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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/10/2025, n. 13634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13634 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 29864/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 29864/2025, vertente tra:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]d'Adige (PD), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Barbariol (C.F. ). — RICORRENTE — C.F._2
contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore;
Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore;
entrambi domiciliati e
[...] rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma. — RESISTENTI
—
Oggetto: Accertamento del diritto all'unità familiare e risarcimento del danno (Art. 30, comma 6, d.lgs. 286/98).
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il signor proponeva ricorso (datato 17 giugno 2025), ai sensi dell'art. Parte_1
30, comma 6, d.lgs. 286/98, chiedendo l'accertamento del diritto all'unità familiare nei confronti della figlia minore (nata [...]) e della moglie Persona_1 [...]
(nata [...]), con il conseguente ordine all' Persona_2 CP_1
ad di rilasciare il visto di ingresso di tipo D per ricongiungimento
[...] CP_1 familiare. Il ricorrente chiedeva inoltre la condanna dei resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa, in una somma non inferiore ad Euro 300,00 per ogni mese in cui era stato impedito il godimento della vita familiare e della funzione genitoriale, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda di visto. Il Controparte_2
si costituiva tardivamente in data 30.09.2025, asserendo
[...] che la Rappresentanza diplomatica aveva il compito di verificare la situazione soggettiva del richiedente, inclusa la genuinità del legame familiare, e chiedendo un rinvio dell'udienza per comunicare l'esito dell'appuntamento fissato. In sede di note scritte autorizzate per l'udienza del 01.10.2025, il ricorrente attestava l'avvenuto rilascio del visto in data 20.08.2025, chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere
1 in merito alla domanda di accertamento del diritto e insistendo per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno morale. L' a è rimasta Controparte_3 CP_1 contumace.
In fatto,
Il procedimento di ricongiungimento familiare riguarda il sig. (nato il Parte_1
06.05.1993), cittadino del Burkina Faso regolarmente soggiornante in Italia, che intendeva ricongiungersi con la moglie, (nata [...]), Persona_2
e la figlia minore, (nata [...]), entrambe residenti in [...]Persona_1
Faso.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare (Prot. N. P-PD/F/N/2022/106103 per e Per_1
Prot. N. P-PD/F/N/2022/106102 per , entrambi con Nulla Osta PD1408146986) Per_2 veniva rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Padova in data 29.11.2022 e inviato telematicamente all . Controparte_4
Successivamente, in data 16.02.2023, la sig.ra unitamente alla figlia Persona_2 minore , formalizzava la domanda di rilascio del visto di ingresso per Persona_1 ricongiungimento familiare presso la società VFS Global, che agiva su incarico dell ad . Il termine di validità del nulla osta, di sei mesi, Controparte_1 CP_1 veniva interrotto. A corredo della domanda, erano stati depositati i documenti comprovanti i legami, tra cui l'estratto dell'atto di nascita della moglie, l'estratto dell'atto di nascita della figlia e l'estratto dell'atto di matrimonio (celebrato 24.10.2020), tradotti e legalizzati.
A partire dalla formalizzazione della richiesta, nessuna risposta o comunicazione perveniva alle richiedenti da parte dell . CP_1
A fronte del colpevole ritardo e inadempimento, la difesa del ricorrente presentava, in data 27.05.2025, formale richiesta tramite PEC all' di , Controparte_1 CP_1 diffidando l'Amministrazione ad adempiere entro 7 giorni, evidenziando che il visto era stato richiesto il 16.02.2023 e che la mancata emissione comportava un danno risarcibile. L' non forniva alcun riscontro a tale diffida. CP_1
Tale perdurante omissione, protrattasi per oltre due anni, portava il sig. Pt_1
a depositare il ricorso dinanzi a questo Tribunale il 17 giugno 2025. Il ricorso
[...] lamentava che la persistente omissione del rilascio dei visti avesse determinato un profondo stato di incertezza e vulnerabilità e un pregiudizio del diritto all'unità familiare e alla genitorialità, incidendo sul vincolo relazionale tra padre e figlia minore.
Il Ministero degli Affari Esteri si costituiva in data 30.09.2025, sostenendo che non sussisteva il periculum in mora poiché la lontananza è un elemento comune a tutte le domande di ricongiungimento familiare, e che la Rappresentanza diplomatica aveva il dovere di verificare anche dal punto di vista sostanziale l'autenticità del legame familiare. Il dava comunque atto di un'interlocuzione avvenuta tramite PEC il CP_2
29.07.2025 per una definizione positiva del procedimento di rilascio del visto.
Pag. 2 di 4 Nelle note di udienza del 01.10.2025, il ricorrente attestava che il visto di ingresso era stato rilasciato in data 20.08.2025, due anni e mezzo dopo la formalizzazione della domanda.
Motivazione in diritto
1. Sulla cessazione dell'interesse ad agire relativa all'accertamento del diritto all'unità familiare
Si osserva che la domanda principale del ricorso era volta all'accertamento del diritto all'unità familiare e all'ottenimento dell'ordine di rilascio del visto di ingresso.
In corso di causa, in data 20.08.2025, il visto di ingresso di tipo D è stato rilasciato in favore della moglie e della figlia minore del ricorrente.
Il rilascio del provvedimento amministrativo richiesto in via principale e cautelare determina il venir meno dello scopo pratico perseguito con l'azione giudiziaria. Pertanto, l'interesse del ricorrente ad ottenere un pronunciamento di accertamento sul diritto al ricongiungimento familiare e un ordine di rilascio non sussiste più, poiché il risultato è stato conseguito in via amministrativa. Ne consegue che, in relazione a tale domanda, deve essere dichiarato che è venuto meno l'interesse ad agire.
2. Sul diritto al risarcimento del danno
Permane la seconda domanda proposta dal ricorrente, volta ad ottenere la condanna dei resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale) in ragione della condotta omissiva e colposa dell'Amministrazione. Il ricorrente lamenta che il ritardo di circa 30 mesi, intercorso tra la domanda di visto (16.02.2023) e il rilascio (20.08.2025), ha leso il diritto all'unità familiare e alla genitorialità, causando un profondo stato di sofferenza.
2.1. Condotta Illegittima e Colpa dell'Amministrazione
Non vi è dubbio che l ad abbia tenuto una condotta Controparte_1 CP_1 illegittima e colposa. Il visto doveva essere rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 6, comma 5 d.P.R. 394/1999, ma è stato emesso solo dopo circa due anni e mezzo. Tale inerzia è in contrasto con i principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione. La colpa della P.A. (come apparato) si configura per non aver adempiuto al procedimento in un tempo ragionevole e per non aver fornito un riscontro alla diffida del 27.05.2025, in violazione di principi costituzionali ed eurounitari che presidiano il diritto all'unità familiare e il superiore interesse del minore.
2.2. Assenza di Prova del Danno Conseguenza
Affinché l'illegittima condotta amministrativa (ritardo) possa fondare la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., è necessario che il danneggiato provi, oltre alla colpa, l'esistenza di un danno ingiusto (danno conseguenza) e il nesso causale tra la condotta e tale danno. La sola illegittimità del provvedimento (o dell'omissione) non è sufficiente a fondare l'imputazione della responsabilità.
Pag. 3 di 4 Nel caso di specie, il ricorrente fonda il danno sulla forzata e prolungata distanza relazionale ed emotiva. Tuttavia, la condizione di lontananza, che causa sofferenza, costituisce la situazione di fatto presupposta da ogni domanda di ricongiungimento familiare.
Per superare la mera illegittimità del ritardo amministrativo e ottenere il risarcimento, il ricorrente aveva l'onere di allegare e provare un specifico quid pluris, ossia che il ritardo di circa 30 mesi, imputabile all'Amministrazione, abbia determinato un pregiudizio ulteriore e specifico, eccedente la sofferenza intrinseca all'attesa del procedimento e alla condizione di separazione .
Sebbene la giurisprudenza consenta il ricorso a presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza per la prova del danno immateriale, nel fascicolo non è stata prodotta alcuna prova specifica (come relazioni mediche o psicologiche) idonea a dimostrare le concrete conseguenze negative sulla crescita della minore
[...]
o sul ricorrente che differiscano dal danno insito nella Per_1 Parte_1 separazione geografica che il ricongiungimento mira a sanare.
L'assenza di un'allegazione e di una prova specifica circa il danno conseguenza rende la domanda risarcitoria non accoglibile. Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
3. Sulle spese di lite
Considerata la soccombenza reciproca e parziale in merito alle domande proposte, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 29864/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda relativa al rilascio dei visti;
2. Rigetta la domanda risarcitoria
3. Compensa le spese di lite
Roma 01/10/2025
Il Giudice
IM CA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 29864/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 29864/2025, vertente tra:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]d'Adige (PD), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Barbariol (C.F. ). — RICORRENTE — C.F._2
contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore;
Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore;
entrambi domiciliati e
[...] rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma. — RESISTENTI
—
Oggetto: Accertamento del diritto all'unità familiare e risarcimento del danno (Art. 30, comma 6, d.lgs. 286/98).
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il signor proponeva ricorso (datato 17 giugno 2025), ai sensi dell'art. Parte_1
30, comma 6, d.lgs. 286/98, chiedendo l'accertamento del diritto all'unità familiare nei confronti della figlia minore (nata [...]) e della moglie Persona_1 [...]
(nata [...]), con il conseguente ordine all' Persona_2 CP_1
ad di rilasciare il visto di ingresso di tipo D per ricongiungimento
[...] CP_1 familiare. Il ricorrente chiedeva inoltre la condanna dei resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa, in una somma non inferiore ad Euro 300,00 per ogni mese in cui era stato impedito il godimento della vita familiare e della funzione genitoriale, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda di visto. Il Controparte_2
si costituiva tardivamente in data 30.09.2025, asserendo
[...] che la Rappresentanza diplomatica aveva il compito di verificare la situazione soggettiva del richiedente, inclusa la genuinità del legame familiare, e chiedendo un rinvio dell'udienza per comunicare l'esito dell'appuntamento fissato. In sede di note scritte autorizzate per l'udienza del 01.10.2025, il ricorrente attestava l'avvenuto rilascio del visto in data 20.08.2025, chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere
1 in merito alla domanda di accertamento del diritto e insistendo per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno morale. L' a è rimasta Controparte_3 CP_1 contumace.
In fatto,
Il procedimento di ricongiungimento familiare riguarda il sig. (nato il Parte_1
06.05.1993), cittadino del Burkina Faso regolarmente soggiornante in Italia, che intendeva ricongiungersi con la moglie, (nata [...]), Persona_2
e la figlia minore, (nata [...]), entrambe residenti in [...]Persona_1
Faso.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare (Prot. N. P-PD/F/N/2022/106103 per e Per_1
Prot. N. P-PD/F/N/2022/106102 per , entrambi con Nulla Osta PD1408146986) Per_2 veniva rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Padova in data 29.11.2022 e inviato telematicamente all . Controparte_4
Successivamente, in data 16.02.2023, la sig.ra unitamente alla figlia Persona_2 minore , formalizzava la domanda di rilascio del visto di ingresso per Persona_1 ricongiungimento familiare presso la società VFS Global, che agiva su incarico dell ad . Il termine di validità del nulla osta, di sei mesi, Controparte_1 CP_1 veniva interrotto. A corredo della domanda, erano stati depositati i documenti comprovanti i legami, tra cui l'estratto dell'atto di nascita della moglie, l'estratto dell'atto di nascita della figlia e l'estratto dell'atto di matrimonio (celebrato 24.10.2020), tradotti e legalizzati.
A partire dalla formalizzazione della richiesta, nessuna risposta o comunicazione perveniva alle richiedenti da parte dell . CP_1
A fronte del colpevole ritardo e inadempimento, la difesa del ricorrente presentava, in data 27.05.2025, formale richiesta tramite PEC all' di , Controparte_1 CP_1 diffidando l'Amministrazione ad adempiere entro 7 giorni, evidenziando che il visto era stato richiesto il 16.02.2023 e che la mancata emissione comportava un danno risarcibile. L' non forniva alcun riscontro a tale diffida. CP_1
Tale perdurante omissione, protrattasi per oltre due anni, portava il sig. Pt_1
a depositare il ricorso dinanzi a questo Tribunale il 17 giugno 2025. Il ricorso
[...] lamentava che la persistente omissione del rilascio dei visti avesse determinato un profondo stato di incertezza e vulnerabilità e un pregiudizio del diritto all'unità familiare e alla genitorialità, incidendo sul vincolo relazionale tra padre e figlia minore.
Il Ministero degli Affari Esteri si costituiva in data 30.09.2025, sostenendo che non sussisteva il periculum in mora poiché la lontananza è un elemento comune a tutte le domande di ricongiungimento familiare, e che la Rappresentanza diplomatica aveva il dovere di verificare anche dal punto di vista sostanziale l'autenticità del legame familiare. Il dava comunque atto di un'interlocuzione avvenuta tramite PEC il CP_2
29.07.2025 per una definizione positiva del procedimento di rilascio del visto.
Pag. 2 di 4 Nelle note di udienza del 01.10.2025, il ricorrente attestava che il visto di ingresso era stato rilasciato in data 20.08.2025, due anni e mezzo dopo la formalizzazione della domanda.
Motivazione in diritto
1. Sulla cessazione dell'interesse ad agire relativa all'accertamento del diritto all'unità familiare
Si osserva che la domanda principale del ricorso era volta all'accertamento del diritto all'unità familiare e all'ottenimento dell'ordine di rilascio del visto di ingresso.
In corso di causa, in data 20.08.2025, il visto di ingresso di tipo D è stato rilasciato in favore della moglie e della figlia minore del ricorrente.
Il rilascio del provvedimento amministrativo richiesto in via principale e cautelare determina il venir meno dello scopo pratico perseguito con l'azione giudiziaria. Pertanto, l'interesse del ricorrente ad ottenere un pronunciamento di accertamento sul diritto al ricongiungimento familiare e un ordine di rilascio non sussiste più, poiché il risultato è stato conseguito in via amministrativa. Ne consegue che, in relazione a tale domanda, deve essere dichiarato che è venuto meno l'interesse ad agire.
2. Sul diritto al risarcimento del danno
Permane la seconda domanda proposta dal ricorrente, volta ad ottenere la condanna dei resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale) in ragione della condotta omissiva e colposa dell'Amministrazione. Il ricorrente lamenta che il ritardo di circa 30 mesi, intercorso tra la domanda di visto (16.02.2023) e il rilascio (20.08.2025), ha leso il diritto all'unità familiare e alla genitorialità, causando un profondo stato di sofferenza.
2.1. Condotta Illegittima e Colpa dell'Amministrazione
Non vi è dubbio che l ad abbia tenuto una condotta Controparte_1 CP_1 illegittima e colposa. Il visto doveva essere rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 6, comma 5 d.P.R. 394/1999, ma è stato emesso solo dopo circa due anni e mezzo. Tale inerzia è in contrasto con i principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione. La colpa della P.A. (come apparato) si configura per non aver adempiuto al procedimento in un tempo ragionevole e per non aver fornito un riscontro alla diffida del 27.05.2025, in violazione di principi costituzionali ed eurounitari che presidiano il diritto all'unità familiare e il superiore interesse del minore.
2.2. Assenza di Prova del Danno Conseguenza
Affinché l'illegittima condotta amministrativa (ritardo) possa fondare la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., è necessario che il danneggiato provi, oltre alla colpa, l'esistenza di un danno ingiusto (danno conseguenza) e il nesso causale tra la condotta e tale danno. La sola illegittimità del provvedimento (o dell'omissione) non è sufficiente a fondare l'imputazione della responsabilità.
Pag. 3 di 4 Nel caso di specie, il ricorrente fonda il danno sulla forzata e prolungata distanza relazionale ed emotiva. Tuttavia, la condizione di lontananza, che causa sofferenza, costituisce la situazione di fatto presupposta da ogni domanda di ricongiungimento familiare.
Per superare la mera illegittimità del ritardo amministrativo e ottenere il risarcimento, il ricorrente aveva l'onere di allegare e provare un specifico quid pluris, ossia che il ritardo di circa 30 mesi, imputabile all'Amministrazione, abbia determinato un pregiudizio ulteriore e specifico, eccedente la sofferenza intrinseca all'attesa del procedimento e alla condizione di separazione .
Sebbene la giurisprudenza consenta il ricorso a presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza per la prova del danno immateriale, nel fascicolo non è stata prodotta alcuna prova specifica (come relazioni mediche o psicologiche) idonea a dimostrare le concrete conseguenze negative sulla crescita della minore
[...]
o sul ricorrente che differiscano dal danno insito nella Per_1 Parte_1 separazione geografica che il ricongiungimento mira a sanare.
L'assenza di un'allegazione e di una prova specifica circa il danno conseguenza rende la domanda risarcitoria non accoglibile. Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
3. Sulle spese di lite
Considerata la soccombenza reciproca e parziale in merito alle domande proposte, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 29864/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda relativa al rilascio dei visti;
2. Rigetta la domanda risarcitoria
3. Compensa le spese di lite
Roma 01/10/2025
Il Giudice
IM CA
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