Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 27.5.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8238/2023 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Lotà, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO già ), P.IVA , con sede in Pagani (SA) Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Via Perone n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Telora, giusta procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.7.2023, , premesso di essere stato assunto Parte_1
alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro subordinato e indeterminato dal 21.6.2022, con inquadramento nell'Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari, livello 2B del CCNL Fise Assoambiente, ha adito il Tribunale al fine di accertare il proprio diritto all'inquadramento nel superiore livello 3, per le mansioni in concreto svolte sin dal momento dell'assunzione.
A fondamento delle proprie ragioni ha richiamato le previsioni del CCNL Fise-Assoambiente con riguardo ai lavoratori appartenenti al livello 3, precisando che, sebbene assunto nel
Pagina 1
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale adito accogliersi le seguenti conclusioni: “Ritenga
e dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data del 21 giugno 2022 a tutt'oggi; Dichiari che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato alla posizione livello 3 del CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 21.06.2022 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa;
Condannare la resistente al riconoscimento delle mansioni superiori ed all'immediato aumento di livello per i motivi in ricorso. Con riserva di autonomo giudizio per differenze retributive. Con vittoria di spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Fissata l'udienza di discussione delle parti per il 9.11.2023, in data 16.10.2023 si è tempestivamente costituito il , chiedendo il rigetto integrale del ricorso. CP_2
In via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 cpc.; nel merito, ha evidenziato l'inesistenza del diritto all'inquadramento alle mansioni superiori poiché: - la società resistente, aggiudicataria del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani del Comune di Catania dal 21/06/2022, ha assunto in pari data il ricorrente, ex art. 6 ccnl Fise- Assoambiente;
- il ha sempre svolto le mansioni di operatore ecologico Parte_1
in conformità al suo livello di inquadramento 2B del ccnl Fise, addetto allo spazzamento e soltanto sporadicamente, per esigenze contingenti connesse all'assenza del personale all'uopo proposto, è stato addetto alla conduzione degli automezzi cd “gasolone”; -il ricorrente non ha mai svolto le mansioni dedotte per 120 giorni consecutivi poiché lo stesso
è stato assente per ferie, malattia e precisamente nei giorni 25.7.22 (permesso sindacale), dal 16 al 22 agosto 2022 per ferie, il 17.09.22 per ferie, il 5 e il 31 ottobre 2022 per ferie, dal 12 al 18 novembre 2022 per malattia, dal 27 al 31 dicembre 2022 per malattia, dal 1 al
8 gennaio 2023 per malattia, dal 10 al 14 febbraio 2023 per malattia, dal 22 al 25 febbraio
2023 per malattia, dal 11 al 18 marzo 2023 per ferie, il 14.4.23 per ferie, dal 3 al 9 maggio
Pagina 2 2023 per malattia, il 18.6.23 per malattia, il 2, 16,23,30 e 31 luglio 2023 per ferie, dal 25 al
28 luglio 2023 per malattia.
Ha infine precisato che le caratteristiche tecniche del c.d. gasolone non sono tali da far ritenere il conducente di tale mezzo inquadrabile nel livello superiore e che, in ogni caso, il ricorso difetta dei requisiti di legge per il riconoscimento delle mansioni superiori.
Conseguentemente, parte resistente ha chiesto: “1) in via preliminare, dichiarare nullo e inammissibile e improcedibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 cpc, per tutti
i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, 2) nel merito, rigettare il ricorso introduttivo in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra specificate.
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove orali e CTU.
All'udienza del 24.9.2024 il ricorrente ha precisato che, per mero errore, in ricorso è stato indicato il livello categoria 2B, chiarendo che il corretto livello di categoria è 1B.
Sostituita l'udienza del 27.5.2025 dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti la causa viene decisa come segue.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa del ricorrente, dipendente del CP_2
resistente dal giorno 21.06.2022, inquadrato nell'Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari, livello 2B (rectius 1B) CCNL Fise Assoambiente, alle mansioni superiori a far data dalla assunzione, in ragione della prospettata conduzione di automezzi
“compattatori”, inquadrabili nel livello 3 del CCNL.
Preliminarmente va esaminata e disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata dalla (già ). CP_1 CP_2
La declaratoria di nullità dell'atto introduttivo - nullità che si produce solo quando il
"petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo tener conto, da un lato, che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo e dei documenti ad esso allegati, e dall'altro che - rappresentando la declaratoria di nullità del ricorso una
Pagina 3 extrema ratio cui ricorrere soltanto quando sia obiettivamente impossibile ricostruirne il contenuto - l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto (Cass. 12/11/2003 n.17023).
Nella specie, parte ricorrente ha individuato in maniera sufficientemente specifica il petitum
e la causa petendi della domanda proposta, allegando specificamente i fatti in ragione dei quali ha invocato il diritto all'inquadramento superiore, ossia la conduzione di mezzi che per le caratteristiche tecniche possedute sono dalla contrattazione collettiva annoverati tra i veicoli la cui conduzione è riservata ai dipendenti di livello 3, ed invocando le disposizioni legislative e contrattuali collettive su cui ha fondato la pretesa vantata in giudizio.
Peraltro, alla luce delle difese spiegate dalla società resistente, appare evidente come quest'ultima abbia esattamente individuato il thema decidendum della controversia e, di conseguenza, abbia potuto legittimamente spiegare le proprie circostanziate difese nel merito, assumendo la pretestuosità ed infondatezza delle avverse doglianze per i motivi in fatto ed in diritto di cui alla propria memoria di costituzione.
Risulta quindi definito - sin dai primi atti processuali - l'oggetto della controversia e, per l'effetto, su detto oggetto si è legittimamente formato, sin dall'inizio del giudizio, il contraddittorio processuale.
Nel merito, per ciò che attiene alle cc.dd. mansioni superiori, si osserva che esse sono caratterizzate da un più elevato contenuto di tipo professionale e, conseguentemente, vengono poste ad un livello di inquadramento retributivo più favorevole per il lavoratore.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello di inquadramento superiore e per le relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza (cfr. Cass. 27887/2009).
A tal riguardo, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ritenuto che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le
Pagina 4 mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. Cass. 8025/2003; Cass.
8993/2011). Nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, il lavoratore deve inoltre dimostrare la prevalenza quantitativa e qualitativa della mansione superiore rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento (cfr. Cass. 2969/2021).
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal
CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Facendo applicazione di tali principi, nella valutazione di fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori, il giudice è tenuto a svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (v. Cass. 26233/2008; Cass. 28284/2009; Cass. 20272/2010; Cass.
8589/2015; Cass. 4923/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema
Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda”
(Cass. 14/3/2016 n. 4923).
Orbene, nel caso di specie, il CCNL per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi ambientali (cfr. il CCNL allegato al ricorso), è pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società resistente. CP_2
Pagina 5 Il ricorrente, all'udienza del 24.9.2024 ha chiarito di essere stato assunto con la qualifica di
“operatore ecologico”, livello 1, non già di “autista patente B”, livello 2B, come erroneamente indicato in ricorso (cfr. buste paga e pagina 10 del verbale di passaggio di cantiere allegato dal resistente).
Al fine di accertare le mansioni in concreto svolte dal ricorrente è stata ammessa prova per testi sui capitoli 1 e 2 del ricorso1 e sull'articolato della memoria difensiva, limitatamente ai capitoli 5, 6 e 72 ed i testi escussi hanno così risposto:
: “A D.R. sull'art. 1 del capitolato di prova del ricorso introduttivo: è vero, Testimone_1
sono a conoscenza in quanto siamo colleghi e l'ho visto guidare il mezzo. A D.R. sull'art. 2 del capitolato di prova del ricorso introduttivo: è vero. A prova contraria sulla memoria difensiva. A D.R. sull'art. 5 del capitolato di prova della memoria difensiva: non è vero, ha condotto il mezzo autocompattatore, so rispondere in quanto uscivamo con lo stesso mezzo.
Non so rispondere con riferimento alle spazzatrici ed innaffiatrici. A D.R. sull'art. 6 del capitolato di prova della memoria difensiva: non è vero, ha sempre lavorato con il compattatore. A D.R. sull'art. 7 del capitolato di prova della memoria difensiva: non è vero, ciò avveniva sempre, ogni giorno, in quanto ognuno ha la sua zona. A D.R. (Avv. Telora) preciso che il mezzo condotto dal ricorrente non è un camion grande ma è un mini compattatore”;
“A D.R. sull'art. 1 del capitolato di prova del ricorso: è vero, sono Testimone_2
a conoscenza della circostanza in quanto siamo colleghi fin dal 21.6.2022. Io sono addetto alla raccolta dei rifiuti porta a porta. A D.R. sull'art. 2 del capitolato di prova del ricorso: è vero, il ricorrente ha ricoperto l'incarico di autista del dal 21.6.2022 sino ad oggi. Pt_2
A D.R. sull'art. 5 del capitolato di prova della memoria difensiva: io ho visto sempre il
Pagina 6 ricorrente guidare il minicompattatore, non gli ho visto guidare altri mezzi. A D.R. sull'art. 6 del capitolato di prova della memoria difensiva: non è vero è stato addetto alla raccolta. A
D.R. sull'art. 7 del capitolato di prova della memoria difensiva: non è vero che il ricorrente ha condotto il gasolone sporadicamente o per sostituire colleghi assenti, ma conduce il
per un perimetro a lui assegnato sei giorni su sette, salvo ferie.…”; Pt_2
Il teste di parte resistente, , ha dichiarato: “sull'art. 5 del Testimone_3
capitolato di prova della memoria difensiva non so dire se il ricorrente ha mai guidato i mezzi di cui all'articolato, io non l'ho mia visto guidare. A D.R. sull'art. 6 del capitolato di prova della memoria difensiva: è vero io ricordo di averlo visto sempre nell'attività di spazzamento
e di raccolta porta a porta. A D.R. sull'art. 7 del capitolato di prova della memoria difensiva: confermo che il ricorrente era addetto alla raccolta porta a porta, non ricordo di avere visto il ricorrente condurre il mezzo costipatore, ma ciò è possibile in quanto per la guida di questo mezzo è sufficiente la patente B ed il ricorrente ne è in possesso;
sull'art. 1 del capitolato di prova del ricorso: non posso confermare, è possibile che ciò sia avvenuto, in ogni caso non ricordo le targhe dei veicoli. A D.R. sull'art. 2 del capitolato di prova del ricorso: non so rispondere alla domanda”.
L'altro teste di parte resistente, , ha dichiarato: “A.D.R. sull'art. 5 del Testimone_4
capitolato di prova della memoria difensiva: è vero, che io mi ricordi non ha mai condotto questi mezzi, però non mi occupo di pianificazione di servizi e quindi non posso esserne certo.
Sono il direttore dell'appalto. A D.R. sull'art. 6 del capitolato di prova della memoria difensiva: è vero in linea di massima è stato così. A D.R. sull'art. 7 del capitolato di prova della memoria difensiva: è vero, lo confermo, è anche possibile che ciò sia avvenuto al di fuori dei casi di sostituzione di personale assente. Sentito a prova contraria sui capitoli formulati in ricorso A D.R. sull'art. 1 del capitolato di prova del ricorso: Vero, è probabile che il ricorrente sia stato adibito dal a condurre i mezzi , non so riferire CP_2 Pt_2
sulle targhe dei mezzi. A D.R. sull'art. 2 del capitolato di prova del ricorso: non posso confermare la circostanza”.
In base alle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, è provato che quest'ultima guidava abitualmente e non solo occasionalmente i mezzi indicati in ricorso.
Pagina 7 Le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente sono, al contrario, imprecise e inconducenti.
Considerato, poi, che la conduzione di mezzi compattatori costituisce elemento discretivo per l'appartenenza alla qualifica superiore rispetto a quella attribuita in origine al ricor- rente, occorre accertare la tipologia del mezzo da questi utilizzato onde individuare la ca- tegoria contrattuale in cui inquadrarlo correttamente.
Il CCNL del 6 dicembre 2016 (CCNL per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi ambientali, prevede, con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” (v. pag. 50 e ss. CCNL cit.), che al livello 2B, attribuito alla parte ricorrente, appartengono i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
Il CCNL in esame prevede, sempre in relazione alla medesima area, che al livello professionale 3 appartengono i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi
d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”.
Quanto a quest'ultima, tra i profili esemplificativi vi è quello dello “addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici” e dell'addetto alla conduzione di mezzi d'opera…”.
Con ordinanza del 3.10.2024 è stata disposta CTU “al fine di accertare se il mezzo indicato in ricorso e quelli similari condotti dal ricorrente rientrino nella categoria dei compattatori o comunque si tratti di mezzi adibiti alla costipazione e compattazione dei rifiuti”.
Pagina 8 Il Consulente ha innanzitutto evidenziato che i veicoli da ispezionare sono: I) Veicolo targa
TL (visionato). II) Veicoli targa GM886TL – 88 (simili), tuttavia…si è potuto visionare il veicolo targa TL messo a disposizione da , mentre i veicoli CP_2
88 e GM886TL, non più disponibili nella sede di Catania, sono comunque simili CP_2
al TL visionato. La valutazione di “veicolo simile”, qui utilizzata, è stata verificata tramite l'acquisizione delle carte di circolazione dei veicoli e quindi con la verifica documentale dei dati e degli allestimenti sia dei veicoli base e sia degli allestimenti, indicati nelle carte di circolazione stesse…”.
Il veicolo visionato targato TL (simile al 88 e al GM886TL, anch'essi oggetto di causa), “… è il veicolo è dotato di vasca aperta (quindi non è a “cassone chiuso”); • il veicolo esaminato ha un meccanismo di compattazione oleodinamico, a pala mobile con movimento rotatorio di abbassamento (circa 90°) e poi movimento carrellato traslatorio verso l'anteriore della vasca;
• la sequenza automatica di movimento della pala è alzata, fino a posizione circa parallela al bordo superiore della vasca, poi rotazione di circa 90 gradi per la chiusura, poi traslazione postero-anteriore, lunga 100 cm circa;
• il movimento traslatorio della pala è, in questo caso, lungo ben 100 cm circa, a fronte di una lunghezza complessiva di vasca di 256 cm circa (con parte inclinata inclusa); la corsa orizzontale
(comprimente) della pala è quindi notevole rispetto alla lunghezza totale della vasca;
altezza vasca 125 cm, larghezza vasca 175 cm;
• dal movimento di traslazione della pala carrellata, che si muove di 100 cm in avanti, su un totale di lunghezza vasca 256 cm, inclusa parte inclinsta, si stima un rapporto di compattazione/compressione del rifiuto ρ=2 circa, quindi non trascurabile (trasla di 100 cm su una lunghezza di 256 cm); a conferma di ciò la portata di rifiuto è di ben 400-450 kg, in quanto il carico di RSU, venendo compresso, è più elevato per cui, di fatto, è un mini-compattatore, in cui il rifiuto viene non solo spostato ma anche compresso (quindi minicompattatore); • il movimento dei meccanismi è di tipo automatico, anche in sequenza complessa, comandato da pannello di controllo e comandi di foto 2… Il minicompattaore è un veicolo leggero con vasca (può essere fino a 35 quintali per cui si guida con patente B ma lo scrivente ne ha visionati anche di taglia superiore a 35 quintali) cui si è aggiunta una robusta pala non solo rotante ma anche con carrello traslante, per cui
Pagina 9 comprime, cioè, compatta, e quindi produce significativo rapporto di compressione (in genere arriva anche a 3:1), quindi compatta, cioè comprime cioè riduce il volume del rifiuto caricato. In genere la pala ha azionamento idraulico ed ha anche la funzione a ciclo automatico (non solo a singolo movimento) ma è più complesso del semplice costipatore in quanto la pala ha rotazione in apertura e chiusura e poi traslazione estesa in avanti e ritorno indietro…”
Il CTU ha affermato che “….oltre alla funzionalità ed alla taglia veicolo, sopra classificata, a parere dello scrivente, ai fini di classificare, compattatore o mini-compattatore, sono da valutare anche gli aspetti di Rischi e Pericoli per gli operatori e quindi la relativa adeguata formazione degli stessi per la sicurezza. E' ad oggi consolidata la idea che una classificazione debba tenere conto anche di competenze degli operatori, rischi e pericoli nelle procedure, infatti le procedure operative di una macchina, più o meno pericolosa, non dipendono solo dalla taglia bensì dai movimenti (della pala nel nostro caso), e/o da altre funzioni che sembrano banali ma non sono esenti da pericoli, che, nel nostro caso, sono le funzioni di sollevamento, di caricamento, di compressione (cioè riduzione di volume anche se non molto elevata), di trasporto e di scarico degli RSU (sia in bidoni sia in cassonetti), con pericoli insiti anche nel possibile non riconoscimento di sostanze tossiche, nocive, infiammabili, in pressione ecc. anche se, nel settore in esame, le funzioni sono elementari, ripetitive ed i pericoli non sono molteplici né difficili da individuare”.
Il Consulente, in relazione ai pericoli ed al rischio per i lavoratori, ha osservato: “E' la funzionalità, non la taglia, nel caricare e comprimere l'RSU, che presenta i Rischi tipici di compressione;
caso tipico è il rischio di comprimere vetro, oppure rifiuto organico troppo umido o rifiuto che rilascia sostanze pericolose e/o rifiuto che, se compresso, può rilasciare sostanze nocive o tossiche e/o semplicemente non è poi scaricabile perché si è compattato troppo ed altro, che, di fatto, sono gli stessi problemi e rischi dei compattatori più grandi, per i quali anche i lavoratori sui minicompattatori andrebbero formati, ai fini di sicurezza,
(come i lavoratori dei compattatori più grandi). A conferma del criterio sopra proposto dallo scrivente si osserva che la norma UNI EN 1501 descrive le caratteristiche tecniche e di sicurezza del veicolo a caricamento posteriore senza alcun riferimento specifico alla taglia
Pagina 10 nè all'impianto di compattazione bensì ne descrive tecniche di sicurezza generiche non riferite alla taglia, per cui ne individua la oggettiva pericolosità funzionale senza considerare la taglia del mezzo;
A parere dello scrivente nei minicompattari si hanno “funzionalmente”
i rischi, i pericoli simili ai compattatori più grandi per cui le competenze e la formazione dell'operatore ed altro, devono essere adeguate alla fasi di compressione, carico, sollevamento, scarico che restano simili (quindi con gli stessi pericoli) per entrambe le macchine (cioè sia per mini-compattatori sia per compattatori di più grossa taglia).
Resta ovvio che i grandi compattatori propriamente detti, tutti superiori a 35 quintali, da guidare con patente C, sono sicuramente più difficili da guidare rispetto ai minicompattatori fino a 35 quintali, certamente per ingombro, potenza, manovrabilità, peso ed uso del cambio marce. Tuttavia, è giusto, per completezza, far notare che spesso i mini-compattatori, pur di massa inferiore a 35 quintali, sono usati nei centri urbani con strade e manovre anguste
e quindi presentano anche difficoltà di guida.
In risposta alle ulteriori osservazioni della parte resistente, il CTU ha confermato le proprie conclusioni con riscontri specifici e adeguati (cfr. pagine 6 a 10 della relazione integrativa)
e ha chiarito che “il veicolo visionato targa TL, simile al 88 e GM886TL oggetto di causa, è fino a 35 quintali, quindi si guida con patente B, ha vasca aperta e meccanismo di compattazione oleodinamico, a pala mobile con movimento rotatorio e poi movimento carrellato traslatorio verso l'anteriore della vasca, con traslazione lunga ben 100 cm circa, a fronte di una lunghezza complessiva di vasca di 256 cm circa, la corsa della pala
è quindi notevole rispetto alla lunghezza della vasca perchè la pala si muove di ben 100 cm in avanti, su un totale di lunghezza vasca 256 cm, da cui si deduce una di rapporto compattazione/compressione del rifiuto ρ=2 circa, quindi rapporto inferiore a 3, ma non trascurabile per cui è da classificare come mini-compattatore, perchè il rifiuto viene non solo spostato ma anche compattato. Restano sicuramente uguali, ai compattatori grandi, i rischi ed i pericoli di riconoscimento rifiuto (per rifiuti nocivi ed altro), di caricamento e scarico rifiuti, di compressione rifiuti e schiacciamento ecc. Per le difficoltà di guida valgono le valutazioni di cui alla pagina 13 della prima relazione”.
Pagina 11 Tali conclusioni, congruamente motivate e rispondenti all'esame dei mezzi, possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate.
L'utilizzo dei mezzi indicati in ricorso rileva, secondo la categoria richiesta, quale elemento costitutivo di uno dei profili esemplificativi del terzo livello professionale e pertanto l'utilizzo di un mezzo minicompattatore (o costipatore), quale che sia il rapporto di compressione, giustifica l'attribuzione alla parte ricorrente del livello professionale 3 del CCNL.
Deve ritenersi fondata la pretesa della parte ricorrente di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore con decorrenza dal 121° giorno dall'assunzione.
Ne discende, a fronte del dimostrato utilizzo da parte del ricorrente di un mezzo per il quale
è, sì, richiesta la patente B, ma rientrante tra quelli indicati nei profili esemplificativi del terzo livello dell'area spazzamento, che deve ritenersi fondata la pretesa dello stesso di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore.
L'art. 2103 c.c. prevede che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto” e, qualora il datore di lavoro assegni il lavoratore a mansioni di tipo superiore
“il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di un altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
L'art. 16 del CCNL applicato prevede, al comma 10, che “qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente. 11. Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali”.
I chiarimenti a verbale in calce all'art. 16 espressamente prevedono, al punto 1, che la continuità dei 120 o dei 150 giorni continuativi, di cui alla lettera a) di entrambi i capoversi
Pagina 12 del comma 11, è interrotta da qualsiasi tipo di assenza anche retribuita, fatta eccezione per il riposo settimanale fisso o compensativo, a termini dell'art. 25 del vigente ccnl.
Nel caso in esame, pur considerando i giorni di assenza del ricorrente (cfr. pagina 9 della memoria di costituzione), viene superato ugualmente il termine dei 120 giorni non consecutivi già al 26 luglio 2023.
Sussiste pertanto il diritto di ad essere inquadrato nel livello professionale Parte_1
3° del CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data del 21 giugno 2022.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel livello professionale 3° del Parte_1
CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data del 21 giugno 2022; per l'effetto, ordina alla società resistente di assegnare definitivamente il ricorrente alle relative mansioni superiori con la medesima decorrenza;
condanna (già alla rifusione delle spese processuali, che si CP_1 CP_2
liquidano in complessivi € 2.695,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario, avv. Giovanni Lotà; pone a carico della resistente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Catania, 6.6.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
Pagina 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il ha comandato al ricorrente di condurre sin dal 21.06.2022 i mezzi targati TL, CP_2
GM886TL, ed altri mezzi identici (detto gasolone) mezzo adibito alla costipazione e compattazione del rifiuto.
2. Il ricorrente ha ricoperto l'incarico di autista del summenzionato gasolone ininterrottamente dal 21.06.2022 a tutt'oggi (25.07.2023) ovvero per 120 giorni non consecutivi ma fino ad oggi. 2 5) Vero che il ricorrente non ha mai condotto il mezzo autocompattatore, né ha mai condotto spazzatrici e/o innaffiatrici, 6) Vero che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di operatore ecologico addetto allo spazzamento e/o come cd operario al seguito, 7) Vero che soltanto sporadicamente, e per esigenze connesse alla sostituzione del personale assente, il ricorrente veniva addetto alla conduzione del mezzo cd costipatore
– in gergo gasolone- con il quale usciva per la raccolta differenziata porta a porta