CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 04/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente
ZZ RE, OR
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 04/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220240004024958 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2025 depositato il
04/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl presenta ricorso avverso il ruolo n. 2024/550216, emesso dall'Agenzia delle Entrate
- DPT (anche Ufficio) conseguente alla rettifica della dichiarazione mod. Redditi SC/2021 ex art. 36-ter DPR
600/1973 e la successiva cartella di pagamento emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione n.
11220240004024958/000. L'Ufficio, con l'atto in parola, ha riliquidato per l'anno d'imposta 2020, una maggiore imposta Ires per Euro 6.714,00 oltre le relative sanzioni.
Nella fase di verofica, l'Agenzia delle Entrate, richiedeva alla società Ricorrente_1 Srl la produzione della documentazione utilizzata per la predisposizione del mod. Redditi SC/2021 (a.i. 2020) nell'ambito del controllo ex art. 36-ter DPR 600/1973, e nello specifico la documentazione a dimostrazione delle “spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50, 65, 70 o del 75 per cento. IN particolare a) asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato;
b) ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA;
c) fatture o ricevute fiscali relative alle spese effettuate;
d) idonea documentazione comprovante le spese sostenute per la realizzazione degli interventi.
e) nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni di edifici: copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
f) se i lavori sono effettuati dal detentore: dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori”.
Parte ricorrente precisa che a seguito di un disservizio informatico interno all'azienda, la richiesta di documentazione, trasmessa a mezzo PEC, non veniva correttamente gestita e, conseguentemente, l'Ufficio territoriale procedeva a emettere in data 10.05.2024 l'avviso di rettifica n. 04051592188 con cui veniva rideterminata l'imposta dovuta dalla società Ricorrente_1 Srl per l'anno 2020, escludendo l'importo delle detrazioni per Euro 6.714,00. Parte ricorrente aveva attivato l'istanza di autotutela tributaria, pur tuttavia l'Agenzia delle Entrate di Tione, con comunicazione di data 27.05.2024, negava la richiesta in autotutela.
In data 17.07.2024 veniva reso esecutivo il ruolo n. 2024/550216 relativo al controllo ex art. 36-ter, notificando in data 23.09.2024 la cartella di pagamento n. 11220240004024958/000, rendendo quindi necessaria la presente impugnazione.
Ricorso
a) In via preliminare si impugna quindi il ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 11220240004024958/000, in quanto l'avviso di rettifica non è stato notificato al ricorrente. Trattasi di un atto autonomamente impugnabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992.
b) Illegittimità del ruolo per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 345 L. 296/2006 e dell'art. 14 c.
2-bis D.L. 63/2013 per omessa considerazione delle spese sostenute per la ristrutturazione di parti di edificio già esistente;
violazione dell'art. 10 L. 212/2000 (buona fede del contribuente). La contestazione dell'Agenzia delle Entrate di Tione di Trento concerne la mancanza della documentazione esibita a seguito della richiesta di esibizione della documentazione a supporto della detrazione inserita nel modello Redditi SC/2021 per l'anno di imposta 2020. Come sopra evidenziato, la società Ricorrente_1 non aveva effettivamente esibito la documentazione richiesta a causa di un disservizio informatico interno. A seguito di interlocuzioni informali con il funzionario incaricato del controllo erano comunque state forniti i documenti richiesti. c) Illegittimità del ruolo per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 345 L. 296/2006 e dell'art. 14 c.
2-bis D.L. 63/2013: non necessità della comunicazione Enea. Appare opportuno poi chiarire un ulteriore aspetto, oggetto del primo diniego rispetto all'autotutela, ovverosia l'assenza della pratica Enea. Orbene, nel caso specifico all'epoca del controllo ex art. 36-ter DPR 600/1973 i lavori non erano ancora terminati, essendo tra l'altro ancora nel periodo di validità del titolo edilizio (sette anni). Nel corso delle interlocuzioni con l'Ufficio, il tecnico della società, al fine di agevolare il controllo procedeva a trasmettere la pratica come da richiesta del funzionario incaricato ma in ogni caso si rileva come tale adempimento non fosse necessario posto che la pratica Enea deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tale pratica Enea risulta trasmessa in anticipo, pur se questo non era necessario, assolvendo sul punto una specifica richiesta dell'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate che aveva richiesto di poterla trasmettere per favorire l'attività di controllo.
d) Possibilità di nominare CTU.
Con il presente ricorso si chiede:
a) in via principale l'illegittimità e infondatezza del ruolo n. 2024/550216 di cui alla cartella di pagamento di Agenzia delle Entrate Riscossione indicata in epigrafe per l'anno di imposta 2020.
b) in via subordinata: l'infondatezza parziale del ruolo n. 2024/550216 di cui alla cartella di pagamento di
Agenzia delle Entrate Riscossione n. 11220240004024958/000 per l'anno di imposta 2020 dichiarando il diritto della società Ricorrente_1 Srl di fruire delle detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica degli edifici inserite nella dichiarazione dei redditi mod. Redditi SC/2021 nell'importo così individuato, con consequenziale ricalcolo delle sanzioni in capo al contribuente.
c) Chiede inoltre la vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce l'Ufficio eccependo in via preliminare di merito: automatica inutilizzabilità amministrativa e processuale di tutta la documentazione prodotta tardivamente ex art 32 DPR 600/73. In via preliminare, deve essere anzitutto evidenziata la totale inutilizzabilità nel presente giudizio di tutta la documentazione tecnica allegata oggi da controparte e mai prodotta in fase di invito regolarmente notificato a mezzo pec del
30/11/2023 alla società ricorrente.
Nel merito alla luce della documentazione, parziale e frammentaria, comunque esaminata dall'Ufficio anche alla luce di autonoma attività istruttoria presso il Comune di Pinzolo, il ricorso appare infondato. Di fatto la società non ha realizzato una mera ristrutturazione ma invece un considerevole ampiamento dell'immobile originario che ne ha comportato persino la sopraelevazione di un piano. In altre parole, dagli atti tecnici reperiti in Comune, era apparso chiaramente che c'era stato un ampliamento. Il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili alla parte esistente dell'edificio da quelle riferibili agli interventi relativi all'ampliamento.
E' infine sul piano istruttorio che l'Ufficio si oppone alla richiesta di CTU subordinatamente avanzata dalla ricorrente in quanto inutile e dilatoria.
Per tali motivi chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT), letto il ricorso le controdeduzioni, le memorie aggiunte oltre alla corposa documentazione allagata, ritiene il ricorso parzialmente fondato per le seguenti ragioni.
Circa il primo motivo di ricorso, in caso di controllo ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr n. 600/73, la cartella di pagamento assolve al compito di atto sia riscossivo, sia impositivo. Essa contiene tutti i dati necessari affinché il contribuente possa essere posto nella condizione di capire il motivo dell'emissione. Ne consegue che l'eccezione, indicata dalla società ricorrente, non può essere ritenuta fondata per cui il collegio la rigetta.
Riguardo l'invio della "dichiarazione Enea" il collegio rileva che la società contribuente ha assolto l'obbligo di invio di tale documentazione così come dimostrato dagli allegati prodotti in atti.
Nel merito della questione la CGT precisa quanto segue. Oggetto della presente controversia riguarda la cartella di pagamento emessa dall'Ufficio a seguito del controllo, ex art. 36-ter DPR 600/1973, effettuato da parte dell'Agenzia delle Entrate relativo relative alle “spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico” degli edifici esistenti per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50, 65, 70 o del 75 per cento. Nel caso in esame l'Agenzia contesta il fatto che le detrazioni di imposta non spetterebbero perché i lavori riguarderebbero non tanto il risparmio energetico, quanto l'ampliamento della struttura alberghiera. La CGT ritiene che l'assunto di parte resistente non trova il pieno accoglimento, per i seguenti motivi.
Parte ricorrente nelle proprie memorie depositate in data 22/03/2025, eccepisce che “l'intervento complessivo – come risulta dalla documentazione edilizia amministrativa – è sempre stato qualificato come
“ristrutturazione”, e le spese portate in detrazione sono relative solamente ai lavori eseguiti sulla parte preesistente dell'edificio, e non anche sulla nuova porzione: nell'ambito di una ristruttura-zione ben può esserci la concessione di nuova volumetria, ma questo non comporta il venir meno della detrazione qualora sia possibile individuare la quota di spese relativa alla parte preesistente, proprio come è stato fatto nel caso specifico (Ricorrente_1 Srl ha tenuto distinte le rispettive fatturazioni, e ha predisposto lo specifico computo per poter consentire la ricostruzione delle spese agevola-bili)”. Il collegio, dalla lettura della documentazione prodotta, dissente sul fatto che i lavori riguardino soltanto la porzione di immobile “preesistente” per cui si rende necessario effettuare un'analisi più approfondita.
A fronte di quanto indicato da parte ricorrente e tenuto conto dell'accertamento di parte resistente, in via preliminare, al fine di stabilire il merito della questione e quindi gli elementi fondamentali che consentano a codesta CGT di arrivare ad una decisione, è necessario porre a preludio una serie di considerazioni che vertano su una serie di argomenti importanti al fine di comprendere le motivazioni del parziale accoglimento.
a) I lavori riguardano sia la ristrutturazione sia l'ampliamento dell'immobile esistente. Da questo punto di vista si trova riscontro anche nel ricorso presentato dalla società Ricorrente_1
b) Dalla relazione tecnica, prodotta in atti, vengono suddivise le varie tipologie di intervento, i cui costi hanno costituito disconoscimento da parte dell'Ufficio. Si rende quindi necessario elencarli, seppur sinteticamente, al fine di comprenderne la loro effettiva inerenza nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente.
Impianto di riscaldamento: “La produzione di calore garantita da due nuove caldaie a pellet aventi una potenza di 135 kW ciascuna punto a corredo delle caldaie e dell'impianto di riscaldamento sono stati installati tutti gli organi di sicurezza e regolazione previsti(…). Ogni caldaia è dotata di elettropompa e di una valvola deviatrice con funzione anticondensa. Le nuove caldaie sono collegate a due puffer da 3000 litri ciascuno punto in centrale termica è stato realizzato un nuovo collettore di distribuzione con 5 circuiti, tre miscelati e due ad alta temperatura”. La relazione prosegue precisando che “l'impianto di riscaldamento delle stanze
è del tipo ad alta temperatura a radiatori tubolari in acciaio mentre all'interno dei bagni delle stanze sono stati installati dei termoarredi. Per l'appartamento del gestore è stato realizzato un circuito dedicato ad alta temperatura. Per il Piano terra ed interrato l'impianto di riscaldamento è del tipo ad alta temperatura a radiatori;
in alcune zone sono stati riutilizzati i radiatori esistenti;
per la gestione del riscaldamento delle stanze del personale è stata installata una nuova valvola di zona collegata all'impianto esistente. Sono stati realizzati poi due circuiti ad alta temperatura uno servizio delle UTA e uno servizio della sottostazione del centro wellness”.
Impianto idrico: “La produzione dell'acqua calda sanitaria è garantita da un accumulo sanitario di capacità pari a 1500 litri. Il serbatoio è riscaldato tramite uno scambiatore di calore a piastre attraverso un circuito di alta temperatura. In centrale termica è stata installata una miscelazione di tipo elettronico la riduzione della temperatura dell'acqua calda sanitaria a servizio dell'hotel e della zona wellness ed una miscelazione di tipo elettronico servizio della cucina”.
Impianto antincendio: “Realizzato un impianto antincendio costituito da numero 8 cassette naspo uni 25… L'alimentazione generale dell'impianto antincendio è garantita da un collegamento con l'acquedotto…”.
Impianto antincendio deposito pellet: “A servizio del deposito del pellet è stato realizzato un impianto antincendio costituito da numero 3 erogatori a diluvio installati all'interno della cisterna.”
Impianto gas GPL da recipienti mobili a servizio della cucina: “All'esterno in prossimità delle bombole di gas gpl (…) è stata installata una mini centralina doppio stadio di riduzione…”
Sistema evacuazione fumi per caldaie a biomassa: “Questione dei fumi delle caldaie biomassa sia per il tratto in vista in centrale termica che per la parte verticale fino al tetto sono state installate delle tubazioni in acciaio inox a doppia parete …”.
Sistema evacuazione fumi per stufe a legna: “Per l'evacuazione dei fumi della stufa a legna dell'appartamento del gestore è stato realizzato un camino utilizzando delle tubazioni in acciaio inox a doppia parete con interposta coibentazione in lana materiale di spessore pari a 25 mm…”.
Impianto di ventilazione: “Per la ventilazione del piano terra è stato installato a piano interrato un recuperatore di calore ad altissima efficienza con una portata di 2600 m³ ora… per la ventilazione della zona wellness è stata installata un'unità di recupero valore comportata di 3000 m³ ora…”.
Dalla lettura di quanto sopra si può quindi affermare che dalla documentazione prodotta, trattasi di lavori riguardanti: da una parte la ristrutturazione, e dall'altra l'ampliamento dell'edificio esistente. Molti di questi lavori sono comuni a tutto l'edificio, nella sua interezza, perché soddisfano sia la struttura esistente, sia quella di nuova realizzazione. A fronte di tali lavori e con i dati a disposizione di codesta CGT è indispensabile trovare un “algoritmo” tale che consenta di stabilire i lavori attribuibili alla ristrutturazione (e quindi all'edificio esistente) e quelli di competenza della sopraelevazione/allargamento e pertanto riferiti alla parte dell'edificio nuovo.
Il collegio, ritiene si possa utilizzare un criterio oggettivo al fine di assegnare i rispettivi costi, tenuto conto di una contabilizzazione che considera l'intero immobile. Questa decisione è suffragata dal fatto che:
-) ci sono tutti i documenti fiscali;
-) sono state prodotte tutte le relazioni tecniche;
-) i lavori erano stati regolarmente autorizzati;
-) l'invio della documentazione all'Enea era avvenuta.
Si rende quindi indispensabile verificare, oltre alla tipologia degli interventi eseguiti, analizzarne il contenuto. Nel caso di specie la relazione tecnica dell'ing. Nominativo_1 è utile al fine di soddisfare la tipologia dei lavori eseguiti relativi alla pDati_Catastali_1. Il tecnico precisava sostanzialmente due tipologie di intervento: da una parte l'ampliamento e dall'altra la ristrutturazione/ammodernamento della struttura esistente con una riqualificazione energetica. In particolare, individuava “in primo luogo la realizzazione di un centro wellness al piano interrato, una reception concettualmente rinnovata per accogliere al meglio i turisti, e la completa riorganizzazione della cucina e del ristorante per ottemperare alla norma HACCP. In secondo luogo è l'adeguamento della struttura alle norme per garantire l'accessibilità e visitabilità ai diversamente abili, con la realizzazione di un vano ascensore sul lato ovest del fabbricato esistente, nonché il rifacimento di tutti i bagni al primo, secondo e terzo piano, che attualmente hanno dimensioni non idonee”. La relazione analizza puntualmente il fatto che per poter aumentare/diversificare la capacità recettiva si rende necessario realizzare “… un volume aggiuntivo in sopraelevazione, che comporta la necessità di derogare al parametro urbanistico dell'altezza massima. A tale riguardo si osserva che l'altezza sul fronte principale esposto a sud è pari a 15,30 m, ed eccede di poco il valore massimo di 14,80 m, ed il quid in eccesso è oltremodo necessario per qualificare le aree a soggiorno degli spazi del sottotetto. La conformazione triangolare del lotto in cui è inserito il volume esistente non consente uno sviluppo volumetrico in larghezza, stante la presenza della fascia di rispetto stradale della adiacente ”. Il fine a cui tende codesto collegio è quello di individuare la superfice/volume aggiuntivo rispetto a quello esistente;
a tal uopo il tecnico precisa che “Lo sviluppo in altezza dell'ampliamento volumetrico risulta, inoltre, più funzionale alla organizzazione ed ottimizzazione degli spazi interni, e non comporta sacrificio alcuno agli interessi di veduta del costruito circostante, stante la distanza dei fabbricati a sud e la sopraelevazione del compendio alberghiero sul lato est, e dell'assenza di volumi edilizi sui lati nord ed ovest. In base al progetto di riqualificazione del compendio alberghiero l'intervento di cui trattasi prevede un volume urbanistico in ampliamento di (5.460,81-3.438,89) = 2.021,92 m3, dei quali ben 900 m3 sono assentiti dall'articolo 17 della Norme di Attuazione del PRG per ampliamento ad uso alberghiero e/o ristorazione. Pertanto, il volume da assentire in deroga alle norme vigenti è di 1.121,92 m3, che rappresenta circa il 50% del volume complessivo in ampliamento, in ogni caso di scarso rilievo sugli indici di programmazione complessiva della locale pianificazione del territorio”.
Fatta questa opportuna considerazione, è utile soffermarsi sulle fatture indicate nel “PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI AUTOTUTELA” dell'Agenzia delle Entrate, con il quale ribadiva di non dare luogo all'autotutela richiesta, permanendo in essere l'atto di rettifica. Le quattro fatture contestate dall'Ufficio sono le seguenti:
a) Società_1 n. 49/00/2019 del 28/03/2019 per i serramenti pari a € 60.800,00 di imponibile;
b) Società_2, Ft.n.5 del 27/03/2019 di € 60.750,00 coibentazione;
c) Società_4 srl ft.104/2019 del 27/03/2019 sostituzione caldaie per € 81.000,00;
d) Società_4 ft.149/2019 per interventi di ristrutturazione di € 50.000,00.
Orbene, essendo tutti i lavori autorizzati, il collegio ha analizzato le singole fatture summenzionate e prodotte da parte ricorrente. Da questa verifica è possibile desumere che:
1) La fattura emessa dal fornitore Società_1 e riferita ai serramenti, riguarda la sostituzione di serramenti esistenti e quindi non riguarda la parte di immobile incrementale ma sono di competenza esclusiva della vecchia struttura;
2) La fattura del fornitore Società_2 riguarda lavori di rifinitura e cartongesso e nella descrizione indicano
“ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento”. Nel caso di specie tali lavori sono specifichi a tutto l'immobile, quindi, comprende sia la parte esistente sia quella incrementale;
3) Le fatture del fornitore Società_4 sono inerenti a lavori termoidraulici e riguardano anche la sostituzione del generatore di calore. Nella descrizione viene indicato che i lavori riguardano “ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento”. Anche in tal caso si tratta di lavori riferiti a tutto l'immobile, comprensivo anche dei nuovi volumi. In considerazione di quanto sopra l'ing.ra Nominativo_2 individua il “volume da assentire in deroga alle norme vigenti"; trattasi in buona sostanza di mc di costruzione che sono comunque consentiti. La relazione tecnico illustrativa è stata esaminata da codesto collegio ed intende sintetizzare alcuni aspetti necessari al fine di dimostrare la propria decisione. In particolare, nelle pagine 13, 14 e 15 di questa relazione, l'ing.ra Nominativo_2 mette in evidenza i seguenti volumi:
a) Cubatura esistente pari a mc. 3.947,96;
b) Incremento nuova cubatura pari a mc. 1.250,39;
c) Cubatura complessiva pari a mc. 5.198,35.
A fronte dei volumi esistenti e di quelli incrementali, il collegio intende associare una percentuale tale che individui i volumi preesistenti da quelli di nuova costruzione. Trattasi in buona sostanza di un metodo semplice ma che consenta, con una buona approssimazione, di individuare:
a) una percentuale volumetrica dell'edificio preesistente sul totale dei volumi;
b) una percentuale volumetrica dei lavori incrementali sul totale dei volumi.
Stabilite le due percentuali, si intende assegnarle pedissequamente ai costi sostenuti (e contestati dall'Ufficio) al fine di ripartirli alle due tipologie di lavori eseguiti. Si fa presente, inoltre, che il metodo individuato considera costanti tutti gli altri parametri come ad esempio la trasmittanza, la temperatura di gestione tra immobile preesistente ed immobile nuovo, l'esposizione solare etc.
A corollario di quanto sopra, si può affermare che, percentualmente, fatto 100% l'intero immobile comprensivo dell'incremento edilizio, i nuovi volumi incidono per il 24%, mentre quelli esistenti incidono per il 76%.
Alla luce di tali considerazioni il collegio, con riferimento ai costi (trattasi di n. 4 fatture) sopra citati e non riconosciute da parte dell'Agenzia delle Entrate, ritermina gli importi nel seguente modo:
A. il fornitore Società_1 ha presentato la fattura n. 49/00/2019 del 28/03/2019 per i serramenti pari a € 60.800,00. L'intero importo è da considerare quale ristrutturazione dell'immobile esistente;
B. il fornitore Società_2 Snc, fattura n.5 del 27/03/2019 di € 60.750,00 per lavori di coibentazione. Per i motivi precedentemente addotti, la quota di costo per la coibentazione, assegnabile ai lavori di ristrutturazione, è da intendersi pari al 76%;
C. il fornitore Società_4 Srl, fattura n.104/2019 del 27/03/2019 per costi inerenti la sostituzione delle caldaie pari ad € 81.000,00. La quota di costo per i lavori riferiti alle due caldaie a biomassa (pellet), assegnabile ai lavori di ristrutturazione, è da intendersi pari al 76%. Il collegio parte dal presupposto che le due caldaie sono sufficienti a coprire il fabbisogno energetico di tutto l'immobile (compresa anche la nuova cubatura);
D. il fornitore Società_4 Srl, fattura ft.n. 149/2019, per costi riguardanti lavori termoidraulici inerenti sia la ristrutturazione, sia l'ampliamento pari ad € 50.000,00. Anche in tal caso la quota di costo per i lavori termoidraulici assegnabili alla ristrutturazione, sono da intendersi pari al 76%.
In considerazione di quanto sopra, la CGT viste le relazioni, che hanno consentito di inquadrare la tipologia degli interventi, tra l'altro già sopra riportate, ritiene di accogliere parzialmente il ricorso nel seguente modo:
-) considerare al 100% i costi di cui al punto A (fornitore Società_1); -) considerare al 76% i costi dei punti B, C e D.
Invita l'Agenzia delle Entrate di riliquidare l'importo della cartella di pagamento de qua tenendo conto delle percentuali summenzionate.
Riguardo le spese di giudizio, visto il tenore della presente decisione, le compensa integralmente.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 04/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente
ZZ RE, OR
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 04/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220240004024958 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2025 depositato il
04/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl presenta ricorso avverso il ruolo n. 2024/550216, emesso dall'Agenzia delle Entrate
- DPT (anche Ufficio) conseguente alla rettifica della dichiarazione mod. Redditi SC/2021 ex art. 36-ter DPR
600/1973 e la successiva cartella di pagamento emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione n.
11220240004024958/000. L'Ufficio, con l'atto in parola, ha riliquidato per l'anno d'imposta 2020, una maggiore imposta Ires per Euro 6.714,00 oltre le relative sanzioni.
Nella fase di verofica, l'Agenzia delle Entrate, richiedeva alla società Ricorrente_1 Srl la produzione della documentazione utilizzata per la predisposizione del mod. Redditi SC/2021 (a.i. 2020) nell'ambito del controllo ex art. 36-ter DPR 600/1973, e nello specifico la documentazione a dimostrazione delle “spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50, 65, 70 o del 75 per cento. IN particolare a) asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato;
b) ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA;
c) fatture o ricevute fiscali relative alle spese effettuate;
d) idonea documentazione comprovante le spese sostenute per la realizzazione degli interventi.
e) nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni di edifici: copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
f) se i lavori sono effettuati dal detentore: dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori”.
Parte ricorrente precisa che a seguito di un disservizio informatico interno all'azienda, la richiesta di documentazione, trasmessa a mezzo PEC, non veniva correttamente gestita e, conseguentemente, l'Ufficio territoriale procedeva a emettere in data 10.05.2024 l'avviso di rettifica n. 04051592188 con cui veniva rideterminata l'imposta dovuta dalla società Ricorrente_1 Srl per l'anno 2020, escludendo l'importo delle detrazioni per Euro 6.714,00. Parte ricorrente aveva attivato l'istanza di autotutela tributaria, pur tuttavia l'Agenzia delle Entrate di Tione, con comunicazione di data 27.05.2024, negava la richiesta in autotutela.
In data 17.07.2024 veniva reso esecutivo il ruolo n. 2024/550216 relativo al controllo ex art. 36-ter, notificando in data 23.09.2024 la cartella di pagamento n. 11220240004024958/000, rendendo quindi necessaria la presente impugnazione.
Ricorso
a) In via preliminare si impugna quindi il ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 11220240004024958/000, in quanto l'avviso di rettifica non è stato notificato al ricorrente. Trattasi di un atto autonomamente impugnabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992.
b) Illegittimità del ruolo per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 345 L. 296/2006 e dell'art. 14 c.
2-bis D.L. 63/2013 per omessa considerazione delle spese sostenute per la ristrutturazione di parti di edificio già esistente;
violazione dell'art. 10 L. 212/2000 (buona fede del contribuente). La contestazione dell'Agenzia delle Entrate di Tione di Trento concerne la mancanza della documentazione esibita a seguito della richiesta di esibizione della documentazione a supporto della detrazione inserita nel modello Redditi SC/2021 per l'anno di imposta 2020. Come sopra evidenziato, la società Ricorrente_1 non aveva effettivamente esibito la documentazione richiesta a causa di un disservizio informatico interno. A seguito di interlocuzioni informali con il funzionario incaricato del controllo erano comunque state forniti i documenti richiesti. c) Illegittimità del ruolo per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 345 L. 296/2006 e dell'art. 14 c.
2-bis D.L. 63/2013: non necessità della comunicazione Enea. Appare opportuno poi chiarire un ulteriore aspetto, oggetto del primo diniego rispetto all'autotutela, ovverosia l'assenza della pratica Enea. Orbene, nel caso specifico all'epoca del controllo ex art. 36-ter DPR 600/1973 i lavori non erano ancora terminati, essendo tra l'altro ancora nel periodo di validità del titolo edilizio (sette anni). Nel corso delle interlocuzioni con l'Ufficio, il tecnico della società, al fine di agevolare il controllo procedeva a trasmettere la pratica come da richiesta del funzionario incaricato ma in ogni caso si rileva come tale adempimento non fosse necessario posto che la pratica Enea deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tale pratica Enea risulta trasmessa in anticipo, pur se questo non era necessario, assolvendo sul punto una specifica richiesta dell'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate che aveva richiesto di poterla trasmettere per favorire l'attività di controllo.
d) Possibilità di nominare CTU.
Con il presente ricorso si chiede:
a) in via principale l'illegittimità e infondatezza del ruolo n. 2024/550216 di cui alla cartella di pagamento di Agenzia delle Entrate Riscossione indicata in epigrafe per l'anno di imposta 2020.
b) in via subordinata: l'infondatezza parziale del ruolo n. 2024/550216 di cui alla cartella di pagamento di
Agenzia delle Entrate Riscossione n. 11220240004024958/000 per l'anno di imposta 2020 dichiarando il diritto della società Ricorrente_1 Srl di fruire delle detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica degli edifici inserite nella dichiarazione dei redditi mod. Redditi SC/2021 nell'importo così individuato, con consequenziale ricalcolo delle sanzioni in capo al contribuente.
c) Chiede inoltre la vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce l'Ufficio eccependo in via preliminare di merito: automatica inutilizzabilità amministrativa e processuale di tutta la documentazione prodotta tardivamente ex art 32 DPR 600/73. In via preliminare, deve essere anzitutto evidenziata la totale inutilizzabilità nel presente giudizio di tutta la documentazione tecnica allegata oggi da controparte e mai prodotta in fase di invito regolarmente notificato a mezzo pec del
30/11/2023 alla società ricorrente.
Nel merito alla luce della documentazione, parziale e frammentaria, comunque esaminata dall'Ufficio anche alla luce di autonoma attività istruttoria presso il Comune di Pinzolo, il ricorso appare infondato. Di fatto la società non ha realizzato una mera ristrutturazione ma invece un considerevole ampiamento dell'immobile originario che ne ha comportato persino la sopraelevazione di un piano. In altre parole, dagli atti tecnici reperiti in Comune, era apparso chiaramente che c'era stato un ampliamento. Il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili alla parte esistente dell'edificio da quelle riferibili agli interventi relativi all'ampliamento.
E' infine sul piano istruttorio che l'Ufficio si oppone alla richiesta di CTU subordinatamente avanzata dalla ricorrente in quanto inutile e dilatoria.
Per tali motivi chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT), letto il ricorso le controdeduzioni, le memorie aggiunte oltre alla corposa documentazione allagata, ritiene il ricorso parzialmente fondato per le seguenti ragioni.
Circa il primo motivo di ricorso, in caso di controllo ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr n. 600/73, la cartella di pagamento assolve al compito di atto sia riscossivo, sia impositivo. Essa contiene tutti i dati necessari affinché il contribuente possa essere posto nella condizione di capire il motivo dell'emissione. Ne consegue che l'eccezione, indicata dalla società ricorrente, non può essere ritenuta fondata per cui il collegio la rigetta.
Riguardo l'invio della "dichiarazione Enea" il collegio rileva che la società contribuente ha assolto l'obbligo di invio di tale documentazione così come dimostrato dagli allegati prodotti in atti.
Nel merito della questione la CGT precisa quanto segue. Oggetto della presente controversia riguarda la cartella di pagamento emessa dall'Ufficio a seguito del controllo, ex art. 36-ter DPR 600/1973, effettuato da parte dell'Agenzia delle Entrate relativo relative alle “spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico” degli edifici esistenti per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50, 65, 70 o del 75 per cento. Nel caso in esame l'Agenzia contesta il fatto che le detrazioni di imposta non spetterebbero perché i lavori riguarderebbero non tanto il risparmio energetico, quanto l'ampliamento della struttura alberghiera. La CGT ritiene che l'assunto di parte resistente non trova il pieno accoglimento, per i seguenti motivi.
Parte ricorrente nelle proprie memorie depositate in data 22/03/2025, eccepisce che “l'intervento complessivo – come risulta dalla documentazione edilizia amministrativa – è sempre stato qualificato come
“ristrutturazione”, e le spese portate in detrazione sono relative solamente ai lavori eseguiti sulla parte preesistente dell'edificio, e non anche sulla nuova porzione: nell'ambito di una ristruttura-zione ben può esserci la concessione di nuova volumetria, ma questo non comporta il venir meno della detrazione qualora sia possibile individuare la quota di spese relativa alla parte preesistente, proprio come è stato fatto nel caso specifico (Ricorrente_1 Srl ha tenuto distinte le rispettive fatturazioni, e ha predisposto lo specifico computo per poter consentire la ricostruzione delle spese agevola-bili)”. Il collegio, dalla lettura della documentazione prodotta, dissente sul fatto che i lavori riguardino soltanto la porzione di immobile “preesistente” per cui si rende necessario effettuare un'analisi più approfondita.
A fronte di quanto indicato da parte ricorrente e tenuto conto dell'accertamento di parte resistente, in via preliminare, al fine di stabilire il merito della questione e quindi gli elementi fondamentali che consentano a codesta CGT di arrivare ad una decisione, è necessario porre a preludio una serie di considerazioni che vertano su una serie di argomenti importanti al fine di comprendere le motivazioni del parziale accoglimento.
a) I lavori riguardano sia la ristrutturazione sia l'ampliamento dell'immobile esistente. Da questo punto di vista si trova riscontro anche nel ricorso presentato dalla società Ricorrente_1
b) Dalla relazione tecnica, prodotta in atti, vengono suddivise le varie tipologie di intervento, i cui costi hanno costituito disconoscimento da parte dell'Ufficio. Si rende quindi necessario elencarli, seppur sinteticamente, al fine di comprenderne la loro effettiva inerenza nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente.
Impianto di riscaldamento: “La produzione di calore garantita da due nuove caldaie a pellet aventi una potenza di 135 kW ciascuna punto a corredo delle caldaie e dell'impianto di riscaldamento sono stati installati tutti gli organi di sicurezza e regolazione previsti(…). Ogni caldaia è dotata di elettropompa e di una valvola deviatrice con funzione anticondensa. Le nuove caldaie sono collegate a due puffer da 3000 litri ciascuno punto in centrale termica è stato realizzato un nuovo collettore di distribuzione con 5 circuiti, tre miscelati e due ad alta temperatura”. La relazione prosegue precisando che “l'impianto di riscaldamento delle stanze
è del tipo ad alta temperatura a radiatori tubolari in acciaio mentre all'interno dei bagni delle stanze sono stati installati dei termoarredi. Per l'appartamento del gestore è stato realizzato un circuito dedicato ad alta temperatura. Per il Piano terra ed interrato l'impianto di riscaldamento è del tipo ad alta temperatura a radiatori;
in alcune zone sono stati riutilizzati i radiatori esistenti;
per la gestione del riscaldamento delle stanze del personale è stata installata una nuova valvola di zona collegata all'impianto esistente. Sono stati realizzati poi due circuiti ad alta temperatura uno servizio delle UTA e uno servizio della sottostazione del centro wellness”.
Impianto idrico: “La produzione dell'acqua calda sanitaria è garantita da un accumulo sanitario di capacità pari a 1500 litri. Il serbatoio è riscaldato tramite uno scambiatore di calore a piastre attraverso un circuito di alta temperatura. In centrale termica è stata installata una miscelazione di tipo elettronico la riduzione della temperatura dell'acqua calda sanitaria a servizio dell'hotel e della zona wellness ed una miscelazione di tipo elettronico servizio della cucina”.
Impianto antincendio: “Realizzato un impianto antincendio costituito da numero 8 cassette naspo uni 25… L'alimentazione generale dell'impianto antincendio è garantita da un collegamento con l'acquedotto…”.
Impianto antincendio deposito pellet: “A servizio del deposito del pellet è stato realizzato un impianto antincendio costituito da numero 3 erogatori a diluvio installati all'interno della cisterna.”
Impianto gas GPL da recipienti mobili a servizio della cucina: “All'esterno in prossimità delle bombole di gas gpl (…) è stata installata una mini centralina doppio stadio di riduzione…”
Sistema evacuazione fumi per caldaie a biomassa: “Questione dei fumi delle caldaie biomassa sia per il tratto in vista in centrale termica che per la parte verticale fino al tetto sono state installate delle tubazioni in acciaio inox a doppia parete …”.
Sistema evacuazione fumi per stufe a legna: “Per l'evacuazione dei fumi della stufa a legna dell'appartamento del gestore è stato realizzato un camino utilizzando delle tubazioni in acciaio inox a doppia parete con interposta coibentazione in lana materiale di spessore pari a 25 mm…”.
Impianto di ventilazione: “Per la ventilazione del piano terra è stato installato a piano interrato un recuperatore di calore ad altissima efficienza con una portata di 2600 m³ ora… per la ventilazione della zona wellness è stata installata un'unità di recupero valore comportata di 3000 m³ ora…”.
Dalla lettura di quanto sopra si può quindi affermare che dalla documentazione prodotta, trattasi di lavori riguardanti: da una parte la ristrutturazione, e dall'altra l'ampliamento dell'edificio esistente. Molti di questi lavori sono comuni a tutto l'edificio, nella sua interezza, perché soddisfano sia la struttura esistente, sia quella di nuova realizzazione. A fronte di tali lavori e con i dati a disposizione di codesta CGT è indispensabile trovare un “algoritmo” tale che consenta di stabilire i lavori attribuibili alla ristrutturazione (e quindi all'edificio esistente) e quelli di competenza della sopraelevazione/allargamento e pertanto riferiti alla parte dell'edificio nuovo.
Il collegio, ritiene si possa utilizzare un criterio oggettivo al fine di assegnare i rispettivi costi, tenuto conto di una contabilizzazione che considera l'intero immobile. Questa decisione è suffragata dal fatto che:
-) ci sono tutti i documenti fiscali;
-) sono state prodotte tutte le relazioni tecniche;
-) i lavori erano stati regolarmente autorizzati;
-) l'invio della documentazione all'Enea era avvenuta.
Si rende quindi indispensabile verificare, oltre alla tipologia degli interventi eseguiti, analizzarne il contenuto. Nel caso di specie la relazione tecnica dell'ing. Nominativo_1 è utile al fine di soddisfare la tipologia dei lavori eseguiti relativi alla pDati_Catastali_1. Il tecnico precisava sostanzialmente due tipologie di intervento: da una parte l'ampliamento e dall'altra la ristrutturazione/ammodernamento della struttura esistente con una riqualificazione energetica. In particolare, individuava “in primo luogo la realizzazione di un centro wellness al piano interrato, una reception concettualmente rinnovata per accogliere al meglio i turisti, e la completa riorganizzazione della cucina e del ristorante per ottemperare alla norma HACCP. In secondo luogo è l'adeguamento della struttura alle norme per garantire l'accessibilità e visitabilità ai diversamente abili, con la realizzazione di un vano ascensore sul lato ovest del fabbricato esistente, nonché il rifacimento di tutti i bagni al primo, secondo e terzo piano, che attualmente hanno dimensioni non idonee”. La relazione analizza puntualmente il fatto che per poter aumentare/diversificare la capacità recettiva si rende necessario realizzare “… un volume aggiuntivo in sopraelevazione, che comporta la necessità di derogare al parametro urbanistico dell'altezza massima. A tale riguardo si osserva che l'altezza sul fronte principale esposto a sud è pari a 15,30 m, ed eccede di poco il valore massimo di 14,80 m, ed il quid in eccesso è oltremodo necessario per qualificare le aree a soggiorno degli spazi del sottotetto. La conformazione triangolare del lotto in cui è inserito il volume esistente non consente uno sviluppo volumetrico in larghezza, stante la presenza della fascia di rispetto stradale della adiacente ”. Il fine a cui tende codesto collegio è quello di individuare la superfice/volume aggiuntivo rispetto a quello esistente;
a tal uopo il tecnico precisa che “Lo sviluppo in altezza dell'ampliamento volumetrico risulta, inoltre, più funzionale alla organizzazione ed ottimizzazione degli spazi interni, e non comporta sacrificio alcuno agli interessi di veduta del costruito circostante, stante la distanza dei fabbricati a sud e la sopraelevazione del compendio alberghiero sul lato est, e dell'assenza di volumi edilizi sui lati nord ed ovest. In base al progetto di riqualificazione del compendio alberghiero l'intervento di cui trattasi prevede un volume urbanistico in ampliamento di (5.460,81-3.438,89) = 2.021,92 m3, dei quali ben 900 m3 sono assentiti dall'articolo 17 della Norme di Attuazione del PRG per ampliamento ad uso alberghiero e/o ristorazione. Pertanto, il volume da assentire in deroga alle norme vigenti è di 1.121,92 m3, che rappresenta circa il 50% del volume complessivo in ampliamento, in ogni caso di scarso rilievo sugli indici di programmazione complessiva della locale pianificazione del territorio”.
Fatta questa opportuna considerazione, è utile soffermarsi sulle fatture indicate nel “PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI AUTOTUTELA” dell'Agenzia delle Entrate, con il quale ribadiva di non dare luogo all'autotutela richiesta, permanendo in essere l'atto di rettifica. Le quattro fatture contestate dall'Ufficio sono le seguenti:
a) Società_1 n. 49/00/2019 del 28/03/2019 per i serramenti pari a € 60.800,00 di imponibile;
b) Società_2, Ft.n.5 del 27/03/2019 di € 60.750,00 coibentazione;
c) Società_4 srl ft.104/2019 del 27/03/2019 sostituzione caldaie per € 81.000,00;
d) Società_4 ft.149/2019 per interventi di ristrutturazione di € 50.000,00.
Orbene, essendo tutti i lavori autorizzati, il collegio ha analizzato le singole fatture summenzionate e prodotte da parte ricorrente. Da questa verifica è possibile desumere che:
1) La fattura emessa dal fornitore Società_1 e riferita ai serramenti, riguarda la sostituzione di serramenti esistenti e quindi non riguarda la parte di immobile incrementale ma sono di competenza esclusiva della vecchia struttura;
2) La fattura del fornitore Società_2 riguarda lavori di rifinitura e cartongesso e nella descrizione indicano
“ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento”. Nel caso di specie tali lavori sono specifichi a tutto l'immobile, quindi, comprende sia la parte esistente sia quella incrementale;
3) Le fatture del fornitore Società_4 sono inerenti a lavori termoidraulici e riguardano anche la sostituzione del generatore di calore. Nella descrizione viene indicato che i lavori riguardano “ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento”. Anche in tal caso si tratta di lavori riferiti a tutto l'immobile, comprensivo anche dei nuovi volumi. In considerazione di quanto sopra l'ing.ra Nominativo_2 individua il “volume da assentire in deroga alle norme vigenti"; trattasi in buona sostanza di mc di costruzione che sono comunque consentiti. La relazione tecnico illustrativa è stata esaminata da codesto collegio ed intende sintetizzare alcuni aspetti necessari al fine di dimostrare la propria decisione. In particolare, nelle pagine 13, 14 e 15 di questa relazione, l'ing.ra Nominativo_2 mette in evidenza i seguenti volumi:
a) Cubatura esistente pari a mc. 3.947,96;
b) Incremento nuova cubatura pari a mc. 1.250,39;
c) Cubatura complessiva pari a mc. 5.198,35.
A fronte dei volumi esistenti e di quelli incrementali, il collegio intende associare una percentuale tale che individui i volumi preesistenti da quelli di nuova costruzione. Trattasi in buona sostanza di un metodo semplice ma che consenta, con una buona approssimazione, di individuare:
a) una percentuale volumetrica dell'edificio preesistente sul totale dei volumi;
b) una percentuale volumetrica dei lavori incrementali sul totale dei volumi.
Stabilite le due percentuali, si intende assegnarle pedissequamente ai costi sostenuti (e contestati dall'Ufficio) al fine di ripartirli alle due tipologie di lavori eseguiti. Si fa presente, inoltre, che il metodo individuato considera costanti tutti gli altri parametri come ad esempio la trasmittanza, la temperatura di gestione tra immobile preesistente ed immobile nuovo, l'esposizione solare etc.
A corollario di quanto sopra, si può affermare che, percentualmente, fatto 100% l'intero immobile comprensivo dell'incremento edilizio, i nuovi volumi incidono per il 24%, mentre quelli esistenti incidono per il 76%.
Alla luce di tali considerazioni il collegio, con riferimento ai costi (trattasi di n. 4 fatture) sopra citati e non riconosciute da parte dell'Agenzia delle Entrate, ritermina gli importi nel seguente modo:
A. il fornitore Società_1 ha presentato la fattura n. 49/00/2019 del 28/03/2019 per i serramenti pari a € 60.800,00. L'intero importo è da considerare quale ristrutturazione dell'immobile esistente;
B. il fornitore Società_2 Snc, fattura n.5 del 27/03/2019 di € 60.750,00 per lavori di coibentazione. Per i motivi precedentemente addotti, la quota di costo per la coibentazione, assegnabile ai lavori di ristrutturazione, è da intendersi pari al 76%;
C. il fornitore Società_4 Srl, fattura n.104/2019 del 27/03/2019 per costi inerenti la sostituzione delle caldaie pari ad € 81.000,00. La quota di costo per i lavori riferiti alle due caldaie a biomassa (pellet), assegnabile ai lavori di ristrutturazione, è da intendersi pari al 76%. Il collegio parte dal presupposto che le due caldaie sono sufficienti a coprire il fabbisogno energetico di tutto l'immobile (compresa anche la nuova cubatura);
D. il fornitore Società_4 Srl, fattura ft.n. 149/2019, per costi riguardanti lavori termoidraulici inerenti sia la ristrutturazione, sia l'ampliamento pari ad € 50.000,00. Anche in tal caso la quota di costo per i lavori termoidraulici assegnabili alla ristrutturazione, sono da intendersi pari al 76%.
In considerazione di quanto sopra, la CGT viste le relazioni, che hanno consentito di inquadrare la tipologia degli interventi, tra l'altro già sopra riportate, ritiene di accogliere parzialmente il ricorso nel seguente modo:
-) considerare al 100% i costi di cui al punto A (fornitore Società_1); -) considerare al 76% i costi dei punti B, C e D.
Invita l'Agenzia delle Entrate di riliquidare l'importo della cartella di pagamento de qua tenendo conto delle percentuali summenzionate.
Riguardo le spese di giudizio, visto il tenore della presente decisione, le compensa integralmente.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate.