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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/07/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1038/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1038 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato CO (FR) il 3.08.1992, elettivamente domiciliato in Frosinone Piazza Parte_1
Caduti di via Fano 32, presso lo studio dell'avv. Proia Marco, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e nata a [...] il [...] , elettivamente Parte_2 domiciliata in Frosinone via Marittima 188, presso lo studio dell'avv. Santoro Sonia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 23.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.05.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 11.09.2022 a Ceprano (FR) e che dallo loro unione nasceva il figlio Per_1
(il 14.07.2023), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno secondo quanto meglio precisato nel ricorso;
2) l'obbligo del padre di corrispondere alla sig.ra la somma di euro mensili 200,00, oltre Pt_2 rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il giorno 20 del mese, a decorrere da giugno 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 23.06.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni della separazione concordate dalle parti, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1038/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 23.06.2025
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ceprano (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Ceprano (FR) l'11.09.2022, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ceprano (FR) dell'anno 2022 , al n.11, parte II, Serie A, Uff.1);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1038 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato CO (FR) il 3.08.1992, elettivamente domiciliato in Frosinone Piazza Parte_1
Caduti di via Fano 32, presso lo studio dell'avv. Proia Marco, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e nata a [...] il [...] , elettivamente Parte_2 domiciliata in Frosinone via Marittima 188, presso lo studio dell'avv. Santoro Sonia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 23.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.05.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 11.09.2022 a Ceprano (FR) e che dallo loro unione nasceva il figlio Per_1
(il 14.07.2023), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno secondo quanto meglio precisato nel ricorso;
2) l'obbligo del padre di corrispondere alla sig.ra la somma di euro mensili 200,00, oltre Pt_2 rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il giorno 20 del mese, a decorrere da giugno 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 23.06.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni della separazione concordate dalle parti, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1038/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 23.06.2025
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ceprano (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Ceprano (FR) l'11.09.2022, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ceprano (FR) dell'anno 2022 , al n.11, parte II, Serie A, Uff.1);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)