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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 393/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 393/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistito e Parte_1 difeso dall'avv. VISCONTI MASSIMO
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa CP_1 dall'avv. ANGELUCCI PATRIZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 30/09/1990 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
22/05/2017, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi PT
e , provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MANOPPELLO il 30/09/1990, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MANOPPELLO, nell'anno 1990 atto numero 41 parte II, serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 I) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
il SI. PT
continuerà a vivere nella casa coniugale che attualmente è di proprietà dei figli;
la
SI.ra continuerà a vivere presso l'abitazione dei genitori;
CP_1
II) ognuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento e non intende, allo stato, chiedere alcunché all'altro. I figli, entrambi maggiorenni, provvederanno alle proprie esigenze autonomamente, come già fanno da diverso tempo;
III) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 393/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistito e Parte_1 difeso dall'avv. VISCONTI MASSIMO
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa CP_1 dall'avv. ANGELUCCI PATRIZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 30/09/1990 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
22/05/2017, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi PT
e , provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MANOPPELLO il 30/09/1990, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MANOPPELLO, nell'anno 1990 atto numero 41 parte II, serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 I) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
il SI. PT
continuerà a vivere nella casa coniugale che attualmente è di proprietà dei figli;
la
SI.ra continuerà a vivere presso l'abitazione dei genitori;
CP_1
II) ognuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento e non intende, allo stato, chiedere alcunché all'altro. I figli, entrambi maggiorenni, provvederanno alle proprie esigenze autonomamente, come già fanno da diverso tempo;
III) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3