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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2318/2022 R.G.A.C. - avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del 15.11.2021 (rep. 3610/2021), nonché la sentenza n. 2632/18 del 3.12.2018, emesse nel procedimento n. 600004/2006 dal Tribunale di Torre Annunziata
- riservata in decisione senza assegnazione di termini, vertente tra
Parte_1
e dei soci illimitatamente responsabili ,
[...] Parte_1
e , in persona del Curatore, rappresentato e difeso Parte_1 Parte_1 dall'Avvocato Giuseppina Vasaturo, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Luca Giordano, n.15;
Appellante
e
1) (C.F. ), 2) (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
) 3) (C.F. ), 4) C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
(C.F. 5) (C.F. ), 6) C.F._4 CP_5 C.F._5 CP_6
(C.F. ), domiciliati in Napoli, Via Cervantes, n. 64; nonché
[...] C.F._6
7) (C.F. ); 8) (C.F. CP_1 C.F._7 CP_5
); 9) (C.F. ; 10) C.F._8 Parte_2 C.F._9 CP_7
(C.F. ), domiciliati in Torre del Greco (NA), Via S. Noto
[...] C.F._10
n.32, nonché 11) (C.F. ), domiciliato in Torre CP_5 C.F._8
Annunziata al Corso Umberto I n. 47/E; nonché 12) (C.F. CP_8
) residente in [...]-58; 13) C.F._11 [...]
(C.F. ), residente In Torre del Greco, Via Olivella n.4; 14) CP_3 C.F._12
(C.F. ), residente in [...] C.F._13
pagina 1 di 4 Parco Magnolia n. 603/D int.6 piano 2; 15) (C.F. ), CP_10 C.F._14 residente Caserta, Via G. Verdi n.80; 16) (C.F. ), CP_1 C.F._15 residente in [...], 17) (C.F. CP_6
), residente in [...], piano 4, int.18; C.F._16 appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 13.3.2025, la parte costituita non è comparsa e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 309 cpc, all'udienza del 24.4.2025, andata anch'essa deserta.
Quanto alle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione delle parti in due udienze successive, nel regime processuale attualmente in vigore è prevista l'immediata estinzione del processo (artt. 181 e 309 c.p.c.), pur se la modifica in tal senso dell'articolo 181 c.p.c.
(che, in precedenza, stabiliva la mera cancellazione dal ruolo, cui conseguiva l'estinzione solo se il processo non fosse riassunto nel termine ex art. 307 c.p.c.), da parte dell'articolo
50 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge) è stata dichiarata applicabile
(dall'articolo 56) ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore (25 giugno 2008).
Il presente giudizio è, invece, iniziato prima del 25 giugno 2008, onde l'anzidetta disposizione transitoria imporrebbe, secondo il vecchio testo dell'articolo 181 c.p.c., la sola cancellazione dal ruolo.
Occorre, tuttavia, tener conto anche della recente riforma dell'ordinamento processuale, introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che, nel consentire che le udienze di svolgano anche mediante collegamenti audiovisivi ovvero siano sostituite dal deposito di note scritte (art. 127, terzo comma, c.p.c.), ha sia sancito l'equivalenza della trattazione scritta all'udienza (come si evince dal quinto comma dell'articolo 127-ter, c.p.c., secondo cui il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti), sia regolato specificamente gli effetti derivanti dal mancato deposito delle note entro il termine perentorio assegnato dal giudice, in modalità analoghe a quelle previste dagli attuali articoli 181 e 309 c.p.c. in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno 2008.
Ne discende che, per espressa volontà del legislatore, ove sia disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, dal mancato deposito delle note anche entro il nuovo termine di cui al quarto comma, ovvero dalla mancata comparizione all'udienza fissata a norma della medesima disposizione deriva l'estinzione anche dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, i quali, altrimenti, sarebbero soggetti, in caso di pagina 2 di 4 mancata comparizione a due udienze successive, alla disciplina degli articoli 181 e 309
c.p.c. anteriore alla riforma del 2008.
La riformulazione della normativa sullo svolgimento delle udienze e la sua espressa estensione a tutti i processi in corso alla data del 1° gennaio 2023 fa ritenere che tra le discipline transitorie dettate rispettivamente dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 e dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 vi sia una relazione d'incompatibilità. Infatti,
l'applicazione dell'articolo 56 del D.L. n. 112 e, quindi, la mera cancellazione dal ruolo dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, ove le parti non compaiano in due udienze successive (situazione perfettamente equivalente a quelle del mancato deposito delle note scritte entro i due termini perentori successivi e della mancata comparizione all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c., e, pertanto, produttiva degli stessi effetti, come dispone l'ultimo comma dell'articolo 127-ter), determinerebbe la disapplicazione della normativa che l'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022 estende anche ai processi anzidetti.
Né potrebbe ipotizzarsi un diverso esito del processo determinato dalla scelta del giudice, di carattere meramente ordinatorio, di tenere udienza nelle forme previste dagli articoli 127 e
127-bis, ovvero di adottare le modalità sostitutive ma del tutto equipollenti di cui all'articolo
127-ter.
Pertanto, l'articolo 56 del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui limita ai soli processi instaurati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo
181, primo comma, c.p.c., deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'articoli 15 delle disposizioni sulla legge in generale, perché incompatibile con le nuove disposizioni sopra richiamate, situazione che appunto si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, talché dall'applicazione e osservanza di una legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
Da ciò l'estinzione del processo, ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c., da dichiarare con sentenza (ex art. 307 ultimo comma c.p.c.).
I rilievi sin qui fatti precludono ogni altra questione prospettata o prospettabile, anche in rito
(corretta instaurazione del contraddittorio, etc.; cfr. anche ordinanze del 23.2.2023,
27.4.2023 e 15.6.2023).
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 ultimo comma c.p.c.), onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del 15.11.2021 (rep. 3610/2021), nonché la sentenza n.
2632/18 del 3.12.2018, emesse nel procedimento n. 600004/2006 dal Tribunale di Torre
Annunziata, così provvede: pagina 3 di 4 • ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, in data 24.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente
Dott.ssa Assunta d'Amore
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