TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2733/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco Monni come da giusta procura speciale in atti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio
Pag. 1 a 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“1) Con sentenza n. 2707/2018, pubblicata il 29 ottobre 2018 nel procedimento n. 4058/2017
R.G., il Tribunale di Cagliari ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 18 dicembre 2004 in Carbonia tra i ricorrenti, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Carbonia anno 2004, parte I, n.20 (all. 1).
2) La predetta sentenza di divorzio, oltre a confermare l'affido condiviso figlio (allora minore)
(nato a [...] il [...]), ha disposto che il signor versasse Persona_1 Pt_1
alla signora a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di € 250,00 Pt_2
mensili.
3) Il giovane ha conseguito nel luglio 2024 il diploma di scuola superiore con la Per_1
qualifica di perito meccanico e ha cominciato a lavorare regolarmente con la qualifica di operaio presso la Tempest società cooperativa, con sede in Sarroch, operante nell'indotto
Saras (all. 2). Il giovane sta quindi percependo un reddito di circa 900 euro mensili (all. 3).
4) Le parti concordano sul fatto che il figlio, pur continuando a vivere con la madre, abbia ormai raggiunto l'indipendenza economica. Si osservi infatti che, per la qualifica professionale raggiunta, egli ha delle ottime prospettive di prosecuzione dell'attività lavorativa, considerata la solidità della società datrice di lavoro e comunque le numerose prospettive di lavoro da parte delle ditte dell'indotto Saras.
5) Lo svolgimento di attività lavorativa da arte del giovane, ancorché a tempo determinato (ma come cennato con ottime prospettive), costituisce un elemento rappresentativo della sua capacità di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica (Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 40282 del 15 dicembre 2021).
Pag. 2 a 4 6) Le parti concordano infine sul fatto che, ove il giovane avrà mai bisogno di sostegno economico, gli verrà senz'altro garantito da entrambe.
*********
Tutto ciò premesso, i signori e , con Parte_1 Parte_2
il ministero dell'avv. Marco Monni,
ricorrono al Tribunale ordinario di Cagliari affinché voglia omologare la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2707/2018, pubblicata il 29 ottobre 2018 nel procedimento n.
4058/2017 R.G., il Tribunale di Cagliari, disponendo che nulla più è dovuto dal signor
[...]
alla signora a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2
mantenimento del figlio maggiorenne (nato a [...] il [...]), in Persona_1
quanto economicamente autosufficiente.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e
[...] Parte_2
Gli accordi intervenuti tra e devono Parte_1 Parte_2
essere omologati non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
In considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti, si compensano le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile n. 2707/2018,
pubblicata il 29 ottobre 2018 nel procedimento n. 4058/2017 R.G:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Pag. 3 a 4 Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Presidente
Giorgio Latti
Pag. 4 a 4