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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 503/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7342/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12578/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 26/08/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 07120239022948370000 TARI 2007
- INTIMAZIONE n. 07120239022948370000 TARI 2008
- INTIMAZIONE n. 07120239022948370000 TARI 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5928/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7342/2024, Ricorrente_1 ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 12578/2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione,
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120239022948370000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 28 agosto 2023, con cui era stato intimato il pagamento di euro 441,64 in virtù della cartella esattoriale n.
07120120129690242000 notificata il 29.11.2012 , e relativa alla Tarsu pretesa dal comune di Napoli per l'anno 2007, 2008 e 2009);
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta prescrizione e decadenza per omessa notifica di atti interruttivi ed il decorso della decadenza prima e prescrizione poi tra il 29 novembre 2012 ed il 28 agosto
2023.
Si era costituito l'ADER sostenendo che tra la notifica della cartella esattoriale n.
07120120129690242000 notificata il 29.11.2012 e la intimazione di pagamento 07120179026582558000 notificata il 31.01.2023 fosse stata notificata la intimazione n. 07120179026582558000 .
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha respinto il ricorso ritenendo che la Concessionaria avesse fornito la prova sulla notifica entro i termini quinquennali dei citati atti.
Con l'appello in esame il contribuente non contesta la intervenuta notifica del 31 gennaio 2018, ma sostiene che tra la notifica del 2012 e quella del 2018 fosse già decorso il termine di prescrizione;
termini che sarebbero poi decorsi nuovamente tra il 2018 ed il 2023.
Si è costituita la ADER sostenendo che in entrambi i casi non sarebbe decorso il termine quinquennale per l'esistenza di cause di sospensione della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come i termini delle notifiche non siano contestati fra le parti.
In primi s va affermato che non è consentito “recuperare” una eventuale prescrizione tra il 21 novembre
2012 ed il 31 gennaio 2018, atteso che tale secondo atto non risulta impugnato, in quanto il contribuente ha impugnato soltanto il successivo atto notificato il 28 agosto 2023.
Di conseguenza può essere solo lamentata la solaeventuale prescrizione intervenuta tra l'intimazione del 2019 e quella del 2023; ma tale prescrizione non si è maturata.
Rispetto a questa data non risulta decorsa la prescrizione rispetto alla notifica del 2017 stante il disposto dell'art. 68 del D L. 18/2020, come in seguito.
Infatti, l'art. 68 del d.l. n. 18/2020, nella sua versione attuale, dispone che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Tale norma deve esser letta unitamente a quanto già in via generale previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n.
159/2015, che in merito alle situazioni di difficoltà generate da circostanze calamitose, ovvero da eventi imprevedibili come la detta pandemia, prevede che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
In sostanza alla sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie deve accompagnarsi, pena l'assoluta irrazionalità della previsione di favore, anche una proroga dei termini di prescrizione delle pretese tributarie, in misura corrispondente a quanto disposto per la proroga dei pagamenti.
Si richiama poi l'ulteriore disposto di cui alla lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, prevedendo che: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
L'appello è pertanto infondato, ritenendo questa Corte di Giustizia che le norme richiamate inducano in maniera evidente a reputare applicabile una proroga del termine di prescrizione per i crediti oggetto delle cartelle esattoriali, trattandosi di una giustificata e razionale contropartita rispetto alla sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie, senza la quale la stessa sospensione risulterebbe nella sostanza priva di razionalità e di giustificazione sul piano del rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello, e per l'effetto conferma il rigetto dell'originario ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in Euro 360,00 oltre accessori di legge
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7342/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12578/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 26/08/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 07120239022948370000 TARI 2007
- INTIMAZIONE n. 07120239022948370000 TARI 2008
- INTIMAZIONE n. 07120239022948370000 TARI 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5928/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7342/2024, Ricorrente_1 ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 12578/2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione,
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120239022948370000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 28 agosto 2023, con cui era stato intimato il pagamento di euro 441,64 in virtù della cartella esattoriale n.
07120120129690242000 notificata il 29.11.2012 , e relativa alla Tarsu pretesa dal comune di Napoli per l'anno 2007, 2008 e 2009);
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta prescrizione e decadenza per omessa notifica di atti interruttivi ed il decorso della decadenza prima e prescrizione poi tra il 29 novembre 2012 ed il 28 agosto
2023.
Si era costituito l'ADER sostenendo che tra la notifica della cartella esattoriale n.
07120120129690242000 notificata il 29.11.2012 e la intimazione di pagamento 07120179026582558000 notificata il 31.01.2023 fosse stata notificata la intimazione n. 07120179026582558000 .
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha respinto il ricorso ritenendo che la Concessionaria avesse fornito la prova sulla notifica entro i termini quinquennali dei citati atti.
Con l'appello in esame il contribuente non contesta la intervenuta notifica del 31 gennaio 2018, ma sostiene che tra la notifica del 2012 e quella del 2018 fosse già decorso il termine di prescrizione;
termini che sarebbero poi decorsi nuovamente tra il 2018 ed il 2023.
Si è costituita la ADER sostenendo che in entrambi i casi non sarebbe decorso il termine quinquennale per l'esistenza di cause di sospensione della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come i termini delle notifiche non siano contestati fra le parti.
In primi s va affermato che non è consentito “recuperare” una eventuale prescrizione tra il 21 novembre
2012 ed il 31 gennaio 2018, atteso che tale secondo atto non risulta impugnato, in quanto il contribuente ha impugnato soltanto il successivo atto notificato il 28 agosto 2023.
Di conseguenza può essere solo lamentata la solaeventuale prescrizione intervenuta tra l'intimazione del 2019 e quella del 2023; ma tale prescrizione non si è maturata.
Rispetto a questa data non risulta decorsa la prescrizione rispetto alla notifica del 2017 stante il disposto dell'art. 68 del D L. 18/2020, come in seguito.
Infatti, l'art. 68 del d.l. n. 18/2020, nella sua versione attuale, dispone che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Tale norma deve esser letta unitamente a quanto già in via generale previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n.
159/2015, che in merito alle situazioni di difficoltà generate da circostanze calamitose, ovvero da eventi imprevedibili come la detta pandemia, prevede che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
In sostanza alla sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie deve accompagnarsi, pena l'assoluta irrazionalità della previsione di favore, anche una proroga dei termini di prescrizione delle pretese tributarie, in misura corrispondente a quanto disposto per la proroga dei pagamenti.
Si richiama poi l'ulteriore disposto di cui alla lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, prevedendo che: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
L'appello è pertanto infondato, ritenendo questa Corte di Giustizia che le norme richiamate inducano in maniera evidente a reputare applicabile una proroga del termine di prescrizione per i crediti oggetto delle cartelle esattoriali, trattandosi di una giustificata e razionale contropartita rispetto alla sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie, senza la quale la stessa sospensione risulterebbe nella sostanza priva di razionalità e di giustificazione sul piano del rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello, e per l'effetto conferma il rigetto dell'originario ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in Euro 360,00 oltre accessori di legge