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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/07/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6384/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6384 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma I c.p.c.”, vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2 Parte_2
e con lui elettivamente domiciliati in Salerno al c.so G. Garibaldi, n.206;
[...]
Opponente E Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'Amministratrice p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Fabrizio Senatore, giusta procura in atti, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Silvio Baratta n. 2; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori proponevano opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data 19.07.2021, intimante il pagamento di € 21.638,66, sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 790/2017, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/02/2017, asseritamente notificato nelle date del 14.03.2017 e 16.03.2017, non opposto e dichiarato esecutivo, nonché munito di formula esecutiva in data 06.07.2017. Avverso l'intimazione opposta spiegavano domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c. deducendo, quale primo motivo di doglianza, il vizio della notifica effettuata presso lo studio professionale, anziché presso la residenza anagrafica sita, per entrambi gli attori, in Salerno alla . In secondo luogo, lamentavano la violazione dell'art. 474 Controparte_1
c.p.c. cagionata dall'omessa notifica del supposto titolo esecutivo costituito dal decreto monitorio. Concludevano, dunque, affinché “1) In via preliminare Voglia l'Ill.mo Giudice adito sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato (decreto ingiuntivo, esecutivo, n. 790/2017, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/02/2017), addotto a fondamento dell'atto di precetto notificato dal convenuto/opposto in data 19/07/2021. 2) Nel merito Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare la nullità dell'atto di precetto del 05/07/2021 e notificato, ad entrambi i concludenti a soggetto estraneo, in data 19/07/2021, presso lo studio professionale invece del luogo di residenza conosciuto dal condominio per i motivi su esposti. 3) Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 790/2017, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/02/2017 in quanto mai notificato. 4) Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, condannare l'opposto alle spese di lite”.
1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che domandava il rigetto della dispiegata opposizione, vinte le spese processuali. In diritto, invocava il raggiungimento dello scopo in ordine alla notifica dell'impugnato atto di precetto, attesa l'introduzione della presente lite. Quanto all'ulteriore motivo, contestava la prospettazione di controparte, puntualizzando di aver regolarmente proceduto alla notifica del titolo esecutivo (i.e. notifica del decreto ingiuntivo) e rilevava, in via ulteriore, che la dedotta nullità non potesse proporsi con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, ma esclusivamente con l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
2. Tanto osservato in fatto, deve evidenziarsi, anzitutto, come i profili di diritto che rilevano attengano a vizi di regolarità delle notificazioni del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, perché eseguite presso lo studio professionale ove gli attori esercitano l'attività professionale di avvocati, anziché presso la propria residenza anagrafica. Quanto detto si evince, invero, dal tenore dell'atto introduttivo di lite a mente del quale
“gli opponenti risultano residenti, anagraficamente, in Salerno alla via Benedetto Croce, n.34, mentre lo studio professionale è ubicato in Salerno al c.so G. Garibaldi, n. 206”, sicché assumono che siano invalide le notifiche eseguite, mancando un'elezione di domicilio presso lo studio ed essendo l'atto di precetto nel concreto ricevuto da persona loro sconosciuta. Mentre, con riguardo al vizio di notifica dedotto per il titolo esecutivo, osservano, con le note scritte del 20.01.2022, che “anch'esso notificato presso i rispettivi studi professionali dei comparenti, non può essere considerato come un atto validamente notificato per le causali indicate nell'atto di opposizione al presente giudizio”. I profili suddetti involgono, invero, l'esame di aspetti fattuali che possono essere globalmente scandagliati. Con riguardo al motivo concernente la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, deve verificarsi se l'azione dispiegata dagli opponenti sia qualificabile quale opposizione a precetto ovvero come opposizione alla esecuzione o se dette forme di impugnazioni siano inammissibili, dovendo gli istanti utilizzare altro rimedio processuale. Ora, l'opposizione a precetto può configurare sia un'opposizione alla esecuzione sia agli atti esecutivi a seconda che il debitore contesti l'an della esecuzione, e cioè il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo, ovvero la legittimità dello svolgimento della azione esecutiva attraverso il processo. Il principio generale da applicare è quello per il quale l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi. Resta da valutare se questo principio è sempre applicabile indipendentemente dalla natura del titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) oppure se il principio sopra esposto subisce delle modifiche in presenza di titoli esecutivi aventi natura diversa (sentenza e decreto ingiuntivo). Il problema dipende dal fatto che il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro termini precisi e, di conseguenza, un vizio della notifica potrebbe far venire meno il titolo esecutivo (quando è rappresentato da un decreto ingiuntivo), mentre l'omessa (o viziata) notifica della sentenza fa solo decorrere il termine lungo per l'eventuale appello. Altra conseguenza è data dal fatto che il debitore del decreto ingiuntivo ha a sua disposizione sia l'opposizione a decreto ingiuntivo sia l'opposizione all'esecuzione, di talché si tratta anche di scegliere il rimedio più appropriato. Ecco, quindi, che il principio generale secondo il quale l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione e l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi deve essere ricalibrato in base al diverso titolo esecutivo. Infatti, tale principio è conforme ai principi elaborati con riferimento al caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza, trascura tuttavia di considerare che quando il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, come nella specie, l'opposizione volta a fare valere l'inesistenza della notificazione, mira ad inficiare anche l'idoneità del provvedimento monitorio (del titolo esecutivo). Quanto detto si è andato consolidando nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ.; laddove, qualora deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., proponibile nel termine di cui al comma 3 della predetta norma. In giurisprudenza è consolidato l'orientamento (condiviso) per cui l'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, che non possa essere sussunta nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge;
mentre importa semplice nullità della notificazione la sua effettuazione in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre riferimento con il destinatario della notificazione stessa notifica (ex pluribus Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6868 del 20/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27450 del 13/12/2005, Rv. 587250; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16141 del 02/08/2005, Rv. 584851). 2.1 Ai fini dell'inquadramento del denunciato vizio (i.e. invalidità della notifica del titolo esecutivo) assume rilevanza la circostanza, pacificamente ammessa dalle parti, che il titolo monitorio n. 790/2017 reso dall'Intestato Tribunale sia stato notificato irritualmente dall'ufficiale giudiziario nel luogo ove gli opponenti esercitano la propria attività professionale, benché non vi avessero eletto domicilio e nelle mani di soggetto ignoto, non incaricato della ricezione degli atti. In questi termini, il vizio di notificazione del titolo esecutivo, si inquadra precipuamente nell'ambito della nullità e non già dell'inesistenza, per cui gli odierni attori avrebbero dovuto spiegare opposizione ai sensi e agli effetti dell'art. 650 c.p.c. Il vizio dedotto attiene alla fase della consegna (è pacificamente inesistente la sola notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario), sicché è nulla e suscettibile di sanatoria, la notificazione effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano - in base ad una valutazione ex ante - un qualche riferimento con il destinatario stesso (cfr., tra le tante, Cass. civ. 6 maggio 2015, n. 9083; Cass. civ. 30 maggio 2014, n. 12301). Ed infatti, non può revocarsi in dubbio che lo studio professionale sia collegato funzionalmente agli opponenti, essendo ivi allocato il luogo di esercizio della propria professione. Ed ancora, con riguardo alla qualità della persona addetta all'ufficio di colui che ha ricevuto l'atto, deve osservarsi come la stessa, secondo consolidata giurisprudenza, si presuma tale- iuris tantum - dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria (Cass., n. 26501 del 2014). Infatti, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 139 comma II c.p.c. può ritenersi valida qualora eseguita presso l'ufficio del destinatario, corredata dalla relata dell'ufficiale giudiziario che attesta la ricezione da parte di persona addetta all'ufficio o che comunque dichiari di essere tale, ovvero di essere abilitata o incaricata a ritirare l'atto. Ciò posto, va rilevato che “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/10/2018, n.23903; ancora,
“Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia giuridicamente inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso”, cfr. Cassazione civile sez. III, 28/08/2009, n.18791). Pertanto, in applicazione dei sopra esposti principi, e in considerazione del fatto che gli opponenti non deducevano tanto l'inesistenza della notifica, ma un vizio della medesima, per erronea individuazione del luogo di esecuzione della stessa, gli stessi avrebbero dovuto esperire un'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., proponibile nel termine di cui al comma 3 della predetta norma. Vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., o opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza. Pertanto, se l'assunto dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 790/2017 reso dal Tribunale di Salerno era astrattamente idoneo a qualificare la proposta opposizione in termini di opposizione alla esecuzione, in concreto, il denunziato vizio configura la diversa ipotesi della nullità, con la conseguenza che gli istanti avrebbero dovuto correttamente spiegare un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il titolo monitorio. 2.2 Ancora, con riguardo al secondo motivo di doglianza afferente al vizio di notifica dell'atto di precetto, deve rilevarsi che i chiarimenti interpretativi sopra svolti in ordine alle modalità di notificazione ai sensi dell'art. 139 comma II c.p.c. trovino applicazione anche per tale profilo di censura. Infatti, in base al comma 2 dell'art. 139 c.p.c., se il destinatario non viene così trovato l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda, purché non minore di anni quattrodici e non palesemente incapace. È principio costantemente espresso dalla Suprema Corte, quello secondo cui: "In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere
o al vicino di casa" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16164 del 28/10/2003). Ai fini della regolarità della notificazione di atti mediante consegna a persona addetta alla casa o alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che è da presumere, così come il fatto che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti, spettando, quindi, al destinatario vincere la presunzione in parola con la prova contraria. Nella specie, tenuto conto delle deduzioni genericamente articolate dalla parte attorea che non costituiscono principio di prova di segno contrario, anche per tale profilo di contestazione la domanda risulta infondata, con la conseguenza l'opposizione debba essere globalmente respinta.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, atteso il rigetto della domanda attorea, le stesse vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. A tal riguardo, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 213,00; fase introduttiva del giudizio: € 213,00; fase decisionale € 426,00; totale: € 852,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta l'opposizione spiegata da e;
Parte_1 Parte_2
2- Condanna gli opponenti, e , in solido ed in parti uguali Parte_1 Parte_2 tra loro al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta,
[...]
, che si liquidano in euro 852,00 per Controparte_1 competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 12.07.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6384 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma I c.p.c.”, vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2 Parte_2
e con lui elettivamente domiciliati in Salerno al c.so G. Garibaldi, n.206;
[...]
Opponente E Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'Amministratrice p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Fabrizio Senatore, giusta procura in atti, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Silvio Baratta n. 2; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori proponevano opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data 19.07.2021, intimante il pagamento di € 21.638,66, sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 790/2017, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/02/2017, asseritamente notificato nelle date del 14.03.2017 e 16.03.2017, non opposto e dichiarato esecutivo, nonché munito di formula esecutiva in data 06.07.2017. Avverso l'intimazione opposta spiegavano domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c. deducendo, quale primo motivo di doglianza, il vizio della notifica effettuata presso lo studio professionale, anziché presso la residenza anagrafica sita, per entrambi gli attori, in Salerno alla . In secondo luogo, lamentavano la violazione dell'art. 474 Controparte_1
c.p.c. cagionata dall'omessa notifica del supposto titolo esecutivo costituito dal decreto monitorio. Concludevano, dunque, affinché “1) In via preliminare Voglia l'Ill.mo Giudice adito sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato (decreto ingiuntivo, esecutivo, n. 790/2017, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/02/2017), addotto a fondamento dell'atto di precetto notificato dal convenuto/opposto in data 19/07/2021. 2) Nel merito Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare la nullità dell'atto di precetto del 05/07/2021 e notificato, ad entrambi i concludenti a soggetto estraneo, in data 19/07/2021, presso lo studio professionale invece del luogo di residenza conosciuto dal condominio per i motivi su esposti. 3) Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 790/2017, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/02/2017 in quanto mai notificato. 4) Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, condannare l'opposto alle spese di lite”.
1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che domandava il rigetto della dispiegata opposizione, vinte le spese processuali. In diritto, invocava il raggiungimento dello scopo in ordine alla notifica dell'impugnato atto di precetto, attesa l'introduzione della presente lite. Quanto all'ulteriore motivo, contestava la prospettazione di controparte, puntualizzando di aver regolarmente proceduto alla notifica del titolo esecutivo (i.e. notifica del decreto ingiuntivo) e rilevava, in via ulteriore, che la dedotta nullità non potesse proporsi con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, ma esclusivamente con l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
2. Tanto osservato in fatto, deve evidenziarsi, anzitutto, come i profili di diritto che rilevano attengano a vizi di regolarità delle notificazioni del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, perché eseguite presso lo studio professionale ove gli attori esercitano l'attività professionale di avvocati, anziché presso la propria residenza anagrafica. Quanto detto si evince, invero, dal tenore dell'atto introduttivo di lite a mente del quale
“gli opponenti risultano residenti, anagraficamente, in Salerno alla via Benedetto Croce, n.34, mentre lo studio professionale è ubicato in Salerno al c.so G. Garibaldi, n. 206”, sicché assumono che siano invalide le notifiche eseguite, mancando un'elezione di domicilio presso lo studio ed essendo l'atto di precetto nel concreto ricevuto da persona loro sconosciuta. Mentre, con riguardo al vizio di notifica dedotto per il titolo esecutivo, osservano, con le note scritte del 20.01.2022, che “anch'esso notificato presso i rispettivi studi professionali dei comparenti, non può essere considerato come un atto validamente notificato per le causali indicate nell'atto di opposizione al presente giudizio”. I profili suddetti involgono, invero, l'esame di aspetti fattuali che possono essere globalmente scandagliati. Con riguardo al motivo concernente la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, deve verificarsi se l'azione dispiegata dagli opponenti sia qualificabile quale opposizione a precetto ovvero come opposizione alla esecuzione o se dette forme di impugnazioni siano inammissibili, dovendo gli istanti utilizzare altro rimedio processuale. Ora, l'opposizione a precetto può configurare sia un'opposizione alla esecuzione sia agli atti esecutivi a seconda che il debitore contesti l'an della esecuzione, e cioè il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo, ovvero la legittimità dello svolgimento della azione esecutiva attraverso il processo. Il principio generale da applicare è quello per il quale l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi. Resta da valutare se questo principio è sempre applicabile indipendentemente dalla natura del titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) oppure se il principio sopra esposto subisce delle modifiche in presenza di titoli esecutivi aventi natura diversa (sentenza e decreto ingiuntivo). Il problema dipende dal fatto che il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro termini precisi e, di conseguenza, un vizio della notifica potrebbe far venire meno il titolo esecutivo (quando è rappresentato da un decreto ingiuntivo), mentre l'omessa (o viziata) notifica della sentenza fa solo decorrere il termine lungo per l'eventuale appello. Altra conseguenza è data dal fatto che il debitore del decreto ingiuntivo ha a sua disposizione sia l'opposizione a decreto ingiuntivo sia l'opposizione all'esecuzione, di talché si tratta anche di scegliere il rimedio più appropriato. Ecco, quindi, che il principio generale secondo il quale l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione e l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi deve essere ricalibrato in base al diverso titolo esecutivo. Infatti, tale principio è conforme ai principi elaborati con riferimento al caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza, trascura tuttavia di considerare che quando il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, come nella specie, l'opposizione volta a fare valere l'inesistenza della notificazione, mira ad inficiare anche l'idoneità del provvedimento monitorio (del titolo esecutivo). Quanto detto si è andato consolidando nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ.; laddove, qualora deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., proponibile nel termine di cui al comma 3 della predetta norma. In giurisprudenza è consolidato l'orientamento (condiviso) per cui l'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, che non possa essere sussunta nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge;
mentre importa semplice nullità della notificazione la sua effettuazione in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre riferimento con il destinatario della notificazione stessa notifica (ex pluribus Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6868 del 20/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27450 del 13/12/2005, Rv. 587250; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16141 del 02/08/2005, Rv. 584851). 2.1 Ai fini dell'inquadramento del denunciato vizio (i.e. invalidità della notifica del titolo esecutivo) assume rilevanza la circostanza, pacificamente ammessa dalle parti, che il titolo monitorio n. 790/2017 reso dall'Intestato Tribunale sia stato notificato irritualmente dall'ufficiale giudiziario nel luogo ove gli opponenti esercitano la propria attività professionale, benché non vi avessero eletto domicilio e nelle mani di soggetto ignoto, non incaricato della ricezione degli atti. In questi termini, il vizio di notificazione del titolo esecutivo, si inquadra precipuamente nell'ambito della nullità e non già dell'inesistenza, per cui gli odierni attori avrebbero dovuto spiegare opposizione ai sensi e agli effetti dell'art. 650 c.p.c. Il vizio dedotto attiene alla fase della consegna (è pacificamente inesistente la sola notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario), sicché è nulla e suscettibile di sanatoria, la notificazione effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano - in base ad una valutazione ex ante - un qualche riferimento con il destinatario stesso (cfr., tra le tante, Cass. civ. 6 maggio 2015, n. 9083; Cass. civ. 30 maggio 2014, n. 12301). Ed infatti, non può revocarsi in dubbio che lo studio professionale sia collegato funzionalmente agli opponenti, essendo ivi allocato il luogo di esercizio della propria professione. Ed ancora, con riguardo alla qualità della persona addetta all'ufficio di colui che ha ricevuto l'atto, deve osservarsi come la stessa, secondo consolidata giurisprudenza, si presuma tale- iuris tantum - dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria (Cass., n. 26501 del 2014). Infatti, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 139 comma II c.p.c. può ritenersi valida qualora eseguita presso l'ufficio del destinatario, corredata dalla relata dell'ufficiale giudiziario che attesta la ricezione da parte di persona addetta all'ufficio o che comunque dichiari di essere tale, ovvero di essere abilitata o incaricata a ritirare l'atto. Ciò posto, va rilevato che “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/10/2018, n.23903; ancora,
“Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia giuridicamente inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso”, cfr. Cassazione civile sez. III, 28/08/2009, n.18791). Pertanto, in applicazione dei sopra esposti principi, e in considerazione del fatto che gli opponenti non deducevano tanto l'inesistenza della notifica, ma un vizio della medesima, per erronea individuazione del luogo di esecuzione della stessa, gli stessi avrebbero dovuto esperire un'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., proponibile nel termine di cui al comma 3 della predetta norma. Vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., o opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza. Pertanto, se l'assunto dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 790/2017 reso dal Tribunale di Salerno era astrattamente idoneo a qualificare la proposta opposizione in termini di opposizione alla esecuzione, in concreto, il denunziato vizio configura la diversa ipotesi della nullità, con la conseguenza che gli istanti avrebbero dovuto correttamente spiegare un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il titolo monitorio. 2.2 Ancora, con riguardo al secondo motivo di doglianza afferente al vizio di notifica dell'atto di precetto, deve rilevarsi che i chiarimenti interpretativi sopra svolti in ordine alle modalità di notificazione ai sensi dell'art. 139 comma II c.p.c. trovino applicazione anche per tale profilo di censura. Infatti, in base al comma 2 dell'art. 139 c.p.c., se il destinatario non viene così trovato l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda, purché non minore di anni quattrodici e non palesemente incapace. È principio costantemente espresso dalla Suprema Corte, quello secondo cui: "In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere
o al vicino di casa" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16164 del 28/10/2003). Ai fini della regolarità della notificazione di atti mediante consegna a persona addetta alla casa o alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che è da presumere, così come il fatto che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti, spettando, quindi, al destinatario vincere la presunzione in parola con la prova contraria. Nella specie, tenuto conto delle deduzioni genericamente articolate dalla parte attorea che non costituiscono principio di prova di segno contrario, anche per tale profilo di contestazione la domanda risulta infondata, con la conseguenza l'opposizione debba essere globalmente respinta.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, atteso il rigetto della domanda attorea, le stesse vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. A tal riguardo, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 213,00; fase introduttiva del giudizio: € 213,00; fase decisionale € 426,00; totale: € 852,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta l'opposizione spiegata da e;
Parte_1 Parte_2
2- Condanna gli opponenti, e , in solido ed in parti uguali Parte_1 Parte_2 tra loro al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta,
[...]
, che si liquidano in euro 852,00 per Controparte_1 competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 12.07.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)