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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4/2021 R.G., vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Roberto Chiusolo e Isabella Frappampina appellante contro
Controparte_1
(C.F.: )
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore p.t. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dist. di Lecce appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1447/2020 del Tribunale di Lecce pubblicata il 23.6.2020. I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 28 gennaio 2025, con le quali si sono riportati ai rispettivi scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Il Tribunale di Lecce, con sentenza n.1447/2000 pubblicata il 23.6.2000, ha rigettato la domanda proposta da diretta ad ottenere lo scioglimento della Parte_1 comunione in relazione all'immobile sito in Fasano (BR) alla via Roma n.203, in catasto al foglio 30, particella 2393 sub 12 cat. A/2, classe 4, appartenente per la quota del
69,73% all'attrice e per la quota del 30,27% all Controparte_1
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
[...] organizzata (d'ora in avanti ), e ha accolto la domanda riconvenzionale CP_1 spiegata dalla convenuta, condannando la a pagare in favore Parte_1 dell'Agenzia, a titolo di indennità di occupazione della quota dell'immobile, la somma mensile di euro 296,70, con decorrenza dicembre 2012, oltre accessori.
2.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello , denunciando Parte_1
l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di scioglimento della comunione, la violazione e falsa applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 undecies, l'erroneità dell'esclusione dell'assegnazione della quota all'attrice per la mancata allegazione della natura dei proventi eventualmente utilizzati dalla medesima per liquidare il conguaglio e il vizio di ultrapetizione in merito alla domanda riconvenzionale spiegata dall'Agenzia.
Si è costituita l deducendo l'infondatezza dei motivi di appello. CP_1
3. Con sentenza non definitiva pronunciata il 4.6.2024 questa Corte ha accolto l'appello proposto dalla in ordine al diritto di questa di ottenere la Parte_1 divisione dell'immobile, mentre ha rigettato il motivo di gravame relativo all'obbligo a carico della stessa di pagare la somma mensile di euro 296,70 a titolo di indennità di occupazione della quota dell'immobile assoggettata a confisca. Con separata ordinanza la Corte ha ordinato la prosecuzione del giudizio.
Completata l'istruttoria, all'udienza del 28.1.2025 le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
** ** **
4. La causa viene nuovamente all'esame della Corte al solo e limitato scopo di definire l'unico aspetto del giudizio divisorio concernente l'attuazione dello scioglimento della comunione sul cespite assoggettato a confisca per la quota del 30, 37%. Si deve infatti evidenziare - ove ve ne fosse ancora bisogno - che ogni altro aspetto della controversia è stato esaminato e deciso con la sentenza non definitiva del 4.6.2024.
Resta, pertanto, preclusa la disamina di questioni, sulle quali la parte appellata ha continuato a ribadire le proprie posizioni, quali la qualità di terzo estraneo della o la impossibilità di configurare in capo alla stessa uno stato di buona Parte_1 fede con riferimento alle condotte poste in essere dal proposto. Ne consegue che non può ritenersi fondata l'opposizione ribadita dall in ordine al trasferimento della CP_1 quota di proprietà dello Stato alla , in quanto basata su argomentazioni Parte_1 già esaminate e decise con la sentenza non definitiva.
pag. 2/4 Lo stesso dicasi per la richiesta reiterata dalla parte appellante di annullare la statuizione del Tribunale relativa all'obbligazione di pagamento in favore dell'Agenzia a titolo di indennità di occupazione della quota di proprietà dello Stato, aspetto anche questo esaminato e deciso con la sentenza non definitiva.
5. Ciò posto, quanto all'attuazione della divisione dell'immobile, con separata ordinanza la Corte ha ordinato la prosecuzione del giudizio al fine di:
a) accertare il valore attuale dell'immobile;
b) verificare la sanatoria degli abusi edilizi rilevati a mezzo della CTU espletata in primo grado, attraverso la produzione da parte della della relativa Parte_1 domanda con la prova del versamento delle prime due rate degli importi dovuti.
Per la prima incombenza è stato conferito incarico al ctu arch. Persona_1
, che in data 5.12.2024 ha depositata la relazione integrativa definitiva. Il
[...] consulente d'ufficio ha determinato in euro 225.000,00 l'attuale valore dell'immobile: la stima appare congrua e condivisibile, in quanto basata su una compiuta disamina dello stato dell'immobile e dei valori di mercato. Peraltro, sulle conclusioni del perito non sono state sollevate obiezioni.
Quanto alla verifica sub b) va dato atto che l'appellante in data 20.9.2024 ha depositato copia della domanda di sanatoria (SCIA in sanatoria n.727 prot. 42447 del
Comune di Fasano in data 24.7.2024) e ha documentato due pagamenti a titolo di oblazione (versamenti di € 250 e di € 516 in data 13.7.24).
6. Ai fini dello scioglimento della comunione, va tenuto presente che l'immobile comune non è comodamente divisibile, come accertato dal ctu. L'attrice ha chiesto l'assegnazione dell'intero cespite con pagamento del conguaglio e non vi sono ragioni per non accogliere la richiesta, peraltro corrispondente al criterio preferenziale dettato dall'art.720 c.c. (cui fa rinvio l'art.1116 c.c. in materia di comunione in generale). Deve pertanto disporsi lo scioglimento della comunione mediante l'assegnazione dell'intero immobile a . Ne consegue l'obbligo dell'assegnataria di pagare il Parte_1 conguaglio pari ad euro € 68.258,85, corrispondente al valore della quota del 30,27%, oltre agli interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo.
pag. 3/4 La natura e l'esito del giudizio (l'appello è stato rigettato con riferimento all'indennità di occupazione) e la complessità delle questioni trattate con la sentenza non definitiva giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado. Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei due gradi di giudizio vanno poste definitivamente a carico delle parti in proporzione delle rispettive quote.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1447/2020 del Tribunale di Lecce pubblicata il 23.6.2020, proposto da nei Parte_1 confronti dell dei beni Controparte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dispone lo scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile sito in Fasano (BR) alla via Roma n.203, distinto in catasto al foglio 30, particella 2393 sub 12, categ. A/2, classe 4, e, per l'effetto, assegna in piena proprietà a il predetto immobile per Parte_1
l'intero;
2) condanna a pagare, entro 60 giorni dalla trascrizione della Parte_1 presente sentenza ed a titolo di conguaglio per l'assegnazione di cui sopra, all e la destinazione dei beni sequestrati Controparte_1
e confiscati alla criminalità organizzata la somma complessiva di euro 68.258,85, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
3) ordina al Conservatore dei RR.II. di Brindisi di procedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle conseguenti iscrizioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
4) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado;
5) pone definitivamente le spese relative alle CC.TT.UU. espletate in primo e in secondo grado, a carico di nella misura del 69,73% e Parte_1 dell e la destinazione dei beni Controparte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nella misura del 30,67%.
Lecce, 15 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giovanni Surdo Dott. Antonio F. Esposito
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4/2021 R.G., vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Roberto Chiusolo e Isabella Frappampina appellante contro
Controparte_1
(C.F.: )
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore p.t. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dist. di Lecce appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1447/2020 del Tribunale di Lecce pubblicata il 23.6.2020. I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 28 gennaio 2025, con le quali si sono riportati ai rispettivi scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Il Tribunale di Lecce, con sentenza n.1447/2000 pubblicata il 23.6.2000, ha rigettato la domanda proposta da diretta ad ottenere lo scioglimento della Parte_1 comunione in relazione all'immobile sito in Fasano (BR) alla via Roma n.203, in catasto al foglio 30, particella 2393 sub 12 cat. A/2, classe 4, appartenente per la quota del
69,73% all'attrice e per la quota del 30,27% all Controparte_1
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
[...] organizzata (d'ora in avanti ), e ha accolto la domanda riconvenzionale CP_1 spiegata dalla convenuta, condannando la a pagare in favore Parte_1 dell'Agenzia, a titolo di indennità di occupazione della quota dell'immobile, la somma mensile di euro 296,70, con decorrenza dicembre 2012, oltre accessori.
2.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello , denunciando Parte_1
l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di scioglimento della comunione, la violazione e falsa applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 undecies, l'erroneità dell'esclusione dell'assegnazione della quota all'attrice per la mancata allegazione della natura dei proventi eventualmente utilizzati dalla medesima per liquidare il conguaglio e il vizio di ultrapetizione in merito alla domanda riconvenzionale spiegata dall'Agenzia.
Si è costituita l deducendo l'infondatezza dei motivi di appello. CP_1
3. Con sentenza non definitiva pronunciata il 4.6.2024 questa Corte ha accolto l'appello proposto dalla in ordine al diritto di questa di ottenere la Parte_1 divisione dell'immobile, mentre ha rigettato il motivo di gravame relativo all'obbligo a carico della stessa di pagare la somma mensile di euro 296,70 a titolo di indennità di occupazione della quota dell'immobile assoggettata a confisca. Con separata ordinanza la Corte ha ordinato la prosecuzione del giudizio.
Completata l'istruttoria, all'udienza del 28.1.2025 le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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4. La causa viene nuovamente all'esame della Corte al solo e limitato scopo di definire l'unico aspetto del giudizio divisorio concernente l'attuazione dello scioglimento della comunione sul cespite assoggettato a confisca per la quota del 30, 37%. Si deve infatti evidenziare - ove ve ne fosse ancora bisogno - che ogni altro aspetto della controversia è stato esaminato e deciso con la sentenza non definitiva del 4.6.2024.
Resta, pertanto, preclusa la disamina di questioni, sulle quali la parte appellata ha continuato a ribadire le proprie posizioni, quali la qualità di terzo estraneo della o la impossibilità di configurare in capo alla stessa uno stato di buona Parte_1 fede con riferimento alle condotte poste in essere dal proposto. Ne consegue che non può ritenersi fondata l'opposizione ribadita dall in ordine al trasferimento della CP_1 quota di proprietà dello Stato alla , in quanto basata su argomentazioni Parte_1 già esaminate e decise con la sentenza non definitiva.
pag. 2/4 Lo stesso dicasi per la richiesta reiterata dalla parte appellante di annullare la statuizione del Tribunale relativa all'obbligazione di pagamento in favore dell'Agenzia a titolo di indennità di occupazione della quota di proprietà dello Stato, aspetto anche questo esaminato e deciso con la sentenza non definitiva.
5. Ciò posto, quanto all'attuazione della divisione dell'immobile, con separata ordinanza la Corte ha ordinato la prosecuzione del giudizio al fine di:
a) accertare il valore attuale dell'immobile;
b) verificare la sanatoria degli abusi edilizi rilevati a mezzo della CTU espletata in primo grado, attraverso la produzione da parte della della relativa Parte_1 domanda con la prova del versamento delle prime due rate degli importi dovuti.
Per la prima incombenza è stato conferito incarico al ctu arch. Persona_1
, che in data 5.12.2024 ha depositata la relazione integrativa definitiva. Il
[...] consulente d'ufficio ha determinato in euro 225.000,00 l'attuale valore dell'immobile: la stima appare congrua e condivisibile, in quanto basata su una compiuta disamina dello stato dell'immobile e dei valori di mercato. Peraltro, sulle conclusioni del perito non sono state sollevate obiezioni.
Quanto alla verifica sub b) va dato atto che l'appellante in data 20.9.2024 ha depositato copia della domanda di sanatoria (SCIA in sanatoria n.727 prot. 42447 del
Comune di Fasano in data 24.7.2024) e ha documentato due pagamenti a titolo di oblazione (versamenti di € 250 e di € 516 in data 13.7.24).
6. Ai fini dello scioglimento della comunione, va tenuto presente che l'immobile comune non è comodamente divisibile, come accertato dal ctu. L'attrice ha chiesto l'assegnazione dell'intero cespite con pagamento del conguaglio e non vi sono ragioni per non accogliere la richiesta, peraltro corrispondente al criterio preferenziale dettato dall'art.720 c.c. (cui fa rinvio l'art.1116 c.c. in materia di comunione in generale). Deve pertanto disporsi lo scioglimento della comunione mediante l'assegnazione dell'intero immobile a . Ne consegue l'obbligo dell'assegnataria di pagare il Parte_1 conguaglio pari ad euro € 68.258,85, corrispondente al valore della quota del 30,27%, oltre agli interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo.
pag. 3/4 La natura e l'esito del giudizio (l'appello è stato rigettato con riferimento all'indennità di occupazione) e la complessità delle questioni trattate con la sentenza non definitiva giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado. Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei due gradi di giudizio vanno poste definitivamente a carico delle parti in proporzione delle rispettive quote.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1447/2020 del Tribunale di Lecce pubblicata il 23.6.2020, proposto da nei Parte_1 confronti dell dei beni Controparte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dispone lo scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile sito in Fasano (BR) alla via Roma n.203, distinto in catasto al foglio 30, particella 2393 sub 12, categ. A/2, classe 4, e, per l'effetto, assegna in piena proprietà a il predetto immobile per Parte_1
l'intero;
2) condanna a pagare, entro 60 giorni dalla trascrizione della Parte_1 presente sentenza ed a titolo di conguaglio per l'assegnazione di cui sopra, all e la destinazione dei beni sequestrati Controparte_1
e confiscati alla criminalità organizzata la somma complessiva di euro 68.258,85, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
3) ordina al Conservatore dei RR.II. di Brindisi di procedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle conseguenti iscrizioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
4) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado;
5) pone definitivamente le spese relative alle CC.TT.UU. espletate in primo e in secondo grado, a carico di nella misura del 69,73% e Parte_1 dell e la destinazione dei beni Controparte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nella misura del 30,67%.
Lecce, 15 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giovanni Surdo Dott. Antonio F. Esposito
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