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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3616/2024 R.G.L.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Cera Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.4.2024, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere stata riconosciuta invalida al 75% dal 2020; in seguito alla visita di revisione, avvenuta in data 4.10.2023, il cui esito veniva comunicato in data 20.11.2023, la percentuale di invalidità riconosciuta veniva ridotta al 50%; pertanto, l' , con nota 20.12.23, CP_1 comunicava il ricalcalo della prestazione rivendicando un indebito pari ad €.1.831,94 che la ricorrente ritiene irripetibile o, quantomeno, ripetibile in misura diversa ed inferiore, dovendo ritenersi legittima la pretesa solo a far data dalla visita che ha accertato l'inferiore percentuale di invalidità.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “in via principale accertare e dichiarare l'irripetibilità e, dunque, la non debenza delle
CP_ somme versate dall' alla ricorrente, a titolo di pensione di invalidità civile, e, per l'effetto,
CP_ dichiarare non dovuto all' da parte della ricorrente l'importo così come quantificato in €
CP_ 1.831,49; in via subordinata, ridurre l'importo preteso dall' . Vinte le spese di lite.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
pagina 1 di 3 La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
È pacifico tra le parti che l'indebito qui controverso sia derivato dalla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile, già legittimamente in godimento alla ricorrente, a seguito di visita di revisione del 4.10.2023 che ha accertato un'invalidità civile del 50%
(cfr. verbale visita di revisione, doc. 3 fasc. parte ricorrente).
In tema di indebito assistenziale e difetto del requisito sanitario, con la sentenza n. 2056 del 4 febbraio
2004, la Corte di cassazione ha rilevato che la garanzia dell'irripetibilità assiste i soli ratei percepiti sino all'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti, dovendosi ritenere irrilevante l'inosservanza delle norme che impongono all'ente previdenziale di sospendere immediatamente la prestazione e di revocarla entro uno specifico termine, trattandosi di termini meramente ordinatori e dovendosi altresì escludere il legittimo affidamento del percettore, dopo l'esito dell'intervenuta verifica negativa circa la sussistenza del requisito medico legale (in senso conforme, Cass. 5 gennaio
2023 n. 248; Cass. 19 dicembre 2019 n. 34013; Cass. 19 dicembre 2016 n. 26162).
È stato poi confermato come “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della
l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma
8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto
l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass., Sez. lav., Ord. n. 34013 del 19/12/2019).
Applicando i menzionati principi al caso di specie, avendo l'indebito ad oggetto ratei in parte corrisposti dopo la visita di revisione (avvenuta in data 4.10.2023, con data accertamento 20.10.2023) ed avendo la ricorrente avuto notizia dell'esito della revisione in data 20.11.2023, giacché le pagina 2 di 3 allegazioni dell' comprovano l'avvenuta notifica del verbale in tale data (cfr., doc. n. 3 CP_1 dell' ), non può ritenersi sussistente il legittimo affidamento sulla spettanza degli stessi a far data CP_1
dalla notifica del medesimo verbale.
Ne deriva la parziale irripetibilità delle somme oggetto di causa, segnatamente quelle relative ai mesi di settembre e ottobre 2023, e la ripetibilità delle mensilità di novembre, dicembre 2023 e gennaio
2024.
Le spese dovrebbero, dunque, essere poste a carico di parte ricorrente, stante la sua prevalente soccombenza, tuttavia, vi è la dichiarazione ex 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente per i mesi di settembre e ottobre 2023;
- rigetta per il resto il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3616/2024 R.G.L.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Cera Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.4.2024, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere stata riconosciuta invalida al 75% dal 2020; in seguito alla visita di revisione, avvenuta in data 4.10.2023, il cui esito veniva comunicato in data 20.11.2023, la percentuale di invalidità riconosciuta veniva ridotta al 50%; pertanto, l' , con nota 20.12.23, CP_1 comunicava il ricalcalo della prestazione rivendicando un indebito pari ad €.1.831,94 che la ricorrente ritiene irripetibile o, quantomeno, ripetibile in misura diversa ed inferiore, dovendo ritenersi legittima la pretesa solo a far data dalla visita che ha accertato l'inferiore percentuale di invalidità.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “in via principale accertare e dichiarare l'irripetibilità e, dunque, la non debenza delle
CP_ somme versate dall' alla ricorrente, a titolo di pensione di invalidità civile, e, per l'effetto,
CP_ dichiarare non dovuto all' da parte della ricorrente l'importo così come quantificato in €
CP_ 1.831,49; in via subordinata, ridurre l'importo preteso dall' . Vinte le spese di lite.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
pagina 1 di 3 La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
È pacifico tra le parti che l'indebito qui controverso sia derivato dalla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile, già legittimamente in godimento alla ricorrente, a seguito di visita di revisione del 4.10.2023 che ha accertato un'invalidità civile del 50%
(cfr. verbale visita di revisione, doc. 3 fasc. parte ricorrente).
In tema di indebito assistenziale e difetto del requisito sanitario, con la sentenza n. 2056 del 4 febbraio
2004, la Corte di cassazione ha rilevato che la garanzia dell'irripetibilità assiste i soli ratei percepiti sino all'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti, dovendosi ritenere irrilevante l'inosservanza delle norme che impongono all'ente previdenziale di sospendere immediatamente la prestazione e di revocarla entro uno specifico termine, trattandosi di termini meramente ordinatori e dovendosi altresì escludere il legittimo affidamento del percettore, dopo l'esito dell'intervenuta verifica negativa circa la sussistenza del requisito medico legale (in senso conforme, Cass. 5 gennaio
2023 n. 248; Cass. 19 dicembre 2019 n. 34013; Cass. 19 dicembre 2016 n. 26162).
È stato poi confermato come “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della
l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma
8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto
l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass., Sez. lav., Ord. n. 34013 del 19/12/2019).
Applicando i menzionati principi al caso di specie, avendo l'indebito ad oggetto ratei in parte corrisposti dopo la visita di revisione (avvenuta in data 4.10.2023, con data accertamento 20.10.2023) ed avendo la ricorrente avuto notizia dell'esito della revisione in data 20.11.2023, giacché le pagina 2 di 3 allegazioni dell' comprovano l'avvenuta notifica del verbale in tale data (cfr., doc. n. 3 CP_1 dell' ), non può ritenersi sussistente il legittimo affidamento sulla spettanza degli stessi a far data CP_1
dalla notifica del medesimo verbale.
Ne deriva la parziale irripetibilità delle somme oggetto di causa, segnatamente quelle relative ai mesi di settembre e ottobre 2023, e la ripetibilità delle mensilità di novembre, dicembre 2023 e gennaio
2024.
Le spese dovrebbero, dunque, essere poste a carico di parte ricorrente, stante la sua prevalente soccombenza, tuttavia, vi è la dichiarazione ex 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente per i mesi di settembre e ottobre 2023;
- rigetta per il resto il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3