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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/06/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2659 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Viterbo, via Garbini n. 51 presso lo studio dell'Avv. Emilio
Lopoi, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.06.2025 il difensore di parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il Giudice delegato, preso atto, tratteneva la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di divorzio, rinviando all'udienza del 23.04.2026 per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
ha chiesto al tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto in Tuscania (VT), in data 4.06.2000 con il sig.
[...]
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso comune CP_1
dell'anno 2000, n. 17, Parte II, Serie A.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
All'udienza tenutasi l'11.06.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio e il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, riservava la causa in decisione al Collegio in merito alla sentenza sullo status, rinviando all'udienza del 23.04.2026 per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 473bis 28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
2 4.06.2000, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2659/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
04.06.2000 tra nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] il [...], registrato agli atti Parte_1
dello Stato Civile del Comune di Tuscania all'Atto N. 17, P. II, Serie A, anno
2000;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 24 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2659 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Viterbo, via Garbini n. 51 presso lo studio dell'Avv. Emilio
Lopoi, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.06.2025 il difensore di parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il Giudice delegato, preso atto, tratteneva la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di divorzio, rinviando all'udienza del 23.04.2026 per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
ha chiesto al tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto in Tuscania (VT), in data 4.06.2000 con il sig.
[...]
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso comune CP_1
dell'anno 2000, n. 17, Parte II, Serie A.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
All'udienza tenutasi l'11.06.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio e il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, riservava la causa in decisione al Collegio in merito alla sentenza sullo status, rinviando all'udienza del 23.04.2026 per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 473bis 28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
2 4.06.2000, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2659/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
04.06.2000 tra nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] il [...], registrato agli atti Parte_1
dello Stato Civile del Comune di Tuscania all'Atto N. 17, P. II, Serie A, anno
2000;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 24 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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