Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5951/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLA DI BRIANO (CE) il 17/02/1966 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. BUONAMANO ANTIMO, IZZO GIUSEPPE E
FUSCO FAUSTO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentati e difesi dai dott. ROMANO VINCENZO, MONICA MATANO,
E Controparte_2 CP_3
RESISTENTI
OGGETTO: risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine e riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”
CONCLUSIONI: come in atti.
1
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/05/2024 parte ricorrente ha dedotto di essere stata assunta l'1.9.2023 quale docente di religione a tempo indeterminato;
di aver stipulato plurimi contratti a termine dall'a.s.
2006/2007 all'a.s. 2022/2023 sempre presso lo stesso istituto scolastico;
l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato secondo quanto statuito dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale anche in base alla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva
1999/70, degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L., e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine per un importo pari ad € 22.678,00, pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, calcolata in base all'art. 32 l. 183/2010 o dei criteri di cui alla l. 604/1966, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché di accertare il proprio diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascun anno, oltre al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo con vittoria di spese di lite.
Le parti resistenti si sono costituite in tutti i giudizi chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda, da un lato, il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine e, dall'altro lato, il riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co.
2 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente
DPCM 23.9.2015.
ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE –
PARAMETRI DI QUANTIFICAZIONE - STABILIZZAZIONE
Per quanto riguarda il primo piano di indagine, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato le seguenti questioni:
- fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario in caso di reiterazione dei contratti a termine;
- parametri applicabili ai fini del quantum debeatur, salvo il diritto al maggior danno se provato;
- incidenza della stabilizzazione su tale pretesa risarcitoria;
- natura della prescrizione ed individuazione dell'exordium praescriptionis.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 9988/2024; cfr. anche Cass. 9049/2025 sull'incidenza della procedura di stabilizzazione), infatti, “La sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto espressi questa Corte (Cass. n. 8691/2023; Cass. n. 18698/2022 e Cass., n.
24146 del 2022): "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli"; "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre
3 annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L.
n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"; "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso CP_1 nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
5. In ordine alla reiterazione di contratti a tempo determinato per i docenti di religione, questa Corte ha affermato che chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario;
l'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive, mentre chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non
4 abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali (Cass. n. 19319/2022). Si
è inoltre chiarito che tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità, così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, co. 5, cit. (ora art. 28, co. 2, D.Lgs. 81/2015), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al
"comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato. Si è in proposito evidenziato che i predetti diritti restano indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità
(Cass. 22 maggio 2021, n. 14815). L'onere di allegare e provare l'intervenuta stabilizzazione, ossia l'operare di una misura che soddisfi i requisiti richiesti dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, grava sul datore di lavoro che abbia commesso l'abuso perché si è in presenza di un'eccezione in senso lato, non di una mera difesa (Cass. n. 24286/2022; Cass. n. 21355/2022; Cass. n. 179/2023).
Questa Corte ha inoltre chiarito che nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, l'avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dall'Amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente (Cass. n. 15240/2021). La suddetta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso; tale
5 ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine (tali principi sono stati recentemente ribaditi da Cass. n. 35145/2023).
5. La sentenza impugnata, che ha rilevato la mancata dimostrazione, da parte del appellante, della circostanza che l'immissione in ruolo della CP_1 ha costituito effetto diretto ed immediato dell'abuso, è dunque Pt_2 conforme a tali principi, mentre il si è limitato a sostenere che CP_1
l'immissione in ruolo della costituisce idonea misura riparatoria che Pt_2 esclude il suo diritto al risarcimento del danno, ma non ha argomentato in ordine alle modalità, ai tempi e ai caratteri dell'immissione in ruolo, né in ordine alle disposizioni in forza delle quali è stata posta in essere”.
DURATA DELLA PRESCRIZIONE E SUA DECORRENZA
Tale pretesa risarcitoria, quindi, sorge al momento della stipula dell'ultimo contratto in quanto l'illecito è correlato all'illegittima reiterazione di tutti i contratti a termine, trattandosi di fattispecie unitaria. Secondo la Suprema
Corte (Cass. 34741/2023), infatti, “Infatti, il diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario di cui a Cass., SU, n. 5072 del 15 marzo 2016 è unitario, come unitario è il diritto a percepire l'indennità L. n. 183 del
2010, ex art. 32, che non spetta per ogni singolo contratto, il numero dei contratti rilevando solo ai fini della quantificazione. Ne consegue che il termine di prescrizione - da considerare decennale, concernendo il preteso risarcimento una pretesa nascente dallo svolgimento del rapporto contrattuale (Cass., Sez. L, n. 27331 del 16 settembre 2022 nel lavoro privato;
Cass., Sez. L, n. 31104 dell'8 novembre 2023 nel lavoro pubblico contrattualizzato) - per chiedere il risarcimento del detto danno non può che decorrere dall'ultimo contratto a termine e che, quindi, in casi come quello in esame, nei quali non sono ancora decorsi dieci anni dall'ultimo contratto a termine (nella specie, il contratto più recente è del 2018, mentre il giudizio di primo grado è iniziato nel 2019) non può parlarsi di una prescrizione, neppure in ordine ai singoli contratti più risalenti, la cui
6 esistenza può assumere rilievo anche per quel che interessa il momento della quantificazione del pregiudizio. D'altronde, con riferimento ad una questione collegata, la S.C. ha chiarito che, in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. a), deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (Cass., Sez. L, n. 4960 del 16 febbraio 2023)”.
ANALISI DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Sulla base di tali considerazioni, quindi, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione in quanto l'ultimo contratto è stato stipulato per l'a.s.
2022/2023.
In secondo luogo, devono ritenersi sussistenti i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria in ragione della stipula di contratti a termine dall'a.s.
2006/2007 all'a.s.2022/2023, tutti fino al 31 agosto.
In terzo luogo, l'avvenuta assunzione non ha eliminato l'effetto diretto ed immediato dell'abuso in quanto l'assunzione a tempo indeterminato è avvenuta all'esito di una procedura concorsuale e, quindi, senza il requisito dell'automaticità, come evidenziato anche da parte ricorrente nelle proprie note autorizzate.
QUANTUM DEBEATUR
Per quanto riguarda, il quantum debeatur non è possibile prendere in considerazione il parametro di 24 mensilità in quanto richiesto per la prima volta da parte ricorrente solo nelle note di trattazione scritta.
D'altra parte, l'art. 11 d.l. 131/2024 che ha introdotto la modifica normativa richiamata da parte ricorrente è entrata in vigore dopo il
7 perfezionamento della fattispecie e, comunque, non vi è allegazione di un maggior danno subìto.
Per tali ragioni, in base all'art. 28 d.lgs. 81/2015 l'indennità deve essere liquidata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l.
604/1966. Applicando dunque i parametri di legge alla fattispecie concreta, si deve tenere conto dell'arco temporale in cui la ricorrente ha lavorato nell'amministrazione scolastica in qualità di docente oltre i primi
36 mesi nonché della sua età anagrafica (nata il 1966), si ritiene congruo ed equo riconoscere alla ricorrente una somma pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari l'importo di € 13.228,83, riparametrando la somma indicata in ricorso, oltre interessi dalla rivalutazione al saldo.
CARTA DOCENTE - RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E
GIURISPRUDENZIALE
Per quanto riguarda il merito, il riconosce, con cadenza annuale, CP_4 un buono elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5
DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata in quanto sulla relativa app possono essere accreditati i crediti elettronici per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.). Occorre, infatti, evidenziare come il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo.
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:
8 1. una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit. La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.
2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale,
a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo.
In tale contesto normativo si inserisce la recente sentenza della Corte di
Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-450/2021), secondo cui “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi
9 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (Cons.
St. 1842/2022).
A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge anche il recente intervento della
Suprema Corte (Cass. 29961/2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
10 3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:
a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
11 b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni.
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata
(“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par.
12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” -
“sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua””);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema
12 - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.”
– par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato CP_1 meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6);
b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);
c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18);
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1)
Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8).
13 Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2).
Quanto alla fruizione della Carta Docente per le annualità pregresse, ritiene il Tribunale di dover mutare l'orientamento in precedenza espresso sul punto, alla luce delle osservazioni della Suprema Corte, la quale ha chiarito: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre
2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass.
7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […] 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il
Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del
D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non
14 avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. 17.2 CP_1
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”.
ANALISI DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al 30 giugno ovvero al 31 agosto dall' a.s. 2019/2020 all' a.s. 2022/2023.
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Sussiste, però la prescrizione della carta relativa all'a.s. 2019/2020, stante la notifica del ricorso a febbraio 2025.
Non sono condivisibili le deduzioni formulate da parte ricorrente nelle note autorizzate in quanto, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. SS.
UU. 36197/2023) “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Il ricorso deve essere, pertanto, parzialmente accolto con condanna del all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente CP_4 per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di €
15 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
D'altra parte, in base all'art. 15 co. 1 d.l. 69/2023, “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno
2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
INTERESSI E RIVALUTAZIONE
Su tali importi spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n.
459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna il al CP_4 pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità risarcitoria per abusiva reiterazione dei contratti a termine per l'importo di €
13.228,83, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
16 1. condanna il all'assegnazione in favore di parte ricorrente CP_4 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di €
500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione al procuratori anticipatari, che si liquidano in € 2.109,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 09/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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