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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 9.12.2024, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. FIUMANO' GIUSEPPE SALVATORE che richiama in particolare riferimento al verbale che precede e chiede distrarsi le spese di lite.
Per il convenuto\opposto l'avv. SCHIAVONE ANTONIO, oggi sostituito dall'avv. LUISA SPINA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12659/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FIUMANO' GIUSEPPE SALVATORE, , con elezione di domicilio in via Maccarrone, 13 95014 Giarre presso l'avv. FIUMANO' GIUSEPPE SALVATORE, giusta procura in atti;
ATTORE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCHIAVONE Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO e LA IA ( Indirizzo Telematico;
, con C.F._2 pagina 1 di 5 elezione di domicilio in VIA ZACCA' - ROSOLIA N. 6 C/O AVV. LUISA SPINA CATANIA, presso l'avv. SCHIAVONE ANTONIO, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 9.12.2024 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 13 novembre 2023, la SI.ra si è Parte_1 opposta al decreto ingiuntivo n. 2962/2023 del 24/07/2023, R.G. n. 8343/2023, reso dal Tribunale di Catania, notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 12.10.2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catania adito, contrariis rejectiis, in accoglimento dei superiori motivi, statuire quanto segue: In via preliminare, nel merito: A) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva / carenza della titolarità attiva del diritto (carenza di legittimazione processuale e sostanziale) in capo alla Controparte_1 creditrice cessionaria opposta e, per l'effetto, revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace ed improduttivo di giuridici effetti l'opposto decreto ingiuntivo;
In via subordinata, nel merito: B) Ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato reso nei confronti della SI.ra , opponente - fideiussore, Parte_1 per un importo (€ 45.472,80) eccedente il massimalegarantito dalla fideiussione (€ 40,000,00) e, per l'effetto, revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace ed improduttivo di giuridici effetti l'opposto decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 9.12.2024 che qui si intendono richiamate.
************* Con decreto n. 2962/2023, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 5-12/10)2023, è stato ingiunto alla odierna opponente, nella qualità di fideiussore, di pagare in solido con la Controparte_2 ed in favore della
[...] [...]
la somma di € 45.472,80, oltre interessi come da domanda e le spese del CP_1 procedimento liquidate in complessivi € 1.370,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e C.P.A., in forza del saldo negativo del conto corrente bancario n. 1882 acceso in data 29/08/2013 dalla Società Controparte_2 presso la Intesa Sanpaolo S.p.a. (cedente). DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA / CARENZA DELLA TITOLARITA' ATTIVA DEL DIRITTO IN CAPO ALLA PER MANCATA Controparte_1
PROVA DELLA CESSIONE DEL CREDITO
pagina 2 di 5 In via preliminare di merito si eccepisce il difetto di legittimazione attiva / carenza della titolarità attiva del diritto in capo alla per mancata prova della Controparte_1 cessione del credito.
La ha infatti agito in via monitoria assumendo di essere cessionaria del Controparte_1 credito ex art. 58 TUB di Intesa Sanpaolo S.p.a.. Nel caso in specie, si assume che la non ha assolutamente provato la Controparte_1 titolarità del credito ceduto, ma si è limitata a produrre l'avviso pubblicato in G.U., che contempla la cessione di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Intesa Sanpaolo derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020 ... Ancora si legge “I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista … pubblicata … sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione”. Orbene, dalla disamina dell'estratto di GU non emerge la prova - in ossequio al principio contemplato dall'art. 1346 c.c. della determinatezza dell'oggetto del contratto
- che il credito azionato rientra fra quelli oggetto di cessione, in ragione dell'eccessiva indeterminatezza dei criteri indicati per l'individuazione, che richiamano categorie di rapporti dai contenuti troppo ampi e potenzialmente riferibili ad una molteplicità di operazioni negoziali (“contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi”). Privo di utilità è anche il criterio temporale, che individua una forbice temporale eccessivamente ampia di ben oltre 70 anni (operazioni negoziale sorte “nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020”), alla quale è potenzialmente riferibile una molteplicità indeterminata di rapporti conclusi nella storia negoziale della cedente. Tutto ciò non considerando che il riferimento alla totalità dei crediti va comunque intesa come descrittiva dell'insieme dei crediti (per capitale, spese, interessi, etc.) nascenti dal medesimo contratto, non già nel senso che la cessione avesse ad oggetto i crediti derivanti da tutti i contratti di finanziamento e conto corrente stipulati dalla banca tra il 1950 e il 2020. Nè infine i crediti ceduti possono essere individuati per il fatto che “sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista
…” pubblicata su un sito internet, dal momento che vi è un rinvio, per relationem , ad altra documentazione, tuttavia non prodotta in giudizio dalla Società opposta.
MERITO - NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO PERCHE' RESO PER UN IMPORTO SUPERIORE AL LIMITE DELLA GARANZIA PRESTATA In via meramente subordinata nel merito, e senza recesso alcuno dalla superiore assorbente eccezione, si rileva che la opponente si è costituita fideiussore della sino alla concorrenza dell'importo di € 40.000,00. Controparte_2
pagina 3 di 5 Nel caso in specie è stato tuttavia ingiunto alla opponente di pagare, in solido con la Società l'importo di € 45.472,80 e quindi eccedente il massimale Controparte_2 garantito dalla fideiussione (€ 40.000,00), comportando ciò la nullità e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo con quest'atto opposto. Nel caso di specie, dalla disamina dell'avviso pubblicato (cfr. All. C) risulta come i criteri per definire i crediti ceduti siano stati individuati in modo specifico e inequivocabile. In particolare, si legge testualmente, che a essere ceduti sono stati “tutti icrediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Intesa Sanpaolo S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1999.” Il credito vantato nei confronti dell'opponente possiede tutti i requisiti indicati in G.U. al fine di individuare i crediti oggetto di cessione. Peraltro l'opposta ha prodotto la dichiarazione di cessione sottoscritta dalla Banca cedente (doc. 8), non senza rilevare che l'intervenuta cessione è dimostrata, altresì, dalla circostanza che Intesa Sanpaolo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. art. 1262 c.c., ha materialmente consegnato a la documentazione probatoria del credito in suo CP_1 possesso, prodotta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Quanto al 2° motivo di opposizione, da una lettura del contratto di fideiussione prodotto quale doc 2, emerge chiaramente come l'importo massimale suindicato, si riferisca unicamente al capitale, e non anche agli interessi: “con la presente vi dichiaro di costituirmi fideiussore di […] e dei suoi successori o aventi causa Controparte_2 sino alla concorrenza dell'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre interessi moratori nella misura prevista dal successivo art. 7 comma 2 per l'adempimento delle operazioni presso codesta Banca dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura…”(doc. 2). Quindi l'importo massimo garantito si riferisce unicamente alla quota di capitale che, al momento della risoluzione del contratto, ammontava ad € 22.181,16 (doc. 4), e non anche agli interessi moratori maturati in conseguenza dell'inadempimento, ma lo stesso contratto prevede che la garanzia sia prestata per l'importo capitale (massimo di € 40.000) “oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 7…”, sicchè non v'è dubbio che tale componente di debito, quindi, come emerge dal chiaro tenore letterale, è ulteriore rispetto all'importo massimo indicato nella Fideiussione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione;
pagina 4 di 5 - condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 4300, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 27.1.2027 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
pagina 5 di 5
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 9.12.2024, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. FIUMANO' GIUSEPPE SALVATORE che richiama in particolare riferimento al verbale che precede e chiede distrarsi le spese di lite.
Per il convenuto\opposto l'avv. SCHIAVONE ANTONIO, oggi sostituito dall'avv. LUISA SPINA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12659/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FIUMANO' GIUSEPPE SALVATORE, , con elezione di domicilio in via Maccarrone, 13 95014 Giarre presso l'avv. FIUMANO' GIUSEPPE SALVATORE, giusta procura in atti;
ATTORE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCHIAVONE Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO e LA IA ( Indirizzo Telematico;
, con C.F._2 pagina 1 di 5 elezione di domicilio in VIA ZACCA' - ROSOLIA N. 6 C/O AVV. LUISA SPINA CATANIA, presso l'avv. SCHIAVONE ANTONIO, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 9.12.2024 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 13 novembre 2023, la SI.ra si è Parte_1 opposta al decreto ingiuntivo n. 2962/2023 del 24/07/2023, R.G. n. 8343/2023, reso dal Tribunale di Catania, notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 12.10.2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catania adito, contrariis rejectiis, in accoglimento dei superiori motivi, statuire quanto segue: In via preliminare, nel merito: A) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva / carenza della titolarità attiva del diritto (carenza di legittimazione processuale e sostanziale) in capo alla Controparte_1 creditrice cessionaria opposta e, per l'effetto, revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace ed improduttivo di giuridici effetti l'opposto decreto ingiuntivo;
In via subordinata, nel merito: B) Ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato reso nei confronti della SI.ra , opponente - fideiussore, Parte_1 per un importo (€ 45.472,80) eccedente il massimalegarantito dalla fideiussione (€ 40,000,00) e, per l'effetto, revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace ed improduttivo di giuridici effetti l'opposto decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 9.12.2024 che qui si intendono richiamate.
************* Con decreto n. 2962/2023, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 5-12/10)2023, è stato ingiunto alla odierna opponente, nella qualità di fideiussore, di pagare in solido con la Controparte_2 ed in favore della
[...] [...]
la somma di € 45.472,80, oltre interessi come da domanda e le spese del CP_1 procedimento liquidate in complessivi € 1.370,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e C.P.A., in forza del saldo negativo del conto corrente bancario n. 1882 acceso in data 29/08/2013 dalla Società Controparte_2 presso la Intesa Sanpaolo S.p.a. (cedente). DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA / CARENZA DELLA TITOLARITA' ATTIVA DEL DIRITTO IN CAPO ALLA PER MANCATA Controparte_1
PROVA DELLA CESSIONE DEL CREDITO
pagina 2 di 5 In via preliminare di merito si eccepisce il difetto di legittimazione attiva / carenza della titolarità attiva del diritto in capo alla per mancata prova della Controparte_1 cessione del credito.
La ha infatti agito in via monitoria assumendo di essere cessionaria del Controparte_1 credito ex art. 58 TUB di Intesa Sanpaolo S.p.a.. Nel caso in specie, si assume che la non ha assolutamente provato la Controparte_1 titolarità del credito ceduto, ma si è limitata a produrre l'avviso pubblicato in G.U., che contempla la cessione di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Intesa Sanpaolo derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020 ... Ancora si legge “I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista … pubblicata … sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione”. Orbene, dalla disamina dell'estratto di GU non emerge la prova - in ossequio al principio contemplato dall'art. 1346 c.c. della determinatezza dell'oggetto del contratto
- che il credito azionato rientra fra quelli oggetto di cessione, in ragione dell'eccessiva indeterminatezza dei criteri indicati per l'individuazione, che richiamano categorie di rapporti dai contenuti troppo ampi e potenzialmente riferibili ad una molteplicità di operazioni negoziali (“contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi”). Privo di utilità è anche il criterio temporale, che individua una forbice temporale eccessivamente ampia di ben oltre 70 anni (operazioni negoziale sorte “nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020”), alla quale è potenzialmente riferibile una molteplicità indeterminata di rapporti conclusi nella storia negoziale della cedente. Tutto ciò non considerando che il riferimento alla totalità dei crediti va comunque intesa come descrittiva dell'insieme dei crediti (per capitale, spese, interessi, etc.) nascenti dal medesimo contratto, non già nel senso che la cessione avesse ad oggetto i crediti derivanti da tutti i contratti di finanziamento e conto corrente stipulati dalla banca tra il 1950 e il 2020. Nè infine i crediti ceduti possono essere individuati per il fatto che “sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista
…” pubblicata su un sito internet, dal momento che vi è un rinvio, per relationem , ad altra documentazione, tuttavia non prodotta in giudizio dalla Società opposta.
MERITO - NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO PERCHE' RESO PER UN IMPORTO SUPERIORE AL LIMITE DELLA GARANZIA PRESTATA In via meramente subordinata nel merito, e senza recesso alcuno dalla superiore assorbente eccezione, si rileva che la opponente si è costituita fideiussore della sino alla concorrenza dell'importo di € 40.000,00. Controparte_2
pagina 3 di 5 Nel caso in specie è stato tuttavia ingiunto alla opponente di pagare, in solido con la Società l'importo di € 45.472,80 e quindi eccedente il massimale Controparte_2 garantito dalla fideiussione (€ 40.000,00), comportando ciò la nullità e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo con quest'atto opposto. Nel caso di specie, dalla disamina dell'avviso pubblicato (cfr. All. C) risulta come i criteri per definire i crediti ceduti siano stati individuati in modo specifico e inequivocabile. In particolare, si legge testualmente, che a essere ceduti sono stati “tutti icrediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Intesa Sanpaolo S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1999.” Il credito vantato nei confronti dell'opponente possiede tutti i requisiti indicati in G.U. al fine di individuare i crediti oggetto di cessione. Peraltro l'opposta ha prodotto la dichiarazione di cessione sottoscritta dalla Banca cedente (doc. 8), non senza rilevare che l'intervenuta cessione è dimostrata, altresì, dalla circostanza che Intesa Sanpaolo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. art. 1262 c.c., ha materialmente consegnato a la documentazione probatoria del credito in suo CP_1 possesso, prodotta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Quanto al 2° motivo di opposizione, da una lettura del contratto di fideiussione prodotto quale doc 2, emerge chiaramente come l'importo massimale suindicato, si riferisca unicamente al capitale, e non anche agli interessi: “con la presente vi dichiaro di costituirmi fideiussore di […] e dei suoi successori o aventi causa Controparte_2 sino alla concorrenza dell'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre interessi moratori nella misura prevista dal successivo art. 7 comma 2 per l'adempimento delle operazioni presso codesta Banca dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura…”(doc. 2). Quindi l'importo massimo garantito si riferisce unicamente alla quota di capitale che, al momento della risoluzione del contratto, ammontava ad € 22.181,16 (doc. 4), e non anche agli interessi moratori maturati in conseguenza dell'inadempimento, ma lo stesso contratto prevede che la garanzia sia prestata per l'importo capitale (massimo di € 40.000) “oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 7…”, sicchè non v'è dubbio che tale componente di debito, quindi, come emerge dal chiaro tenore letterale, è ulteriore rispetto all'importo massimo indicato nella Fideiussione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione;
pagina 4 di 5 - condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 4300, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 27.1.2027 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
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