Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 22/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 406/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 406 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 25.3.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via G. Matteotti n.208 presso lo studio dell'avv.to Agata
Armanetti che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, Strada San Bartolomeo n.3 presso lo studio dell'avv.to Roberto Carota che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 6.3.2024 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Taggia il 20.4.2019 con e che dall'unione è nata la figlia CP_1
(4 anni, essendo nata il [...]), ancora minorenne;
che in seguito all'insorgere Per_1 di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che al marito doveva essere addebitata in ragione dei comportamenti vessatori e violenti posti in essere in suo pregiudizio in costanza di convivenza. Chiedeva, inoltre, che la figlia minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori e presso di sé collocata, con regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 500,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che nulla opponeva alla domanda di CP_1 separazione né all'affidamento condiviso della figlia minore ed alla sua collocazione presso l'abitazione della madre;
quanto precede in ogni caso chiedendo, invece, rigettarsi la domanda di addebito della separazione avanzata da controparte.
Avendo in corso di causa le parti raggiunto tra loro un accordo al fine di definire consensualmente la separazione, il Tribunale disponeva la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127- ter c.p.c., Le parti, entro il termine perentorio del 12.3.2025 rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico
Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito all'udienza del 19.9.2024 e nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. da ultimo depositate così come dalla domanda di addebito della separazione rinunziata dalla ricorrente solo nelle conclusioni da ultimo depositate.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in corso di causa, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
affidamento e collocazione della figlia minore , delineando un regime di visite che appare adeguatamente Per_1 rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età della stessa. Hanno, inoltre, previsto un contributo al mantenimento adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 406/2024 R.G.A.C.C.
A quanto sopra deve solo essere aggiunta la richiesta avanzata dalle stesse parti di prosecuzione, fino a cessate esigenze, degli interventi di supporto attraverso i Servizi e funzionali ad un miglior congiunto esercizio del ruolo e della funzione.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il CP_1
21.11.1989 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_1 in Taggia il 20.4.2019;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore con Per_1 collocazione prevalente e residenza della stessa presso l'abitazione della madre;
3) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé la figlia minore per due o tre pomeriggi alla settimana, anche non consecutivi, Per_1 gestiti autonomamente dai genitori in base ai rispettivi impegni e durante i quali egli preleverà la figlia minore a scuola alle ore 16.00 e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre alle ore 18.30. Potrà, inoltre, tenerla con sé nel weekend dal sabato mattina fino alla domenica mattina o a pranzo (con un pernottamento), allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
Il padre, nelle vacanze estive (indicativamente nel periodo estivo tra giugno e settembre), potrà tenere con sé la figlia minore per un periodo di 10 giorni
(anche non consecutivi). Con l'intesa che, ove i genitori decidano di portare la minore in “settimana bianca”, si accordino di volta in volta.
Con accordo a che le Festività (Vigilia di Natale, Natale, Capodanno ed
Epifania) vengano trascorse dalla figlia minore ad anni alterni con ciascuno dei genitori
Con accordo a che ciascuno dei genitori possa tenere con sé la figlia minore nel giorno del proprio compleanno e che, invece, avuto riguardo al compleanno della figlia minore, si organizzino di anno in anno, eventualmente ciascuno tenendola con sé per metà giornata;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre di un assegno dell'importo di € Per_1 200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, b) cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale in tempi accettabili, d) farmaci particolari ed integratori alimentari particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico, d) mensa;
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 406/2024 R.G.A.C.C.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati, b) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese per eventuali baby-sitter, c) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore: non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso;
5) dispone che i Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo ed i Servizi Sociali del Comune di Taggia proseguano, in stretta collaborazione tra loro e fino a cessate esigenze, nella presa in carico del nucleo famigliare nei termini e per le finalità di cui ai precedenti provvedimenti;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché ai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo ed i Servizi Sociali del per quanto Controparte_2 di rispettiva competenza.
Imperia, 21.5.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 406/2024 R.G.A.C.C.
N. 1131/24 R.G.
( c/ Parte_2 Parte_3
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Civile
Il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ……… Giudice
ha emesso la seguente
Ordinanza
vista la sentenza non definitiva depositata in data odierna con quale è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rilevato che, dopo la superiore pronunzia, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio al fine di provvedere sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente avanzata da parte resistente nel proprio atto di costituzione ai sensi di quanto consentito dall'art. 473- bis.49 c.p.c.;
che al fine di consentire, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la procedibilità di tale domanda, appare necessario differire la prosecuzione del giudizio a momento successivo al decorso dei termini di cui all'art. 3, n.2, lett. b) L.898/70;
tutto ciò premesso
FISSA
per la prosecuzione del giudizio e l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio l'udienza del 6.11.2025, ore 12.15 di fronte al Giudice Istruttore dott. Andrea CANCIANI.
Si comunichi alle parti costituite.
Imperia, 28.3.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 5