Articolo 2 della Legge 11 dicembre 1957, n. 1206
Articolo 1
Versione
8 gennaio 1958
Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 8.000.000 derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1957-58, a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 gennaio 1958