Decreto cautelare 22 luglio 2025
Ordinanza cautelare 13 settembre 2025
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2025, proposto dal signor RO RR e dalla SCS Autonoleggio - piccola società cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuela Paoletti e Francesco Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San Canzian D’Isonzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Presot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal SUAP Carso Isonzo, prot. n. GEN. 0010370 / P dell’8 luglio 2025, notificato via pec in pari data, con il quale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio veicoli con conducente;
- di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali o comunque connessi tra i quali, in particolare, la comunicazione del 4 giugno 2025 di avvio del procedimento di revoca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Canzian D'Isonzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. AN IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 21 luglio 2025 e depositato il giorno stesso il ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società SCS Autonoleggio – Piccola Società Cooperativa a r.l., ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Comune convenuto ha disposto la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio veicoli con conducente rilasciata in suo favore.
La revoca è stata disposta per la violazione del c.d. vincolo di territorialità sul rilievo:
a) che il titolare dell’autorizzazione, avendo conferito l’autorizzazione a società di Roma, con unità locale non situata nel territorio del Comune di San Canzian d’Isonzo, ha di fatto “confluito” la propria attività in territorio di altro Comune;
b) che la rimessa situata nel territorio di San Canzian d’Isonzo non è in realtà utilizzata dal titolare (in violazione dell’art. 3 della l. n. 21/1992, dell’art. 3, comma 2, e 12, comma 3, della l.r. n. 27/1996, nonché degli artt. 9, comma 1, e 15, comma 1, lett. a) e d), del Regolamento comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea effettuati con autovettura e natante servizio di noleggio con conducente il veicolo, d’ora innanzi solo “il Regolamento”).
Il ricorrente ha dedotto censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’incompetenza del soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato, sostenendo che esso sia stato emanato dal Responsabile del SUAP Carso Isonzo anziché dal Sindaco, come previsto dall’art. 43 del Regolamento, che attribuisce al Sindaco la competenza alla revoca della licenza.
Inoltre, il ricorrente rileva che il firmatario del provvedimento impugnato non riveste alcun incarico dirigenziale e che, essendo presente personale dirigente nell’organico comunale, non sarebbe applicabile l’art. 109 del d.lgs. n. 267/2000.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Quanto al primo profilo di censura, si deve osservare che il provvedimento impugnato rientra tipicamente nella sfera della gestione amministrativa propria dei dirigenti (art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000). Esso è perciò sottratto alla competenza degli organi comunali di governo (compreso il Sindaco) cui sono invece riservati i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. In particolare, l’art. 107, comma 3, lett f), del d.lgs. n. 267/2000 prevede che “ Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: […] i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie ”.
È pertanto irrilevante che il regolamento comunale assegni al Sindaco il potere di revoca: tale disposizione, anche se posteriore al d.lgs. n. 267/2000, è superata dalla disciplina di rango superiore che devolve ai dirigenti la gestione degli atti amministrativi, lasciando al Sindaco solo le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo previste dalla legge.
5.3. Quanto al secondo profilo di censura, occorre rilevare che l’istruttoria disposta con l’ordinanza cautelare n. 75/2025 ha fatto emergere che il Comune di San Canzian d’Isonzo non dispone di personale con qualifica dirigenziale in senso proprio. La dirigente, indicata dai ricorrenti, non era più in servizio dal 2023 e, in ogni caso, aveva ricoperto esclusivamente l’incarico di Segretario comunale, senza funzioni dirigenziali in senso proprio (come l’attuale Segretario comunale).
Dalle nomine delle Posizioni Organizzative sub doc.ti da 20 a 25 della produzione documentale comunale del 24 settembre 2025 risulta poi che le funzioni di direzione e gestione amministrativa sono state correttamente attribuite – ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (“ Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.ai responsabili delle aree ”) - alle quatto P.O. preposte alle quattro aree amministrative in cui è suddivisa la pianta organica del comune, proprio perché non esistono posizioni dirigenziali in senso proprio.
Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la presenza di un Direttore Generale comporterebbe la concentrazione delle funzioni di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in capo a tale figura, rendendo illegittima l’attribuzione delle stesse ai responsabili di Posizione Organizzativa.
L’assunto non può essere condiviso perché il soggetto indicato (dott. Stefano Soramel) è Segretario comunale e non è mai stato nominato Direttore Generale.
5.4. Ne consegue che l’adozione del provvedimento di revoca da parte del responsabile del SUAP e titolare di Posizione Organizzativa, è pienamente legittima, essendo esercizio di una funzione gestionale correttamente attribuita.
6. Col secondo motivo e il terzo motivo il ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti fattuali del provvedimento di revoca. In particolare:
a) il Comune avrebbe ritenuto, erroneamente, che la licenza conferita alla cooperativa SCS con sede a Roma comportasse il “confluire” dell’attività in altro Comune, nonostante il ricorrente resti titolare della licenza e l’attività sia stata effettivamente svolta nel Comune di San Canzian d’Isonzo, come attestato dai fogli di servizio;
b) la presunta mancanza di disponibilità dell’autorimessa è infondata e contraddetta dal contratto regolarmente registrato, nonché dalla stessa dichiarazione del ricorrente trasmessa al Comune in data 28 febbraio 2025;
c) nessuna comunicazione di cambio rimessa era dovuta, essendo il ricorrente titolare della medesima autorimessa dal 2017 senza soluzione di continuità.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. Occorre premettere che, per giurisprudenza consolidata, vi è una chiara e permanente sussistenza, nell’impianto normativo vigente, del cd. “vincolo di territorialità”, espresso non solo in termini strutturali e organizzativi, a fronte della necessità di una sede operativa e rimessa nel territorio del Comune autorizzante (art. 3, comma 3, e art. 8, comma 3, della l. n. 21 del 1992), “… ma anche in termini funzionali, quale cioè necessità che il servizio sia prevalentemente prestato all’interno e a beneficio del territorio comunale di riferimento, e in tal guisa con utilizzo strutturale e organizzato dell’autorimessa in loco (cfr., di recente, anche Cons. Stato, V, 10 marzo 2025, n. 1957, ove si pone in risalto, fra l’altro, come “la verifica del rispetto del vincolo di territorialità non possa prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa, non essendo a tal fine sufficiente la mera disponibilità (per tale, anche potenzialmente fittizia) della stessa, tanto più ove [era emerso] che il servizio di autonoleggio veniva svolto in modo continuativo in tutt’altra parte d’Italia (in particolare, risulta che la società […], nella veste di titolare dell’autorizzazione conferita dal sig. […], si era obbligata a rendere un servizio in Roma tutti i giorni della settimana e per tutto l’arco della giornata) ” (Cons. di Stato, n. 6248/2025).
Come ha già ritenuto anche questo T.A.R. (cfr. la sentenza n. 136/2025), in caso di violazione di tale vincolo, viene in rilievo una fattispecie di cd. “revoca-decadenza” o “revoca-sanzione”, nella quale “… l’Amministrazione si limita a verificare la permanenza dei requisiti per il rilascio del provvedimento ampliativo in capo all’interessato, anche rispetto alla sussistenza di inadempimenti agli obblighi inerenti all’esercizio dell’attività tali da pregiudicarne la prosecuzione, ciò che certamente rientra nei propri poteri (ed esorbita, peraltro, dalle sanzioni stricto sensu). In particolare, venendo in rilievo un rapporto di durata, che si protrae nel tempo, l’amministrazione può sempre verificare la sussistenza dei suoi presupposti fondamentali, anche rispetto al corretto espletamento dell’attività da parte dell’interessato (…): in mancanza, verranno meno le ragioni fondanti il titolo abilitativo, e così si avrà una fattispecie di “decadenza” dello stesso, e (solo) lato sensu di sua revoca “sanzione”, nella misura in cui consegue agli inadempimenti dell’interessato ” (così, Cons. di Stato, n. 6248/2025 cit., § 5.1.1.),
Inoltre, l’Amministrazione può fondare il mancato effettivo svolgimento del servizio NCC a favore della comunità di riferimento su un quadro istruttorio complessivo, basato su elementi gravi, precisi e concordanti, che costituiscano indici sintomatici della violazione del predetto vincolo territoriale.
6.3. Nel caso di specie, il complesso degli elementi emersi in sede istruttoria evidenzia l’assenza di un concreto radicamento dell’attività nel territorio comunale, confermando in toto gli assunti comunali.
In particolare:
a) i controlli effettuati dal Servizio di Polizia Locale tra marzo 2023 e marzo 2025, in diverse fasce orarie e sia in giorni feriali sia festivi, non hanno mai riscontrato la presenza del veicolo presso la rimessa di via delle Betterie né nelle sue immediate vicinanze;
b) è stato accertato un utilizzo stabile, reiterato e continuativo del mezzo in ambito extraregionale, senza evidenza del suo rientro presso la rimessa comunale;
c) dalla visura camerale della società, alla quale l’autorizzazione è stata dal suo titolare conferita, non risulta indicata la sede operativa corrispondente alla rimessa dichiarata.
Tali circostanze, considerate unitariamente, integrano una violazione della normativa nazionale e regionale in materia di NCC nonché del regolamento comunale, poiché risultano incompatibili con il requisito del collegamento stabile tra autorizzazione, rimessa e territorio dell’ente che ha rilasciato il titolo.
6.4. D’altra parte i ricorrenti non hanno fornito elementi significativi a contrasto delle evidenze comunali, anzi:
- le ricevute, gli scontrini e le attestazioni depositati in giudizio il 9 settembre 2025 dimostrano soltanto un singolo e isolato passaggio in territorio limitrofo a quello comunale (con ingresso in autostrada a Roma (nord) dove presumibilmente si svolge in concreto l’attività), nella sola giornata del 26 febbraio 2025;
- il “foglio di servizio” allegato alla pec del 27 febbraio 2025 è riferito sempre a quella unica giornata del 26 febbraio 2025;
- nella stessa pec è la stessa società ricorrente ad affermare che “ dalla verifica dei nostri fogli di servizio risulta che il veicolo targato FW869GT nel periodo 31/12/2024 al 26/02/2025 oggi è rimasto in servizio a tempo, fuori dalla rimessa come da foglio di servizio allegato ” e che “ i fogli di servizio devono essere conservati per 15 gg ragione per cui non abbiamo la documentazione anteriore al 31/12/2024 ” atta a dimostrare l’esercizio del servizio nel territorio comunale.
6.5. Occorre poi precisare – quanto all’impiego dell’autorimessa di via delle Betterie - che, “ a prescindere dalla formale disponibilità dell’autorimessa, la giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente “la mera disponibilità (per tale, anche potenzialmente fittizia) della” rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione (C.d.S. n. 6248 del 16 luglio 2025, § 2.1.2), ma il suo effettivo utilizzo ” (T.A.R. Toscana, n. 396/2026).
Le verifiche comunali sull’utilizzo dell’autorimessa sono state compiute in diversi periodi dell’anno e in orari differenti, a testimonianza della costanza e sistematicità dei controlli nonché della completezza dell’attività istruttoria comunale (a titolo esemplificativo risulta infatti che i sopralluoghi sono stati effettuati il 3, 23, 30 e 31 marzo 2023, il 20 aprile, il 12 e 19 maggio, il 10 e 27 giugno, il 19 e 22 luglio, il 31 luglio, il 18 settembre e il 4 ottobre 2023; successivamente, il 6 marzo 2024, il 25 maggio 2024, il 13 febbraio e il 15 marzo 2025, con rilevazioni effettuate in orari diversi della giornata, tra le 8 e le 13 circa).
6.6. Anche a ritenere pienamente formalizzato ed efficace il contratto di comodato d’uso gratuito del 31 gennaio 2023 e la formale disponibilità giuridica dell’immobile, ciò non incide sulla diversa e dirimente questione del suo effettivo utilizzo. Si ripete infatti che la produzione di un contratto di comodato d’uso gratuito, ancorché regolarmente registrato, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’effettivo impiego dell’autorimessa o a scardinare la bontà delle conclusioni comunali al riguardo formulate: l’esistenza del titolo contrattuale attesta soltanto l’esistenza di un rapporto giuridico tra le parti, ma non dimostra che l’immobile sia stato realmente adibito a rimessa, né che vi sia stato un effettivo ricovero del veicolo.
In mancanza di elementi oggettivi attestanti l’uso concreto – quali la presenza del mezzo, segni di attività, accessibilità e funzionalità dei locali – il contratto resta un dato meramente formale, inidoneo a superare le risultanze fattuali emerse in sede istruttoria.
Pertanto, anche prescindendo dalle dichiarazioni rese dai proprietari, la combinazione tra esiti negativi dei controlli e documentazione fotografica consente di ritenere non dimostrato – e anzi ragionevolmente escluso – l’effettivo utilizzo dell’autorimessa quale centro operativo del servizio NCC.
6.7. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, la documentazione fotografica acquisita assume particolare rilievo probatorio, poiché fornisce una rappresentazione oggettiva, immediata ed eloquente dello stato dei luoghi. Le immagini mostrano con evidenza: un’area in stato di sostanziale abbandono, priva di qualsiasi segno di attività riconducibile a un servizio di NCC, l’assenza totale di targhe, insegne o indicazioni idonee a identificare l’immobile quale rimessa operativa; la presenza di vegetazione spontanea che invade e copre in larga parte il cancello di accesso, rendendo di fatto difficilmente praticabile l’accesso; condizioni strutturali del fabbricato tali da far dubitare della sua concreta idoneità al ricovero regolare di autoveicoli.
Si tratta di elementi visivi chiari, univoci e non equivoci, che descrivono una situazione incompatibile con un utilizzo sistematico e continuativo dell’immobile quale rimessa di un servizio pubblico autorizzato. L’assenza di qualsiasi traccia di operatività – anche solo potenziale – costituisce un riscontro oggettivo che rafforza le risultanze dei sopralluoghi della Polizia Locale.
6.8. Occorre pure puntualizzare che la circostanza che il Comune abbia effettuato ulteriori accertamenti istruttori anche in epoca successiva all’adozione del provvedimento di revoca non ne scalfisce in alcun modo la legittimità. Tali accertamenti sopravvenuti non hanno infatti integrato ex post la motivazione né colmato asserite lacune istruttorie, ma si sono limitati a confermare e rafforzare un quadro probatorio già compiutamente delineato al momento dell’adozione dell’atto e di per sé pienamente idoneo a sorreggerlo.
Piuttosto, tali ulteriori riscontri hanno semplicemente attestato la perdurante reiterazione, anche in costanza di giudizio, di una condotta incompatibile con gli obblighi connessi al possesso dell’autorizzazione oggetto di contestazione.
7. Col quarto motivo di ricorso, ribadito da ultimo con la memoria di replica del 3 febbraio 2026, il ricorrente deduce la contraddittorietà dell’azione amministrativa sul presupposto che, nel 2023, il Comune avrebbe portato a conclusione, senza rilievi, la procedura di aggiornamento della licenza NCC a seguito della presentazione della SCIA per l’abbinamento di un nuovo veicolo, dichiarando l’assenza di motivi ostativi alla prosecuzione dell’attività. Da ciò egli pretende di desumere un implicito riconoscimento della permanenza di tutti i requisiti per l’esercizio del servizio, incompatibile con la successiva revoca.
7.1. L’assunto non può essere condiviso.
7.2. In primo luogo, la SCIA presentata in data 6 febbraio 2023 aveva ad oggetto esclusivamente l’aggiornamento del veicolo abbinato alla licenza, e dunque un profilo specifico e circoscritto del titolo autorizzatorio. Il controllo svolto dal SUAP in tale sede era funzionalmente limitato alla verifica della regolarità della documentazione relativa al nuovo mezzo e alla sussistenza dei presupposti immediatamente pertinenti alla variazione comunicata.
La nota del 29 marzo 2023, nella quale si dà atto dell’assenza di motivi ostativi alla prosecuzione dell’attività, va pertanto interpretata in coerenza con l’oggetto del procedimento attivato: essa non integra un provvedimento espresso di conferma generale della permanenza di tutti i requisiti sostanziali dell’autorizzazione, né comporta una valutazione definitiva sull’effettivo utilizzo della rimessa o sul concreto svolgimento del servizio nel territorio comunale.
7.3. In secondo luogo, il meccanismo della SCIA si fonda sul principio di autoresponsabilità del dichiarante, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di esercitare poteri di controllo e di intervento successivo ove emergano irregolarità o carenze dei requisiti. Ne consegue che l’assenza, in quel momento, di rilievi ostativi non preclude l’adozione di successivi provvedimenti di decadenza qualora, all’esito di ulteriori accertamenti, risultino violazioni della disciplina di settore.
7.4. Quanto al dedotto “contesto immutato” dalla nota del 29 marzo 2023 – dal quale muove il ricorrente nelle proprie difese per argomentare la contraddittorietà dell’azione amministrativa - va osservato che i controlli della Polizia Locale richiamati nel provvedimento di revoca si collocano in un arco temporale anche successivo e protratto nel tempo (marzo 2023 – marzo 2025) e hanno evidenziato elementi fattuali – in particolare il mancato riscontro del veicolo presso la rimessa e l’assenza di un utilizzo effettivo della stessa – che non formavano oggetto né costituivano presupposto necessario della verifica connessa alla SCIA.
7.5. Non sussiste, pertanto, alcuna contraddittorietà tra il completamento della pratica di aggiornamento del veicolo e la successiva revoca dell’autorizzazione.
8. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Comune, delle spese di lite che liquida in € 3.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
AN IC, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IC | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO