanza resa in data 14.5.2025 ha fissato per il dì
8.10.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando i termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza emessa all'esito della trattazione scritta disposta per l'8.10.2025, il
Consigliere istruttore ha riservato la causa alla decisione collegiale, che ha deliberato la presente sentenza.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali. Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
3.1 Va premesso, a fronte della linea difensiva di che i contratti stipulati con Pt_1 la pubblica amministrazione devono essere dimostrati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
La questione, affrontata in sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è stata posta dalla parte convenuta con le note di trattazione, sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata dinanzi al tribunale per il 3 luglio
2023, in cui si legge: “ …eccepisce la sussistenza, nel caso di specie, di una ipotesi di nullità dei contratti azionati dalla Banca attrice, ossia dei contratti da cui trae origine
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il credito, quindi non quelli di cessione del credito, ma quelli stipulati dall'Amministrazione Scolastica convenuta con il Consorzio AL erogatore dei servizi, per difetto del requisito della forma scritta, richiesta dalla legge ad substantiam actus. Ebbene, si rappresenta che controparte non ha depositato, nel presente giudizio, 5 la necessaria prova scritta della validità dei predetti invocati rapporti negoziali (i.e. i contratti azionati)”.
Il Collegio, in punto di necessità della forma scritta del contratto, ritiene di richiamare il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (già condiviso con pronunce di questa Corte di analogo tenore) la quale ripetutamente ha affermato:
1) che i contratti degli enti pubblici - in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (cfr., ad esempio, Cass. 638/2019, Cass., 8621/2006 e Cass.,
26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., n. 9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta
"ad substantiam", atteso che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale, né le presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n.
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19158/2012 e Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il comma 2 dell'art. 1 del d. lgs
30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …”). 6 Ciò posto il punto di motivazione della sentenza impugnata in cui si menziona il Part contratto testualmente afferma: “Nel caso di specie, la ha depositato con la memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., II° termine, il contratto dal quale emerge il rapporto intercorso tra la AL e l'istituto convenuto”, con ciò facendo riferimento al doc. n. 18 allegato alla memoria istruttoria della che è il Parte_2 contratto per il 2017, precisamente per regolare le prestazioni rese nel periodo da gennaio a giugno del 2017.
E' lo stesso documento a cui l'appellante si richiama nel corso del giudizio di primo grado (citando l'allegato n. 18 alle memorie ex art. 183 c.p.c.), allorquando, successivamente alla costituzione dell' , si difende allegandone Controparte_3
l'esistenza e depositandolo. Part E' peraltro l'unico documento richiamato dalla all'uopo, ed è al contempo l'unico contratto inter partes stipulato che sia stato depositato.
E' innegabile, pertanto, che il tribunale, nel ritenere provata l'esistenza del contratto, si
è riferito a quello stipulato tra la scuola e AL a r.l. per il 2017 e ritualmente prodotto.
3.1.1. Ciò posto, il primo motivo è infondato, affermando che la scuola avrebbe, sì depositato i mandati di pagamento, ma questi sarebbero relativi a n. 3 fatture che non sono oggetto del giudizio.
In senso contrario a quanto sostenuto sia in primo grado che nel primo motivo di appello, si evidenzia che in allegato alla comparsa di costituzione dinanzi al tribunale l' ha depositato n. 6 mandati di pagamento che si riferiscono Controparte_3 esattamente alle 6 fatture la cui sorte capitale secondo l'attrice non sarebbe stata pagata.
Ancor più, deve rammentarsi che l'Ente scolastico convenuto, fin dal primo atto difensivo ha illustrato, in modo puntuale e circostanziato, che per ognuna delle fatture
(di cui alla prima parte della domanda) ha provveduto a pagare emettendo il mandato di pagamento;
l'Ente ha altresì indicato, mandato per mandato, la data in cui è stato emesso, l'importo, a quale fattura si riferisce, quando era stata a sua volta emessa la fattura, con ciò deducendo, altresì, la puntualità dei pagamenti (si rinvia integralmente
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allo specchietto riepilogativo presente a pagine 4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, il cui contenuto è riprodotto anche in comparsa di costituzione in appello).
Questa circostanziate deduzioni, che dicono quando è stata emessa la fattura e quando si 7 è provveduto all'integrale e tempestivo pagamento, non sono state mai specificamente contestate dalla che, sia in primo grado, sia nel presente grado di appello, si Pt_1
è limitata ad affermare, in modo del tutto avulso dalla lettura degli atti depositati dall'Istituto scolastico, che i mandati depositati non avevano valore probatorio del pagamento della sorte capitale in questione, perché si riferivano ad altre 3 fatture che non sono parte del thema decidendum.
Questa difesa, di per sé sbagliata, perché non è affatto vero che la scuola abbia depositato mandati di pagamento che riguardano prestazioni diverse da quelle per cui è causa, non contiene nessuna eccezione specifica a fronte dell'analitica indicazione dell'Istituto, il che consente di ritenere non contestati i relativi fatti, ovvero i pagamenti negli importi, nelle date, per le fatture e per i periodi che la scuola indica.
In questi termini, la Corte ritiene che la scuola abbia adempiuto al suo onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione e dei suoi accessori costituito dal tempestivo pagamento.
Il rilievo dell'avvenuto pagamento, per cui è infondato il primo motivo, vale per tutte le fatture che formano oggetto della prima parte della domanda e dunque, sia per le n. 5 fatture dell'anno 2017 sia per quella del 2018. Per quest'ultima, la n. 108480 emessa il
12.12.18 dell'importo di € 10.097,18, saldata il pagata con mandato di pagamento n.
344 vi è un ulteriore motivo di infondatezza del gravame, che nel punto successivo si espone, in risposta al secondo motivo di gravame.
3.2. Con il successivo motivo la denuncia il vizio di omessa pronuncia per Pt_1 aver il tribunale omesso di considerare il capo di domanda sugli interessi di mora relativi al “pagamento di € 3.465,93 esclusivamente a titolo di interessi di mora, Part fatturati da mediante il documento denominato Nota Debito n. 90001029/19 prodotto sub doc. 4 e riepilogato nell'elenco prodotto sub doc. 5, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Istituto, della sorte capitale delle 2 fatture analiticamente indicate nel dettaglio allegato alla Nota Debito”.
Come chiarito dall'Istituto Scolastico Comprensivo di Poggiomarino, 1C , CP_1
“la nota di debito n° 90001029 del 21/01/2019 di importo pari ad € 3,465.93 emessa da
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, […], è emerso che era stata emessa a fronte di un tardivo Parte_2 pagamento delle fatture AL s.c.p.a. 105685 del 31/08/2018 e 105954 del
18/09/2018”.
Osserva la Corte che essendo le 2 fatture relative, per quanto espongono le parti e 8 secondo quanto si ricava dalla stessa nota di debito, all'anno 2018, il motivo, seppur coglie nel segno nella parte in cui lamenta l'omessa pronuncia, è da respingere per difetto assoluto di prova dell'esistenza del relativo contratto tra la scuola e la AL per l'anno in esame.
Si è esposto in premessa che deve ritenersi che il tribunale, nel ritenere provata l'esistenza del contratto, si è riferito esclusivamente a quello stipulato tra la scuola e
AL a r.l. per l'anno 2017, mentre non vi è prova che esista un analogo contratto per l'anno 2018. Ne consegue che nulla è dovuto per gli interessi di mora relativi a fatture dell'anno 2018, spettando gli ineterssi in questione solo sul presupposto dell'esistenza di uan transazioen stipulata validamente tra le parti.
Né, si ripete, l'esistenza del contratto scritto con la P.A. ammette equipollenti o può ricavarsi da un comportamento concludente.
Il rigetto dei due primi motivi assorbe l'esame del terzo motivo sulle spese di lite.
Per tutte le ragioni illustrate l'appello è respinto.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della alla rifusione delle stesse in favore dell'appellato Parte_1 [...]
, negli importi liquidati in dispositivo, sulla Controparte_3 base dei parametri di cui alla tabella 12 allegata al DM 55/2014 come modificata dal
D.M. 147/2022, tenendo conto per il valore della controversia della misura del diritto domandato, dunque dello scaglione da 52.001,00 ad euro 260.000,00; la liquidazione segue i parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
L'appellante va dunque condannato a pagare in favore dell' appellato la CP_1 complessiva somma, a titolo di onorario, di euro 4.997,00 di cui:
- euro 1.489,00 per la fase di studio,
- euro 956,00 per la fase introduttiva,
- euro di 2.552,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo
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dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] [. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5124/2024, pubblicata in Parte_3 data 16.05.2024, nei confronti dell' , Controparte_3 così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la a rimborsare in favore dell' Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_3 in € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Erminia Catapano Dott. Fulvio Dacomo
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