TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/12/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ON
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 683/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nunzio Raimondi (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce C.F._2 all'atto di citazione;
-ATTORE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1 C.F._3 dagli Avv.ti Matteo Caridi (C.F. ) e Vincenzo Caridi (C.F. C.F._4
), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e C.F._5 riposta;
-CONVENUTO-
NONCHE' CONTRO
1 (C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dagli CP_2 C.F._6
Avv.ti Gianmarco Cristiano (C.F. ) e Pasquale Cristiano (C.F. C.F._7
, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e riposta;
C.F._8
-CONVENUTO-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Controparte_3 C.F._9
IE ( ), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione C.F._10
e risposta;
-CONVENUTO-
Oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c. – danno all'immagine, alla reputazione e all'onore.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16/10/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. ha citato in giudizio i Parte_1 dottori , e al fine di sentire accogliere Controparte_1 CP_2 Controparte_3 le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità in capo ai dottori
[...]
, e per i danni occorsi al dott. 2) Condannare, CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1 per l'effetto, i dottori e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3 CP_2 pagamento in favore del dottor a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, delle seguenti somme: a) della somma di € 24.060,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed equità e che verrà determinandosi anche in corso di giudizio, importo cui devono essere aggiunti le minori somme riconosciutegli per pensione e TFS, a titolo di danno patrimoniale da minori entrate sul piano retributivo e previdenziale;
tale somma deve essere rivalutata in base agli indici di variazione Istat FOI con decorrenza dal 07/04/2023 (momento nel quale, divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione, può dirsi consolidato definitivamente il danno) e fino alla data della emananda pronuncia;
sulla somma come anno per anno via via rivalutata devono essere computati gli interessi 2 compensativi con pari decorrenza e fino all'effettivo soddisfo;
b) della somma di € 8.835,61, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed equità e che verrà determinandosi anche in corso di giudizio, a titolo di danno patrimoniale da esborso di spese di lite;
tale importo deve essere rivalutato in base agli indici di variazione Istat FOI con decorrenza dal 07/04/2023 (momento nel quale, divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione, può dirsi consolidato definitivamente il danno) e fino alla data della emananda pronuncia;
sulla somma come anno per anno via via rivalutata devono essere computati gli interessi compensativi con pari decorrenza e fino all'effettivo soddisfo;
c) della somma di € 270.000,00, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed equità e che verrà determinandosi anche in corso di giudizio, a titolo di danno non patrimoniale da lesione della dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost.; su tale somma devono essere computati gli interessi compensativi con decorrenza dalla data della emananda sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare
i dottori e in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto quanto di seguito:
- che, in data 02/12/2015, l'allora comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro,
veniva contattato dal dott. all'epoca, Direttore Controparte_4 Controparte_3
Amministrativo dell' , il quale chiedeva un appuntamento, poi fissato per Parte_2 giorno 04/12/2025;
- che, in quella circostanza, il dott. veniva accompagnato dai dottori CP_3 CP_1
anch'egli Dirigente dell' e Commissario
[...] Parte_2 CP_2
Parte Straordinario dell' ; Parte_2
- che i tre dirigenti lamentavano, da un lato, alcune anomalie verificatesi nel servizio di 118 a tutto vantaggio della “ , Società appaltatrice del Parte_3 servizio di autoambulanza occasionale e su chiamata, e denunciavano, per altro verso, non meglio precisate pressioni ricevute contro la pubblicazione di un nuovo bando di gara, che avrebbe determinato l'estromissione della suddetta Società;
- che, in particolare, il dott. riferiva di altre anomalie nella gestione dei mezzi di CP_3 autoambulanza, assumendo che, allorquando si rendeva necessario riparare i mezzi anche per piccoli guasti, questi rimanevano ricoverati presso le autofficine convenzionate con l' ben Pt_2 oltre il tempo strettamente utile alla riparazione, ciò verosimilmente al fine di avvantaggiare,
3 previ accordi con le stesse autofficine, la ditta (chiamata ad intervenire con il servizio Pt_3 sostitutivo di ambulanze, il cui costo giornaliero era di circa € 500,00 al giorno);
- che, inoltre, i tre dirigenti medici denunciavano alcune resistenze di tipo amministrativo rispetto all'iniziativa di bandire una nuova gara per promuovere l'acquisizione di ambulanze al fine di abbattere i costi di manutenzione e avere mezzi sempre nuovi ed efficienti;
- che il dott. alludeva, altresì, a cointeressenze che avrebbero riguardato il medico CP_3 responsabile della Centrale del 118, ovvero il dott. il quale a suo dire, Parte_1 rappresentava addirittura il fulcro della gestione monopolistica del servizio sostitutivo della ditta
Putrino;
-che, tra l'altro, il dott. , con il tacito avallo dei dottori e , insinuava CP_3 CP_2 CP_1 dinanzi agli operanti di P.G., che il dott. essendo gestore delle chiamate indirizzate alle Pt_1 imprese che potevano offrire il servizio sostitutivo, si rivolgeva sempre alla Croce Rosa del
Putrino, nonostante il relativo contratto di affidamento del servizio fosse già scaduto da diverso tempo;
- che tutti e tre i dirigenti individuavano nel dott. colui che frapponeva i maggiori Pt_1 ostacoli all'emanazione del nuovo bando di gara per l'aggiudicazione del servizio, lasciando intuire un suo specifico interesse alla permanenza della ditta;
Pt_3
- che, inoltre, il medesimo dott. contestava al dott. di avere illegittimamente CP_3 Pt_1 richiesto di far parte della Commissione valutatrice delle offerte;
- che dalle dichiarazioni rese dai tre dirigenti medici, sarebbe scaturito il procedimento penale n.
R.G.N.R. n. 2714/2018 presso la D.D.A. di , che vedeva coinvolti, per diversi capi di Parte_2 imputazione, diversi soggetti, tra cui il dott. a carico del quale veniva formulato Parte_1 il seguente editto imputativo: “Delitto p. e p. dagli arti. 81 cpv, 110 e 353bis del codice penale, per avere, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante doni o promesse e/o collusioni e/o con altri mezzi fraudolenti, turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando (ovvero altro atto equipollente) relativo all'affidamento del servizio ambulanze, occasionale e su Parte chiamata del servizio 118 dell' di il cui iter iniziava in data 26.03.15, con il Pt_4 Parte_2 seguente ruolo:
“Dott. nella sua qualità di Direttore della Centrale Operativa SUEM 118 dell' Parte_1 [...]
elemento evidentemente cruciale nella turbativa in favore della Parte_5 [...]
in virtù della condotta omissiva in precedenza tenuta e di quella attiva nella Parte_3
4 predisposizione del capitolato tecnico comunque non conforme alla normativa, accompagnata dalla richiesta anomala e abnorme (nel senso letterale del termine di richiesta che si al di fuori dell'ordinamento giuridico) di essere inserito nella Commissione aggiudicatrice”;
- che nel corso di tale procedimento, il G.I.P. di , con ordinanza del 7/11/2018, Parte_2 previa riqualificazione della fattispecie originaria con esclusione dell'aggravante di cui all'art.416 bis 1, c.p., nella condotta di abuso d'ufficio, applicava la misura cautelare personale degli arresti domiciliari;
- che avverso la suddetta misura cautelare, in data 14/11/2018, veniva proposto dal dott. Pt_1 il riesame con richiesta di annullamento, ovvero, in subordine, l'applicazione di una
[...] misura meno gravosa, gravame successivamente rigettato dal Tribunale del Riesame con ordinanza depositata in data 30/11/2018;
- che, stante la scadenza della misura cautelare degli arresti domiciliari, in data 31/01/2019, il
G.I.P. di Catanzaro emetteva ordinanza con la quale sostituiva la sopra citata misura cautelare con quella dell'obbligo di dimora e dell'isolamento notturno;
- che avverso detta misura veniva proposto appello, sicché il G.I.P. revocava ogni misura cautelare;
- che in data 20/01/2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro,
, nell'ambito del procedimento penale n. 5581/2019 (già n. Controparte_5
2714/2018 R.G.N.R.) chiedeva il rinvio a giudizio del dott. che veniva disposto con Pt_1 decreto reso in esito all'udienza preliminare in data 29/01/2021;
- che il Tribunale Penale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, dopo un lungo e complesso excursus della vicenda occorsa al dott. ha pronunciato l'assoluzione Pt_1 dell'imputato perché il fatto non sussiste, con sentenza n. 1040/2022 del 15/11/2022, depositata il 13/02/2023 e divenuta irrevocabile il 07/04/2023;
- che, alla luce di quanto sopra esposto, sarebbe emerso come dalle dichiarazioni rese dai dottori
, e , rivelatesi poi totalmente infondate, il dott. abbia subito CP_3 CP_2 CP_1 Pt_1 delle enormi sofferenze personali, morali e delle conseguenze mediatiche estremamente dolorose e profondamente lesive della sua immagine e della sua reputazione, mai prima di quel momento messe in discussione;
- che per tali motivi, il dott. ha inoltrato nei confronti dei suddetti tre dirigenti Parte_1 medici formale lettera di diffida e messa in mora, al fine di ottenere il giusto risarcimento di
5 tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali subiti, la quale è stata però respinta degli stessi sanitari;
- che a nulla è valso l'invito di parte attrice a concludere una convenzione di negoziazione assistita, la quale non ha avuto alcun tipo di riscontro da parte dei suddetti dirigenti medici;
- che, pertanto, il dott. ha deciso di agire innanzi all'autorità giudiziaria contro i Parte_1 dottori e al fine di condannarli, in solido Controparte_1 CP_2 Controparte_3 tra di loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti.
Con comparsa del 06/09/2024, si è costituito il dott. , il quale ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1) Respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
2) In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, rideterminare le voci di danno e le relative somme richieste ex adverso a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale negli importi che saranno ritenuti di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito, altresì, in giudizio il dott. il quale, con comparsa del 09/09/2024, CP_2 ha rassegnato dinanzi al Tribunale di Catanzaro le seguenti conclusioni: “1) Nel merito: respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
2) In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, rideterminare le voci di danno e le relative somme richieste ex adverso a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale negli importi che saranno ritenuti di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Infine, con comparsa di costituzione e risposta del 10/09/2024 il dott. Controparte_3 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha chiesto al Tribunale di Catanzaro di:
“1) Respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio esposti e documentati nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali fornite dalle parti e, con provvedimento del 14/01/2025, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/10/2025, nella quale è stata rimessa in decisione.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
6 Nella fattispecie in esame ha chiesto la condanna al risarcimento del danno Parte_1 morale, all'immagine e alla reputazione professionale nei confronti dei dottori
[...]
, e a seguito di una presunta condotta calunniosa CP_1 CP_2 Controparte_3 tenuta dai tre dirigenti medici, in occasione di un incontro avvenuto in data 04/12/2025 con il
Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria, Colonnello , e alla presenza CP_4 dell'Ufficiale di P.G., . Persona_1
In sintesi, secondo le prospettazioni di parte attrice, i tre sanitari, convocati dalla Guardia
Finanza, in data 04/12/2015, avrebbero integrato, con le rispettive condotte e in solido tra loro, il reato di calunnia di cui all'art. 368 c.p., evidenziando alla Polizia Giudiziaria presunte responsabilità penali del dott. già Direttore della Centrale Operativa S.U.E.M. Parte_1
118 dell' e, in particolare: Parte_2
- “di rivolgersi sempre, allorquando si rendeva necessario ricorrere al servizio sostitutivo delle ambulanze, alla
Croce Rosa del Putrino, nonostante il relativo contratto fosse già scaduto da diverso tempo;”
- “di frapporre ostacoli all'emanazione del nuovo bando di gara per l'assegnazione del servizio occasionale e su chiamata, lasciando intuire un suo interesse alla permanenza della ditta Pt_3
- di avere richiesto di entrare a far parte della Commissione valutatrice delle offerte, unitamente al coordinatore infermieristico della centrale 118 e l'autista della centrale operativa ” (v. Persona_2 Controparte_6
Annotazione di P.G. del 12/04/2018, doc. n. 1, all. atto di citazione dott. ). Parte_1
Da tale denuncia è scaturito il procedimento penale n. 2714/2018 R.G.N.R., condotto dalla
D.D.A. di , in cui è stato coinvolto, tra gli altri, anche l'odierno attore, il quale è stato Parte_2 inizialmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro (v. doc. n. 2, all. atto di citazione dott. , Parte_1 successivamente confermata dal Tribunale del Riesame (v. doc. n. 3, all. atto di citazione dott.
e che, infine, lo ha visto assolto da ogni ipotesi di reato “perché il fatto non Parte_1 sussiste”, con la sentenza n. 1040 del 15/11/2022, depositata il 13/02/2023 e divenuta irrevocabile il 07/04/2023. (v. doc. n. 7, all. atto di citazione dott. ). Parte_1
Di conseguenza, ha chiesto in sede civile nei confronti dei tre dirigenti medici il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza delle sofferenze e dei patemi d'animo subiti a livello personale, morale e mediatico, profondamente lesivi della sua immagine e della sua reputazione.
7 Tanto premesso in fatto, occorre in primo luogo rammentare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Cassazione, “La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante- querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (v. Cass. n. 22331/2023; Cass. Ord. n. 13093/2024).
Ora, la fattispecie di reato imputata al in concorso con altri, in specie “turbata libertà Pt_1 del procedimento di scelta del contraente” p. e p. dall' art. 353-bis c.p. è un reato perseguibile d'ufficio, quindi non è richiesta la querela da parte del singolo per attivare le indagini, poiché
l'interesse tutelato è quello del buon andamento dell'azione amministrativa.
Ne consegue che, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra riportato, è necessario accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di calunnia per poter ritenere la denuncia quale fonte di responsabilità per danni in capo al denunciante.
Si deve quindi verificare se le dichiarazioni rese dai dottori , e integrino CP_1 CP_2 CP_3
o meno gli elementi costitutivi del reato di calunnia di cui all'art.368 c.p., ovvero: l'elemento oggettivo del reato, ovvero la condotta;
l'elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo;
il nesso di causalità tra la condotta calunniosa ed i danni lamentati.
Ebbene, dalla documentazione allegata in atti, emerge, innanzitutto, che il documento che parte attrice ha qualificato come “denuncia” sporta dai tre dirigenti medici è in realtà un'annotazione di P.G. redatta in data 12/04/2018, la quale rappresenta una mera verbalizzazione, privo tra l'altro di qualsiasi sottoscrizione da parte degli odierni convenuti che non hanno mai confermato il relativo contenuto (v. doc. n. 2, all. comparsa di costituzione e risposta dott.
. CP_2
Peraltro, nella citata annotazione di P.G. del 12/04/2018 è testualmente riportato che: “I tre dirigenti si congedavano rispondendo che avrebbero valutato l'ipotesi di presentare formale denuncia dopo aver comunque messo insieme tutti gli elementi che sarebbero riusciti a raccogliere” (cfr. pag. 4 Annotazione di
P.G. del 12/04/2018) evidenziandosi che, successivamente, i tre dirigenti medici non hanno mai sporto alcuna “denuncia formale” nei confronti del dott. consapevoli del Parte_1
8 fatto che, per procedere ad una denuncia, avrebbero dovuto raccogliere elementi di prova più concreti e circostanziati.
Ancora, in merito alla dichiarazione di cui a pag. 3 della citata annotazione di P.G. secondo cui
“Inoltre a detta dei tre Dirigenti, era anche il personaggio principale nel porre ostacoli al nuovo Parte_1 bando di gara”, non può ritenersi elemento fondante il reato di calunnia poiché non si tratta di dichiarazioni firmate e sottoscritte dagli odierni convenuti, trattandosi invero di una semplice trascrizione curata direttamente dall'Ufficiale di P.G. (cfr. pag. 3 Annotazione di P.G. del
12/04/2018).
Al riguardo, occorre rilevare che l'annotazione di P.G. ha un contenuto e una funzione ben diversa dalla denuncia o dalla querela espressamente richiamati nell'art. 368 c.p..
Nello specifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.p., le annotazioni previste dall'art. 357 comma 1 c.p.p. contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato.
Diversamente, la denuncia, ossia l'atto con il quale, ai sensi dell'art. 333 c.p.p., chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il Pubblico Ministero o un Ufficiale di
Polizia Giudiziaria, deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato e la persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere l'attestazione della sua ricezione.
Nel caso in esame, l'annotazione depositata in atti costituisce un atto di provenienza e redatta da un Ufficiale di P.G., si ripete, senza alcuna sottoscrizione da parte degli odierni convenuti.
Devono, quindi, ritenersi erronei gli assunti di parte attrice secondo cui il valore della suddetta annotazione di P.G. possa spiegare effetti equipollenti ad una formale denuncia, tale da legittimare una pretesa risarcitoria nei confronti dei tre dirigenti.
Non si ravvisa, oltretutto, l'elemento oggettivo del delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p., in capo agli odierni convenuti che, come noto, consiste in una falsa incolpazione che contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile che si sa essere innocente.
Più precisamente, in occasione dell'incontro del 04/12/2015, oggetto di annotazione di P.G., i tre convenuti avrebbero falsamente accusato il dott. di aver posto condotte tese a Pt_1 configurare il reato poi contestato di “turbata libertà degli incanti” di cui all'art. 353-bis c.p.,
9 per avere quest'ultimo “turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando relativo all'affidamento del servizio ambulanze, occasionale e su chiamata del servizio 118 dell'ASP n. 7 di
Catanzaro, il cui iter iniziava in data 26.03.15” e nello specifico, “nella sua qualità di Direttore della
Centrale Operativa SUEM 118 dell' elemento evidentemente Parte_5 cruciale nella turbativa in favore della in virtù della condotta omissiva in Parte_3 precedenza tenuta e di quella attiva nella predisposizione del capitolato tecnico comunque non conforme alla normativa, accompagnata dalla richiesta anomala e abnorme di essere inserito nella Commissione aggiudicatrice”
(cfr. pag.15 atto di citazione dott. ). Parte_1
Ebbene, quanto argomentato da parte attrice non si ritiene condivisibile, poiché sul punto, in primis, è opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Non integra il delitto di calunnia l'esposizione di circostanze di fatto inidonee ad indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato” (cfr. Cass. Pen. n. 37795/2010).
Ancora: “In tema di calunnia la responsabilità sussiste solo se «il reato attribuito all'innocente corrisponde in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, con la conseguenza che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato e neppure quando il denunziante abbia dato un preciso nomen iuris al fatto addebitato all'incolpato” (cfr. Cass. Pen. n. 20261/2019).
Infine: “Ai fini della configurabilità della responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, necessita la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante” (cfr. Cass. n. 29495/2023).
Difatti, dal tenore complessivo dell'annotazione di P.G. non emerge alcuna circostanza in grado di attribuire al dott. una responsabilità penale rientrante nell'ambito della fattispecie Pt_1 incriminatrice di cui all'art. 353-bis c.p..
Nello specifico si legge, infatti, che:
10 - “il Dott. evidenziava l'anomalia relativa alle ambulanze ovvero che, pur avendo i mezzi aziendali un CP_3 chilometraggio elevato (…) venivano ricoverati con eccessiva frequenza presso le officine convenzionate e, soprattutto, per periodi di tempo eccessivi rispetto alla natura del problema tecnico, il più delle volte banale, o addirittura tornavano in officina a distanza di breve tempo per le stesse anomalie”;
- “il Dott. spiegava il funzionamento del sistema basandosi su una sua impressione e dei suoi CP_3 collaboratori ovvero che, quando un'ambulanza presentava un'anomalia tale da richiedere qualche ora di lavoro, rimaneva ricoverata in una delle officine anche per diversi giorni in virtù di un accordo sottobanco tra queste ultime e (…)”; Parte_3
- “il Dott. riferiva di essere stato avvicinato da personaggi vicini al i quali lo avevano in più CP_2 Pt_3 occasione invitato a cena, inviti regolarmente declinati”;
- “il Dott. riferiva a sua volta di aver ricevuto la visita presso il suo ufficio di tre soggetti poco CP_3 raccomandabili i quali lo avrebbero invitato a cena per conto di una terza persona, invito da lui declinato” (cfr. pag. 2 Annotazione di P.G. del 12/04/2018).
Per tali motivi, la semplice esposizione dei fatti, così come narrati dagli odierni convenuti innanzi all'Ufficiale di P.G., non integra gli elementi oggettivi del reato di calunnia ex art. 368
c.p. e, di conseguenza, non costituisce fonte di responsabilità civile in capo agli stessi.
Anche in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, questo
Tribunale ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, debba escludersi la fattispecie calunniosa a carico dei convenuti, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, occorre ribadire che, ai fini della configurabilità del dolo nel reato di calunnia, la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che: “E' necessaria la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio” (Cass. n.
29495/2023).
Inoltre: “Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro
a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate” (Cass., 12/06/2020, n.
11271)” (Cassazione civile sez. III - 13/05/2024, n. 13093);
11 Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e dalle allegazioni documentali, non risulta che i tre dirigenti sanitari abbiano dolosamente attribuito al dott. condotte Pt_1 integranti il delitto di “Turbata libertà degli incanti” di cui all'art. 353-bis c.p. in capo al dott.
pur essendo consapevoli della sua innocenza, poiché dal contenuto delle dichiarazioni Pt_1 rilasciate non si ravvisano gli estremi di un comportamento doloso realizzato da parte dei convenuti, anche in considerazione del fatto che nessuna denuncia formale è stata mai sporta e, oltretutto, gli stessi hanno puntualizzato di “valutare l'ipotesi di presentare formale denuncia dopo aver messo insieme tutti gli elementi che sarebbero riusciti a raccogliere” (cfr. pag. 4
Annotazione di P.G. del 12/04/2018).
Ne deriva che è del tutto insussistente l'elemento soggettivo del dolo in capo ai dottori
, e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Infine, non vi alcuna prova in giudizio fornita dall'attore sul nesso di causalità tra la presunta condotta calunniosa dei tre dirigenti medici e i danni lamentati dal dott. posto Parte_1 che, secondo gli assunti di parte attrice, la condotta asseritamente calunniosa attuata dagli odierni convenuti si sarebbe consumata in occasione della convocazione con gli Ufficiali di P.G. della Guardia di Finanza svoltosi in data 04/12/2015, dalla quale sarebbero scaturiti procedimenti giudiziari che lo avrebbero coinvolto fino alla sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme in data 15/11/2022 e divenuta irrevocabile il 07/04/2023.
Invero, dalla documentazione versata in atti, è emerso che:
1) il dott. è stato sottoposto al procedimento penale R.G.N.R. n. 2714/2018 e Parte_1 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita nel mese di novembre 2018, dunque a distanza di quasi tre anni dalle dichiarazioni rilasciate dai tre sanitari (04/12/2015);
b) nel medesimo procedimento penale il dott. è stato altresì imputato, oltreché per il Pt_1 reato di cui all'art. 353-bis c.p., anche dei reati di cui agli artt. 319 quater c.p. (di cui al capo 10 di imputazione, asseritamente posto in essere in data 12/12/2017) e all'art. 326, comma 3 c.p., (di cui al capo 11 di imputazione, asseritamente posto in essere in data 09/12/2017) (v. doc. n. 3 all. atto di citazione fasc. dott. . CP_2
Per cui, il coinvolgimento del dott. nel citato procedimento penale non è Parte_1 imputabile alle dichiarazioni rese dagli odierni convenuti in occasione del citato incontro del
04/12/2015, poiché nell'ambito del medesimo procedimento le ipotesi accusatorie formulate nei confronti del dott. dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro avevano un Pt_1
12 contenuto ed una rilevanza penale ben più ampia rispetto alla portata delle presunte dichiarazioni calunniose poste in essere dagli odierni convenuti.
Ne deriva che la sottoposizione del dott. al procedimento penale ed all'applicazione Pt_1 delle misure cautelari non possono ritenersi quali conseguenze delle dichiarazioni rese nei suoi confronti dai convenuti bensì da autonome attività investigative realizzate dalla D.D.A. di
, le quali peraltro avevano inizialmente trovato pieno riscontro nei provvedimenti Parte_2 restrittivi assunti dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, nonché dal medesimo Tribunale del
Riesame (cfr. doc. n.
2-3 all. atto di citazione dott. ). Parte_1
In conclusione, questo Tribunale ritiene che non vi siano elementi sufficienti per poter configurare gli estremi del delitto di calunnia ex art. 368 c.p. nei confronti dei tre dirigenti medici, tali da poter quindi legittimare la pretesa risarcitoria, così come formulata dall'odierno attore nel presente giudizio.
Per tali motivi, non essendo stata raggiunta sufficiente prova dei fatti a sostegno del proprio diritto azionato nel presente giudizio, parte attrice non ha assolto il proprio onere probatorio, così come richiesto dall'art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Da ultimo, si precisa che la mancanza della prova raggiunta in ordine all' “an debeatur”, rende superfluo l'esame in ordine al “quantum debeatur”, con conseguente rigetto integrale della domanda attorea, avanzata dal dott. nei confronti di dottori Parte_1 Controparte_1
e CP_2 Controparte_3
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore indeterminato minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta la domanda formulata dal dott. nei confronti di dottori Parte_1 CP_1
e ;
[...] CP_2 Controparte_3
13 - Condanna il dott. alla rifusione delle spese di lite in favore del dott. Parte_1
che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna il dott. alla rifusione delle spese di lite in favore del dott. Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, oltre CP_2 rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna il dott. alla rifusione delle spese di lite in favore del dott. Parte_1
che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi Controparte_3 professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 07/12/2025 Il Giudice
dott.ssa ON Damiani
14
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ON
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 683/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nunzio Raimondi (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce C.F._2 all'atto di citazione;
-ATTORE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1 C.F._3 dagli Avv.ti Matteo Caridi (C.F. ) e Vincenzo Caridi (C.F. C.F._4
), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e C.F._5 riposta;
-CONVENUTO-
NONCHE' CONTRO
1 (C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dagli CP_2 C.F._6
Avv.ti Gianmarco Cristiano (C.F. ) e Pasquale Cristiano (C.F. C.F._7
, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e riposta;
C.F._8
-CONVENUTO-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Controparte_3 C.F._9
IE ( ), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione C.F._10
e risposta;
-CONVENUTO-
Oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c. – danno all'immagine, alla reputazione e all'onore.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16/10/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. ha citato in giudizio i Parte_1 dottori , e al fine di sentire accogliere Controparte_1 CP_2 Controparte_3 le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità in capo ai dottori
[...]
, e per i danni occorsi al dott. 2) Condannare, CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1 per l'effetto, i dottori e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3 CP_2 pagamento in favore del dottor a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, delle seguenti somme: a) della somma di € 24.060,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed equità e che verrà determinandosi anche in corso di giudizio, importo cui devono essere aggiunti le minori somme riconosciutegli per pensione e TFS, a titolo di danno patrimoniale da minori entrate sul piano retributivo e previdenziale;
tale somma deve essere rivalutata in base agli indici di variazione Istat FOI con decorrenza dal 07/04/2023 (momento nel quale, divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione, può dirsi consolidato definitivamente il danno) e fino alla data della emananda pronuncia;
sulla somma come anno per anno via via rivalutata devono essere computati gli interessi 2 compensativi con pari decorrenza e fino all'effettivo soddisfo;
b) della somma di € 8.835,61, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed equità e che verrà determinandosi anche in corso di giudizio, a titolo di danno patrimoniale da esborso di spese di lite;
tale importo deve essere rivalutato in base agli indici di variazione Istat FOI con decorrenza dal 07/04/2023 (momento nel quale, divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione, può dirsi consolidato definitivamente il danno) e fino alla data della emananda pronuncia;
sulla somma come anno per anno via via rivalutata devono essere computati gli interessi compensativi con pari decorrenza e fino all'effettivo soddisfo;
c) della somma di € 270.000,00, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed equità e che verrà determinandosi anche in corso di giudizio, a titolo di danno non patrimoniale da lesione della dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost.; su tale somma devono essere computati gli interessi compensativi con decorrenza dalla data della emananda sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare
i dottori e in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto quanto di seguito:
- che, in data 02/12/2015, l'allora comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro,
veniva contattato dal dott. all'epoca, Direttore Controparte_4 Controparte_3
Amministrativo dell' , il quale chiedeva un appuntamento, poi fissato per Parte_2 giorno 04/12/2025;
- che, in quella circostanza, il dott. veniva accompagnato dai dottori CP_3 CP_1
anch'egli Dirigente dell' e Commissario
[...] Parte_2 CP_2
Parte Straordinario dell' ; Parte_2
- che i tre dirigenti lamentavano, da un lato, alcune anomalie verificatesi nel servizio di 118 a tutto vantaggio della “ , Società appaltatrice del Parte_3 servizio di autoambulanza occasionale e su chiamata, e denunciavano, per altro verso, non meglio precisate pressioni ricevute contro la pubblicazione di un nuovo bando di gara, che avrebbe determinato l'estromissione della suddetta Società;
- che, in particolare, il dott. riferiva di altre anomalie nella gestione dei mezzi di CP_3 autoambulanza, assumendo che, allorquando si rendeva necessario riparare i mezzi anche per piccoli guasti, questi rimanevano ricoverati presso le autofficine convenzionate con l' ben Pt_2 oltre il tempo strettamente utile alla riparazione, ciò verosimilmente al fine di avvantaggiare,
3 previ accordi con le stesse autofficine, la ditta (chiamata ad intervenire con il servizio Pt_3 sostitutivo di ambulanze, il cui costo giornaliero era di circa € 500,00 al giorno);
- che, inoltre, i tre dirigenti medici denunciavano alcune resistenze di tipo amministrativo rispetto all'iniziativa di bandire una nuova gara per promuovere l'acquisizione di ambulanze al fine di abbattere i costi di manutenzione e avere mezzi sempre nuovi ed efficienti;
- che il dott. alludeva, altresì, a cointeressenze che avrebbero riguardato il medico CP_3 responsabile della Centrale del 118, ovvero il dott. il quale a suo dire, Parte_1 rappresentava addirittura il fulcro della gestione monopolistica del servizio sostitutivo della ditta
Putrino;
-che, tra l'altro, il dott. , con il tacito avallo dei dottori e , insinuava CP_3 CP_2 CP_1 dinanzi agli operanti di P.G., che il dott. essendo gestore delle chiamate indirizzate alle Pt_1 imprese che potevano offrire il servizio sostitutivo, si rivolgeva sempre alla Croce Rosa del
Putrino, nonostante il relativo contratto di affidamento del servizio fosse già scaduto da diverso tempo;
- che tutti e tre i dirigenti individuavano nel dott. colui che frapponeva i maggiori Pt_1 ostacoli all'emanazione del nuovo bando di gara per l'aggiudicazione del servizio, lasciando intuire un suo specifico interesse alla permanenza della ditta;
Pt_3
- che, inoltre, il medesimo dott. contestava al dott. di avere illegittimamente CP_3 Pt_1 richiesto di far parte della Commissione valutatrice delle offerte;
- che dalle dichiarazioni rese dai tre dirigenti medici, sarebbe scaturito il procedimento penale n.
R.G.N.R. n. 2714/2018 presso la D.D.A. di , che vedeva coinvolti, per diversi capi di Parte_2 imputazione, diversi soggetti, tra cui il dott. a carico del quale veniva formulato Parte_1 il seguente editto imputativo: “Delitto p. e p. dagli arti. 81 cpv, 110 e 353bis del codice penale, per avere, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante doni o promesse e/o collusioni e/o con altri mezzi fraudolenti, turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando (ovvero altro atto equipollente) relativo all'affidamento del servizio ambulanze, occasionale e su Parte chiamata del servizio 118 dell' di il cui iter iniziava in data 26.03.15, con il Pt_4 Parte_2 seguente ruolo:
“Dott. nella sua qualità di Direttore della Centrale Operativa SUEM 118 dell' Parte_1 [...]
elemento evidentemente cruciale nella turbativa in favore della Parte_5 [...]
in virtù della condotta omissiva in precedenza tenuta e di quella attiva nella Parte_3
4 predisposizione del capitolato tecnico comunque non conforme alla normativa, accompagnata dalla richiesta anomala e abnorme (nel senso letterale del termine di richiesta che si al di fuori dell'ordinamento giuridico) di essere inserito nella Commissione aggiudicatrice”;
- che nel corso di tale procedimento, il G.I.P. di , con ordinanza del 7/11/2018, Parte_2 previa riqualificazione della fattispecie originaria con esclusione dell'aggravante di cui all'art.416 bis 1, c.p., nella condotta di abuso d'ufficio, applicava la misura cautelare personale degli arresti domiciliari;
- che avverso la suddetta misura cautelare, in data 14/11/2018, veniva proposto dal dott. Pt_1 il riesame con richiesta di annullamento, ovvero, in subordine, l'applicazione di una
[...] misura meno gravosa, gravame successivamente rigettato dal Tribunale del Riesame con ordinanza depositata in data 30/11/2018;
- che, stante la scadenza della misura cautelare degli arresti domiciliari, in data 31/01/2019, il
G.I.P. di Catanzaro emetteva ordinanza con la quale sostituiva la sopra citata misura cautelare con quella dell'obbligo di dimora e dell'isolamento notturno;
- che avverso detta misura veniva proposto appello, sicché il G.I.P. revocava ogni misura cautelare;
- che in data 20/01/2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro,
, nell'ambito del procedimento penale n. 5581/2019 (già n. Controparte_5
2714/2018 R.G.N.R.) chiedeva il rinvio a giudizio del dott. che veniva disposto con Pt_1 decreto reso in esito all'udienza preliminare in data 29/01/2021;
- che il Tribunale Penale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, dopo un lungo e complesso excursus della vicenda occorsa al dott. ha pronunciato l'assoluzione Pt_1 dell'imputato perché il fatto non sussiste, con sentenza n. 1040/2022 del 15/11/2022, depositata il 13/02/2023 e divenuta irrevocabile il 07/04/2023;
- che, alla luce di quanto sopra esposto, sarebbe emerso come dalle dichiarazioni rese dai dottori
, e , rivelatesi poi totalmente infondate, il dott. abbia subito CP_3 CP_2 CP_1 Pt_1 delle enormi sofferenze personali, morali e delle conseguenze mediatiche estremamente dolorose e profondamente lesive della sua immagine e della sua reputazione, mai prima di quel momento messe in discussione;
- che per tali motivi, il dott. ha inoltrato nei confronti dei suddetti tre dirigenti Parte_1 medici formale lettera di diffida e messa in mora, al fine di ottenere il giusto risarcimento di
5 tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali subiti, la quale è stata però respinta degli stessi sanitari;
- che a nulla è valso l'invito di parte attrice a concludere una convenzione di negoziazione assistita, la quale non ha avuto alcun tipo di riscontro da parte dei suddetti dirigenti medici;
- che, pertanto, il dott. ha deciso di agire innanzi all'autorità giudiziaria contro i Parte_1 dottori e al fine di condannarli, in solido Controparte_1 CP_2 Controparte_3 tra di loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti.
Con comparsa del 06/09/2024, si è costituito il dott. , il quale ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1) Respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
2) In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, rideterminare le voci di danno e le relative somme richieste ex adverso a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale negli importi che saranno ritenuti di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito, altresì, in giudizio il dott. il quale, con comparsa del 09/09/2024, CP_2 ha rassegnato dinanzi al Tribunale di Catanzaro le seguenti conclusioni: “1) Nel merito: respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
2) In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, rideterminare le voci di danno e le relative somme richieste ex adverso a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale negli importi che saranno ritenuti di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Infine, con comparsa di costituzione e risposta del 10/09/2024 il dott. Controparte_3 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha chiesto al Tribunale di Catanzaro di:
“1) Respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio esposti e documentati nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali fornite dalle parti e, con provvedimento del 14/01/2025, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/10/2025, nella quale è stata rimessa in decisione.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
6 Nella fattispecie in esame ha chiesto la condanna al risarcimento del danno Parte_1 morale, all'immagine e alla reputazione professionale nei confronti dei dottori
[...]
, e a seguito di una presunta condotta calunniosa CP_1 CP_2 Controparte_3 tenuta dai tre dirigenti medici, in occasione di un incontro avvenuto in data 04/12/2025 con il
Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria, Colonnello , e alla presenza CP_4 dell'Ufficiale di P.G., . Persona_1
In sintesi, secondo le prospettazioni di parte attrice, i tre sanitari, convocati dalla Guardia
Finanza, in data 04/12/2015, avrebbero integrato, con le rispettive condotte e in solido tra loro, il reato di calunnia di cui all'art. 368 c.p., evidenziando alla Polizia Giudiziaria presunte responsabilità penali del dott. già Direttore della Centrale Operativa S.U.E.M. Parte_1
118 dell' e, in particolare: Parte_2
- “di rivolgersi sempre, allorquando si rendeva necessario ricorrere al servizio sostitutivo delle ambulanze, alla
Croce Rosa del Putrino, nonostante il relativo contratto fosse già scaduto da diverso tempo;”
- “di frapporre ostacoli all'emanazione del nuovo bando di gara per l'assegnazione del servizio occasionale e su chiamata, lasciando intuire un suo interesse alla permanenza della ditta Pt_3
- di avere richiesto di entrare a far parte della Commissione valutatrice delle offerte, unitamente al coordinatore infermieristico della centrale 118 e l'autista della centrale operativa ” (v. Persona_2 Controparte_6
Annotazione di P.G. del 12/04/2018, doc. n. 1, all. atto di citazione dott. ). Parte_1
Da tale denuncia è scaturito il procedimento penale n. 2714/2018 R.G.N.R., condotto dalla
D.D.A. di , in cui è stato coinvolto, tra gli altri, anche l'odierno attore, il quale è stato Parte_2 inizialmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro (v. doc. n. 2, all. atto di citazione dott. , Parte_1 successivamente confermata dal Tribunale del Riesame (v. doc. n. 3, all. atto di citazione dott.
e che, infine, lo ha visto assolto da ogni ipotesi di reato “perché il fatto non Parte_1 sussiste”, con la sentenza n. 1040 del 15/11/2022, depositata il 13/02/2023 e divenuta irrevocabile il 07/04/2023. (v. doc. n. 7, all. atto di citazione dott. ). Parte_1
Di conseguenza, ha chiesto in sede civile nei confronti dei tre dirigenti medici il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza delle sofferenze e dei patemi d'animo subiti a livello personale, morale e mediatico, profondamente lesivi della sua immagine e della sua reputazione.
7 Tanto premesso in fatto, occorre in primo luogo rammentare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Cassazione, “La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante- querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (v. Cass. n. 22331/2023; Cass. Ord. n. 13093/2024).
Ora, la fattispecie di reato imputata al in concorso con altri, in specie “turbata libertà Pt_1 del procedimento di scelta del contraente” p. e p. dall' art. 353-bis c.p. è un reato perseguibile d'ufficio, quindi non è richiesta la querela da parte del singolo per attivare le indagini, poiché
l'interesse tutelato è quello del buon andamento dell'azione amministrativa.
Ne consegue che, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra riportato, è necessario accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di calunnia per poter ritenere la denuncia quale fonte di responsabilità per danni in capo al denunciante.
Si deve quindi verificare se le dichiarazioni rese dai dottori , e integrino CP_1 CP_2 CP_3
o meno gli elementi costitutivi del reato di calunnia di cui all'art.368 c.p., ovvero: l'elemento oggettivo del reato, ovvero la condotta;
l'elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo;
il nesso di causalità tra la condotta calunniosa ed i danni lamentati.
Ebbene, dalla documentazione allegata in atti, emerge, innanzitutto, che il documento che parte attrice ha qualificato come “denuncia” sporta dai tre dirigenti medici è in realtà un'annotazione di P.G. redatta in data 12/04/2018, la quale rappresenta una mera verbalizzazione, privo tra l'altro di qualsiasi sottoscrizione da parte degli odierni convenuti che non hanno mai confermato il relativo contenuto (v. doc. n. 2, all. comparsa di costituzione e risposta dott.
. CP_2
Peraltro, nella citata annotazione di P.G. del 12/04/2018 è testualmente riportato che: “I tre dirigenti si congedavano rispondendo che avrebbero valutato l'ipotesi di presentare formale denuncia dopo aver comunque messo insieme tutti gli elementi che sarebbero riusciti a raccogliere” (cfr. pag. 4 Annotazione di
P.G. del 12/04/2018) evidenziandosi che, successivamente, i tre dirigenti medici non hanno mai sporto alcuna “denuncia formale” nei confronti del dott. consapevoli del Parte_1
8 fatto che, per procedere ad una denuncia, avrebbero dovuto raccogliere elementi di prova più concreti e circostanziati.
Ancora, in merito alla dichiarazione di cui a pag. 3 della citata annotazione di P.G. secondo cui
“Inoltre a detta dei tre Dirigenti, era anche il personaggio principale nel porre ostacoli al nuovo Parte_1 bando di gara”, non può ritenersi elemento fondante il reato di calunnia poiché non si tratta di dichiarazioni firmate e sottoscritte dagli odierni convenuti, trattandosi invero di una semplice trascrizione curata direttamente dall'Ufficiale di P.G. (cfr. pag. 3 Annotazione di P.G. del
12/04/2018).
Al riguardo, occorre rilevare che l'annotazione di P.G. ha un contenuto e una funzione ben diversa dalla denuncia o dalla querela espressamente richiamati nell'art. 368 c.p..
Nello specifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.p., le annotazioni previste dall'art. 357 comma 1 c.p.p. contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato.
Diversamente, la denuncia, ossia l'atto con il quale, ai sensi dell'art. 333 c.p.p., chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il Pubblico Ministero o un Ufficiale di
Polizia Giudiziaria, deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato e la persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere l'attestazione della sua ricezione.
Nel caso in esame, l'annotazione depositata in atti costituisce un atto di provenienza e redatta da un Ufficiale di P.G., si ripete, senza alcuna sottoscrizione da parte degli odierni convenuti.
Devono, quindi, ritenersi erronei gli assunti di parte attrice secondo cui il valore della suddetta annotazione di P.G. possa spiegare effetti equipollenti ad una formale denuncia, tale da legittimare una pretesa risarcitoria nei confronti dei tre dirigenti.
Non si ravvisa, oltretutto, l'elemento oggettivo del delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p., in capo agli odierni convenuti che, come noto, consiste in una falsa incolpazione che contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile che si sa essere innocente.
Più precisamente, in occasione dell'incontro del 04/12/2015, oggetto di annotazione di P.G., i tre convenuti avrebbero falsamente accusato il dott. di aver posto condotte tese a Pt_1 configurare il reato poi contestato di “turbata libertà degli incanti” di cui all'art. 353-bis c.p.,
9 per avere quest'ultimo “turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando relativo all'affidamento del servizio ambulanze, occasionale e su chiamata del servizio 118 dell'ASP n. 7 di
Catanzaro, il cui iter iniziava in data 26.03.15” e nello specifico, “nella sua qualità di Direttore della
Centrale Operativa SUEM 118 dell' elemento evidentemente Parte_5 cruciale nella turbativa in favore della in virtù della condotta omissiva in Parte_3 precedenza tenuta e di quella attiva nella predisposizione del capitolato tecnico comunque non conforme alla normativa, accompagnata dalla richiesta anomala e abnorme di essere inserito nella Commissione aggiudicatrice”
(cfr. pag.15 atto di citazione dott. ). Parte_1
Ebbene, quanto argomentato da parte attrice non si ritiene condivisibile, poiché sul punto, in primis, è opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Non integra il delitto di calunnia l'esposizione di circostanze di fatto inidonee ad indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato” (cfr. Cass. Pen. n. 37795/2010).
Ancora: “In tema di calunnia la responsabilità sussiste solo se «il reato attribuito all'innocente corrisponde in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, con la conseguenza che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato e neppure quando il denunziante abbia dato un preciso nomen iuris al fatto addebitato all'incolpato” (cfr. Cass. Pen. n. 20261/2019).
Infine: “Ai fini della configurabilità della responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, necessita la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante” (cfr. Cass. n. 29495/2023).
Difatti, dal tenore complessivo dell'annotazione di P.G. non emerge alcuna circostanza in grado di attribuire al dott. una responsabilità penale rientrante nell'ambito della fattispecie Pt_1 incriminatrice di cui all'art. 353-bis c.p..
Nello specifico si legge, infatti, che:
10 - “il Dott. evidenziava l'anomalia relativa alle ambulanze ovvero che, pur avendo i mezzi aziendali un CP_3 chilometraggio elevato (…) venivano ricoverati con eccessiva frequenza presso le officine convenzionate e, soprattutto, per periodi di tempo eccessivi rispetto alla natura del problema tecnico, il più delle volte banale, o addirittura tornavano in officina a distanza di breve tempo per le stesse anomalie”;
- “il Dott. spiegava il funzionamento del sistema basandosi su una sua impressione e dei suoi CP_3 collaboratori ovvero che, quando un'ambulanza presentava un'anomalia tale da richiedere qualche ora di lavoro, rimaneva ricoverata in una delle officine anche per diversi giorni in virtù di un accordo sottobanco tra queste ultime e (…)”; Parte_3
- “il Dott. riferiva di essere stato avvicinato da personaggi vicini al i quali lo avevano in più CP_2 Pt_3 occasione invitato a cena, inviti regolarmente declinati”;
- “il Dott. riferiva a sua volta di aver ricevuto la visita presso il suo ufficio di tre soggetti poco CP_3 raccomandabili i quali lo avrebbero invitato a cena per conto di una terza persona, invito da lui declinato” (cfr. pag. 2 Annotazione di P.G. del 12/04/2018).
Per tali motivi, la semplice esposizione dei fatti, così come narrati dagli odierni convenuti innanzi all'Ufficiale di P.G., non integra gli elementi oggettivi del reato di calunnia ex art. 368
c.p. e, di conseguenza, non costituisce fonte di responsabilità civile in capo agli stessi.
Anche in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, questo
Tribunale ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, debba escludersi la fattispecie calunniosa a carico dei convenuti, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, occorre ribadire che, ai fini della configurabilità del dolo nel reato di calunnia, la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che: “E' necessaria la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio” (Cass. n.
29495/2023).
Inoltre: “Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro
a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate” (Cass., 12/06/2020, n.
11271)” (Cassazione civile sez. III - 13/05/2024, n. 13093);
11 Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e dalle allegazioni documentali, non risulta che i tre dirigenti sanitari abbiano dolosamente attribuito al dott. condotte Pt_1 integranti il delitto di “Turbata libertà degli incanti” di cui all'art. 353-bis c.p. in capo al dott.
pur essendo consapevoli della sua innocenza, poiché dal contenuto delle dichiarazioni Pt_1 rilasciate non si ravvisano gli estremi di un comportamento doloso realizzato da parte dei convenuti, anche in considerazione del fatto che nessuna denuncia formale è stata mai sporta e, oltretutto, gli stessi hanno puntualizzato di “valutare l'ipotesi di presentare formale denuncia dopo aver messo insieme tutti gli elementi che sarebbero riusciti a raccogliere” (cfr. pag. 4
Annotazione di P.G. del 12/04/2018).
Ne deriva che è del tutto insussistente l'elemento soggettivo del dolo in capo ai dottori
, e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Infine, non vi alcuna prova in giudizio fornita dall'attore sul nesso di causalità tra la presunta condotta calunniosa dei tre dirigenti medici e i danni lamentati dal dott. posto Parte_1 che, secondo gli assunti di parte attrice, la condotta asseritamente calunniosa attuata dagli odierni convenuti si sarebbe consumata in occasione della convocazione con gli Ufficiali di P.G. della Guardia di Finanza svoltosi in data 04/12/2015, dalla quale sarebbero scaturiti procedimenti giudiziari che lo avrebbero coinvolto fino alla sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme in data 15/11/2022 e divenuta irrevocabile il 07/04/2023.
Invero, dalla documentazione versata in atti, è emerso che:
1) il dott. è stato sottoposto al procedimento penale R.G.N.R. n. 2714/2018 e Parte_1 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita nel mese di novembre 2018, dunque a distanza di quasi tre anni dalle dichiarazioni rilasciate dai tre sanitari (04/12/2015);
b) nel medesimo procedimento penale il dott. è stato altresì imputato, oltreché per il Pt_1 reato di cui all'art. 353-bis c.p., anche dei reati di cui agli artt. 319 quater c.p. (di cui al capo 10 di imputazione, asseritamente posto in essere in data 12/12/2017) e all'art. 326, comma 3 c.p., (di cui al capo 11 di imputazione, asseritamente posto in essere in data 09/12/2017) (v. doc. n. 3 all. atto di citazione fasc. dott. . CP_2
Per cui, il coinvolgimento del dott. nel citato procedimento penale non è Parte_1 imputabile alle dichiarazioni rese dagli odierni convenuti in occasione del citato incontro del
04/12/2015, poiché nell'ambito del medesimo procedimento le ipotesi accusatorie formulate nei confronti del dott. dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro avevano un Pt_1
12 contenuto ed una rilevanza penale ben più ampia rispetto alla portata delle presunte dichiarazioni calunniose poste in essere dagli odierni convenuti.
Ne deriva che la sottoposizione del dott. al procedimento penale ed all'applicazione Pt_1 delle misure cautelari non possono ritenersi quali conseguenze delle dichiarazioni rese nei suoi confronti dai convenuti bensì da autonome attività investigative realizzate dalla D.D.A. di
, le quali peraltro avevano inizialmente trovato pieno riscontro nei provvedimenti Parte_2 restrittivi assunti dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, nonché dal medesimo Tribunale del
Riesame (cfr. doc. n.
2-3 all. atto di citazione dott. ). Parte_1
In conclusione, questo Tribunale ritiene che non vi siano elementi sufficienti per poter configurare gli estremi del delitto di calunnia ex art. 368 c.p. nei confronti dei tre dirigenti medici, tali da poter quindi legittimare la pretesa risarcitoria, così come formulata dall'odierno attore nel presente giudizio.
Per tali motivi, non essendo stata raggiunta sufficiente prova dei fatti a sostegno del proprio diritto azionato nel presente giudizio, parte attrice non ha assolto il proprio onere probatorio, così come richiesto dall'art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Da ultimo, si precisa che la mancanza della prova raggiunta in ordine all' “an debeatur”, rende superfluo l'esame in ordine al “quantum debeatur”, con conseguente rigetto integrale della domanda attorea, avanzata dal dott. nei confronti di dottori Parte_1 Controparte_1
e CP_2 Controparte_3
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore indeterminato minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta la domanda formulata dal dott. nei confronti di dottori Parte_1 CP_1
e ;
[...] CP_2 Controparte_3
13 - Condanna il dott. alla rifusione delle spese di lite in favore del dott. Parte_1
che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna il dott. alla rifusione delle spese di lite in favore del dott. Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, oltre CP_2 rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna il dott. alla rifusione delle spese di lite in favore del dott. Parte_1
che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi Controparte_3 professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 07/12/2025 Il Giudice
dott.ssa ON Damiani
14