TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/11/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 223/2024
Il Giudice AN LÀ, all'esito dell'udienza di discussione del
04/11/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.ta DAL BO DANIELA
ricorrente contro c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.ta RICCI MARA/ resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente ricorso in opposizione, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui in narrativa: in via principale, dichiarare inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 21/2024, emesso da Codesto Ill.mo Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del
Lavoro, in data 18.01.2024 (come modificato con provvedimento del
14.02.2024) e notificato, via pec, in data 15.02.2024, per difetto dei presupposti di emissione e/o comunque poiché infondato in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza di fatto tra il Sig. e la in persona Parte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, full time a far data dal 5.09.2001 ovvero dalla diversa data che risulterà accertata in corso di giudizio;
in via subordinata riconvenzionale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015, l'applicabilità, a partire dal 1.01.2016, al rapporto di lavoro de quo, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato;
sempre in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la legittimità ed efficacia del patto di non concorrenza stipulato dalle parti e, conseguentemente, il diritto del Sig. a vedersi riconosciuta Parte_1
la relativa indennità, condannare la Società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 9.637,20, come dettagliata in narrativa;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, dichiarare prescritte le somme richieste in restituzione a titolo di “acconti provvigionali” per il periodo antecedente il
15.02.2014. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso del contributo unificato pari ad € 259,00.”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in persona del
Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta
In via principale
Pag. 2 di 23 respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e rigettarsi tutte le domande ex adverso svolte e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 21/2024 del 17.01.2024 emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Ravenna e relativo provvedimento di correzione notificato il 15.02.2024.
Dirsi comunque tenuto il sig. al pagamento della somma di Parte_1
euro 47.673,63 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà provata in corso di causa o che parrà equa e giusta, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al saldo.
Si insiste per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, viste le dichiarazioni di debito sottoscritte annualmente
a far tempo dal 2006 fino al 2020 e anche l'assoluta carenza di un qualunque principio di prova scritta o di pronta soluzione a fondamento della proposta opposizione.
Conseguentemente respingersi, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte dal sig. Parte_1
In via riconvenzionale.
Condannarsi il sig. al giusto risarcimento per i gravi danni Parte_1
per il mancato raggiungimento dei target e per le ragioni tutte esposte in narrativa, nella somma individuata in via equitativa e/o affidata al prudente apprezzamento del giudice e/o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze anche del procedimento monitorio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Pag. 3 di 23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, agente di dal 5.9.2001 al 30.6.2021, ha proposto CP_1
opposizione avverso il d.i. n. 21/2024 emesso dall'intestato Tribunale, con cui si ingiungeva il pagamento dell'importo di € 47.673,63, richiesti a titolo di restituzione degli importi corrisposti a titolo di acconti provvigionali.
Nella prospettazione del ricorrente, tali importi non sarebbero dovuti perché le somme versate al suddetto titolo costituivano in realtà un minimo garantito, diminuito nel corso degli anni sino ad azzerarsi a partire dal
1.1.2011, al quale si aggiungeva poi la componente variabile della retribuzione.
Il ha poi domandato in via riconvenzionale l'accertamento della Pt_1
natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e, in subordine, l'applicazione dell'art. 2 d.lgs 81/2015 e s.m., a mente del quale
“ A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Ancora, il ricorrente deduce la nullità della clausola contrattuale che attribuiva il diritto alla società di non avvalersi del patto di non concorrenza, evitando così il pagamento dell'indennità prevista in favore del chiedendo quindi il pagamento dell'indennità prevista dal Pt_1
contratto per il patto di non concorrenza.
Pag. 4 di 23 Il poi, in via subordinata rispetto al riconoscimento della natura Pt_1
subordinata del rapporto e dell'applicabilità dell'art. 2 d.lgs 81, eccepisce la prescrizione del credito azionato monitoriamente.
Si è costituita la resistente, contestando la dedotta sussistenza della subordinazione, poiché tutti gli elementi di fatto evidenziati quali indici di subordinazione da parte del ricorrente sono in realtà ascrivibili all'attività di monitoraggio e organizzazione del preponente nei confronti dell'agente.
Evidenzia, quanto alla prova del credito, che essa emerge dall'indicazione, nelle fatture emesse dal ricorrente nei confronti di dell'oggetto CP_1
“acconto provvigioni” e dalla produzione dei riconoscimenti di debito sottoscritte dal annualmente. Pt_1
Il era poi pienamente consapevole che tali acconti, che in realtà non Pt_1
erano corrisposti mensilmente e in misura fissa, andavano restituiti alla fine del rapporto.
La resistente contesta poi l'applicabilità dell'art. 2 d.lgs 81/2015 sia perché inapplicabile ratione temporis, sia perché il rapporto era regolato da apposito contratto di agenzia, sia perché non sussiste l'etero – organizzazione richiesta dall anorma.
poi, eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
domanda riconvenzionale inerente al pagamento dell'indennità pattuita per il patto di non concorrenza e propone una domanda riconvenzionale tesa a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi concordati.
Con memoria in replica alla domanda riconvenzionale, parte ricorrente ha preso posizione sul punto, eccependone l'inammissibilità e contestandola in
Pag. 5 di 23 fatto e in diritto, e contestando altresì quanto allegato nella memoria di costituzione dal convenuto.
La causa è stata istruita documentalmente e oralmente con l'escussione dei testi (anch'egli ex agente di come il Testimone_1 CP_1 Pt_1
destinatario di un decreto ingiuntivo, avverso il quale è stata proposta opposizione, tutt'ora pendente, avente a oggetto la richiesta di restituzione degli acconti), (dipendente addetta Testimone_2 CP_1
all'ufficio contratti e personale), (dipendente Testimone_3
impiegata presso l'ufficio produzione dal 2001 al 2017) e CP_1 [...]
(direttore commerciale di , figura apicale Testimone_4 CP_1
dell'organizzazione aziendale nel settore commerciale).
All'esito dell'istruttoria orale, questo giudice ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva la rinuncia alle rispettive domande a spese compensate.
La proposta, all'udienza del 20.5.2025, è stata accettata dal ricorrente e rifiutata da parte resistente, la quale ha in quella sede rappresentato di aver presentato una querela per falsa testimonianza nei confronti dei testi di parte resistente e prodotta a seguito di autorizzazione. Tes_1 Tes_3
Unitamente alla querela sono stati prodotti gli allegati alla medesima.
La causa era stata dunque rinviata per la discussione all'udienza del
16.10.2025 con termine per note al 6.10.2025.
A ridosso dell'udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato le visure delle società Edit Italia S.r.l. e Bayart S.r.l., e Controparte_1
a tale udienza parte ricorrente ha spiegato che la produzione era tesa a dimostrare che, fra i soci del “gruppo” societario, vi sono i testi della resistente e . Tes_4 Testimone_5
Pag. 6 di 23 A quel punto, ritenuto opportuno che le parti avessero la possibilità di interloquire con memoria scritta, la causa è stata nuovamente rinviata per discussione all'udienza del 4.11.2025 da tenersi in forma cartolare con termine per note di replica al giorno d'udienza.
Vanno svolte le seguenti premesse.
La prima: è inammissibile la memoria in replica alla riconvenzionale depositata da parte ricorrente nella parte in cui non si limita a prendere posizione sulla domanda riconvenzionale ma contesta anche, punto per punto, le allegazioni difensive contenute nella memoria di costituzione.
Per la sua funzione nella dinamica processuale, infatti, la memoria in replica alla riconvenzionale deve essere limitata nel suo contenuto alla domanda riconvenzionale avversaria.
L'attività difensiva di contestazione del ricorrente dei fatti allegati dal resistente, invece, non può che avvenire all'udienza ex art. 420 c.p.c.
Ragionando diversamente, parte ricorrente beneficierebbe di un'appendice scritta non prevista dal codice che finirebbe per vulnerare il principio di parità delle armi ledendo il principio del contraddittorio.
La seconda: è inammissibile la documentazione prodotta dal ricorrente a ridosso della fase decisoria volta a dimostrare l'inattendibilità dei testi di parte resistente.
Si tratta, infatti, di documentazione inerente all'attendibilità sotto il profilo soggettivo dei testimoni, che avrebbe quindi dovuto essere prodotta nella prima difesa utile successiva all'indicazione dei testimoni da parte della resistente;
quindi, in sede di prima udienza.
Pag. 7 di 23 Va inoltre osservato che la produzione documentale è stata invece svolta, con condotta che appare non perfettamente in linea con il canone di lealtà processuale, il giorno dell'udienza di discussione.
È, invece, ammissibile la produzione della querela, non tanto perché autorizzata, ma soprattutto perché la richiesta di produzione si è svolta alla prima udienza utile (la querela è stata depositata il 9.5.2025 e CP_1
ha chiesto l'autorizzazione alla produzione all'udienza del 20.5.2025).
Va aggiunto, in proposito, che la querela non è altro che un atto di parte che contiene allegazioni di parte che ben avrebbero potuto essere trasfuse nelle note conclusive.
Non può dirsi altrettanto per la documentazione a supporto della querela, che è sostanzialmente a prova contraria rispetto ai capitoli di parte ricorrente.
Si tratta, quindi, di documentazione che avrebbe dovuto trovare ingresso secondo le tempistiche previste dal codice di rito.
La terza: è inammissibile la documentazione ulteriore depositata unitamente alle note conclusive del 6.10.2025 da parte resistente in quanto tardivamente prodotta.
Sono, cioè, inammissibili i docc. 43 e 44.
Ciò premesso, va esaminata la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il e il Pt_1 CP_1
cui scrutinio è logicamente preliminare rispetto all'esame delle altre domande.
Tale domanda è risultata fondata.
Vanno richiamati i seguenti principi di diritto rilevanti nel caso di specie.
Pag. 8 di 23 Con specifico riguardo alla distinzione tra contratto di agenzia e lavoro subordinato, va in primo luogo ricordato che “L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta” (Sez. L, Sentenza n. 9696 del
23/04/2009 (Rv. 608187 - 01).
Nell'attività di qualificazione del rapporto, volta ad accertare la vera intenzione delle parti, il nomen iuris non ha valore assorbente.
La rilevanza di tale elemento varia, peraltro, come rilevato dalla dottrina, a seconda della situazione, assumendo minore rilievo laddove la volontà di una delle due parti, per le condizioni delle stesse, risulti in qualche modo
“coartata” o semplicemente meno libera, e rivestendo invece un maggior rilievo nel caso in cui la volontà delle parti si sia posta su un piano di parità
(cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 35687 del 19/11/2021 (Rv. 662999 - 01), per cui “Ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando
Pag. 9 di 23 la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva attribuito natura subordinata al contratto di lavoro valorizzando unicamente l'elemento della eterodirezione nella fase esecutiva, senza tener conto della formale qualificazione, nel senso dell'autonomia, attribuitagli dallo stesso lavoratore, che aveva predisposto il testo del predetto contratto, successivamente accettato dal datore di lavoro).”).
Così come non assume rilievo assorbente la prolungata esecuzione del rapporto di lavoro.
Deve, invece, in applicazione della regola interpretativa di cui all'art. 1362, comma 2, c.c., darsi prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Sez. L - , Sentenza n. 4884 del 01/03/2018 (Rv. 647475
- 01), poiché soltanto attraverso l'accertamento di tale aspetto è possibile verificare la sussistenza del requisito dell'eterodirezione, e cioè l'effettivo esercizio del potere di direttivo da parte dell'imprenditore, potere direttivo che si atteggia diversamente a seconda del tipo di lavoratore, poiché
l'intensità della subordinazione è variabile in funzione della maggiore o minore autonomia operativa (si pensi ai lavoratori particolarmente specializzati) o decisionale (si pensi ai dirigenti) di cui gode il singolo lavoratore.
Pag. 10 di 23 La differenza tra lavoro autonomo e subordinato risiede quindi nel fatto che il lavoratore autonomo si obbliga a svolgere una certa opera o un certo servizio (locatio operis) e rimane libero sul come, quando e dove svolgerli, mente il lavoratore subordinato si obbliga a mettere le proprie energie lavorative a disposizione dell'imprenditore (locatio operarum), il quale prescrive cosa fare, come farlo, dove e quando farlo, di talché il lavoratore subordinato è sottoposto a prescrizioni stringenti circa i contenuti e le modalità temporali del lavoro da svolgere, nonché a verifiche costanti sul lavoro eseguito, e necessita di giustificare le assenze e di richiedere le ferie.
Nello specifico, va attribuito rilievo ai seguenti elementi (indici di subordinazione):
a) analogie con i lavoratori dipendenti sotto il profilo dell'attività svolta e delle modalità con cui essa viene svolta;
b) inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa
(rilevano, ad esempio, lo svolgimento del lavoro in un ufficio della sede aziendale, l'inclusione nell'organigramma e nelle mailing list aziendali, la costante convocazione alle riunioni interne, il possesso di un biglietto da visita aziendale, il libero accesso alle strutture dell'azienda, l'utilizzo della strumentazione aziendale);
c) la continuità nel tempo del lavoro;
d) regolarità dell'orario di lavoro;
f) la prestazione del lavoro in regime di “monocommittenza”;
g) l'erogazione di un trattamento economico mensile e modulato sul tempo del lavoro.
Va escluso, invece, che il mero raccordo dall'attività svolta dal lavoratore con quella degli altri soggetti che svolgono attività lavorativa in favore
Pag. 11 di 23 dell'imprenditore possa indurre a ritenere sussistente il potere direttivo e organizzativo idoneo a qualificare il rapporto come lavoro subordinato (cfr.
Cass. 29646/2018).
Tornando al caso specifico della distinzione tra rapporto di agenzia e di lavoro subordinato, deve osservarsi che il potere direttivo e organizzativo idoneo a qualificare il rapporto non può tradursi in mere istruzioni, che sono invece compatibili con un rapporto di agenzia “genuino”, posto che, ai sensi dell'art. 1746 c.c., l'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute.
Alla luce dei principi sopra richiamati vanno adesso esaminati i profili fattuali della controversia.
È pacifico che il rapporto tra le parti si sia svolto per quasi vent'anni (dal settembre 2001 sino al giugno 2021) e sia stato formalmente regolato prima come collaborazione coordinata e continuativa e poi con il contratto di agenzia sottoscritto in data 2.4.2007 (doc. 3 di parte resistente).
L'attività svolta dal consisteva nella vendita degli spazi pubblicitari Pt_1
di cui era concessionaria.
Secondo il contratto, l'agente avrebbe dovuto riferire periodicamente, almeno una volta al mese sugli affari conclusi e su quelli in corso.
L'attività avrebbe dovuto essere svolta con l'eventuale affiancamento da parte dei collaboratori di e con obbligo di confronto con gli CP_1
stessi, i quali non avrebbero potuto esercitare alcun potere direttivo o gerarchico nei confronti dell'agente, potendo fungere solo da punto di riferimento e ausilio tecnico per ottimizzare i risultati perseguiti e fornire suggerimenti utili per un proficuo lavoro.
Pag. 12 di 23 L'agente, poi avrebbe dovuto svolgere con organizzazione propria l'attività, con divieto di utilizzare carta intestata o altri segni distintivi della preponente, salva la necessità di utilizzarli per comunicare informazioni provenienti dalla stessa, con assegnazione “per esigenze esclusivamente operative e comodità” di un recapito presso gli uffici di , di un CP_1
telefono, di una scrivania e di strumenti informatici a fronte del pagamento di un importo pari a € 205 oltre IVA.
A fronte del medesimo compenso l'agente avrebbe dovuto svolgere l'attività di riscossione dei crediti della preponente.
Dall'istruttoria è però emerso che il rapporto si svolgeva in modo diverso.
Il era dotato di un biglietto da visita aziendale e di una mail con il Pt_1
dominio della società, contrariamente a quanto previsto dal contratto.
Egli, poi, stavolta in conformità a quanto previsto dal contratto, era dotato di una postazione di lavoro, per la quale pagava un compenso pari a € 205 oltre IVA, esattamente pari al compenso previsto per l'attività di riscossione.
Secondo quanto ha riferito il vietava agli agenti di Tes_1 CP_1
lavorare da casa (“ricordo che una volta chiesi alla società di poter lavorare da casa in modo da poter evitare i costi dell'ufficio e la società mi rispose assolutamente no”).
Tale circostanza non è stata smentita dai testi di parte resistente.
L'attività, secondo quanto riferito dai testi e veniva Tes_1 Tes_3
svolta presso gli uffici con orario d'ufficio (8.30/9 – 17/18), al CP_1
netto degli appuntamenti presso i clienti, con la possibilità di andare via prima nel caso in cui le esigenze lavorative lo permettessero.
Tale circostanza è stata smentita dai testi e Tes_4 Tes_2
Pag. 13 di 23 Sul punto, deve osservarsi che l'attendibilità dei testi e Tes_4 Tes_2
deve essere valutata con particolare rigore. Tes_1
I primi due, infatti, sono legati da rapporti lavorativi con CP_1
( in particolare, svolge un ruolo apicale all'iterno dell'azienda). Tes_4
Il terzo, invece, vista la causa in corso di cui si è dato atto sopra, è potenzialmente influenzato dalle ragioni di attrito nei confronti dell'ex preponente/datore di lavoro.
A ciò si aggiunge che il ha un potenziale interesse (qualificabile Tes_1
come interesse di mero fatto ad avere un precedente giurisprudenziale favorevole) a una pronuncia che riconosca l'accertamento della natura subordinata del rapporto in vista di future rivendicazioni nei confronti dell'ex preponente/datore di lavoro.
Non vi è invece ragione di dubitare dell'attendibilità della teste che non era agente di non presta più attività Tes_3 CP_1
lavorativa per la parte resistente dal 2017 e relativamente alla quale non sono emerse ragioni di livore nei confronti dell'ex datrice di lavoro.
Di conseguenza, nel contrasto tra le testimonianze tra i testi sopra indicati, appaiono dirimenti le dichiarazioni della Tes_3
Quest'ultima, sempre con riguardo al tema della presenza in ufficio e del controllo sulla prestazione del ha riferito inoltre che, in caso di Pt_1
assenza prolungata, gli agenti “venivano contattati dal dott. Tes_4
magari se c'era qualche giornale da chiudere”.
Si tratta di un'altra circostanza incompatibile con l'autonomia che caratterizza lo svolgimento dell'attività di un agente nell'ambito di un effettivo rapporto di agenzia.
Pag. 14 di 23 Così come è difficilmente compatibile con l'autonomia del lavoratore autonomo quanto riferito dal teste sul cap. 26 di parte ricorrente Tes_4
(“Vero è che era espressamente inibito agli agenti di lasciare i locali aziendali prima che i mezzi stampa da ultimare (principalmente Ravenna24
Weekly) non fossero stati interamente completati dalla rete vendita?”).
Questi, sebbene nel rispondere al capitolo abbia risposto “no”, ha poi chiarito che “altre concessionarie come la nostra avevano questa abitudine noi richiamavamo quell'esempio per dire che finché non si chiudeva il lavoro non si andava a casa ma non è mai stata effettivamente fatto” (le parole “ma non è mai stato effettivamente fatto” sono omesse a pag. 14 delle note conclusive di parte ricorrente, dove viene richiamata la testimonianza).
In questo modo il teste nega sì la circostanza di cui al capitolo (cioè che vi fosse il divieto di andare a casa), ma ammette che venivano esercitate pressioni affinché gli agenti non lasciassero gli uffici prima di aver completato la vendita degli spazi attraverso l'indicazione come modello da seguire di altre concessionarie che non consentivano di lasciare gli uffici prima della chiusura di tutti gli spazi.
Ciò, peraltro, risulta anche dalla corrispondenza tra e Tes_4 Pt_2
da un lato e gli altri addetti al commerciale dall'altro. Pt_3
Non può costituire prova contraria rispetto alla presenza o meno in ufficio del la perizia di parte depositata quale doc. 43 da parte resistente, Pt_1
trattandosi, come detto nelle premesse, di un documento inammissibile in quanto tardivo perché prodotto per la prima volta con le note conclusive del
6.10.2025.
Pag. 15 di 23 Vi è, poi, il tema delle riunioni, relativamente al quale tutti i testi hanno confermato che veniva svolte delle riunioni che si svolgevano settimanalmente al fine di discutere dell'andamento dell'attività lavorativa.
e riferiscono che non vi era l'obbligo di partecipare a Tes_4 Tes_2
queste riunioni, contrariamente a quanto riferito dagli altri due testi.
Anche in tal caso, nel disaccordo tra le voci dei testi della cui attendibilità vi è motivo di dubitare, risulta dirimente quanto dichiarato dalla che ha confermato il cap. 14 di parte ricorrente (“Vero è che il Tes_3
Sig. per il periodo dal 5.09.2001 al 30.06.2021, ha sempre dovuto Pt_1
partecipare alle riunioni aziendali che si svolgevano al fine di discutere dell'andamento dell'attività lavorativa?”) chiarendo che “la partecipazione era richiesta”, così come ha confermato le riunioni mensili “il cui appuntamento vincolante veniva stabilito dall'Ufficio amministrativo (in cui lavoravano le Sig.re e Testimone_2 Persona_1 [...]
, al fine di discutere le azioni da adottare per la gestione del Per_2
recupero crediti dei clienti insolventi o comunque ritardatari” (cfr. cap. 17 di parte ricorrente) e le riunioni dedicate ai singolo prodotti o alle chiusure stampa.
La ha, infine, confermato che e Tes_3 Testimone_6 Controparte_3
impartivano direttive per lo svolgimento dell'attività, Testimone_4
comunicando ai venditori quanto mancava per la chiusura degli spazi e, quindi, quanto era necessario vendere.
La medesima circostanza è in qualche modo ammessa (seppure in forma
“edulcorata”), sia dal teste il quale ha così dichiarato “davamo Tes_4
indicazioni frequenti agli agenti su programmi da concludere e lavori da fare;
davamo un quadro più o meno continuativo dei vari progetti da
Pag. 16 di 23 chiudere. Preciso che la non dava direttive, dava un quadro delle Pt_3
attività in conclusione, era solo una condivisione di informazione, la Pt_3
era un'agente come lo era che aveva un occhio particolare sui Pt_1
mezzi stampa e quindi informava i colleghi sulle chiusure dei mezzi stampa”, sia dalla teste la quale sul punto ha dichiarato quanto Tes_2
segue: “ era il coordinatore agenti, per cui era lui che coordinava Tes_4
gli agenti per la gestione dell'attività commerciale. Veniva spiegato cosa
c'era da vendere, i prodotti da vendere, le strategie e queste cose qua”.
Che però non si trattasse di semplici indicazioni emerge dalla documentazione prodotta.
Sono, infatti, emblematiche del potere direttivo esercitato dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori le conversazioni via mail e messaggistica tra i soggetti sopra indicati e amministratore delegato Tes_4 Pt_3 Pt_2
di e inviate sia agli agenti sia ai dipendenti dell'area CP_1
commerciale: cfr. doc. 8, da cui emerge l'esercizio del potere direttivo del “UNA Pt_2
CERTEZZA NON SI STAMPA SE NON PIENO”; “se non è tutto venduto non stampiamo”; “urgeeeeeeee…”; della “una e mezza venduta da Pt_3
Cont e una da siamo ora a 4 pagine!! Chi non ha ancora inserito mi Per_3
raccomando entro domani...”; “ho venduto mezza pagina resta 1 pagina + mezza per fvore chi non ha ancora inserito le 2 pagine può farlo? Hanno già inserit almeno 2 pagine: io carlotta gli altri che non sono Parte_4
citati dovrebbero preoccuparsi di chiudere il giornale OGGI”; cfr. doc. 9, 11, 13, in cui la scrive: “Mi raccomando servono almeno Pt_3
2 pagine a testa entro venerdì…Chi di solito il lunedì mattina dice “ci sto
Pag. 17 di 23 provando” e poi non inserisce niente o quasi niente bisognerebbe che iniziasse a provarci con largo anticipo quindi subito”; cfr. doc. 14, in cui il scrive: “Vi ordino di chiudere la piantina Pt_2
TUTTI SUBITO”.
Si tratta, com'è evidente, di un'attività di comunicazione e “pressione” che va oltre il mero coordinamento e costituisce, invece, chiaro esercizio di un potere organizzativo e direttivo, esercitato con modi autoritari che male si addicono a un rapporto di natura paritaria, privo di subordinazione, quale è un rapporto tra agente e preponente.
Il tenore delle comunicazioni disvela, ad avviso del giudicante in modo inequivoco, che si trattava non già di istruzioni, come ritiene parte resistente, ma di ordini (è, del resto, questa la parola utilizzata dal Pt_2
nella mail sopra citata).
Sia dalla documentazione sopra richiamata (le mail, come detto, erano inviate anche a coloro che erano formalmente assunti come dipendente) sia dalle testimonianze del e, soprattutto, della emerge Tes_1 Tes_3
poi un ulteriore indice di subordinazione: l'assimilazione tra gli agenti e i dipendenti, che svolgevano la medesima attività (circostanza confermata dai testi richiamati) e che venivano collocati nei medesimi uffici.
Certamente, tra agenti e dipendenti esisteva una differenza con riguardo alle ferie e alle assenze, nonché al potere disciplinare.
I primi, infatti, erano tenuti soltanto a comunicare le ferie, ma dal doc. 26 emerge il suggerimento, proveniente da di “eclissarsi” solo Tes_4
quando “sia compiuto il nostro contributo alle attività che ci coinvolgono”, il che costituisce un'ulteriore ingerenza nell'organizzazione dell'agente.
Pag. 18 di 23 Suggerimento che pare in effetti volto a salvaguardare la forma del contratto di agenzia garantendo il risultato di un rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto concerne la gestione della contabilità, è pacifico che la fatturazione nei confronti del cliente veniva fatta dall'amministrazione, che provvedeva al calcolo delle provvigioni e, quindi, indicava l'importo da fatturare all'agente.
Si tratta di un elemento neutro ai fini della qualificazione del rapporto, poiché tanto l'attività dell'agente quanto quella del dipendente dell'area commerciale è quella di procacciare affari al preponente/imprenditore, sicché è normale che in entrambi i casi sia quest'ultimo a gestire la fatturazione nei confronti del cliente.
Ancora, è neutra l'assenza di allegazioni in punto di potere disciplinare del datore di lavoro, anche in tal caso perché l'esercizio di tale potere avrebbe disvelato in modo troppo evidente la reale natura del rapporto.
Deve a questo punto esaminarsi la questione della percezione di una retribuzione in misura fissa o meno.
Se, infatti, è pacifico che il percepisse i propri compensi Pt_1
mensilmente, è invece controverso tra le parti se egli abbia mai percepito un fisso.
Nella prospettazione del ricorrente, infatti, gli “acconti provvigionali” di cui chiede la restituzione con il decreto ingiuntivo opposto CP_1
sarebbero la quota fissa della retribuzione.
Nella prospettazione della resistente, invece, è pacifico che essi fossero, appunto, degli anticipi sulle provvigioni, come provato sia dall'indicazione
Pag. 19 di 23 di tale oggetto nella fattura emessa dal nei confronti di Pt_1 CP_1
sia dai riconoscimenti di debito sottoscritti dal nel corso del tempo. Pt_1
Essi, peraltro, e questo dato è pacifico, variavano nel tempo, per cui mai potrebbe parlarsi di minimo garantito.
Sotto tale profilo, deve rilevarsi da un lato che è ammesso dal che Pt_1
egli non abbia percepito le somme versate a titolo di “acconti” provvigionali e, dall'altro, che nel corso dell'istruttoria non è emersa la prova che tali importi costituissero una quota fissa di retribuzione.
L'unica prova è, infatti, costituita dalle dichiarazioni del teste Tes_1
smentite sia dagli elementi sopra indicati sia dal teste (che non ha Tes_4
mai detto quello che parte ricorrente tenta di fargli dire a pag. 3 delle note conclusive del 6.10), dal momento che la sul punto, ha Tes_3
dichiarato di non sapere se il venisse retribuito con una parte di Pt_1
compenso fisso.
La conseguenza è che deve ritenersi che la retribuzione percepita dal Pt_1
nel corso del rapporto fosse in misura variabile.
Si tratta, com'è evidente, di un elemento che depone in senso contrario alla qualificazione del rapporto quale lavoro subordinato, poiché la retribuzione interamente variabile comporta l'assunzione di un rischio che è tipico del lavoratore autonomo e non di quello subordinato e perché la forma normale della retribuzione è a tempo e non variabile.
Tuttavia, occorre considerare che, da un lato, si tratta dell'unico elemento in tal senso emerso dall'istruttoria e, dall'altro, che anche il lavoro subordinato conosce forme di retribuzione interamente variabili (cfr. art. 2099, comma 3, c.c.).
Pag. 20 di 23 Ancora, seppure in misura variabile, il compenso veniva corrisposto con cadenza periodica (mensilmente) e anche questo è un elemento tipico del rapporto di lavoro subordinato.
Reputa quindi il giudicante che l'assenza di tale indice non esclude che la corretta qualificazione del rapporto oggetto di giudizio sia quella di lavoro subordinato.
Dal complessivo esame del materiale probatorio, di cui si è dato atto sopra, risulta, infatti, provato l'esercizio di un potere da parte dell'imprenditore che esula dal perimetro delle “istruzioni” di cui all'art. 1746 c.c., e sconfina invece in un potere direttivo e organizzativo.
La subordinazione risulta inoltre provata da svariati indici presuntivi della subordinazione emersi nel corso dell'istruttoria, di cui ancora una volta si è dato atto sopra, con la precisazione che la mancata prova di uno degli elementi presuntivi tipici da cui desumere la natura subordinata – id est la quesitone della misura fissa della retribuzione – non impedisce di qualificare comunque il rapporto come subordinato, laddove sussistano ulteiori indici che depongano in modo preciso e univoco (in base all'art. 2729 c.c.) in tal senso.
Tali indici, in base a tutto quanto sopra osservato, nel caso di specie sussistono, essendo la natura subordinata del rapporto desumibile, in particolare:
a) dalla continuità del rapporto, durato quasi vent'anni;
b) dalla assimilazione, sotto ogni profilo, tra coloro che erano, anche formalmente, dipendenti, e coloro che erano “inquadrati” come agenti;
c) dall'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa
(svolgimento del lavoro in un ufficio della sede aziendale, l'inclusione
Pag. 21 di 23 nelle mailing list aziendali, la costante convocazione alle riunioni interne, il possesso di un biglietto da visita aziendale, il libero accesso alle strutture dell'azienda, l'utilizzo della strumentazione aziendale, sebbene dietro compenso che però non veniva mai effettivamente pagato in quanto pari al compenso pattuito per l'attività di riscossione delle provvigioni);
d) regolarità dell'orario di lavoro;
e) la prestazione del lavoro in regime di “monocommittenza”;
f) la retribuzione con cadenza mensile (sebbene non in misura fissa).
Dall'accertamento della natura subordinata del rapporto che ha legato il a per tutto il periodo in cui egli ha prestato la propria Pt_1 CP_1
attività discende la revoca del decreto opposto, poiché il credito azionato monitoriamente si fonda su un rapporto di agenzia che in realtà non esisteva.
Consegue, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta, la quale ha, anch'essa, quale causa petendi, il rapporto di agenzia in realtà inesistente.
Ancora, da detto accertamento deriva l'assorbimento di tutte le altre domande proposte in via subordinata dal ricorrente e il rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennità di preavviso, anch'essa fondata sull'esistenza di un effettivo rapporto di agenzia.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Pag. 22 di 23 b) in accoglimento della riconvenzionale proposta dal ricorrente, accerta la natura di rapporto di lavoro subordinato del rapporto tra e Parte_1
per il periodo dal 5.9.2001 al 30.6.2021; CP_1
c) rigetta la riconvenzionale volta al pagamento dell'indennità prevista per il patto di non concorrenza, con assorbimento delle domande proposte in via subordinata;
d) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
e) condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 10.000, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge
Si comunichi.
05/11/2025 Il Giudice
AN LÀ
Pag. 23 di 23
Sezione Lavoro
N.R.G. 223/2024
Il Giudice AN LÀ, all'esito dell'udienza di discussione del
04/11/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.ta DAL BO DANIELA
ricorrente contro c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.ta RICCI MARA/ resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente ricorso in opposizione, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui in narrativa: in via principale, dichiarare inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 21/2024, emesso da Codesto Ill.mo Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del
Lavoro, in data 18.01.2024 (come modificato con provvedimento del
14.02.2024) e notificato, via pec, in data 15.02.2024, per difetto dei presupposti di emissione e/o comunque poiché infondato in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza di fatto tra il Sig. e la in persona Parte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, full time a far data dal 5.09.2001 ovvero dalla diversa data che risulterà accertata in corso di giudizio;
in via subordinata riconvenzionale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015, l'applicabilità, a partire dal 1.01.2016, al rapporto di lavoro de quo, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato;
sempre in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la legittimità ed efficacia del patto di non concorrenza stipulato dalle parti e, conseguentemente, il diritto del Sig. a vedersi riconosciuta Parte_1
la relativa indennità, condannare la Società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 9.637,20, come dettagliata in narrativa;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, dichiarare prescritte le somme richieste in restituzione a titolo di “acconti provvigionali” per il periodo antecedente il
15.02.2014. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso del contributo unificato pari ad € 259,00.”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in persona del
Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta
In via principale
Pag. 2 di 23 respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e rigettarsi tutte le domande ex adverso svolte e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 21/2024 del 17.01.2024 emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Ravenna e relativo provvedimento di correzione notificato il 15.02.2024.
Dirsi comunque tenuto il sig. al pagamento della somma di Parte_1
euro 47.673,63 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà provata in corso di causa o che parrà equa e giusta, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al saldo.
Si insiste per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, viste le dichiarazioni di debito sottoscritte annualmente
a far tempo dal 2006 fino al 2020 e anche l'assoluta carenza di un qualunque principio di prova scritta o di pronta soluzione a fondamento della proposta opposizione.
Conseguentemente respingersi, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte dal sig. Parte_1
In via riconvenzionale.
Condannarsi il sig. al giusto risarcimento per i gravi danni Parte_1
per il mancato raggiungimento dei target e per le ragioni tutte esposte in narrativa, nella somma individuata in via equitativa e/o affidata al prudente apprezzamento del giudice e/o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze anche del procedimento monitorio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Pag. 3 di 23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, agente di dal 5.9.2001 al 30.6.2021, ha proposto CP_1
opposizione avverso il d.i. n. 21/2024 emesso dall'intestato Tribunale, con cui si ingiungeva il pagamento dell'importo di € 47.673,63, richiesti a titolo di restituzione degli importi corrisposti a titolo di acconti provvigionali.
Nella prospettazione del ricorrente, tali importi non sarebbero dovuti perché le somme versate al suddetto titolo costituivano in realtà un minimo garantito, diminuito nel corso degli anni sino ad azzerarsi a partire dal
1.1.2011, al quale si aggiungeva poi la componente variabile della retribuzione.
Il ha poi domandato in via riconvenzionale l'accertamento della Pt_1
natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e, in subordine, l'applicazione dell'art. 2 d.lgs 81/2015 e s.m., a mente del quale
“ A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Ancora, il ricorrente deduce la nullità della clausola contrattuale che attribuiva il diritto alla società di non avvalersi del patto di non concorrenza, evitando così il pagamento dell'indennità prevista in favore del chiedendo quindi il pagamento dell'indennità prevista dal Pt_1
contratto per il patto di non concorrenza.
Pag. 4 di 23 Il poi, in via subordinata rispetto al riconoscimento della natura Pt_1
subordinata del rapporto e dell'applicabilità dell'art. 2 d.lgs 81, eccepisce la prescrizione del credito azionato monitoriamente.
Si è costituita la resistente, contestando la dedotta sussistenza della subordinazione, poiché tutti gli elementi di fatto evidenziati quali indici di subordinazione da parte del ricorrente sono in realtà ascrivibili all'attività di monitoraggio e organizzazione del preponente nei confronti dell'agente.
Evidenzia, quanto alla prova del credito, che essa emerge dall'indicazione, nelle fatture emesse dal ricorrente nei confronti di dell'oggetto CP_1
“acconto provvigioni” e dalla produzione dei riconoscimenti di debito sottoscritte dal annualmente. Pt_1
Il era poi pienamente consapevole che tali acconti, che in realtà non Pt_1
erano corrisposti mensilmente e in misura fissa, andavano restituiti alla fine del rapporto.
La resistente contesta poi l'applicabilità dell'art. 2 d.lgs 81/2015 sia perché inapplicabile ratione temporis, sia perché il rapporto era regolato da apposito contratto di agenzia, sia perché non sussiste l'etero – organizzazione richiesta dall anorma.
poi, eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
domanda riconvenzionale inerente al pagamento dell'indennità pattuita per il patto di non concorrenza e propone una domanda riconvenzionale tesa a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi concordati.
Con memoria in replica alla domanda riconvenzionale, parte ricorrente ha preso posizione sul punto, eccependone l'inammissibilità e contestandola in
Pag. 5 di 23 fatto e in diritto, e contestando altresì quanto allegato nella memoria di costituzione dal convenuto.
La causa è stata istruita documentalmente e oralmente con l'escussione dei testi (anch'egli ex agente di come il Testimone_1 CP_1 Pt_1
destinatario di un decreto ingiuntivo, avverso il quale è stata proposta opposizione, tutt'ora pendente, avente a oggetto la richiesta di restituzione degli acconti), (dipendente addetta Testimone_2 CP_1
all'ufficio contratti e personale), (dipendente Testimone_3
impiegata presso l'ufficio produzione dal 2001 al 2017) e CP_1 [...]
(direttore commerciale di , figura apicale Testimone_4 CP_1
dell'organizzazione aziendale nel settore commerciale).
All'esito dell'istruttoria orale, questo giudice ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva la rinuncia alle rispettive domande a spese compensate.
La proposta, all'udienza del 20.5.2025, è stata accettata dal ricorrente e rifiutata da parte resistente, la quale ha in quella sede rappresentato di aver presentato una querela per falsa testimonianza nei confronti dei testi di parte resistente e prodotta a seguito di autorizzazione. Tes_1 Tes_3
Unitamente alla querela sono stati prodotti gli allegati alla medesima.
La causa era stata dunque rinviata per la discussione all'udienza del
16.10.2025 con termine per note al 6.10.2025.
A ridosso dell'udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato le visure delle società Edit Italia S.r.l. e Bayart S.r.l., e Controparte_1
a tale udienza parte ricorrente ha spiegato che la produzione era tesa a dimostrare che, fra i soci del “gruppo” societario, vi sono i testi della resistente e . Tes_4 Testimone_5
Pag. 6 di 23 A quel punto, ritenuto opportuno che le parti avessero la possibilità di interloquire con memoria scritta, la causa è stata nuovamente rinviata per discussione all'udienza del 4.11.2025 da tenersi in forma cartolare con termine per note di replica al giorno d'udienza.
Vanno svolte le seguenti premesse.
La prima: è inammissibile la memoria in replica alla riconvenzionale depositata da parte ricorrente nella parte in cui non si limita a prendere posizione sulla domanda riconvenzionale ma contesta anche, punto per punto, le allegazioni difensive contenute nella memoria di costituzione.
Per la sua funzione nella dinamica processuale, infatti, la memoria in replica alla riconvenzionale deve essere limitata nel suo contenuto alla domanda riconvenzionale avversaria.
L'attività difensiva di contestazione del ricorrente dei fatti allegati dal resistente, invece, non può che avvenire all'udienza ex art. 420 c.p.c.
Ragionando diversamente, parte ricorrente beneficierebbe di un'appendice scritta non prevista dal codice che finirebbe per vulnerare il principio di parità delle armi ledendo il principio del contraddittorio.
La seconda: è inammissibile la documentazione prodotta dal ricorrente a ridosso della fase decisoria volta a dimostrare l'inattendibilità dei testi di parte resistente.
Si tratta, infatti, di documentazione inerente all'attendibilità sotto il profilo soggettivo dei testimoni, che avrebbe quindi dovuto essere prodotta nella prima difesa utile successiva all'indicazione dei testimoni da parte della resistente;
quindi, in sede di prima udienza.
Pag. 7 di 23 Va inoltre osservato che la produzione documentale è stata invece svolta, con condotta che appare non perfettamente in linea con il canone di lealtà processuale, il giorno dell'udienza di discussione.
È, invece, ammissibile la produzione della querela, non tanto perché autorizzata, ma soprattutto perché la richiesta di produzione si è svolta alla prima udienza utile (la querela è stata depositata il 9.5.2025 e CP_1
ha chiesto l'autorizzazione alla produzione all'udienza del 20.5.2025).
Va aggiunto, in proposito, che la querela non è altro che un atto di parte che contiene allegazioni di parte che ben avrebbero potuto essere trasfuse nelle note conclusive.
Non può dirsi altrettanto per la documentazione a supporto della querela, che è sostanzialmente a prova contraria rispetto ai capitoli di parte ricorrente.
Si tratta, quindi, di documentazione che avrebbe dovuto trovare ingresso secondo le tempistiche previste dal codice di rito.
La terza: è inammissibile la documentazione ulteriore depositata unitamente alle note conclusive del 6.10.2025 da parte resistente in quanto tardivamente prodotta.
Sono, cioè, inammissibili i docc. 43 e 44.
Ciò premesso, va esaminata la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il e il Pt_1 CP_1
cui scrutinio è logicamente preliminare rispetto all'esame delle altre domande.
Tale domanda è risultata fondata.
Vanno richiamati i seguenti principi di diritto rilevanti nel caso di specie.
Pag. 8 di 23 Con specifico riguardo alla distinzione tra contratto di agenzia e lavoro subordinato, va in primo luogo ricordato che “L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta” (Sez. L, Sentenza n. 9696 del
23/04/2009 (Rv. 608187 - 01).
Nell'attività di qualificazione del rapporto, volta ad accertare la vera intenzione delle parti, il nomen iuris non ha valore assorbente.
La rilevanza di tale elemento varia, peraltro, come rilevato dalla dottrina, a seconda della situazione, assumendo minore rilievo laddove la volontà di una delle due parti, per le condizioni delle stesse, risulti in qualche modo
“coartata” o semplicemente meno libera, e rivestendo invece un maggior rilievo nel caso in cui la volontà delle parti si sia posta su un piano di parità
(cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 35687 del 19/11/2021 (Rv. 662999 - 01), per cui “Ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando
Pag. 9 di 23 la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva attribuito natura subordinata al contratto di lavoro valorizzando unicamente l'elemento della eterodirezione nella fase esecutiva, senza tener conto della formale qualificazione, nel senso dell'autonomia, attribuitagli dallo stesso lavoratore, che aveva predisposto il testo del predetto contratto, successivamente accettato dal datore di lavoro).”).
Così come non assume rilievo assorbente la prolungata esecuzione del rapporto di lavoro.
Deve, invece, in applicazione della regola interpretativa di cui all'art. 1362, comma 2, c.c., darsi prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Sez. L - , Sentenza n. 4884 del 01/03/2018 (Rv. 647475
- 01), poiché soltanto attraverso l'accertamento di tale aspetto è possibile verificare la sussistenza del requisito dell'eterodirezione, e cioè l'effettivo esercizio del potere di direttivo da parte dell'imprenditore, potere direttivo che si atteggia diversamente a seconda del tipo di lavoratore, poiché
l'intensità della subordinazione è variabile in funzione della maggiore o minore autonomia operativa (si pensi ai lavoratori particolarmente specializzati) o decisionale (si pensi ai dirigenti) di cui gode il singolo lavoratore.
Pag. 10 di 23 La differenza tra lavoro autonomo e subordinato risiede quindi nel fatto che il lavoratore autonomo si obbliga a svolgere una certa opera o un certo servizio (locatio operis) e rimane libero sul come, quando e dove svolgerli, mente il lavoratore subordinato si obbliga a mettere le proprie energie lavorative a disposizione dell'imprenditore (locatio operarum), il quale prescrive cosa fare, come farlo, dove e quando farlo, di talché il lavoratore subordinato è sottoposto a prescrizioni stringenti circa i contenuti e le modalità temporali del lavoro da svolgere, nonché a verifiche costanti sul lavoro eseguito, e necessita di giustificare le assenze e di richiedere le ferie.
Nello specifico, va attribuito rilievo ai seguenti elementi (indici di subordinazione):
a) analogie con i lavoratori dipendenti sotto il profilo dell'attività svolta e delle modalità con cui essa viene svolta;
b) inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa
(rilevano, ad esempio, lo svolgimento del lavoro in un ufficio della sede aziendale, l'inclusione nell'organigramma e nelle mailing list aziendali, la costante convocazione alle riunioni interne, il possesso di un biglietto da visita aziendale, il libero accesso alle strutture dell'azienda, l'utilizzo della strumentazione aziendale);
c) la continuità nel tempo del lavoro;
d) regolarità dell'orario di lavoro;
f) la prestazione del lavoro in regime di “monocommittenza”;
g) l'erogazione di un trattamento economico mensile e modulato sul tempo del lavoro.
Va escluso, invece, che il mero raccordo dall'attività svolta dal lavoratore con quella degli altri soggetti che svolgono attività lavorativa in favore
Pag. 11 di 23 dell'imprenditore possa indurre a ritenere sussistente il potere direttivo e organizzativo idoneo a qualificare il rapporto come lavoro subordinato (cfr.
Cass. 29646/2018).
Tornando al caso specifico della distinzione tra rapporto di agenzia e di lavoro subordinato, deve osservarsi che il potere direttivo e organizzativo idoneo a qualificare il rapporto non può tradursi in mere istruzioni, che sono invece compatibili con un rapporto di agenzia “genuino”, posto che, ai sensi dell'art. 1746 c.c., l'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute.
Alla luce dei principi sopra richiamati vanno adesso esaminati i profili fattuali della controversia.
È pacifico che il rapporto tra le parti si sia svolto per quasi vent'anni (dal settembre 2001 sino al giugno 2021) e sia stato formalmente regolato prima come collaborazione coordinata e continuativa e poi con il contratto di agenzia sottoscritto in data 2.4.2007 (doc. 3 di parte resistente).
L'attività svolta dal consisteva nella vendita degli spazi pubblicitari Pt_1
di cui era concessionaria.
Secondo il contratto, l'agente avrebbe dovuto riferire periodicamente, almeno una volta al mese sugli affari conclusi e su quelli in corso.
L'attività avrebbe dovuto essere svolta con l'eventuale affiancamento da parte dei collaboratori di e con obbligo di confronto con gli CP_1
stessi, i quali non avrebbero potuto esercitare alcun potere direttivo o gerarchico nei confronti dell'agente, potendo fungere solo da punto di riferimento e ausilio tecnico per ottimizzare i risultati perseguiti e fornire suggerimenti utili per un proficuo lavoro.
Pag. 12 di 23 L'agente, poi avrebbe dovuto svolgere con organizzazione propria l'attività, con divieto di utilizzare carta intestata o altri segni distintivi della preponente, salva la necessità di utilizzarli per comunicare informazioni provenienti dalla stessa, con assegnazione “per esigenze esclusivamente operative e comodità” di un recapito presso gli uffici di , di un CP_1
telefono, di una scrivania e di strumenti informatici a fronte del pagamento di un importo pari a € 205 oltre IVA.
A fronte del medesimo compenso l'agente avrebbe dovuto svolgere l'attività di riscossione dei crediti della preponente.
Dall'istruttoria è però emerso che il rapporto si svolgeva in modo diverso.
Il era dotato di un biglietto da visita aziendale e di una mail con il Pt_1
dominio della società, contrariamente a quanto previsto dal contratto.
Egli, poi, stavolta in conformità a quanto previsto dal contratto, era dotato di una postazione di lavoro, per la quale pagava un compenso pari a € 205 oltre IVA, esattamente pari al compenso previsto per l'attività di riscossione.
Secondo quanto ha riferito il vietava agli agenti di Tes_1 CP_1
lavorare da casa (“ricordo che una volta chiesi alla società di poter lavorare da casa in modo da poter evitare i costi dell'ufficio e la società mi rispose assolutamente no”).
Tale circostanza non è stata smentita dai testi di parte resistente.
L'attività, secondo quanto riferito dai testi e veniva Tes_1 Tes_3
svolta presso gli uffici con orario d'ufficio (8.30/9 – 17/18), al CP_1
netto degli appuntamenti presso i clienti, con la possibilità di andare via prima nel caso in cui le esigenze lavorative lo permettessero.
Tale circostanza è stata smentita dai testi e Tes_4 Tes_2
Pag. 13 di 23 Sul punto, deve osservarsi che l'attendibilità dei testi e Tes_4 Tes_2
deve essere valutata con particolare rigore. Tes_1
I primi due, infatti, sono legati da rapporti lavorativi con CP_1
( in particolare, svolge un ruolo apicale all'iterno dell'azienda). Tes_4
Il terzo, invece, vista la causa in corso di cui si è dato atto sopra, è potenzialmente influenzato dalle ragioni di attrito nei confronti dell'ex preponente/datore di lavoro.
A ciò si aggiunge che il ha un potenziale interesse (qualificabile Tes_1
come interesse di mero fatto ad avere un precedente giurisprudenziale favorevole) a una pronuncia che riconosca l'accertamento della natura subordinata del rapporto in vista di future rivendicazioni nei confronti dell'ex preponente/datore di lavoro.
Non vi è invece ragione di dubitare dell'attendibilità della teste che non era agente di non presta più attività Tes_3 CP_1
lavorativa per la parte resistente dal 2017 e relativamente alla quale non sono emerse ragioni di livore nei confronti dell'ex datrice di lavoro.
Di conseguenza, nel contrasto tra le testimonianze tra i testi sopra indicati, appaiono dirimenti le dichiarazioni della Tes_3
Quest'ultima, sempre con riguardo al tema della presenza in ufficio e del controllo sulla prestazione del ha riferito inoltre che, in caso di Pt_1
assenza prolungata, gli agenti “venivano contattati dal dott. Tes_4
magari se c'era qualche giornale da chiudere”.
Si tratta di un'altra circostanza incompatibile con l'autonomia che caratterizza lo svolgimento dell'attività di un agente nell'ambito di un effettivo rapporto di agenzia.
Pag. 14 di 23 Così come è difficilmente compatibile con l'autonomia del lavoratore autonomo quanto riferito dal teste sul cap. 26 di parte ricorrente Tes_4
(“Vero è che era espressamente inibito agli agenti di lasciare i locali aziendali prima che i mezzi stampa da ultimare (principalmente Ravenna24
Weekly) non fossero stati interamente completati dalla rete vendita?”).
Questi, sebbene nel rispondere al capitolo abbia risposto “no”, ha poi chiarito che “altre concessionarie come la nostra avevano questa abitudine noi richiamavamo quell'esempio per dire che finché non si chiudeva il lavoro non si andava a casa ma non è mai stata effettivamente fatto” (le parole “ma non è mai stato effettivamente fatto” sono omesse a pag. 14 delle note conclusive di parte ricorrente, dove viene richiamata la testimonianza).
In questo modo il teste nega sì la circostanza di cui al capitolo (cioè che vi fosse il divieto di andare a casa), ma ammette che venivano esercitate pressioni affinché gli agenti non lasciassero gli uffici prima di aver completato la vendita degli spazi attraverso l'indicazione come modello da seguire di altre concessionarie che non consentivano di lasciare gli uffici prima della chiusura di tutti gli spazi.
Ciò, peraltro, risulta anche dalla corrispondenza tra e Tes_4 Pt_2
da un lato e gli altri addetti al commerciale dall'altro. Pt_3
Non può costituire prova contraria rispetto alla presenza o meno in ufficio del la perizia di parte depositata quale doc. 43 da parte resistente, Pt_1
trattandosi, come detto nelle premesse, di un documento inammissibile in quanto tardivo perché prodotto per la prima volta con le note conclusive del
6.10.2025.
Pag. 15 di 23 Vi è, poi, il tema delle riunioni, relativamente al quale tutti i testi hanno confermato che veniva svolte delle riunioni che si svolgevano settimanalmente al fine di discutere dell'andamento dell'attività lavorativa.
e riferiscono che non vi era l'obbligo di partecipare a Tes_4 Tes_2
queste riunioni, contrariamente a quanto riferito dagli altri due testi.
Anche in tal caso, nel disaccordo tra le voci dei testi della cui attendibilità vi è motivo di dubitare, risulta dirimente quanto dichiarato dalla che ha confermato il cap. 14 di parte ricorrente (“Vero è che il Tes_3
Sig. per il periodo dal 5.09.2001 al 30.06.2021, ha sempre dovuto Pt_1
partecipare alle riunioni aziendali che si svolgevano al fine di discutere dell'andamento dell'attività lavorativa?”) chiarendo che “la partecipazione era richiesta”, così come ha confermato le riunioni mensili “il cui appuntamento vincolante veniva stabilito dall'Ufficio amministrativo (in cui lavoravano le Sig.re e Testimone_2 Persona_1 [...]
, al fine di discutere le azioni da adottare per la gestione del Per_2
recupero crediti dei clienti insolventi o comunque ritardatari” (cfr. cap. 17 di parte ricorrente) e le riunioni dedicate ai singolo prodotti o alle chiusure stampa.
La ha, infine, confermato che e Tes_3 Testimone_6 Controparte_3
impartivano direttive per lo svolgimento dell'attività, Testimone_4
comunicando ai venditori quanto mancava per la chiusura degli spazi e, quindi, quanto era necessario vendere.
La medesima circostanza è in qualche modo ammessa (seppure in forma
“edulcorata”), sia dal teste il quale ha così dichiarato “davamo Tes_4
indicazioni frequenti agli agenti su programmi da concludere e lavori da fare;
davamo un quadro più o meno continuativo dei vari progetti da
Pag. 16 di 23 chiudere. Preciso che la non dava direttive, dava un quadro delle Pt_3
attività in conclusione, era solo una condivisione di informazione, la Pt_3
era un'agente come lo era che aveva un occhio particolare sui Pt_1
mezzi stampa e quindi informava i colleghi sulle chiusure dei mezzi stampa”, sia dalla teste la quale sul punto ha dichiarato quanto Tes_2
segue: “ era il coordinatore agenti, per cui era lui che coordinava Tes_4
gli agenti per la gestione dell'attività commerciale. Veniva spiegato cosa
c'era da vendere, i prodotti da vendere, le strategie e queste cose qua”.
Che però non si trattasse di semplici indicazioni emerge dalla documentazione prodotta.
Sono, infatti, emblematiche del potere direttivo esercitato dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori le conversazioni via mail e messaggistica tra i soggetti sopra indicati e amministratore delegato Tes_4 Pt_3 Pt_2
di e inviate sia agli agenti sia ai dipendenti dell'area CP_1
commerciale: cfr. doc. 8, da cui emerge l'esercizio del potere direttivo del “UNA Pt_2
CERTEZZA NON SI STAMPA SE NON PIENO”; “se non è tutto venduto non stampiamo”; “urgeeeeeeee…”; della “una e mezza venduta da Pt_3
Cont e una da siamo ora a 4 pagine!! Chi non ha ancora inserito mi Per_3
raccomando entro domani...”; “ho venduto mezza pagina resta 1 pagina + mezza per fvore chi non ha ancora inserito le 2 pagine può farlo? Hanno già inserit almeno 2 pagine: io carlotta gli altri che non sono Parte_4
citati dovrebbero preoccuparsi di chiudere il giornale OGGI”; cfr. doc. 9, 11, 13, in cui la scrive: “Mi raccomando servono almeno Pt_3
2 pagine a testa entro venerdì…Chi di solito il lunedì mattina dice “ci sto
Pag. 17 di 23 provando” e poi non inserisce niente o quasi niente bisognerebbe che iniziasse a provarci con largo anticipo quindi subito”; cfr. doc. 14, in cui il scrive: “Vi ordino di chiudere la piantina Pt_2
TUTTI SUBITO”.
Si tratta, com'è evidente, di un'attività di comunicazione e “pressione” che va oltre il mero coordinamento e costituisce, invece, chiaro esercizio di un potere organizzativo e direttivo, esercitato con modi autoritari che male si addicono a un rapporto di natura paritaria, privo di subordinazione, quale è un rapporto tra agente e preponente.
Il tenore delle comunicazioni disvela, ad avviso del giudicante in modo inequivoco, che si trattava non già di istruzioni, come ritiene parte resistente, ma di ordini (è, del resto, questa la parola utilizzata dal Pt_2
nella mail sopra citata).
Sia dalla documentazione sopra richiamata (le mail, come detto, erano inviate anche a coloro che erano formalmente assunti come dipendente) sia dalle testimonianze del e, soprattutto, della emerge Tes_1 Tes_3
poi un ulteriore indice di subordinazione: l'assimilazione tra gli agenti e i dipendenti, che svolgevano la medesima attività (circostanza confermata dai testi richiamati) e che venivano collocati nei medesimi uffici.
Certamente, tra agenti e dipendenti esisteva una differenza con riguardo alle ferie e alle assenze, nonché al potere disciplinare.
I primi, infatti, erano tenuti soltanto a comunicare le ferie, ma dal doc. 26 emerge il suggerimento, proveniente da di “eclissarsi” solo Tes_4
quando “sia compiuto il nostro contributo alle attività che ci coinvolgono”, il che costituisce un'ulteriore ingerenza nell'organizzazione dell'agente.
Pag. 18 di 23 Suggerimento che pare in effetti volto a salvaguardare la forma del contratto di agenzia garantendo il risultato di un rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto concerne la gestione della contabilità, è pacifico che la fatturazione nei confronti del cliente veniva fatta dall'amministrazione, che provvedeva al calcolo delle provvigioni e, quindi, indicava l'importo da fatturare all'agente.
Si tratta di un elemento neutro ai fini della qualificazione del rapporto, poiché tanto l'attività dell'agente quanto quella del dipendente dell'area commerciale è quella di procacciare affari al preponente/imprenditore, sicché è normale che in entrambi i casi sia quest'ultimo a gestire la fatturazione nei confronti del cliente.
Ancora, è neutra l'assenza di allegazioni in punto di potere disciplinare del datore di lavoro, anche in tal caso perché l'esercizio di tale potere avrebbe disvelato in modo troppo evidente la reale natura del rapporto.
Deve a questo punto esaminarsi la questione della percezione di una retribuzione in misura fissa o meno.
Se, infatti, è pacifico che il percepisse i propri compensi Pt_1
mensilmente, è invece controverso tra le parti se egli abbia mai percepito un fisso.
Nella prospettazione del ricorrente, infatti, gli “acconti provvigionali” di cui chiede la restituzione con il decreto ingiuntivo opposto CP_1
sarebbero la quota fissa della retribuzione.
Nella prospettazione della resistente, invece, è pacifico che essi fossero, appunto, degli anticipi sulle provvigioni, come provato sia dall'indicazione
Pag. 19 di 23 di tale oggetto nella fattura emessa dal nei confronti di Pt_1 CP_1
sia dai riconoscimenti di debito sottoscritti dal nel corso del tempo. Pt_1
Essi, peraltro, e questo dato è pacifico, variavano nel tempo, per cui mai potrebbe parlarsi di minimo garantito.
Sotto tale profilo, deve rilevarsi da un lato che è ammesso dal che Pt_1
egli non abbia percepito le somme versate a titolo di “acconti” provvigionali e, dall'altro, che nel corso dell'istruttoria non è emersa la prova che tali importi costituissero una quota fissa di retribuzione.
L'unica prova è, infatti, costituita dalle dichiarazioni del teste Tes_1
smentite sia dagli elementi sopra indicati sia dal teste (che non ha Tes_4
mai detto quello che parte ricorrente tenta di fargli dire a pag. 3 delle note conclusive del 6.10), dal momento che la sul punto, ha Tes_3
dichiarato di non sapere se il venisse retribuito con una parte di Pt_1
compenso fisso.
La conseguenza è che deve ritenersi che la retribuzione percepita dal Pt_1
nel corso del rapporto fosse in misura variabile.
Si tratta, com'è evidente, di un elemento che depone in senso contrario alla qualificazione del rapporto quale lavoro subordinato, poiché la retribuzione interamente variabile comporta l'assunzione di un rischio che è tipico del lavoratore autonomo e non di quello subordinato e perché la forma normale della retribuzione è a tempo e non variabile.
Tuttavia, occorre considerare che, da un lato, si tratta dell'unico elemento in tal senso emerso dall'istruttoria e, dall'altro, che anche il lavoro subordinato conosce forme di retribuzione interamente variabili (cfr. art. 2099, comma 3, c.c.).
Pag. 20 di 23 Ancora, seppure in misura variabile, il compenso veniva corrisposto con cadenza periodica (mensilmente) e anche questo è un elemento tipico del rapporto di lavoro subordinato.
Reputa quindi il giudicante che l'assenza di tale indice non esclude che la corretta qualificazione del rapporto oggetto di giudizio sia quella di lavoro subordinato.
Dal complessivo esame del materiale probatorio, di cui si è dato atto sopra, risulta, infatti, provato l'esercizio di un potere da parte dell'imprenditore che esula dal perimetro delle “istruzioni” di cui all'art. 1746 c.c., e sconfina invece in un potere direttivo e organizzativo.
La subordinazione risulta inoltre provata da svariati indici presuntivi della subordinazione emersi nel corso dell'istruttoria, di cui ancora una volta si è dato atto sopra, con la precisazione che la mancata prova di uno degli elementi presuntivi tipici da cui desumere la natura subordinata – id est la quesitone della misura fissa della retribuzione – non impedisce di qualificare comunque il rapporto come subordinato, laddove sussistano ulteiori indici che depongano in modo preciso e univoco (in base all'art. 2729 c.c.) in tal senso.
Tali indici, in base a tutto quanto sopra osservato, nel caso di specie sussistono, essendo la natura subordinata del rapporto desumibile, in particolare:
a) dalla continuità del rapporto, durato quasi vent'anni;
b) dalla assimilazione, sotto ogni profilo, tra coloro che erano, anche formalmente, dipendenti, e coloro che erano “inquadrati” come agenti;
c) dall'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa
(svolgimento del lavoro in un ufficio della sede aziendale, l'inclusione
Pag. 21 di 23 nelle mailing list aziendali, la costante convocazione alle riunioni interne, il possesso di un biglietto da visita aziendale, il libero accesso alle strutture dell'azienda, l'utilizzo della strumentazione aziendale, sebbene dietro compenso che però non veniva mai effettivamente pagato in quanto pari al compenso pattuito per l'attività di riscossione delle provvigioni);
d) regolarità dell'orario di lavoro;
e) la prestazione del lavoro in regime di “monocommittenza”;
f) la retribuzione con cadenza mensile (sebbene non in misura fissa).
Dall'accertamento della natura subordinata del rapporto che ha legato il a per tutto il periodo in cui egli ha prestato la propria Pt_1 CP_1
attività discende la revoca del decreto opposto, poiché il credito azionato monitoriamente si fonda su un rapporto di agenzia che in realtà non esisteva.
Consegue, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta, la quale ha, anch'essa, quale causa petendi, il rapporto di agenzia in realtà inesistente.
Ancora, da detto accertamento deriva l'assorbimento di tutte le altre domande proposte in via subordinata dal ricorrente e il rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennità di preavviso, anch'essa fondata sull'esistenza di un effettivo rapporto di agenzia.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Pag. 22 di 23 b) in accoglimento della riconvenzionale proposta dal ricorrente, accerta la natura di rapporto di lavoro subordinato del rapporto tra e Parte_1
per il periodo dal 5.9.2001 al 30.6.2021; CP_1
c) rigetta la riconvenzionale volta al pagamento dell'indennità prevista per il patto di non concorrenza, con assorbimento delle domande proposte in via subordinata;
d) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
e) condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 10.000, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge
Si comunichi.
05/11/2025 Il Giudice
AN LÀ
Pag. 23 di 23