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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 21/05/2025 ha depositato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14784 /2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come in atti RICORRENTE
E
( c.f./ P.I ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE - CONTUMACE OGGETTO: spettanze CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.11.2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 10 Marzo 2020 al29 Gennaio 2021 presso la sede di Aversa in via Seggio n 43 con contratto a tempo indeterminato formalmente in regime part time, con inquadramento nel 4 livello del CCNL telecomunicazioni- servizi di telefonia;
di avere di fatto osservato un orario di lavoro full time. Chiedeva pertanto l'accertamento del rapporto con le modalità indicate e la condanna al pagamento di euro 9,694,82 a titolo di differenze retributive per orario supplementare, dodicesima mensilità, ferie non godute e TFR. Non si costituiva la convenuta sebbene eventualmente chiamata in giudizio con ricorso notificato in data 07/12/2023, nel rispetto dei termini a difesa ( prima udienza 13.03.24) , presso l'indirizzo estratto dal registro INIPEC. Istruita documentalmente la causa, escusso il teste preso atto della Testimone_1 rinuncia al teste , discussa oralmente la causa, Testimone_2 all'odierna udienza veniva decisa con il deposito della presente sentenza ex art 429 c.p.c.
*** La domanda è fondata e va parzialmente accolta nei limiti di cui si dirà.
1 Osserva il Tribunale che è stato documentalmente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo dal 10/03/2020 al 29.01.2021, con inquadramento nel 4 livello del CCNL delle comunicazioni alle dipendenze della ( come si evince dalla comunicazione , dalle CP_1 Pt_2 buste paga e dalla certificazione unica 2021, in atti). È stato altresì provato lo svolgimento di un orario di lavoro full time in luogo di quello part time formalmente indicato. Il teste non legato da relazioni di parentela, né di servizio, del Testimone_1 quale non si ha motivo di dubitare, con dichiarazioni intrinsecamente concordanti ha dichiarato di aver visto la ricorrente osservare per tutta la durata del rapporto di lavoro il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 17:30, con pausa pranzo e il sabato due volte al mese, a turnazione con l'altra collega la signora
, dalle 10:00 alle 14:00 (io lavoravo nella stanza adiacente a quella Tes_2 signore …(omissis)… è arrivata nel marzo 2020 e credo che abbia lavorato Pt_1 fino al Gennaio 2021.E ntrambi arrivavamo verso le 9:30/10 e andavamo via verso le 17.30/18.00 dal lunedì al venerdì; il sabato non lavoravo però voglio spontaneamente aggiungere che la ricorrente lavorava anche di sabato, lavorava 1
o 2 sabati al mese, dico questo perché se capitava che io chiamassi il sabato mi rispondeva a volte la ricorrente e atre volte la signora la quale Testimone_2 anche si occupava di back office”).
In relazione a tale periodo vanno dunque calcolate le differenze retributive legate all'orario, le spettanze di fine rapporto e dunque la tredicesima mensilità e il tfr Non è stato, invece, provato prima ancora che allegato il mancato godimento di festività o ferie. I conteggi depositati da parte ricorrente sono conformi alla normativa di riferimento e al CCNL di categoria;
per tale motivo possono essere fatti propri dal Tribunale, ad eccezione delle voci relative alle ferie non godute, per le quali non è stata raggiunta la prova (euro 508,53). In conclusione, sussiste, pertanto, un diritto di credito del ricorrente, al pagamento della somma complessiva di € 9.186,29 lordi, di cui € 1.901,69 per tredicesima ed euro 1.266,26 per TFR. Su tutti gli importi dovranno essere calcolati interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle scadenze al soddisfo.
L'accoglimento solo di alcuni capi della domanda determina una soccombenza reciproca e dunque giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo (Cassazione civile sez. lav., 10/07/2023, n.19439); per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna in CP_1 epigrafe al pagamento della complessiva somma di € 9.186,29 (di cui € 1.901,69 per tredicesima ed euro 1.266,26 per TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle scadenze al soddisfo in favore del ricorrente. b) Rigetta per il resto. c) Compensa le spese di lite nella misura di un terzo. Condanna al pagamento dei restanti due terzi delle spese di lite che si liquidano in misura già ridotta in euro 1.850,00 in favore del ricorrente oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione
Aversa, 21/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 21/05/2025 ha depositato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14784 /2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come in atti RICORRENTE
E
( c.f./ P.I ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE - CONTUMACE OGGETTO: spettanze CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.11.2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 10 Marzo 2020 al29 Gennaio 2021 presso la sede di Aversa in via Seggio n 43 con contratto a tempo indeterminato formalmente in regime part time, con inquadramento nel 4 livello del CCNL telecomunicazioni- servizi di telefonia;
di avere di fatto osservato un orario di lavoro full time. Chiedeva pertanto l'accertamento del rapporto con le modalità indicate e la condanna al pagamento di euro 9,694,82 a titolo di differenze retributive per orario supplementare, dodicesima mensilità, ferie non godute e TFR. Non si costituiva la convenuta sebbene eventualmente chiamata in giudizio con ricorso notificato in data 07/12/2023, nel rispetto dei termini a difesa ( prima udienza 13.03.24) , presso l'indirizzo estratto dal registro INIPEC. Istruita documentalmente la causa, escusso il teste preso atto della Testimone_1 rinuncia al teste , discussa oralmente la causa, Testimone_2 all'odierna udienza veniva decisa con il deposito della presente sentenza ex art 429 c.p.c.
*** La domanda è fondata e va parzialmente accolta nei limiti di cui si dirà.
1 Osserva il Tribunale che è stato documentalmente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo dal 10/03/2020 al 29.01.2021, con inquadramento nel 4 livello del CCNL delle comunicazioni alle dipendenze della ( come si evince dalla comunicazione , dalle CP_1 Pt_2 buste paga e dalla certificazione unica 2021, in atti). È stato altresì provato lo svolgimento di un orario di lavoro full time in luogo di quello part time formalmente indicato. Il teste non legato da relazioni di parentela, né di servizio, del Testimone_1 quale non si ha motivo di dubitare, con dichiarazioni intrinsecamente concordanti ha dichiarato di aver visto la ricorrente osservare per tutta la durata del rapporto di lavoro il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 17:30, con pausa pranzo e il sabato due volte al mese, a turnazione con l'altra collega la signora
, dalle 10:00 alle 14:00 (io lavoravo nella stanza adiacente a quella Tes_2 signore …(omissis)… è arrivata nel marzo 2020 e credo che abbia lavorato Pt_1 fino al Gennaio 2021.E ntrambi arrivavamo verso le 9:30/10 e andavamo via verso le 17.30/18.00 dal lunedì al venerdì; il sabato non lavoravo però voglio spontaneamente aggiungere che la ricorrente lavorava anche di sabato, lavorava 1
o 2 sabati al mese, dico questo perché se capitava che io chiamassi il sabato mi rispondeva a volte la ricorrente e atre volte la signora la quale Testimone_2 anche si occupava di back office”).
In relazione a tale periodo vanno dunque calcolate le differenze retributive legate all'orario, le spettanze di fine rapporto e dunque la tredicesima mensilità e il tfr Non è stato, invece, provato prima ancora che allegato il mancato godimento di festività o ferie. I conteggi depositati da parte ricorrente sono conformi alla normativa di riferimento e al CCNL di categoria;
per tale motivo possono essere fatti propri dal Tribunale, ad eccezione delle voci relative alle ferie non godute, per le quali non è stata raggiunta la prova (euro 508,53). In conclusione, sussiste, pertanto, un diritto di credito del ricorrente, al pagamento della somma complessiva di € 9.186,29 lordi, di cui € 1.901,69 per tredicesima ed euro 1.266,26 per TFR. Su tutti gli importi dovranno essere calcolati interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle scadenze al soddisfo.
L'accoglimento solo di alcuni capi della domanda determina una soccombenza reciproca e dunque giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo (Cassazione civile sez. lav., 10/07/2023, n.19439); per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna in CP_1 epigrafe al pagamento della complessiva somma di € 9.186,29 (di cui € 1.901,69 per tredicesima ed euro 1.266,26 per TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle scadenze al soddisfo in favore del ricorrente. b) Rigetta per il resto. c) Compensa le spese di lite nella misura di un terzo. Condanna al pagamento dei restanti due terzi delle spese di lite che si liquidano in misura già ridotta in euro 1.850,00 in favore del ricorrente oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione
Aversa, 21/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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