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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/09/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1545/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
05.10.1981, rappresentata e difesa dall'avv. MICHELA MUZIARELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MARZIA BONSIGNORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero.
oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario celebrato a Alessandria
(AL) il 12.12.2015 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Alessandria (AL) al n. 77,
Serie A, Parte 2, anno 2015 ordinare al Comune di Alessandria (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni
1. figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso e Per_1
resterà collocata in via prevalente presso la madre, ORa nell'abitazione ove Parte_1
vive la madre ad Alessandria, anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della figlia minore , tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed Per_1
aspirazioni con impegno da parte di entrambi di monitorare costantemente lo stato di benessere della figlia minore al fine di preservarne la serenità e l'integrità psico-fisica, tenendo Per_1
conto delle sue esigenze;
2. il padre, OR potrà tenere con sé la figlia minore con i seguenti CP_1 Per_1
tempi di cura:
c) in caso di accordo: ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la ORa e Pt_1
preavviso alla medesima di almeno 24 ore, nel rispetto degli impegni scolastici sportivi e sociali della minore;
d) in mancanza di accordo, con le seguenti modalità:
- durante la settimana di giorno, senza pernottamento, nella settimana con week end di pertinenza paterna, per due pomeriggi - individuati d'accordo con la madre – dal termine delle lezioni scolastiche e sino alle ore 20.30 dopo cena riportandola dalla madre;
nella settimana che termina con week end di pertinenza materna, per tre pomeriggi - individuati d'accordo con la madre - alla settimana dal termine delle lezioni scolastiche e sino alle ore 20.30 dopo cena riportandola dalla madre. Tale regime di visite dovrà tenere conto degli impegni scolastici ed extrascolastici (ad esempio non esaustivo: impegni sportivi, catechismo, impegni formativi e ricreativi, impegni sociali come cene/feste di compleanno) della figlia ai quali il padre la accompagnerà, sempre con impegno a ricondurla presso l'abitazione della madre entro le ore
20.30;
- a fine settimana alternati sempre durante il giorno, il sabato dal pomeriggio alle ore 16.30 sino alle ore 20.30 e la domenica dalle ore 9.30 sino alle ore 13.00 riportando la figlia dalla madre per il pranzo;
- durante le vacanze scolastiche estive, il OR potrà trascorrere un periodo CP_1
di quindici giorni con la figlia , continuando a recarsi in Sicilia in Terme Vigliatore (ME), Per_1
Via Nazionale 21, presso l'abitazione dei familiari della ORa prendendo Parte_1
accordi con la stessa riguardo all'individuazione del periodo, entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante i mesi di giugno e luglio 2025, la ORa - compatibilmente ai propri impegni Pt_1
professionali – accompagnerà la figlia a Sanremo presso l'abitazione del nonno paterno, Per_1
in uso al OR per due o tre giorni nei fine settimana;
la madre trascorrerà tale CP_1
periodo in altra abitazione a Sanremo. A decorrere dall'estate dell'anno 2026 nei mesi di giugno, luglio (in periodo precedente rispetto alla partenza della madre con la figlia per Per_1
la Sicilia) ed a inizio settembre (in epoca posteriore rispetto al rientro della madre con la figlia dalla Sicilia e prima dell'inizio dell'anno scolastico), la figlia minore potrà trascorrere Per_1
una settimana con il padre ed altro familiare paterno convivente per tutto il periodo, presso
l'abitazione di Sanremo;
il periodo verrà individuato secondo accordi che i genitori prenderanno entro il mese di aprile dell'anno. Il OR presta sin d'ora il CP_1
consenso a che la figlia minore possa trascorrere - presso la precitata abitazione de Per_1
familiari della ORa in Sicilia - ogni anno, un periodo che diparte dagli Parte_1
ultimi giorni di luglio sino ai primi giorni di settembre;
- durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali e per il compleanno della figlia , Per_1
verrà adottato il principio dell'alternanza annuale presso ciascun genitore, con la precisazione che il pernottamento sarà sempre presso la madre, con rientro della figlia minore presso Per_1
l'abitazione familiare materna entro le ore 20.30;
- per i giorni della Vigilia di Natale e di Natale e per il giorno di Pasqua e Pasquetta oltre che per il compleanno, i genitori concordano di trascorrere metà giornata ciascuno con la figlia
. Per quanto riguarda le giornate di festività, valgono le regole dell'alternanza annuale tra Per_1
i genitori;
- ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno;
Per_1
3. il signor contribuirà al mantenimento indiretto della figlia CP_1 Per_1 corrispondendo alla madre, ORa una somma mensile di € 300,00= a Parte_1
decorrere dal mese di ottobre 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi, sul conto corrente di titolarità della ORa avente il seguente IBAN Pt_1
[...]. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025 tenendo come base di calcolo il mese di ottobre 2024;
4. allorquando il signor reperirà un'attività lavorativa, la somma relativa al CP_1
contributo al mantenimento della figlia minore sarà incrementata secondo i criteri che Per_1
seguono: ad uno stipendio da € 1.200,00= ad € 1.400,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 400,00 mensili;
ad uno stipendio di e 1.500,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 500,00= mensili;
ad uno stipendio di € 2.000,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 660,00 mensili;
ad uno stipendio di € 2.500,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 830,00 mensili.
Il OR si impegna ad esibire alla ORa il contratto di lavoro e le buste CP_1 Pt_1
paga, ogni sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia . Ovvero, in caso di attività Per_1
professionale svolta con partita IVA, il OR si impegna ad esibire mandato CP_1
professionale eventualmente esistente e le fatture emesse, ogni sei mesi e sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia . Il OR si impegna, in ogni caso Per_1 CP_1
ad informare tempestivamente (comunque non oltre 15 giorni dalla modifica) la ORa Pt_1
delle eventuali modifiche della propria attività professionale. Le parti concordano che
[...]
la cadenza di esibizione, come sopra indicata, diparta dalla data di informazione della intervenuta modifica, da parte del OR e sino al compimento del CP_1
diciottesimo anno di età della figlia . Per_1
5. l'assegno unico verrà percepito dalla madre la quale continuerà a depositarlo sul conto corrente bancario intestato alla figlia minore;
Per_1
6. i genitori provvederanno a sostenere il costo del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia minore , individuate secondo il protocollo in data 20.07.2016 per i procedimenti di Per_1
separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate vigente presso il Tribunale di Alessandria, protocollo che verrà sottoscritto dalle parti e allegato al presente ricorso del quale farà parte integrante (doc. 12-protocollo spese straordinarie Tribunale di Alessandria);
7. la signora e il OR concordano che la figlia minore Parte_1 CP_1
continui a svolgere attività sportiva di nuoto, di equitazione e di sci (lezioni e noleggio Per_1
attrezzatura) e contribuiranno a sostenerne i costi al 50% ciascuno. I genitori continueranno a sostenere al 50% i costi ortodontici per la figlia, in particolare continueranno a pagare al 50% ciascuno le rate per l'apparecchio della figlia . In ogni caso, i genitori si consulteranno in Per_1
ordine alle attività extrascolastiche da far svolgere alla figlia minore , tenendo conto delle Per_1
esigenze della figlia e delle sue inclinazioni naturali.
8. il OR entro il termine del 31.12.2025, verserà la somma di € 2.500,00= CP_1
oltre interessi maturati, su un libretto di risparmio destinato alla figlia minore o sul conto Per_1
corrente intestato alla figlia;
9. i genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore;
Per_1
10. la ORa e il OR dichiarano di non richiedere Parte_1 CP_1
reciprocamente assegni divorzili avendo la possibilità di essere autonomi economicamente;
11. spese compensate tra le parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 22/11/2024, gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Alessandria il 12/12/2015 (trascritto nei registri di Stato
Civile del Comune al n. 77, serie A, parte 2, anno 2015);
Dalla loro unione è nata una figlia il 02/11/2016, minorenne ed economicamente non Per_1
autosufficiente;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Le parti addivenivano a separazione consensuale alle condizioni dalle stesse pattuite, con sentenza n. 37/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 06/02/2025 in seno al presente procedimento;
la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nel rispetto dei termini di legge.
Con note scritte depositate in data 30/07/2025 venivano rassegnate conclusioni congiunte, nelle quali i procuratori delle parti davano atto che i coniugi non intendevano riconciliarsi, chiedevano che l'udienza di comparizione fosse sostituita da note scritte e che venissero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 37/2025, pubblicata il 06/02/2025, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con le norme imperative di legge e le condizioni economiche previste – anche in punto di mantenimento dei figli - appaiono coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato da e . Parte_1 Controparte_2
Spese di giudizio compensate, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Alessandria (AL) il
12.12.2015, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Alessandria al n. 77, Serie A,
Parte 2, anno 2015;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 77, Serie A, Parte 2, anno 2015).
Dispone che
1. figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso e Per_1
resterà collocata in via prevalente presso la madre, ORa nell'abitazione ove Parte_1
vive la madre ad Alessandria, anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della figlia minore tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed Per_1
aspirazioni con impegno da parte di entrambi di monitorare costantemente lo stato di benessere della figlia minore al fine di preservarne la serenità e l'integrità psico-fisica, tenendo conto Per_1
delle sue esigenze;
2. il padre, OR potrà tenere con sé la figlia minore con i seguenti CP_1 Per_1
tempi di cura:
c) in caso di accordo: ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la ORa e Pt_1
preavviso alla medesima di almeno 24 ore, nel rispetto degli impegni scolastici sportivi e sociali della minore;
d) in mancanza di accordo, con le seguenti modalità:
- durante la settimana di giorno, senza pernottamento, nella settimana con week end di pertinenza paterna, per due pomeriggi - individuati d'accordo con la madre – dal termine delle lezioni scolastiche e sino alle ore 20.30 dopo cena riportandola dalla madre;
nella settimana che termina con week end di pertinenza materna, per tre pomeriggi - individuati d'accordo con la madre - alla settimana dal termine delle lezioni scolastiche e sino alle ore 20.30 dopo cena riportandola dalla madre. Tale regime di visite dovrà tenere conto degli impegni scolastici ed extrascolastici (ad esempio non esaustivo: impegni sportivi, catechismo, impegni formativi e ricreativi, impegni sociali come cene/feste di compleanno) della figlia ai quali il padre la accompagnerà, sempre con impegno a ricondurla presso l'abitazione della madre entro le ore
20.30;
- a fine settimana alternati sempre durante il giorno, il sabato dal pomeriggio alle ore 16.30 sino alle ore 20.30 e la domenica dalle ore 9.30 sino alle ore 13.00 riportando la figlia dalla madre per il pranzo;
- durante le vacanze scolastiche estive, il OR potrà trascorrere un periodo CP_1
di quindici giorni con la figlia continuando a recarsi in Sicilia in Terme Vigliatore (ME), Per_1
Via Nazionale 21, presso l'abitazione dei familiari della ORa prendendo Parte_1
accordi con la stessa riguardo all'individuazione del periodo, entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante i mesi di giugno e luglio 2025, la ORa - compatibilmente ai propri impegni Pt_1
professionali – accompagnerà la figlia a Sanremo presso l'abitazione del nonno paterno, in Per_1
uso al OR per due o tre giorni nei fine settimana;
la madre trascorrerà tale periodo in CP_1
altra abitazione a Sanremo. A decorrere dall'estate dell'anno 2026 nei mesi di giugno, luglio (in periodo precedente rispetto alla partenza della madre con la figlia per la Sicilia) ed a inizio Per_1
settembre (in epoca posteriore rispetto al rientro della madre con la figlia dalla Sicilia e prima dell'inizio dell'anno scolastico), la figlia minore potrà trascorrere una settimana con il Per_1
padre ed altro familiare paterno convivente per tutto il periodo, presso l'abitazione di Sanremo;
il periodo verrà individuato secondo accordi che i genitori prenderanno entro il mese di aprile dell'anno. Il OR presta sin d'ora il consenso a che la figlia minore CP_1 Per_1
possa trascorrere - presso la precitata abitazione de familiari della ORa in Parte_1
Sicilia - ogni anno, un periodo che diparte dagli ultimi giorni di luglio sino ai primi giorni di settembre;
- durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali e per il compleanno della figlia Per_1
verrà adottato il principio dell'alternanza annuale presso ciascun genitore, con la precisazione che il pernottamento sarà sempre presso la madre, con rientro della figlia minore presso Per_1 l'abitazione familiare materna entro le ore 20.30;
- per i giorni della Vigilia di Natale e di Natale e per il giorno di Pasqua e Pasquetta oltre che per il compleanno, i genitori concordano di trascorrere metà giornata ciascuno con la figlia Per_1
Per quanto riguarda le giornate di festività, valgono le regole dell'alternanza annuale tra i genitori;
- ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno;
Per_1
3. il signor contribuirà al mantenimento indiretto della figlia CP_1 Per_1 corrispondendo alla madre, ORa una somma mensile di € 300,00= a decorrere Parte_1
dal mese di ottobre 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi, sul conto corrente di titolarità della ORa avente il seguente IBAN [...]. Tale Pt_1
somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025 tenendo come base di calcolo il mese di ottobre 2024;
4. allorquando il signor reperirà un'attività lavorativa, la somma relativa al CP_1
contributo al mantenimento della figlia minore sarà incrementata secondo i criteri che Per_1
seguono: ad uno stipendio da € 1.200,00= ad € 1.400,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 400,00 mensili;
ad uno stipendio di e 1.500,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 500,00= mensili;
ad uno stipendio di € 2.000,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 660,00 mensili;
ad uno stipendio di € 2.500,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 830,00 mensili.
Il OR si impegna ad esibire alla ORa il contratto di lavoro e le buste CP_1 Pt_1
paga, ogni sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia Ovvero, in caso di attività Per_1
professionale svolta con partita IVA, il OR si impegna ad esibire mandato CP_1
professionale eventualmente esistente e le fatture emesse, ogni sei mesi e sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia Il OR si impegna, in ogni caso Per_1 CP_1
ad informare tempestivamente (comunque non oltre 15 giorni dalla modifica) la ORa Pt_1
delle eventuali modifiche della propria attività professionale. Le parti concordano che la
[...]
cadenza di esibizione, come sopra indicata, diparta dalla data di informazione della intervenuta modifica, da parte del OR e sino al compimento del diciottesimo anno di CP_1
età della figlia Per_1
5. l'assegno unico verrà percepito dalla madre la quale continuerà a depositarlo sul conto corrente bancario intestato alla figlia minore Per_1
6. i genitori provvederanno a sostenere il costo del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia minore individuate secondo il protocollo in data 20.07.2016 per i procedimenti di Per_1
separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate vigente presso il Tribunale di Alessandria, protocollo che verrà sottoscritto dalle parti e allegato al presente ricorso del quale farà parte integrante (doc. 12-protocollo spese straordinarie Tribunale di Alessandria);
7. la signora e il OR concordano che la figlia minore Parte_1 CP_1 Per_1
continui a svolgere attività sportiva di nuoto, di equitazione e di sci (lezioni e noleggio attrezzatura) e contribuiranno a sostenerne i costi al 50% ciascuno. I genitori continueranno a sostenere al 50% i costi ortodontici per la figlia, in particolare continueranno a pagare al 50% ciascuno le rate per l'apparecchio della figlia In ogni caso, i genitori si consulteranno in Per_1
ordine alle attività extrascolastiche da far svolgere alla figlia minore tenendo conto delle Per_1
esigenze della figlia e delle sue inclinazioni naturali.
Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
8. il OR entro il termine del 31.12.2025, verserà la somma di € 2.500,00= CP_1
oltre interessi maturati, su un libretto di risparmio destinato alla figlia minore o sul conto Per_1
corrente intestato alla figlia;
9. i genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore Per_1
10. la ORa e il OR dichiarano di non richiedere Parte_1 CP_1
reciprocamente assegni divorzili avendo la possibilità di essere autonomi economicamente;
11. spese compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 8 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1545/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
05.10.1981, rappresentata e difesa dall'avv. MICHELA MUZIARELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MARZIA BONSIGNORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero.
oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario celebrato a Alessandria
(AL) il 12.12.2015 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Alessandria (AL) al n. 77,
Serie A, Parte 2, anno 2015 ordinare al Comune di Alessandria (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni
1. figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso e Per_1
resterà collocata in via prevalente presso la madre, ORa nell'abitazione ove Parte_1
vive la madre ad Alessandria, anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della figlia minore , tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed Per_1
aspirazioni con impegno da parte di entrambi di monitorare costantemente lo stato di benessere della figlia minore al fine di preservarne la serenità e l'integrità psico-fisica, tenendo Per_1
conto delle sue esigenze;
2. il padre, OR potrà tenere con sé la figlia minore con i seguenti CP_1 Per_1
tempi di cura:
c) in caso di accordo: ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la ORa e Pt_1
preavviso alla medesima di almeno 24 ore, nel rispetto degli impegni scolastici sportivi e sociali della minore;
d) in mancanza di accordo, con le seguenti modalità:
- durante la settimana di giorno, senza pernottamento, nella settimana con week end di pertinenza paterna, per due pomeriggi - individuati d'accordo con la madre – dal termine delle lezioni scolastiche e sino alle ore 20.30 dopo cena riportandola dalla madre;
nella settimana che termina con week end di pertinenza materna, per tre pomeriggi - individuati d'accordo con la madre - alla settimana dal termine delle lezioni scolastiche e sino alle ore 20.30 dopo cena riportandola dalla madre. Tale regime di visite dovrà tenere conto degli impegni scolastici ed extrascolastici (ad esempio non esaustivo: impegni sportivi, catechismo, impegni formativi e ricreativi, impegni sociali come cene/feste di compleanno) della figlia ai quali il padre la accompagnerà, sempre con impegno a ricondurla presso l'abitazione della madre entro le ore
20.30;
- a fine settimana alternati sempre durante il giorno, il sabato dal pomeriggio alle ore 16.30 sino alle ore 20.30 e la domenica dalle ore 9.30 sino alle ore 13.00 riportando la figlia dalla madre per il pranzo;
- durante le vacanze scolastiche estive, il OR potrà trascorrere un periodo CP_1
di quindici giorni con la figlia , continuando a recarsi in Sicilia in Terme Vigliatore (ME), Per_1
Via Nazionale 21, presso l'abitazione dei familiari della ORa prendendo Parte_1
accordi con la stessa riguardo all'individuazione del periodo, entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante i mesi di giugno e luglio 2025, la ORa - compatibilmente ai propri impegni Pt_1
professionali – accompagnerà la figlia a Sanremo presso l'abitazione del nonno paterno, Per_1
in uso al OR per due o tre giorni nei fine settimana;
la madre trascorrerà tale CP_1
periodo in altra abitazione a Sanremo. A decorrere dall'estate dell'anno 2026 nei mesi di giugno, luglio (in periodo precedente rispetto alla partenza della madre con la figlia per Per_1
la Sicilia) ed a inizio settembre (in epoca posteriore rispetto al rientro della madre con la figlia dalla Sicilia e prima dell'inizio dell'anno scolastico), la figlia minore potrà trascorrere Per_1
una settimana con il padre ed altro familiare paterno convivente per tutto il periodo, presso
l'abitazione di Sanremo;
il periodo verrà individuato secondo accordi che i genitori prenderanno entro il mese di aprile dell'anno. Il OR presta sin d'ora il CP_1
consenso a che la figlia minore possa trascorrere - presso la precitata abitazione de Per_1
familiari della ORa in Sicilia - ogni anno, un periodo che diparte dagli Parte_1
ultimi giorni di luglio sino ai primi giorni di settembre;
- durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali e per il compleanno della figlia , Per_1
verrà adottato il principio dell'alternanza annuale presso ciascun genitore, con la precisazione che il pernottamento sarà sempre presso la madre, con rientro della figlia minore presso Per_1
l'abitazione familiare materna entro le ore 20.30;
- per i giorni della Vigilia di Natale e di Natale e per il giorno di Pasqua e Pasquetta oltre che per il compleanno, i genitori concordano di trascorrere metà giornata ciascuno con la figlia
. Per quanto riguarda le giornate di festività, valgono le regole dell'alternanza annuale tra Per_1
i genitori;
- ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno;
Per_1
3. il signor contribuirà al mantenimento indiretto della figlia CP_1 Per_1 corrispondendo alla madre, ORa una somma mensile di € 300,00= a Parte_1
decorrere dal mese di ottobre 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi, sul conto corrente di titolarità della ORa avente il seguente IBAN Pt_1
[...]. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025 tenendo come base di calcolo il mese di ottobre 2024;
4. allorquando il signor reperirà un'attività lavorativa, la somma relativa al CP_1
contributo al mantenimento della figlia minore sarà incrementata secondo i criteri che Per_1
seguono: ad uno stipendio da € 1.200,00= ad € 1.400,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 400,00 mensili;
ad uno stipendio di e 1.500,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 500,00= mensili;
ad uno stipendio di € 2.000,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 660,00 mensili;
ad uno stipendio di € 2.500,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 830,00 mensili.
Il OR si impegna ad esibire alla ORa il contratto di lavoro e le buste CP_1 Pt_1
paga, ogni sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia . Ovvero, in caso di attività Per_1
professionale svolta con partita IVA, il OR si impegna ad esibire mandato CP_1
professionale eventualmente esistente e le fatture emesse, ogni sei mesi e sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia . Il OR si impegna, in ogni caso Per_1 CP_1
ad informare tempestivamente (comunque non oltre 15 giorni dalla modifica) la ORa Pt_1
delle eventuali modifiche della propria attività professionale. Le parti concordano che
[...]
la cadenza di esibizione, come sopra indicata, diparta dalla data di informazione della intervenuta modifica, da parte del OR e sino al compimento del CP_1
diciottesimo anno di età della figlia . Per_1
5. l'assegno unico verrà percepito dalla madre la quale continuerà a depositarlo sul conto corrente bancario intestato alla figlia minore;
Per_1
6. i genitori provvederanno a sostenere il costo del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia minore , individuate secondo il protocollo in data 20.07.2016 per i procedimenti di Per_1
separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate vigente presso il Tribunale di Alessandria, protocollo che verrà sottoscritto dalle parti e allegato al presente ricorso del quale farà parte integrante (doc. 12-protocollo spese straordinarie Tribunale di Alessandria);
7. la signora e il OR concordano che la figlia minore Parte_1 CP_1
continui a svolgere attività sportiva di nuoto, di equitazione e di sci (lezioni e noleggio Per_1
attrezzatura) e contribuiranno a sostenerne i costi al 50% ciascuno. I genitori continueranno a sostenere al 50% i costi ortodontici per la figlia, in particolare continueranno a pagare al 50% ciascuno le rate per l'apparecchio della figlia . In ogni caso, i genitori si consulteranno in Per_1
ordine alle attività extrascolastiche da far svolgere alla figlia minore , tenendo conto delle Per_1
esigenze della figlia e delle sue inclinazioni naturali.
8. il OR entro il termine del 31.12.2025, verserà la somma di € 2.500,00= CP_1
oltre interessi maturati, su un libretto di risparmio destinato alla figlia minore o sul conto Per_1
corrente intestato alla figlia;
9. i genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore;
Per_1
10. la ORa e il OR dichiarano di non richiedere Parte_1 CP_1
reciprocamente assegni divorzili avendo la possibilità di essere autonomi economicamente;
11. spese compensate tra le parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 22/11/2024, gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Alessandria il 12/12/2015 (trascritto nei registri di Stato
Civile del Comune al n. 77, serie A, parte 2, anno 2015);
Dalla loro unione è nata una figlia il 02/11/2016, minorenne ed economicamente non Per_1
autosufficiente;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Le parti addivenivano a separazione consensuale alle condizioni dalle stesse pattuite, con sentenza n. 37/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 06/02/2025 in seno al presente procedimento;
la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nel rispetto dei termini di legge.
Con note scritte depositate in data 30/07/2025 venivano rassegnate conclusioni congiunte, nelle quali i procuratori delle parti davano atto che i coniugi non intendevano riconciliarsi, chiedevano che l'udienza di comparizione fosse sostituita da note scritte e che venissero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 37/2025, pubblicata il 06/02/2025, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con le norme imperative di legge e le condizioni economiche previste – anche in punto di mantenimento dei figli - appaiono coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato da e . Parte_1 Controparte_2
Spese di giudizio compensate, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Alessandria (AL) il
12.12.2015, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Alessandria al n. 77, Serie A,
Parte 2, anno 2015;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 77, Serie A, Parte 2, anno 2015).
Dispone che
1. figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso e Per_1
resterà collocata in via prevalente presso la madre, ORa nell'abitazione ove Parte_1
vive la madre ad Alessandria, anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della figlia minore tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed Per_1
aspirazioni con impegno da parte di entrambi di monitorare costantemente lo stato di benessere della figlia minore al fine di preservarne la serenità e l'integrità psico-fisica, tenendo conto Per_1
delle sue esigenze;
2. il padre, OR potrà tenere con sé la figlia minore con i seguenti CP_1 Per_1
tempi di cura:
c) in caso di accordo: ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la ORa e Pt_1
preavviso alla medesima di almeno 24 ore, nel rispetto degli impegni scolastici sportivi e sociali della minore;
d) in mancanza di accordo, con le seguenti modalità:
- durante la settimana di giorno, senza pernottamento, nella settimana con week end di pertinenza paterna, per due pomeriggi - individuati d'accordo con la madre – dal termine delle lezioni scolastiche e sino alle ore 20.30 dopo cena riportandola dalla madre;
nella settimana che termina con week end di pertinenza materna, per tre pomeriggi - individuati d'accordo con la madre - alla settimana dal termine delle lezioni scolastiche e sino alle ore 20.30 dopo cena riportandola dalla madre. Tale regime di visite dovrà tenere conto degli impegni scolastici ed extrascolastici (ad esempio non esaustivo: impegni sportivi, catechismo, impegni formativi e ricreativi, impegni sociali come cene/feste di compleanno) della figlia ai quali il padre la accompagnerà, sempre con impegno a ricondurla presso l'abitazione della madre entro le ore
20.30;
- a fine settimana alternati sempre durante il giorno, il sabato dal pomeriggio alle ore 16.30 sino alle ore 20.30 e la domenica dalle ore 9.30 sino alle ore 13.00 riportando la figlia dalla madre per il pranzo;
- durante le vacanze scolastiche estive, il OR potrà trascorrere un periodo CP_1
di quindici giorni con la figlia continuando a recarsi in Sicilia in Terme Vigliatore (ME), Per_1
Via Nazionale 21, presso l'abitazione dei familiari della ORa prendendo Parte_1
accordi con la stessa riguardo all'individuazione del periodo, entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante i mesi di giugno e luglio 2025, la ORa - compatibilmente ai propri impegni Pt_1
professionali – accompagnerà la figlia a Sanremo presso l'abitazione del nonno paterno, in Per_1
uso al OR per due o tre giorni nei fine settimana;
la madre trascorrerà tale periodo in CP_1
altra abitazione a Sanremo. A decorrere dall'estate dell'anno 2026 nei mesi di giugno, luglio (in periodo precedente rispetto alla partenza della madre con la figlia per la Sicilia) ed a inizio Per_1
settembre (in epoca posteriore rispetto al rientro della madre con la figlia dalla Sicilia e prima dell'inizio dell'anno scolastico), la figlia minore potrà trascorrere una settimana con il Per_1
padre ed altro familiare paterno convivente per tutto il periodo, presso l'abitazione di Sanremo;
il periodo verrà individuato secondo accordi che i genitori prenderanno entro il mese di aprile dell'anno. Il OR presta sin d'ora il consenso a che la figlia minore CP_1 Per_1
possa trascorrere - presso la precitata abitazione de familiari della ORa in Parte_1
Sicilia - ogni anno, un periodo che diparte dagli ultimi giorni di luglio sino ai primi giorni di settembre;
- durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali e per il compleanno della figlia Per_1
verrà adottato il principio dell'alternanza annuale presso ciascun genitore, con la precisazione che il pernottamento sarà sempre presso la madre, con rientro della figlia minore presso Per_1 l'abitazione familiare materna entro le ore 20.30;
- per i giorni della Vigilia di Natale e di Natale e per il giorno di Pasqua e Pasquetta oltre che per il compleanno, i genitori concordano di trascorrere metà giornata ciascuno con la figlia Per_1
Per quanto riguarda le giornate di festività, valgono le regole dell'alternanza annuale tra i genitori;
- ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno;
Per_1
3. il signor contribuirà al mantenimento indiretto della figlia CP_1 Per_1 corrispondendo alla madre, ORa una somma mensile di € 300,00= a decorrere Parte_1
dal mese di ottobre 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi, sul conto corrente di titolarità della ORa avente il seguente IBAN [...]. Tale Pt_1
somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025 tenendo come base di calcolo il mese di ottobre 2024;
4. allorquando il signor reperirà un'attività lavorativa, la somma relativa al CP_1
contributo al mantenimento della figlia minore sarà incrementata secondo i criteri che Per_1
seguono: ad uno stipendio da € 1.200,00= ad € 1.400,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 400,00 mensili;
ad uno stipendio di e 1.500,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 500,00= mensili;
ad uno stipendio di € 2.000,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 660,00 mensili;
ad uno stipendio di € 2.500,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 830,00 mensili.
Il OR si impegna ad esibire alla ORa il contratto di lavoro e le buste CP_1 Pt_1
paga, ogni sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia Ovvero, in caso di attività Per_1
professionale svolta con partita IVA, il OR si impegna ad esibire mandato CP_1
professionale eventualmente esistente e le fatture emesse, ogni sei mesi e sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia Il OR si impegna, in ogni caso Per_1 CP_1
ad informare tempestivamente (comunque non oltre 15 giorni dalla modifica) la ORa Pt_1
delle eventuali modifiche della propria attività professionale. Le parti concordano che la
[...]
cadenza di esibizione, come sopra indicata, diparta dalla data di informazione della intervenuta modifica, da parte del OR e sino al compimento del diciottesimo anno di CP_1
età della figlia Per_1
5. l'assegno unico verrà percepito dalla madre la quale continuerà a depositarlo sul conto corrente bancario intestato alla figlia minore Per_1
6. i genitori provvederanno a sostenere il costo del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia minore individuate secondo il protocollo in data 20.07.2016 per i procedimenti di Per_1
separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate vigente presso il Tribunale di Alessandria, protocollo che verrà sottoscritto dalle parti e allegato al presente ricorso del quale farà parte integrante (doc. 12-protocollo spese straordinarie Tribunale di Alessandria);
7. la signora e il OR concordano che la figlia minore Parte_1 CP_1 Per_1
continui a svolgere attività sportiva di nuoto, di equitazione e di sci (lezioni e noleggio attrezzatura) e contribuiranno a sostenerne i costi al 50% ciascuno. I genitori continueranno a sostenere al 50% i costi ortodontici per la figlia, in particolare continueranno a pagare al 50% ciascuno le rate per l'apparecchio della figlia In ogni caso, i genitori si consulteranno in Per_1
ordine alle attività extrascolastiche da far svolgere alla figlia minore tenendo conto delle Per_1
esigenze della figlia e delle sue inclinazioni naturali.
Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
8. il OR entro il termine del 31.12.2025, verserà la somma di € 2.500,00= CP_1
oltre interessi maturati, su un libretto di risparmio destinato alla figlia minore o sul conto Per_1
corrente intestato alla figlia;
9. i genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore Per_1
10. la ORa e il OR dichiarano di non richiedere Parte_1 CP_1
reciprocamente assegni divorzili avendo la possibilità di essere autonomi economicamente;
11. spese compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 8 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI