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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 3048/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. TAMBURELLI NICOLA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. TAMBURELLI NICOLA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] A) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. B) La casa già coniugale, ubicata in Alessandria, Spinetta Marengo, Via Maresciallo Felice Maritano n. 72, di proprietà di entrambi i coniugi per 1/2 ciascuno (All. 4), rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del IG.
1 , che si farà carico di tutte le spese relative all'immobile medesimo (a titolo Parte_1
esemplificativo: tassa nettezza urbana;
utenze; costi di manutenzione …) Gli arredi, gli elettrodomestici, le suppellettili presenti nella casa già coniugale sono assegnati al marito, con eccezione degli effetti personali della IG.ra , che la medesima ha già recato con sé o CP_1
provvederà a ritirare nei termini di cui alla compravendita indicata alla lettera M). C) La IG.ra
lascerà l'abitazione coniugale nei termini di cui alla compravendita indicata alla CP_1
lettera M). D) Il figlio IN viene affidato, in regime di affido condiviso, ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione stabile e residenza anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative al IN (istruzione, educazione, salute) ed eserciteranno separatamente la potestà genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione. A tale fine i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo e alla massima e più leale collaborazione. I genitori si impegnano, inoltre, ad occuparsi entrambi del figlio con cura e diligenza, prestando assoluta attenzione alla sua educazione e alla sua formazione. E) Il padre potrà vedere e stare con quando vuole, previo accordo con la madre, avvertendo con congruo Per_1
anticipo nel caso in cui gli impegni di lavoro non gli consentano di essere presente come concordato, nonché compatibilmente con le eIGenze lavorative attuali e future dei genitori e degli impegni scolastici, sportivi, educativi del figlio. In ogni caso, si stabilisce fin d'ora che: A) trascorrerà Per_1
con il padre due fine settimana al mese dal sabato mattina e fino alla domenica sera. Il prelievo e la riconsegna del IN al domicilio della madre saranno a cura e spese del padre. B) le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua) verranno trascorse da con i genitori con il criterio Per_1 dell'alternanza, salvo diversi accordi sopraggiunti fra le parti;
C) il giorno di S. Stefano e il Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dal IN con il genitore con cui non ha trascorso la precedente festività, salvo diversi accordi sopraggiunti fra le parti. F) Entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere, durante le ferie estive, quindici giorni anche non consecutivi con il figlio, impegnandosi
a comunicare entro l'ultimo giorno di scuola il periodo estivo prescelto. G) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio durante il periodo in cui ha con sé il IN, sino all'indipendenza economica dello stesso;
H) Il IG. svolge attività Parte_1
lavorativa di artigiano edile con un reddito di circa € 1.250,00 mensili, come da dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (All. 5). Si producono altresì movimenti bancari relativi a tale periodo (All.
Pers 6) e visura nominativa All. 7). I) La IG.ra ha svolto l'attività di commessa con CP_1 un reddito di circa € 1.126,00 mensili, come risulta dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi (All. 8).
Attualmente si trova in stato di disoccupazione e percepisce l'indennità NASPI. Si producono Pers movimenti bancari relativi agli ultimi 3 anni (All. 9) e visura nominativa (All. 10). L) Il SI. si obbliga a corrispondere, quale contributo al mantenimento del figlio IN fino CP_1 Per_1
2 al raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma di € 400,00 mensili, con impegno a rivedere detto importo nel caso di cambio/miglioramento delle mansioni e del salario, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori si obbligano altresì al reciproco rimborso del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere e approvare. I) I coniugi, in un'ottica di reciproco rispetto ed attenzione per il benessere psicologico di si Per_1
impegnano a non tenere comportamenti che possano in qualche modo offendere il decoro e la dignità reciproca, ovvero, ledere la propria immagine di genitori ovvero quella delle rispettive famiglie di appartenenza. In particolare, il figlio verrà messo a conoscenza di eventuali frequentazioni e/o relazioni future di ciascuno dei coniugi separandi con gradualità e, in ogni caso, previa concertazione delle modalità da seguire. L) I coniugi, allo stato entrambi autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta a titolo di mantenimento. M) Il IG. si Parte_1
impegna ad acquistare dalla IG.ra , che si impegna a vendere, per la somma di € CP_1
67.000,00 che verrà versata al momento dell'atto notarile, la quota di ½ di pertinenza della medesima sull'immobile sito in Alessandria, Spinetta Marengo, Via Maresciallo Felice Maritano n. 72, che precisamente così si descrive: - casa a schiera elevata a due piani fuori terra e box auto, con cortile esclusivo antistante e retrostante, il tutto formante unico corpo a confini con i mappali 2009, 1501,
2151, 2164 e 1328 tutti del foglio 202. Quanto sopra descritto è censito nel catasto fabbricati del
Comune di Alessandria come segue: - Foglio 202, part. 2150 sub. 1, zona cens. 2, Cat. A/2, Cl. 1,
Cons. 8 vani, superf. Catastale Totale: 166 m² Totale: escluse aree scoperte 139 m², rendita € 516,46
- Foglio 202, part. 2150 sub 2, zona cens. 2, cat. C/6, Cl. 2, Cons. 15 mq, superf. Catastale 18 mq, rendita € 18,59 L'immobile è pure distinto nella mappa in conservazione nel catasto terreni del
Comune di Alessandria come segue: Foglio 202, mappale 2150, ente urbano di are 03 e centiare 90.
N) L'atto di compravendita di cui al punto che precede, le cui spese saranno interamente a carico della parte acquirente, dovrà stipularsi entro 90 giorni dalla data di omologa della separazione e potrà essere prorogato solo in caso di motivate e provate necessità delle parti. Le parti danno atto che il trasferimento di cui sopra è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto gli atti attuativi degli stessi e le relative formalità saranno esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge
6 marzo 1987 n. 74 (in conformità alla Sentenza n.154 della Corte Costituzionale in data 10 maggio
1999). O) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, anche in relazione al figlio IN”.
3 MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27 dicembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio in Romania in data 18 agosto 2013, optando in tale sede per il regime della comunione dei beni, e si sono stabiliti in Italia nel 2007. Dall'unione nasceva il figlio Per_1
ad Alessandria (AL), in data 26 giugno 2016.
[...]
Le parti rappresentavano che, essendo venuta a mancare la comunione morale e materiale che caratterizza il rapporto matrimoniale, era divenuta impossibile la prosecuzione della vita coniugale;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi. Il Giudice Delegato fissava udienza per la comparizione delle parti alla data del 22 gennaio 2025. All'udienza fissata le parti concordavano che nella settimana in cui il figlio trascorrerà il weekend con la mamma, comunque il papà potrà vederlo per almeno due cene. La SI.ra dichiarava di prendere la totalità dell'assegno unico, di CP_1 circa € 200,00. Le parti confermavano quindi le condizioni come da ricorso. In punto di condizioni economiche le parti documentavano i propri redditi e deducevano che il SI. svolge Parte_1 attività lavorativa di artigiano edile con un reddito di circa € 1.250,00 mensili. La IG.ra CP_1 ha svolto l'attività di commessa con un reddito di circa € 1.126,00 mensili, come risulta dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi, attualmente si trova in stato di disoccupazione e percepisce l'indennità
NASPI – comunque dichiarava di attendere una nuova assunzione a breve-.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi del figlio IN. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni
4 contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. , che avevano C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in Romania, in data 18 agosto 2013;
dà atto che la casa già coniugale, ubicata in Alessandria, Spinetta Marengo, Via Maresciallo Felice
Maritano n. 72, di proprietà di entrambi i coniugi per 1/2 ciascuno, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del SI. , che si farà carico di tutte le spese relative Parte_1 all'immobile medesimo (a titolo esemplificativo: tassa nettezza urbana;
utenze; costi di manutenzione). Gli arredi, gli elettrodomestici, le suppellettili presenti nella casa già coniugale saranno assegnati al marito, con eccezione degli effetti personali della SI.ra , che CP_1
la medesima ha già recato con sé o provvederà a ritirare nei termini di cui alla compravendita indicata alla lettera M);
dà atto che la SI.ra lascerà l'abitazione coniugale nei termini di cui alla compravendita CP_1
indicata alla lettera M);
affida il figlio IN , in regime di affido condiviso, ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione stabile e residenza anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative al IN (istruzione, educazione, salute) ed eserciteranno separatamente la potestà genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione.
A tale fine i genitori si obbligheranno ed impegneranno al dialogo e alla massima e più leale collaborazione. I genitori si impegneranno, inoltre, ad occuparsi entrambi del figlio con cura e diligenza, prestando assoluta attenzione alla sua educazione e alla sua formazione;
dispone che il padre potrà vedere e stare con quando vuole, previo accordo con la madre, Per_1
avvertendo con congruo anticipo nel caso in cui gli impegni di lavoro non gli consentano di essere presente come concordato, nonché compatibilmente con le eIGenze lavorative attuali e future dei genitori e degli impegni scolastici, sportivi, educativi del figlio. In ogni caso, si stabilisce fin d'ora che: trascorrerà con il padre due fine settimana al mese dal sabato Per_1
mattina e fino alla domenica sera. Il prelievo e la riconsegna del IN al domicilio della madre saranno a cura e spese del padre. Nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la Per_1
madre, comunque il padre potrà vederlo per almeno due cene. Le principali festività (Natale,
Capodanno, Pasqua) verranno trascorse da con i genitori con il criterio dell'alternanza, Per_1 salvo diversi accordi sopraggiunti fra le parti;
il giorno di S. Stefano e il Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dal IN con il genitore con cui non ha trascorso la precedente festività, salvo diversi accordi sopraggiunti fra le parti;
5 entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere, durante le ferie estive, quindici giorni anche non consecutivi con il figlio, impegnandosi a comunicare entro l'ultimo giorno di scuola il periodo estivo prescelto.
pone a carico del SI. quale contributo al mantenimento del figlio IN fino al CP_1 Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma di € 400,00 mensili, con impegno a rivedere detto importo nel caso di cambio/miglioramento delle mansioni e del salario, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie regolate come dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria;
dà atto che i coniugi, in un'ottica di reciproco rispetto ed attenzione per il benessere psicologico di si impegneranno a non tenere comportamenti che possano in qualche modo offendere Per_1
il decoro e la dignità reciproca, ovvero, ledere la propria immagine di genitori ovvero quella delle rispettive famiglie di appartenenza. In particolare, il figlio verrà messo a conoscenza di eventuali frequentazioni e/o relazioni future di ciascuno dei coniugi separandi con gradualità e, in ogni caso, previa concertazione delle modalità da seguire;
dà atto che i coniugi, allo stato entrambi autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta a titolo di mantenimento;
dà atto che M) il SI. si impegnerà ad acquistare dalla SI.ra , che Parte_1 CP_1
si impegnerà a vendere, per la somma di € 67.000,00 che verrà versata al momento dell'atto notarile, la quota di ½ di pertinenza della medesima sull'immobile sito in Alessandria, Spinetta
Marengo, Via Maresciallo Felice Maritano n. 72, che precisamente così si descrive: - casa a schiera elevata a due piani fuori terra e box auto, con cortile esclusivo antistante e retrostante, il tutto formante unico corpo a confini con i mappali 2009, 1501, 2151, 2164 e 1328 tutti del foglio 202. Quanto sopra descritto è censito nel catasto fabbricati del Comune di Alessandria come segue: - Foglio 202, part. 2150 sub. 1, zona cens. 2, Cat. A/2, Cl. 1, Cons. 8 vani, superf.
Catastale Totale: 166 m² Totale: escluse aree scoperte 139 m², rendita € 516,46 - Foglio 202, part. 2150 sub 2, zona cens. 2, cat. C/6, Cl. 2, Cons. 15 mq, superf. Catastale 18 mq, rendita €
18,59. L'immobile è pure distinto nella mappa in conservazione nel catasto terreni del Comune di Alessandria come segue: Foglio 202, mappale 2150, ente urbano di are 03 e centiare 90;
dà atto che l'atto di compravendita di cui al punto che precede, le cui spese saranno interamente a carico della parte acquirente, dovrà stipularsi entro 90 giorni dalla data di omologa della separazione e potrà essere prorogato solo in caso di motivate e provate necessità delle parti. Le parti danno atto che il trasferimento di cui sopra è funzionale e indispensabile ai fini della
6 risoluzione della crisi coniugale e pertanto gli atti attuativi degli stessi e le relative formalità saranno esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (in conformità alla Sentenza n.154 della
Corte costituzionale in data 10 maggio 1999);
dà atto che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, anche in relazione al figlio IN.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 29 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 3048/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. TAMBURELLI NICOLA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. TAMBURELLI NICOLA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] A) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. B) La casa già coniugale, ubicata in Alessandria, Spinetta Marengo, Via Maresciallo Felice Maritano n. 72, di proprietà di entrambi i coniugi per 1/2 ciascuno (All. 4), rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del IG.
1 , che si farà carico di tutte le spese relative all'immobile medesimo (a titolo Parte_1
esemplificativo: tassa nettezza urbana;
utenze; costi di manutenzione …) Gli arredi, gli elettrodomestici, le suppellettili presenti nella casa già coniugale sono assegnati al marito, con eccezione degli effetti personali della IG.ra , che la medesima ha già recato con sé o CP_1
provvederà a ritirare nei termini di cui alla compravendita indicata alla lettera M). C) La IG.ra
lascerà l'abitazione coniugale nei termini di cui alla compravendita indicata alla CP_1
lettera M). D) Il figlio IN viene affidato, in regime di affido condiviso, ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione stabile e residenza anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative al IN (istruzione, educazione, salute) ed eserciteranno separatamente la potestà genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione. A tale fine i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo e alla massima e più leale collaborazione. I genitori si impegnano, inoltre, ad occuparsi entrambi del figlio con cura e diligenza, prestando assoluta attenzione alla sua educazione e alla sua formazione. E) Il padre potrà vedere e stare con quando vuole, previo accordo con la madre, avvertendo con congruo Per_1
anticipo nel caso in cui gli impegni di lavoro non gli consentano di essere presente come concordato, nonché compatibilmente con le eIGenze lavorative attuali e future dei genitori e degli impegni scolastici, sportivi, educativi del figlio. In ogni caso, si stabilisce fin d'ora che: A) trascorrerà Per_1
con il padre due fine settimana al mese dal sabato mattina e fino alla domenica sera. Il prelievo e la riconsegna del IN al domicilio della madre saranno a cura e spese del padre. B) le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua) verranno trascorse da con i genitori con il criterio Per_1 dell'alternanza, salvo diversi accordi sopraggiunti fra le parti;
C) il giorno di S. Stefano e il Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dal IN con il genitore con cui non ha trascorso la precedente festività, salvo diversi accordi sopraggiunti fra le parti. F) Entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere, durante le ferie estive, quindici giorni anche non consecutivi con il figlio, impegnandosi
a comunicare entro l'ultimo giorno di scuola il periodo estivo prescelto. G) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio durante il periodo in cui ha con sé il IN, sino all'indipendenza economica dello stesso;
H) Il IG. svolge attività Parte_1
lavorativa di artigiano edile con un reddito di circa € 1.250,00 mensili, come da dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (All. 5). Si producono altresì movimenti bancari relativi a tale periodo (All.
Pers 6) e visura nominativa All. 7). I) La IG.ra ha svolto l'attività di commessa con CP_1 un reddito di circa € 1.126,00 mensili, come risulta dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi (All. 8).
Attualmente si trova in stato di disoccupazione e percepisce l'indennità NASPI. Si producono Pers movimenti bancari relativi agli ultimi 3 anni (All. 9) e visura nominativa (All. 10). L) Il SI. si obbliga a corrispondere, quale contributo al mantenimento del figlio IN fino CP_1 Per_1
2 al raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma di € 400,00 mensili, con impegno a rivedere detto importo nel caso di cambio/miglioramento delle mansioni e del salario, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori si obbligano altresì al reciproco rimborso del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere e approvare. I) I coniugi, in un'ottica di reciproco rispetto ed attenzione per il benessere psicologico di si Per_1
impegnano a non tenere comportamenti che possano in qualche modo offendere il decoro e la dignità reciproca, ovvero, ledere la propria immagine di genitori ovvero quella delle rispettive famiglie di appartenenza. In particolare, il figlio verrà messo a conoscenza di eventuali frequentazioni e/o relazioni future di ciascuno dei coniugi separandi con gradualità e, in ogni caso, previa concertazione delle modalità da seguire. L) I coniugi, allo stato entrambi autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta a titolo di mantenimento. M) Il IG. si Parte_1
impegna ad acquistare dalla IG.ra , che si impegna a vendere, per la somma di € CP_1
67.000,00 che verrà versata al momento dell'atto notarile, la quota di ½ di pertinenza della medesima sull'immobile sito in Alessandria, Spinetta Marengo, Via Maresciallo Felice Maritano n. 72, che precisamente così si descrive: - casa a schiera elevata a due piani fuori terra e box auto, con cortile esclusivo antistante e retrostante, il tutto formante unico corpo a confini con i mappali 2009, 1501,
2151, 2164 e 1328 tutti del foglio 202. Quanto sopra descritto è censito nel catasto fabbricati del
Comune di Alessandria come segue: - Foglio 202, part. 2150 sub. 1, zona cens. 2, Cat. A/2, Cl. 1,
Cons. 8 vani, superf. Catastale Totale: 166 m² Totale: escluse aree scoperte 139 m², rendita € 516,46
- Foglio 202, part. 2150 sub 2, zona cens. 2, cat. C/6, Cl. 2, Cons. 15 mq, superf. Catastale 18 mq, rendita € 18,59 L'immobile è pure distinto nella mappa in conservazione nel catasto terreni del
Comune di Alessandria come segue: Foglio 202, mappale 2150, ente urbano di are 03 e centiare 90.
N) L'atto di compravendita di cui al punto che precede, le cui spese saranno interamente a carico della parte acquirente, dovrà stipularsi entro 90 giorni dalla data di omologa della separazione e potrà essere prorogato solo in caso di motivate e provate necessità delle parti. Le parti danno atto che il trasferimento di cui sopra è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto gli atti attuativi degli stessi e le relative formalità saranno esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge
6 marzo 1987 n. 74 (in conformità alla Sentenza n.154 della Corte Costituzionale in data 10 maggio
1999). O) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, anche in relazione al figlio IN”.
3 MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27 dicembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio in Romania in data 18 agosto 2013, optando in tale sede per il regime della comunione dei beni, e si sono stabiliti in Italia nel 2007. Dall'unione nasceva il figlio Per_1
ad Alessandria (AL), in data 26 giugno 2016.
[...]
Le parti rappresentavano che, essendo venuta a mancare la comunione morale e materiale che caratterizza il rapporto matrimoniale, era divenuta impossibile la prosecuzione della vita coniugale;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi. Il Giudice Delegato fissava udienza per la comparizione delle parti alla data del 22 gennaio 2025. All'udienza fissata le parti concordavano che nella settimana in cui il figlio trascorrerà il weekend con la mamma, comunque il papà potrà vederlo per almeno due cene. La SI.ra dichiarava di prendere la totalità dell'assegno unico, di CP_1 circa € 200,00. Le parti confermavano quindi le condizioni come da ricorso. In punto di condizioni economiche le parti documentavano i propri redditi e deducevano che il SI. svolge Parte_1 attività lavorativa di artigiano edile con un reddito di circa € 1.250,00 mensili. La IG.ra CP_1 ha svolto l'attività di commessa con un reddito di circa € 1.126,00 mensili, come risulta dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi, attualmente si trova in stato di disoccupazione e percepisce l'indennità
NASPI – comunque dichiarava di attendere una nuova assunzione a breve-.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi del figlio IN. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni
4 contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. , che avevano C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in Romania, in data 18 agosto 2013;
dà atto che la casa già coniugale, ubicata in Alessandria, Spinetta Marengo, Via Maresciallo Felice
Maritano n. 72, di proprietà di entrambi i coniugi per 1/2 ciascuno, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del SI. , che si farà carico di tutte le spese relative Parte_1 all'immobile medesimo (a titolo esemplificativo: tassa nettezza urbana;
utenze; costi di manutenzione). Gli arredi, gli elettrodomestici, le suppellettili presenti nella casa già coniugale saranno assegnati al marito, con eccezione degli effetti personali della SI.ra , che CP_1
la medesima ha già recato con sé o provvederà a ritirare nei termini di cui alla compravendita indicata alla lettera M);
dà atto che la SI.ra lascerà l'abitazione coniugale nei termini di cui alla compravendita CP_1
indicata alla lettera M);
affida il figlio IN , in regime di affido condiviso, ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione stabile e residenza anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative al IN (istruzione, educazione, salute) ed eserciteranno separatamente la potestà genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione.
A tale fine i genitori si obbligheranno ed impegneranno al dialogo e alla massima e più leale collaborazione. I genitori si impegneranno, inoltre, ad occuparsi entrambi del figlio con cura e diligenza, prestando assoluta attenzione alla sua educazione e alla sua formazione;
dispone che il padre potrà vedere e stare con quando vuole, previo accordo con la madre, Per_1
avvertendo con congruo anticipo nel caso in cui gli impegni di lavoro non gli consentano di essere presente come concordato, nonché compatibilmente con le eIGenze lavorative attuali e future dei genitori e degli impegni scolastici, sportivi, educativi del figlio. In ogni caso, si stabilisce fin d'ora che: trascorrerà con il padre due fine settimana al mese dal sabato Per_1
mattina e fino alla domenica sera. Il prelievo e la riconsegna del IN al domicilio della madre saranno a cura e spese del padre. Nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la Per_1
madre, comunque il padre potrà vederlo per almeno due cene. Le principali festività (Natale,
Capodanno, Pasqua) verranno trascorse da con i genitori con il criterio dell'alternanza, Per_1 salvo diversi accordi sopraggiunti fra le parti;
il giorno di S. Stefano e il Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dal IN con il genitore con cui non ha trascorso la precedente festività, salvo diversi accordi sopraggiunti fra le parti;
5 entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere, durante le ferie estive, quindici giorni anche non consecutivi con il figlio, impegnandosi a comunicare entro l'ultimo giorno di scuola il periodo estivo prescelto.
pone a carico del SI. quale contributo al mantenimento del figlio IN fino al CP_1 Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma di € 400,00 mensili, con impegno a rivedere detto importo nel caso di cambio/miglioramento delle mansioni e del salario, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie regolate come dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria;
dà atto che i coniugi, in un'ottica di reciproco rispetto ed attenzione per il benessere psicologico di si impegneranno a non tenere comportamenti che possano in qualche modo offendere Per_1
il decoro e la dignità reciproca, ovvero, ledere la propria immagine di genitori ovvero quella delle rispettive famiglie di appartenenza. In particolare, il figlio verrà messo a conoscenza di eventuali frequentazioni e/o relazioni future di ciascuno dei coniugi separandi con gradualità e, in ogni caso, previa concertazione delle modalità da seguire;
dà atto che i coniugi, allo stato entrambi autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta a titolo di mantenimento;
dà atto che M) il SI. si impegnerà ad acquistare dalla SI.ra , che Parte_1 CP_1
si impegnerà a vendere, per la somma di € 67.000,00 che verrà versata al momento dell'atto notarile, la quota di ½ di pertinenza della medesima sull'immobile sito in Alessandria, Spinetta
Marengo, Via Maresciallo Felice Maritano n. 72, che precisamente così si descrive: - casa a schiera elevata a due piani fuori terra e box auto, con cortile esclusivo antistante e retrostante, il tutto formante unico corpo a confini con i mappali 2009, 1501, 2151, 2164 e 1328 tutti del foglio 202. Quanto sopra descritto è censito nel catasto fabbricati del Comune di Alessandria come segue: - Foglio 202, part. 2150 sub. 1, zona cens. 2, Cat. A/2, Cl. 1, Cons. 8 vani, superf.
Catastale Totale: 166 m² Totale: escluse aree scoperte 139 m², rendita € 516,46 - Foglio 202, part. 2150 sub 2, zona cens. 2, cat. C/6, Cl. 2, Cons. 15 mq, superf. Catastale 18 mq, rendita €
18,59. L'immobile è pure distinto nella mappa in conservazione nel catasto terreni del Comune di Alessandria come segue: Foglio 202, mappale 2150, ente urbano di are 03 e centiare 90;
dà atto che l'atto di compravendita di cui al punto che precede, le cui spese saranno interamente a carico della parte acquirente, dovrà stipularsi entro 90 giorni dalla data di omologa della separazione e potrà essere prorogato solo in caso di motivate e provate necessità delle parti. Le parti danno atto che il trasferimento di cui sopra è funzionale e indispensabile ai fini della
6 risoluzione della crisi coniugale e pertanto gli atti attuativi degli stessi e le relative formalità saranno esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (in conformità alla Sentenza n.154 della
Corte costituzionale in data 10 maggio 1999);
dà atto che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, anche in relazione al figlio IN.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 29 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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