Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2015, n. 9116
CASS
Sentenza 6 maggio 2015

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Nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il recesso senza preavviso di ciascun contraente forma oggetto di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è esclusivamente condizionato all'esistenza di una giusta causa, senza che rilevino i motivi alla base della decisione di recedere dal contratto, non sindacabili dal giudice ai fini della decisione sulla indennità sostitutiva del preavviso, salvo che gli stessi non siano illeciti od esprimano lo sviamento della causa contrattuale allo scopo di eludere l'applicazione di una norma imperativa, e sempreché non sia configurabile una simulazione dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto la strumentalità della giusta causa posta dal lavoratore a fondamento delle sue dimissioni, finalizzate a risolvere anticipatamente il rapporto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2015, n. 9116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9116
Data del deposito : 6 maggio 2015

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