Sentenza 6 maggio 2015
Massime • 1
Nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il recesso senza preavviso di ciascun contraente forma oggetto di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è esclusivamente condizionato all'esistenza di una giusta causa, senza che rilevino i motivi alla base della decisione di recedere dal contratto, non sindacabili dal giudice ai fini della decisione sulla indennità sostitutiva del preavviso, salvo che gli stessi non siano illeciti od esprimano lo sviamento della causa contrattuale allo scopo di eludere l'applicazione di una norma imperativa, e sempreché non sia configurabile una simulazione dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto la strumentalità della giusta causa posta dal lavoratore a fondamento delle sue dimissioni, finalizzate a risolvere anticipatamente il rapporto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2015, n. 9116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9116 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2015 |
Testo completo
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1214-2012 proposto da:
INFIN S.R.L. c.f. 012844760905 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAMBARDELLA Daniela, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI LU c.f. [...];
- intimato -
Nonché da:
DI LU c.f. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 24, presso lo studio dell'avvocato NI RI EF, rappresentato e difeso dall'avvocato RI PI IO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INFIN S.R.L. c.f. 012844760905 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELA GAMBARDELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 584/2010 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 31/12/2010 R.G.N. 96/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato GAMBARDELLA DANIELA;
udito l'Avvocato NI RI EF per delega RI PI IO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DD LU, assunto come direttore amministrativo dalla NF srl, che lo aveva distaccato presso la CH PA (partecipata maggioritariamente dalla stessa NF srl), rassegnate le dimissioni per giusta causa, chiese e ottenne l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della datrice di lavoro a titolo di retribuzioni non corrisposte, trattamento di fine rapporto, indennità per ferie non godute e indennità di mancato preavviso.
La NF srl propose opposizione, contestando la sussistenza dei crediti invocati e, sul rilievo che l'ingiungente, già prima delle dimissioni, aveva preso accordi con altra Società per la propria assunzione, svolse domanda riconvenzionale per la sua condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso;
spiegò altresì altre domande riconvenzionali per danni pretesamente cagionatile, a vario titolo, dallo stesso dirigente.
In prosieguo di giudizio la NF srl dedusse che l'DD aveva presentato domanda di insinuazione al passivo nel fallimento della CH PA per la medesima somma rivendicata nei suoi confronti, svolgendo poi opposizione allo stato passivo;
eccepì quindi la litispendenza e chiese, in subordine, la sospensione del giudizio fino all'esito della predetta causa di opposizione al passivo. Il Giudice adito respinse l'opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 6.10-31.12.2010, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla NF srl, revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarò non dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso, condannando la Società al pagamento di quanto ritenuto di spettanza.
A sostegno del decisum, per ciò che ancora in questa sede rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue:
non sussistevano le condizioni per disporsi la sospensione del giudizio, non ravvisandosi un rapporto di pregiudizialità giuridica fra la causa di opposizione alla stato passivo e la presente controversia;
in linea con quanto già ritenuto dal primo Giudice, dovendo ravvisarsi la genuinità dei prospetti retributivi prodotti dall'opposto e tenuto conto che la parte datoriale non aveva negato la pattuizione di un assegno ad personam, non aveva proposto un proprio diverso conteggio del TFR, si era limitata a negare la spettanza dell'indennità per ferie, non aveva fornito prova documentale dell'eccepito pagamento della mensilità afferente al mese di dicembre 2000 e aveva formulato una generica contestazione delle somme rivendicate ex adverso, andava ritenuta la fondatezza delle pretese patrimoniali avanzate, salvo che per quanto concerneva la richiesta di indennità per mancato preavviso;
- a quest'ultimo riguardo infatti, tenuto conto che l'DD era stato assunto da altra Società solo sette giorni dopo la presentazione delle proprie dimissioni in tronco;
che trattavasi di lasso di tempo troppo breve per non destare sospetti sull'esistenza di pregressi accordi intervenuti con la nuova datrice di lavoro, comportanti un'assunzione a tempo indeterminato con un considerevole compenso annuale;
che lo stesso DD, in sede di libero interrogatorio, aveva avuto una condotta reticente, dichiarando in modo inveritiero di essere stato contattato da tale nuova Società non per un'eventuale assunzione, ma per acquisizione di informazioni;
che stante la brevità dei lasso temporale era inverosimile che l'DD fosse stato presentato alla nuova datrice di lavoro dopo la data delle dimissioni per fornire informazioni e che, in meno di una settimana, si sarebbe immediatamente formalizzata la sua assunzione;
che ulteriori elementi di giudizio andavano tratti dalle risultanze testimoniali assunte in prime cure sui tempi e i contenuti dei contatti intercorsi fra lo stesso DD e la nuova datrice di lavoro;
doveva quindi concludersi che l'DD avesse strumentalmente presentato le dimissioni proprio per passare, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della nuova azienda;
non poteva tuttavia trovare accoglimento la domanda della NF srl di pagamento dell'indennità di mancato preavviso, dovendosi escludere che, a causa delle pretestuose dimissioni, la datrice di lavoro avesse subito un danno, essendosene anzi avvantaggiata;
ciò in quanto, trovandosi la Società in liquidazione ed essendo l'DD il suo unico dipendente, sarebbe stato onere della Società stessa dargli il preavviso, che, invece, stante le dimissioni del dirigente, non era stata tenuta a corrispondere;
- difettava la prova della responsabilità dell'DD per gli addebiti su cui erano fondate le domande risarcitorie della datrice di lavoro.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la NF srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.
L'intimato DD LU ha resistito con controricorso, spiegando ricorso incidentale fondato su un motivo, a cui la ricorrente principale ha resistito con controricorso.
La ricorrente principale ha altresì depositato osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno previamente riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 295 c.p.c., la ricorrente principale si duole che la Corte territoriale non abbia disposto la sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione di quello di opposizione allo stato passivo pendente presso il tribunale fallimentare, nell'ambito del quale era oggetto di accertamento la sussistenza di un rapporto lavorativo tra l'DD e la fallita CH PA.
Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione dell'art. 2118 cc in combinato disposto con l'art. 23 CCNL Dirigenti PMI del 2000, nonché vizio di motivazione (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), si duole che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che le dimissioni dell'DD non erano state determinate da giusta causa, abbia escluso il diritto di essa ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, osservando che al riguardo non rilevava l'effettiva esistenza di un danno, poiché l'obbligazione era indipendente dalla sussistenza quest'ultimo; lamenta altresì l'illogicità della motivazione, sotto il rilievo che, fermo restando che essa ricorrente non era in stato di liquidazione (nè ciò era stato dedotto in giudizio), la circostanza non sarebbe stata di ostacolo ad un eventuale licenziamento con preavviso del proprio dipendente. Con il terzo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), si duole che la Corte territoriale non abbia verificato la debenza delle somme indicate dalle buste paga e, in particolare:
non abbia considerato che la somma per TFR di cui alla busta paga del maggio 2001 era stata conteggiata sull'imponibile portato dall'indennità di preavviso, senza peraltro prendere in considerazione le risultanze al riguardo di cui al libro del Collegio sindacale, prodotto in prime cure;
non abbia considerato che era stato erroneamente indicato, in contrasto con quanto eccepito e con le risultanze dell'istruzione probatoria, il numero delle ore di ferie non godute;
non abbia correttamente rilevato l'importo indicato a titolo di indennità di mancato preavviso.
Con l'unico motivo il ricorrente incidentale, denunciando violazione dell'art. 2119 c.c., nonché vizio di motivazione (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), si duole che la Corte territoriale abbia negato la sussistenza della giusta causa di dimissioni, benché esso ricorrente non avesse percepito da alcuni mesi la retribuzione, non potendo assumere rilievo i pronto reperimento di un nuovo impiego.
3. Con la memoria illustrativa la ricorrente principale deduce l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine al primo motivo e alla terza censura svolta con il terzo motivo, in quanto:
con sentenza in data 21.3.2012, passata in giudicato, il Tribunale fallimentare di Cagliari ha rigettato l'opposizione allo stato passivo della CH PA proposta dall'DD;
con sentenza del 19.12.2012-11.3.2013, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Cagliari ha accolto il ricorso per revocazione della sentenza qui impugnata, condannando essa ricorrente al pagamento della somma di Euro 138.623,89 in luogo di quella di Euro 211.302,00. Tali deduzioni costituiscono quindi rinuncia alle suindicate censure.
4. La disamina dell'unico motivo di ricorso incidentale è logicamente prioritaria.
La Corte territoriale non ha negato che, almeno in astratto, la mancata erogazione delle retribuzioni potesse costituire giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore, ma ha ritenuto, alla luce delle emergenze processuali e anche in forza di prova logica, che, nella specie, l'invocazione della giusta causa era stata solo strumentale al fine di risolvere anticipatamente il rapporto e poter quindi passare, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di altra azienda, con la quale il lavoratore aveva già precedentemente avuto ampi contatti.
Osserva la Corte che, in base all'art. 2119 c.c., ciascuna delle parti, se il contratto è a tempo indeterminato, può recedere dal contratto stesso senza preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
si tratta dunque di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è condizionato dalla sussistenza della ragione ivi contemplata. I motivi che possono indurre il recedente ad esercitare tale diritto sono ininfluenti, a meno che, in applicazione, per quanto compatibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.), degli artt. 1345 e 1344 c.c., il motivo sia illecito o venga in rilievo come dimostrativo dello sviamento della causa, al fine di eludere l'applicazione di una norma imperativa. Le motivazioni che, secondo la ricostruzione fattuale svolta dai Giudici del merito, hanno indotto l'DD a recedere dal contratto senza preavviso non possono tuttavia essere ascritte a nessuna delle suddette ipotesi.
Tanto meno potrebbe ritenersi che, nella specie, sia configurabile una simulazione dell'atto tale da non poter produrre effetti fra le parti, ostandovi in radice la previsione dell'art. 1414 c.c., comma 3, poiché dev'essere senz'altro escluso, siccome mai dedotto e palesemente contrario alla posizione assunta in giudizio dalle parti, che il recesso, per come esercitato, sia stato frutto di un accordo tra il dichiarante e la destinatarie.
Ne consegue che non può ritenersi giuridicamente corretto desumere l'insussistenza della giusta causa di recesso sulla base delle motivazioni che, nel caso di specie, hanno indotto il lavoratore ad esercitare il recesso;
per contro la Corte territoriale avrebbe dovuto limitare la sua indagine alla verifica dell'effettiva sussistenza dell'inadempimento datoriale posto a base del recesso e, in caso di esito positivo, alla valutazione in concreto, nell'ambito del rapporto sinallagmatico e del contesto negoziale complessivo, della sua valenza preclusiva della prosecuzione anche temporanea del rapporto. Il motivo all'esame risulta pertanto fondato.
5. L'accoglimento del suddetto motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale.
6. Quanto alle prime due censure svolte con il terzo motivo del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente, va rilevato che le stesse, benché formulate sotto il paradigma del vizio di violazione di legge, si risolvono nella critica della valutazione resa dalla Corte territoriale in ordine alla prova dei crediti vantati per TFR e indennità sostitutiva delle ferie, dunque in altrettante censure riconducibili a vizi di motivazione, sollecitando un riesame diretto del compendio istruttorie.
Va al riguardo osservato che, con specifico riferimento alla censura inerente al preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, (a deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all'ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie.
Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione;
con la conseguenza che le censure concernenti i vizi di motivazione non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis,
13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004;
16063/2003; 12467/2003; 3163/2002).
Al contempo va considerato che, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis,
19748/2011). Nel caso all'esame la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie (documentali e testimoniali) esaminate e immune da contraddizioni e vizi logici;
le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un'opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole, espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr, ex plurimis,
14911/2010). In definitiva, quindi, le doglianze della ricorrente principale si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.
7. In definitiva il ricorso incidentale va accolto, mentre le censure svolte con il ricorso principale, per quanto non rinunciate, vanno disattese o dichiarate assorbite nei termini sopra indicati. Per l'effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame, conformandosi agli indicati principi, e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale;
rigetta le prime due censure svolte con il terzo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale e rinunciate le altre censure;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015