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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.12691/2024 R.G.L. promossa
D A
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
C.F. rappresentato e difeso giusta mandato in calce dall'avv. Raoul Scotto di C.F._1
Tella e dall'avv. Silvia Cordova, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 2.5.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
-Rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.9.2024, conveniva in giudizio l' al Parte_1 CP_1
fine di sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 14.06.2024, con cui l' comunicava che, nel periodo 7.01.2014-06.10.2014, le era stata corrisposta la somma non CP_2
spettante di €. 735,56 a titolo indennità ASPI-MINIASPI n. 730952/2013 e chiedeva la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo. CP_1
A sostegno del ricorso eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del credito, nel merito deduceva l'irrepetibilità delle somme richieste a norma dell'art. 52 Legge 88/1989 e la decadenza dell'azione di recupero ai sensi dell'art. 13 L. n. 412/1991, invocava i principi propri dell'indebito previdenziale ed assistenziale, della buona fede del soggetto percipiente e del legittimo affidamento ingenerato dall'Amministrazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' , contestando la domanda, chiedendone CP_1
il rigetto. In particolare, deduceva l'inesistenza della prescrizione e nel merito precisava “L'indebito
n. 18628833, di importo pari ad euro 735,56, per il periodo dal 07/01/2014 al 06/10/2014, deriva da
indennità di disoccupazione ASpI di cui all'art. 2, commi da 1 a 18 della legge 28 giugno 2012, n. 92
non spettante per ripresa attività lavorativa. La sig.ra , infatti, in data 07/01/2014 riprendeva Pt_1
l'attività lavorativa presso l'ATI-NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SVILUPPO SOLIDALE
SOC. COOP. SOC. fino al 24/02/2014 e dal 25/02/2014 presso l'AZIONE SOCIALE' SOC.
[...]
(come da comunicazioni Unilav che si allegano). L'indennità di Controparte_3
disoccupazione ASpI n. 730952/2013 è stata invece indebitamente pagata sino al 06/10/2014 e, per
tale ragione, è sorto l'indebito n. 18628833, per il periodo dal 07/01/2014 al 06/10/2014.
A seguito dell'udienza del 2.5.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata decisa.
La domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, i pagamenti dell'indennità di disoccupazione relativi al periodo in questione venivano effettuati, rispettivamente, in data 08/08/2014, 08/09/2014, 24/09/2014, 08/10/2014 e 11/11/2014, pertanto alla data di notifica del provvedimento di indebito del 14.6.2024 nessuna prescrizione risultava maturata.
Ciò detto, nel merito del giudizio giova rilevare che in tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent.
dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite
Sent. del 04/08/2010, n. 18046) ha statuito che chi agisce in giudizio per chiedere «[..] l'accertamento
negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di
qualificare come adempimento quanto corrispostogli».
Orbene, nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato il merito della pretesa azionata dall' , ma ha eccepito l'irrepetibilità delle somme;
tale eccezione risulta infondata. CP_2
Invero La Corte di Cassazione, intervenuta in relazione alla natura dell'indebito conseguente ad erronea corresponsione della NASpI,, che dal 2015 ha sostituito l'ASpI, di cui oggi si discute, ha chiarito che "
La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale
non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace
alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito
assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo
conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del
2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di
proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale” (Cass.,
sez. lavoro, sent. 11659/2024 del 30.4.2024). .«[..] Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non
operano, pertanto, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico
(art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di
applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021,
n. 10274)” Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema
dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del
percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10
agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del
2004). La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ.»
Ne deriva che la normativa speciale dettata per l'indebito previdenziale pensionistico, così come quella dettate per l'indebito assistenziale, non può essere applicata in via analogica in ipotesi di indebito generato rispetto alla prestazione in giudizio, ciò in quanto la natura della stessa, ossia prestazione previdenziale non pensionistica, determina l'applicazione della disciplina comune di cui all'art. 2033 c.c.: Per tali motivi l'indennità di disoccupazione in oggetto va restituita in quanto non dovuta, trattandosi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. che impone la restituzione delle somme a prescindere dalla buona fede dell'interessato.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato ma le spese del giudizio non possono essere poste a carico della parte soccombente in ragione della prodotta dichiarazione ex 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 30.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.12691/2024 R.G.L. promossa
D A
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
C.F. rappresentato e difeso giusta mandato in calce dall'avv. Raoul Scotto di C.F._1
Tella e dall'avv. Silvia Cordova, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 2.5.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
-Rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.9.2024, conveniva in giudizio l' al Parte_1 CP_1
fine di sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 14.06.2024, con cui l' comunicava che, nel periodo 7.01.2014-06.10.2014, le era stata corrisposta la somma non CP_2
spettante di €. 735,56 a titolo indennità ASPI-MINIASPI n. 730952/2013 e chiedeva la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo. CP_1
A sostegno del ricorso eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del credito, nel merito deduceva l'irrepetibilità delle somme richieste a norma dell'art. 52 Legge 88/1989 e la decadenza dell'azione di recupero ai sensi dell'art. 13 L. n. 412/1991, invocava i principi propri dell'indebito previdenziale ed assistenziale, della buona fede del soggetto percipiente e del legittimo affidamento ingenerato dall'Amministrazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' , contestando la domanda, chiedendone CP_1
il rigetto. In particolare, deduceva l'inesistenza della prescrizione e nel merito precisava “L'indebito
n. 18628833, di importo pari ad euro 735,56, per il periodo dal 07/01/2014 al 06/10/2014, deriva da
indennità di disoccupazione ASpI di cui all'art. 2, commi da 1 a 18 della legge 28 giugno 2012, n. 92
non spettante per ripresa attività lavorativa. La sig.ra , infatti, in data 07/01/2014 riprendeva Pt_1
l'attività lavorativa presso l'ATI-NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SVILUPPO SOLIDALE
SOC. COOP. SOC. fino al 24/02/2014 e dal 25/02/2014 presso l'AZIONE SOCIALE' SOC.
[...]
(come da comunicazioni Unilav che si allegano). L'indennità di Controparte_3
disoccupazione ASpI n. 730952/2013 è stata invece indebitamente pagata sino al 06/10/2014 e, per
tale ragione, è sorto l'indebito n. 18628833, per il periodo dal 07/01/2014 al 06/10/2014.
A seguito dell'udienza del 2.5.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata decisa.
La domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, i pagamenti dell'indennità di disoccupazione relativi al periodo in questione venivano effettuati, rispettivamente, in data 08/08/2014, 08/09/2014, 24/09/2014, 08/10/2014 e 11/11/2014, pertanto alla data di notifica del provvedimento di indebito del 14.6.2024 nessuna prescrizione risultava maturata.
Ciò detto, nel merito del giudizio giova rilevare che in tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent.
dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite
Sent. del 04/08/2010, n. 18046) ha statuito che chi agisce in giudizio per chiedere «[..] l'accertamento
negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di
qualificare come adempimento quanto corrispostogli».
Orbene, nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato il merito della pretesa azionata dall' , ma ha eccepito l'irrepetibilità delle somme;
tale eccezione risulta infondata. CP_2
Invero La Corte di Cassazione, intervenuta in relazione alla natura dell'indebito conseguente ad erronea corresponsione della NASpI,, che dal 2015 ha sostituito l'ASpI, di cui oggi si discute, ha chiarito che "
La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale
non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace
alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito
assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo
conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del
2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di
proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale” (Cass.,
sez. lavoro, sent. 11659/2024 del 30.4.2024). .«[..] Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non
operano, pertanto, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico
(art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di
applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021,
n. 10274)” Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema
dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del
percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10
agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del
2004). La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ.»
Ne deriva che la normativa speciale dettata per l'indebito previdenziale pensionistico, così come quella dettate per l'indebito assistenziale, non può essere applicata in via analogica in ipotesi di indebito generato rispetto alla prestazione in giudizio, ciò in quanto la natura della stessa, ossia prestazione previdenziale non pensionistica, determina l'applicazione della disciplina comune di cui all'art. 2033 c.c.: Per tali motivi l'indennità di disoccupazione in oggetto va restituita in quanto non dovuta, trattandosi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. che impone la restituzione delle somme a prescindere dalla buona fede dell'interessato.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato ma le spese del giudizio non possono essere poste a carico della parte soccombente in ragione della prodotta dichiarazione ex 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 30.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile