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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/06/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 10/06/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2028 /2025 promosso da Parte_1
nei confronti di (C.F. Controparte_1
) e ( ); CodiceFiscale_1 Controparte_2 CodiceFiscale_2
Successivamente oggi 10/06/2025 alle ore è comparso l'avv. RIZZOTTI
ROBERTO e l'avv. ANDREOLI CAMPARSI STEFANO, per parte attrice i quali dimette l'atto integrativo del presente giudizio nuovamente notificato in uno all'ordinanza del 18.3.25 di mutamento del rito, all'intimato CP_2
ex art. 143 c.p.c. in data 16.4.25 e già notificata ex art. 140 c.p.c. a
[...]
in data 22.01.2025, ed Controparte_1 insiste in domanda e precisa come la morosità oggi ammonti ad € 9.100 pari a n. 14 mensilità;
Il Giudice,
dott. Chiavegatti Francesco dato atto di quanto sopra, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di entrambi i convenuti e ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di entrambi i convenuti invita parte attrice alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa;
La stessa si riporta agli atti ed in particolare all'atto di intimazione di sfratto e alla memoria integrativa del 29.5.2025;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
TRIBUNALE DI VERONA N. 2028/25 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2028/ 2025 r.g. promossa da,
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._3
RIZZOTTI ROBERTO e dell'avv. ANDREOLI CAMPARSI STEFANO
( ) ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._4
RIZZOTTI ROBERTO
ATTRICE
Contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._5
Controparte_2
(C.F. ), C.F._6
CONVENUTI contumaci
In punto a Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
TRIBUNALE DI VERONA N. 2028/25 R.G. La parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
osserva:
- premesso come il presente giudizio abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato inter partes in data 1.2.2022 e debitamente registrato (cfr. contratto di locazione, doc. 1 faasc. attore) nonché la
TRIBUNALE DI VERONA N. 2028/25 R.G. conseguente condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile locato, appartamento e garage sito nel Comune di Verona in via Corso Venezia, n. 9/d, piano 4 (tutto censito al NCEU, Foglio 212 part. 584 sub 78 e sub 152), libero e sgombero da persone o cose anche interposte e al pagamento originariamente della somma di € 5200 a titolo di canoni e accessori non pagati da gennaio 2024 nonché al pagamento dei canoni a scadere (ciascuno dell'importo mensile di euro 650,00) sino all'effettivo rilascio del bene in favore della parte intimante;
- dato atto di come il presente giudizio, pur introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. C.p.c., segua ad ordinanza del 18.3.25 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., risultando uno dei due conduttori irreperibili (cfr. relata di notifica dell'intimazione) ed in ossequio al disposto del protocollo in uso per il Tribunale di Verona secondo quanto già osservato con ordinanza n. 15 della Corte Costituzionale del 17.1.2000 (ma sul punto si veda anche la concorde giurisprudenza di merito di cui a Tribunale di Milano 17.12.2010, Trib. di Roma 20.4.2010 e Trib. di Padova 26.10.2010);
- ritenuta preliminarmente la regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica ex art. 140 c.p.c. già nella fase sommaria nei confronti di
[...]
perfezionatasi in data 22.1.25 e, ex art. 143 Controparte_1
c.p.c. nei confronti di perfezionatasi in data 16.4.25; Controparte_2
- rilevata in fatto l'esistenza di valido contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 1.2.22 e debitamente registrato relativamente all'immobile indicato in premessa (doc. 1 fasc. attore);
- dato atto di come la parte locatrice - attrice abbia allegato in fatto l'inadempimento da parte della parte conduttrice-convenuta all'obbligo di corrispondere € 9.100 pari a n. 14 mensilità e ne abbia chiesto il pagamento in uno a quelle somme che verranno a scadere anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 c.c. sino all'effettivo rilascio;
TRIBUNALE DI VERONA N. 2028/25 R.G. - ritenuto che costituisca grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, anche la sola mancata corresponsione del canone ex art. 1455 e 1587 c.c. e 5 L.
392/78;
- ritenuto in particolare, in diritto, che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione e quest'ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”);
- ritenuto in particolare come “Qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 c.c., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
28/07/2004, n. 14234);
- ritenuta pertanto nel caso di specie provata la pretesa oggetto di domanda di parte attrice e l'inadempimento del convenuto;
- ritenuto che a ciò segua la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, la condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile indicato in premessa e che in assenza di gravi motivi può essere ordinato alla data indicata in dispositivo, nonché la condanna del medesimo al pagamento delle somme indicate al precedente punto in motivazione pari a complessivi euro 9100 , oltre interessi legali
TRIBUNALE DI VERONA N. 2028/25 R.G. dalle singole scadenze al saldo (trattandosi di debiti di valuta) e oltre alle indennità di pari importo (€ 650 mensili) ex art. 1591 c.c. dalla sentenza sino all'effettivo rilascio;
- ritenuto che all'accoglimento della domanda di parte attrice segua altresì la condanna dei convenuti contumaci alla refusione al primo delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., tenuto conto della natura contumaciale del giudizio, dell'assenza di istruttoria e ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2025 /2028 , ogni diversa difesa, istanze eccezione o domanda disattesa o assorbita:
1. dichiara la contumacia dei convenuti Controparte_1
e
[...] Controparte_2
2. dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo inter partes stipulato in data 1.2.22 per inadempimento dei convenuti;
3. dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, Controparte_1
e al rilascio
[...] Controparte_2 dell'immobile per cui è causa libero da persone o cose, anche interposte, in favore di parte attrice, Parte_1
4. fissa per il rilascio la data del 21.6.2025;
5. dichiara tenuto e condanna Controparte_1
e , in solido tra loro, al pagamento in
[...] Controparte_2
favore di della somma di € 9100 per canoni impagati sino a Parte_1
giugno 2025, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
6. condanna e Controparte_1 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 650 Controparte_2
per ogni mensilità successiva a partire da luglio 2025 sino all'effettivo rilascio;
7. condanna e CP_1 Controparte_1
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in Controparte_2
TRIBUNALE DI VERONA N. 2028/25 R.G. favore di che si liquidano in € 107,50 per esborsi ed in € 2100 Parte_1
per compensi difensivi;
oltre IVA, CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %.
Così deciso in Verona il 10/06/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
TRIBUNALE DI VERONA N. 2028/25 R.G.
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 10/06/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2028 /2025 promosso da Parte_1
nei confronti di (C.F. Controparte_1
) e ( ); CodiceFiscale_1 Controparte_2 CodiceFiscale_2
Successivamente oggi 10/06/2025 alle ore è comparso l'avv. RIZZOTTI
ROBERTO e l'avv. ANDREOLI CAMPARSI STEFANO, per parte attrice i quali dimette l'atto integrativo del presente giudizio nuovamente notificato in uno all'ordinanza del 18.3.25 di mutamento del rito, all'intimato CP_2
ex art. 143 c.p.c. in data 16.4.25 e già notificata ex art. 140 c.p.c. a
[...]
in data 22.01.2025, ed Controparte_1 insiste in domanda e precisa come la morosità oggi ammonti ad € 9.100 pari a n. 14 mensilità;
Il Giudice,
dott. Chiavegatti Francesco dato atto di quanto sopra, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di entrambi i convenuti e ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di entrambi i convenuti invita parte attrice alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa;
La stessa si riporta agli atti ed in particolare all'atto di intimazione di sfratto e alla memoria integrativa del 29.5.2025;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
TRIBUNALE DI VERONA N. 2028/25 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2028/ 2025 r.g. promossa da,
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._3
RIZZOTTI ROBERTO e dell'avv. ANDREOLI CAMPARSI STEFANO
( ) ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._4
RIZZOTTI ROBERTO
ATTRICE
Contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._5
Controparte_2
(C.F. ), C.F._6
CONVENUTI contumaci
In punto a Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
TRIBUNALE DI VERONA N. 2028/25 R.G. La parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
osserva:
- premesso come il presente giudizio abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato inter partes in data 1.2.2022 e debitamente registrato (cfr. contratto di locazione, doc. 1 faasc. attore) nonché la
TRIBUNALE DI VERONA N. 2028/25 R.G. conseguente condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile locato, appartamento e garage sito nel Comune di Verona in via Corso Venezia, n. 9/d, piano 4 (tutto censito al NCEU, Foglio 212 part. 584 sub 78 e sub 152), libero e sgombero da persone o cose anche interposte e al pagamento originariamente della somma di € 5200 a titolo di canoni e accessori non pagati da gennaio 2024 nonché al pagamento dei canoni a scadere (ciascuno dell'importo mensile di euro 650,00) sino all'effettivo rilascio del bene in favore della parte intimante;
- dato atto di come il presente giudizio, pur introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. C.p.c., segua ad ordinanza del 18.3.25 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., risultando uno dei due conduttori irreperibili (cfr. relata di notifica dell'intimazione) ed in ossequio al disposto del protocollo in uso per il Tribunale di Verona secondo quanto già osservato con ordinanza n. 15 della Corte Costituzionale del 17.1.2000 (ma sul punto si veda anche la concorde giurisprudenza di merito di cui a Tribunale di Milano 17.12.2010, Trib. di Roma 20.4.2010 e Trib. di Padova 26.10.2010);
- ritenuta preliminarmente la regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica ex art. 140 c.p.c. già nella fase sommaria nei confronti di
[...]
perfezionatasi in data 22.1.25 e, ex art. 143 Controparte_1
c.p.c. nei confronti di perfezionatasi in data 16.4.25; Controparte_2
- rilevata in fatto l'esistenza di valido contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 1.2.22 e debitamente registrato relativamente all'immobile indicato in premessa (doc. 1 fasc. attore);
- dato atto di come la parte locatrice - attrice abbia allegato in fatto l'inadempimento da parte della parte conduttrice-convenuta all'obbligo di corrispondere € 9.100 pari a n. 14 mensilità e ne abbia chiesto il pagamento in uno a quelle somme che verranno a scadere anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 c.c. sino all'effettivo rilascio;
TRIBUNALE DI VERONA N. 2028/25 R.G. - ritenuto che costituisca grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, anche la sola mancata corresponsione del canone ex art. 1455 e 1587 c.c. e 5 L.
392/78;
- ritenuto in particolare, in diritto, che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione e quest'ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”);
- ritenuto in particolare come “Qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 c.c., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
28/07/2004, n. 14234);
- ritenuta pertanto nel caso di specie provata la pretesa oggetto di domanda di parte attrice e l'inadempimento del convenuto;
- ritenuto che a ciò segua la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, la condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile indicato in premessa e che in assenza di gravi motivi può essere ordinato alla data indicata in dispositivo, nonché la condanna del medesimo al pagamento delle somme indicate al precedente punto in motivazione pari a complessivi euro 9100 , oltre interessi legali
TRIBUNALE DI VERONA N. 2028/25 R.G. dalle singole scadenze al saldo (trattandosi di debiti di valuta) e oltre alle indennità di pari importo (€ 650 mensili) ex art. 1591 c.c. dalla sentenza sino all'effettivo rilascio;
- ritenuto che all'accoglimento della domanda di parte attrice segua altresì la condanna dei convenuti contumaci alla refusione al primo delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., tenuto conto della natura contumaciale del giudizio, dell'assenza di istruttoria e ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2025 /2028 , ogni diversa difesa, istanze eccezione o domanda disattesa o assorbita:
1. dichiara la contumacia dei convenuti Controparte_1
e
[...] Controparte_2
2. dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo inter partes stipulato in data 1.2.22 per inadempimento dei convenuti;
3. dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, Controparte_1
e al rilascio
[...] Controparte_2 dell'immobile per cui è causa libero da persone o cose, anche interposte, in favore di parte attrice, Parte_1
4. fissa per il rilascio la data del 21.6.2025;
5. dichiara tenuto e condanna Controparte_1
e , in solido tra loro, al pagamento in
[...] Controparte_2
favore di della somma di € 9100 per canoni impagati sino a Parte_1
giugno 2025, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
6. condanna e Controparte_1 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 650 Controparte_2
per ogni mensilità successiva a partire da luglio 2025 sino all'effettivo rilascio;
7. condanna e CP_1 Controparte_1
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in Controparte_2
TRIBUNALE DI VERONA N. 2028/25 R.G. favore di che si liquidano in € 107,50 per esborsi ed in € 2100 Parte_1
per compensi difensivi;
oltre IVA, CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %.
Così deciso in Verona il 10/06/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
TRIBUNALE DI VERONA N. 2028/25 R.G.