Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/06/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 87/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 87/2024 R.G.A.C.C., promossa da
e , rappresentati e difesi come in atti Parte_1 Parte_2
dagli avv.ti Alessandro Mastrodomenico e Andrea Mastrodomenico
- Appellanti -
nei confronti di
, in persona del l.r.p.t., rappresentata da “ , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Gaetano Biocca
- Appellata -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
dell'udienza del 10.6.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – “ , e hanno Parte_3 Parte_1 Parte_2
introdotto, davanti al Tribunale di Pescara, il giudizio civile iscritto al n. 1506/2011 nei confronti di “ , proponendo domanda di determinazione del saldo effettivo, Controparte_3
previo rimborso di quanto indebitamente incassato dalla predetta per tutti i rapporti di conto CP_3
corrente, a causa dell'illecita applicazione sin dal 1989 degli interessi trimestrali sullo scoperto di conto, del tasso “ultralegale” sugli affidamenti, delle commissioni di massimo scoperto e del superamento del cd. “taglio soglia” per l'usura nel giugno 2007.
1.1. – Con ordinanza ex 186-ter cpc n. 1303 del 12.7.2012 il giudice aternino ha ingiunto ad
“ nonché a e di pagare alla Parte_3 Parte_1 Parte_2
Banca creditrice, in solido fra loro, la somma di € 992.505,10, con interessi al saggio legale dalla data della domanda fino al saldo, oltre le spese del giudizio.
1.2. – , rappresentata da “ , nella qualità di cessionaria Controparte_1 Controparte_2
di crediti cd. “in blocco” di “ (già e già Controparte_4 Controparte_5 CP_3
), con atto notificato il 24-29.3.2022, ha intimato a Controparte_3 Parte_1
e precetto di pagamento solidale della complessiva somma di € 1.021.082,72. Parte_2 Parte_2
1.3. – In particolare, nell'atto di precetto ha esposto che tra i crediti Controparte_1
oggetto di cessione è compreso anche quello vantato nei confronti della debitrice principale
“ , dichiarata fallita con sentenza n. 21/2022 del Tribunale di Pescara, Parte_3
nonché dei fideiussori coobbligati e pari ad € Parte_1 Parte_2
992.505,10, oltre interessi;
che in forza dell'ordinanza ex art. 186-ter cpc del 12.7.2012 è stata iscritta ipoteca giudiziale, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.200.000,00, su terreni e fabbricati di proprietà dei garanti, situati a San Severo, Foggia e Manfredonia;
che, sempre in forza del medesimo titolo, ha spiegato intervento nella procedura Controparte_3
2 esecutiva n. 415/2012 RGes., instaurata davanti al Tribunale di Pescara e conclusasi il 9.5.2019
senza alcun riparto;
che il giudizio di cognizione iscritto al n. 1506/2011 RG è stato dichiarato estinto ex art. 309 cpc con provvedimento reso all'udienza del 7.2.2017, con la conseguente acquisizione dell'efficacia definitivamente esecutiva dell'ordinanza d'ingiunzione ex art. 186-ter
cpc.
2. – e hanno proposto opposizione ex art. 615 cpc Parte_1 Parte_2
davanti al Tribunale di Foggia, chiedendo, in via “cautelare”, la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;
in via principale, hanno eccepito il difetto di titolarità del credito azionato e/o la carenza di legittimazione attiva di , con richiesta di declaratoria d'insussistenza Controparte_1
del diritto di procedere “in executivis” e di nullità/inefficacia del precetto;
in subordine, hanno chiesto di dichiarare, accertata l'omessa notifica del titolo esecutivo, la nullità e/o inefficacia dell'intimazione preannunciante l'inizio dell'esecuzione forzata per violazione dell'art. 479 cpc;
in via estremamente gradata, di dichiarare l'intervenuta estinzione parziale del credito oggetto della minacciata espropriazione per effetto di un accordo transattivo intercorso tra Controparte_3
e la debitrice principale “ ed i suoi garanti-opponenti;
[...] Parte_3
con vittoria delle spese di lite.
3. – All'opposizione ex art. 615 cpc ha resistito la società precettante, che ne ha dedotto l'infondatezza, concludendo per il suo integrale rigetto, vinte le spese di causa.
4. – L'adito giudice del Tribunale di Foggia, con provvedimento del 29.6.2023, ha disatteso l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo opposto.
5. – In assenza di attività istruttoria diversa da quella consistita nelle sole produzioni documentali delle parti, con sentenza n. 3128 pronunciata ex art. 281-sexies cpc all'udienza dell'11.12.2023, il giudice dauno ha rigettato l'opposizione al precetto ed ha condannato gli attori,
in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della società opposta.
5.1. – Il giudicante è pervenuto alle anzidette statuizioni sulla scorta dei seguenti motivi (si tralascia quello che integra opposizione agli atti esecutivi). In base al principio di diritto ribadito da
3 Cass. 10.2.2023 n. 4277, il cessionario di crediti cd. “in blocco” ex art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione, fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale, la quale non necessariamente dev'essere offerta attraverso la produzione del contratto di cessione. Infatti, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U.
recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica elencazione di ciascuno dei rapporti oggetto di cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. Nella specie, l'opposta ha documentato il suddetto adempimento pubblicitario sulla G.U. del 14.12.2021, Parte II, n. 148 (avviso di cessione dalla
Banca incorporante l'originaria creditrice a ), regolarmente iscritto, ai fini Controparte_1
dell'opponibilità ai debitori ceduti, presso la C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno dove la cessionaria ha sede legale. Tale avviso, relativo all'unica cessione del credito intervenuta il 10.12.2021, contiene l'espressa specificazione dei criteri oggettivi e temporali di individuazione di quanto ceduto, cioè i crediti e le relative garanzie derivanti da finanziamenti, saldi debitori di c/c, insoluti di portafoglio e conti anticipo, sorti nel periodo compreso tra il 1°.
1.1950 ed il 31.5.2021, i cui creditori siano stati classificati “a sofferenza” ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008. In dette categorie rientra indubitabilmente il credito posto a base del precetto opposto, derivante da scoperto di conto corrente ed apertura di credito, garantito dalle “fideiussioni omnibus” rilasciate dagli opponenti, credito sorto in epoca ampiamente antecedente al 2012 (data di formazione del titolo giudiziale azionato) e sicuramente classificato “a sofferenza”, come dimostrato dalla pendenza fin dal 2012 della procedura esecutiva immobiliare n. 415/2012 R.G. iscritta presso il
Tribunale di Pescara. Peraltro, l'inclusione del credito di che trattasi nel perimetro oggettivo dell'operazione di cessione è confermata, oltre che dalla disponibilità in capo all'opposta del titolo esecutivo azionato, dall'elenco dei crediti ceduti “scaricabile” dal link del sito internet della Banca
cedente indicato nell'avviso di cessione, prodotta in giudizio dalla precettante senza che la controparte debitrice abbia fornito la prova contraria della non corrispondenza dei codici
4 alfanumerici ivi indicati ai rapporti posti a base del titolo azionato. Infine, la predetta inclusione del credito per cui è causa è definitivamente riscontrata dalla dichiarazione di cessione del
30.6.2023 di ed autenticata nella firma, che, al pari della disponibilità del Controparte_4
titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito “in massa”. Inoltre, il primo giudice ha ritenuto privo di fondamento l'ultimo motivo di opposizione all'esecuzione vertente sull'eccepita rinunzia parziale al credito, con conseguente sua riduzione all'importo di € 635.005,10, per effetto di un presunto accordo transattivo tra la debitrice principale e “ giacché dello Controparte_3
stesso non v'è prova scritta. Anche a voler ritenere che un'intesa sia stata conclusa per fatti concludenti e che i suoi effetti siano estensibili ai garanti/opponenti, in ogni caso essa avrebbe un'efficacia limitata alla procedura esecutiva n. 415/2012 R.G., all'esito della quale non v'è stato il soddisfacimento della creditrice mediante assegnazione o ripartizione di somme. Quindi, tale esito non satisfattorio ha determinato la decadenza di ogni eventuale accordo transattivo e la reviviscenza dell'originario rapporto obbligatorio, che, nell'ambito di una nuova azione esecutiva,
legittimava il creditore a far valere il titolo giudiziale per conseguire l'intero credito da esso portato. Del resto, un'eventuale remissione definitiva di una parte del debito avrebbe dovuto assumere i caratteri specifici non soltanto di una rinunzia parziale al credito, ma anche al titolo già
ottenuto, che, per effetto dell'estinzione del giudizio per l'abbandono delle parti, ha, comunque,
determinato come conseguenza la sua definitiva esecutività. D'altronde, nella vicenda in esame,
non esiste la prova di un comportamento concludente del titolare del credito dimostrativo della remissione tacita del debito.
6. – Avverso la sentenza e con citazione notificata Parte_1 Parte_2
il 12.1.2024, hanno proposto appello, sulla scorta di due motivi.
6.1. – Il primo motivo è testualmente così rubricato: “Errata valutazione della sollevata
eccezione del difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, della società opposta in
primo grado asserita cessionaria del credito precettato per aver il giudice del primo grado
5 vagliato l'inclusione del credito oggetto di causa nell'asserita operazione di cessione di crediti
asseritamente intercorsa in data 10.12.2021 tra l'allora e la Controparte_5 Controparte_1
senza alcun accertamento circa il fatto presupposto - e, specificamente, contestato dagli opponenti
- relativo all'esistenza stessa dell'operazione di cessione suddetta”. In sintesi, con detto mezzo gli appellanti lamentano che il primo giudice abbia omesso di considerare che essi avevano espressamente contestato l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”
asseritamente intercorsa tra l'opposta ed ed eccepito la carenza di prova Controparte_5
scritta dell'effettiva stipulazione dell'operazione di cessione.
6.2. – Il secondo motivo è testualmente rubricato “Errata e/o falsa valutazione
dell'eccezione di estinzione parziale del credito sollevata dagli opponenti-appellanti in primo
grado, per aver il giudice del primo grado ritenuto non provata l'esistenza della dedotta rinuncia
parziale del credito precettato disposta dall'asserita cedente Controparte_3
(poi divenuta nei confronti della debitrice principale e dei suoi garanti- Controparte_5
opponenti in primo grado, nonostante fosse versata in atti confessione giudiziale della Banca
asserita cedente circa l'esistenza dell'intervenuto accordo transattivo”. In sostanza, con detto mezzo gli impugnanti rimproverano al Tribunale di Foggia di aver ignorato che, con la nota di precisazione del credito depositata nel fascicolo n. 415/2012 R.G.es. in data 11.1.2016 la
[...]
ha reso la seguente dichiarazione avente valore confessorio: “Le parti Controparte_3
sono addivenute alla determinazione di definire la controversia, con rideterminazione del credito
vantato dalla nella minor somma di € 635.055”. Inoltre, gli Controparte_3
appellanti assumono che la prova di un raggiunto accordo transattivo di rideterminazione del credito – dei cui effetti favorevoli gli stessi coobbligati/opponenti hanno beneficiato in qualità di parti del processo di cognizione, comunque dichiarando di volerne profittare ex art. 1304 cod. civ.
– sia desumibile proprio dagli atti del giudizio iscritto al n. 1506/2011 RG, poi perento ex art. 309
cpc per effetto dell'inerzia delle parti, nonché dalla copiosa corrispondenza epistolare intercorsa fra il difensore della debitrice principale “ e quello della “Banca Parte_3
6 Popolare di Ancona S.p.A.”. Conseguentemente, deducono che si è verificata la remissione e l'estinzione parziale dell'originario maggior credito.
6.3. – Pertanto, sulla scorta dei suesposti motivi, hanno chiesto, in via “cautelare”, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, in riforma della decisione appellata, l'accoglimento delle richieste formulate in via principale ed in via subordinata con l'atto di opposizione al precetto.
7. – Al gravame ha resistito la società vittoriosa in primo grado, che ha concluso per la sua integrale reiezione.
8. – Con ordinanza del 18.6.2024 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 283 cpc.
9. – In assenza di attività istruttoria, concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 10.6.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
10. – L'appello è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.
11. – Il primo motivo di gravame non ha pregio.
11.1. – La Società che ha acquistato i crediti deteriorati dalla Banca cedente, con l'intento di denunciare la modificata impostazione difensiva seguita dalla controparte in fase di gravame, nella comparsa di costituzione e risposta del 13.6.2024 ha, innanzitutto, posto in risalto la circostanza che gli appellanti, nella loro prima memoria integrativa ex art. 171-ter cpc depositata il 7.7.2023
nel giudizio di primo grado, hanno così precisato il contenuto della loro doglianza: “…si ribadisce
che la contestazione mossa dagli odierni opponenti relativa al difetto di legittimazione attiva della
società opposta non ha ad oggetto la regolarità formale della generale cessione in blocco dei
crediti del 10.12.2021 intercorsa tra e la Controparte_1 Controparte_6
quanto piuttosto la circostanza che, all'interno del perimetro della detta cessione, rientri anche il
credito asseritamente vantato nei confronti della e dei suoi garanti”. Parte_3
11.2. – Con specifico riferimento al tema controverso fra le parti, appare utile richiamare i seguenti principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, tratti da Cass. 23.4.2025 n. 10742:
7 “…la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco non è invero sufficiente a
far presumere che anche il credito in contestazione sia stato ceduto, occorrendo, quando come
nella specie vi sia contestazione al riguardo, che il giudice di merito compia un accertamento
complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire
valore meramente indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass. 17944/ 2023). Il giudice di merito può invero dedurre che quello oggetto di controversia sia
compreso nel blocco dei crediti ceduti argomentando dal rilievo che il primo appartiene alla
medesima categoria dei secondi, e cioè dal fatto che il credito ceduto rientra nella categoria di
quelli ceduti in blocco, purché risulti consentito individuarlo senza incertezze (Cass.
4277/2023)…Va d'altro canto considerato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
cessione in blocco sostituisce la notifica dell'avvenuta cessione, è cioè una modalità equipollente a
quest'ultima, sicché dimostrando di avere effettuato la pubblicazione si prova l'avvenuta notifica
della cessione. Altra e diversa questione è peraltro quella concernente la prova dell'inclusione
dello specifico credito contestato tra quelli ceduti in blocco, il che non discende dalla mera prova
della notifica (Cass. 17944/ 2023; Cass. 22151/ 2019). Allegando che la cessione in blocco è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale si dimostra che è stato posto in essere un equipollente della
notificazione ai debitori ceduti, ma non anche che uno specifico credito rientri tra quelli oggetto
della cessione. In caso di contestazione da parte del debitore in ordine ad una tale
ricomprensione, la relativa prova può presumersi allorquando il credito in considerazione rientri
nella categoria di quelli ceduti in blocco. E' al riguardo peraltro necessario che l'indicazione delle
caratteristiche della categoria di crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa
pervenirsi a concludere che anche il credito in contestazione rientra tra quelli oggetto di cessione
in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche…”. Inoltre, costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte quello in base al quale, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
8 Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr., in tal senso, Cass. 29.12.2017 n. 31188, pag. 5 della motivazione;
in senso conforme Cass. 26.6.2019 n. 17110; Cass. 10.2.2023 n. 4277).
11.3. – Tanto opportunamente rammentato, è da ritenersi priva di consistenza giuridica la censura appellatoria secondo cui “non risultano indicati gli estremi, né il luogo di stipula,
dell'apparente e non dimostrato contratto di cessione di crediti in blocco asseritamente avvenuto
in data 10.12.2021…”. Al di là del rilievo che il luogo di conclusione di un contratto non rientra tra gli elementi essenziali previsti a pena di invalidità dello stesso e che gli opponenti hanno espressamente dichiarato che le loro contestazioni esulano dagli aspetti formali della cessione, va osservato che alla suddetta eccezione l'appellata ha contrapposto la non obiettata argomentazione secondo cui gli “estremi” del contratto di cessione risultano indicati nell'avviso di cessione, in cui si legge che “…nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Controparte_1
Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 10
dicembre 2021 ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione” ha acquistato
pro soluto da “i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, Controparte_4
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_4
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e
conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori
sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991…”.
11.4. – A ciò deve soggiungersi che, in relazione all'eccepita carenza di legittimazione attiva della società opposta, la quale dev'essere intesa non come legittimazione ad agire “in executivis”,
bensì come titolarità del credito in virtù di successione nel diritto ex art. 111 cpc, il primo giudice
9 (cfr. il punto 5.1. della presente sentenza) ha condivisibilmente ritenuto che Controparte_1
abbia fornito una prova sufficiente della titolarità del diritto di credito oggetto di cessione e,
quindi, della sua legittimazione attiva in qualità di cessionaria, svolgendo, in proposito, un accertamento complessivo delle risultanze fattuali, il cui esito è idoneo a dimostrare, quantomeno in via presuntiva, la raggiunta prova dell'effettiva inclusione del credito nell'operazione di cessione. Sotto tale profilo, il Tribunale di Foggia ha globalmente ed ineccepibilmente valorizzato l'avviso di cessione pubblicato nella G.U. del 14/12/2021, Parte II, n. 148; l'iscrizione della cessione, in data 13.12.2021, nel Registro delle Imprese;
l'unicità della cessione di credito avvenuta il 10.12.2021; l'espressa specificazione, contenuta nell'avviso di cessione, dei criteri oggettivi e temporali “funzionali” all'individuazione dell'oggetto della cessione;
la disponibilità in capo alla società opposta del titolo esecutivo azionato;
la presenza dell'elenco dei crediti ceduti
“scaricabile” dal link del sito internet della Banca cedente indicato nell'avviso di cessione,
prodotto in assenza di avverse contestazioni circa l'eventuale non corrispondenza dei relativi codici alfanumerici ai rapporti posti a base del titolo azionato;
la dichiarazione di cessione resa il
30.6.2023 dalla stessa cedente ed il deposito della procura speciale per atto autenticato nelle firme a rogito notarile del 27.9.2022.
12. – Il secondo motivo – con il quale gli appellanti lamentano l'errata e/o falsa valutazione dell'eccezione di estinzione parziale del credito in virtù dell'accordo transattivo che sarebbe intervenuto fra la Banca originaria creditrice e la debitrice principale – è, invece, meritevole di accoglimento.
12.1. – Sul punto, gli impugnanti hanno dedotto che le suddette parti hanno concluso un accordo, i cui effetti favorevoli hanno ridondato a loro vantaggio in qualità di coobbligati garanti;
che tale accordo ha avuto ad oggetto la rideterminazione del credito, pari inizialmente alla somma
€ 992.505,10, liquidata nell'ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter cpc, nel minor importo di €
635.005,10, come risulta, altresì, dallo scambio epistolare tra i patrocinatori dei contendenti;
che il ridetto accordo deve ritenersi effettivamente concluso poiché la Controparte_7
[...]
[...] [...]
ha depositato la nota di precisazione del credito nella procedura esecutiva n. 415/2012
[...]
RGes., nella quale ha fatto presente che “nell'ambito del giudizio n. 1506/11 RG pendente avanti
al Tribunale di Pescara le parti sono addivenute alla determinazione di definire la controversia,
con rideterminazione del credito vantato dalla nella Controparte_3
minor somma di € 635.005,10”; che, proprio in ottemperanza all'intesa raggiunta, le parti non sono concordemente comparse alle udienze successive nel procedimento di cognizione n. 1506/2011
RG, così provocandone l'estinzione ex art. 309 cpc;
che gli attori di quest'ultimo giudizio hanno agito per ottenere la rideterminazione dei saldi dei conti correnti, eccependo l'applicazione di interessi “ultra legali” non pattuiti, la nullità dell'illegittima clausola anatocistica prevista nei contratti di apertura di credito e l'indeterminata pattuizione delle commissioni di massimo scoperto ad essi addebitate;
che gli opponenti hanno allegato una relazione di ctp a firma del dr.
[...]
il quale, dopo aver esaminato la documentazione bancaria, è giunto alla conclusione che ai Per_1
correntisti è stata illecitamente addebitata la somma complessiva di € 367.488,92; che l'esito dell'accertamento contabile compiuto da quest'ultimo professionista ha costituito il parametro di riferimento per il raggiungimento dell'accordo “inter partes”, con la successiva definizione in rito del giudizio n. 1506/2011 RG;
che, in particolare, il giudice del Tribunale di Pescara, dopo aver pronunziato sentenza non definitiva, con ordinanza di rimessione in istruttoria n. 2094 del
14.7.2015, ha disposto ctu, rilevando, tuttavia, “che prima di procedere con la suddetta c.t.u., che
comporta aumento delle spese di lite, occorre verificare se le parti siano disposte ad effettuare
detti calcoli con i propri consulenti e/o eventualmente a conciliare la lite…”; che, proprio raccogliendo l'invito del giudicante, le parti, tramite i rispettivi consulenti tecnici, alla fine, hanno concordato sulla congruità del minor credito di € 635.005,10.
12.2. – Invero, gli enunciati argomentativi che sorreggono il motivo in scrutinio, oltre che contestati soltanto genericamente da , sono riscontrati dalle produzioni Controparte_1
documentali in atti. La loro complessiva delibazione, attraverso un procedimento d'inferenza logico-induttiva fondato su un ragionamento di tipo sillogistico, conduce a ritenere che l'originario
11 credito ingiunto di € 992.505,10 si sia ridotto ad € 635.005,10 per effetto dell'accordo intervenuto,
nell'ambito del giudizio di cognizione, tra “ e la Banca creditrice, i cui Parte_3
effetti favorevoli si sono riverberati sugli odierni appellanti (che hanno dichiarato di volerne profittare) in qualità di titolari della posizione fideiussoria accessoria a quella della debitrice principale. Del resto, dell'avvenuta conclusione del ridetto accordo vi è indiscutibile conferma nella nota di precisazione del credito dell'11.1.2016, depositata nella procedura esecutiva n.
415/2012 Rges. in cui la ha spiegato intervento quale creditore Controparte_3
privilegiato ipotecario. Tale documento risulta innegabilmente espressivo dell'inequivoca volontà
della stessa Banca di non azionare esecutivamente l'originario maggior credito ingiunto con l'ordinanza ex art. 186-ter cpc e di contenerlo nei limiti dell'importo di € 635.005,10. Detta
volontà è stata manifestata per il tramite del suo patrocinatore legale cui aveva conferito le tipiche facoltà processuali di autonoma gestione e disposizione della lite, avente ad oggetto la domanda di determinazione dei reali saldi passivi gravanti sulla cliente della e, soprattutto, è stata CP_3
“veicolata” in giudizio attraverso uno scritto difensivo racchiudente una circostanza di natura ammissiva, che può assurgere ad elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice per la formazione del suo convincimento, non spiegandosi altrimenti, sul piano logico-empirico, la ragione per cui il giudizio n. 1506/2011 RG avrebbe dovuto esitare nella “diserzione” delle parti e nella sua successiva estinzione, né il motivo per cui nella parallela procedura esecutiva n.
415/2012 RGes. l'interveniente avrebbe dovuto precisare il suo credito nel minor importo da ultimo indicato, mercé una condotta processuale che appare univocamente “ricognitiva” della reale situazione debitoria degli esecutati.
13. – essendosi verificato il fatto parzialmente estintivo del diritto di credito CP_8
successivamente alla formazione del titolo esecutivo azionato e non potendo logicamente i debitori far valere la rinunzia parziale al medesimo credito nell'ambito del giudizio di cognizione perché
conclusosi con la sua “perenzione” per effetto della concordata inattività processuale delle parti,
legittimamente gli attori hanno proposto l'opposizione al precetto intimato dalla cessionaria. Da
12 ciò deriva la non debenza di una parte soltanto della somma portata dal precetto, il quale, lungi dall'essere interamente travolto, subisce unicamente l'annullamento parziale, conservando validità
l'intimazione di pagamento per la restante parte dovuta dai debitori.
14. – Il parziale accoglimento dell'appello, implicando l'accoglimento parziale dell'originaria opposizione al precetto, giustifica la statuizione d'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, ivi comprese quelle della fase dell'“inibitoria” ex art. 283 cpc.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, nei confronti di , rappresentata da “ , avverso la
[...] Controparte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Foggia n. 3128/2023, pubblicata in data 11.12.2023, con atto di citazione notificato il 12.1.2024, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie parzialmente l'originaria opposizione ex art. 615 cpc e, per l'effetto, dichiara l'efficacia del precetto notificato il 24-29.3.2022 nei limiti della somma dovuta dai debitori pari ad € 635.005,10,
oltre interessi al tasso legale dalla notifica del precetto al saldo, e lo dichiara inefficace per l'importo residuo;
2) compensa interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nonché quelle relative alla fase dell'“inibitoria”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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