Sentenza 1 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/07/2022, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2022
N. 01132/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2017, proposto da
A.Re.Fa. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Farachi, Antonio Misciali, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Farachi in Lecce, via Giacomo Matteotti;
contro
Comune di Salve, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvestro Lazzari, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Taranto, 92;
Dirigente Ufficio Tecnico Comune di Salve, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, notificato con p.e.c. prot. n.0006000 del 29.06.2017, del Dirigente UTC di Salve di rigetto della istanza di permesso a realizzare allestimenti mobili a servizio attività ricettiva (villaggio-Camping) ex art. 17, c. 4 L.R. 11/99 presentata il 5.04.2017, prot. n.ro 3096, e cambio destinazione uso con modifiche interne di manufatti esistenti, nell'area del villaggio - camping "Grottapescoluse", in territorio di Salve -prat. 188/2017;
di ogni atto ad esso presupposto ivi compresa la nota, prot. 5061 dell'1.06.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 10/bis L.241/90 sono stati comunicati i motivi ostativi al rilascio del premesso di costruire.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salve;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – proprietaria di un complesso ricettivo turistico, adibito a campeggio, in località “borgino”, Marina di Pescoluse, frazione del comune di Salve – ha impugnato la nota prot. n. 6000/17, con la quale il Comune di Salve ha rigettato la sua istanza 5.4.2017, volta ad ottenere il rilascio di permesso di costruire per la “ Realizzazione di allestimenti mobili a servizio dell’attività ricettiva ai sensi dell’art. 17, c. 4 L.R. 11/99 e cambio di destinazione d’uso con modifiche interne di un manufatto esistente nell’area del villaggio camping “Grottapescoluse” in territorio di Salve – prat. n.ro 188/2017 ”.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/90; eccesso di potere; 2) violazione dell’art. 17 co. 4 L.R. n. 17/99; violazione dell’art. 3, co. 1, lett. e.5, d.P.R. n. 380/01 (TUE); eccesso di potere; 3) violazione dell’art. 17 co. 4 L.R. n. 17/99; eccesso di potere sotto altri profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Salve ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il secondo e terzo motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente censura l’impugnato diniego, sul presupposto dell’erroneità dell’assunto di fondo, secondo cui l’area in esame risulterebbe satura, e dunque non consentirebbe l’installazione di nuove strutture ricettive né fisse né mobili.
Le censure sono fondate, nei termini che seguono.
2.1. Ai sensi dell’art. 17 co. 2 L.R. n. 17/99: “ ll numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare novanta (nella versione vigente ratione temporis, n.d.a.) posti letto per ettaro ”.
Dispone poi il successivo comma 4 del medesimo articolo che: “ Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita, in misura non superiore a un ulteriore 20 per cento (nella versione vigente ratione temporis, n.d.a.), la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento. Gli interventi finalizzati all'installazione dei predetti allestimenti mobili di pernottamento non necessitano di titoli abilitativi edilizi e sono soggetti ad attività edilizia libera a condizione che:
…
lett. c): i caravan e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno ”.
2.2. All’evidenza, la normativa regionale è nel senso del particolare favor nei confronti di tali strutture ricettive, in quanto a basso carico urbanistico, e conseguente limitato impatto ambientale, e dunque particolarmente rispettose dell’intorno naturalistico di riferimento.
2.3. Ciò è tanto più evidente se si considera che, ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. e.5 TUE, non necessita di titolo edilizio la: “ installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno ”.
3. Tale essendo la normativa di riferimento, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che la struttura in esame sconta una serie di successivi titoli edilizi, resisi necessari in considerazione dell’acquisto di aree limitrofe, con conseguente ampliamento dell’attività ricettiva.
In particolare, in questa sede rilevano i seguenti provvedimenti amministrativi:
- la nota prot. n. 191/1988, con la quale la presenza di campeggiatori resta stabilita in n. 1000, di cui 800 provvisti di mezzo di pernottamento autonomo e 200 sprovvisti;
- la nota prot. n. 246/2000, con la quale il Comune di Salve, vista la domanda intesa ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L.724/94 per “ cambio di destinazione e ampliamento zona attrezzata per campeggio ”, per una superficie d’abuso di mq. 278,25 e una corrispondente cubatura di mc. 1.168,29, ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria.
4. In virtù di tali provvedimenti, la presenza di utenti-campeggiatori è stata dunque fissata in numero di 1.000, di cui 800 previsti di mezzi di pernottamento autonomo (tende, roulottes, ecc.), e 200 sprovvisti (e dunque necessitanti di strutture di pernottamento, quali casette mobili, bungalows, ecc.).
5. Tanto premesso, si legge nell’atto impugnato che: “ la nuova proposta progettuale non può essere accolta in quanto le destinazioni a strutture per ricezione utenti non provvisti di mezzi autonomi fissate dalla variante urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 04/11/1988 risultano saturate dalle strutture fisse autorizzate con la suddetta Concessione Edilizia in sanatoria n. 246 del 09/06/2000 ”.
Orbene, tale motivazione deve ritenersi meramente apparente, in quanto contiene un’affermazione (la saturazione degli spazi per gli utenti non provvisti di mezzi autonomi di pernottamento), senza peritarsi di indicare gli accertamenti istruttori a tal uopo effettuati dall’Amministrazione, che conducano al suddetto risultato.
Si vuol dire, in altre parole, che il Comune avrebbe dovuto assumere a parametro di riferimento i soli indici dimensionali previsti dal cennato art. 17 L.R. n. 17/99, nonché la capienza massima fissata dalle precedenti note comunali (1.000 turisti), e in base a tali dati stabilire se i detti indici fossero stati o meno superati dal progetto in esame.
In tal senso l’Amministrazione non ha operato, sicché è evidente, sotto tale profilo, il dedotto deficit istruttorio e motivazionale.
6. Ciò è tanto più vero se si considera che, a detta dell’Amministrazione: “ la invocata previsione di cui all’art. 17, comma 4, della legge regionale n. 11/1999 non è idonea a superare le specifiche prescrizioni imposte dalla variante puntuale allo strumento generale che ha originariamente assentito la destinazione dell’area a campeggio ricettivo con le limitazioni sopra indicate, per cui l’intervento in progetto comporterebbe un inammissibile sovradimensionamento del complesso campeggistico con alterazione dei rapporti, degli indici e delle destinazioni d’uso consentiti dalla variante urbanistica appositamente approvata dalla Regione LI (peraltro già notevolmente incisi dall’intervento edificatorio oggetto di condono edilizio); tanto vale sia per le c.d. “casette mobili” sia per il chiesto cambio di destinazione d’uso, con modifiche interne, del manufatto per il c.d. blocco-servizi ”.
Orbene, tale motivazione rivela un esercizio del tutto distorto del potere amministrativo. Invero, contrariamente all’assunto dell’Amministrazione, unici parametri da prendere in rilievo ai fini in esame sono quelli, originari (e mai variati) delle presenze massime di turisti (1.000 in totale), nonché i limiti dimensionali di cui all’art. 17 L.R. n. 11/99. In particolare, i limiti previsti da tale ultima disposizione normativa assumono rilievo esiziale nella fattispecie in esame, non potendo in alcun modo essere obliterati.
In tal senso l’Amministrazione non ha operato, sicché è evidente, sotto tale profilo, il dedotto deficit istruttorio e motivazionale dell’atto impugnato, e per conseguenza, la sua illegittimità.
7. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, e con assorbimento del primo motivo di gravame, va disposto annullamento dell’atto impugnato.
8. In sede di riesercizio del potere, l’Amministrazione dovrà dunque considerare il rispetto dei suddetti parametri (presenza massima di turisti in numero di 1.000; limiti dimensionali di cui all’art. 17 commi 2 e 4 L.R. n. 17/99), e solo in funzione di essi – e previa istruttoria volta a verificare, in concreto, se il suddetto limite venga o meno superato con il proposto intervento – assentire ovvero negare il rilascio del chiesto titolo.
9. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura particolarmente tecnica delle questioni oggetto del presente scrutinio, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO