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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Margherita Bossi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 893/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio, R.G. Parte_1
10909/2023 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, dall'avv. Carlo di Leo e dall'avv. Antonio Norscia, nonché elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito a Trani in Via Aldo Moro n. 10
-ricorrente-
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. CP_2
, con sede legale in Genova, Via Dante, 1, e Direzione Generale in Milano, Viale Liguria, 26,
[...] rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco Giammaria, del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Cesare Dino Bosio sito in Genova, Via
Palestro 2/9
-convenuto-
Motivi della decisione
A seguito di pronuncia d'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, il ricorrente, con ricorso in riassunzione ha convenuto in giudizio il Controparte_1
(nel seguito, per brevità, anche solo il “ ”), deducendo di essere stato
[...] CP_1 beneficiario di trattamento pensionistico a carico del convenuto, cui era iscritto quale ex dipendente della essendo andato in quiescenza in data 1.12.2022, e di avere aderito, entro il 30.6.2021, Controparte_3 alla proposta del , di optare per la “trasformazione del regime previdenziale da capitalizzazione CP_1 collettiva a capitalizzazione individuale, come da progetto di concentrazione relativo ai Fondi Pensione di gruppo” e dunque per la confluizione del capitale di mobilità (cosiddetto zainetto) nella posizione personale della Sezione a Contribuzione, importo che tuttavia si è rilevato essere notevolmente inferiore a quanto spettantegli in virtù di un calcolo aderente al suo specifico profilo professionale. Ha chiesto pertanto, che sia accertato il suo diritto “alla rideterminazione del maggior capitale di mobilità, rispetto a quello già indicato nella missiva di Maggio 2021” e conseguentemente si condanni il a CP_1 conferire nella posizione personale e/o a liquidare l'importo di euro lordi 124.722,81, oltre accessori.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che:
-il , con missiva del maggio 2021, quando lo stesso era ancora in servizio lavorativo, ha prospettato CP_1 la possibilità della detta opzione, indicando la data del 30.6.2021 quale termine ultimo per l'adesione (termine decadenziale);
- la missiva indicava l'ammontare del cosiddetto “zainetto” in € 135.430,81, quantificato e certificato dall'Attuario incaricato dalla data del 31/12/2020;
- il Fondo ha fatto confluire l'importo proposto nella suddetta missiva di Maggio 2021, nella posizione personale della Sezione a Contribuzione;
-l'ammontare proposto dal è notevolmente inferiore a quanto sarebbe spettato, sulla base CP_1 dell'ammontare della sua situazione contributiva, aspettativa di vita sua e del suo nucleo familiare, ammontare che è stato calcolato in violazione degli obblighi assunti dal con l'Accordo sulla capitalizzazione del CP_1
12.9.2019, in base al quale il capitale di mobilità sarebbe stato inizialmente calcolato dal Fondo sulla base di
“sei profili tipo” – invero con parametri assolutamente generici - e poi “costruito in funzione delle specifiche caratteristiche dell'interessato” (art. 4, comma 2 e ss.).
-la proposta è stata accettata a causa dell'“omessa informazione sulle effettive conseguenze previdenziali”, che lo ha indotto in errore, complice l'esiguo termine concesso per l'esercizio dell'opzione (nullo ex art. 2965
c.c.);
-inoltre, “il procedimento negoziale è stato certamente connotato da profili di vessatorietà come tali implicanti la necessità di una doppia sottoscrizione dell'accordo adesivo in difetto della quale lo stesso è da ritenersi invalido, poiché in violazione degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., in particolare in riferimento alle condizioni di cui alla proposta di Maggio 2021: a) al termine decadenziale di accettazione ex adverso prospettato;
b) all'ammontare dell'importo lordo offerto;
c) al differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale da parte del Fondo;
d) alle rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo”;
-in subordine, la condotta del può esser qualificata come indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. CP_1
Il si è ritualmente costituito nel giudizio in riassunzione, chiedendo la reiezione della domanda CP_1 attrice, perché inammissibile e comunque infondata nel merito e sfornita di prova.
Secondo il convenuto, in particolare:
-le somme sono state proposte e liquidate, a beneficio del ricorrente, in ottemperanza all'Accordo del
12.9.2019, in base al quale doveva tenersi conto delle specifiche caratteristiche di ciascun interessato, ma anche del “livello di patrimonializzazione del Fondo Pensione di Gruppo” e delle “capacità di redditività dello stesso”;
-la comunicazione di maggio 2021 conteneva ogni utile informazione, concedeva per la scelta (e quindi l'esercizio della facoltà di trasformazione del regime previdenziale del ricorrente) un termine ragionevole e prevedeva, in caso di esercizio dell'opzione, la rinuncia al trattamento pensionistico e ad ogni ulteriore pretesa nei confronti del , anche per ricalcolo dell'importo dello “zainetto” individuale;
tali rinunce erano CP_1 chiaramente indicate anche nel modulo di adesione sottoscritto dall'odierno ricorrente;
-tra il ricorrente ed esso vigono dunque gli accordi individuali del 2021, conclusi per effetto CP_1 dell'accettazione dell'offerta di maggio 2021, pienamente valida ed efficace, nell'insussistenza di alcun vizio del consenso, neppure invocato da controparte, che non ha proposto domanda di annullamento, neppure a fronte delle “rinunzie”;
-detti accordi non prevedono condizioni generali di contratto, non integrano moduli o formulari e non contengono clausole vessatorie;
-la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. è inammissibile per carenza del requisito della “residualità”.
La causa è stata istruita documentalmente.
La vertenza, quindi, è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno infine insistito nelle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Le medesime questioni oggetto della presente causa sono già state affrontate da questo Tribunale in causa analoga RG n. 888/2024 e definite con pronuncia di questo Tribunale n. 132/2025, estensore dott. Stefano
Grillo, alle cui condivisibili ed esaustive motivazioni ci si richiama integralmente:
“2. Le principali questioni oggetto della presente vertenza sono già state affrontate dal Tribunale di
Milano, in vertenze sovrapponibili alle odierne, definite con sentenze prodotte in copia nel presente giudizio (
…), alle cui motivazioni, del tutto condivisibili appare utile fare riferimento: il ricorrente sembra lamentare un non meglio precisato vizio del consenso, connesso all'errata quantificazione dell'importo della capitalizzazione, con conseguente diritto alla “rideterminazione del capitale di mobilità”, ma <hanno omesso di impugnare il contratto e le rinunce in esso contenute. E difatti la domanda di “rideterminazione del maggior capitale” presuppone e conferma la piena efficacia delle pattuizioni intervenute che non sono state poste in discussione. È evidente allora che qualsiasi pretesa diversa da quelle scaturenti dalle previsioni contrattuali in questione presuppone un eventuale accertamento dell'invalidità delle medesime, che non è stato richiesto. I ricorrenti rilevano che sarebbero stati indotti in rilevante errore dalla condotta del resistente. Anche a voler ritenere fondata la sussistenza di un errore gli istanti avrebbero CP_1 dovuto formulare una domanda di annullamento del contratto, che nel caso di specie non è stata proposta>>
[Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, pubbl. 20.11.2024; conf. Trib. Milano sent. n. 4037/2024 pubbl.
7.10.2024 e
Trib. Milano sent. n. 2108/2024 del 22.4.2024, secondo cui la domanda di annullamento del contratto, non proposta, è invece l'<unico rimedio che l'ordinamento ricollega alla conclusione di un accordo in presenza di volontà viziata da errore, violenza o dolo (cfr. artt. 1427 e ss. c.c.)>>];
-peraltro, indotto la parte a contrarre sulla base di una volontà non corrispondente alle effettive intenzioni, i ricorrenti qualificano quale errore una circostanza che appare essere una valutazione personale errata sulla convenienza del contratto, la quale non incide sulla validità del consenso>> (Trib. Milano, sent. n. 5187/2024,
cit.);
-il ricorrente asserisce che avrebbero avuto poco tempo per comprendere il profilo economico e finanziario dell'operazione, ma <“l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in
quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento
tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio” (Cfr. Cass. sentenza n. 5139/2003). L'errore costituisce un vizio della volontà che ricorre nell'ipotesi in cui il processo formativo della decisione di una parte di addivenire alla stipulazione di un negozio giuridico sia stato caratterizzato una falsa o mancata conoscenza di elementi di fatto o di diritto concernenti il negozio da essa compiuto. Ai fini della rilevanza l'errore deve essere necessariamente essenziale (art. 1429 c.c.) e riconoscibile (art. 1431 c.c.): nei casi in cui tali due elementi non siano ravvisabili, esso non è rilevante. Per tali ragioni non è ipotizzabile una causa di annullabilità ed il negozio giuridico resterà in vigore, efficace e vincolante. Nel caso di specie i ricorrenti non lamentano di avere errato né sulla natura, né sugli effetti dell'accettazione dell'opzione di capitalizzazione della propria posizione previdenziale presso il Fondo resistente, e quindi non prospettano in alcun modo che fosse viziata la propria volontà di accettare la proposta ricevuta dal Fondo>> (Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, cit.);
-<<[i] ricorrenti sono stati posti nella condizione, da parte del Fondo, di conoscere tutti gli elementi
necessari per poter effettuare una consapevole valutazione in ordine alla convenienza o meno di accettare la proposta di capitalizzazione de qua. Se i ricorrenti non fossero stati convinti della convenienza dell'accettazione della proposta in esame, ben avrebbero potuto declinare l'offerta e continuare a percepire il trattamento pensionistico in corso di erogazione. Per queste ragioni va esclusa la sussistenza di alcun vizio della volontà. Peraltro non è dato comprendere in cosa sarebbe consistita la paventata “induzione all'adesione” della capitalizzazione da parte del Fondo dedotta nei ricorsi. Infatti il concetto di “induzione” implica una pressione psicologica sul soggetto che deve prendere le proprie determinazioni: nulla è stato specificato sul punto>> (Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, cit.);
-le prospettazioni in fatto circa le condotte ascrivibili al convenuto, di cui al ricorso, sono generiche, non essendo stato specificato quali siano state le asserite condotte decettive adottate dal CP_1 indicate genericamente come “omessa informazione sulle effettive conseguenze previdenziali”, unitamente all'assegnazione di un termine di accettazione ritenuto troppo breve. Sotto il profilo informativo è invece sufficiente osservare che la lettera datata “maggio 2021” (…) contiene la chiara indicazione della somma lorda
e di quella netta spettante e le altre informazioni necessarie per la valutazione della proposta. Vi si legge, inoltre, che l'adesione all'opzione “comporta come effetto prioritario, oltre a quanto ulteriormente previsto in chiusura di questa comunicazione, la cessazione del Suo trattamento pensionistico” (…). Inoltre si specifica che “In assenza di adesione da parte Sua alla presente offerta entro la data sopra indicata, Lei mantiene i diritti rivenienti dalla Sua iscrizione al Fondo e quindi anche a percepire la pensione mensile, riguardo alla quale ci corre l'obbligo di evidenziare, in ottica di trasparente informativa, che l'entità della stessa è soggetta alle oscillazioni negative, ad oggi previste dal Piano di Convergenza sino al 2022, e che non possiamo escludere si verifichino ulteriormente, stante anche le modeste aspettative sull'andamento dei mercati finanziari”…>> (Trib. Milano sent. n. 4037/2024 cit);
-<<[i]l termine di adesione non appare, poi, esiguo, considerato che l'offerta è datata maggio 2021 ed il termine per aderire è fissato al 15 luglio 2021>> (Trib. Milano sent. n. 4037/2024 cit.);
-il ricorrente dell'importo della capitalizzazione della posizione previdenziale, perché l'Attuario avrebbe tra l'altro utilizzato dati individuali non rispondenti alla loro specifica situazione. I ricorrenti omettono, tuttavia, di dedurre e riferire quali sarebbero i dati individuali non considerati che sarebbero in concreto determinanti ai fini del suddetto calcolo. Inoltre, gli istanti non deducono né tanto meno dimostrano alcuni dati rilevanti ai fini del calcolo come la tipologia di pensione in godimento, l'importo del suddetto trattamento pensionistico e la decorrenza dello stesso, la disciplina del Fondo applicabile, ovvero i criteri di determinazione del proprio trattamento pensionistico, nonché il proprio stato di famiglia. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui il Giudice decide iuxta alligata et probata, ossia soltanto in base alle allegazioni delle parti:
più precisamente, la produzione di un documento vale soltanto a dimostrare una circostanza ritualmente allegata nello scritto difensivo, ma non vale a sostituire o sanare il difetto di allegazione. La produzione documentale è utile soltanto a provare fatti ritualmente allegati e non ad introdurre in modo surrettizio fatti nuovi. In sostanza, laddove difetti totalmente qualsivoglia allegazione, è inammissibile il documento che
dovrebbe servire a provare le circostanze non allegate>> (Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, cit);
-<<infondate infine sono le asserzioni in materia di vessatoriet come correttamente statuito dalla sentenza del tribunale milano n. e ed ingiustificato arricchimento mancando tutto nel caso specie il requisito della residualit sul>
punto, il richiamo alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4037/2024 appare opportuno, laddove viene statuito che “Allo stesso modo la prospettazione della “invalidità” dell'accordo per effetto della presenza di clausole vessatorie prive di doppia sottoscrizione è priva di deduzioni per quanto riguarda il rimedio invocato, considerato che anche sotto tale profilo si chiede unicamente il pagamento del differenziale asseritamente
dovuto secondo i propri conteggi. Come è noto, il Codice civile (art. 1341 c. 2 c.c.) considera inefficaci le clausole vessatorie non dotate di doppia sottoscrizione. La giurisprudenza ritiene, con orientamento costante, che la mancata specifica approvazione sia causa di nullità. Si tratta di una nullità parziale, che non travolge il resto del contratto>> (Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, cit.);
-
(cfr. art. 36 CDC). Nel caso di specie la vessatorietà è stata, del tutto genericamente, lamentata con riferimento: “a) al termine decadenziale di accettazione ex adverso prospettato;
b) all'ammontare dell'importo lordo offerto;
c) al differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale da parte del Fondo;
d) alle rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo”. L'eccezione non è corredata da deduzioni specifiche in ordine ai profili di vessatorietà che, secondo i ricorrenti, sarebbero rilevabili in relazione alle singole clausole citate.
L'ammontare dell'importo lordo offerto, in particolare, attiene alla quantificazione dell'offerta che il ricorrente era libero di accettare o meno, conservando in caso negativo il proprio trattamento pensionistico: non si vede, pertanto, quale possa essere il profilo di vessatorietà, stante la piena libertà dell'iscritto al Fondo a non concludere l'accordo sulla base delle condizioni prospettate. Inoltre, non è stato chiarito in quale modo
l'eventuale inefficacia delle singole clausole sopra indicate potrebbe condurre al ricalcolo del capitale”>> (Trib.
Milano, sent. n. 5187/2024, cit.);
-è fondata l'eccezione di decadenza del resistente: <le parti hanno stipulato accordi contrattuali, manifestando gli odierni ricorrenti, a fronte della proposta del FONDO di capitalizzazione della posizione previdenziale, un'accettazione espressa, senza alcuna riserva, dichiarando di essere pienamente consapevoli della portata dell'opzione e di rinunciare a qualsiasi diritto, direttamente o indirettamente connesso alla posizione previdenziale, incluso quello al ricalcolo della capitalizzazione pensionistica (v. moduli di adesione); si tratta di rinunce aventi oggetto specifico e determinato, nonché pienamente consapevoli “in quanto i ricorrenti sono stati posti nella condizione di conoscere dettagliatamente gli effetti del negozio sottoscritto, avendo peraltro avuto tutto il tempo necessario per valutare l'aspetto della convenienza” (Trib. Milano, sent.
n. 5187/2024, cit.; conf. Trib. Milano sent. n. 4037/2024 cit.; Trib. Milano sent. n. 2108/2024 cit.).
-<<non stato infine allegato alcun profilo di nullit tale accordo sotto il delle modalit conclusione dello stesso o dell posizione da parte del fondo se non nei limiti prospettazioni esaminate>> (Trib. Milano sent. n. 4037/2024 cit.);
-<<va infine osservato che i ricorrenti in sede di discussione hanno dedotto quella esercitata sarebbe un adempimento. si tratta prospettazione tardiva peraltro risulta anch infondata considerato quanto offerto ed accettato termini capitale stato pacificamente integralmente erogato a ciascuno ricorrente>> (Trib. Milano sent. n. 4037/2024 cit.).
3. Come accennato, risultano così già affrontati i principali temi che caratterizzano la vertenza, la cui peculiarità consiste, a ben vedere, nella proposizione di un'azione di adempimento, di un'obbligazione (di pagamento di una somma, maggiore di quella corrisposta) differente, tuttavia, da quella insorta a seguito del negozio stipulato dalla parte, in conseguenza dell'adesione dell'iscritto alla proposta di “trasformazione del regime previdenziale da capitalizzazione collettiva a capitalizzazione individuale” (zainetto), del maggio 2021;
L'assenza di riferimenti, in ricorso, ad un eventuale diritto al risarcimento del danno, porta ad escludere, in effetti, che si sia inteso attuare il rimedio della "exceptio doli specialis seu preteriti", <<…la quale indica … il dolo commesso al tempo della conclusione dell'atto, ed è diretta a far valere (in via di azione o eccezione) l'esistenza di raggiri impiegati per indurre un soggetto a porre in essere un determinato negozio, al fine di ottenerne l'annullamento, ovvero a denunziare la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, la quale assume rilievo, quale dolo incidente, nel caso in cui l'attività ingannatrice abbia influito su modalità del negozio che la parte
non avrebbe accettato, se non fosse stata fuorviata dal raggiro, e non comporta l'invalidità del contratto, ma la responsabilità del contraente in mala fede per i danni arrecati dal suo comportamento illecito, i quali vanno commisurati al minor vantaggio e al maggior aggravio economico subiti dalla parte che ne è rimasta vittima,
salvo che sia dimostrata l'esistenza di danni ulteriori, collegati a detto comportamento da un nesso di consequenzialità diretta>> (Cass. n. 5273/2007).
Come si accennava, il ricorrente pretende dal il pagamento di somme ulteriori, cui ritiene di CP_1 avere diritto, evidentemente, sulla base dell'Accordo di capitalizzazione del 12.9.2019 (doc. 5 ric.) - e sulla fondatezza di tale deduzione si dovrà tornare -, senza porsi il problema della vigenza ed efficacia dei negozi
(individuali) del 2021 e dei loro contenuti (anche abdicativi).
Eppure, la pronuncia di annullamento ha effetto costitutivo (a differenza di quella di nullità), cosicché per rimuovere gli accordi e le rinunzie, in quanto invalidi a causa di vizi del consenso, gli attori avrebbero dovuto proporre domanda di annullamento. Tanto vale, in effetti, anche per gli atti unilaterali, cui, ai sensi dell'art. 1324 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le regole in materia di contratti.
3.1. Sembra comunque, anche alla luce dell'iter che ha condotto alla conclusione dell'accordo di capitalizzazione del 2021, che le rinunzie siano parte di negozi unitari, aventi anche natura transattiva. Infatti, come dedotto dal convenuto, l'Accordo del 12.9.2019 (doc. 5 ric. e doc. 2 conv.) prevedeva: “al fine dell'esercizio dell'opzione, si procederà mediante l'effettuazione di conciliazioni individuali da rendersi avanti la Commissione Paritetica di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro (…)” (cfr. la “Nota a verbale”, pag. 4, doc. n. 2 art. 2, pag. 3).
Con successivo “Verbale integrativo degli Accordi sottoscritti in data 12.9.2019 sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e sulla trasformazione del regime previdenziale degli iscritti ai fondi pensione interessati dal processo di concentrazione nel Fondo Pensione di Gruppo”, del 20.4.2021 (doc. 3 conv.), (solo) alla luce dell'emergenza pandemica, che ostacolava lo svolgimento di conciliazioni individuali, si è convenuto, all'art. 2, che “in sostituzione del processo di conciliazione di cui agli Accordi sottoscritti in data 12.9.2019 in ordine all'esercizio dell'opzione sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e sulla trasformazione del regime previdenziale da parte degli iscritti interessati, le Parti concordato di adottare lo scambio formale di proposta e relativa accettazione tramite lettera raccomandata A/R”.
In giurisprudenza si è attribuita, in effetti, natura sostanzialmente transattiva ad accordi analoghi. Ad esempio, Cass. n. 24942/2023 ha avallato l'interpretazione in tal senso di un accordo comportante l'estinzione di ogni obbligo del Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli, in conseguenza dell'accettazione da parte dell'iscritto di una somma una tantum, in quanto conforme ai canoni dell'art. 1362 cod. civ. e fedele alla comune intenzione delle parti, esternata in pattuizioni (in base a quanto desumibile dalla motivazione della sentenza) analoghe a quelle in questione. E ha richiamato, a sostegno, la giurisprudenza della Sezione tributaria della S.C. <«secondo la quale la prestazione di capitale che il Fondo di previdenza complementare… effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo
(sostanzialmente transattivo e comunque) risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (comunemente denominato “zainetto”), costituisce, ai sensi dell'art. 6 T.U.I.R., comma
2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa”, cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, posto che in realtà, con la liquidazione del cosiddetto “zainetto”, l'ex dipendente del Banco di Napoli, pur potendo beneficiare della pensione integrativa mensile, che sarebbe stata assoggettata a tassazione secondo l'aliquota marginale, opta per l'estinzione anticipata di ogni pretesa con il pagamento in un'unica soluzione di una somma concordata ed accettata (v. ex multis Cass. n. 11156 del 2010; n. 29614 del 2011; n. 16819 del 2017)»
(ordinanza n. 18383 del 2022, cit.)>>.
3.2. Potrebbe venire in considerazione, allora, il tema dell'eventuale invalidità delle rinunce o transazioni, a prescindere dai vizi del consenso, ex art. 2113 c.c.; invalidità che, tuttavia, non è stata neppur essa invocata dal ricorrente, che anzi ha ribadito di agire non per fare valere vizi degli atti conclusi, ma per il solo “adempimento”.
Vi sono, comunque, buone ragioni per ritenere che si versi al di fuori delle ipotesi di annullabilità ex art. 2113
c.c.
Innanzitutto, la disciplina di cui alla norma è dettata a tutela della “posizione di soggezione [del lavoratore] nei confronti del datore di lavoro” (v., ex plurimis, Cass. n. 13616/2002), mentre nella presente vertenza si tratta dei rapporti tra gli iscritti e il , che è soggetto diverso dall'ex datore di lavoro, CP_1 caratterizzato da struttura e finalità del tutto differenti (tanto che l'ex datore di lavoro non è stato neppure convenuto in giudizio).
Ai sensi degli artt. 2 e 3 dello Statuto del FONDO 2016 (doc. 4 ric.): -(art. 2 Forma giuridica) “1. Il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo CP_1 svolge, con propria autonomia giuridica e patrimoniale ai sensi degli artt. 14 e seguenti del C.C. e nel rispetto della normativa vigente in materia di previdenza complementare, le attività indicate negli articoli seguenti a favore degli Iscritti ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP al n. 1101, I° Sez. speciale - Fondi Pensione preesistenti”;
-(art. 3 Scopo) “1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli Iscritti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari al sistema obbligatorio secondo le previsioni contenute nella Parte
3ª, Sezione I a capitalizzazione collettiva e Sezione II a capitalizzazione individuale, del presente statuto. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli
Iscritti stessi e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare e dal presente statuto. Il Fondo non ha scopo di lucro”.
Ancora, l'ambito dell'annullabilità ex art. 2113 c.c. è delimitato dall'inerenza delle rinunzie e transazioni a “… diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile”.
La vertenza riguarda, piuttosto che diritti del prestatore di lavoro, diritti dell'iscritto al , relativi CP_1
a prestazioni di previdenza complementare. E neppure è stato dedotto quali disposizioni inderogabili della legge o della contrattazione collettiva sarebbero all'origine del diritto del ricorrente al maggior importo rivendicato.
Peraltro, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 5.12.2005, n. 252, i lavoratori “assunti antecedentemente al 29 aprile
1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421”, hanno mantenuto “la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale…”; onde per essi non v'è una disposizione inderogabile che precluda la “capitalizzazione”.
3.3. In ogni caso, come anche nelle vicende esaminate dal Tribunale di Milano, la convenuta ha proposto fondata eccezione di decadenza, atteso che, a fronte della stipula dell'accordo di capitalizzazione, da parte del ricorrente (in quiescenza dal 1.12.2022), entro il 30.6.2021, le contestazioni di controparte sono state avanzate la prima volta con il ricorso del 15.11.2023 e notificato in data 23.11.2023, oltre dunque il termine semestrale ex art 2113 c.c.
4. Tanto meno, trattandosi di prestazioni di previdenza complementare, può ipotizzarsi la nullità delle rinunzie/transazioni, perché concernenti diritti indisponibili, quali, invece, sono quelli propri del differente settore della previdenza obbligatoria.
Le forme pensionistiche complementari, pur collocate nell'alveo dell'art. 38 Cost. (secondo la teoria della
"funzionalizzazione della previdenza complementare": cfr. Corte cost. n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), trovano il loro referente normativo nel d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che prevede l'adesione “libera e volontaria” (cfr. Cass. 16116/2023).
5. Ad ogni buon contro, tornando per un attimo ai vizi del consenso ed in particolare all'errore e/o al dolo, essi non sono stati oggetto di specifiche deduzioni e offerte di prova, poiché il ricorrente si è limitato ad accennare a condotte “decettive” o di “induzione” alla stipula, a carenze informative e a tempi di decisione troppo stringenti, che - come ben evidenziato dal Tribunale di Milano - non trovano tuttavia riscontro documentale e neppure corrispondenza nelle fattispecie legali ex art. 1427 ss. c.c.
Se qualche “errore” vi è stato, si è trattato di errore di valutazione in merito alla convenienza economica della scelta a favore della “capitalizzazione” che era, comunque, rimessa alla volontà del singolo iscritto.
Peraltro, il ricorso è privo di qualsivoglia indicazione in merito, concentrandosi ogni attenzione sui criteri di calcolo del capitale, cui il non si sarebbe attenuto. Ma l'accordo concluso tra le parti entro il 30.6.2021 CP_1 prevedeva, appunto, la facoltà di optare per la “trasformazione del regime previdenziale da capitalizzazione collettiva a capitalizzazione individuale, come da progetto di concentrazione relativo ai Fondi Pensione di gruppo” e dunque per la confluizione del capitale di mobilità (cosiddetto zainetto) nella posizione personale della Sezione a Contribuzione. Seguiva, nella proposta, l'indicazione: della somma offerta;
l'importo lordo;
dell'avvenuta quantificazione e certificazione di essa, alla data del 31.12.2020, da parte dell'“Attuario
Incaricato”; degli effetti dell'opzione, consistenti nella rinuncia, oltre che al trattamento pensionistico, ad ogni ulteriore pretesa verso il , riconducibili alla cessata iscrizione alla Sezione a Capitalizzazione CP_1
Collettiva.
Come anticipato, nulla si sa circa l'effettiva “convenienza economica” dell'accordo concluso tra il convenuto e il ricorrente, avente ad oggetto la rinuncia alla pensione e ad ogni altro diritto nei confronti del
, in cambio di una somma capitale. E non è neppure contestato che la somma offerta e corrisposta CP_1 fosse quella quantificata dall'Attuario appositamente incaricato.
5.1. L'assenza di qualsivoglia riserva o richiesta di concessione di uno spatium deliberandi maggiore, da parte dell'odierno ricorrente, in sede di valutazione e di adesione alla proposta del FONDO, semplicemente accettata entro il termine comunicato del 30.6.2021, dimostra, poi, che l'aspetto temporale non ha creato difficoltà e non ha reso “eccessivamente difficile… l'esercizio del diritto” (v. art. 2965 c.c.) e che l'oggetto dell'offerta era ben chiaro, nella sua sostanziale semplicità, ed ha incontrato il favore dell'iscritto. Il ripensamento tardivo non può avere rilievo giuridico (v., per un'ipotesi di “riserva” apposta da un contraente, all'atto dell'accettazione dell'offerta di capitalizzazione, Cass. n. 24942/2023, che pur ha escluso che detta riserva potesse <<… alterare l'in idem placitum consensus che si è formato su un preciso assetto dei rapporti tra le parti>>).
5.2. Si aggiunga che – potrebbe dirsi ontologicamente - <l'accettazione dell'importo capitale estingue la prestazione originaria, dovuta con cadenza periodica, ed estingue per il futuro anche i suoi accessori…, che sono indissolubilmente legati alla prestazione principale e concorrono a integrare il sistema perequativo legale vigente, accrescendo l'importo degli assegni di pensione…
Nell'accordo di capitalizzazione, indagato alla luce della sua causa concreta, è insita un'efficacia estintiva, che investe tanto la pensione integrativa quanto i suoi accessori, per il periodo posteriore alla capitalizzazione>> (Cass. n. 24942/2023, cit.).
L'oggetto dell'offerta e le sue conseguenze, dunque, sono stati e non potevano essere che quelli
(come, del resto, da già richiamata previsione legislativa: v. art. 23 d.lgs. n. 252/2005 e previgente disciplina di cui all'art. 7, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124) e la comunicazione del del CP_1 maggio 2021 li delineava in modo assolutamente chiaro.
6. Per mero scrupolo di completezza, è il caso di richiamare le motivazioni dei precedenti milanesi anche in merito alla carenza, in ricorso, di specifiche deduzioni circa i dati individuali di cui, erroneamente, l'Attuario incaricato dal non avrebbe tenuto conto: carenza tale, di per sé, da impedire l'accertamento CP_1 dell'eventuale diverso importo del capitale di mobilità (“zainetto”).
Né il ricorrente può supplire a tale insanabile difetto di allegazione e prova mediante la richiesta di acquisizione della comparsa originaria del Fondo in relazione alla posizione del dott. Leo (RG 885/2024 Trib.
Genova sez. Lav.), trattandosi di domanda inammissibile, concernente documenti irrilevanti a fronte della decadenza dalle menzionate facoltà di allegazione e prova.
7. Occorre affrontare anche il tema dell'eventuale vessatorietà degli accordi conclusi dalla parte entro il 30.6.2021. La difesa attrice sul punto è estremamente scarna. Il ricorso così si esprime: “… il procedimento negoziale è stato certamente connotato da profili di vessatorietà come tali implicanti la necessità di una doppia sottoscrizione dell'accordo adesivo in difetto della quale lo stesso è da ritenersi invalido, poiché in violazione degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., in particolare in riferimento alle condizioni di cui alla proposta di Maggio
2021: a) al termine decadenziale di accettazione ex adverso prospettato;
b) all'ammontare dell'importo lordo offerto;
c) al differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale da parte del Fondo;
d) alle rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo”.
Non sembra, innanzitutto, che la menzionata offerta contenesse o richiamasse “condizioni generali di contratto”, ovvero abbia dato luogo ad un contratto concluso mediante moduli o formulari. Si tratta, a ben vedere, quanto alla comunicazione del FONDO, di due facciate di testo, scritte con caratteri medio-grandi e con normale spaziatura, in cui – come visto – era tuttavia delineata l'intera disciplina dell'accordo proposto, già esaminata. Disciplina, peraltro, modulata caso per caso, mediante comunicazioni indirizzate ai singoli iscritti e contenenti ciascuna l'indicazione della somma offerta al destinatario. Il fatto che gli effetti e le modalità di pagamento fossero disciplinati uniformemente per il ricorrente è conseguenza pressoché necessaria dell'operazione intrapresa dal e del meccanismo della “capitalizzazione”, come pure è stato CP_1 osservato.
La Suprema <<… Corte ha più volte affermato che possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto
quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale
(se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due
contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (Cass. 16 febbraio 2001 n. 2294; Cass. 6 dicembre 2001 n. 15488; Cass. 15
febbraio 2002 n. 2208; Cass. 19 maggio 2006 n. 11757; Cass. 23 maggio 2006 n. 12153)>> (Cass. n.
2062/2014).
Nella specie, non si può parlare di una struttura negoziale destinata a regolare una serie indefinita di rapporti, perché l'offerta del capitale di mobilità (“zainetto”) riguardava e non potevano che riguardare (una parte individuata) degli iscritti al . E se anche le opportunità di capitalizzazione sono sorte nell'ambito CP_1 di un disegno generale di riorganizzazione del , ciò si è concretizzato in proposte che tenevano conto CP_1 delle posizioni individuali degli iscritti, dei loro “zainetti” e delle prestazioni in godimento, cosicché ogni proposta, necessariamente, ha dato luogo ad una singola vicenda negoziale, nell'ambito della quale l'iscritto poteva valutare l'offerta e scegliere se accettarla o meno o, al limite, formulare riserve e/o richieste di chiarimenti, di cui, tuttavia, nella specie non vi è traccia [cfr. ancora Cass. n. 2062/2014, che sulla base dei CP_ cennati principi ha escluso che <<… l'accordo concluso tra l' e il debitore di contributi previdenziali, mediante la sottoscrizione di una istanza di dilazione di pagamento su modulo a stampa predisposto dall'istituto, contenente la determinazione delle sanzioni civili dovute… [sia] riconducibile alla categoria dei contratti per adesione, in quanto il contribuente può contestare l'ammontare delle somme pretese e richiedere
modifiche più vantaggiose prima di sottoscrivere l'istanza, non potendosi considerare vessatoria (e come tale da approvare specificamente) la clausola di rinuncia ad eventuali, future eccezioni, trattandosi di vicenda negoziale vantaggiosa per entrambe le parti>>; e ha avallato la tesi della Corte di merito, secondo cui la specifica approvazione scritta della clausola non occorreva, <<… trattandosi di una vicenda negoziale
("accordo") che non presentava condizioni vessatorie per il contraente più debole, avendo il ricorrente prestato liberamente adesione al contenuto dell'istanza di dilazione predisposta dall' . CP_4
D'altra parte, l'accordo concluso tra il ricorrente e il prevedeva (almeno fino a prova contraria, CP_1 che tuttavia non vi è) vantaggi a favore anche dell'iscritto, consentendo allo stesso, ove interessati, di conseguire la somma una tantum in luogo della futura rendita vitalizia reversibile, costituente l'oggetto
(principale) del proprio diritto.
7.1. Deve aggiungersi che, allo stato della normativa, la disciplina in materia di clausole vessatorie, di cui all'art. 1341 co. 2 c.c., richiamato dall'art. 1342 co. 2 c.c., si applica ai contratti conclusi tra professionisti, tra imprenditori o tra “consumatori”, mentre nei casi di stipula del contratto tra un professionista o imprenditore, da un lato, e un consumatore, dall'altro, trova applicazione il Codice del consumo (cdc), di cui al d.lgs. n.
205/2006.
Anche se <<[v]a, in generale, rammentato che le modalità di tutela dei diritti di origine comunitaria non
debbono essere meno favorevoli delle forme di tutela previste per i diritti di natura interna (c.d. principio di effettività) e non debbono rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferito dall'ordinamento giuridico comunitario (c.d. principio di effettività)>> (Cass. ord. 5936/2024).
Non pare, in ogni caso, che le clausole di cui all'offerta del FONDO rientrino tra quelle indicate nell'elenco (tassativo) ex art. 1341 c.c., co. 2, perché non stabiliscono “… limitazioni di responsabilità [in caso di inadempimento], facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione”, e neppure “… sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni [qui non precisate], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Infatti, il termine decadenziale cui fa cenno l'attore è il termine stabilito dal FONDO per la conclusione dell'accordo individuale, cioè il termine di validità della proposta del FONDO stesso, mentre l'art. 1341 c.c. si riferisce a termini fissati per l'esercizio di diritti nascenti dal contratto.
Non si comprende, comunque, quali conseguenze favorevoli potrebbero derivare, per il ricorrente, dall'accertamento della nullità (parziale) delle clausole di decadenza, avendo egli pacificamente aderito alla proposta entro il termine indicato dal FONDO.
La rinuncia ad ogni ulteriore diritto connesso all'iscrizione al FONDO costituisce, poi, inevitabile conseguenza (anche legale) della “capitalizzazione”, oltre che portato della natura anche conciliativa dell'accordo (v. supra). Comunque, non si può considerare vessatoria la clausola di rinuncia ad eventuali, future eccezioni, nei casi in cui la vicenda negoziale sia vantaggiosa per entrambe le parti (v. Cass. n.
2062/2014, cit.).
7.2. Sebbene il ricorrente si dolga solo della mancata sottoscrizione delle clausole, richiamando la disciplina codicistica, appare opportuno, alla luce del principio iura novit curia, esaminare anche la disciplina del cdc, richiamando le motivazioni delle decisioni milanesi e soffermandosi su alcuni specifici aspetti.
Effettivamente, il ricorrente non ha neppure dedotto per quali ragioni le clausole da lui indicate avrebbero determinato a loro carico un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo concluso, tanto da doversi considerare vessatorie ai sensi del cdc. Squilibrio, peraltro, poco compatibile con le libere valutazioni consentite all'odierno attore, circa l'opportunità di accettare la proposta di capitalizzazione e di esclusione dal FONDO, con i relativi risvolti di tipo conciliativo.
Eppure, come indicato nelle sentenze del Tribunale di Milano, il giudizio sulla vessatorietà è
“individualizzante”, attiene al singolo negozio, per il modo in cui si è formato, per il suo oggetto, per le condizioni esistenti al momento della stipula e per il complesso delle clausole che lo costituiscono (v. art. 34, co. 1, cdc).
Inoltre, le valutazioni circa il carattere vessatorio della clausola non possono avere riguardo alla determinazione dell'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile (art. 34, co 2, cdc). Della chiara indicazione si è già detto. Non sembra dubitabile, poi, che qui si discuta proprio dell'oggetto dell'accordo di capitalizzazione, cioè del quantum spettante ai pensionati a fronte dell'uscita dal FONDO con rinuncia ad ogni ulteriore diritto e rivendicazione nei confronti di esso.
Le clausole evidenziate dal ricorrente non sembrano neppure ascrivibili al novero di quelle che, in base al cdc, si presumono vessatorie salvo prova contraria (art. 33 co. 2), ovvero si presumono tali anche se oggetto di specifica trattativa (art. 36 co. 2).
Infatti, quanto alla seconda categoria, non si contemplano clausole volte ad escludere o limitare le azioni del “consumatore” nei confronti del FONDO in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto;
comunque, la somma pattuita è stata pacificamente corrisposta.
Quanto alla prima categoria, senza che occorra riportarne qui l'elenco completo, basti osservare che l'accordo non limita o esclude l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore e neppure sancisce a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova;
per le ragioni già esaminate.
Fermo restando che, secondo il cdc (art. 34 cc. 3 e 4), non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge (v. supra).
Valgono anche in questo caso, inoltre, le osservazioni in merito alla mancata prospettazione delle utilità che potrebbero derivare al ricorrente dall'accertamento della nullità (“di protezione”) delle clausole indicate dagli stessi.
Se anche dovessero ritenersi nulle le “rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo”, la carenza di deduzioni circa i differenti elementi su cui il (corretto) calcolo si sarebbe dovuto fondare non permetterebbe comunque l'accoglimento delle domande di pagamento di maggiori somme, di cui al ricorso.
Del tutto inutile, poi, sarebbe l'accertamento della nullità della clausola relativa al “differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale”, atteso che non risulta e non è stato neppure dedotto che il se ne sia mai avvalso. CP_1 8. Neppure la domanda ex art. 2041 c.c., proposta dal ricorrente in via di subordine, può trovare accoglimento.
Essa è inammissibile e deve essere per ciò rigetta, perché “… l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità, per la sua natura complementare e sussidiaria (v.
Cass., 8/3/1980, n. 1552) può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico (e non già meramente generico: v., da ultimo, Cass., 7/1/2020, n. 84), idoneo a far valere il
diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro (v. Cass.,
9/6/1981, n. 3716; Cass., 8/3/1980, n. 1552; Cass., 4/5/1978, n. 2087), come quando ad avvantaggiarsi
dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa ( v. Cass., 22/10/2021, n.
29672; Cass., 16/12/1981, n. 6664). In altri termini, presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza - accertabile anche d'ufficio - di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o
prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (sicché è ammissibile quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.: v.
Cass., 22/10/2021, n. 29672)” (Cass. ord. n. 14944/2022).
Nella specie, alla luce di quanto già ampiamente osservato e delle stesse deduzioni del ricorrente, la pretesa attrice attiene a possibili vizi del consenso alla base della conclusione dell'accordo individuale del
2021, nonché alla (asserita) responsabilità del per (parziale) inadempimento degli obblighi assunti CP_1 con l'Accordo di capitalizzazione del 2019 e con i menzionati accordi del 2021. Onde fa difetto il requisito della
“residualità”.
Peraltro, il fruttuoso esperimento dell'azione generale ex art. 2041 c.c. presupporrebbe altresì la prova della locupletazione del FONDO. Ma il ricorrente non ha dedotto elementi sufficientemente specifici, relativi alla propria situazione “contributiva”, personale e familiare, sulla base dei quali possa valutarsi se e perché le somme liquidate siano state inferiori a quelle ipoteticamente spettanti e quale sia stato il vantaggio conseguito dal stesso, che peraltro non ha finalità lucrative e ha dedotto l'esaurimento delle proprie risorse CP_1 finanziarie in caso di adesione di tutti gli iscritti alle proposte di “capitalizzazione” (v. supra). Cosicché, semmai, si potrebbe ipotizzare un vantaggio a favore di altri iscritti, piuttosto che del . CP_1
Anche sotto questo aspetto, dunque, la domanda di arricchimento deve essere rigettata.”.
Per le suesposte ragioni le domande sono infondate e pertanto il ricorso deve essere respinto.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice definendo il giudizio, ogni diversa domanda eccezione respinta, respinge il ricorso, compensa tra le parti le spese di lite.
Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione Genova, 19/2/2025
Il Giudice
Margherita Bossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Margherita Bossi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 893/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio, R.G. Parte_1
10909/2023 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, dall'avv. Carlo di Leo e dall'avv. Antonio Norscia, nonché elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito a Trani in Via Aldo Moro n. 10
-ricorrente-
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. CP_2
, con sede legale in Genova, Via Dante, 1, e Direzione Generale in Milano, Viale Liguria, 26,
[...] rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco Giammaria, del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Cesare Dino Bosio sito in Genova, Via
Palestro 2/9
-convenuto-
Motivi della decisione
A seguito di pronuncia d'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, il ricorrente, con ricorso in riassunzione ha convenuto in giudizio il Controparte_1
(nel seguito, per brevità, anche solo il “ ”), deducendo di essere stato
[...] CP_1 beneficiario di trattamento pensionistico a carico del convenuto, cui era iscritto quale ex dipendente della essendo andato in quiescenza in data 1.12.2022, e di avere aderito, entro il 30.6.2021, Controparte_3 alla proposta del , di optare per la “trasformazione del regime previdenziale da capitalizzazione CP_1 collettiva a capitalizzazione individuale, come da progetto di concentrazione relativo ai Fondi Pensione di gruppo” e dunque per la confluizione del capitale di mobilità (cosiddetto zainetto) nella posizione personale della Sezione a Contribuzione, importo che tuttavia si è rilevato essere notevolmente inferiore a quanto spettantegli in virtù di un calcolo aderente al suo specifico profilo professionale. Ha chiesto pertanto, che sia accertato il suo diritto “alla rideterminazione del maggior capitale di mobilità, rispetto a quello già indicato nella missiva di Maggio 2021” e conseguentemente si condanni il a CP_1 conferire nella posizione personale e/o a liquidare l'importo di euro lordi 124.722,81, oltre accessori.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che:
-il , con missiva del maggio 2021, quando lo stesso era ancora in servizio lavorativo, ha prospettato CP_1 la possibilità della detta opzione, indicando la data del 30.6.2021 quale termine ultimo per l'adesione (termine decadenziale);
- la missiva indicava l'ammontare del cosiddetto “zainetto” in € 135.430,81, quantificato e certificato dall'Attuario incaricato dalla data del 31/12/2020;
- il Fondo ha fatto confluire l'importo proposto nella suddetta missiva di Maggio 2021, nella posizione personale della Sezione a Contribuzione;
-l'ammontare proposto dal è notevolmente inferiore a quanto sarebbe spettato, sulla base CP_1 dell'ammontare della sua situazione contributiva, aspettativa di vita sua e del suo nucleo familiare, ammontare che è stato calcolato in violazione degli obblighi assunti dal con l'Accordo sulla capitalizzazione del CP_1
12.9.2019, in base al quale il capitale di mobilità sarebbe stato inizialmente calcolato dal Fondo sulla base di
“sei profili tipo” – invero con parametri assolutamente generici - e poi “costruito in funzione delle specifiche caratteristiche dell'interessato” (art. 4, comma 2 e ss.).
-la proposta è stata accettata a causa dell'“omessa informazione sulle effettive conseguenze previdenziali”, che lo ha indotto in errore, complice l'esiguo termine concesso per l'esercizio dell'opzione (nullo ex art. 2965
c.c.);
-inoltre, “il procedimento negoziale è stato certamente connotato da profili di vessatorietà come tali implicanti la necessità di una doppia sottoscrizione dell'accordo adesivo in difetto della quale lo stesso è da ritenersi invalido, poiché in violazione degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., in particolare in riferimento alle condizioni di cui alla proposta di Maggio 2021: a) al termine decadenziale di accettazione ex adverso prospettato;
b) all'ammontare dell'importo lordo offerto;
c) al differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale da parte del Fondo;
d) alle rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo”;
-in subordine, la condotta del può esser qualificata come indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. CP_1
Il si è ritualmente costituito nel giudizio in riassunzione, chiedendo la reiezione della domanda CP_1 attrice, perché inammissibile e comunque infondata nel merito e sfornita di prova.
Secondo il convenuto, in particolare:
-le somme sono state proposte e liquidate, a beneficio del ricorrente, in ottemperanza all'Accordo del
12.9.2019, in base al quale doveva tenersi conto delle specifiche caratteristiche di ciascun interessato, ma anche del “livello di patrimonializzazione del Fondo Pensione di Gruppo” e delle “capacità di redditività dello stesso”;
-la comunicazione di maggio 2021 conteneva ogni utile informazione, concedeva per la scelta (e quindi l'esercizio della facoltà di trasformazione del regime previdenziale del ricorrente) un termine ragionevole e prevedeva, in caso di esercizio dell'opzione, la rinuncia al trattamento pensionistico e ad ogni ulteriore pretesa nei confronti del , anche per ricalcolo dell'importo dello “zainetto” individuale;
tali rinunce erano CP_1 chiaramente indicate anche nel modulo di adesione sottoscritto dall'odierno ricorrente;
-tra il ricorrente ed esso vigono dunque gli accordi individuali del 2021, conclusi per effetto CP_1 dell'accettazione dell'offerta di maggio 2021, pienamente valida ed efficace, nell'insussistenza di alcun vizio del consenso, neppure invocato da controparte, che non ha proposto domanda di annullamento, neppure a fronte delle “rinunzie”;
-detti accordi non prevedono condizioni generali di contratto, non integrano moduli o formulari e non contengono clausole vessatorie;
-la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. è inammissibile per carenza del requisito della “residualità”.
La causa è stata istruita documentalmente.
La vertenza, quindi, è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno infine insistito nelle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Le medesime questioni oggetto della presente causa sono già state affrontate da questo Tribunale in causa analoga RG n. 888/2024 e definite con pronuncia di questo Tribunale n. 132/2025, estensore dott. Stefano
Grillo, alle cui condivisibili ed esaustive motivazioni ci si richiama integralmente:
“2. Le principali questioni oggetto della presente vertenza sono già state affrontate dal Tribunale di
Milano, in vertenze sovrapponibili alle odierne, definite con sentenze prodotte in copia nel presente giudizio (
…), alle cui motivazioni, del tutto condivisibili appare utile fare riferimento: il ricorrente sembra lamentare un non meglio precisato vizio del consenso, connesso all'errata quantificazione dell'importo della capitalizzazione, con conseguente diritto alla “rideterminazione del capitale di mobilità”, ma <hanno omesso di impugnare il contratto e le rinunce in esso contenute. E difatti la domanda di “rideterminazione del maggior capitale” presuppone e conferma la piena efficacia delle pattuizioni intervenute che non sono state poste in discussione. È evidente allora che qualsiasi pretesa diversa da quelle scaturenti dalle previsioni contrattuali in questione presuppone un eventuale accertamento dell'invalidità delle medesime, che non è stato richiesto. I ricorrenti rilevano che sarebbero stati indotti in rilevante errore dalla condotta del resistente. Anche a voler ritenere fondata la sussistenza di un errore gli istanti avrebbero CP_1 dovuto formulare una domanda di annullamento del contratto, che nel caso di specie non è stata proposta>>
[Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, pubbl. 20.11.2024; conf. Trib. Milano sent. n. 4037/2024 pubbl.
7.10.2024 e
Trib. Milano sent. n. 2108/2024 del 22.4.2024, secondo cui la domanda di annullamento del contratto, non proposta, è invece l'<unico rimedio che l'ordinamento ricollega alla conclusione di un accordo in presenza di volontà viziata da errore, violenza o dolo (cfr. artt. 1427 e ss. c.c.)>>];
-peraltro, indotto la parte a contrarre sulla base di una volontà non corrispondente alle effettive intenzioni, i ricorrenti qualificano quale errore una circostanza che appare essere una valutazione personale errata sulla convenienza del contratto, la quale non incide sulla validità del consenso>> (Trib. Milano, sent. n. 5187/2024,
cit.);
-il ricorrente asserisce che avrebbero avuto poco tempo per comprendere il profilo economico e finanziario dell'operazione, ma <“l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in
quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento
tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio” (Cfr. Cass. sentenza n. 5139/2003). L'errore costituisce un vizio della volontà che ricorre nell'ipotesi in cui il processo formativo della decisione di una parte di addivenire alla stipulazione di un negozio giuridico sia stato caratterizzato una falsa o mancata conoscenza di elementi di fatto o di diritto concernenti il negozio da essa compiuto. Ai fini della rilevanza l'errore deve essere necessariamente essenziale (art. 1429 c.c.) e riconoscibile (art. 1431 c.c.): nei casi in cui tali due elementi non siano ravvisabili, esso non è rilevante. Per tali ragioni non è ipotizzabile una causa di annullabilità ed il negozio giuridico resterà in vigore, efficace e vincolante. Nel caso di specie i ricorrenti non lamentano di avere errato né sulla natura, né sugli effetti dell'accettazione dell'opzione di capitalizzazione della propria posizione previdenziale presso il Fondo resistente, e quindi non prospettano in alcun modo che fosse viziata la propria volontà di accettare la proposta ricevuta dal Fondo>> (Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, cit.);
-<<[i] ricorrenti sono stati posti nella condizione, da parte del Fondo, di conoscere tutti gli elementi
necessari per poter effettuare una consapevole valutazione in ordine alla convenienza o meno di accettare la proposta di capitalizzazione de qua. Se i ricorrenti non fossero stati convinti della convenienza dell'accettazione della proposta in esame, ben avrebbero potuto declinare l'offerta e continuare a percepire il trattamento pensionistico in corso di erogazione. Per queste ragioni va esclusa la sussistenza di alcun vizio della volontà. Peraltro non è dato comprendere in cosa sarebbe consistita la paventata “induzione all'adesione” della capitalizzazione da parte del Fondo dedotta nei ricorsi. Infatti il concetto di “induzione” implica una pressione psicologica sul soggetto che deve prendere le proprie determinazioni: nulla è stato specificato sul punto>> (Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, cit.);
-le prospettazioni in fatto circa le condotte ascrivibili al convenuto, di cui al ricorso, sono generiche, non essendo stato specificato quali siano state le asserite condotte decettive adottate dal CP_1 indicate genericamente come “omessa informazione sulle effettive conseguenze previdenziali”, unitamente all'assegnazione di un termine di accettazione ritenuto troppo breve. Sotto il profilo informativo è invece sufficiente osservare che la lettera datata “maggio 2021” (…) contiene la chiara indicazione della somma lorda
e di quella netta spettante e le altre informazioni necessarie per la valutazione della proposta. Vi si legge, inoltre, che l'adesione all'opzione “comporta come effetto prioritario, oltre a quanto ulteriormente previsto in chiusura di questa comunicazione, la cessazione del Suo trattamento pensionistico” (…). Inoltre si specifica che “In assenza di adesione da parte Sua alla presente offerta entro la data sopra indicata, Lei mantiene i diritti rivenienti dalla Sua iscrizione al Fondo e quindi anche a percepire la pensione mensile, riguardo alla quale ci corre l'obbligo di evidenziare, in ottica di trasparente informativa, che l'entità della stessa è soggetta alle oscillazioni negative, ad oggi previste dal Piano di Convergenza sino al 2022, e che non possiamo escludere si verifichino ulteriormente, stante anche le modeste aspettative sull'andamento dei mercati finanziari”…>> (Trib. Milano sent. n. 4037/2024 cit);
-<<[i]l termine di adesione non appare, poi, esiguo, considerato che l'offerta è datata maggio 2021 ed il termine per aderire è fissato al 15 luglio 2021>> (Trib. Milano sent. n. 4037/2024 cit.);
-il ricorrente dell'importo della capitalizzazione della posizione previdenziale, perché l'Attuario avrebbe tra l'altro utilizzato dati individuali non rispondenti alla loro specifica situazione. I ricorrenti omettono, tuttavia, di dedurre e riferire quali sarebbero i dati individuali non considerati che sarebbero in concreto determinanti ai fini del suddetto calcolo. Inoltre, gli istanti non deducono né tanto meno dimostrano alcuni dati rilevanti ai fini del calcolo come la tipologia di pensione in godimento, l'importo del suddetto trattamento pensionistico e la decorrenza dello stesso, la disciplina del Fondo applicabile, ovvero i criteri di determinazione del proprio trattamento pensionistico, nonché il proprio stato di famiglia. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui il Giudice decide iuxta alligata et probata, ossia soltanto in base alle allegazioni delle parti:
più precisamente, la produzione di un documento vale soltanto a dimostrare una circostanza ritualmente allegata nello scritto difensivo, ma non vale a sostituire o sanare il difetto di allegazione. La produzione documentale è utile soltanto a provare fatti ritualmente allegati e non ad introdurre in modo surrettizio fatti nuovi. In sostanza, laddove difetti totalmente qualsivoglia allegazione, è inammissibile il documento che
dovrebbe servire a provare le circostanze non allegate>> (Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, cit);
-<<infondate infine sono le asserzioni in materia di vessatoriet come correttamente statuito dalla sentenza del tribunale milano n. e ed ingiustificato arricchimento mancando tutto nel caso specie il requisito della residualit sul>
punto, il richiamo alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4037/2024 appare opportuno, laddove viene statuito che “Allo stesso modo la prospettazione della “invalidità” dell'accordo per effetto della presenza di clausole vessatorie prive di doppia sottoscrizione è priva di deduzioni per quanto riguarda il rimedio invocato, considerato che anche sotto tale profilo si chiede unicamente il pagamento del differenziale asseritamente
dovuto secondo i propri conteggi. Come è noto, il Codice civile (art. 1341 c. 2 c.c.) considera inefficaci le clausole vessatorie non dotate di doppia sottoscrizione. La giurisprudenza ritiene, con orientamento costante, che la mancata specifica approvazione sia causa di nullità. Si tratta di una nullità parziale, che non travolge il resto del contratto>> (Trib. Milano, sent. n. 5187/2024, cit.);
-
(cfr. art. 36 CDC). Nel caso di specie la vessatorietà è stata, del tutto genericamente, lamentata con riferimento: “a) al termine decadenziale di accettazione ex adverso prospettato;
b) all'ammontare dell'importo lordo offerto;
c) al differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale da parte del Fondo;
d) alle rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo”. L'eccezione non è corredata da deduzioni specifiche in ordine ai profili di vessatorietà che, secondo i ricorrenti, sarebbero rilevabili in relazione alle singole clausole citate.
L'ammontare dell'importo lordo offerto, in particolare, attiene alla quantificazione dell'offerta che il ricorrente era libero di accettare o meno, conservando in caso negativo il proprio trattamento pensionistico: non si vede, pertanto, quale possa essere il profilo di vessatorietà, stante la piena libertà dell'iscritto al Fondo a non concludere l'accordo sulla base delle condizioni prospettate. Inoltre, non è stato chiarito in quale modo
l'eventuale inefficacia delle singole clausole sopra indicate potrebbe condurre al ricalcolo del capitale”>> (Trib.
Milano, sent. n. 5187/2024, cit.);
-è fondata l'eccezione di decadenza del resistente: <le parti hanno stipulato accordi contrattuali, manifestando gli odierni ricorrenti, a fronte della proposta del FONDO di capitalizzazione della posizione previdenziale, un'accettazione espressa, senza alcuna riserva, dichiarando di essere pienamente consapevoli della portata dell'opzione e di rinunciare a qualsiasi diritto, direttamente o indirettamente connesso alla posizione previdenziale, incluso quello al ricalcolo della capitalizzazione pensionistica (v. moduli di adesione); si tratta di rinunce aventi oggetto specifico e determinato, nonché pienamente consapevoli “in quanto i ricorrenti sono stati posti nella condizione di conoscere dettagliatamente gli effetti del negozio sottoscritto, avendo peraltro avuto tutto il tempo necessario per valutare l'aspetto della convenienza” (Trib. Milano, sent.
n. 5187/2024, cit.; conf. Trib. Milano sent. n. 4037/2024 cit.; Trib. Milano sent. n. 2108/2024 cit.).
-<<non stato infine allegato alcun profilo di nullit tale accordo sotto il delle modalit conclusione dello stesso o dell posizione da parte del fondo se non nei limiti prospettazioni esaminate>> (Trib. Milano sent. n. 4037/2024 cit.);
-<<va infine osservato che i ricorrenti in sede di discussione hanno dedotto quella esercitata sarebbe un adempimento. si tratta prospettazione tardiva peraltro risulta anch infondata considerato quanto offerto ed accettato termini capitale stato pacificamente integralmente erogato a ciascuno ricorrente>> (Trib. Milano sent. n. 4037/2024 cit.).
3. Come accennato, risultano così già affrontati i principali temi che caratterizzano la vertenza, la cui peculiarità consiste, a ben vedere, nella proposizione di un'azione di adempimento, di un'obbligazione (di pagamento di una somma, maggiore di quella corrisposta) differente, tuttavia, da quella insorta a seguito del negozio stipulato dalla parte, in conseguenza dell'adesione dell'iscritto alla proposta di “trasformazione del regime previdenziale da capitalizzazione collettiva a capitalizzazione individuale” (zainetto), del maggio 2021;
L'assenza di riferimenti, in ricorso, ad un eventuale diritto al risarcimento del danno, porta ad escludere, in effetti, che si sia inteso attuare il rimedio della "exceptio doli specialis seu preteriti", <<…la quale indica … il dolo commesso al tempo della conclusione dell'atto, ed è diretta a far valere (in via di azione o eccezione) l'esistenza di raggiri impiegati per indurre un soggetto a porre in essere un determinato negozio, al fine di ottenerne l'annullamento, ovvero a denunziare la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, la quale assume rilievo, quale dolo incidente, nel caso in cui l'attività ingannatrice abbia influito su modalità del negozio che la parte
non avrebbe accettato, se non fosse stata fuorviata dal raggiro, e non comporta l'invalidità del contratto, ma la responsabilità del contraente in mala fede per i danni arrecati dal suo comportamento illecito, i quali vanno commisurati al minor vantaggio e al maggior aggravio economico subiti dalla parte che ne è rimasta vittima,
salvo che sia dimostrata l'esistenza di danni ulteriori, collegati a detto comportamento da un nesso di consequenzialità diretta>> (Cass. n. 5273/2007).
Come si accennava, il ricorrente pretende dal il pagamento di somme ulteriori, cui ritiene di CP_1 avere diritto, evidentemente, sulla base dell'Accordo di capitalizzazione del 12.9.2019 (doc. 5 ric.) - e sulla fondatezza di tale deduzione si dovrà tornare -, senza porsi il problema della vigenza ed efficacia dei negozi
(individuali) del 2021 e dei loro contenuti (anche abdicativi).
Eppure, la pronuncia di annullamento ha effetto costitutivo (a differenza di quella di nullità), cosicché per rimuovere gli accordi e le rinunzie, in quanto invalidi a causa di vizi del consenso, gli attori avrebbero dovuto proporre domanda di annullamento. Tanto vale, in effetti, anche per gli atti unilaterali, cui, ai sensi dell'art. 1324 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le regole in materia di contratti.
3.1. Sembra comunque, anche alla luce dell'iter che ha condotto alla conclusione dell'accordo di capitalizzazione del 2021, che le rinunzie siano parte di negozi unitari, aventi anche natura transattiva. Infatti, come dedotto dal convenuto, l'Accordo del 12.9.2019 (doc. 5 ric. e doc. 2 conv.) prevedeva: “al fine dell'esercizio dell'opzione, si procederà mediante l'effettuazione di conciliazioni individuali da rendersi avanti la Commissione Paritetica di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro (…)” (cfr. la “Nota a verbale”, pag. 4, doc. n. 2 art. 2, pag. 3).
Con successivo “Verbale integrativo degli Accordi sottoscritti in data 12.9.2019 sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e sulla trasformazione del regime previdenziale degli iscritti ai fondi pensione interessati dal processo di concentrazione nel Fondo Pensione di Gruppo”, del 20.4.2021 (doc. 3 conv.), (solo) alla luce dell'emergenza pandemica, che ostacolava lo svolgimento di conciliazioni individuali, si è convenuto, all'art. 2, che “in sostituzione del processo di conciliazione di cui agli Accordi sottoscritti in data 12.9.2019 in ordine all'esercizio dell'opzione sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e sulla trasformazione del regime previdenziale da parte degli iscritti interessati, le Parti concordato di adottare lo scambio formale di proposta e relativa accettazione tramite lettera raccomandata A/R”.
In giurisprudenza si è attribuita, in effetti, natura sostanzialmente transattiva ad accordi analoghi. Ad esempio, Cass. n. 24942/2023 ha avallato l'interpretazione in tal senso di un accordo comportante l'estinzione di ogni obbligo del Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli, in conseguenza dell'accettazione da parte dell'iscritto di una somma una tantum, in quanto conforme ai canoni dell'art. 1362 cod. civ. e fedele alla comune intenzione delle parti, esternata in pattuizioni (in base a quanto desumibile dalla motivazione della sentenza) analoghe a quelle in questione. E ha richiamato, a sostegno, la giurisprudenza della Sezione tributaria della S.C. <«secondo la quale la prestazione di capitale che il Fondo di previdenza complementare… effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo
(sostanzialmente transattivo e comunque) risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (comunemente denominato “zainetto”), costituisce, ai sensi dell'art. 6 T.U.I.R., comma
2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa”, cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, posto che in realtà, con la liquidazione del cosiddetto “zainetto”, l'ex dipendente del Banco di Napoli, pur potendo beneficiare della pensione integrativa mensile, che sarebbe stata assoggettata a tassazione secondo l'aliquota marginale, opta per l'estinzione anticipata di ogni pretesa con il pagamento in un'unica soluzione di una somma concordata ed accettata (v. ex multis Cass. n. 11156 del 2010; n. 29614 del 2011; n. 16819 del 2017)»
(ordinanza n. 18383 del 2022, cit.)>>.
3.2. Potrebbe venire in considerazione, allora, il tema dell'eventuale invalidità delle rinunce o transazioni, a prescindere dai vizi del consenso, ex art. 2113 c.c.; invalidità che, tuttavia, non è stata neppur essa invocata dal ricorrente, che anzi ha ribadito di agire non per fare valere vizi degli atti conclusi, ma per il solo “adempimento”.
Vi sono, comunque, buone ragioni per ritenere che si versi al di fuori delle ipotesi di annullabilità ex art. 2113
c.c.
Innanzitutto, la disciplina di cui alla norma è dettata a tutela della “posizione di soggezione [del lavoratore] nei confronti del datore di lavoro” (v., ex plurimis, Cass. n. 13616/2002), mentre nella presente vertenza si tratta dei rapporti tra gli iscritti e il , che è soggetto diverso dall'ex datore di lavoro, CP_1 caratterizzato da struttura e finalità del tutto differenti (tanto che l'ex datore di lavoro non è stato neppure convenuto in giudizio).
Ai sensi degli artt. 2 e 3 dello Statuto del FONDO 2016 (doc. 4 ric.): -(art. 2 Forma giuridica) “1. Il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo CP_1 svolge, con propria autonomia giuridica e patrimoniale ai sensi degli artt. 14 e seguenti del C.C. e nel rispetto della normativa vigente in materia di previdenza complementare, le attività indicate negli articoli seguenti a favore degli Iscritti ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP al n. 1101, I° Sez. speciale - Fondi Pensione preesistenti”;
-(art. 3 Scopo) “1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli Iscritti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari al sistema obbligatorio secondo le previsioni contenute nella Parte
3ª, Sezione I a capitalizzazione collettiva e Sezione II a capitalizzazione individuale, del presente statuto. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli
Iscritti stessi e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare e dal presente statuto. Il Fondo non ha scopo di lucro”.
Ancora, l'ambito dell'annullabilità ex art. 2113 c.c. è delimitato dall'inerenza delle rinunzie e transazioni a “… diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile”.
La vertenza riguarda, piuttosto che diritti del prestatore di lavoro, diritti dell'iscritto al , relativi CP_1
a prestazioni di previdenza complementare. E neppure è stato dedotto quali disposizioni inderogabili della legge o della contrattazione collettiva sarebbero all'origine del diritto del ricorrente al maggior importo rivendicato.
Peraltro, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 5.12.2005, n. 252, i lavoratori “assunti antecedentemente al 29 aprile
1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421”, hanno mantenuto “la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale…”; onde per essi non v'è una disposizione inderogabile che precluda la “capitalizzazione”.
3.3. In ogni caso, come anche nelle vicende esaminate dal Tribunale di Milano, la convenuta ha proposto fondata eccezione di decadenza, atteso che, a fronte della stipula dell'accordo di capitalizzazione, da parte del ricorrente (in quiescenza dal 1.12.2022), entro il 30.6.2021, le contestazioni di controparte sono state avanzate la prima volta con il ricorso del 15.11.2023 e notificato in data 23.11.2023, oltre dunque il termine semestrale ex art 2113 c.c.
4. Tanto meno, trattandosi di prestazioni di previdenza complementare, può ipotizzarsi la nullità delle rinunzie/transazioni, perché concernenti diritti indisponibili, quali, invece, sono quelli propri del differente settore della previdenza obbligatoria.
Le forme pensionistiche complementari, pur collocate nell'alveo dell'art. 38 Cost. (secondo la teoria della
"funzionalizzazione della previdenza complementare": cfr. Corte cost. n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), trovano il loro referente normativo nel d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che prevede l'adesione “libera e volontaria” (cfr. Cass. 16116/2023).
5. Ad ogni buon contro, tornando per un attimo ai vizi del consenso ed in particolare all'errore e/o al dolo, essi non sono stati oggetto di specifiche deduzioni e offerte di prova, poiché il ricorrente si è limitato ad accennare a condotte “decettive” o di “induzione” alla stipula, a carenze informative e a tempi di decisione troppo stringenti, che - come ben evidenziato dal Tribunale di Milano - non trovano tuttavia riscontro documentale e neppure corrispondenza nelle fattispecie legali ex art. 1427 ss. c.c.
Se qualche “errore” vi è stato, si è trattato di errore di valutazione in merito alla convenienza economica della scelta a favore della “capitalizzazione” che era, comunque, rimessa alla volontà del singolo iscritto.
Peraltro, il ricorso è privo di qualsivoglia indicazione in merito, concentrandosi ogni attenzione sui criteri di calcolo del capitale, cui il non si sarebbe attenuto. Ma l'accordo concluso tra le parti entro il 30.6.2021 CP_1 prevedeva, appunto, la facoltà di optare per la “trasformazione del regime previdenziale da capitalizzazione collettiva a capitalizzazione individuale, come da progetto di concentrazione relativo ai Fondi Pensione di gruppo” e dunque per la confluizione del capitale di mobilità (cosiddetto zainetto) nella posizione personale della Sezione a Contribuzione. Seguiva, nella proposta, l'indicazione: della somma offerta;
l'importo lordo;
dell'avvenuta quantificazione e certificazione di essa, alla data del 31.12.2020, da parte dell'“Attuario
Incaricato”; degli effetti dell'opzione, consistenti nella rinuncia, oltre che al trattamento pensionistico, ad ogni ulteriore pretesa verso il , riconducibili alla cessata iscrizione alla Sezione a Capitalizzazione CP_1
Collettiva.
Come anticipato, nulla si sa circa l'effettiva “convenienza economica” dell'accordo concluso tra il convenuto e il ricorrente, avente ad oggetto la rinuncia alla pensione e ad ogni altro diritto nei confronti del
, in cambio di una somma capitale. E non è neppure contestato che la somma offerta e corrisposta CP_1 fosse quella quantificata dall'Attuario appositamente incaricato.
5.1. L'assenza di qualsivoglia riserva o richiesta di concessione di uno spatium deliberandi maggiore, da parte dell'odierno ricorrente, in sede di valutazione e di adesione alla proposta del FONDO, semplicemente accettata entro il termine comunicato del 30.6.2021, dimostra, poi, che l'aspetto temporale non ha creato difficoltà e non ha reso “eccessivamente difficile… l'esercizio del diritto” (v. art. 2965 c.c.) e che l'oggetto dell'offerta era ben chiaro, nella sua sostanziale semplicità, ed ha incontrato il favore dell'iscritto. Il ripensamento tardivo non può avere rilievo giuridico (v., per un'ipotesi di “riserva” apposta da un contraente, all'atto dell'accettazione dell'offerta di capitalizzazione, Cass. n. 24942/2023, che pur ha escluso che detta riserva potesse <<… alterare l'in idem placitum consensus che si è formato su un preciso assetto dei rapporti tra le parti>>).
5.2. Si aggiunga che – potrebbe dirsi ontologicamente - <l'accettazione dell'importo capitale estingue la prestazione originaria, dovuta con cadenza periodica, ed estingue per il futuro anche i suoi accessori…, che sono indissolubilmente legati alla prestazione principale e concorrono a integrare il sistema perequativo legale vigente, accrescendo l'importo degli assegni di pensione…
Nell'accordo di capitalizzazione, indagato alla luce della sua causa concreta, è insita un'efficacia estintiva, che investe tanto la pensione integrativa quanto i suoi accessori, per il periodo posteriore alla capitalizzazione>> (Cass. n. 24942/2023, cit.).
L'oggetto dell'offerta e le sue conseguenze, dunque, sono stati e non potevano essere che quelli
(come, del resto, da già richiamata previsione legislativa: v. art. 23 d.lgs. n. 252/2005 e previgente disciplina di cui all'art. 7, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124) e la comunicazione del del CP_1 maggio 2021 li delineava in modo assolutamente chiaro.
6. Per mero scrupolo di completezza, è il caso di richiamare le motivazioni dei precedenti milanesi anche in merito alla carenza, in ricorso, di specifiche deduzioni circa i dati individuali di cui, erroneamente, l'Attuario incaricato dal non avrebbe tenuto conto: carenza tale, di per sé, da impedire l'accertamento CP_1 dell'eventuale diverso importo del capitale di mobilità (“zainetto”).
Né il ricorrente può supplire a tale insanabile difetto di allegazione e prova mediante la richiesta di acquisizione della comparsa originaria del Fondo in relazione alla posizione del dott. Leo (RG 885/2024 Trib.
Genova sez. Lav.), trattandosi di domanda inammissibile, concernente documenti irrilevanti a fronte della decadenza dalle menzionate facoltà di allegazione e prova.
7. Occorre affrontare anche il tema dell'eventuale vessatorietà degli accordi conclusi dalla parte entro il 30.6.2021. La difesa attrice sul punto è estremamente scarna. Il ricorso così si esprime: “… il procedimento negoziale è stato certamente connotato da profili di vessatorietà come tali implicanti la necessità di una doppia sottoscrizione dell'accordo adesivo in difetto della quale lo stesso è da ritenersi invalido, poiché in violazione degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., in particolare in riferimento alle condizioni di cui alla proposta di Maggio
2021: a) al termine decadenziale di accettazione ex adverso prospettato;
b) all'ammontare dell'importo lordo offerto;
c) al differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale da parte del Fondo;
d) alle rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo”.
Non sembra, innanzitutto, che la menzionata offerta contenesse o richiamasse “condizioni generali di contratto”, ovvero abbia dato luogo ad un contratto concluso mediante moduli o formulari. Si tratta, a ben vedere, quanto alla comunicazione del FONDO, di due facciate di testo, scritte con caratteri medio-grandi e con normale spaziatura, in cui – come visto – era tuttavia delineata l'intera disciplina dell'accordo proposto, già esaminata. Disciplina, peraltro, modulata caso per caso, mediante comunicazioni indirizzate ai singoli iscritti e contenenti ciascuna l'indicazione della somma offerta al destinatario. Il fatto che gli effetti e le modalità di pagamento fossero disciplinati uniformemente per il ricorrente è conseguenza pressoché necessaria dell'operazione intrapresa dal e del meccanismo della “capitalizzazione”, come pure è stato CP_1 osservato.
La Suprema <<… Corte ha più volte affermato che possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto
quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale
(se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due
contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (Cass. 16 febbraio 2001 n. 2294; Cass. 6 dicembre 2001 n. 15488; Cass. 15
febbraio 2002 n. 2208; Cass. 19 maggio 2006 n. 11757; Cass. 23 maggio 2006 n. 12153)>> (Cass. n.
2062/2014).
Nella specie, non si può parlare di una struttura negoziale destinata a regolare una serie indefinita di rapporti, perché l'offerta del capitale di mobilità (“zainetto”) riguardava e non potevano che riguardare (una parte individuata) degli iscritti al . E se anche le opportunità di capitalizzazione sono sorte nell'ambito CP_1 di un disegno generale di riorganizzazione del , ciò si è concretizzato in proposte che tenevano conto CP_1 delle posizioni individuali degli iscritti, dei loro “zainetti” e delle prestazioni in godimento, cosicché ogni proposta, necessariamente, ha dato luogo ad una singola vicenda negoziale, nell'ambito della quale l'iscritto poteva valutare l'offerta e scegliere se accettarla o meno o, al limite, formulare riserve e/o richieste di chiarimenti, di cui, tuttavia, nella specie non vi è traccia [cfr. ancora Cass. n. 2062/2014, che sulla base dei CP_ cennati principi ha escluso che <<… l'accordo concluso tra l' e il debitore di contributi previdenziali, mediante la sottoscrizione di una istanza di dilazione di pagamento su modulo a stampa predisposto dall'istituto, contenente la determinazione delle sanzioni civili dovute… [sia] riconducibile alla categoria dei contratti per adesione, in quanto il contribuente può contestare l'ammontare delle somme pretese e richiedere
modifiche più vantaggiose prima di sottoscrivere l'istanza, non potendosi considerare vessatoria (e come tale da approvare specificamente) la clausola di rinuncia ad eventuali, future eccezioni, trattandosi di vicenda negoziale vantaggiosa per entrambe le parti>>; e ha avallato la tesi della Corte di merito, secondo cui la specifica approvazione scritta della clausola non occorreva, <<… trattandosi di una vicenda negoziale
("accordo") che non presentava condizioni vessatorie per il contraente più debole, avendo il ricorrente prestato liberamente adesione al contenuto dell'istanza di dilazione predisposta dall' . CP_4
D'altra parte, l'accordo concluso tra il ricorrente e il prevedeva (almeno fino a prova contraria, CP_1 che tuttavia non vi è) vantaggi a favore anche dell'iscritto, consentendo allo stesso, ove interessati, di conseguire la somma una tantum in luogo della futura rendita vitalizia reversibile, costituente l'oggetto
(principale) del proprio diritto.
7.1. Deve aggiungersi che, allo stato della normativa, la disciplina in materia di clausole vessatorie, di cui all'art. 1341 co. 2 c.c., richiamato dall'art. 1342 co. 2 c.c., si applica ai contratti conclusi tra professionisti, tra imprenditori o tra “consumatori”, mentre nei casi di stipula del contratto tra un professionista o imprenditore, da un lato, e un consumatore, dall'altro, trova applicazione il Codice del consumo (cdc), di cui al d.lgs. n.
205/2006.
Anche se <<[v]a, in generale, rammentato che le modalità di tutela dei diritti di origine comunitaria non
debbono essere meno favorevoli delle forme di tutela previste per i diritti di natura interna (c.d. principio di effettività) e non debbono rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferito dall'ordinamento giuridico comunitario (c.d. principio di effettività)>> (Cass. ord. 5936/2024).
Non pare, in ogni caso, che le clausole di cui all'offerta del FONDO rientrino tra quelle indicate nell'elenco (tassativo) ex art. 1341 c.c., co. 2, perché non stabiliscono “… limitazioni di responsabilità [in caso di inadempimento], facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione”, e neppure “… sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni [qui non precisate], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Infatti, il termine decadenziale cui fa cenno l'attore è il termine stabilito dal FONDO per la conclusione dell'accordo individuale, cioè il termine di validità della proposta del FONDO stesso, mentre l'art. 1341 c.c. si riferisce a termini fissati per l'esercizio di diritti nascenti dal contratto.
Non si comprende, comunque, quali conseguenze favorevoli potrebbero derivare, per il ricorrente, dall'accertamento della nullità (parziale) delle clausole di decadenza, avendo egli pacificamente aderito alla proposta entro il termine indicato dal FONDO.
La rinuncia ad ogni ulteriore diritto connesso all'iscrizione al FONDO costituisce, poi, inevitabile conseguenza (anche legale) della “capitalizzazione”, oltre che portato della natura anche conciliativa dell'accordo (v. supra). Comunque, non si può considerare vessatoria la clausola di rinuncia ad eventuali, future eccezioni, nei casi in cui la vicenda negoziale sia vantaggiosa per entrambe le parti (v. Cass. n.
2062/2014, cit.).
7.2. Sebbene il ricorrente si dolga solo della mancata sottoscrizione delle clausole, richiamando la disciplina codicistica, appare opportuno, alla luce del principio iura novit curia, esaminare anche la disciplina del cdc, richiamando le motivazioni delle decisioni milanesi e soffermandosi su alcuni specifici aspetti.
Effettivamente, il ricorrente non ha neppure dedotto per quali ragioni le clausole da lui indicate avrebbero determinato a loro carico un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo concluso, tanto da doversi considerare vessatorie ai sensi del cdc. Squilibrio, peraltro, poco compatibile con le libere valutazioni consentite all'odierno attore, circa l'opportunità di accettare la proposta di capitalizzazione e di esclusione dal FONDO, con i relativi risvolti di tipo conciliativo.
Eppure, come indicato nelle sentenze del Tribunale di Milano, il giudizio sulla vessatorietà è
“individualizzante”, attiene al singolo negozio, per il modo in cui si è formato, per il suo oggetto, per le condizioni esistenti al momento della stipula e per il complesso delle clausole che lo costituiscono (v. art. 34, co. 1, cdc).
Inoltre, le valutazioni circa il carattere vessatorio della clausola non possono avere riguardo alla determinazione dell'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile (art. 34, co 2, cdc). Della chiara indicazione si è già detto. Non sembra dubitabile, poi, che qui si discuta proprio dell'oggetto dell'accordo di capitalizzazione, cioè del quantum spettante ai pensionati a fronte dell'uscita dal FONDO con rinuncia ad ogni ulteriore diritto e rivendicazione nei confronti di esso.
Le clausole evidenziate dal ricorrente non sembrano neppure ascrivibili al novero di quelle che, in base al cdc, si presumono vessatorie salvo prova contraria (art. 33 co. 2), ovvero si presumono tali anche se oggetto di specifica trattativa (art. 36 co. 2).
Infatti, quanto alla seconda categoria, non si contemplano clausole volte ad escludere o limitare le azioni del “consumatore” nei confronti del FONDO in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto;
comunque, la somma pattuita è stata pacificamente corrisposta.
Quanto alla prima categoria, senza che occorra riportarne qui l'elenco completo, basti osservare che l'accordo non limita o esclude l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore e neppure sancisce a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova;
per le ragioni già esaminate.
Fermo restando che, secondo il cdc (art. 34 cc. 3 e 4), non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge (v. supra).
Valgono anche in questo caso, inoltre, le osservazioni in merito alla mancata prospettazione delle utilità che potrebbero derivare al ricorrente dall'accertamento della nullità (“di protezione”) delle clausole indicate dagli stessi.
Se anche dovessero ritenersi nulle le “rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo”, la carenza di deduzioni circa i differenti elementi su cui il (corretto) calcolo si sarebbe dovuto fondare non permetterebbe comunque l'accoglimento delle domande di pagamento di maggiori somme, di cui al ricorso.
Del tutto inutile, poi, sarebbe l'accertamento della nullità della clausola relativa al “differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale”, atteso che non risulta e non è stato neppure dedotto che il se ne sia mai avvalso. CP_1 8. Neppure la domanda ex art. 2041 c.c., proposta dal ricorrente in via di subordine, può trovare accoglimento.
Essa è inammissibile e deve essere per ciò rigetta, perché “… l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità, per la sua natura complementare e sussidiaria (v.
Cass., 8/3/1980, n. 1552) può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico (e non già meramente generico: v., da ultimo, Cass., 7/1/2020, n. 84), idoneo a far valere il
diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro (v. Cass.,
9/6/1981, n. 3716; Cass., 8/3/1980, n. 1552; Cass., 4/5/1978, n. 2087), come quando ad avvantaggiarsi
dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa ( v. Cass., 22/10/2021, n.
29672; Cass., 16/12/1981, n. 6664). In altri termini, presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza - accertabile anche d'ufficio - di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o
prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (sicché è ammissibile quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.: v.
Cass., 22/10/2021, n. 29672)” (Cass. ord. n. 14944/2022).
Nella specie, alla luce di quanto già ampiamente osservato e delle stesse deduzioni del ricorrente, la pretesa attrice attiene a possibili vizi del consenso alla base della conclusione dell'accordo individuale del
2021, nonché alla (asserita) responsabilità del per (parziale) inadempimento degli obblighi assunti CP_1 con l'Accordo di capitalizzazione del 2019 e con i menzionati accordi del 2021. Onde fa difetto il requisito della
“residualità”.
Peraltro, il fruttuoso esperimento dell'azione generale ex art. 2041 c.c. presupporrebbe altresì la prova della locupletazione del FONDO. Ma il ricorrente non ha dedotto elementi sufficientemente specifici, relativi alla propria situazione “contributiva”, personale e familiare, sulla base dei quali possa valutarsi se e perché le somme liquidate siano state inferiori a quelle ipoteticamente spettanti e quale sia stato il vantaggio conseguito dal stesso, che peraltro non ha finalità lucrative e ha dedotto l'esaurimento delle proprie risorse CP_1 finanziarie in caso di adesione di tutti gli iscritti alle proposte di “capitalizzazione” (v. supra). Cosicché, semmai, si potrebbe ipotizzare un vantaggio a favore di altri iscritti, piuttosto che del . CP_1
Anche sotto questo aspetto, dunque, la domanda di arricchimento deve essere rigettata.”.
Per le suesposte ragioni le domande sono infondate e pertanto il ricorso deve essere respinto.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice definendo il giudizio, ogni diversa domanda eccezione respinta, respinge il ricorso, compensa tra le parti le spese di lite.
Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione Genova, 19/2/2025
Il Giudice
Margherita Bossi