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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9955 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 28701/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.re Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.07.2025 da 1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Angelica Ghezzi presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato il 10/05/1986 in ROMA cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Fini presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nata il [...] in [...]_1
FATTO Le parti, a seguito di accordo raggiunto in corso di procedimento personalmente sottoscritto e pagina 1 di 3 depositato in data 23 novembre 2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal Per_1 matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I Signori e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto Parte_1 Parte_2 sia verbale che comportamentale.
2) La minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre, attualmente presso l'abitazione di IN d'AD (CR), Via Brodolini n.
7. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo e nel prioritario interesse della stessa, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (ovverosia quelle attinenti alla vita quotidiana quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche ed urgenti, scelte alimentari, colloqui con insegnanti, organizzazione del tempo libero, ecc.), i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fermo restando l'impegno a scegliere le opzioni il più possibile condivise.
3) Il padre potrà prelevare la figlia e tenerla presso di sé nel fine settimana, secondo il principio della turnazione. Al fine di consentire al padre di tenere con sé la figlia con maggiore continuità, nel fine Per_ settimana di competenza del padre il medesimo potrà prelevare il mercoledì sera dalle ore 18.00, per riportarla la domenica sera entro le ore 21.00. Nel fine settimana in cui la figlia starà con la Per_ madre, il padre potrà vedere e tenere con sé dal mercoledì sera dalle ore 18.00, al venerdì sera che precede il week-end, entro le ore 21.00. È sempre fatto salvo un diverso accordo fra i genitori. Si specifica che tali condizioni saranno valide sino all'inizio della scuola primaria della bambina, in vista della quale, le parti si confronteranno per valutare se sarà possibile confermarle oppure sarà opportuno apportare alcune modifiche.
4) Il padre potrà in ogni caso tenere la figlia con sé, compatibilmente con i propri impegni, con quelli della madre, nonché delle esigenze della minore: a) per un periodo non superiore a 7 giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, compreso il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano, il 31 dicembre, il 01 gennaio, ad anni alterni con la madre;
b) per un periodo di tre giorni, anche non consecutivi, compreso il giorno di Pasqua e\o Pasquetta, durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre;
c) durante i mesi estivi, per un periodo non superiore a due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il termine del mese di maggio di ciascun anno;
d) per le vacanze estive ed invernali è comunque fatta salva la possibilità per i genitori di regolare diversamente fra loro le sopraindicate modalità di visita;
e) tutti i ponti e le festività infrasettimanali saranno gestiti ad anni alterni fra i genitori;
5) I genitori hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente le variazioni di residenza e di recapito telefonico. Gli stessi potranno comunicare telefonicamente quotidianamente con la figlia, ogniqualvolta quest'ultima si troverà in compagnia dell'uno o dell'altra. SUI RAPPORTI ECONOMICI
6) Ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento della figlia minore in misura proporzionale al proprio reddito ed a tal fine il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra , Parte_2 Parte_3 pagina 2 di 3 la somma mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 16 di ogni mese. La somma verrà annualmente aggiornata sulla base dell'indice ISTAT.
7) Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno (sino all'inizio della scuola primaria ciascun genitore si farà direttamente carico dei costi dell'asilo che la figlia frequenta quando è con lo stesso genitore), e saranno regolate secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano in corso di validità. Le suddette spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate e dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata.
8) Le detrazioni fiscali per la figlia spetteranno a ciascun genitore in ragione del 50% come per legge e gli assegni familiari e\o l'assegno unico e\o ogni forma equipollente saranno riconosciuti come per legge e l'importo diviso al 50%.
9) Spese legali compensate e rinunzia dei difensori ad avvalersi del beneficio della solidarietà professionale. Il Giudice Delegato con provvedimento del 3.12.2025 preso atto dell'intervenuto accordo ha quindi disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e ha assegnato alle parti termine al 10.12.2025. Per il deposito di note scritte Le parti hanno quindi confermato il contenuto delle loro intese chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in conformità ed hanno altresì rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. e all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 17 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.re Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.07.2025 da 1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Angelica Ghezzi presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato il 10/05/1986 in ROMA cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Fini presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nata il [...] in [...]_1
FATTO Le parti, a seguito di accordo raggiunto in corso di procedimento personalmente sottoscritto e pagina 1 di 3 depositato in data 23 novembre 2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal Per_1 matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I Signori e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto Parte_1 Parte_2 sia verbale che comportamentale.
2) La minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre, attualmente presso l'abitazione di IN d'AD (CR), Via Brodolini n.
7. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo e nel prioritario interesse della stessa, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (ovverosia quelle attinenti alla vita quotidiana quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche ed urgenti, scelte alimentari, colloqui con insegnanti, organizzazione del tempo libero, ecc.), i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fermo restando l'impegno a scegliere le opzioni il più possibile condivise.
3) Il padre potrà prelevare la figlia e tenerla presso di sé nel fine settimana, secondo il principio della turnazione. Al fine di consentire al padre di tenere con sé la figlia con maggiore continuità, nel fine Per_ settimana di competenza del padre il medesimo potrà prelevare il mercoledì sera dalle ore 18.00, per riportarla la domenica sera entro le ore 21.00. Nel fine settimana in cui la figlia starà con la Per_ madre, il padre potrà vedere e tenere con sé dal mercoledì sera dalle ore 18.00, al venerdì sera che precede il week-end, entro le ore 21.00. È sempre fatto salvo un diverso accordo fra i genitori. Si specifica che tali condizioni saranno valide sino all'inizio della scuola primaria della bambina, in vista della quale, le parti si confronteranno per valutare se sarà possibile confermarle oppure sarà opportuno apportare alcune modifiche.
4) Il padre potrà in ogni caso tenere la figlia con sé, compatibilmente con i propri impegni, con quelli della madre, nonché delle esigenze della minore: a) per un periodo non superiore a 7 giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, compreso il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano, il 31 dicembre, il 01 gennaio, ad anni alterni con la madre;
b) per un periodo di tre giorni, anche non consecutivi, compreso il giorno di Pasqua e\o Pasquetta, durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre;
c) durante i mesi estivi, per un periodo non superiore a due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il termine del mese di maggio di ciascun anno;
d) per le vacanze estive ed invernali è comunque fatta salva la possibilità per i genitori di regolare diversamente fra loro le sopraindicate modalità di visita;
e) tutti i ponti e le festività infrasettimanali saranno gestiti ad anni alterni fra i genitori;
5) I genitori hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente le variazioni di residenza e di recapito telefonico. Gli stessi potranno comunicare telefonicamente quotidianamente con la figlia, ogniqualvolta quest'ultima si troverà in compagnia dell'uno o dell'altra. SUI RAPPORTI ECONOMICI
6) Ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento della figlia minore in misura proporzionale al proprio reddito ed a tal fine il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra , Parte_2 Parte_3 pagina 2 di 3 la somma mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 16 di ogni mese. La somma verrà annualmente aggiornata sulla base dell'indice ISTAT.
7) Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno (sino all'inizio della scuola primaria ciascun genitore si farà direttamente carico dei costi dell'asilo che la figlia frequenta quando è con lo stesso genitore), e saranno regolate secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano in corso di validità. Le suddette spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate e dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata.
8) Le detrazioni fiscali per la figlia spetteranno a ciascun genitore in ragione del 50% come per legge e gli assegni familiari e\o l'assegno unico e\o ogni forma equipollente saranno riconosciuti come per legge e l'importo diviso al 50%.
9) Spese legali compensate e rinunzia dei difensori ad avvalersi del beneficio della solidarietà professionale. Il Giudice Delegato con provvedimento del 3.12.2025 preso atto dell'intervenuto accordo ha quindi disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e ha assegnato alle parti termine al 10.12.2025. Per il deposito di note scritte Le parti hanno quindi confermato il contenuto delle loro intese chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in conformità ed hanno altresì rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. e all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 17 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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