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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/09/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 476/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 22.09.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 22.09.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 476/2023 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
BORDONI MARCO ed elettivamente domiciliati in VIA EMILIA N. 3
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso detto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
MORRIELLO ROSALBA, elettivamente domiciliato in VIA RENATO
SERRA 15 47023 CESENA presso il difensore avv. MORRIELLO
ROSALBA CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
e Parte_1 Parte_2
“si insiste, previa remissione in istruttoria della causa, e ammissione delle
istanze istruttorie già contenute nelle memorie del 28 settembre 2023, del 25
ottobre 2023 e del 10 novembre 2023, che si intendono in questa sede
richiamate e integralmente trascritte, per l'ammissione delle conclusioni
rassegnate nell'atto introduttivo, che sono le seguenti:
In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria
istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, dichiarata
la responsabilità dell' Arch ex art. 1176 c.c. nell'esecuzione CP_1
dell' incarico conferito dagli odierni attori (come descritto nella precedente
narrativa), accertato il nesso causale tra sinistro e danni tutti subiti dai Sig.ri
e condannare il convenuto al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore degli attori, delle somme relative al ristoro di tutti i
detti danni (patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, emergenti e da
lucro cessante, nessuno escluso) così come in narrativa esplicitati, nella
misura che risulterà provata e di giustizia all'esito dell' espletanda
istruttoria, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
da calcolarsi secondo i criteri forniti dall' art. 1284 c.c., quarto comma, trattandosi di materia contrattuale. Con vittoria di spese, competenze ed
onorari, oltre ad IVA, 4% CPA e 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2
D.M. 55/14, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In subordine: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria
istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, dichiarata
la responsabilità dell' Arch ex art. 1176 c.c. nell' esecuzione CP_1
dell' incarico conferito dagli odierni attori (come descritto nella precedente
narrativa), accertato il nesso causale tra sinistro e danni tutti subiti dai Sig.ri
e ritenuto che gli attori abbiano perso, Parte_1 Parte_2
in ragione della negligenza del professionista, una chance apprezzabile,
seria e consistente, di conseguire i vantaggi consentiti dalla realizzazione del
progetto descritto in narrativa, condannare il convenuto al pagamento, in
favore degli attori, delle somme relative ad una quota, equitativamente
quantificata, della somma necessaria al ristoro di tutti i detti danni
(patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, emergenti e da lucro
cessante, nessuno escluso) così come in narrativa esplicitati, nella misura
che risulterà provata e di giustizia all'esito dell' espletanda istruttoria, oltre
a rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo, da calcolarsi
secondo i criteri forniti dall' art. 1284 c.c., quarto comma, trattandosi di
materia contrattuale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, 4% CPA e 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/14, da
distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
CP_1
“Voglia L'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e
respinta, in via principale: rigettare integralmente tutte le domande attoree
(principale e subordinata) in quanto infondate in fatto e in diritto oltre che
non provate, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese di lite per le quali la scrivente si dichiara antistataria.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove formulate nelle
memorie ex art 183 c. 6 cpc.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e con atto di citazione notificato hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio l'arch. al fine di vederlo condannare al CP_1
risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività
professionale.
Rappresentano gli attori:
- che nell'anno 2020, avendo intenzione di acquistare un rustico e ristrutturarlo secondo le tecniche della bioedilizia usufruendo del c.d.
superbonus, si misero alla ricerca di un immobile avente le seguenti indispensabili caratteristiche: i) possibilità di demolire e ricostruire il fabbricato riducendone il volume;
ii) possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali d.l. 34/2020 (c.d. superbonus); iii) contenimento della spesa in complessivi euro 450.000 al netto delle agevolazioni fiscali;
- di aver individuato idonea abitazione da realizzarsi tra quelle proposte da
Wolf Haus;
- di aver individuato idoneo rudere, da demolire e ricostruire, in via
Matalardo 1200 Cesena per il quale il 26 gennaio fecero proposta di acquisto con caparra penitenziale di 15.000 euro;
- che pertanto successivamente all'accettazione della proposta avrebbero potuto rinunciare all'acquisto limitando la perdita ad euro 15.000;
- che il 9 febbraio conferirono incarico all'odierno convenuto, alla presenza del sig. di Wolf Haus, esponendogli la propria esigenza di svolgere CP_2
l'intervento beneficiando del c.d. superbonus e chiedendo se potevano procedere alla stipula del preliminare;
- che il convenuto espresse subito parere positivo riguardo la stipula del preliminare;
- che conseguentemente provvedevano alla stipula del contratto preliminare e poi ad acquistare il rudere (30.3.21), a vendere la propria abitazione (15.3.21)
e a contrarre mutuo di 170.000 euro;
- che il 3.5.21 l'arch. rinunciava all'incarico e gli attori, CP_1 successivamente, consultando altri tecnici e rapportandosi direttamente coi tecnici comunali apprendevano che in ragione della presenza di un vincolo paesaggistico l'operazione che avevano in animo di compiere non poteva essere qualificata come ristrutturazione, in quanto a tal fine dovevano essere rispettati sagoma e prospetti originari, ma nuova costruzione, con la conseguenza di non poter accedere al c.d. superbonus;
- che l'arch. nell'esprimere parere favorevole alla stipula del CP_1
preliminare, non aveva operato con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. ed
è tenuto a ristorare i danni conseguenti.
2. Si è costituito l'arch. eccependo e rappresentando in CP_1
sintesi che: i) non è vero che gli attori al primo incontro (9.2.21) chiesero se il rudere fosse idoneo alla ristrutturazione con c.d. superbonus rimanendo nella spesa di 450.000 euro. Peraltro tale parere non avrebbe potuto essere reso nell'immediato e già il 10.2.21 gli attori stipularono un nuovo preliminare, inoltre la proposta d'acquisto era stata fatta già il 26.1.21 ed accettata il giorno successivo e la casa di abitazione era già stata venduta come dimostra la fattura per la mediazione dell'8.1.21. Quindi gli attori avevano in realtà già deciso di procedere con l'acquisto e ristrutturazione del rudere in questione;
ii) non c'è stata alcuna mancanza di diligenza perché
l'attore si informò presso i tecnici comunali che a mezzo e-mail in prima battuta confermarono la fattibilità rimanendo nell'ambito della ristrutturazione salvo poi cambiare opinione. Ciò peraltro conferma come non fosse possibile dare una risposta certa nell'immediato; iii) che gli attori avrebbero comunque potuto accedere al c.d. superbonus mediante una demolizione e ricostruzione in sagoma;
iv) in seguito al d.l. 17/2022 è
possibile considerare come ristrutturazioni anche gli interventi su beni culturali che comportino la demolizione e ricostruzione con caratteristiche diverse;
v) la disciplina urbanistica è composta da norme che non confluiscono in un testo unico e dai piani urbanistici, quindi in caso di errore il professionista può rispondere solo per dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c.;
vi) la somma richiesta a titolo di risarcimento è manifestamente eccessiva e tale da determinare un arricchimento degli attori.
3. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
Parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni insiste per l'ammissione delle prove orali, le quali però appaiono superflue. Lo stesso dicasi della richiesta ctu.
Superflue appaiono anche le prove orali su cui insiste parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
4. Sostanzialmente parte attrice contesta a parte convenuta di averle dato parere positivo sulla stipula di contratto preliminare di rudere già oggetto di proposta di acquisto accettata dal venditore, errando sulla possibilità di svolgere l'intervento di demolizione e ricostruzione beneficiando del c.d.
superbonus.
Posto che parte convenuta nega di aver dato, nel corso dell'incontro del
9.2.21, il parere favorevole in questione, questo giudice ritiene che, anche a voler ritenere che tale parere sia stato effettivamente reso, non sussisterebbero i presupposti per la responsabilità del professionista convenuto in ragione di quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2236 c.c. “Se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei
danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
E' ragionevole ritenere che la prestazione richiesta al convenuto presentasse speciale difficoltà.
E' noto infatti che la normativa edilizia sia frammentata e stratificata, con fonti di rango diverso che concorrono a disciplinare la materia e conseguenti interpretazioni difformi.
A conferma di ciò, lo stesso responsabile dello sportello unico edilizia del
Comune di Cesena, dapprima ha ritenuto (mail dell'8.3.21 doc. 2 convenuto)
che l'intervento prospettato, con riduzione dei volumi, potesse essere qualificato come ristrutturazione e poi, ad una valutazione evidentemente più
approfondita (mail 14.5.21 sempre doc. 2 convenuto), ha rilevato che trattandosi di area vincolata, solamente la ricostruzione in sagoma fosse ristrutturazione, diversamente sarebbe stata nuova costruzione.
Nello specifico, poi, a tali difficoltà, intrinseche alla materia dell'edilizia, si aggiungevano quelle di natura fiscale, quale è la disciplina del superbonus.
Pertanto, come detto, è ragionevole ritenere che la prestazione richiesta al presentasse speciale difficoltà. CP_1
Ritenuta sussistente la particolare complessità della questione, occorre valutare il grado di colpa del professionista.
Ritiene questo giudice che la colpa non possa essere ritenuta grave.
Infatti non è contestato che l'incontro tra gli attori ed il professionista convenuto sia avvenuto in data 9.2.21 e la sottoscrizione del preliminare in data 10.2.21 e quindi ad un solo giorno di distanza.
Stante il ridotto lasso di tempo concesso al professionista per la complessa valutazione, deve escludersi che la colpa di questi possa essere considerata grave.
Le domande attoree vanno quindi disattese.
5. La peculiarità della materia nonché esigenza di giustizia sostanziale costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree tutte.
Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 22 settembre 2025
Il GOT
dott. Enzo Chiarini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 22.09.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 22.09.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 476/2023 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
BORDONI MARCO ed elettivamente domiciliati in VIA EMILIA N. 3
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso detto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
MORRIELLO ROSALBA, elettivamente domiciliato in VIA RENATO
SERRA 15 47023 CESENA presso il difensore avv. MORRIELLO
ROSALBA CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
e Parte_1 Parte_2
“si insiste, previa remissione in istruttoria della causa, e ammissione delle
istanze istruttorie già contenute nelle memorie del 28 settembre 2023, del 25
ottobre 2023 e del 10 novembre 2023, che si intendono in questa sede
richiamate e integralmente trascritte, per l'ammissione delle conclusioni
rassegnate nell'atto introduttivo, che sono le seguenti:
In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria
istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, dichiarata
la responsabilità dell' Arch ex art. 1176 c.c. nell'esecuzione CP_1
dell' incarico conferito dagli odierni attori (come descritto nella precedente
narrativa), accertato il nesso causale tra sinistro e danni tutti subiti dai Sig.ri
e condannare il convenuto al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore degli attori, delle somme relative al ristoro di tutti i
detti danni (patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, emergenti e da
lucro cessante, nessuno escluso) così come in narrativa esplicitati, nella
misura che risulterà provata e di giustizia all'esito dell' espletanda
istruttoria, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
da calcolarsi secondo i criteri forniti dall' art. 1284 c.c., quarto comma, trattandosi di materia contrattuale. Con vittoria di spese, competenze ed
onorari, oltre ad IVA, 4% CPA e 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2
D.M. 55/14, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In subordine: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria
istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, dichiarata
la responsabilità dell' Arch ex art. 1176 c.c. nell' esecuzione CP_1
dell' incarico conferito dagli odierni attori (come descritto nella precedente
narrativa), accertato il nesso causale tra sinistro e danni tutti subiti dai Sig.ri
e ritenuto che gli attori abbiano perso, Parte_1 Parte_2
in ragione della negligenza del professionista, una chance apprezzabile,
seria e consistente, di conseguire i vantaggi consentiti dalla realizzazione del
progetto descritto in narrativa, condannare il convenuto al pagamento, in
favore degli attori, delle somme relative ad una quota, equitativamente
quantificata, della somma necessaria al ristoro di tutti i detti danni
(patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, emergenti e da lucro
cessante, nessuno escluso) così come in narrativa esplicitati, nella misura
che risulterà provata e di giustizia all'esito dell' espletanda istruttoria, oltre
a rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo, da calcolarsi
secondo i criteri forniti dall' art. 1284 c.c., quarto comma, trattandosi di
materia contrattuale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, 4% CPA e 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/14, da
distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
CP_1
“Voglia L'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e
respinta, in via principale: rigettare integralmente tutte le domande attoree
(principale e subordinata) in quanto infondate in fatto e in diritto oltre che
non provate, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese di lite per le quali la scrivente si dichiara antistataria.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove formulate nelle
memorie ex art 183 c. 6 cpc.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e con atto di citazione notificato hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio l'arch. al fine di vederlo condannare al CP_1
risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività
professionale.
Rappresentano gli attori:
- che nell'anno 2020, avendo intenzione di acquistare un rustico e ristrutturarlo secondo le tecniche della bioedilizia usufruendo del c.d.
superbonus, si misero alla ricerca di un immobile avente le seguenti indispensabili caratteristiche: i) possibilità di demolire e ricostruire il fabbricato riducendone il volume;
ii) possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali d.l. 34/2020 (c.d. superbonus); iii) contenimento della spesa in complessivi euro 450.000 al netto delle agevolazioni fiscali;
- di aver individuato idonea abitazione da realizzarsi tra quelle proposte da
Wolf Haus;
- di aver individuato idoneo rudere, da demolire e ricostruire, in via
Matalardo 1200 Cesena per il quale il 26 gennaio fecero proposta di acquisto con caparra penitenziale di 15.000 euro;
- che pertanto successivamente all'accettazione della proposta avrebbero potuto rinunciare all'acquisto limitando la perdita ad euro 15.000;
- che il 9 febbraio conferirono incarico all'odierno convenuto, alla presenza del sig. di Wolf Haus, esponendogli la propria esigenza di svolgere CP_2
l'intervento beneficiando del c.d. superbonus e chiedendo se potevano procedere alla stipula del preliminare;
- che il convenuto espresse subito parere positivo riguardo la stipula del preliminare;
- che conseguentemente provvedevano alla stipula del contratto preliminare e poi ad acquistare il rudere (30.3.21), a vendere la propria abitazione (15.3.21)
e a contrarre mutuo di 170.000 euro;
- che il 3.5.21 l'arch. rinunciava all'incarico e gli attori, CP_1 successivamente, consultando altri tecnici e rapportandosi direttamente coi tecnici comunali apprendevano che in ragione della presenza di un vincolo paesaggistico l'operazione che avevano in animo di compiere non poteva essere qualificata come ristrutturazione, in quanto a tal fine dovevano essere rispettati sagoma e prospetti originari, ma nuova costruzione, con la conseguenza di non poter accedere al c.d. superbonus;
- che l'arch. nell'esprimere parere favorevole alla stipula del CP_1
preliminare, non aveva operato con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. ed
è tenuto a ristorare i danni conseguenti.
2. Si è costituito l'arch. eccependo e rappresentando in CP_1
sintesi che: i) non è vero che gli attori al primo incontro (9.2.21) chiesero se il rudere fosse idoneo alla ristrutturazione con c.d. superbonus rimanendo nella spesa di 450.000 euro. Peraltro tale parere non avrebbe potuto essere reso nell'immediato e già il 10.2.21 gli attori stipularono un nuovo preliminare, inoltre la proposta d'acquisto era stata fatta già il 26.1.21 ed accettata il giorno successivo e la casa di abitazione era già stata venduta come dimostra la fattura per la mediazione dell'8.1.21. Quindi gli attori avevano in realtà già deciso di procedere con l'acquisto e ristrutturazione del rudere in questione;
ii) non c'è stata alcuna mancanza di diligenza perché
l'attore si informò presso i tecnici comunali che a mezzo e-mail in prima battuta confermarono la fattibilità rimanendo nell'ambito della ristrutturazione salvo poi cambiare opinione. Ciò peraltro conferma come non fosse possibile dare una risposta certa nell'immediato; iii) che gli attori avrebbero comunque potuto accedere al c.d. superbonus mediante una demolizione e ricostruzione in sagoma;
iv) in seguito al d.l. 17/2022 è
possibile considerare come ristrutturazioni anche gli interventi su beni culturali che comportino la demolizione e ricostruzione con caratteristiche diverse;
v) la disciplina urbanistica è composta da norme che non confluiscono in un testo unico e dai piani urbanistici, quindi in caso di errore il professionista può rispondere solo per dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c.;
vi) la somma richiesta a titolo di risarcimento è manifestamente eccessiva e tale da determinare un arricchimento degli attori.
3. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
Parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni insiste per l'ammissione delle prove orali, le quali però appaiono superflue. Lo stesso dicasi della richiesta ctu.
Superflue appaiono anche le prove orali su cui insiste parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
4. Sostanzialmente parte attrice contesta a parte convenuta di averle dato parere positivo sulla stipula di contratto preliminare di rudere già oggetto di proposta di acquisto accettata dal venditore, errando sulla possibilità di svolgere l'intervento di demolizione e ricostruzione beneficiando del c.d.
superbonus.
Posto che parte convenuta nega di aver dato, nel corso dell'incontro del
9.2.21, il parere favorevole in questione, questo giudice ritiene che, anche a voler ritenere che tale parere sia stato effettivamente reso, non sussisterebbero i presupposti per la responsabilità del professionista convenuto in ragione di quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2236 c.c. “Se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei
danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
E' ragionevole ritenere che la prestazione richiesta al convenuto presentasse speciale difficoltà.
E' noto infatti che la normativa edilizia sia frammentata e stratificata, con fonti di rango diverso che concorrono a disciplinare la materia e conseguenti interpretazioni difformi.
A conferma di ciò, lo stesso responsabile dello sportello unico edilizia del
Comune di Cesena, dapprima ha ritenuto (mail dell'8.3.21 doc. 2 convenuto)
che l'intervento prospettato, con riduzione dei volumi, potesse essere qualificato come ristrutturazione e poi, ad una valutazione evidentemente più
approfondita (mail 14.5.21 sempre doc. 2 convenuto), ha rilevato che trattandosi di area vincolata, solamente la ricostruzione in sagoma fosse ristrutturazione, diversamente sarebbe stata nuova costruzione.
Nello specifico, poi, a tali difficoltà, intrinseche alla materia dell'edilizia, si aggiungevano quelle di natura fiscale, quale è la disciplina del superbonus.
Pertanto, come detto, è ragionevole ritenere che la prestazione richiesta al presentasse speciale difficoltà. CP_1
Ritenuta sussistente la particolare complessità della questione, occorre valutare il grado di colpa del professionista.
Ritiene questo giudice che la colpa non possa essere ritenuta grave.
Infatti non è contestato che l'incontro tra gli attori ed il professionista convenuto sia avvenuto in data 9.2.21 e la sottoscrizione del preliminare in data 10.2.21 e quindi ad un solo giorno di distanza.
Stante il ridotto lasso di tempo concesso al professionista per la complessa valutazione, deve escludersi che la colpa di questi possa essere considerata grave.
Le domande attoree vanno quindi disattese.
5. La peculiarità della materia nonché esigenza di giustizia sostanziale costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree tutte.
Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 22 settembre 2025
Il GOT
dott. Enzo Chiarini