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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
5642/2024 in data 29/11/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. BORTOLUZZI LUISA EMMA
parte ricorrente
contro
(C.F. CP_1 C.F._2
parte convenuta contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
***
avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n.
898, considerato che i coniugi sono autosufficienti e hanno già in sede di separazione definito ogni rapporto economico, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il signor e la signora Parte_1 [...]
dando atto che nulla è dovuto a titolo di contributo CP_1
di mantenimento della signora ordinando CP_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da ha adito il Tribunale esponendo: Parte_1
- di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Ponte
nelle Alpi (BL) in data 14.02.1994 con la signora
[...]
- ora residente a [...] - con atto CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto
Comune al n. 1, Parte I, Anno 1994;
- che dall'unione è nata in data [...] la figlia
[...]
, ora maggiorenne e autosufficiente;
Per_1
-che il Tribunale di EV , con decreto 11.11.2014, ha omologato la separazione dei coniugi;
Pag. 2 di 5 -che sono trascorsi più di sei mesi dal giorno di comparizione personale dei coniugi innanzi alla Presidente
del Tribunale, senza ripresa della convivenza materiale e spirituale fra loro;
.
- che i coniugi di fatto non hanno rapporti da molto tempo e anche la figlia ha interrotto di fatto ogni relazione con il padre;
- che il signor è pensionato dal 2004 e percepisce Pt_1
una pensione di vecchiaia di circa 1.090,00 euro al mese e versa un canone di locazione di € 400,00 mensili per l'appartamento in cui abita a Vidor, oltre le spese condominiali, e vive pertanto con poco più di 600,00 euro al mese, mentre la signora - a quanto risulta - CP_1
lavora a Vittorio Veneto come colf presso una famiglia ed è
proprietaria di un immobile, catastalmente identificato al
Catasto fabbricati del Comune di Revine Lago al Fg. 7 Mapp.
1785 sub 12, ove risiede;
- che i signori e sono economicamente Pt_1 CP_1
autosufficienti;
- che in sede di separazione il ricorrente ha trasferito alla signora la proprietà della propria quota parte CP_1
dell'immobile, già alloggio coniugale, sito in Vittorio
Veneto e acquistato dai coniugi in data 26.06.2006, oltre all'autovettura Ford Fiesta, definendo ogni rapporto economico.
Pag. 3 di 5 Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
La convenuta è rimasta contumace.
Non essendo state avanzate istanze istruttorie, alla prima udienza avanti al giudice designato il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
Va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, risultando che da anni è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che questi non hanno più ripreso la convivenza;
è decorso il tempo previsto dalla legge (la separazione risale al 2014); il contegno dei coniugi nel corso del giudizio denota l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale: il ricorrente ha confermato di volere lo scioglimento del vincolo, la convenuta non si è neppure costituita in giudizio.
Non vi sono domande di mantenimento e pertanto nulla il
Tribunale deve disporre al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale di EV, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 5642/2024:
Pag. 4 di 5
1.dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e il 14/2/1994 nel Comune di Ponte Parte_1 CP_1
di Piave;
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ponte di Piave al n. 1, Parte I,
Anno 1994;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponte
di Piave di procedere alla annotazione della sentenza.
Così deciso in EV, nella camera di consiglio del
02/04/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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