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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/03/2024, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1419/2021
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Michele ANCONA -Presidente
2) Dott. Emma MANZIONNA -Consigliere
3) Dott.ssa Maristella SARDONE -Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 1419 dell'anno
2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avverso la sentenza n. 1936/2021
Rep. emessa dal Tribunale di Foggia, Prima Sezione civile, pubblicata in data 10.08.2021
Tra
, con sede legale in Sofia, Bulgaria, in persona degli Parte_1
amministratori delegati, legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in Milano alla P.tta Umberto Giordano n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Martucci Schisa, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di costituzione in sostituzione di nuovo difensore, depositato telematicamente il 16.1.2024
APPELLANTE
CONTRO
, nato in [...] il [...] e residente in [...](Marocco) C.F. Controparte_1
, che interviene in proprio e quale procuratore speciale, della C.F._1
propria nuora nata il [...] in [...], del proprio figlio Controparte_2 [...]
ato il 27/11/1992 in Marocco, del proprio figlio Persona_1 Persona_2
nato il [...] in [...], del proprio figlio nato il [...] Persona_3
in Marocco, del proprio figlio nata il [...] in [...], della Persona_4
propria moglie nata nel 1962 in Marocco, la quale ultima interviene Controparte_3
1 in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata il [...] in [...], elettivamente domiciliati in Eboli (SA) Persona_5
al Viale Amendola n. 59, presso lo studio dell'avv. Angelo Raffaele Miceli, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in atti
APPELLATI
E
C.F. e P. IVA ), Controparte_4 P.IVA_1
con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliato in Milano al Largo Augusto n. 3, presso lo studio dell'avv. Filippo Martini, che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
E con sede in Torino, in Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari al Corso Vittorio
Emanuele II n. 60, presso lo studio dell'avv. Vittorio Russi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E
Controparte_6
[...]
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 13.12.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
In data 8 febbraio 2015, intorno all'1,30, sulla S.P. 35, in agro di Poggio Imperiale (FG), si verificava uno scontro tra l'autovettura Daewoo OS, targata PA1720BH, di proprietà di e condotta da , assicurata per la RCA con la Controparte_6 Parte_2
società , con carta verde, e l'autovettura Hyunday CP_7 Parte_1
Terracan targata CT664NG, di proprietà di e condotta da Controparte_6 [...]
assicurata per la r.c.a. dalla . Persona_6 Controparte_5
2 Nel sinistro decedeva , terzo trasportato sull'autovettura Persona_7 CP_8
decedevano altresì il conducente ed altro passeggero, mentre gli
[...] Parte_2
altri due occupanti la rimanevano feriti, come gli occupanti della CP_8
Hyunday Terracan.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Foggia il 9.11.2016, i congiunti di (padre, madre, moglie e fratelli), in epigrafe indicati, Persona_7
chiedevano, nei confronti dell' di , Controparte_4 Controparte_6
e previa concessione di una Controparte_6 Controparte_9
somma a titolo di provvisionale, accertare e dichiarare le rispettive responsabilità dei conducenti l'autovettura e nel detto sinistro e CP_8 Controparte_10
condannare i resistenti in solido al risarcimento, in favore dei ricorrenti, del danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale, nella misura complessiva di
€ 1.156.155,95, e del danno patrimoniale da perdita del reddito, nella misura di €
287.435,00, o in quella diversa da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Deducevano i ricorrenti che: -il conducente della aveva perso il controllo CP_8
dell'autoveicolo, andando ad invadere la opposta corsia di marcia, da cui sopraggiungeva la che, non potendo scartare verso destra per la Controparte_10
presenza di alberi sul margine della strada, aveva attinto frontalmente la CP_8
- la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento penale aveva accertato che l'impatto, di notevole violenza, si era concretizzato all'interno della corsia di marcia percorsa dal fuoristrada , tra la parte anteriore (eccentrica a sinistra) della CP_10
e la parte anteriore sinistra della;
- il procedimento CP_8 Controparte_10
penale a carico di si era concluso con l'archiviazione, Persona_6
essendo emerso che nella condotta di guida del erano configurabili diverse Parte_2
violazioni del codice della strada, compreso l'eccesso di velocità in considerazione della situazione della strada (fondo stradale sdrucciolevole) e delle condizioni ambientali
(orario notturno, assenza di illuminazione, nevischio e pioggia in atto); - le richieste risarcitorie stragiudiziali erano rimaste senza esito.
Si costituiva in giudizio l' che Controparte_11
contestava la dinamica del sinistro come riportata dai ricorrenti e la responsabilità del
3 conducente della nella causazione del sinistro che, invece, andava CP_8
imputata al conducente della , quantomeno in via concorrente;
Controparte_10
contestava inoltre il quantum debeatur, ritenendolo eccessivo, e chiedeva che il risarcimento fosse parametrato alla realtà socio economica del Marocco, Paese di residenza degli eredi della vittima;
in ogni caso, nella determinazione del danno da perdita del rapporto parentale chiedeva che si tenesse conto di tutti i parametri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano (convivenza, intensità del rapporto affettivo, sopravvivenza di altri congiunti, ecc.), mentre contestava la debenza di un danno patrimoniale da perdita della contribuzione economica da parte della vittima, in quanto non provato. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'istanza di provvisionale;
in via principale il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di soccombenza, di Contr limitare l'esposizione di con condanna di e della Controparte_6 Parte_3
, in ipotesi di loro accertata responsabilità nella causazione dei danni, ai sensi
[...]
Contr degli artt. 1916 e 2055 c.c., a rifondere ad le somme versate in esecuzione della sentenza, in proporzione al grado di colpa attribuibile al CP_6
Si costituiva in giudizio anche , che deduceva l'esclusiva Controparte_6
responsabilità del conducente della Daewoo OS nella causazione del sinistro e chiedeva pertanto il rigetto della domanda nei propri confronti, con vittoria di spese.
Anche la società si costituiva in giudizio contestando Controparte_5
la responsabilità del conducente del veicolo assicurato, deducendo che l'esclusiva responsabilità del sinistro era imputabile alla condotta imprudente di , Parte_2
come accertato all'esito del procedimento penale;
contestava l'entità del danno preteso dai ricorrenti, eccependo in ogni caso che la propria garanzia era limitata al massimale nella misura di € 5.000.000,00. Chiedeva pertanto, previo rigetto dell'istanza di provvisionale, il rigetto della domanda nei propri confronti e, in via subordinata, in caso di condanna, di limitare e ridurre l'entità del risarcimento a suo carico in misura proporzionale al grado di colpa concorrente del nella causazione del sinistro CP_6
e, in ogni caso, contenere l'obbligazione risarcitoria nei limiti del massimale previsto dal contratto di assicurazione.
4 Disposto il mutamento del rito, con ordinanza del 10.4.2019 il Tribunale riconosceva a favore degli attori una provvisionale di € 100.000,00 (da ripartirsi in parti uguali), che poneva a carico di CP_12
Il giudizio veniva istruito con prova testimoniale e ctu cinematico-ricostruttiva.
Con sentenza n. 1936/2021 pubblicata il 10.08.2021 il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda per quanto di ragione e condannava i convenuti Controparte_13
e al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di € 168.250,00 pro Controparte_6
capite in favore di (in proprio e nella qualità in atti), Controparte_1 Controparte_2
e e di € 24.350,00 pro capite in favore di Controparte_3 Persona_8 Per_9
, (e, per essi, del
[...] Persona_3 Persona_4 Controparte_14
procuratore ), oltre al pagamento delle spese di lite in favore degli Controparte_1
attori e degli altri convenuti e e delle spese di CTU. CP_6 Parte_3
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 30.9.2021, ha proposto tempestivo appello , con sede in Bulgaria, a mezzo della Parte_1
procuratrice, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Preliminarmente disporre la sospensione della sentenza impugnata, anche inaudita altera parte, per le motivazioni sopra addotte sull'inesistenza, palese illegittimità della stessa e chiara e motivata difficoltà a recuperare le somme stesse ove vi sia una pronuncia più favorevole alla attrice o che coinvolga tutti
i litisconsorti necessari non chiamati dal giudice di prime cure. Si chiede altresì che la Ecc.ma
CDA adita voglia ordinare l'immediata restituzione della somma percepita, anche parziale e limitata al 50%, al fine di consentire all'attrice di non incorrere in indebito pagamento sulla base della procedura internazionale Guarantee Call, ex art 6 Internal regulations of Council of Bureaux;
2. Ancora in via preliminare dichiarare sic et simpliciter inesistente la sentenza di primo grado e restituire gli atti al Tribunale di primo grado per l'integrazione del contraddittorio;
3. Nel merito in ogni caso riformare la sentenza di primo grado riducendo della metà le somme dovute agli eredi odierni appellati, così come riportate al punto 2) del dispositivo pag 10 dell'impugnata sentenza, anche integrando, se ritenuto, in questa sede il contraddittorio e stabilendo le somme dovute, nei limiti del massimale di € 5.000.000,00 a tutti i danneggiati, valutando l'effettiva debenza, anche all'esito di eventuale CTU medica, pro quota, nonché riformare la stessa sentenza nelle parti indicate relativamente alle spese legali, ove ritenute dovute
4. In via subordinata stabilire la minor somma di giustizia ritenuta dovuta agli eredi del defunto;
5. In ogni caso con Persona_7
5 vittoria di spese e di onorari del presente giudizio e riforma dell'impugnata sentenza in relazione agli importi dovuti per spese legali come in motivazione”.
Costituitisi in giudizio, i congiunti della vittima, specificati in epigrafe, hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; sempre preliminarmente, in via assorbente, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'appellante, oltre che il difetto di interesse ad agire;
hanno quindi chiesto, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, il rigetto dell'appello, per difetto dei presupposti per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri danneggiati, e per l'infondatezza nel merito, con vittoria di spese di lite.
costituitasi in giudizio, ha preso atto dei motivi di Controparte_15
appello formulati da ed ha chiesto, previa conferma della propria Parte_1
legittimazione SS, di decidere con la miglior motivazione;
con vittoria di spese.
Pure la si è costituita in giudizio, contestando la Controparte_5
fondatezza del gravame;
ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
e sono rimasti contumaci. Controparte_6 Controparte_6
Con ordinanza del 8.2.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata riservata per la decisione in data
13.12.2023, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'appellante, premessa la propria legittimazione ad agire in quanto civilmente responsabile, ha fondato il gravame sui seguenti motivi:
1) inesistenza della sentenza perché non emessa nel contraddittorio con tutti i danneggiati del sinistro oggetto del giudizio, ex art. 140 Codice delle Assicurazioni e 102 c.p.c.;
2) erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, laddove il primo giudice ha affermato che occupava il sedile anteriore della e non quello Persona_7 CP_8
posteriore, con diversa incidenza causale del mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
3) motivazione contraddittoria, laddove il giudice, pur avendo dichiarato di compensare le spese di lite per un terzo, ha poi omesso di operare la relativa decurtazione;
6 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui il primo giudice ha condannato i soccombenti al pagamento delle spese di lite anche in favore della Parte_3
[...]
L'appello è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo della legittimazione ad appellare.
La legittimazione ad appellare, come in genere ad impugnare, costituisce una delle condizioni poste dalla legge per proporre validamente un'impugnazione.
Fatta eccezione per l'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c., soggetto legittimato ad appellare è colui che ha rivestito la qualità di parte nella precedente fase processuale, sia che si tratti di parte originaria sia che si tratti di interveniente nel processo (in tal senso,
Cass. 16.4.2007 n. 9044; Cass. 11.2.2005 n. 2841; Cass.
3.7.1998 n. 6480).
La legittimazione, pertanto, spetta al soggetto che abbia partecipato al precedente grado di giudizio, concluso con una pronuncia a lui sfavorevole, indipendentemente dall'effettiva titolarità attiva o SS del rapporto giuridico sostanziale.
“La legittimazione al ricorso per cassazione, o all'impugnazione in genere, spetta esclusivamente
a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l'impugnazione non si esercita un'azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio, non rilevando in contrario che il soggetto rimasto estraneo a questo, deduca a fondamento della proposta impugnazione la propria qualità di litisconsorte necessario e la sua illegittima pretermissione, in quanto siffatte deduzioni possono giustificare l'inopponibilità della sentenza nei suoi confronti o legittimarlo all'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. non anche all'impugnazione ordinaria” (Cassazione civile sez. I, 18/05/1994, n. 4878).
Per ius receptum è inammissibile l'impugnazione proposta da colui il quale non abbia rivestito la veste di parte nel giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza gravata.
Nell'ipotesi in cui il gravame sia stato proposto da un soggetto estraneo al rapporto processuale di prime cure, il difetto di "legitimatio ad causam", attinendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(conf. Corte appello Napoli sez. III, 08/10/2009, n.2885).
7 Nel caso che ci occupa è pacifico che la non ha assunto Parte_1
la qualità di parte nel giudizio di primo grado, non essendo stata evocata in giudizio, né essendo intervenuta.
La compagnia assicurativa bulgara, odierna appellante, non aveva alcuna legittimazione SS in primo grado, né tantomeno ha legittimazione attiva a proporre appello avverso una sentenza non emessa nei suoi confronti, all'esito di un giudizio di cui non è stata parte.
L'appellante ha dedotto di essere MA a stare in giudizio “poiché gli effetti dell'impugnata sentenza si dispiegano tutti contro la stessa, obbligata al pagamento nei confronti Contr dell' che agisce quale mero rappresentante processuale della medesima;
non solo ex art. 152 comma IV C.d.A ha pieno interesse a stare in giudizio ed a impugnare la sentenza emessa…”.
L'assunto non è condivisibile sotto entrambi i profili. Contr Innanzitutto perché, per quanto si dirà, on è mero rappresentante processuale della compagnia appellante;
inoltre perché il richiamo all'art. 152 Codice Assicurazioni è del tutto inconferente al caso di specie.
La fattispecie che ci occupa riguarda un sinistro avvenuto in Italia, che ha coinvolto un'autovettura immatricolata ed assicurata all'estero, con targa straniera, alla quale si applicano gli artt. 125 e 126 D. L.vo 209/2005 (Codice delle Assicurazioni).
In forza dell'art. 125 D. L.vo 209/2005 l'obbligo di assicurazione per la r.c.a. vige anche per i veicoli immatricolati all'estero, una volta entrati in Italia.
L'art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri) co. 3 D. L.vo 7.9.2005
n. 209 prevede che “per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno
Stato terzo l'obbligo di assicurazione: C) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'
[...]
”. Controparte_4
Il co. 5 della predetta norma prevede che “nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c, l'
[...]
provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi Controparte_4 diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde”.
A mente dell'art. 126 (Ufficio Centrale Italiano) D. L.vo cit., per quanto qui di interesse:
“1 L'Ufficio centrale italiano e' abilitato all'esercizio delle funzioni di Organizzazione_1
e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal
[...] presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico.
8
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125 svolge le seguenti attività:
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli
a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli
145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore
o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo”. Contr L'art. 126 attribuisce dunque all' non solo la domiciliazione, ma anche la legittimazione esclusiva del giudizio risarcitorio (2° co. lett. C), dal che discende il difetto di legittimazione SS dell'assicuratore straniero, nei cui confronti l'azione sarebbe inammissibile, mentre va affermata, sulla base del disposto normativo, la legittimazione Contr SS dell' in tal senso, già Corte Appello Milano 1.10.1982, nella vigenza dell'art. 6 l. 990/1969, e molte altre pronunce di merito).
Il sistema della carta verde (disciplinato dal richiamato art. 125 co. 3 lett. C, CdA), si basa sull'esistenza di una serie di uffici (bureaux) - dislocati nei vari Stati aderenti al sistema e costituiti dai vari assicuratori nazionali - il cui compito è quello di risarcire le vittime di sinistri avvenuti nel Paese dove essi hanno sede, causati da veicoli immatricolati in altri
Paesi, salva rivalsa nei confronti dell'assicuratore responsabile.
Il bureau dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato (bureau certifica C.F._2
l'esistenza di un contratto di assicurazione nei confronti degli altri bureaux nazionali, che si sono vicendevolmente impegnati ad accettare questa certificazione e ne riconoscono l'efficacia secondo le convenzioni di interbureaux vigenti, sicchè il bureau dello Stato nel quale detto veicolo circola temporaneamente (in Italia, l gestisce con CP_4
indipendenza il sinistro liquidando i danni al soggetto danneggiato da un veicolo con
9 targa straniera (bureau gestionnaire), salvo il diritto di ripetizione nei confronti del bureau èmetteur. Contr In sostanza, il bureau gestionnaire che riceve la denuncia di danno (nel nostro caso l' si comporta come se avesse emesso la polizza di assicurazione e liquida il sinistro, esercitando poi il regresso.
Dunque, l'art. 126 cit. (e, prima, l'articolo 6 della legge n.990/1969) prevede la legittimazione a stare in giudizio dell' per il risarcimento del danno cagionato dalla CP_4
circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati esteri e stabilisce che nei confronti di detto ente si applicano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile.
Quindi l' non è un mero rappresentante processuale della compagnia straniera, ma CP_4
ha una legittimazione SS propria e diretta, in quanto obbligato ex lege (art. 125-126
CdA) a risarcire i danni provocati in Italia da veicolo con targa estera.
A conferma di tanto vi è che, nel caso di specie, in esecuzione della sentenza CP_12
di primo grado, ha provveduto a corrispondere le relative somme ai danneggiati (salvo eventuale esercizio della rivalsa nei confronti della compagnia estera).
Come chiarito dalla Suprema Corte, “Rispetto alla domanda risarcitoria spiegata dai danneggiati, l'Ufficio si presenta quale garante ex lege, che, in tal modo, ha azione di rivalsa nei confronti della compagnia straniera (Cass. 25.9.2009 n. 20667. v. anche Cass.
3.6.1996 n. 5078, Contr entrambe in motivazione). Quindi, l' non è solo un domiciliatario ex Lege, ma anche legittimato passivo diretto (art. 126, comma 4, lett. e, Cod. assicurazioni) e, sul piano sostanziale, garante ex Lege, tenuto in forza di un'obbligazione propria, che si aggiunge a quella dell'assicuratore straniero, nei confronti del quale potrà eventualmente agire in rivalsa. Contr L'obbligazione risarcitoria dell' ei confronti dei danneggiati si basa sul rapporto obbligatorio che si costituisce, in forza della convenzione tra i bureaux nazionali e poi della legge nazionale
(nell'ipotesi, artt. 125 e 126 Cod. assicurazioni)” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/05/2012,
n.7932).
Da quanto finora esposto discende che, essendo la compagnia bulgara Parte_1
priva di legittimazione ad impugnare la sentenza (emessa nei confronti
[...]
della MA SS , l'appello va dichiarato inammissibile. CP_12
Ogni altra questione rimane assorbita.
10 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate, in favore di tutte le parti appellate costituite, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum e dell'attività effettivamente svolta.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, sull'appello principale proposto da
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pt., avverso la sentenza Parte_1
n. 1936/2021 emessa dal Tribunale di Foggia il 10.08.2021, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello, per carenza di legittimazione ad impugnare dell'appellante;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di (in proprio e Controparte_1
quale procuratore speciale di Controparte_2 Persona_8 Persona_2
, quest'ultima
[...] Persona_3 Persona_4 Controparte_3
in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
, della in persona del l.r.p.t. Persona_5 Controparte_16
e di in persona del l.r.p.t., Controparte_4
delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida, per ciascuna delle tre parti, nella misura di € 10.100,00 per compensi professionali, oltre RFSG, IVA e CAP come per legge;
5) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (inammissibilità dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico degli appellanti principali dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Michele Ancona
11 12
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Michele ANCONA -Presidente
2) Dott. Emma MANZIONNA -Consigliere
3) Dott.ssa Maristella SARDONE -Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 1419 dell'anno
2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avverso la sentenza n. 1936/2021
Rep. emessa dal Tribunale di Foggia, Prima Sezione civile, pubblicata in data 10.08.2021
Tra
, con sede legale in Sofia, Bulgaria, in persona degli Parte_1
amministratori delegati, legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in Milano alla P.tta Umberto Giordano n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Martucci Schisa, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di costituzione in sostituzione di nuovo difensore, depositato telematicamente il 16.1.2024
APPELLANTE
CONTRO
, nato in [...] il [...] e residente in [...](Marocco) C.F. Controparte_1
, che interviene in proprio e quale procuratore speciale, della C.F._1
propria nuora nata il [...] in [...], del proprio figlio Controparte_2 [...]
ato il 27/11/1992 in Marocco, del proprio figlio Persona_1 Persona_2
nato il [...] in [...], del proprio figlio nato il [...] Persona_3
in Marocco, del proprio figlio nata il [...] in [...], della Persona_4
propria moglie nata nel 1962 in Marocco, la quale ultima interviene Controparte_3
1 in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata il [...] in [...], elettivamente domiciliati in Eboli (SA) Persona_5
al Viale Amendola n. 59, presso lo studio dell'avv. Angelo Raffaele Miceli, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in atti
APPELLATI
E
C.F. e P. IVA ), Controparte_4 P.IVA_1
con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliato in Milano al Largo Augusto n. 3, presso lo studio dell'avv. Filippo Martini, che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
E con sede in Torino, in Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari al Corso Vittorio
Emanuele II n. 60, presso lo studio dell'avv. Vittorio Russi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E
Controparte_6
[...]
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 13.12.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
In data 8 febbraio 2015, intorno all'1,30, sulla S.P. 35, in agro di Poggio Imperiale (FG), si verificava uno scontro tra l'autovettura Daewoo OS, targata PA1720BH, di proprietà di e condotta da , assicurata per la RCA con la Controparte_6 Parte_2
società , con carta verde, e l'autovettura Hyunday CP_7 Parte_1
Terracan targata CT664NG, di proprietà di e condotta da Controparte_6 [...]
assicurata per la r.c.a. dalla . Persona_6 Controparte_5
2 Nel sinistro decedeva , terzo trasportato sull'autovettura Persona_7 CP_8
decedevano altresì il conducente ed altro passeggero, mentre gli
[...] Parte_2
altri due occupanti la rimanevano feriti, come gli occupanti della CP_8
Hyunday Terracan.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Foggia il 9.11.2016, i congiunti di (padre, madre, moglie e fratelli), in epigrafe indicati, Persona_7
chiedevano, nei confronti dell' di , Controparte_4 Controparte_6
e previa concessione di una Controparte_6 Controparte_9
somma a titolo di provvisionale, accertare e dichiarare le rispettive responsabilità dei conducenti l'autovettura e nel detto sinistro e CP_8 Controparte_10
condannare i resistenti in solido al risarcimento, in favore dei ricorrenti, del danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale, nella misura complessiva di
€ 1.156.155,95, e del danno patrimoniale da perdita del reddito, nella misura di €
287.435,00, o in quella diversa da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Deducevano i ricorrenti che: -il conducente della aveva perso il controllo CP_8
dell'autoveicolo, andando ad invadere la opposta corsia di marcia, da cui sopraggiungeva la che, non potendo scartare verso destra per la Controparte_10
presenza di alberi sul margine della strada, aveva attinto frontalmente la CP_8
- la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento penale aveva accertato che l'impatto, di notevole violenza, si era concretizzato all'interno della corsia di marcia percorsa dal fuoristrada , tra la parte anteriore (eccentrica a sinistra) della CP_10
e la parte anteriore sinistra della;
- il procedimento CP_8 Controparte_10
penale a carico di si era concluso con l'archiviazione, Persona_6
essendo emerso che nella condotta di guida del erano configurabili diverse Parte_2
violazioni del codice della strada, compreso l'eccesso di velocità in considerazione della situazione della strada (fondo stradale sdrucciolevole) e delle condizioni ambientali
(orario notturno, assenza di illuminazione, nevischio e pioggia in atto); - le richieste risarcitorie stragiudiziali erano rimaste senza esito.
Si costituiva in giudizio l' che Controparte_11
contestava la dinamica del sinistro come riportata dai ricorrenti e la responsabilità del
3 conducente della nella causazione del sinistro che, invece, andava CP_8
imputata al conducente della , quantomeno in via concorrente;
Controparte_10
contestava inoltre il quantum debeatur, ritenendolo eccessivo, e chiedeva che il risarcimento fosse parametrato alla realtà socio economica del Marocco, Paese di residenza degli eredi della vittima;
in ogni caso, nella determinazione del danno da perdita del rapporto parentale chiedeva che si tenesse conto di tutti i parametri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano (convivenza, intensità del rapporto affettivo, sopravvivenza di altri congiunti, ecc.), mentre contestava la debenza di un danno patrimoniale da perdita della contribuzione economica da parte della vittima, in quanto non provato. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'istanza di provvisionale;
in via principale il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di soccombenza, di Contr limitare l'esposizione di con condanna di e della Controparte_6 Parte_3
, in ipotesi di loro accertata responsabilità nella causazione dei danni, ai sensi
[...]
Contr degli artt. 1916 e 2055 c.c., a rifondere ad le somme versate in esecuzione della sentenza, in proporzione al grado di colpa attribuibile al CP_6
Si costituiva in giudizio anche , che deduceva l'esclusiva Controparte_6
responsabilità del conducente della Daewoo OS nella causazione del sinistro e chiedeva pertanto il rigetto della domanda nei propri confronti, con vittoria di spese.
Anche la società si costituiva in giudizio contestando Controparte_5
la responsabilità del conducente del veicolo assicurato, deducendo che l'esclusiva responsabilità del sinistro era imputabile alla condotta imprudente di , Parte_2
come accertato all'esito del procedimento penale;
contestava l'entità del danno preteso dai ricorrenti, eccependo in ogni caso che la propria garanzia era limitata al massimale nella misura di € 5.000.000,00. Chiedeva pertanto, previo rigetto dell'istanza di provvisionale, il rigetto della domanda nei propri confronti e, in via subordinata, in caso di condanna, di limitare e ridurre l'entità del risarcimento a suo carico in misura proporzionale al grado di colpa concorrente del nella causazione del sinistro CP_6
e, in ogni caso, contenere l'obbligazione risarcitoria nei limiti del massimale previsto dal contratto di assicurazione.
4 Disposto il mutamento del rito, con ordinanza del 10.4.2019 il Tribunale riconosceva a favore degli attori una provvisionale di € 100.000,00 (da ripartirsi in parti uguali), che poneva a carico di CP_12
Il giudizio veniva istruito con prova testimoniale e ctu cinematico-ricostruttiva.
Con sentenza n. 1936/2021 pubblicata il 10.08.2021 il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda per quanto di ragione e condannava i convenuti Controparte_13
e al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di € 168.250,00 pro Controparte_6
capite in favore di (in proprio e nella qualità in atti), Controparte_1 Controparte_2
e e di € 24.350,00 pro capite in favore di Controparte_3 Persona_8 Per_9
, (e, per essi, del
[...] Persona_3 Persona_4 Controparte_14
procuratore ), oltre al pagamento delle spese di lite in favore degli Controparte_1
attori e degli altri convenuti e e delle spese di CTU. CP_6 Parte_3
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 30.9.2021, ha proposto tempestivo appello , con sede in Bulgaria, a mezzo della Parte_1
procuratrice, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Preliminarmente disporre la sospensione della sentenza impugnata, anche inaudita altera parte, per le motivazioni sopra addotte sull'inesistenza, palese illegittimità della stessa e chiara e motivata difficoltà a recuperare le somme stesse ove vi sia una pronuncia più favorevole alla attrice o che coinvolga tutti
i litisconsorti necessari non chiamati dal giudice di prime cure. Si chiede altresì che la Ecc.ma
CDA adita voglia ordinare l'immediata restituzione della somma percepita, anche parziale e limitata al 50%, al fine di consentire all'attrice di non incorrere in indebito pagamento sulla base della procedura internazionale Guarantee Call, ex art 6 Internal regulations of Council of Bureaux;
2. Ancora in via preliminare dichiarare sic et simpliciter inesistente la sentenza di primo grado e restituire gli atti al Tribunale di primo grado per l'integrazione del contraddittorio;
3. Nel merito in ogni caso riformare la sentenza di primo grado riducendo della metà le somme dovute agli eredi odierni appellati, così come riportate al punto 2) del dispositivo pag 10 dell'impugnata sentenza, anche integrando, se ritenuto, in questa sede il contraddittorio e stabilendo le somme dovute, nei limiti del massimale di € 5.000.000,00 a tutti i danneggiati, valutando l'effettiva debenza, anche all'esito di eventuale CTU medica, pro quota, nonché riformare la stessa sentenza nelle parti indicate relativamente alle spese legali, ove ritenute dovute
4. In via subordinata stabilire la minor somma di giustizia ritenuta dovuta agli eredi del defunto;
5. In ogni caso con Persona_7
5 vittoria di spese e di onorari del presente giudizio e riforma dell'impugnata sentenza in relazione agli importi dovuti per spese legali come in motivazione”.
Costituitisi in giudizio, i congiunti della vittima, specificati in epigrafe, hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; sempre preliminarmente, in via assorbente, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'appellante, oltre che il difetto di interesse ad agire;
hanno quindi chiesto, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, il rigetto dell'appello, per difetto dei presupposti per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri danneggiati, e per l'infondatezza nel merito, con vittoria di spese di lite.
costituitasi in giudizio, ha preso atto dei motivi di Controparte_15
appello formulati da ed ha chiesto, previa conferma della propria Parte_1
legittimazione SS, di decidere con la miglior motivazione;
con vittoria di spese.
Pure la si è costituita in giudizio, contestando la Controparte_5
fondatezza del gravame;
ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
e sono rimasti contumaci. Controparte_6 Controparte_6
Con ordinanza del 8.2.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata riservata per la decisione in data
13.12.2023, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'appellante, premessa la propria legittimazione ad agire in quanto civilmente responsabile, ha fondato il gravame sui seguenti motivi:
1) inesistenza della sentenza perché non emessa nel contraddittorio con tutti i danneggiati del sinistro oggetto del giudizio, ex art. 140 Codice delle Assicurazioni e 102 c.p.c.;
2) erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, laddove il primo giudice ha affermato che occupava il sedile anteriore della e non quello Persona_7 CP_8
posteriore, con diversa incidenza causale del mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
3) motivazione contraddittoria, laddove il giudice, pur avendo dichiarato di compensare le spese di lite per un terzo, ha poi omesso di operare la relativa decurtazione;
6 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui il primo giudice ha condannato i soccombenti al pagamento delle spese di lite anche in favore della Parte_3
[...]
L'appello è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo della legittimazione ad appellare.
La legittimazione ad appellare, come in genere ad impugnare, costituisce una delle condizioni poste dalla legge per proporre validamente un'impugnazione.
Fatta eccezione per l'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c., soggetto legittimato ad appellare è colui che ha rivestito la qualità di parte nella precedente fase processuale, sia che si tratti di parte originaria sia che si tratti di interveniente nel processo (in tal senso,
Cass. 16.4.2007 n. 9044; Cass. 11.2.2005 n. 2841; Cass.
3.7.1998 n. 6480).
La legittimazione, pertanto, spetta al soggetto che abbia partecipato al precedente grado di giudizio, concluso con una pronuncia a lui sfavorevole, indipendentemente dall'effettiva titolarità attiva o SS del rapporto giuridico sostanziale.
“La legittimazione al ricorso per cassazione, o all'impugnazione in genere, spetta esclusivamente
a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l'impugnazione non si esercita un'azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio, non rilevando in contrario che il soggetto rimasto estraneo a questo, deduca a fondamento della proposta impugnazione la propria qualità di litisconsorte necessario e la sua illegittima pretermissione, in quanto siffatte deduzioni possono giustificare l'inopponibilità della sentenza nei suoi confronti o legittimarlo all'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. non anche all'impugnazione ordinaria” (Cassazione civile sez. I, 18/05/1994, n. 4878).
Per ius receptum è inammissibile l'impugnazione proposta da colui il quale non abbia rivestito la veste di parte nel giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza gravata.
Nell'ipotesi in cui il gravame sia stato proposto da un soggetto estraneo al rapporto processuale di prime cure, il difetto di "legitimatio ad causam", attinendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(conf. Corte appello Napoli sez. III, 08/10/2009, n.2885).
7 Nel caso che ci occupa è pacifico che la non ha assunto Parte_1
la qualità di parte nel giudizio di primo grado, non essendo stata evocata in giudizio, né essendo intervenuta.
La compagnia assicurativa bulgara, odierna appellante, non aveva alcuna legittimazione SS in primo grado, né tantomeno ha legittimazione attiva a proporre appello avverso una sentenza non emessa nei suoi confronti, all'esito di un giudizio di cui non è stata parte.
L'appellante ha dedotto di essere MA a stare in giudizio “poiché gli effetti dell'impugnata sentenza si dispiegano tutti contro la stessa, obbligata al pagamento nei confronti Contr dell' che agisce quale mero rappresentante processuale della medesima;
non solo ex art. 152 comma IV C.d.A ha pieno interesse a stare in giudizio ed a impugnare la sentenza emessa…”.
L'assunto non è condivisibile sotto entrambi i profili. Contr Innanzitutto perché, per quanto si dirà, on è mero rappresentante processuale della compagnia appellante;
inoltre perché il richiamo all'art. 152 Codice Assicurazioni è del tutto inconferente al caso di specie.
La fattispecie che ci occupa riguarda un sinistro avvenuto in Italia, che ha coinvolto un'autovettura immatricolata ed assicurata all'estero, con targa straniera, alla quale si applicano gli artt. 125 e 126 D. L.vo 209/2005 (Codice delle Assicurazioni).
In forza dell'art. 125 D. L.vo 209/2005 l'obbligo di assicurazione per la r.c.a. vige anche per i veicoli immatricolati all'estero, una volta entrati in Italia.
L'art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri) co. 3 D. L.vo 7.9.2005
n. 209 prevede che “per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno
Stato terzo l'obbligo di assicurazione: C) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'
[...]
”. Controparte_4
Il co. 5 della predetta norma prevede che “nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c, l'
[...]
provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi Controparte_4 diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde”.
A mente dell'art. 126 (Ufficio Centrale Italiano) D. L.vo cit., per quanto qui di interesse:
“1 L'Ufficio centrale italiano e' abilitato all'esercizio delle funzioni di Organizzazione_1
e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal
[...] presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico.
8
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125 svolge le seguenti attività:
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli
a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli
145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore
o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo”. Contr L'art. 126 attribuisce dunque all' non solo la domiciliazione, ma anche la legittimazione esclusiva del giudizio risarcitorio (2° co. lett. C), dal che discende il difetto di legittimazione SS dell'assicuratore straniero, nei cui confronti l'azione sarebbe inammissibile, mentre va affermata, sulla base del disposto normativo, la legittimazione Contr SS dell' in tal senso, già Corte Appello Milano 1.10.1982, nella vigenza dell'art. 6 l. 990/1969, e molte altre pronunce di merito).
Il sistema della carta verde (disciplinato dal richiamato art. 125 co. 3 lett. C, CdA), si basa sull'esistenza di una serie di uffici (bureaux) - dislocati nei vari Stati aderenti al sistema e costituiti dai vari assicuratori nazionali - il cui compito è quello di risarcire le vittime di sinistri avvenuti nel Paese dove essi hanno sede, causati da veicoli immatricolati in altri
Paesi, salva rivalsa nei confronti dell'assicuratore responsabile.
Il bureau dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato (bureau certifica C.F._2
l'esistenza di un contratto di assicurazione nei confronti degli altri bureaux nazionali, che si sono vicendevolmente impegnati ad accettare questa certificazione e ne riconoscono l'efficacia secondo le convenzioni di interbureaux vigenti, sicchè il bureau dello Stato nel quale detto veicolo circola temporaneamente (in Italia, l gestisce con CP_4
indipendenza il sinistro liquidando i danni al soggetto danneggiato da un veicolo con
9 targa straniera (bureau gestionnaire), salvo il diritto di ripetizione nei confronti del bureau èmetteur. Contr In sostanza, il bureau gestionnaire che riceve la denuncia di danno (nel nostro caso l' si comporta come se avesse emesso la polizza di assicurazione e liquida il sinistro, esercitando poi il regresso.
Dunque, l'art. 126 cit. (e, prima, l'articolo 6 della legge n.990/1969) prevede la legittimazione a stare in giudizio dell' per il risarcimento del danno cagionato dalla CP_4
circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati esteri e stabilisce che nei confronti di detto ente si applicano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile.
Quindi l' non è un mero rappresentante processuale della compagnia straniera, ma CP_4
ha una legittimazione SS propria e diretta, in quanto obbligato ex lege (art. 125-126
CdA) a risarcire i danni provocati in Italia da veicolo con targa estera.
A conferma di tanto vi è che, nel caso di specie, in esecuzione della sentenza CP_12
di primo grado, ha provveduto a corrispondere le relative somme ai danneggiati (salvo eventuale esercizio della rivalsa nei confronti della compagnia estera).
Come chiarito dalla Suprema Corte, “Rispetto alla domanda risarcitoria spiegata dai danneggiati, l'Ufficio si presenta quale garante ex lege, che, in tal modo, ha azione di rivalsa nei confronti della compagnia straniera (Cass. 25.9.2009 n. 20667. v. anche Cass.
3.6.1996 n. 5078, Contr entrambe in motivazione). Quindi, l' non è solo un domiciliatario ex Lege, ma anche legittimato passivo diretto (art. 126, comma 4, lett. e, Cod. assicurazioni) e, sul piano sostanziale, garante ex Lege, tenuto in forza di un'obbligazione propria, che si aggiunge a quella dell'assicuratore straniero, nei confronti del quale potrà eventualmente agire in rivalsa. Contr L'obbligazione risarcitoria dell' ei confronti dei danneggiati si basa sul rapporto obbligatorio che si costituisce, in forza della convenzione tra i bureaux nazionali e poi della legge nazionale
(nell'ipotesi, artt. 125 e 126 Cod. assicurazioni)” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/05/2012,
n.7932).
Da quanto finora esposto discende che, essendo la compagnia bulgara Parte_1
priva di legittimazione ad impugnare la sentenza (emessa nei confronti
[...]
della MA SS , l'appello va dichiarato inammissibile. CP_12
Ogni altra questione rimane assorbita.
10 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate, in favore di tutte le parti appellate costituite, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum e dell'attività effettivamente svolta.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, sull'appello principale proposto da
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pt., avverso la sentenza Parte_1
n. 1936/2021 emessa dal Tribunale di Foggia il 10.08.2021, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello, per carenza di legittimazione ad impugnare dell'appellante;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di (in proprio e Controparte_1
quale procuratore speciale di Controparte_2 Persona_8 Persona_2
, quest'ultima
[...] Persona_3 Persona_4 Controparte_3
in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
, della in persona del l.r.p.t. Persona_5 Controparte_16
e di in persona del l.r.p.t., Controparte_4
delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida, per ciascuna delle tre parti, nella misura di € 10.100,00 per compensi professionali, oltre RFSG, IVA e CAP come per legge;
5) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (inammissibilità dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico degli appellanti principali dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Michele Ancona
11 12