Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 353 del Ruolo Generale dell'anno 2024,
tra nata a [...] il [...] (CF Parte_1
e ivi residente via San Giuliano 12/2, con il patrocinio C.F._1
dell'avv. Maria Cristina Mirabelli.
Contro
nato a [...] il [...] (CF CP_1
) ed ivi residente via Gubellini 4, con il patrocinio dell'avv. C.F._2
Giovanni Canino e dell'avv. Alessandra De Vido
CON L' INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Bologna, dopo avere, con sentenza n.2959/2016 del 2- 5 dicembre
2016, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1
da , con sentenza n. 1080/2019 del 16 aprile-14 maggio Parte_1
2019, ha assegnato la casa familiare alla essendo la stessa convivente con Pt_1
il figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
ha posto a Per_1
carico del l'obbligo di versare a , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio predetto, la somma di 700,00 Euro mensili,
annualmente rivalutabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, oltre che il 100% delle spese straordinarie;
ha posto a carico di l'obbligo di versare alla a somma mensile CP_1 Pt_1
di 1.600,00 Euro, a titolo di assegno divorzile, importo rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della statuizione sullo scioglimento del matrimonio, fermo quanto disposto in sede presidenziale per il pregresso;
ha compensato, tra le parti, le spese di lite.
Avverso la sentenza n. 1080/019 ha proposto appello, dinanzi a questa Corte,
. , costituitasi in giudizio, ha resistito CP_1 Parte_1
al gravame.
La Corte, con sentenza n. 1581/2020 del 17 gennaio- 8 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha determinato la misura dell'assegno divorzile, a carico di
, in 400,00 Euro mensili, fermo restando l'obbligo a carico di CP_1
pag. 2/15 quest'ultimo del pagamento dell'intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale,
fino ad estinzione;
ha determinato il contributo paterno di mantenimento del figlio, da versarsi alla in 400,00 Euro mensili, ponendo a carico dell'appellante le Pt_1
spese straordinarie nella misura del 100%; ha compensato per 2/3 le spese dei due gradi e ha condannato , maggiormente soccombente, al Parte_1
pagamento della quota residua, liquidata, per il primo grado, in 2.418,00 Euro, e, per il secondo grado, in 1.436,00 Euro, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed accessori di legge.
In particolare, la Corte, nel ridurre sia la misura dell'assegno divorzile a favore della
(a 400,00 Euro mensili) che quella del contributo paterno a carico del Pt_1
figlio (a 400,00 Euro mensili), ha rilevato che il reddito attuale del non CP_1
poteva essere determinato in 10.000,00 Euro, come ritenuto dal Tribunale, ma, pur dovendosi ritenere maggiore di quello emergente dalle dichiarazioni fiscali, poteva essere stimato, sulla scorta delle spese dallo stesso sostenute, in almeno 2.500,00 Euro
mensili. Ha, quindi, rilevato che la come emergeva dalla costituzione in Pt_1
appello, priva di redditi da lavoro, non aveva svolto attività lavorativa, sia prima che dopo le nozze con il essenzialmente per la condizione di agiatezza che le CP_1
aveva assicurato la famiglia di origine, non per essersi interamente dedicata alla cura del marito e del figlio. Non risultava, invero, dagli atti che la vesse sacrificato Pt_1
aspirazioni personali e si fosse, per tale ragione, dedicata soltanto alla famiglia,
rinunciando ad affermarsi nel modo del lavoro. Quest'ultima, avuto riguardo al periodo di “durata legale” del matrimonio, dal novembre 2003 al 2010, non anche al periodo anteriore, dal 1996, di convivenza prematrimoniale, poiché gli obblighi nascevano dal pag. 3/15 matrimonio e non dalla convivenza, all'epoca delle nozze, nel 2003, aveva cessato il suo lavoro da tempo e il marito, a fine 2003, aveva cessato il suo lavoro per il AN
, con la conseguenza che la necessità di seguire il marito nelle trasferte CP_2
con il AN predetto non poteva avere costituito la ragione o l'unica ragione dell'abbandono del lavoro da commessa.
La Corte di Appello ha, inoltre, osservato che, fermo il diritto della a Pt_1
percepire l'assegno divorzile, in mancanza di tempestiva contestazione dell'an, la misura fissata dal Tribunale risultava eccessiva e, in considerazione della disponibilità
economica attuale del della breve durata (legale) del matrimonio (sette anni) CP_1
e del profilo solamente assistenziale dell'assegno (in relazione alla mancanza di reddito attuale della ex moglie), appariva equo fissarne la misura in 400,00 Euro mensili.
Anche il contributo paterno al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non autosufficiente, doveva essere ridotto a 400,00 Euro mensili, in considerazione del reddito del e del fatto che quest'ultimo aveva costantemente provveduto a CP_1
pagare integralmente le spese straordinarie, che, nel caso di uno studente universitario,
rappresentavano una parte rilevante del mantenimento.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione Parte_1
, affidandolo ai seguenti motivi:
[...]
a)violazione e falsa applicazione dell'art.5 comma 6 della Legge 898/1970, erronea ed omessa valutazione dei fatti e dei documenti di causa e omesso apprezzamento della disparità patrimoniale, con particolare riferimento agli emolumenti e alle ricchezze del alle condizioni della ricorrente, per avere la Corte distrettuale rivisitato la CP_1
valutazione operata dal Tribunale delle condizioni economiche complessive dell'ex pag. 4/15 marito (il quale aveva lavorato, durante la convivenza prematrimoniale, per diversi anni,
per l'artista e, successivamente alla di lui morte, aveva continuato a CP_2
gestire, in modo indiretto, i beni ereditari, pervenuti alla di lui madre, cugina del
AN, ricevendo remunerazioni non dichiarate fiscalmente), trascurando di considerare, nella valutazione del contributo al ménage familiare dato dalla Pt_1
, anche con la messa a disposizione di ricchezze provenienti dalla propria famiglia di origine, oltre che con il ruolo svolto di casalinga e di madre, il periodo (dal 1996 al
2003), continuativo e stabile, di convivenza prematrimoniale (nell'ambito del quale era nato il figlio nel 1998), con una motivazione lacunosa contra legem;
Per_1
b)violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della Legge 898/1970, stante la totale pretermissione del criterio assistenziale, potenzialmente rilevante ex se, per avere la Corte territoriale considerato preponderante il criterio compensativo, obliterando completamente quello assistenziale, e, in ogni caso, la non corretta interpretazione di quello compensativo, non essendo a tali fini, necessario che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato aspettative lavorative, occorrendo piuttosto che costui abbia dato un fattivo contributo al menage domestico ed alla formazione del patrimonio comune;
c)violazione dell'art. 6 della Legge 898/1970, in merito alla determinazione del contributo di mantenimento del figlio, per non avere i giudici di appello correttamente apprezzato le sostanze paterne.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n.35385 del 26 settembre-18 dicembre
2023, ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenuto assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte, in pag. 5/15 diversa composizione, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
La Suprema Corte ha evidenziato che la Corte di Appello, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile dovuto dall'ex marito alla ricorrente, non aveva effettivamente considerato, nella valutazione del contributo al ménage familiare dato dalla anche con il ruolo di casalinga e di madre, il periodo (dal 1996 al 2003), Pt_1
continuativo e stabile, di convivenza prematrimoniale (nell'ambito del quale era nato anche un figlio della coppia), avendo incentrato il giudizio, oltre che sulle disponibilità
economiche del soggetto onerato, solo sulla durata legale del matrimonio. Ha, quindi,
enunciato il seguente principio di diritto” Ai fini della attribuzione e della
quantificazione, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge n.898/1970, dell'assegno
divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei
casi in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia,
avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal
quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una
relazione di continuità tra la fase di
prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente
l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e
personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la
convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato
la vita all'interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del
relativo nesso causale, sacrifici e rinunce, in particolare, alla vita
pag. 6/15 lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato
incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio”.
ha provveduto alla tempestiva riassunzione della causa Parte_2
dinanzi a questa Corte, chiedendo, in sostanza, che venissero confermate le statuizioni della sentenza del Tribunale di Bologna sia in ordine al contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che in Per_1
relazione all'assegno divorzile, da porre a carico di (700,00 Euro CP_1
quanto al contributo mensile per il mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie;
1.600,00 Euro,
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile).
Si è costituito anche nel giudizio di rinvio per resistere alle CP_1
richieste della Pt_1
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in giudizio, ha chiesto l'accoglimento del ricorso della Pt_1
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5
novembre 2024.
3- Fatte le superiori premesse, occorre ricordare che è' principio consolidato che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande,
eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio, non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi pag. 7/15 da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007; Cass.
n. 13719 del 2006; in senso analogo, Cass. n. 13006 del 2003).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già
come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. per tutte, Cass. n.
4018 del 2006). Invero, le parti in sede di rinvio, conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata
(vedi art.394 cpc). Di conseguenza, la Corte di merito è tenuta pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni introdotte nell'originario giudizio di appello, senza ritenere sussistente alcuna preclusione. Preme, tuttavia, sottolineare che, nel giudizio di rinvio,
che è, come si è detto, un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato formatosi con la sentenza di cassazione (Cass., Sez. 4,
11/03/2004, n. 5018; Cass., Sez. 4, 10/07/2002, n. 10046; Cass., Sez. 3, 9/02/2000, n.
1437; Cassazione civile, sez. I, 14/01/2019, n. 636).
Orbene, alla luce del tenore della sentenza della Suprema Corte, che ha cassato la sentenza di questa Corte n. 1581/2020, appare palese, innanzitutto, che si sia formato il giudicato sul capo di detta sentenza relativo al contributo paterno per il mantenimento del figlio, posto che è stato dichiarato inammissibile il motivo del ricorso per cassazione della nvestente la statuizione della quale si è detto. Pt_1
pag. 8/15 3- Rileva, poi, la Corte che deve procedersi all'esame dei motivi dell'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1080/2019 del 16 aprile- 14 CP_1
maggio 2019 del Tribunale di Bologna, con i quali l'appellante ha censurato la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione con la quale era stato riconosciuto assegno divorzile a per l'importo di 1.600,00 Euro mensili, Pt_1 Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
In proposito, deve, però, sottolinearsi che è sceso il giudicato sul diritto della al riconoscimento di assegno divorzile. Sul punto, Pt_1 CP_1
non ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e la Suprema
Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite n.35385/2023 sopra citata, su ricorso di
, ha cassato la sentenza di appello, che aveva parzialmente Parte_1
accolto l'appello del rinviando a questa Corte esclusivamente per la CP_1
rideterminazione dell'entità dell'assegno divorzile riconosciuto alla appellata.
4- Ciò premesso, quanto alla ricostruzione delle sostanze del se deve CP_1
escludersi che quest'ultimo possa contare esclusivamente sulle modestissime entrate risultanti dalla documentazione fiscale in atti per le ragioni che verranno di seguito esposte, va, tuttavia, sottolineato che non può essere avallata la quantificazione del reddito mensile dell'appellante operata dal Giudice di prime cure in 10.000,00 Euro.
Non può, infatti, a tal fine, riconoscersi rilevanza alle elargizioni effettuate, in favore dell'appellante, dalla madre, che gode di una particolare situazione di agiatezza economica grazie all'eredità del noto AN . CP_2
Il giudizio di inattendibilità delle risultanze della documentazione fiscale ai fini della ricostruzione della effettiva situazione economica di trova, d'altra CP_1
pag. 9/15 parte, fondamento nell'esame delle spese che lo stesso ha sempre mensilmente sostenuto (la rata di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, di importo non inferiore a 1.300,00 Euro mensili, il canone di locazione della abitazione ove vive insieme alla nuova compagna, dalla quale ha avuto due figli, attualmente pari a circa 700,00 Euro mensili, la retta per la scuola privata del figlio avuto dalla le spese per il mantenimento di quest'ultimo, circostanze tutte emergenti Pt_1
dagli stessi scritti difensivi di ). CP_1
Anche a volersi mantenere nell'ambito di una valutazione prudenziale, non potrebbe,
dunque, affermarsi che possa contare su entrate mensili inferiori CP_1
a 2.500,00 Euro.
Venendosi alla situazione economica di , deve, invece, affermarsi Parte_1
che la stessa, che ha raggiunto l'età di 57 anni, sia attualmente priva di occupazione (
verosimilmente per mancanza di specializzazione professionale e per la situazione del mercato del lavoro, oltre che per l'età) e che l'unica entrata sulla quale la stessa possa contare è quella dell'assegno divorzile che le viene erogato dall'ex coniuge.
5-Va, ancora, rilevato che il la anno contratto matrimonio il CP_1 Pt_1
14 novembre 2003, pur essendo la loro convivenza effettivamente iniziata nel 1996. In
proposito, può senz'altro affermarsi che tale convivenza, iniziata in epoca antecedente al matrimonio, si sia inserita nell'ambito di un progetto di vita comune, sfociato poi nella instaurazione del vincolo coniugale e concretizzatosi con la nascita di un figlio in epoca antecedente al matrimonio (in data 1 settembre 1998, per la precisione).
Non vi è dubbio, pertanto, che, al fine della determinazione dell'entità dell'assegno divorzile spettante a , debba tenersi conto della circostanza Parte_1
pag. 10/15 che la convivenza si sia protratta per ben 14 anni, essendosi i coniugi separati il 24
marzo 2010, data della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di
Bologna, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto omologato in data 8 aprile 2010.
Orbene, se non può esservi dubbio circa il contributo della al ménage Pt_1
familiare con il ruolo di casalinga e di madre, non può ritenersi provato che la stessa, in ragione di tale ruolo, abbia dovuto rinunciare allo svolgimento di attività lavorativa, che le avrebbe consentito il conseguimento di un reddito stabile. Dagli scritti difensivi della merge, infatti, che quest'ultima godeva di una notevole ricchezza, che le Pt_1
veniva assicurata dalle sostanze provenienti dalla famiglia di origine. D'altra parte, la nel 2004, aveva ulteriormente migliorato la sua situazione patrimoniale, Pt_1
avendo ricevuto una cospicua eredità.
In proposito, giova sottolineare che quest'ultima non ha svolto attività lavorativa neppure nei due anni successivi alla separazione, posto che ha cominciato a lavorare,
quale commessa presso COIN, nel 2012, avendo consumato la sua ricchezza a causa del dissesto finanziario del fratello, come emerge dagli scritti difensiva dell'appellata.
Appare, dunque, evidente che la non abbia lavorato, sia nel periodo di Pt_1
convivenza che ha preceduto il matrimonio che durante la convivenza matrimoniale,
non per dedicarsi interamente alla cura del figlio e del e, quindi, per far CP_1
fronte alle esigenze del nucleo familiare, ma in ragione della condizione di agiatezza economica nella quale versava. La sua attuale situazione economica non trova, di conseguenza, causa nel ruolo assunto nell'organizzazione del nucleo familiare costituito con il ma esclusivamente nel suo coinvolgimento nel dissesto finanziario CP_1
pag. 11/15 causato dal fratello, quale garante e terza datrice di ipoteca iscritta sulla villa sita in
Sasso Marconi, ereditata dal padre (vedi scritti difensivi di Parte_1
e documentazione in atti).
[...]
Non risulta, del resto, che abbia contribuito alla Parte_1
formazione del patrimonio personale del o di quello familiare, essendo, CP_1
peraltro, incontestato che sia stato quest'ultimo a versare la caparra occorsa per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare e a farsi carico del rimborso delle rate del mutuo contratto, a tal fine, da entrambi i coniugi (vedi anche decreto di omologazione delle condizioni di separazione consensuale, in atti).
Discende da quanto esposto che all'assegno divorzile non possa che essere riconosciuta,
nella specie, funzione assistenziale, in ragione dell'assenza di redditi della Pt_1
Avuto, quindi, riguardo al reddito mensile di , quantificabile in CP_1
misura non inferiore a 2.500,00 Euro, alle circostanze che quest'ultimo sostiene l'onere di un canone di locazione, attualmente pari a circa 700,00 Euro (e prima a circa 580,00
Euro mensili), ed ha costituito un nuovo nucleo familiare con la nuova compagna, dalla quale ha avuto due figli, al cui mantenimento deve provvedere, alla durata della convivenza prematrimoniale e matrimoniale (e, dunque, al contributo della Pt_1
al ménage domestico come casalinga e madre), l'assegno divorzile può essere fissato in
500,00 Euro, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, tanto più che Parte_1
risulta attualmente assegnataria della casa familiare, della quale è
[...]
comproprietaria con l'ex coniuge, acquistata sostanzialmente con denaro del pag. 12/15 CP_1
Irrilevante per la decisione risulta la documentazione medica prodotta da
[...]
sia perché non recente e sia perché la stessa non è idonea ad attestare Parte_1
l'inabilità specifica all'espletamento delle mansioni di commessa.
La rinuncia della all'eredità della madre appare, peraltro, giustificata dal Pt_1
coinvolgimento della defunta nel dissesto finanziario del figlio, del quale si è detto in precedenza (vedi documentazione in atti).
6- In definitiva, in parziale riforma della sentenza n. 1080/2019 del 16 aprile- 14 maggio
2019 del Tribunale di Bologna, la misura dell'assegno divorzile a carico di CP_1
va determinata in 500,00 Euro, somma annualmente rivalutabile secondo gli
[...]
indici Istat di variazione del costo della vita.
7- Non resta che da provvedere sulle spese di lite del primo grado del giudizio, della precedente fase in grado di appello e del presente giudizio di rinvio, avendo provveduto al regolamento di quelle del giudizio di legittimità la Suprema Corte con la sentenza n.35385/2023 in precedenza citata.
Le spese dei gradi predetti vanno compensate per 2/3 alla luce dell'esito globale della lite e, pertanto, , maggiormente soccombente, deve essere Parte_1
condannata a rimborsare a la parte rimanente, liquidata sulla base CP_1
del DM 147/2022 attualmente vigente ( alla stregua del principio espresso da
Cassazione civile, sez. III, 13/07/2021, n. 19989), avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, come segue:
-primo grado 3.620,00 Euro per compenso di avvocato (709,00 Euro per la fase di studio, 472,00 Euro per la fase introduttiva, 1.246,00 Euro per la fase di trattazione e pag. 13/15 1.1193,00 Euro per la fase decisionale);
- precedente fase di appello 2.108, 99 Euro per compenso di avvocato (839,33 Euro per la fase di studio, 555,00 Euro per la fase introduttiva e 714,66 Euro per la fase decisionale);
-presente giudizio di rinvio 1.411,98 Euro per compenso di avvocato (419,66 Euro per la fase di studio, 277,66 Euro per la fase introduttiva, 714,66 Euro per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura CP_1
del 15% degli importi sopra liquidati.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione,
ogni contraria e diversa istanza assorbita o disattesa:
I-In parziale riforma della sentenza n. 1080/2019 del 16 aprile- 14 maggio 2019 del
Tribunale di Bologna, appellata da nei confronti di CP_1 [...]
, determina la misura dell'assegno divorzile a carico di Parte_1 CP_1
, in 500,00 Euro, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat di
[...]
variazione del costo della vita;
II- Dato atto che sulle spese del giudizio di legittimità ha già provveduto la Corte di
Cassazione, dichiara compensate le spese di tutti gli altri gradi nella misura di 2/3 e condanna a rimborsare a la parte Parte_1 CP_1
rimanente, liquidata, quanto al primo grado, in 3.620,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa
come per legge, quanto al precedente giudizio di appello in 2.108, 99 Euro per pag. 14/15 compenso di avvocato oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, quanto al presente giudizio di rinvio in 1411,98
Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10
dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
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