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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
PU 126-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 14 maggio 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 126-1/2025 P.U. promosso con ricorso depositato in data 10 aprile 2025
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_2
Traversa 2° Privata Epomeo n. 3 (C.F. ), , nato a C.F._2 Parte_3
Napoli il 10.12.1964 e residente in [...] (C.F.
), rappresentati e difesi, giusti mandati allegati agli atti, dall'Avv. Pasquale C.F._3
Biondi (C.F. ), e con lo stesso domiciliati digitalmente all'indirizzo PEC C.F._4
Email_1
NEI CONFRONTI DI con sede legale in Mezzago (MB) in Via Cascina Controparte_1
Orobona n. 50 (C.F./P.IVA ) P.IVA_1
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che:
• con ricorso depositato in data 10 aprile 2025 , Parte_1 [...]
e , hanno chiesto l'apertura del procedimento di Pt_2 Parte_3 liquidazione giudiziale nei confronti di con Controparte_1 sede legale in Mezzago (MB) in Via Cascina Orobona n. 50 (C.F./P.IVA ); P.IVA_1
• fissata l'udienza al 6 maggio 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 40 comma 7 CCII mediante inserimento in data 14 aprile 2025 del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nell'area WEB riservata ai sensi dell'art. 359 CCII;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa all'udienza fissata per l'istruttoria pre-liquidazione giudiziale, mentre il procuratore della creditrice ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
- la Camera di Commercio di competenza ha trasmesso VISURA STORICA della debitrice unitamente ai bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020, ultimo depositato, nonché attestazione di insussistenza di protesti a carico della debitrice;
- Agenzia delle Entrate ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di ingenti - superiori ad un milione di euro- debiti tributari, scorporati per interessi e sanzioni con indicazione degli anni in cui sono sorti e dichiarazioni IVA del 2023 relative al periodo di imposta 2022;
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” - ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di debiti previdenziali, CP_2 scorporati per interessi e sanzioni, per € 505.317,09;
• entro la data dell'udienza la società, rimasta contumace, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, creditori della somma complessiva di € 27.411,05, in forza di:
- Sentenza n. 467/2023, con la quale il Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro ha condannato la debitrice al pagamento in favore del Sig. della somma di € 6.814,71; Parte_1
- Sentenza n. 16/2024, con la quale il Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro ha condannato la debitrice al pagamento in favore del Sig. della somma di € 6.826,53; Parte_2
- Sentenza n. 253/2025, con la quale il Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro ha condannato la debitrice al pagamento in favore del Sig. della somma di € 8.315,40; Parte_3
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Mezzago (MB) in via Cascina Orobona n. 50,
Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “servizi di logistica relativi alla distribuzione delle merci” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d);
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente;
• inoltre, dalla documentazione acquisita emerge per tabulas il superamento delle soglie, posto che sussistono debiti scaduti tributari e previdenziali superiori ad € 500.000,0;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare l'entità del debito previdenziale risultante dal certificato CP_2 • quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può, dunque, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
• in particolare, lo stato di insolvenza può desumersi sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria;
mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale;
• nella specie, ricorre una situazione di insolvenza emergente da: ingenti debiti tributari e previdenziali, debiti sussistenti nei confronti dei ricorrenti e impossibilità di far fronte ai debiti scaduti e titolati comprovata dai precetti notificati e dai pignoramenti effettuati da alcuni creditori nei confronti della società debitrice;
• conseguentemente la società si trova nell'impossibilità strutturale di far fronte ai debiti correnti.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 con sede legale in Mezzago (MB) in Via Cascina Orobona n. 50 (C.F./P.IVA P.IVA_1 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Luca Brivio (CF: ), con studio in Milano, Via Solari n. 12, mail C.F._5
curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei Email_2 rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 14 ottobre 2025 ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 14 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 14 maggio 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 126-1/2025 P.U. promosso con ricorso depositato in data 10 aprile 2025
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_2
Traversa 2° Privata Epomeo n. 3 (C.F. ), , nato a C.F._2 Parte_3
Napoli il 10.12.1964 e residente in [...] (C.F.
), rappresentati e difesi, giusti mandati allegati agli atti, dall'Avv. Pasquale C.F._3
Biondi (C.F. ), e con lo stesso domiciliati digitalmente all'indirizzo PEC C.F._4
Email_1
NEI CONFRONTI DI con sede legale in Mezzago (MB) in Via Cascina Controparte_1
Orobona n. 50 (C.F./P.IVA ) P.IVA_1
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che:
• con ricorso depositato in data 10 aprile 2025 , Parte_1 [...]
e , hanno chiesto l'apertura del procedimento di Pt_2 Parte_3 liquidazione giudiziale nei confronti di con Controparte_1 sede legale in Mezzago (MB) in Via Cascina Orobona n. 50 (C.F./P.IVA ); P.IVA_1
• fissata l'udienza al 6 maggio 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 40 comma 7 CCII mediante inserimento in data 14 aprile 2025 del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nell'area WEB riservata ai sensi dell'art. 359 CCII;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa all'udienza fissata per l'istruttoria pre-liquidazione giudiziale, mentre il procuratore della creditrice ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
- la Camera di Commercio di competenza ha trasmesso VISURA STORICA della debitrice unitamente ai bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020, ultimo depositato, nonché attestazione di insussistenza di protesti a carico della debitrice;
- Agenzia delle Entrate ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di ingenti - superiori ad un milione di euro- debiti tributari, scorporati per interessi e sanzioni con indicazione degli anni in cui sono sorti e dichiarazioni IVA del 2023 relative al periodo di imposta 2022;
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” - ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di debiti previdenziali, CP_2 scorporati per interessi e sanzioni, per € 505.317,09;
• entro la data dell'udienza la società, rimasta contumace, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, creditori della somma complessiva di € 27.411,05, in forza di:
- Sentenza n. 467/2023, con la quale il Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro ha condannato la debitrice al pagamento in favore del Sig. della somma di € 6.814,71; Parte_1
- Sentenza n. 16/2024, con la quale il Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro ha condannato la debitrice al pagamento in favore del Sig. della somma di € 6.826,53; Parte_2
- Sentenza n. 253/2025, con la quale il Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro ha condannato la debitrice al pagamento in favore del Sig. della somma di € 8.315,40; Parte_3
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Mezzago (MB) in via Cascina Orobona n. 50,
Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “servizi di logistica relativi alla distribuzione delle merci” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d);
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente;
• inoltre, dalla documentazione acquisita emerge per tabulas il superamento delle soglie, posto che sussistono debiti scaduti tributari e previdenziali superiori ad € 500.000,0;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare l'entità del debito previdenziale risultante dal certificato CP_2 • quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può, dunque, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
• in particolare, lo stato di insolvenza può desumersi sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria;
mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale;
• nella specie, ricorre una situazione di insolvenza emergente da: ingenti debiti tributari e previdenziali, debiti sussistenti nei confronti dei ricorrenti e impossibilità di far fronte ai debiti scaduti e titolati comprovata dai precetti notificati e dai pignoramenti effettuati da alcuni creditori nei confronti della società debitrice;
• conseguentemente la società si trova nell'impossibilità strutturale di far fronte ai debiti correnti.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 con sede legale in Mezzago (MB) in Via Cascina Orobona n. 50 (C.F./P.IVA P.IVA_1 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Luca Brivio (CF: ), con studio in Milano, Via Solari n. 12, mail C.F._5
curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei Email_2 rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 14 ottobre 2025 ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 14 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti