Cass. civ., sez. III, sentenza 14/11/2008, n. 27266
CASS
Sentenza 14 novembre 2008

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Attraverso l'opposizione alla vendita della cosa pignorata, prevista dall'art. 2797 cod. civ., il debitore od il terzo datore di pegno possono far valere non solo eventuali vizi procedurali, ma anche eccezioni di merito relative al rapporto obbligatorio a garanzia del quale fu concesso il pegno. La suddetta opposizione, pertanto, è soggetta al regime dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., e non al più restrittivo regime previsto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 cod. proc. civ..

Commentario1

  • 1Art. 2797 c.c., Forme della vendita
    Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 12 novembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/11/2008, n. 27266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27266
Data del deposito : 14 novembre 2008

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