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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
RG 227 2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 26 novembre
2024 da
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dagli avv.ti CHELODI CARLO e P.IVA_1
NORMANNI FEDERICO elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Trento, via Brennero n. 302/B, come da procura in atti appellante
contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. PASCUCCI ALFONSO presso il cui studio in 322 Trento, Via
Oss Mazzurana n. 72, elettivamente domicilia come da procura in atti appellata
CONCLUSIONI:
Per parte appellante Per le ragioni, difese, eccezioni e per i motivi tutti dedotti ed emersi in primo grado, che in questa sede si intendono integralmente ritrascritti e per quelli dedotti ed esposti nel presente atto d'appello e per ogni altro ritenuto e che emergerà in corso di causa, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 465/2024 di data 26.04.2024, pubblicata il
27.04.2024 e comunicata alle parti il 29.04.2024, resa dal Tribunale di
Trento Sez. Civ. nel procedimento RG n. 1343/2023, non notificata, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, per i motivi di cui in narrativa:
In via principale: accertare e dichiarare che la disdetta e/o il recesso e/o la risoluzione unilaterale dal contratto per cui è causa, pretesamente operato da in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con missiva pec dd. 08.02.2023, è illegittimo e come tale invalido e/o inefficace;
- accertare e dichiarare che il contegno tenuto da in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, come descritto in atti, concreta un grave inadempimento contrattuale per i motivi di cui in narrativa (mancato pagamento del canone e delle spese nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2023);
Conseguentemente e per l'effetto: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione dd. 01.07.2021 intercorso con
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, per grave inadempimento della società conduttrice . condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante prop tempore tempore, al pagamento di quanto dovuto per canoni e spese relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2023, e quindi al pagamento in favore di , Parte_1
pag. 2/17 in persona del legale rappresentante pro-tempore, della complessiva somma di Euro 1.744,77, o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto sino alla data della domanda ed interessi ex art. 1284, IV co., c.p.c. dalla data della domanda e sino all'effettivo pagamento;
In ogni caso: - Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio, della fase sommaria (di intimazione e convalida), delle spese del procedimento di mediazione e del presente grado di appello.
In via istruttoria: La causa è documentalmente istruita;
l'appellante si oppone pertanto, sin d'ora, ad ogni avversaria istanza istruttoria e chiede essere ammessa a prova contraria sui formulandi capitoli avversari, se ed in quanto ammessi, con riserva di indicare i nominativi dei testi nel termine di legge.
Per parte appellata
IN VIA PRINCIPALE: I- rigettare, per i motivi di cui in narrativa del presente atto di costituzione e risposta, l'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di
[...]
Trento, n. 465/2024, siccome infondato in fatto ed in diritto;
II.- riformare la sentenza di primo grado, n. 465/2024, nella parte in cui statuisce di compensare le spese di lite.
IN VIA SUBORDINATA III.- confermare, per i motivi tutti esposti nel presente atto di costituzione e risposta, la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Trento, n. 465/2024;IV.- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre ad IVA e CAP come per legge.
pag. 3/17 In via istruttoria: si reiterano, se ritenute necessarie, tutte le istanze istruttorie così come formalizzate nel giudizio di prime cure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale ricorso per ingiunzione per canoni scaduti portato alla notifica il 27 febbraio e notificato alla controparte in data 06.03.2023, conveniva Parte_1
avanti al Tribunale di Trento la società conduttrice Controparte_1
dell'immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Lavis (TN), in Via
Carlo Sette n. 12/B, identificato al NCEU di Trento con sezione 185, foglio
12, particella 248/1, subalterno 12, al fine di sentire convalidare l'intimato sfratto per morosità per il mancato pagamento del canone di febbraio per il quale era stata emessa la fattura n 19- FE del 6.2.2023.
Si costituiva la conduttrice opponendosi alla convalida Controparte_1
dello sfratto ed alla domanda di pagamento dei canoni arretrati;
chiedeva che venisse accertata l'intervenuta liberazione dell'immobile antecedentemente alla notifica dello sfratto e fosse dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per giusta causa addotta nella comunicazione di data 08.02.2023.
All'udienza del 05.04.2023, la società intimata offriva banco iudicis la riconsegna delle chiavi dell'immobile che il procuratore della società intimante prendeva in consegna.
Con ordinanza del 10.05.2023 il G.I. dichiarava il non luogo a provvedere sulla domanda di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio formulata ex art. 665 c.p.c. dall'esponente e disponeva il mutamento del rito ex artt. 667 e 426 c.p.c..
pag. 4/17 Con domanda di mediazione depositata presso la CCIAA di Trento in data
01.06.2023 il locatore instaurava il procedimento di mediazione n.
80/2023 che, a seguito di due incontri, si chiudeva con esito negativo.
Con memoria integrativa del 21 settembre 2023, Parte_1
chiedeva che si accertasse che la disdetta data con missiva pec dell'
08.02.2023, dalla controparte, era invalida ed inefficace;
si accertasse che la condotta di costituiva un grave inadempimento Controparte_1
contrattuale, essendo stato omesso il pagamento del canone e delle spese nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2023 e per l'effetto si dichiarasse la risoluzione del contratto di locazione del 01.07.2021 intercorso con
[...]
per grave inadempimento della conduttrice e la si condannasse Parte_1
al pagamento di quanto dovuto per canoni e spese relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2023, per la complessiva somma di euro 1.744,77 ovvero altra che fosse risultata di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto sino alla data della domanda ed interessi ex art. 1284, IV co., c.p.c. dalla data della domanda e sino all'effettivo pagamento.
Ricordato che la clausola n 1 del contratto prevedeva che il locatore potesse chiedere la risoluzione anche a fronte del mancato versamento di una mensilità, ribadiva che la conduttrice si era resa Controparte_1
inadempiente rispetto all'obbligazione di corresponsione del canone alle scadenze mensili di febbraio, marzo e aprile 2023, dato che la riconsegna era avvenuta solo alla udienza del 5 aprile 2024.
Contestava che la controparte potesse sospendere unilateralmente il pagamento, come pure la validità e l'efficacia della disdetta inviata dalla conduttrice adducendo una giusta causa asseritamente ascrivibile alla pag. 5/17 locatrice, a seguito della quale aveva dichiarato di avere liberato l'immobile dal 31.01.2023. Lamentava che con la nota dell'8.2.2023 la conduttrice aveva comunicato la disdetta in deroga al preavviso asserendo che sarebbe stata giustificata dal malfunzionamento della caldaia e dalla mancata sostituzione a cura del locatore. Rilevava che dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti nel mese di dicembre 2022 emergeva che la conduttrice aveva deliberatamente omesso di procedere alla riparazione dell'impianto termico dell'appartamento, decidendo di lasciare “al freddo” il proprio dipendente che abitava nell'immobile. In ogni caso rilevava che avrebbe dovuto provvedere alla riparazione ai sensi dell'art. 1577, II co, c.c. e nel caso in cui fosse stato dimostrato che la spesa era di competenza del locatore, agire per ottenere il rimborso.
Negata quindi la legittimità e quindi l'efficacia della disdetta, chiedeva che, a fronte dell'inadempimento nel pagamento dei canoni, dovesse essere dichiarata la risoluzione del contratto.
Si costituiva allegando che con la comunicazione dell'8 Controparte_1
febbraio 2023 aveva rappresentato alla controparte l'avvenuta liberazione dell'immobile con disponibilità immediata delle chiavi, che era stata rifiutata dalla Deduceva che l'inadempimento doveva essere Parte_2
ascritto alla proprietaria, dal momento che sin dal settembre 2022 erano stati segnalati malfunzionamenti alla caldaia, senza che la controparte adottasse opportuni rimedi nonostante la vetustà della medesima installata nel 2003. Faceva inoltre presente che nel dicembre 2022 a seguito dell'ennesima richiesta di intervento per un blocco, la aveva Parte_2
ritenuto necessaria la sostituzione non ravvisando alcuna possibilità di riparazione, ma aveva prospettato che l'intero costo - € 4.930,63 IVA
pag. 6/17 inclusa – dovesse essere addebitato alla imputandole la CP_3
responsabilità nella causazione della definitiva rottura. La conduttrice aveva ritenuto tale esborso eccessivo ed aveva evidenziato l'obbligo di controparte di provvedere a tutte le spese straordinarie. Non essendo stato trovato un accordo fra le parti, ed essendo l'appartamento non utilizzabile, date le temperature invernali rigide, la conduttrice aveva inviato formale PEC con cui aveva risolto il contratto per giusta causa ascrivibile alla proprietaria e dichiarato di aver liberato l'immobile. Imputava alla locatrice l'inadempimento agli obblighi di cui all'art 1575 c.c. e faceva presente come nel corso dell'ATP promossa da erano stati Pt_1
accertati malfunzionamenti che necessitavano degli interventi di manutenzione straordinaria che spettavano al locatore;
negava che potesse essere imputato alla conduttrice una condotta che avesse avuto una efficacia causale. Chiedeva quindi che si accertasse l'intervenuta risoluzione del contratto, a fronte della giusta causa addotta nella comunicazione dell'8.2. 2023, e si respingesse la domanda di pagamento dei canoni;
in subordine che la si accogliesse esclusivamente per i mesi di febbraio e marzo essendo intervenuta la riconsegna nell'aprile 2023.
Con sentenza n. 465/2024 del 26 aprile 2024 il Tribunale di Trento, respingeva le domande formulate dalla locatrice;
accertava la sussistenza della giusta causa di recesso dal contratto per inadempimento della parte locatrice e dichiarava la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti con effetto dall'08.02.2023; dichiarava non dovute le somme a titolo di canoni di locazione per il periodo successivo all'08.02.2023; compensava integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e di mediazione.
pag. 7/17 Preliminarmente, evidenziava che la morosità contestata alla parte intimata non superava il limite di due mensilità previsto dall'articolo 5 della L 392/ 1978 avendo parte intimata provveduto a riconsegnare le chiavi dell'appartamento locato prima della maturazione della scadenza del pagamento anticipato della terza mensilità alla stessa contestata.
Sotto altro profilo, ravvisava che il rilascio dell'immobile da parte della conduttrice era avvenuto in presenza di una giusta causa.
Rilevava che parte intimante non aveva contestato che con comunicazione di data 08.02.2023 la controparte aveva manifestato la volontà di recedere dal contratto e la disponibilità a riconsegnare le chiavi dell'immobile locato. Riteneva che il recesso “ esercitato dalla parte conduttrice deve ritenersi legittimo, anche a dispetto delle diverse clausole contenute nel contratto” dal momento che dal mese di settembre 2022 era stato denunciato il mancato funzionamento della caldaia dell'appartamento locato (valvole dei radiatori, collettori, scheda elettronica, vetustà, vaso di espansione, etc.); e ravvisava che già nella prima comunicazione era implicita la volontà della conduttrice di recedere dal contratto di locazione nel caso in cui la locatrice, omettendo di adempiere alle proprie obbligazioni, avesse reso l'immobile locato non idoneo all'uso abitativo.
Reputava che il recesso del conduttore fosse giustificato da un comportamento della locatrice tale da rendere particolarmente gravoso l'utilizzo dell'immobile, essendo certo ed incontestato il mal funzionamento della caldaia;
e che parimenti ingiustificato doveva ritenersi la richiesta alla parte conduttrice di sostenere il costo per la sostituzione della caldaia con ciò determinando un ingiustificato ed intollerabile squilibrio del sinallagma contrattuale.
pag. 8/17 Concludeva quindi affermando la esistenza di gravi motivi giustificanti l'esercizio del diritto di recesso da parte della conduttrice dalla data di comunicazione (08.02.2023) in espressa deroga del termine di sei mesi previsti per i casi ordinari di esercizio del diritto di recesso;
pertanto respingeva la domanda di pagamento dei canoni. Al contempo rilevava che la limitazione della domanda di pagamento ai canoni di febbraio, marzo e aprile 2023 doveva essere intesa come accettazione del recesso nei termini esercitato , con rinuncia a far valore il termine di preavviso di sei mesi.
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2024, proponeva appello chiedendo, in riforma Parte_1 Parte_1
della impugnata sentenza, di accertare l'invalidità o l'inefficacia del recesso o della risoluzione unilaterale di Parte_3
con missiva pec dd. 08.02.2023; conseguentemente di accertare il grave inadempimento di consistente nel mancato pagamento Controparte_1
del canone e delle spese nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2023; e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del primo luglio 2021 per grave inadempimento della società conduttrice con condanna di questa al pagamento di quanto dovuto per canoni e spese relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2023 per la complessiva somma di Euro 1.744,77, o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto sino alla data della domanda ed interessi ex art. 1284, IV co., c.p.c. dalla data della domanda e sino all'effettivo pagamento. Chiedeva il rigetto delle domande di controparte .
pag. 9/17 Con comparsa depositata in data 30 gennaio 2025 , si costituiva
[...]
contestando la fondatezza dei motivi di appello di cui chiedeva CP_1
il rigetto. In via di appello incidentale chiedeva, in parziale riforma del capo sulle spese, la condanna di controparte alla rifusione delle spese di primo grado, con vittoria di quelle del grado di appello.
Alla udienza dell'11 febbraio 2025 il difensore dell' appellata dichiarava di rinunciare all'appello incidentale;
le parti discutevano la causa;
all'esito della camera di consiglio la Corte pronunciava il dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo impugna la sentenza relativamente al Parte_1
mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore avendo omesso il pagamento del canone per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2023, censurando una applicazione non corretta delle clausole contrattuali e delle norme di legge ed al contempo una errata valutazione delle circostanze di fatto.
Ricordato che ai sensi dell'art 5 L 392/78 va considerato inadempimento grave il mancato pagamento di un canone di locazione decorsi 20 giorni dalla scadenza, ovvero di spese accessorie pari a due canoni, deduce che deve ritenersi incontestato che al momento della notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità controparte non aveva versato il canone di febbraio 2023. Pertanto l'inadempimento doveva ritenersi grave non solo ai sensi dell'art 5 citato ma anche della clausola 4 del contratto di locazione che qualifica come grave il mancato versamento anche di un solo canone.
Contesta la fondatezza delle ragioni addotte dalla controparte nella comunicazione di recesso e nelle successive difese e fa presente che la pag. 10/17 conduttrice aveva mantenuto la disponibilità dell'immobile sino al 5 aprile
2023; deduce che dalle comunicazioni intercorse emergeva che la conduttrice aveva accettato di lasciare il proprio dipendente al freddo;
aggiunge che all'esito dell'ATP il costo di riparazione era risultato
“minimale” per cui avrebbe potuto essere sostenuto dal controparte , salvo poi chiedere il rimborso;
conclude che il dedotto inadempimento di parte locatrice non poteva ritenersi grave e tale da travolgere il sinallagma.
Con il secondo motivo, impugna la statuizione con cui è stata dichiarata la legittimità del recesso del conduttore, essendo stata ravvisata la giusta causa nell'inadempimento di controparte dovuto al malfunzionamento della caldaia e ne è stata riconosciuta l'efficacia dall'8.2.2023; per l'effetto è stato dichiarato che nulla era dovuto a titolo di canoni per il periodo successivo a tale data.
Censura che tale decisione è fondata su una applicazione non corretta delle clausole contrattuali e delle norme di legge, ricordando come la giurisprudenza ha affermato che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
Obietta che né la legge né il contratto sottoscritto dalle parti prevedono la possibilità di un recesso da parte del conduttore senza rispetto del periodo di preavviso. Deduce che in ogni caso il recesso era ingiustificato.
Conclude quindi che la conduttrice non aveva il diritto di interrompere il pagamento dei canoni d'affitto, atteso che il contratto non prevedeva in pag. 11/17 capo alla conduttrice la facoltà di recedere ad nutum e senza preavviso, negando infine che sussisteva un giusta causa. Allega che era documentato che l'appellante nel dicembre 2022 aveva manifestato la disponibilità a sostituire la caldaia, ma controparte aveva espresso parere contrario;
al contempo deduce che la conduttrice aveva contribuito in modo rilevante al guasto della caldaia, omettendo i controlli e la manutenzione ordinaria (che su di essa incombeva) ed effettuando manovre di reintegro della pressione.
Ricorda inoltre che il CTU ha accertato che per il ripristino dell'impianto sarebbe stato sufficiente risolvere il guasto della scheda elettronica, con una spesa di € 297,00, nonché il danno al vaso di espansione, con una spesa di € 128,00; pertanto il conduttore avrebbe potuto attivarsi ex art. 1577 c.c. per la sistemazione della caldaia, considerato il costo esiguo costo, salvo chiedere la rifusione al locatore dei costi sostenuti. Contesta inoltre che potesse ritenersi rilevante ai fini di un'immediata risoluzione del rapporto un malfunzionamento della caldaia che il conduttore si era dichiarato disponibile a tollerare, essendo pacifico che l'immobile era stato occupato sino alla fine di gennaio 2023. Nega che il rilevato malfunzionamento della caldaia potesse giustificare una riduzione o sospensione del canone né una risoluzione o un recesso.
Sotto altro profilo censura la lettura della disciplina del recesso per gravi motivi del conduttore ex artt. 4 e 27 L. 392/1978 e art. 3 l. 431/1998 in quanto il Tribunale ha ravvisato che tale presupposto ricorreva non a fronte di circostanze oggettivo o soggettive del conduttore, ma dell'inadempimento del locatore. Contesta infine la tesi secondo cui il locatore avrebbe poi implicitamente rinunciato al periodo di recesso pag. 12/17 avendo chiesto con le conclusioni per il pagamento dei soli canoni di febbraio, marzo e aprile 2023; deduce che pur avendo ribadito la contestazione delle domande di controparte aveva limitato la domande ai canoni di locazione maturati sino alla restituzione delle chiavi.
I motivi di cui è opportuna la trattazione congiunta essendo relativi a profili strettamente connessi sono fondati.
E' documentato, e non contestato, che in data 8 febbraio 2023 la conduttrice comunicava alla locatrice Controparte_1 Parte_1
“la volontà di recedere anticipatamente e in deroga a quanto stabilito nel contratto di locazione dal suddetto atto di locazione relativo all'immobile di sua proprietà, ubicato in Via Carlo Sette n. 12/B a Lavis (TN).
L'immobile risulta libero dalla data 31.01.2023 a causa del mancato funzionamento della caldaia e della mancata sostituzione delle stessa.” La conduttrice esplicitava che “ La motivazioni della nostra disdetta in deroga al preavviso è giustificata dal mancato funzionamento a partire da settembre 2022 dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda, come evidente dai contatti telefonici …… La situazione è diventata inaccettabile il 31.12.2022 quando in seguito al perdurato mancato funzionamento della caldaia e alle continue richieste di intervento abbiamo ricevuto da parte vostra le accuse di manomissione della caldaia e il conseguente addebito delle spese di sostituzione della stessa” Si soffermava quindi a contestare l'addebito imputando il malfunzionamento alla vetustà della caldaia. Contestava la fattura 19-E di data 06.02.2023, chiedendo l'emissione di nota di accredito degli importi addebitati, e comunicava che il relativo importo non sarebbe stato pagato sino alla fine del contenzioso.
pag. 13/17 Per maggiore chiarezza va ricordato che la citata fattura era stata emessa da con la causale canone di locazione di febbraio 2023 . Parte_1
E' chiara pertanto la volontà del conduttore di avvalersi della clausola 3 del contratto, che prevede che decorso il primo anno il conduttore può recedere per gravi motivi;
nello specifico tuttavia l'appellata ha ritenuto di derogare al periodo di preavviso semestrale ivi indicato adducendo una giusta causa costituita dalla condotta della locatrice che non aveva ripristinato la funzionalità della caldaia ed aveva prospettato che i costi di sostituzione avrebbero dovuto essere imputati alla conduttrice a fronte della manomissione ovvero del non corretto utilizzo
Come ha chiarito dalla Suprema Corte, i gravi motivi che consentono al conduttore il recesso dal contratto di locazione devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto;
mentre la violazione di obblighi contrattuali , non è riconducibile a motivo di recesso, ma deve essere fatta valere mediante domanda di risoluzione del contratto (Cass. 5911 2011; Cass
15620/2005).
Nello specifico, il conduttore ha esercitato il recesso in assenza dei presupposti previsti dall'art 3 del contratto , sia in ragione del fatto che ha addotto come gravi motivi un inadempimento della controparte, sia in quanto non ha dato il preavviso semestrale, invocando invece una efficacia immediata
Ne consegue l'inefficacia del recesso comunicato con la citata mail dell'8.2.2023 ( inviata via pec) a seguito del quale il conduttore ha omesso il pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal febbraio 2023.
pag. 14/17 Per completezza di motivazione , atteso che le parti si sono a lungo soffermate sulla relazione depositata nel procedimento di ATP, va ricordato che all'esito della verifica del funzionamento della caldaia , il perito ha ipotizzato la rottura della membrana del vaso di espansione e della scheda elettronica della caldaia;
qualificati come di natura straordinaria gli interventi di manutenzione necessari per la riparazione dei vizi, ha quantificato i costi per la sostituzione del vaso di espansione in euro 128,00 oltre a IVA e della scheda in euro 297,00 oltre a IVA e quindi ha concluso nel senso che “la corretta funzionalità della caldaia possa essere ripristinata con un costo di Euro 425,00 oltre a IVA.”; al contempo ha indicato come soluzione alternativa anche la sostituzione indicando anche la possibilità di accesso all'eco bonus . Alla luce di tali valutazioni, che non sono state oggetto di contestazioni, essendosi le parti limitate a prospettare letture divergenti della perizia , il conduttore in ragione della prospettata urgenza del ripristino della caldaia nel periodo invernale avrebbe potuto avvalersi del disposto dell'art 1577 uc c.c. e quindi provvedere alla riparazione salvo poi chiedere il rimborso;
è peraltro documentato che la questione era ben nota al locatore e dopo alcuni interventi sull'impianto, il confronto si era incrinato su eventuali responsabilità, nonché sulla quantificazione dei coste e l' individuazione della parte che li avrebbe sostenuti.
Preso atto che alla data della notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, portata alla notifica il 27 febbraio e ricevuta dalla controparte in data 06.03.2023, era già decorso il termine per il pagamento del canone di febbraio da effettuarsi per contratto entro il 5 del mese, ed era anche spirato il termine di venti giorni dalla emissione della relativa fattura n19 E
pag. 15/17 del 6.2.2023 con scadenza in pari data;
rilevato inoltre che non è contestato il mancato pagamento del canone di febbraio nonché dei successivi di marzo ed aprile , sussistono i presupposti indicati nell'art 5
L392/78, espressamente richiamato anche in contratto, per accertare il grave inadempimento ex art 1455 c.c. del conduttore e Controparte_1
quindi la risoluzione del contratto.
Il conduttore va inoltre condannato al pagamento dei Controparte_1
canoni richiesti dalla controparte per i mesi di febbraio, marzo ed aprile
2023 nell'importo di euro 1.744,77, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto sino alla domanda e gli interessi ex art 1284 IV co c.c. dalla domanda al saldo.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite che si Parte_1 Parte_1
liquidano: per la fase di convalida di sfratto in € 265 per la fase studio, €
247,00 per la fase introduttiva ed € 71 per la fase trattazione e quindi complessivamente in € 583,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio avanti al Tribunale in € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase trattazione ,€ 851,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente € 2127,00 oltre spese generale , iva e cpa come per legge ed € 68,38 per anticipazioni ed € 4,10 per spese imponibili;
per il presente grado di appello in € 536,00 per la fase studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase trattazione ,€ 851,00 per la fase decisionale e quindi complessivamente € 2523,00 oltre spese generali , iva e cpa per legge ed € 174,00 per CU;
per il procedimento di mediazione €
250,00 per l'attivazione, €500,00 per la negoziazione e quindi pag. 16/17 complessivamente € 750,00 oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.
[...]
465/2024 del 26 aprile 2024, dichiara il contratto di locazione del primo luglio 2021 risolto per inadempimento del conduttore Controparte_1
condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 1.744,77, oltre interessi ex d.lgs.
[...]
231/2002 dal dovuto sino alla domanda e gli interessi ex art 1284 IV co c.c. dalla domanda al saldo;
condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che si liquidano: per la fase di
[...]
convalida di sfratto in € 583,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio avanti al Tribunale in € 2127,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed € 68,38 per anticipazioni ed € 4,10 per spese imponibili;
per il presente grado di appello in € 2523,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed € 174,00 per CU;
per il procedimento di mediazione in € 750,00 oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge.
Così deciso in data 11 febbraio 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
RG 227 2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 26 novembre
2024 da
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dagli avv.ti CHELODI CARLO e P.IVA_1
NORMANNI FEDERICO elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Trento, via Brennero n. 302/B, come da procura in atti appellante
contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. PASCUCCI ALFONSO presso il cui studio in 322 Trento, Via
Oss Mazzurana n. 72, elettivamente domicilia come da procura in atti appellata
CONCLUSIONI:
Per parte appellante Per le ragioni, difese, eccezioni e per i motivi tutti dedotti ed emersi in primo grado, che in questa sede si intendono integralmente ritrascritti e per quelli dedotti ed esposti nel presente atto d'appello e per ogni altro ritenuto e che emergerà in corso di causa, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 465/2024 di data 26.04.2024, pubblicata il
27.04.2024 e comunicata alle parti il 29.04.2024, resa dal Tribunale di
Trento Sez. Civ. nel procedimento RG n. 1343/2023, non notificata, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, per i motivi di cui in narrativa:
In via principale: accertare e dichiarare che la disdetta e/o il recesso e/o la risoluzione unilaterale dal contratto per cui è causa, pretesamente operato da in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con missiva pec dd. 08.02.2023, è illegittimo e come tale invalido e/o inefficace;
- accertare e dichiarare che il contegno tenuto da in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, come descritto in atti, concreta un grave inadempimento contrattuale per i motivi di cui in narrativa (mancato pagamento del canone e delle spese nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2023);
Conseguentemente e per l'effetto: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione dd. 01.07.2021 intercorso con
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, per grave inadempimento della società conduttrice . condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante prop tempore tempore, al pagamento di quanto dovuto per canoni e spese relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2023, e quindi al pagamento in favore di , Parte_1
pag. 2/17 in persona del legale rappresentante pro-tempore, della complessiva somma di Euro 1.744,77, o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto sino alla data della domanda ed interessi ex art. 1284, IV co., c.p.c. dalla data della domanda e sino all'effettivo pagamento;
In ogni caso: - Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio, della fase sommaria (di intimazione e convalida), delle spese del procedimento di mediazione e del presente grado di appello.
In via istruttoria: La causa è documentalmente istruita;
l'appellante si oppone pertanto, sin d'ora, ad ogni avversaria istanza istruttoria e chiede essere ammessa a prova contraria sui formulandi capitoli avversari, se ed in quanto ammessi, con riserva di indicare i nominativi dei testi nel termine di legge.
Per parte appellata
IN VIA PRINCIPALE: I- rigettare, per i motivi di cui in narrativa del presente atto di costituzione e risposta, l'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di
[...]
Trento, n. 465/2024, siccome infondato in fatto ed in diritto;
II.- riformare la sentenza di primo grado, n. 465/2024, nella parte in cui statuisce di compensare le spese di lite.
IN VIA SUBORDINATA III.- confermare, per i motivi tutti esposti nel presente atto di costituzione e risposta, la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Trento, n. 465/2024;IV.- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre ad IVA e CAP come per legge.
pag. 3/17 In via istruttoria: si reiterano, se ritenute necessarie, tutte le istanze istruttorie così come formalizzate nel giudizio di prime cure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale ricorso per ingiunzione per canoni scaduti portato alla notifica il 27 febbraio e notificato alla controparte in data 06.03.2023, conveniva Parte_1
avanti al Tribunale di Trento la società conduttrice Controparte_1
dell'immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Lavis (TN), in Via
Carlo Sette n. 12/B, identificato al NCEU di Trento con sezione 185, foglio
12, particella 248/1, subalterno 12, al fine di sentire convalidare l'intimato sfratto per morosità per il mancato pagamento del canone di febbraio per il quale era stata emessa la fattura n 19- FE del 6.2.2023.
Si costituiva la conduttrice opponendosi alla convalida Controparte_1
dello sfratto ed alla domanda di pagamento dei canoni arretrati;
chiedeva che venisse accertata l'intervenuta liberazione dell'immobile antecedentemente alla notifica dello sfratto e fosse dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per giusta causa addotta nella comunicazione di data 08.02.2023.
All'udienza del 05.04.2023, la società intimata offriva banco iudicis la riconsegna delle chiavi dell'immobile che il procuratore della società intimante prendeva in consegna.
Con ordinanza del 10.05.2023 il G.I. dichiarava il non luogo a provvedere sulla domanda di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio formulata ex art. 665 c.p.c. dall'esponente e disponeva il mutamento del rito ex artt. 667 e 426 c.p.c..
pag. 4/17 Con domanda di mediazione depositata presso la CCIAA di Trento in data
01.06.2023 il locatore instaurava il procedimento di mediazione n.
80/2023 che, a seguito di due incontri, si chiudeva con esito negativo.
Con memoria integrativa del 21 settembre 2023, Parte_1
chiedeva che si accertasse che la disdetta data con missiva pec dell'
08.02.2023, dalla controparte, era invalida ed inefficace;
si accertasse che la condotta di costituiva un grave inadempimento Controparte_1
contrattuale, essendo stato omesso il pagamento del canone e delle spese nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2023 e per l'effetto si dichiarasse la risoluzione del contratto di locazione del 01.07.2021 intercorso con
[...]
per grave inadempimento della conduttrice e la si condannasse Parte_1
al pagamento di quanto dovuto per canoni e spese relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2023, per la complessiva somma di euro 1.744,77 ovvero altra che fosse risultata di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto sino alla data della domanda ed interessi ex art. 1284, IV co., c.p.c. dalla data della domanda e sino all'effettivo pagamento.
Ricordato che la clausola n 1 del contratto prevedeva che il locatore potesse chiedere la risoluzione anche a fronte del mancato versamento di una mensilità, ribadiva che la conduttrice si era resa Controparte_1
inadempiente rispetto all'obbligazione di corresponsione del canone alle scadenze mensili di febbraio, marzo e aprile 2023, dato che la riconsegna era avvenuta solo alla udienza del 5 aprile 2024.
Contestava che la controparte potesse sospendere unilateralmente il pagamento, come pure la validità e l'efficacia della disdetta inviata dalla conduttrice adducendo una giusta causa asseritamente ascrivibile alla pag. 5/17 locatrice, a seguito della quale aveva dichiarato di avere liberato l'immobile dal 31.01.2023. Lamentava che con la nota dell'8.2.2023 la conduttrice aveva comunicato la disdetta in deroga al preavviso asserendo che sarebbe stata giustificata dal malfunzionamento della caldaia e dalla mancata sostituzione a cura del locatore. Rilevava che dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti nel mese di dicembre 2022 emergeva che la conduttrice aveva deliberatamente omesso di procedere alla riparazione dell'impianto termico dell'appartamento, decidendo di lasciare “al freddo” il proprio dipendente che abitava nell'immobile. In ogni caso rilevava che avrebbe dovuto provvedere alla riparazione ai sensi dell'art. 1577, II co, c.c. e nel caso in cui fosse stato dimostrato che la spesa era di competenza del locatore, agire per ottenere il rimborso.
Negata quindi la legittimità e quindi l'efficacia della disdetta, chiedeva che, a fronte dell'inadempimento nel pagamento dei canoni, dovesse essere dichiarata la risoluzione del contratto.
Si costituiva allegando che con la comunicazione dell'8 Controparte_1
febbraio 2023 aveva rappresentato alla controparte l'avvenuta liberazione dell'immobile con disponibilità immediata delle chiavi, che era stata rifiutata dalla Deduceva che l'inadempimento doveva essere Parte_2
ascritto alla proprietaria, dal momento che sin dal settembre 2022 erano stati segnalati malfunzionamenti alla caldaia, senza che la controparte adottasse opportuni rimedi nonostante la vetustà della medesima installata nel 2003. Faceva inoltre presente che nel dicembre 2022 a seguito dell'ennesima richiesta di intervento per un blocco, la aveva Parte_2
ritenuto necessaria la sostituzione non ravvisando alcuna possibilità di riparazione, ma aveva prospettato che l'intero costo - € 4.930,63 IVA
pag. 6/17 inclusa – dovesse essere addebitato alla imputandole la CP_3
responsabilità nella causazione della definitiva rottura. La conduttrice aveva ritenuto tale esborso eccessivo ed aveva evidenziato l'obbligo di controparte di provvedere a tutte le spese straordinarie. Non essendo stato trovato un accordo fra le parti, ed essendo l'appartamento non utilizzabile, date le temperature invernali rigide, la conduttrice aveva inviato formale PEC con cui aveva risolto il contratto per giusta causa ascrivibile alla proprietaria e dichiarato di aver liberato l'immobile. Imputava alla locatrice l'inadempimento agli obblighi di cui all'art 1575 c.c. e faceva presente come nel corso dell'ATP promossa da erano stati Pt_1
accertati malfunzionamenti che necessitavano degli interventi di manutenzione straordinaria che spettavano al locatore;
negava che potesse essere imputato alla conduttrice una condotta che avesse avuto una efficacia causale. Chiedeva quindi che si accertasse l'intervenuta risoluzione del contratto, a fronte della giusta causa addotta nella comunicazione dell'8.2. 2023, e si respingesse la domanda di pagamento dei canoni;
in subordine che la si accogliesse esclusivamente per i mesi di febbraio e marzo essendo intervenuta la riconsegna nell'aprile 2023.
Con sentenza n. 465/2024 del 26 aprile 2024 il Tribunale di Trento, respingeva le domande formulate dalla locatrice;
accertava la sussistenza della giusta causa di recesso dal contratto per inadempimento della parte locatrice e dichiarava la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti con effetto dall'08.02.2023; dichiarava non dovute le somme a titolo di canoni di locazione per il periodo successivo all'08.02.2023; compensava integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e di mediazione.
pag. 7/17 Preliminarmente, evidenziava che la morosità contestata alla parte intimata non superava il limite di due mensilità previsto dall'articolo 5 della L 392/ 1978 avendo parte intimata provveduto a riconsegnare le chiavi dell'appartamento locato prima della maturazione della scadenza del pagamento anticipato della terza mensilità alla stessa contestata.
Sotto altro profilo, ravvisava che il rilascio dell'immobile da parte della conduttrice era avvenuto in presenza di una giusta causa.
Rilevava che parte intimante non aveva contestato che con comunicazione di data 08.02.2023 la controparte aveva manifestato la volontà di recedere dal contratto e la disponibilità a riconsegnare le chiavi dell'immobile locato. Riteneva che il recesso “ esercitato dalla parte conduttrice deve ritenersi legittimo, anche a dispetto delle diverse clausole contenute nel contratto” dal momento che dal mese di settembre 2022 era stato denunciato il mancato funzionamento della caldaia dell'appartamento locato (valvole dei radiatori, collettori, scheda elettronica, vetustà, vaso di espansione, etc.); e ravvisava che già nella prima comunicazione era implicita la volontà della conduttrice di recedere dal contratto di locazione nel caso in cui la locatrice, omettendo di adempiere alle proprie obbligazioni, avesse reso l'immobile locato non idoneo all'uso abitativo.
Reputava che il recesso del conduttore fosse giustificato da un comportamento della locatrice tale da rendere particolarmente gravoso l'utilizzo dell'immobile, essendo certo ed incontestato il mal funzionamento della caldaia;
e che parimenti ingiustificato doveva ritenersi la richiesta alla parte conduttrice di sostenere il costo per la sostituzione della caldaia con ciò determinando un ingiustificato ed intollerabile squilibrio del sinallagma contrattuale.
pag. 8/17 Concludeva quindi affermando la esistenza di gravi motivi giustificanti l'esercizio del diritto di recesso da parte della conduttrice dalla data di comunicazione (08.02.2023) in espressa deroga del termine di sei mesi previsti per i casi ordinari di esercizio del diritto di recesso;
pertanto respingeva la domanda di pagamento dei canoni. Al contempo rilevava che la limitazione della domanda di pagamento ai canoni di febbraio, marzo e aprile 2023 doveva essere intesa come accettazione del recesso nei termini esercitato , con rinuncia a far valore il termine di preavviso di sei mesi.
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2024, proponeva appello chiedendo, in riforma Parte_1 Parte_1
della impugnata sentenza, di accertare l'invalidità o l'inefficacia del recesso o della risoluzione unilaterale di Parte_3
con missiva pec dd. 08.02.2023; conseguentemente di accertare il grave inadempimento di consistente nel mancato pagamento Controparte_1
del canone e delle spese nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2023; e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del primo luglio 2021 per grave inadempimento della società conduttrice con condanna di questa al pagamento di quanto dovuto per canoni e spese relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2023 per la complessiva somma di Euro 1.744,77, o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto sino alla data della domanda ed interessi ex art. 1284, IV co., c.p.c. dalla data della domanda e sino all'effettivo pagamento. Chiedeva il rigetto delle domande di controparte .
pag. 9/17 Con comparsa depositata in data 30 gennaio 2025 , si costituiva
[...]
contestando la fondatezza dei motivi di appello di cui chiedeva CP_1
il rigetto. In via di appello incidentale chiedeva, in parziale riforma del capo sulle spese, la condanna di controparte alla rifusione delle spese di primo grado, con vittoria di quelle del grado di appello.
Alla udienza dell'11 febbraio 2025 il difensore dell' appellata dichiarava di rinunciare all'appello incidentale;
le parti discutevano la causa;
all'esito della camera di consiglio la Corte pronunciava il dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo impugna la sentenza relativamente al Parte_1
mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore avendo omesso il pagamento del canone per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2023, censurando una applicazione non corretta delle clausole contrattuali e delle norme di legge ed al contempo una errata valutazione delle circostanze di fatto.
Ricordato che ai sensi dell'art 5 L 392/78 va considerato inadempimento grave il mancato pagamento di un canone di locazione decorsi 20 giorni dalla scadenza, ovvero di spese accessorie pari a due canoni, deduce che deve ritenersi incontestato che al momento della notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità controparte non aveva versato il canone di febbraio 2023. Pertanto l'inadempimento doveva ritenersi grave non solo ai sensi dell'art 5 citato ma anche della clausola 4 del contratto di locazione che qualifica come grave il mancato versamento anche di un solo canone.
Contesta la fondatezza delle ragioni addotte dalla controparte nella comunicazione di recesso e nelle successive difese e fa presente che la pag. 10/17 conduttrice aveva mantenuto la disponibilità dell'immobile sino al 5 aprile
2023; deduce che dalle comunicazioni intercorse emergeva che la conduttrice aveva accettato di lasciare il proprio dipendente al freddo;
aggiunge che all'esito dell'ATP il costo di riparazione era risultato
“minimale” per cui avrebbe potuto essere sostenuto dal controparte , salvo poi chiedere il rimborso;
conclude che il dedotto inadempimento di parte locatrice non poteva ritenersi grave e tale da travolgere il sinallagma.
Con il secondo motivo, impugna la statuizione con cui è stata dichiarata la legittimità del recesso del conduttore, essendo stata ravvisata la giusta causa nell'inadempimento di controparte dovuto al malfunzionamento della caldaia e ne è stata riconosciuta l'efficacia dall'8.2.2023; per l'effetto è stato dichiarato che nulla era dovuto a titolo di canoni per il periodo successivo a tale data.
Censura che tale decisione è fondata su una applicazione non corretta delle clausole contrattuali e delle norme di legge, ricordando come la giurisprudenza ha affermato che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
Obietta che né la legge né il contratto sottoscritto dalle parti prevedono la possibilità di un recesso da parte del conduttore senza rispetto del periodo di preavviso. Deduce che in ogni caso il recesso era ingiustificato.
Conclude quindi che la conduttrice non aveva il diritto di interrompere il pagamento dei canoni d'affitto, atteso che il contratto non prevedeva in pag. 11/17 capo alla conduttrice la facoltà di recedere ad nutum e senza preavviso, negando infine che sussisteva un giusta causa. Allega che era documentato che l'appellante nel dicembre 2022 aveva manifestato la disponibilità a sostituire la caldaia, ma controparte aveva espresso parere contrario;
al contempo deduce che la conduttrice aveva contribuito in modo rilevante al guasto della caldaia, omettendo i controlli e la manutenzione ordinaria (che su di essa incombeva) ed effettuando manovre di reintegro della pressione.
Ricorda inoltre che il CTU ha accertato che per il ripristino dell'impianto sarebbe stato sufficiente risolvere il guasto della scheda elettronica, con una spesa di € 297,00, nonché il danno al vaso di espansione, con una spesa di € 128,00; pertanto il conduttore avrebbe potuto attivarsi ex art. 1577 c.c. per la sistemazione della caldaia, considerato il costo esiguo costo, salvo chiedere la rifusione al locatore dei costi sostenuti. Contesta inoltre che potesse ritenersi rilevante ai fini di un'immediata risoluzione del rapporto un malfunzionamento della caldaia che il conduttore si era dichiarato disponibile a tollerare, essendo pacifico che l'immobile era stato occupato sino alla fine di gennaio 2023. Nega che il rilevato malfunzionamento della caldaia potesse giustificare una riduzione o sospensione del canone né una risoluzione o un recesso.
Sotto altro profilo censura la lettura della disciplina del recesso per gravi motivi del conduttore ex artt. 4 e 27 L. 392/1978 e art. 3 l. 431/1998 in quanto il Tribunale ha ravvisato che tale presupposto ricorreva non a fronte di circostanze oggettivo o soggettive del conduttore, ma dell'inadempimento del locatore. Contesta infine la tesi secondo cui il locatore avrebbe poi implicitamente rinunciato al periodo di recesso pag. 12/17 avendo chiesto con le conclusioni per il pagamento dei soli canoni di febbraio, marzo e aprile 2023; deduce che pur avendo ribadito la contestazione delle domande di controparte aveva limitato la domande ai canoni di locazione maturati sino alla restituzione delle chiavi.
I motivi di cui è opportuna la trattazione congiunta essendo relativi a profili strettamente connessi sono fondati.
E' documentato, e non contestato, che in data 8 febbraio 2023 la conduttrice comunicava alla locatrice Controparte_1 Parte_1
“la volontà di recedere anticipatamente e in deroga a quanto stabilito nel contratto di locazione dal suddetto atto di locazione relativo all'immobile di sua proprietà, ubicato in Via Carlo Sette n. 12/B a Lavis (TN).
L'immobile risulta libero dalla data 31.01.2023 a causa del mancato funzionamento della caldaia e della mancata sostituzione delle stessa.” La conduttrice esplicitava che “ La motivazioni della nostra disdetta in deroga al preavviso è giustificata dal mancato funzionamento a partire da settembre 2022 dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda, come evidente dai contatti telefonici …… La situazione è diventata inaccettabile il 31.12.2022 quando in seguito al perdurato mancato funzionamento della caldaia e alle continue richieste di intervento abbiamo ricevuto da parte vostra le accuse di manomissione della caldaia e il conseguente addebito delle spese di sostituzione della stessa” Si soffermava quindi a contestare l'addebito imputando il malfunzionamento alla vetustà della caldaia. Contestava la fattura 19-E di data 06.02.2023, chiedendo l'emissione di nota di accredito degli importi addebitati, e comunicava che il relativo importo non sarebbe stato pagato sino alla fine del contenzioso.
pag. 13/17 Per maggiore chiarezza va ricordato che la citata fattura era stata emessa da con la causale canone di locazione di febbraio 2023 . Parte_1
E' chiara pertanto la volontà del conduttore di avvalersi della clausola 3 del contratto, che prevede che decorso il primo anno il conduttore può recedere per gravi motivi;
nello specifico tuttavia l'appellata ha ritenuto di derogare al periodo di preavviso semestrale ivi indicato adducendo una giusta causa costituita dalla condotta della locatrice che non aveva ripristinato la funzionalità della caldaia ed aveva prospettato che i costi di sostituzione avrebbero dovuto essere imputati alla conduttrice a fronte della manomissione ovvero del non corretto utilizzo
Come ha chiarito dalla Suprema Corte, i gravi motivi che consentono al conduttore il recesso dal contratto di locazione devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto;
mentre la violazione di obblighi contrattuali , non è riconducibile a motivo di recesso, ma deve essere fatta valere mediante domanda di risoluzione del contratto (Cass. 5911 2011; Cass
15620/2005).
Nello specifico, il conduttore ha esercitato il recesso in assenza dei presupposti previsti dall'art 3 del contratto , sia in ragione del fatto che ha addotto come gravi motivi un inadempimento della controparte, sia in quanto non ha dato il preavviso semestrale, invocando invece una efficacia immediata
Ne consegue l'inefficacia del recesso comunicato con la citata mail dell'8.2.2023 ( inviata via pec) a seguito del quale il conduttore ha omesso il pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal febbraio 2023.
pag. 14/17 Per completezza di motivazione , atteso che le parti si sono a lungo soffermate sulla relazione depositata nel procedimento di ATP, va ricordato che all'esito della verifica del funzionamento della caldaia , il perito ha ipotizzato la rottura della membrana del vaso di espansione e della scheda elettronica della caldaia;
qualificati come di natura straordinaria gli interventi di manutenzione necessari per la riparazione dei vizi, ha quantificato i costi per la sostituzione del vaso di espansione in euro 128,00 oltre a IVA e della scheda in euro 297,00 oltre a IVA e quindi ha concluso nel senso che “la corretta funzionalità della caldaia possa essere ripristinata con un costo di Euro 425,00 oltre a IVA.”; al contempo ha indicato come soluzione alternativa anche la sostituzione indicando anche la possibilità di accesso all'eco bonus . Alla luce di tali valutazioni, che non sono state oggetto di contestazioni, essendosi le parti limitate a prospettare letture divergenti della perizia , il conduttore in ragione della prospettata urgenza del ripristino della caldaia nel periodo invernale avrebbe potuto avvalersi del disposto dell'art 1577 uc c.c. e quindi provvedere alla riparazione salvo poi chiedere il rimborso;
è peraltro documentato che la questione era ben nota al locatore e dopo alcuni interventi sull'impianto, il confronto si era incrinato su eventuali responsabilità, nonché sulla quantificazione dei coste e l' individuazione della parte che li avrebbe sostenuti.
Preso atto che alla data della notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, portata alla notifica il 27 febbraio e ricevuta dalla controparte in data 06.03.2023, era già decorso il termine per il pagamento del canone di febbraio da effettuarsi per contratto entro il 5 del mese, ed era anche spirato il termine di venti giorni dalla emissione della relativa fattura n19 E
pag. 15/17 del 6.2.2023 con scadenza in pari data;
rilevato inoltre che non è contestato il mancato pagamento del canone di febbraio nonché dei successivi di marzo ed aprile , sussistono i presupposti indicati nell'art 5
L392/78, espressamente richiamato anche in contratto, per accertare il grave inadempimento ex art 1455 c.c. del conduttore e Controparte_1
quindi la risoluzione del contratto.
Il conduttore va inoltre condannato al pagamento dei Controparte_1
canoni richiesti dalla controparte per i mesi di febbraio, marzo ed aprile
2023 nell'importo di euro 1.744,77, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto sino alla domanda e gli interessi ex art 1284 IV co c.c. dalla domanda al saldo.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite che si Parte_1 Parte_1
liquidano: per la fase di convalida di sfratto in € 265 per la fase studio, €
247,00 per la fase introduttiva ed € 71 per la fase trattazione e quindi complessivamente in € 583,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio avanti al Tribunale in € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase trattazione ,€ 851,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente € 2127,00 oltre spese generale , iva e cpa come per legge ed € 68,38 per anticipazioni ed € 4,10 per spese imponibili;
per il presente grado di appello in € 536,00 per la fase studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase trattazione ,€ 851,00 per la fase decisionale e quindi complessivamente € 2523,00 oltre spese generali , iva e cpa per legge ed € 174,00 per CU;
per il procedimento di mediazione €
250,00 per l'attivazione, €500,00 per la negoziazione e quindi pag. 16/17 complessivamente € 750,00 oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.
[...]
465/2024 del 26 aprile 2024, dichiara il contratto di locazione del primo luglio 2021 risolto per inadempimento del conduttore Controparte_1
condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 1.744,77, oltre interessi ex d.lgs.
[...]
231/2002 dal dovuto sino alla domanda e gli interessi ex art 1284 IV co c.c. dalla domanda al saldo;
condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che si liquidano: per la fase di
[...]
convalida di sfratto in € 583,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio avanti al Tribunale in € 2127,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed € 68,38 per anticipazioni ed € 4,10 per spese imponibili;
per il presente grado di appello in € 2523,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed € 174,00 per CU;
per il procedimento di mediazione in € 750,00 oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge.
Così deciso in data 11 febbraio 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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