Ordinanza cautelare 26 febbraio 2020
Sentenza breve 1 ottobre 2020
Commentario • 1
- 1. Diniego rinnovo licenza porto d'armi: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 01/10/2020, n. 9957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9957 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/10/2020
N. 09957/2020 REG.PROV.COLL.
N. 14517/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14517 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Vocino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto emesso in data 14.06.2019 dal Questore della Provincia di Roma, notificato in data 17.09.2019, con il quale è respinta l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorrente ha chiesto il rinnovo del porto d’armi che detiene dal 1980 senza essere mai incorso in nessun abuso;
che il rinnovo è stato chiesto sulla base dell’attività che continua a svolgere come medico libero professionista a domicilio soprattutto nelle ore notturne, recandosi in quartieri non particolarmente “tranquilli” quali Tuscolano, Morena, Ciampino, Romanina, Torrenova, San Basilio e portando con se farmaci stupefacenti;
che dalla lettura dei provvedimenti impugnati non emerge che l’Amministrazione abbia compiuto una esauriente valutazione né della affidabilità del ricorrente, che detiene il porto d’armi da 40 anni senza rilievi, né dei pericoli prospettati a cui va incontro a causa della sua attività di medico liberamente e legittimamente svolta;
che il pericolo per la propria incolumità non necessariamente deve esplicarsi in minacce nel caso di specie non configurabili, quanto piuttosto ciò che viene prospettato è la probabilità di essere aggredito per acquisire il possesso dei farmaci o anche altro, trattandosi di una persona che deve girare di notte da sola per recarsi a visitare i propri pazienti a domicilio;
che il provvedimento non appare esaurientemente motivato alla luce delle osservazioni svolte dall’interessato e dei possibili esiti di un diniego che possono ragionevolmente condurre alla riduzione quando non alla interruzione di una attività professionale di pubblica utilità, in mancanza di indicazioni sulle alternative che avrebbe il ricorrente nella situazione data;
che la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha chiarito che nell’ipotesi di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, l’Amministrazione, qualora opti per una diversa determinazione rispetto alle precedenti (in ogni caso, a seguito di congrua istruttoria), deve dare adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di diniego, dell’eventuale mutamento delle condizioni e dei presupposti (di fatto e soggettivi) che avevano dato luogo all’originario rilascio della licenza medesima (e al suo successivo rinnovo); ovvero, “posto che le esigenze di difesa personale del privato sono state riconosciute esistenti, qualora nulla cambi nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento e non sopravvengano motivi ostativi all'uso dell'arma, l'Amministrazione è tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni del diniego, evidenziando perché gli elementi in precedenza ritenuti sufficienti a giustificare il titolo non lo sono più, oppure quale diversa ponderazione sia stata effettuata tra l'interesse privato alla difesa e l'interesse pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione sul territorio” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2015, n. 4520 riportata di recente in Tar Veneto I 811/2019);
che i prospettati dubbi in ordine alla effettiva prosecuzione dell’attività da medico in quiescenza che l’Amministrazione formula nella nota in asserita esecuzione della ordinanza di accoglimento ai fini del riesame, la medesima li avrebbe potuto eventualmente risolvere richiedendo al ricorrente documentazione ulteriore attestante tale attività;
che per quanto osservato il provvedimento appare viziato sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria;
Considerato, conclusivamente, che il ricorso vada accolto e, per l’effetto, annullato l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti;
che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e liquidati come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Maria Verlengia | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.