Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 73
CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del ruolo per mancata notifica dell'avviso di rettifica

    La cartella di pagamento assolve alla funzione di atto sia impositivo che riscossivo e contiene tutti i dati necessari per la comprensione del contribuente. Pertanto, l'eccezione sollevata dalla società ricorrente non è fondata.

  • Accolto
    Illegittimità del ruolo per omessa considerazione delle spese di ristrutturazione

    La Corte ritiene che l'assunto dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui i lavori riguardano un ampliamento e non una ristrutturazione con risparmio energetico, non trova pieno accoglimento. La documentazione prodotta indica che i lavori riguardano sia la ristrutturazione che l'ampliamento. Molti lavori sono comuni a tutto l'edificio. È necessario trovare un criterio per attribuire i costi tra ristrutturazione e ampliamento.

  • Accolto
    Illegittimità del ruolo per non necessità della comunicazione Enea

    La società contribuente ha assolto l'obbligo di invio della documentazione ENEA come dimostrato dagli allegati prodotti in atti.

  • Accolto
    Domanda subordinata per indennità

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso, invitando l'Agenzia delle Entrate a riliquidare l'importo della cartella di pagamento tenendo conto delle percentuali determinate per la ripartizione dei costi tra ristrutturazione e ampliamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 73
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
    Numero : 73
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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