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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 700/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 700/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LONGO MASSIMO e dell'avv. BARELLI ANDREA ANTONIO ENRICO;
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LONGO Parte_1 C.F._2
MASSIMO e dell'avv. BARELLI ANDREA ANTONIO ENRICO;
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZO CLAUDIO;
CP_2 P.IVA_1
CONVENUTA
avente ad oggetto: appalto, risoluzione del contratto, ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito
In via principale
pagina 1 di 7 Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 27.01.2020 comprensivo di ogni successiva integrazione degli accordi tra le parti per inadempimento ex art. 1453 c.c. della società appaltatrice (P.I. , in persona del presidente del CP_3 P.IVA_1
consiglio di amministrazione , con sede legale in Taipana (UD), Via Roma 123 CP_4
e per l'effetto
Condannare la medesima alla restituzione in favore dei Signori Controparte_1
e della somma di € 98.918,60 ( )
[...] Parte_1 Email_1
ricevuta in acconto per prestazioni mai eseguite, oltre ad interessi di mora da calcolarsi dall'esborso all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dell'ulteriore danno.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, dichiarare comunque i convenuti tenuti alla restituzione in capo agli attori, o in ogni caso in capo alla
Signora ex art 2033 c.c. o in subordine ex art 2041 c.c., dell'importo di € Parte_1
98.918,60 (novantottomilanovecentodiciotto/60) indebitamente trattenuto, oltre ad interessi di mora da calcolarsi dall'esborso all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria.
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande svolte dagli attori in via principale e in via subordinata e di accoglimento della domanda riconvenzionale avversa e, quindi, nel caso in cui venisse dichiarato che il rapporto tra le parti si è sciolto per effetto del recesso unilaterale di parti attrici condannare, in ogni caso, la convenuta al versamento della somma di euro 98.918,60 dedotto quanto si riterrà di giustizia in ordine al mancato guadagno patito e esclusivamente se debitamente comprovato in corso di causa dalla medesima, in ogni caso nel limite massimo del 10% della somma di cui al contratto di appalto del 27.10.2020.
In via ulteriormente subordinata
Ove l'Illustrissimo Giudice ritenesse che il contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data
27.01.2020 si sia risolto consensualmente per facta concludentia, si insiste affinché CP_3
venga in ogni caso condannata alla restituzione in favore dei Signori Controparte_1
e della somma di € 98.918,60
[...] Parte_1
pagina 2 di 7 ( ) ricevuta in acconto per prestazioni mai eseguite, oltre ad Email_1
interessi di mora da calcolarsi dall'esborso all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria.
In via Istruttoria
Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori le cui istanze sono indicate in atti e che qui si intendono come trascritte.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, in favore dei sottoscritti procuratori, come da separata nota spese già depositata”.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“1) In via principale di merito
Respingersi la domanda di risoluzione ex art. 1453 C.C. del contratto d'appalto dd. 27.1.2020 proposta dagli attori perché infondata e/o per difetto di legittimazione attiva dell'attrice
Parte_1
Respingersi le domande restitutorie degli attori anche in ipotesi di ritenuta risoluzione consensuale di tale contratto per facta concludentia non operando retroattivamente tale risoluzione sulle prestazioni già eseguite.
Respingersi in ogni caso le domande restitutorie degli attori poiché infondate sia in caso di ritenuta risoluzione per inadempimento sia in denegata ipotesi di ritenuta efficacia retroattiva della risoluzione consensuale per facta concludentia.
2) In via preliminare di rito sulla domanda subordinata da parte dell'attrice Parte_1 di restituzione ex art. 2041 C.C. dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste in favore del Tribunale di Udine ex art. 19 C.P.C. o in favore del Tribunale di Milano ex art.
20 C.P.C.
Nel merito respingersi in ogni caso tale domanda perché infondata.
3) In via riconvenzionale subordinata alternativa Accertarsi l'intervenuto recesso unilaterale dell'attore dal contratto d'appalto e condannarlo ex art. 1661 C.C. al Controparte_1
pagamento della somma di € 112.400,00 o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
Spese di lite rifuse”.
pagina 3 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
1. La presente causa, instaurata da e Controparte_1 Parte_1
trae origine dal contratto di appalto stipulato il 27.01.2020 fra il signor Controparte_1 committente, e l'odierna convenuta appaltatrice. CP_5
Con tale contratto (doc. 4 attori) l'appaltatore si era obbligato a realizzare opere di risanamento della copertura delle facciate e della corte interna dell'edificio sito in Trieste, in via dei
Cunicoli n. 5-7, dietro il pagamento della somma complessiva di € 449.630,00 oltre a IVA ex lege; in esecuzione del contratto risulta essere stata pagata, dalla signora la Parte_1 somma di € 98.918,60 a titolo di acconto (doc. 10 attori, bonifico).
In seguito all'introduzione del c.d. Superbonus 110%, il committente decise di far realizzare ulteriori opere al fine di poterne beneficiare, incaricando per gli adempimenti fiscali uno studio tributario;
seguì poi una fitta interlocuzione con il progettista arch. (socio di Per_1 [...]
per la modifica del progetto e per la predisposizione dell'ulteriore documentazione CP_5
richiesta dalla legge.
Non risulta che i lavori siano mai neppure iniziati.
2. Secondo parte attrice la ragione della mancata esecuzione del contratto risiede nei ripetuti ritardi dell'appaltatore nel predisporre il computo metrico secondo le previsioni di legge per poter accedere al bonus edilizio c.d. 110%, come avrebbe dovuto fare da accordi (docc. 14-32 attori, scambio di e-mail). Tali ritardi avrebbero pregiudicato la possibilità di cessione del credito alla banca con la quale il signor aveva preso contatti, Unicredit, così Controparte_1 facendo perdere l'interesse all'esecuzione del contratto non potendo più, di fatto, accedere al c.d. Superbonus 110%.
Pertanto, gli attori chiedono la pronuncia della risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della convenuta e la condanna alla restituzione della somma già versata.
3. Parte convenuta fornisce una diversa ricostruzione delle ragioni della mancata esecuzione del contratto, deducendo che i ritardi sono stati causati dalle misure emergenziali adottate per far fonte alla nota emergenza connessa alla diffusione del Covid-19 e dalla necessità di liberare alcuni appartamenti locati del palazzo oggetto di lavori, attività anch'essa resa più difficoltosa dalla pandemia;
da parte di , invece, non ci sarebbe stato nessun ritardo imputabile o CP_5
pagina 4 di 7 inadempimento, anzi, sarebbe sempre stato pronto ad eseguire i lavori.
Ritiene, quindi, che vi sia stato recesso unilaterale dal contratto da parte del committente, che avrebbe deciso di affidare ad altri l'esecuzione dei lavori. La parte chiede, quindi, di rigettare la domanda di risoluzione per inadempimento e, in via riconvenzionale, accertato l'intervenuto recesso unilaterale, domanda la condanna dell'attore al pagamento di € 112.400,00 quale mancato guadagno dell'appalto ai sensi dell'art. 1671 c.c.
4. La causa, istruita in via documentale, è stata rimessa in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 26.06.2024, falliti tutti i tentativi di conciliazione. Con ordinanza del
26.07.2024 però è stata rimessa in istruttoria per sollecitare il contradditorio delle parti sulla questione rilevata d'ufficio della possibilità che il contratto di appalto sia stato risolto consensualmente per facta concludentia. La causa è stata quindi rimessa in decisione, dopo scambio di memorie e note, con l'ordinanza del 20.12.2024, assegnati i termini ex art. 190
c.p.c.
Decisione della causa.
1. Dalla ricostruzione dei fatti di causa risulta chiaramente che le parti, in un tempo successivo alla conclusione del contratto d'appalto e in ragione della sopravvenuta entrata in vigore del c.d. Superbonus 110%, hanno inteso realizzare un'operazione diversa da quella originariamente pattuita. Infatti, vi è stata una continua interlocuzione per la predisposizione di un nuovo computo metrico, comprensivo delle opere da eseguire per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale, interlocuzione alla quale hanno preso parte anche altri professionisti incaricati di curare il lato fiscale dell'operazione, anche per mezzo della costituzione ad hoc di un condominio. Gli elementi di novità apportati all'originario contratto (l'estensione delle opere, le diverse modalità di pagamento connesse alle misure fiscali), la previsione della stipula di un nuovo documento contrattuale addirittura con un committente diverso (un condominio), sono tali da far ritenere che le parti abbiano in realtà inteso consensualmente abbandonare l'originario programma contrattuale in previsione di elaborarne un altro più esteso, che però non si è concretizzato. Tutti questi elementi portano a concludere che l'originario contratto sia stato consensualmente ed implicitamente risolto per il venir meno dell'interesse delle parti. Esso è da ritenersi risolto per mutuo consenso, prestato per facta concludentia. La richiesta di indennizzo da pare dell'appaltatrice appare, dunque, capziosa.
pagina 5 di 7 2. Venendo ora alla domanda restitutoria degli attori, essa deve essere accolta.
Infatti, una volta ritenuto risolto consensualmente il contratto, l'attribuzione patrimoniale a parte convenuta è divenuta indebita, perché non più sorretta da nessuna fonte di obbligazione.
Vi sono quindi i presupposti per la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.; gli interessi legali sono dovuti dalla domanda al saldo poiché si deve ritenere che il pagamento fu ricevuto in buona fede (non essendovi prova del contrario).
Quanto al fatto che il pagamento sia stato effettuato dalla signora esso rientra nella Pt_1 previsione di adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c. e, correttamente, la domanda di ripetizione dell'indebito è stata proposta dal soggetto terzo che ha pagato, attivamente legittimato (sul punto v. Cass. Sez. 1, Ord. n. 31572 del 03/12/2019 - Rv. 656437 - 01).
Non merita peraltro accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale per la domanda restitutoria, essendo questa evidentemente connessa alla domanda principale di risoluzione del contratto (art. 40 c.p.c.).
3. Dal momento che il contratto si è risolto per mutuo consenso, non vi è stato alcun recesso unilaterale del committente;
pertanto, la domanda riconvenzionale di indennizzo del mancato guadagno ex art. 1671 c.c. deve essere respinta per mancanza di un suo presupposto fondamentale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91
c.p.c., pertanto sono poste a carico di parte convenuta, poiché è stata accolta la domanda restitutoria dell'attrice, pur sul diverso presupposto della risoluzione consensuale, e rigettata la domanda riconvenzionale;
sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (da €52.001 a € 260.000), prendendo a riferimento i valori minimi in considerazione della scarsa incidenza degli atti di parte sulla decisione della causa.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda attorea di risoluzione del contratto di appalto stipulato il 27.01.2020 fra committente, e appaltatrice Controparte_1 CP_5
per inadempimento;
pagina 6 di 7 2. rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto di indennizzo per il mancato guadagno ai sensi dell'art. 1671 c.c.;
3. condanna alla restituzione a della somma indebitamente CP_5 Parte_1
pagata di € 98.918,60, oltre a interessi legali dalla data della domanda al saldo, ex art. 2033 c.c. per intervenuta risoluzione consensuale per facta concludentia del contratto di appalto stipulato il 27.01.2020 fra Controparte_1
committente, e appaltatrice;
CP_5
4. condanna al pagamento agli attori delle spese processuali, liquidate in € CP_5
7052,00 per competenze di avvocato ed € 786,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 18 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 700/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LONGO MASSIMO e dell'avv. BARELLI ANDREA ANTONIO ENRICO;
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LONGO Parte_1 C.F._2
MASSIMO e dell'avv. BARELLI ANDREA ANTONIO ENRICO;
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZO CLAUDIO;
CP_2 P.IVA_1
CONVENUTA
avente ad oggetto: appalto, risoluzione del contratto, ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito
In via principale
pagina 1 di 7 Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 27.01.2020 comprensivo di ogni successiva integrazione degli accordi tra le parti per inadempimento ex art. 1453 c.c. della società appaltatrice (P.I. , in persona del presidente del CP_3 P.IVA_1
consiglio di amministrazione , con sede legale in Taipana (UD), Via Roma 123 CP_4
e per l'effetto
Condannare la medesima alla restituzione in favore dei Signori Controparte_1
e della somma di € 98.918,60 ( )
[...] Parte_1 Email_1
ricevuta in acconto per prestazioni mai eseguite, oltre ad interessi di mora da calcolarsi dall'esborso all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dell'ulteriore danno.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, dichiarare comunque i convenuti tenuti alla restituzione in capo agli attori, o in ogni caso in capo alla
Signora ex art 2033 c.c. o in subordine ex art 2041 c.c., dell'importo di € Parte_1
98.918,60 (novantottomilanovecentodiciotto/60) indebitamente trattenuto, oltre ad interessi di mora da calcolarsi dall'esborso all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria.
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande svolte dagli attori in via principale e in via subordinata e di accoglimento della domanda riconvenzionale avversa e, quindi, nel caso in cui venisse dichiarato che il rapporto tra le parti si è sciolto per effetto del recesso unilaterale di parti attrici condannare, in ogni caso, la convenuta al versamento della somma di euro 98.918,60 dedotto quanto si riterrà di giustizia in ordine al mancato guadagno patito e esclusivamente se debitamente comprovato in corso di causa dalla medesima, in ogni caso nel limite massimo del 10% della somma di cui al contratto di appalto del 27.10.2020.
In via ulteriormente subordinata
Ove l'Illustrissimo Giudice ritenesse che il contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data
27.01.2020 si sia risolto consensualmente per facta concludentia, si insiste affinché CP_3
venga in ogni caso condannata alla restituzione in favore dei Signori Controparte_1
e della somma di € 98.918,60
[...] Parte_1
pagina 2 di 7 ( ) ricevuta in acconto per prestazioni mai eseguite, oltre ad Email_1
interessi di mora da calcolarsi dall'esborso all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria.
In via Istruttoria
Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori le cui istanze sono indicate in atti e che qui si intendono come trascritte.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, in favore dei sottoscritti procuratori, come da separata nota spese già depositata”.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“1) In via principale di merito
Respingersi la domanda di risoluzione ex art. 1453 C.C. del contratto d'appalto dd. 27.1.2020 proposta dagli attori perché infondata e/o per difetto di legittimazione attiva dell'attrice
Parte_1
Respingersi le domande restitutorie degli attori anche in ipotesi di ritenuta risoluzione consensuale di tale contratto per facta concludentia non operando retroattivamente tale risoluzione sulle prestazioni già eseguite.
Respingersi in ogni caso le domande restitutorie degli attori poiché infondate sia in caso di ritenuta risoluzione per inadempimento sia in denegata ipotesi di ritenuta efficacia retroattiva della risoluzione consensuale per facta concludentia.
2) In via preliminare di rito sulla domanda subordinata da parte dell'attrice Parte_1 di restituzione ex art. 2041 C.C. dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste in favore del Tribunale di Udine ex art. 19 C.P.C. o in favore del Tribunale di Milano ex art.
20 C.P.C.
Nel merito respingersi in ogni caso tale domanda perché infondata.
3) In via riconvenzionale subordinata alternativa Accertarsi l'intervenuto recesso unilaterale dell'attore dal contratto d'appalto e condannarlo ex art. 1661 C.C. al Controparte_1
pagamento della somma di € 112.400,00 o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
Spese di lite rifuse”.
pagina 3 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
1. La presente causa, instaurata da e Controparte_1 Parte_1
trae origine dal contratto di appalto stipulato il 27.01.2020 fra il signor Controparte_1 committente, e l'odierna convenuta appaltatrice. CP_5
Con tale contratto (doc. 4 attori) l'appaltatore si era obbligato a realizzare opere di risanamento della copertura delle facciate e della corte interna dell'edificio sito in Trieste, in via dei
Cunicoli n. 5-7, dietro il pagamento della somma complessiva di € 449.630,00 oltre a IVA ex lege; in esecuzione del contratto risulta essere stata pagata, dalla signora la Parte_1 somma di € 98.918,60 a titolo di acconto (doc. 10 attori, bonifico).
In seguito all'introduzione del c.d. Superbonus 110%, il committente decise di far realizzare ulteriori opere al fine di poterne beneficiare, incaricando per gli adempimenti fiscali uno studio tributario;
seguì poi una fitta interlocuzione con il progettista arch. (socio di Per_1 [...]
per la modifica del progetto e per la predisposizione dell'ulteriore documentazione CP_5
richiesta dalla legge.
Non risulta che i lavori siano mai neppure iniziati.
2. Secondo parte attrice la ragione della mancata esecuzione del contratto risiede nei ripetuti ritardi dell'appaltatore nel predisporre il computo metrico secondo le previsioni di legge per poter accedere al bonus edilizio c.d. 110%, come avrebbe dovuto fare da accordi (docc. 14-32 attori, scambio di e-mail). Tali ritardi avrebbero pregiudicato la possibilità di cessione del credito alla banca con la quale il signor aveva preso contatti, Unicredit, così Controparte_1 facendo perdere l'interesse all'esecuzione del contratto non potendo più, di fatto, accedere al c.d. Superbonus 110%.
Pertanto, gli attori chiedono la pronuncia della risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della convenuta e la condanna alla restituzione della somma già versata.
3. Parte convenuta fornisce una diversa ricostruzione delle ragioni della mancata esecuzione del contratto, deducendo che i ritardi sono stati causati dalle misure emergenziali adottate per far fonte alla nota emergenza connessa alla diffusione del Covid-19 e dalla necessità di liberare alcuni appartamenti locati del palazzo oggetto di lavori, attività anch'essa resa più difficoltosa dalla pandemia;
da parte di , invece, non ci sarebbe stato nessun ritardo imputabile o CP_5
pagina 4 di 7 inadempimento, anzi, sarebbe sempre stato pronto ad eseguire i lavori.
Ritiene, quindi, che vi sia stato recesso unilaterale dal contratto da parte del committente, che avrebbe deciso di affidare ad altri l'esecuzione dei lavori. La parte chiede, quindi, di rigettare la domanda di risoluzione per inadempimento e, in via riconvenzionale, accertato l'intervenuto recesso unilaterale, domanda la condanna dell'attore al pagamento di € 112.400,00 quale mancato guadagno dell'appalto ai sensi dell'art. 1671 c.c.
4. La causa, istruita in via documentale, è stata rimessa in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 26.06.2024, falliti tutti i tentativi di conciliazione. Con ordinanza del
26.07.2024 però è stata rimessa in istruttoria per sollecitare il contradditorio delle parti sulla questione rilevata d'ufficio della possibilità che il contratto di appalto sia stato risolto consensualmente per facta concludentia. La causa è stata quindi rimessa in decisione, dopo scambio di memorie e note, con l'ordinanza del 20.12.2024, assegnati i termini ex art. 190
c.p.c.
Decisione della causa.
1. Dalla ricostruzione dei fatti di causa risulta chiaramente che le parti, in un tempo successivo alla conclusione del contratto d'appalto e in ragione della sopravvenuta entrata in vigore del c.d. Superbonus 110%, hanno inteso realizzare un'operazione diversa da quella originariamente pattuita. Infatti, vi è stata una continua interlocuzione per la predisposizione di un nuovo computo metrico, comprensivo delle opere da eseguire per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale, interlocuzione alla quale hanno preso parte anche altri professionisti incaricati di curare il lato fiscale dell'operazione, anche per mezzo della costituzione ad hoc di un condominio. Gli elementi di novità apportati all'originario contratto (l'estensione delle opere, le diverse modalità di pagamento connesse alle misure fiscali), la previsione della stipula di un nuovo documento contrattuale addirittura con un committente diverso (un condominio), sono tali da far ritenere che le parti abbiano in realtà inteso consensualmente abbandonare l'originario programma contrattuale in previsione di elaborarne un altro più esteso, che però non si è concretizzato. Tutti questi elementi portano a concludere che l'originario contratto sia stato consensualmente ed implicitamente risolto per il venir meno dell'interesse delle parti. Esso è da ritenersi risolto per mutuo consenso, prestato per facta concludentia. La richiesta di indennizzo da pare dell'appaltatrice appare, dunque, capziosa.
pagina 5 di 7 2. Venendo ora alla domanda restitutoria degli attori, essa deve essere accolta.
Infatti, una volta ritenuto risolto consensualmente il contratto, l'attribuzione patrimoniale a parte convenuta è divenuta indebita, perché non più sorretta da nessuna fonte di obbligazione.
Vi sono quindi i presupposti per la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.; gli interessi legali sono dovuti dalla domanda al saldo poiché si deve ritenere che il pagamento fu ricevuto in buona fede (non essendovi prova del contrario).
Quanto al fatto che il pagamento sia stato effettuato dalla signora esso rientra nella Pt_1 previsione di adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c. e, correttamente, la domanda di ripetizione dell'indebito è stata proposta dal soggetto terzo che ha pagato, attivamente legittimato (sul punto v. Cass. Sez. 1, Ord. n. 31572 del 03/12/2019 - Rv. 656437 - 01).
Non merita peraltro accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale per la domanda restitutoria, essendo questa evidentemente connessa alla domanda principale di risoluzione del contratto (art. 40 c.p.c.).
3. Dal momento che il contratto si è risolto per mutuo consenso, non vi è stato alcun recesso unilaterale del committente;
pertanto, la domanda riconvenzionale di indennizzo del mancato guadagno ex art. 1671 c.c. deve essere respinta per mancanza di un suo presupposto fondamentale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91
c.p.c., pertanto sono poste a carico di parte convenuta, poiché è stata accolta la domanda restitutoria dell'attrice, pur sul diverso presupposto della risoluzione consensuale, e rigettata la domanda riconvenzionale;
sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (da €52.001 a € 260.000), prendendo a riferimento i valori minimi in considerazione della scarsa incidenza degli atti di parte sulla decisione della causa.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda attorea di risoluzione del contratto di appalto stipulato il 27.01.2020 fra committente, e appaltatrice Controparte_1 CP_5
per inadempimento;
pagina 6 di 7 2. rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto di indennizzo per il mancato guadagno ai sensi dell'art. 1671 c.c.;
3. condanna alla restituzione a della somma indebitamente CP_5 Parte_1
pagata di € 98.918,60, oltre a interessi legali dalla data della domanda al saldo, ex art. 2033 c.c. per intervenuta risoluzione consensuale per facta concludentia del contratto di appalto stipulato il 27.01.2020 fra Controparte_1
committente, e appaltatrice;
CP_5
4. condanna al pagamento agli attori delle spese processuali, liquidate in € CP_5
7052,00 per competenze di avvocato ed € 786,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 18 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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