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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/06/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1568/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile suindicata, promossa con atto di citazione notificato in data 18.06.2024 e vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella loro qualità di legali rappresentanti della figlia minore C.F._2 [...]
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi, per delega in calce al presente atto, dall'Avv. Gianmarco Negri RICORRENTI
e
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Monza
RESISTENTE
--------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto della causa: Riconoscimento di genere
-------------------------------------------------------------------------------------------- Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 11.06.2025. Le parti ricorrenti, come da ricorso introduttivo, hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cusano Milanino (MI) di rettificare l'atto di nascita di
[...] (atto n. 17, parte 1, Serie A, anno 2008), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il Persona_1 prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
“ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti Per_2 successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Cusano Milanino (MI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2025 e , n.q. di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore , chiedevano di essere autorizzati affinché la figlia potesse dare luogo alla Persona_1 rettifica anagrafica ed assumere così le generalità maschili. Dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalla documentazione specialistica allegata emerge come parte ricorrente abbia manifestato, sin dalla tenera età, una psicosessualità nettamente maschile e preferenze verso interessi e attività del segno opposto rispetto a quello assegnatole alla nascita.
In seguito ad una sempre più profonda presa di consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, nel marzo 2022, parte ricorrente si è rivolta al prof. Psicoterapeuta e Sessuologo clinico, esperto in tematiche di identità Persona_3 di genere e CTU presso il Tribunale di Milano, con la richiesta di una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante. Gli incontri tenutisi con lo specialista hanno previsto anche il coinvolgimento attivo dei genitori, i quali si sono dimostrati pienamente partecipativi e supportivi. I ricorrenti comparivano personalmente all'udienza in data 11.06.2025; nessuno compariva per la Procura della Repubblica che peraltro nulla ha opposto alla domanda dei ricorrenti. e i genitori venivano sentiti dal Giudice;
Persona_1 La ricorrente dichiarava:
“Nel 2022 ho intrapreso il percorso, avevo 13 anni. Ancora prima di rivolgermi al Dott. mi ero rivolto una Per_3 psicologa che si occupava di adolescenti e, avendo ravvisato il disagio che percepivo verso il mio corpo e il suo sviluppo, si è giunti alla conclusione che forse era il caso di rivolgersi a un professionista più indicato, e per questo ci siamo rivolti poi al Dott. Lui non ha subito raccomandato il percorso ormonale ma questo è iniziato un anno e mezzo dopo. Per_3 Successivamente, nell'ottobre 2024 mi sono sottoposto ad un intervento di ricostruzione toracica, sempre dopo aver vagliato la scelta con i professionisti che sino ad allora mi avevano seguito. Ad oggi permane la mia sicurezza e la mia convinzione, anzi mi sento molto meglio dato che mi sento a mio agio con la mia nuova identità, tanto che a scuola sono conosciuto come L'intervento mi ha aiutato a sentirmi meglio e ad Per_2 essere in pace con il mio corpo. Per questo chiedo di poter assumere il nuovo nome maschile di “ , già usato nei contesti scolastici, familiari ed Per_2 affettivi”.
Va precisato che erroneamente il prenome è stato indicato in verbale “ in luogo di Per_2 Per_2
I genitori dichiaravano: “E' stato nostro figlio a manifestare le sue intenzioni e noi ci siamo informati;
poi abbiamo provveduto all'aspetto pratico. La madre: “L'ho approcciata in maniera più emotiva, anche se ho appoggiato la scelta all'inizio speravo che col tempo le cose sarebbero cambiate. Comunque, per il bene di mio figlio non ho opposto alcuna resistenza ma ho cercato di aiutarlo e supportarlo in tutto. È stata una scelta fatta per il suo benessere e per sollevarlo dalle difficoltà fisiche. Abbiamo compreso che si trattava di una esigenza importante e non di un capriccio”.
Il Giudice, ritenuta sufficiente la documentazione presente in atti e riscontrata la perdurante volontà di parte ricorrente nel conseguire la rettificazione anagrafica, tratteneva la causa in decisione.
******
Si ritiene che la domanda di parte attrice possa trovare accoglimento per i motivi di cui appresso. Dall'elaborato del dottor si apprende che la ricorrente è stata sottoposta a una serie di colloqui clinici finalizzati Per_3 alla valutazione del profilo psicologico in relazione alla sua richiesta di avviare una terapia ormonale mascolinizzante e che, all'esito, veniva formulata una diagnosi di Disforia di genere (DSM-5), dal momento che era presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico e il genere che la persona si attribuisce;
a tale condizione si associava un forte disagio psicologico.
Di contro, non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale ed al contempo il dottor ha Per_3 escluso quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione.
Su questi presupposti, nell'agosto 2023 il dott. ha concesso il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale Per_3 mascolinizzante, che ha avuto inizio nel dicembre 2023 sotto il controllo ed il monitoraggio della dott.ssa Per_4
medico endocrinologo operante presso il centro Auxologico di Milano.
[...] In base alle relazioni degli specialisti che l'hanno seguita, la ricorrente risulta pienamente adattata e ben integrata nel suo ruolo al maschile, con affermazione in tal senso nell'ambito di tutti i contesti sociali in cui si relaziona. In ultimo, nella relazione conclusiva a firma della Dott.ssa la specialista ripercorreva tutto il percorso Per_4 terapeutico della ricorrente, l'avvio della terapia ormonale, il complessivo buon quadro clinico con frequenti visite di controllo ed esami, la stabilizzazione dell'attuale terapia visti i valori soddisfacenti ed il manifestato benessere della paziente. Il Tribunale, ulteriormente rispetto a quanto riscontrato dalle risultanze di natura scientifica, ritiene di dover porre particolare attenzione su taluni elementi fondamentali che hanno caratterizzato il giudizio, anche in considerazione della minore età del soggetto interessato sia al momento della proposizione del ricorso, sia tuttora.
Il convincimento di è stato costante, con una partecipazione consapevole e approfondita da parte Persona_1 dei genitori che hanno supportato e seguito la figlia.
I suddetti aspetti possono ritenersi quali elementi sintomatici di una convinzione consapevole della ricorrente, monitorata anche dai genitori, i quali hanno avallato le esigenze e le richieste della figlia senza frapporre alcuno ostacolo, ma sostenendola nell'affrontare il percorso con adeguati approfondimenti e ricorrendo all'ausilio di specialisti. In ragione di ciò deve essere accolta la domanda di autorizzazione di al cambiamento di sesso Persona_1 anagrafico da femminile in maschile. Invero, il D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 "Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone che: "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il Tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro". Secondo Cass. Civ. sent. n. 15138/2015 il diritto ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso deve essere riconosciuto senza doversi necessariamente sottoporre alla previa modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla identità di genere del soggetto.
Tale orientamento è stato pienamente condiviso dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 221 del 21.10.2015, ha sancito che "La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico". Secondo la Corte la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 così come integrata dalla novella del 2011, costituisce garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all' identità personale, ex articoli art. 2 Cost. ed 'art. 8 della CEDU, ed in uno, strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute ex articolo 32 Cost. Invero, la piena attuazione dei diritti della persona porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, sicché la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. E dunque, ad oggi l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio al raggiungimento del benessere psico-fisico e della realizzazione dell'identità di genere dell'individuo, ma non costituisce presupposto ineludibile dell'adeguamento anagrafico del soggetto all'identità di genere percepita. Nel caso di specie, la documentazione prodotta evidenzia come l'identità psichica di genere della ricorrente sia da sempre maschile;
tale identità è stata declinata da anni nella vita quotidiana, ove ella si presenta, si atteggia e vive al maschile con il nome di Per_2 Gli accertamenti cui si è sottoposta parte attrice, la circostanza per cui ella da anni vive e si comporta da uomo, la soddisfazione dalla stessa mostrata rispetto alle modifiche del proprio corpo ottenute con la terapia ormonale e con l'intervento di ricostruzione toracica cui si è sottoposta in Spagna non inducono dubbi sulla stabilità ed irrevocabilità della determinazione di adeguamento del sesso. Parte attrice presenta diagnosi di Disforia di Genere o disturbo dell'identità di genere: essa comporta la mancata percezione di appartenenza al genere biologico, in ragione della sussistenza di un'identità psichica propria dell'altro sesso. In tale situazione è evidente che la perfetta identificazione nel sesso desiderato, quale espressione del diritto alla identità personale e di quello alla salute, inteso come complessivo benessere dell'individuo, trovi un ostacolo tanto nell'assenza dei relativi caratteri sessuali primari, quanto nell'assenza dei relativi dati anagrafici. Nel caso di specie deve essere dunque autorizzata la rettifica dei dati anagrafici, consentendo così alla richiedente di realizzarsi pienamente sotto il profilo sia esteriore che psicologico.
Stante la natura del giudizio, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede: 1) Autorizza e per l'effetto dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (C.F. Persona_1
nata a [...] il [...] nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba C.F._3 invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ il prenome debba invece Per_1 intendersi scritto e leggersi il prenome “ ; Per_2 2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cusano Milanino, ove l'atto di nascita è stato trascritto (Atto N. 17, Parte I, Serie A, anno 2008), di procedere con i conseguenti adempimenti di legge;
1) Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 12.06.2025
Il Presidente estensore
Dr. Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile suindicata, promossa con atto di citazione notificato in data 18.06.2024 e vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella loro qualità di legali rappresentanti della figlia minore C.F._2 [...]
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi, per delega in calce al presente atto, dall'Avv. Gianmarco Negri RICORRENTI
e
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Monza
RESISTENTE
--------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto della causa: Riconoscimento di genere
-------------------------------------------------------------------------------------------- Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 11.06.2025. Le parti ricorrenti, come da ricorso introduttivo, hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cusano Milanino (MI) di rettificare l'atto di nascita di
[...] (atto n. 17, parte 1, Serie A, anno 2008), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il Persona_1 prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
“ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti Per_2 successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Cusano Milanino (MI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2025 e , n.q. di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore , chiedevano di essere autorizzati affinché la figlia potesse dare luogo alla Persona_1 rettifica anagrafica ed assumere così le generalità maschili. Dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalla documentazione specialistica allegata emerge come parte ricorrente abbia manifestato, sin dalla tenera età, una psicosessualità nettamente maschile e preferenze verso interessi e attività del segno opposto rispetto a quello assegnatole alla nascita.
In seguito ad una sempre più profonda presa di consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, nel marzo 2022, parte ricorrente si è rivolta al prof. Psicoterapeuta e Sessuologo clinico, esperto in tematiche di identità Persona_3 di genere e CTU presso il Tribunale di Milano, con la richiesta di una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante. Gli incontri tenutisi con lo specialista hanno previsto anche il coinvolgimento attivo dei genitori, i quali si sono dimostrati pienamente partecipativi e supportivi. I ricorrenti comparivano personalmente all'udienza in data 11.06.2025; nessuno compariva per la Procura della Repubblica che peraltro nulla ha opposto alla domanda dei ricorrenti. e i genitori venivano sentiti dal Giudice;
Persona_1 La ricorrente dichiarava:
“Nel 2022 ho intrapreso il percorso, avevo 13 anni. Ancora prima di rivolgermi al Dott. mi ero rivolto una Per_3 psicologa che si occupava di adolescenti e, avendo ravvisato il disagio che percepivo verso il mio corpo e il suo sviluppo, si è giunti alla conclusione che forse era il caso di rivolgersi a un professionista più indicato, e per questo ci siamo rivolti poi al Dott. Lui non ha subito raccomandato il percorso ormonale ma questo è iniziato un anno e mezzo dopo. Per_3 Successivamente, nell'ottobre 2024 mi sono sottoposto ad un intervento di ricostruzione toracica, sempre dopo aver vagliato la scelta con i professionisti che sino ad allora mi avevano seguito. Ad oggi permane la mia sicurezza e la mia convinzione, anzi mi sento molto meglio dato che mi sento a mio agio con la mia nuova identità, tanto che a scuola sono conosciuto come L'intervento mi ha aiutato a sentirmi meglio e ad Per_2 essere in pace con il mio corpo. Per questo chiedo di poter assumere il nuovo nome maschile di “ , già usato nei contesti scolastici, familiari ed Per_2 affettivi”.
Va precisato che erroneamente il prenome è stato indicato in verbale “ in luogo di Per_2 Per_2
I genitori dichiaravano: “E' stato nostro figlio a manifestare le sue intenzioni e noi ci siamo informati;
poi abbiamo provveduto all'aspetto pratico. La madre: “L'ho approcciata in maniera più emotiva, anche se ho appoggiato la scelta all'inizio speravo che col tempo le cose sarebbero cambiate. Comunque, per il bene di mio figlio non ho opposto alcuna resistenza ma ho cercato di aiutarlo e supportarlo in tutto. È stata una scelta fatta per il suo benessere e per sollevarlo dalle difficoltà fisiche. Abbiamo compreso che si trattava di una esigenza importante e non di un capriccio”.
Il Giudice, ritenuta sufficiente la documentazione presente in atti e riscontrata la perdurante volontà di parte ricorrente nel conseguire la rettificazione anagrafica, tratteneva la causa in decisione.
******
Si ritiene che la domanda di parte attrice possa trovare accoglimento per i motivi di cui appresso. Dall'elaborato del dottor si apprende che la ricorrente è stata sottoposta a una serie di colloqui clinici finalizzati Per_3 alla valutazione del profilo psicologico in relazione alla sua richiesta di avviare una terapia ormonale mascolinizzante e che, all'esito, veniva formulata una diagnosi di Disforia di genere (DSM-5), dal momento che era presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico e il genere che la persona si attribuisce;
a tale condizione si associava un forte disagio psicologico.
Di contro, non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale ed al contempo il dottor ha Per_3 escluso quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione.
Su questi presupposti, nell'agosto 2023 il dott. ha concesso il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale Per_3 mascolinizzante, che ha avuto inizio nel dicembre 2023 sotto il controllo ed il monitoraggio della dott.ssa Per_4
medico endocrinologo operante presso il centro Auxologico di Milano.
[...] In base alle relazioni degli specialisti che l'hanno seguita, la ricorrente risulta pienamente adattata e ben integrata nel suo ruolo al maschile, con affermazione in tal senso nell'ambito di tutti i contesti sociali in cui si relaziona. In ultimo, nella relazione conclusiva a firma della Dott.ssa la specialista ripercorreva tutto il percorso Per_4 terapeutico della ricorrente, l'avvio della terapia ormonale, il complessivo buon quadro clinico con frequenti visite di controllo ed esami, la stabilizzazione dell'attuale terapia visti i valori soddisfacenti ed il manifestato benessere della paziente. Il Tribunale, ulteriormente rispetto a quanto riscontrato dalle risultanze di natura scientifica, ritiene di dover porre particolare attenzione su taluni elementi fondamentali che hanno caratterizzato il giudizio, anche in considerazione della minore età del soggetto interessato sia al momento della proposizione del ricorso, sia tuttora.
Il convincimento di è stato costante, con una partecipazione consapevole e approfondita da parte Persona_1 dei genitori che hanno supportato e seguito la figlia.
I suddetti aspetti possono ritenersi quali elementi sintomatici di una convinzione consapevole della ricorrente, monitorata anche dai genitori, i quali hanno avallato le esigenze e le richieste della figlia senza frapporre alcuno ostacolo, ma sostenendola nell'affrontare il percorso con adeguati approfondimenti e ricorrendo all'ausilio di specialisti. In ragione di ciò deve essere accolta la domanda di autorizzazione di al cambiamento di sesso Persona_1 anagrafico da femminile in maschile. Invero, il D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 "Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone che: "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il Tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro". Secondo Cass. Civ. sent. n. 15138/2015 il diritto ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso deve essere riconosciuto senza doversi necessariamente sottoporre alla previa modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla identità di genere del soggetto.
Tale orientamento è stato pienamente condiviso dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 221 del 21.10.2015, ha sancito che "La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico". Secondo la Corte la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 così come integrata dalla novella del 2011, costituisce garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all' identità personale, ex articoli art. 2 Cost. ed 'art. 8 della CEDU, ed in uno, strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute ex articolo 32 Cost. Invero, la piena attuazione dei diritti della persona porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, sicché la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. E dunque, ad oggi l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio al raggiungimento del benessere psico-fisico e della realizzazione dell'identità di genere dell'individuo, ma non costituisce presupposto ineludibile dell'adeguamento anagrafico del soggetto all'identità di genere percepita. Nel caso di specie, la documentazione prodotta evidenzia come l'identità psichica di genere della ricorrente sia da sempre maschile;
tale identità è stata declinata da anni nella vita quotidiana, ove ella si presenta, si atteggia e vive al maschile con il nome di Per_2 Gli accertamenti cui si è sottoposta parte attrice, la circostanza per cui ella da anni vive e si comporta da uomo, la soddisfazione dalla stessa mostrata rispetto alle modifiche del proprio corpo ottenute con la terapia ormonale e con l'intervento di ricostruzione toracica cui si è sottoposta in Spagna non inducono dubbi sulla stabilità ed irrevocabilità della determinazione di adeguamento del sesso. Parte attrice presenta diagnosi di Disforia di Genere o disturbo dell'identità di genere: essa comporta la mancata percezione di appartenenza al genere biologico, in ragione della sussistenza di un'identità psichica propria dell'altro sesso. In tale situazione è evidente che la perfetta identificazione nel sesso desiderato, quale espressione del diritto alla identità personale e di quello alla salute, inteso come complessivo benessere dell'individuo, trovi un ostacolo tanto nell'assenza dei relativi caratteri sessuali primari, quanto nell'assenza dei relativi dati anagrafici. Nel caso di specie deve essere dunque autorizzata la rettifica dei dati anagrafici, consentendo così alla richiedente di realizzarsi pienamente sotto il profilo sia esteriore che psicologico.
Stante la natura del giudizio, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede: 1) Autorizza e per l'effetto dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (C.F. Persona_1
nata a [...] il [...] nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba C.F._3 invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ il prenome debba invece Per_1 intendersi scritto e leggersi il prenome “ ; Per_2 2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cusano Milanino, ove l'atto di nascita è stato trascritto (Atto N. 17, Parte I, Serie A, anno 2008), di procedere con i conseguenti adempimenti di legge;
1) Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 12.06.2025
Il Presidente estensore
Dr. Laura Gaggiotti