Sentenza 14 novembre 2008
Massime • 1
Attraverso l'opposizione alla vendita della cosa pignorata, prevista dall'art. 2797 cod. civ., il debitore od il terzo datore di pegno possono far valere non solo eventuali vizi procedurali, ma anche eccezioni di merito relative al rapporto obbligatorio a garanzia del quale fu concesso il pegno. La suddetta opposizione, pertanto, è soggetta al regime dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., e non al più restrittivo regime previsto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Art. 2797 c.c., Forme della venditaVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 12 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/11/2008, n. 27266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27266 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO ON - Presidente -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4817/2005 proposto da:
CAPITALIA SERVICE J.V. SRL, società facente parte del gruppo bancario Capitalia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore De AS AN e Di IO RI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato CARDIA Marco, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATAUDELLA ANTONINO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NI IA, IA LD, IA IE;
- intimati -
sul ricorso 7594/2005 proposto da:
IA IE, IA LD, NI IA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato ROSSI ADRIANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMERINI FRANCESCO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrenti -
contro
CAPITALIA SERVICE J.V. SRL, società facente parte del gruppo bancario Capitalia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore De RI AN e Di IO RI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato CARDIA MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATAUDELLA ANTONINO giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 50/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, seconda sezione civile, emessa il 31/10/2003, depositata l'8/01/2004, R.G. 3270/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/10/2008 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l'Avvocato Nicola ES (per delega Avv. Antonino CATAUDELLA, depositata in udienza);
udito l'Avvocato Adriano ROSSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1986 e nel 1991 ZI AN, ON BA e ON BA consegnarono alla Banca di Roma s.p.a. titoli al portatore a garanzia delle esposizioni sui conti correnti e relative agli altri rapporti intrattenuti con la banca da IN s.r.l..
Il 22.7.1996 la banca notificò a tutti i debitori, ex art. 2797 c.c., intimazione di pagamento di quanto sostenne esserle dovuto a seguito della revoca degli affidamenti con avviso che, in difetto, si sarebbe proceduto alla vendita dei titoli.
I debitori proposero opposizione innanzi al pretore di Roma con ricorso del 22.7.1996 sostenendo che, dopo la concessione di un cospicuo mutuo fondiario, la banca aveva effettuato una serie di operazioni non autorizzate, tra le quali una serie di "giroconti con terzi", dalle quali era scaturita una posizione debitoria in realtà insussistente, sicché gli affidamenti erano stati ingiustificatamente revocati (come da comunicazione del 23.7.1993). Sospesa la vendita, il pretore rimise le parti innanzi al tribunale di Roma, innanzi al quale la Banca di Roma si costituì sostenendo che la posizione debitoria s'era determinata anche a causa di numerosi effetti presentati "salvo buon fine", ma di rischiosa realizzazione.
Con sentenza n. 8202 del 1999 il tribunale respinse l'opposizione sul rilievo che la banca aveva provato la revoca degli affidamenti e dunque la sopravvenuta esistenza della posizione debitoria della società.
2. Proposero appello i datori di pegno, sostenendo che dagli stessi estratti conto risultavano eseguite in data 19.7.1993 le quattro operazioni denunciate come prive di autorizzazione, in ordine alle quali non era nota ne' la causale ne' il destinatario dei giroconti, - operazioni in difetto delle quali il conto avrebbe registrato un saldo creditore di oltre L. 46.000.000.
Rigettate alcune eccezioni preliminari di rito di Capitalia s.p.a. - Gruppo bancario Capitalia (già Banca di Roma s.p.a.), la corte d'appello ha accolto l'opposizione con sentenza n. 50/04 sul sostanziale rilievo che le allegazioni della banca non erano supportate da documentazione contabile idonea a far ritenere l'esistenza delle ulteriori posizioni debitorie della cliente IN s.r.l. (intanto fallita), non essendo stati in particolare esibiti "gli estratti conto non contestati e/o i titoli non onorati" e poiché, "d'altronde, le operazioni di giroconto eseguite in data 19.7.1993 presupponevano, per essere legittime, l'esistenza di passività già attuali ed esistenti (all'epoca), quando i titoli non erano ancora scaduti e quindi non erano esigibili".
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Capitalia Service j.v. s.r.l., mandataria di Capitalia s.p.a., sulla base di quattro motivi, cui resistono con controricorso la AN ed i BA, che propongono a loro volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
Al ricorso incidentale resiste con controricorso Capitalia. La NI ed i BA hanno anche depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
1.1. Col primo motivo del ricorso principale sono dedotte violazione e falsa applicazione dell'art. 2797 c.c. e art. 618 c.p.c., per non avere la corte d'appello dichiarato improcedibile l'impugnazione. Si afferma che la particolare opposizione prevista dalla norma citata può essere fatta solo per questioni attinenti alla regolarità dell'intimazione o per limitare l'oggetto della vendita stessa e che essa non potrebbe dar luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale il giudice possa accertare la fondatezza o meno, nel merito, delle contrapposte pretese delle parti spingendosi ad accertare la stessa esistenza del debito (è citata Cass., n. 7197/1987). Sarebbe dunque analogicamente applicabile l'art. 618 c.p.c., in ordine alle sentenze rese sull'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguente impugnabilità con appello ed esperibilità del solo ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. 1.2. Il motivo è infondato.
La più recente Cass., n. 11893/98 (e v. anche Cass., n. 10111/2000, in motivazione, sub 2.3., nonché Cass., n. 21908/08) ha statuito - con affermazione che il collegio pienamente condivide e che trova la propria giustificazione anche in evidenti esigenze di economia processuale, posto che il debitore sarebbe altrimenti costretto ad iniziare un altro processo in cui far tardivamente valere le sue ragioni - che nella speciale procedura di cui agli artt. 2796 e 2797 c.c., deve ritenersi legittima la proposizione, da parte del debitore, di questioni non soltanto di rito, ma anche di merito, con riferimento al diritto ex adverso azionato (con conseguente preclusione della ulteriore proseguibilità della procedura de qua nel caso che l'opposizione sia tempestivamente proposta entro cinque giorni dall'intimazione, secondo quanto inequivocamente si evince dall'art. 2797 c.c., comma 2). È dunque corretta l'affermazione della corte d'appello che le opposizioni che attengano a tali questioni sono assoggettate al regime processuale delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non già a quello più restrittivo dell'art. 617 c.p.c. e segg..
2.1. Col secondo motivo sono dedotte violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c.. Si assume che la sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione per aver statuito sull'esistenza del credito benché la domanda proposta dagli appellanti vertesse esclusivamente sull'asserita mancanza di consenso del debitore.
2.2. Col terzo motivo sono subordinatamente denunciate violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., per l'ipotesi in cui si ritenesse che il giudizio di appello avesse ad oggetto l'esistenza delle passività dei conti: ciò in quanto le relative contestazioni erano state formulate solo in sede di gravame, nel quale era stata dunque proposta una domanda nuova, come tale inammissibile ex art.345 c.p.c.. 2.3. Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, sono inammissibili, in quanto del tutto prescindono dalle puntuali argomentazioni addotte sul punto dalla corte d'appello alla pagina 7 della sentenza impugnata la quale - nell'ovviamente implicito assunto che l'allegazione della mancata autorizzazione ad operazioni di giroconto dalle quali era dipeso il passivo si risolveva nella negazione dell'esistenza dello stesso passivo - ha diffusamente argomentato e conclusivamente affermato che "nessuna novità delle eccezioni può allora rilevarsi negli odierni motivi di gravame, giacché la puntuale indicazione degli importi dei singoli giroconti indicati come privi di autorizzazione non comporta alcuna effettiva modificazione del fatto già dedotto in causa".
Ebbene, agli argomenti addotti dalla corte d'appello i ricorrenti non contrappongono argomenti diversi, come avrebbero dovuto in relazione al fatto che oggetto dell'impugnazione è lei sentenza, ma si limitano a ribadire i propri originari assunti, omettendo di sottoporre a vaglio critico le considerazioni in base alle quali quegli assunti erano stati disattesi. Non è dunque soddisfatto il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 4, il quale presuppone la contestazione, tutte le volte che siano state sviluppate, delle ragioni sulle quali il giudice della sentenza impugnata ha fondato la propria decisione.
3.1. Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso principale è denunciata contraddittoria motivazione su punto decisivo per avere la sentenza impugnata, a pagina 8, correttamente individuato l'oggetto della domanda nell'asserita mancanza del consenso di IN alle operazioni di giroconto e, a pagina 9, fondato l'accoglimento della domanda sulla mancata produzione, da parte della banca stessa, di documentazione contabile idonea a far ritenere l'esistenza delle ulteriori posizioni debitorie della cliente.
3.2. Il motivo è infondato.
La circostanza che, in difetto di consenso del debitore ai giroconti dai quali il passivo era dipeso, la banca non abbia offerto la prova del saldo passivo di eventuali altri conti o rapporti tra i quali era legittimata ad effettuare senza consenso alcuno la compensazione ai sensi dell'art. 1853 c.c. (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata), integra una motivazione del tutto coerente e niente affatto contraddittoria in ordine al difetto di prova dell'attuale esistenza del credito per la cui soddisfazione la banca aveva manifestato l'intenzione di procedere alla vendita dei titoli dati in pegno.
4. Il ricorso principale va conclusivamente respinto.
5. Col ricorso incidentale la AN ed i BA si dolgono - denunciando vizio di infrapetizione ex art. 112 c.p.c. - che la corte d'appello non abbia disposto la pur domandata restituzione dei titoli dati in pegno, o del valore equivalente, con gli interessi di legge a decorrere dal 29.7.1993.
Capitalia nega la sussistenza del vizio, nell'assunto che la domanda era inammissibile ex art. 345 c.p.c., comma 1, in quanto formulata per la prima volta in appello.
I ricorrenti incidentali sostengono in memoria che, invece, già nel giudizio di primo grado era stato richiesto il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla banca.
5.1. Dal riscontro degli atti, consentito a questa corte in relazione alla natura del vizio dedotto, risulta che nell'atto di riassunzione innanzi al tribunale in primo grado, recante la data del 19.6.1997 e notificato il 25.6.1997, gli opponenti avevano espressamente domandato, oltre alla declaratoria di nullità o inefficacia dell'atto di intimazione, anche che fosse per l'effetto ordinato, "lo svincolo dei titoli B.T.P. con scadenza 1.12.1997, emissione 1994, titolo n. 367070, pari a L. 100.000.000" (nonché il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa).
Posto che richiesta di svincolo non altro significa, quoad effectum, che richiesta di restituzione, non v'è dubbio che la domanda fosse stata formulata già in primo grado e che, dunque, effettivamente la sentenza è viziata da omessa pronuncia nella parte in cui non ha adottato alcuna statuizione sul punto.
Il motivo va dunque accolto.
7. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale, la sentenza va cassata in relazione alla censura accolta con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008