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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei IGg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone ConIGliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 417/2019 vertente
TRA
C.F. , con sede legale in Roma, al Viale Europa 190, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti, Repertorio n. 54368 Raccolta n. 15494, per Notar del 11/9/2020, Persona_1
registrata in Roma Ufficio Atti Pubblici in pari data dall'avv. Annamaria Agosto, con domicilio eletto presso l'ufficio legale di di Reggio Calabria, via Miraglia 14 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] in data [...] ed ivi residente a[...]
n. 9, c.f. , elettivamente domiciliato in ON (RC), Via Montessori, n. CodiceFiscale_1
40, presso e nello Studio dell'Avv. Pasquale Loiacono del Foro di Palmi che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
APPELLATO
E CONTRO
1 (C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Donizetti n. 27-, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppe Capua ed
Aurora Gallo elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Palmi, Via Cittadella n.95
INTERVENIENTE
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del 04/04/2019 resa nel giudizio RG 1122/2017 del
Tribunale di Palmi.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, il SI. , cointestatario del libretto postale Controparte_1
ordinario n. 000036288899 unitamente alla madre deceduta il 4/11/2016, Persona_2
ricorreva al Tribunale di Palmi al fine di far ordinare a lo svincolo delle somme Parte_1
contenute nel libretto citato, nonché in subordine lo svincolo del 50% delle somme ivi contenute pari ad € 9.545,79, nonché condannare la convenuta , al pagamento dei diritti, onorari Parte_1
ed accessori di legge;
si costituiva contestando la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Parte_1
Rivendicava la piena legittimità dell'operato e quindi del blocco sul detto libretto, stante l'opposizione formale da parte di uno degli eredi della IG.ra deceduta, la IG.ra Persona_2
; Controparte_2
Con ordinanza ex art 702 bis, il Giudice di prime cure, accoglieva la domanda subordinata, e per l'effetto, condannava parte resistente a svincolare la somma di € 9.545,79, contenuta nel libretto postale a favore del cointestatario , altresì condannando parte convenuta al Controparte_1
pagamento delle spese legali;
2 proponeva appello avverso la citata ordinanza, di cui chiedeva la revoca, ribadendo Parte_1
la correttezza e conformità a legge del proprio operato, stante l'opposizione di altra erede,
pervenuta in in data 4.1.2017, ai sensi delle norme contenute nei Decreti Ministeriali - DMEF Pt_1
del 06/06/2002 G.U. 29/06/2002 (Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale) e DMEF del
06/10/2004 G.U. 13/10/2004 (Gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti) – e nel contratto di collocamento. Rileva che a seguito del decesso dell'intestatario, i libretti cadono in successione e divengono oggetto di comunione ereditaria tra i coeredi. Ed infatti, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, pertanto la liquidazione delle somme e/o dei titoli del de cuius può essere effettuata dall'intermediario solamente sulla base di disposizioni impartite congiuntamente da tutti gli eredi.
Evidenziava, altresì, che l'art. 4 punto 10 delle condizioni contrattuali regolarmente sottoscritte all'atto dell'apertura del libretto, stabilisce: “nei casi di cui al comma 9, la facoltà di disporre
separatamente sul libretto viene meno qualora sia comunicata a opposizione scritta Parte_1
da parte di un cointestatario, di uno o più degli eredi del cointestatario deceduto ovvero da parte
del legale rappresentante dell'incapace”.
A tanto si aggiunga che l'art. 11 c. 6 delle Condizioni Generali di Contratto recita: “in caso di
decesso di uno dei cointestatari, nelle more dell'espletamento della pratica di successione, il
libretto viene bloccato al fine di consentire la verifica da parte di poste italiane della
legittimazione ad agire degli eredi, ciò anche quando il libretto è cointestato a più persone con
facoltà ad agire disgiuntamente. In tale ultimo caso viene comunque meno, nel periodo
intercorrente dalla data di comunicazione del decesso a alla data di estinzione del Parte_1
libretto, il diritto del cointestatario superstite di disporre separatamente.”
3 Ne consegue che il rifiuto opposto dalle alla liquidazione del libretto in presenza di una Pt_1
opposizione scritta, appare conforme alle previsioni contrattuali.
Infine, l'appellante in via istruttoria chiedeva di poter produrre il carteggio relativo alla sottoscrizione del libretto n. 000036288899.
Con memoria del 13.11.2019 si costituiva nel presente giudizio il ribadendo Controparte_1
che le clausole richiamate da controparte nella memoria di costituzione di primo grado e nell'appello proposto, e più dettagliatamente le norme stabilite dal decreto MEF del 6.6.2002 e da quello del 6.10.2004, non possono essere applicate al caso di specie in quanto non sottoscritte né
approvate specificatamente.
Per di più gli stessi articoli chiariscono la necessità della sottoscrizione e della consegna del contratto ai clienti aderenti. nel caso di specie non ha prodotto in giudizio il contratto relativo al Parte_1
IG. . CP_1
In buona sostanza, le norme su richiamate e per esse gli specifici articoli renderebbero non applicabile il principio della solidarietà attiva, soltanto qualora il cointestatario avesse cognizione, con la sottoscrizione delle singole clausole e del contratto, di queste limitazioni, altrimenti debbono essere applicate le norme generali mutuate dal codice civile.
Le non hanno dimostrato di aver consegnato e, soprattutto, di aver fatto sottoscrivere Parte_1
queste specifiche clausole ai cointestatari del libretto. Concludeva l'appellato con la richiesta di rigetto sia dell'appello sia della richiesta istruttoria di esibizione del carteggio relativo alla sottoscrizione del libretto n. 000036288899 in quanto tardiva e comunque intempestiva.
Con comparsa del 04/10/2021 interveniva nel presente giudizio la SI.ra , Controparte_2
sorella del e figlia della evidenziando che l'ordinanza emessa Controparte_1 Persona_2
dal GOT presso il Tribunale di Palmi, lede il diritto di successione della interveniente
[...]
, che ha l'interesse ad ottenere la riforma della stessa;
e, per l'effetto, ha il diritto di CP_2
4 fare accertare che le somme esistenti sul libretto postale n. 000036288899 erano di esclusiva proprietà di e come tali ricadenti in successione ereditaria per cui, pro quota, Persona_2
attribuibili ai tre eredi legittimi della stessa.
Nel caso de quo, il pregiudizio si è già verificato con la pronuncia di primo grado, poiché è stato riconosciuto, erroneamente, al la facoltà di svincolare il 50% delle somme Controparte_1
esistenti sul libretto postale de quo.
Dalla documentazione che si allega al presente intervento, è chiarissimo che, nonostante la contitolarità, tutte le somme sono riferibili alla defunta e come tale devono Persona_2
rientrare nell'asse ereditario e non solamente il 50%; precisava che la IG.ra Persona_2
cointestava il libretto con il figlio , portalettere proprio presso l'Ufficio postale Controparte_1
di ON, solo ed esclusivamente per consentirgli di prelevare la sua pensione e quindi per eIGenze pratiche, considerato che la stessa non era più pienamente autosufficiente e che il libretto
è stato alimentato esclusivamente dalla pensione della . Per giurisprudenza ormai Persona_2
consolidata, in caso di conto corrente intestato a più persone è possibile dimostrare che il saldo attivo di un conto corrente cointestato risulti discendere dal versamento di somme appartenenti ad uno solo dei correntisti, tanto da escludersi che gli altri possano, nei rapporti interni, avanzare diritti sul saldo medesimo.
Concludeva la chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata. Controparte_2
Con ordinanza del 25/06/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 03/06/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare non può darsi valore di accertamento alla documentazione depositata solo nel corso del giudizio di appello. Detta documentazione, risulta prodotta tardivamente, certamente irrituale,
5 senza il rispetto del contraddittorio e vietata dall'attuale impianto normativo e in specie dall'art. 345
C.P.C. che stabilisce che nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti.
Il libretto postale n. 000036288899, oggetto del contendere, risulta essere stato aperto dai SIg.ri e , entrambi cointestatari a firma disgiunta. Persona_2 Controparte_1
Gli stessi soggetti titolari del prodotto postale in argomento, per come attestato nella decisione di primo grado, avevano pari facoltà ad operare. Non vi è prova alcuna che il libretto era di proprietà esclusiva della deceduta IGnora e che le somme ivi presenti erano di proprietà esclusiva Persona_2
della stessa.
Le clausole contrattuali indicate da non risultano essere state sottoscritte, e Parte_1
quindi specificatamente approvate, da parte appellata, pertanto non posso applicarsi al caso in specie le limitazioni richiamate in tali clausole che, eventualmente, avrebbero potuto giustificare l'apposizione del vincolo da parte delle su tutte le somme presenti nel libretto al Parte_1
momento della morte della Persona_2
La cointestazione del libretto comporta l'accensione di un deposito congiunto semplice, su cui ciascun cointestatario, può disporre della sua quota, secondo l'art. 1103 c.c., ed eIGerla, stante la divisibilità dell'obbligazione.
Il blocco sul libretto postale, così come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere parziale, ovvero sulla quota di credito spettante al cointestatario deceduto e non anche sulla quota spettante all'odierna parte appellata.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare l'ordinanza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
6 5.201,00 fino a €. 26.000,00 valori minimi) fase studio (€.567,00), introduttiva (€. 461,00)
istruttoria/trattazione (€. 922,00) decisionale (€. 956,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data
16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”.
(Cass. civ. sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che
7 l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso l'ordinanza del Parte_1
04/04/2019 resa nel giudizio RG 1122/2017 del Tribunale di Palmi, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma l'ordinanza;
condanna l'appellante e l'interveniente volontaria, solidalmente, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €. 2.906,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di rito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di conIGlio del 14/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei IGg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone ConIGliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 417/2019 vertente
TRA
C.F. , con sede legale in Roma, al Viale Europa 190, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti, Repertorio n. 54368 Raccolta n. 15494, per Notar del 11/9/2020, Persona_1
registrata in Roma Ufficio Atti Pubblici in pari data dall'avv. Annamaria Agosto, con domicilio eletto presso l'ufficio legale di di Reggio Calabria, via Miraglia 14 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] in data [...] ed ivi residente a[...]
n. 9, c.f. , elettivamente domiciliato in ON (RC), Via Montessori, n. CodiceFiscale_1
40, presso e nello Studio dell'Avv. Pasquale Loiacono del Foro di Palmi che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
APPELLATO
E CONTRO
1 (C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Donizetti n. 27-, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppe Capua ed
Aurora Gallo elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Palmi, Via Cittadella n.95
INTERVENIENTE
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del 04/04/2019 resa nel giudizio RG 1122/2017 del
Tribunale di Palmi.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, il SI. , cointestatario del libretto postale Controparte_1
ordinario n. 000036288899 unitamente alla madre deceduta il 4/11/2016, Persona_2
ricorreva al Tribunale di Palmi al fine di far ordinare a lo svincolo delle somme Parte_1
contenute nel libretto citato, nonché in subordine lo svincolo del 50% delle somme ivi contenute pari ad € 9.545,79, nonché condannare la convenuta , al pagamento dei diritti, onorari Parte_1
ed accessori di legge;
si costituiva contestando la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Parte_1
Rivendicava la piena legittimità dell'operato e quindi del blocco sul detto libretto, stante l'opposizione formale da parte di uno degli eredi della IG.ra deceduta, la IG.ra Persona_2
; Controparte_2
Con ordinanza ex art 702 bis, il Giudice di prime cure, accoglieva la domanda subordinata, e per l'effetto, condannava parte resistente a svincolare la somma di € 9.545,79, contenuta nel libretto postale a favore del cointestatario , altresì condannando parte convenuta al Controparte_1
pagamento delle spese legali;
2 proponeva appello avverso la citata ordinanza, di cui chiedeva la revoca, ribadendo Parte_1
la correttezza e conformità a legge del proprio operato, stante l'opposizione di altra erede,
pervenuta in in data 4.1.2017, ai sensi delle norme contenute nei Decreti Ministeriali - DMEF Pt_1
del 06/06/2002 G.U. 29/06/2002 (Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale) e DMEF del
06/10/2004 G.U. 13/10/2004 (Gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti) – e nel contratto di collocamento. Rileva che a seguito del decesso dell'intestatario, i libretti cadono in successione e divengono oggetto di comunione ereditaria tra i coeredi. Ed infatti, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, pertanto la liquidazione delle somme e/o dei titoli del de cuius può essere effettuata dall'intermediario solamente sulla base di disposizioni impartite congiuntamente da tutti gli eredi.
Evidenziava, altresì, che l'art. 4 punto 10 delle condizioni contrattuali regolarmente sottoscritte all'atto dell'apertura del libretto, stabilisce: “nei casi di cui al comma 9, la facoltà di disporre
separatamente sul libretto viene meno qualora sia comunicata a opposizione scritta Parte_1
da parte di un cointestatario, di uno o più degli eredi del cointestatario deceduto ovvero da parte
del legale rappresentante dell'incapace”.
A tanto si aggiunga che l'art. 11 c. 6 delle Condizioni Generali di Contratto recita: “in caso di
decesso di uno dei cointestatari, nelle more dell'espletamento della pratica di successione, il
libretto viene bloccato al fine di consentire la verifica da parte di poste italiane della
legittimazione ad agire degli eredi, ciò anche quando il libretto è cointestato a più persone con
facoltà ad agire disgiuntamente. In tale ultimo caso viene comunque meno, nel periodo
intercorrente dalla data di comunicazione del decesso a alla data di estinzione del Parte_1
libretto, il diritto del cointestatario superstite di disporre separatamente.”
3 Ne consegue che il rifiuto opposto dalle alla liquidazione del libretto in presenza di una Pt_1
opposizione scritta, appare conforme alle previsioni contrattuali.
Infine, l'appellante in via istruttoria chiedeva di poter produrre il carteggio relativo alla sottoscrizione del libretto n. 000036288899.
Con memoria del 13.11.2019 si costituiva nel presente giudizio il ribadendo Controparte_1
che le clausole richiamate da controparte nella memoria di costituzione di primo grado e nell'appello proposto, e più dettagliatamente le norme stabilite dal decreto MEF del 6.6.2002 e da quello del 6.10.2004, non possono essere applicate al caso di specie in quanto non sottoscritte né
approvate specificatamente.
Per di più gli stessi articoli chiariscono la necessità della sottoscrizione e della consegna del contratto ai clienti aderenti. nel caso di specie non ha prodotto in giudizio il contratto relativo al Parte_1
IG. . CP_1
In buona sostanza, le norme su richiamate e per esse gli specifici articoli renderebbero non applicabile il principio della solidarietà attiva, soltanto qualora il cointestatario avesse cognizione, con la sottoscrizione delle singole clausole e del contratto, di queste limitazioni, altrimenti debbono essere applicate le norme generali mutuate dal codice civile.
Le non hanno dimostrato di aver consegnato e, soprattutto, di aver fatto sottoscrivere Parte_1
queste specifiche clausole ai cointestatari del libretto. Concludeva l'appellato con la richiesta di rigetto sia dell'appello sia della richiesta istruttoria di esibizione del carteggio relativo alla sottoscrizione del libretto n. 000036288899 in quanto tardiva e comunque intempestiva.
Con comparsa del 04/10/2021 interveniva nel presente giudizio la SI.ra , Controparte_2
sorella del e figlia della evidenziando che l'ordinanza emessa Controparte_1 Persona_2
dal GOT presso il Tribunale di Palmi, lede il diritto di successione della interveniente
[...]
, che ha l'interesse ad ottenere la riforma della stessa;
e, per l'effetto, ha il diritto di CP_2
4 fare accertare che le somme esistenti sul libretto postale n. 000036288899 erano di esclusiva proprietà di e come tali ricadenti in successione ereditaria per cui, pro quota, Persona_2
attribuibili ai tre eredi legittimi della stessa.
Nel caso de quo, il pregiudizio si è già verificato con la pronuncia di primo grado, poiché è stato riconosciuto, erroneamente, al la facoltà di svincolare il 50% delle somme Controparte_1
esistenti sul libretto postale de quo.
Dalla documentazione che si allega al presente intervento, è chiarissimo che, nonostante la contitolarità, tutte le somme sono riferibili alla defunta e come tale devono Persona_2
rientrare nell'asse ereditario e non solamente il 50%; precisava che la IG.ra Persona_2
cointestava il libretto con il figlio , portalettere proprio presso l'Ufficio postale Controparte_1
di ON, solo ed esclusivamente per consentirgli di prelevare la sua pensione e quindi per eIGenze pratiche, considerato che la stessa non era più pienamente autosufficiente e che il libretto
è stato alimentato esclusivamente dalla pensione della . Per giurisprudenza ormai Persona_2
consolidata, in caso di conto corrente intestato a più persone è possibile dimostrare che il saldo attivo di un conto corrente cointestato risulti discendere dal versamento di somme appartenenti ad uno solo dei correntisti, tanto da escludersi che gli altri possano, nei rapporti interni, avanzare diritti sul saldo medesimo.
Concludeva la chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata. Controparte_2
Con ordinanza del 25/06/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 03/06/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare non può darsi valore di accertamento alla documentazione depositata solo nel corso del giudizio di appello. Detta documentazione, risulta prodotta tardivamente, certamente irrituale,
5 senza il rispetto del contraddittorio e vietata dall'attuale impianto normativo e in specie dall'art. 345
C.P.C. che stabilisce che nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti.
Il libretto postale n. 000036288899, oggetto del contendere, risulta essere stato aperto dai SIg.ri e , entrambi cointestatari a firma disgiunta. Persona_2 Controparte_1
Gli stessi soggetti titolari del prodotto postale in argomento, per come attestato nella decisione di primo grado, avevano pari facoltà ad operare. Non vi è prova alcuna che il libretto era di proprietà esclusiva della deceduta IGnora e che le somme ivi presenti erano di proprietà esclusiva Persona_2
della stessa.
Le clausole contrattuali indicate da non risultano essere state sottoscritte, e Parte_1
quindi specificatamente approvate, da parte appellata, pertanto non posso applicarsi al caso in specie le limitazioni richiamate in tali clausole che, eventualmente, avrebbero potuto giustificare l'apposizione del vincolo da parte delle su tutte le somme presenti nel libretto al Parte_1
momento della morte della Persona_2
La cointestazione del libretto comporta l'accensione di un deposito congiunto semplice, su cui ciascun cointestatario, può disporre della sua quota, secondo l'art. 1103 c.c., ed eIGerla, stante la divisibilità dell'obbligazione.
Il blocco sul libretto postale, così come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere parziale, ovvero sulla quota di credito spettante al cointestatario deceduto e non anche sulla quota spettante all'odierna parte appellata.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare l'ordinanza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
6 5.201,00 fino a €. 26.000,00 valori minimi) fase studio (€.567,00), introduttiva (€. 461,00)
istruttoria/trattazione (€. 922,00) decisionale (€. 956,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data
16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”.
(Cass. civ. sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che
7 l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso l'ordinanza del Parte_1
04/04/2019 resa nel giudizio RG 1122/2017 del Tribunale di Palmi, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma l'ordinanza;
condanna l'appellante e l'interveniente volontaria, solidalmente, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €. 2.906,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di rito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di conIGlio del 14/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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